CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2009
144.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.50.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla Commissione giustizia, del disegno di legge recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine ed integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche». Il testo originario, composto di 18 articoli, è corredato di relazione tecnica. Le singole disposizioni, che recano perlopiù modifiche al codice di procedura penale e al codice penale non presentano profili di carattere finanziario, fatta eccezione per le previsioni di cui all'articolo 5 che vengono esaminate nella presente nota insieme a quelle dell'articolo 12. Entrambi gli articoli sono richiamati nella relazione tecnica.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, rilevato che la relazione tecnica non fornisce informazioni per una verifica analitica della metodologia utilizzata per la quantificazione dei costi e dei risparmi derivanti dal provvedimento, ritiene necessari alcuni chiarimenti. In particolare, sul fronte dei costi sarebbero opportune delle precisazioni in merito alle singole voci di spesa indicate dalla relazione tecnica; andrebbe chiarito, in particolare, cosa sia ricompreso nella voce «spese di funzionamento strutture» e se tale voce ricomprende, ad esempio, anche le eventuali spese dovute ai gestori dei servizi di telefonia. Al fine di valutare la congruità dei risparmi derivanti dal provvedimento, ritiene opportuno

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che il Governo fornisse un quadro dettagliato delle voci di spesa ricomprese nell'onere annuale attualmente sostenuto per le intercettazioni.
Segnala, inoltre, che l'articolo 20prevede che con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di Appello. Il procuratore generale della Corte di Appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative. Al riguardo, rileva l'opportunità di indicare espressamente che lo stanziamento complessivo di spesa indicato con il decreto previsto dal primo periodo debba essere compreso nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di domani.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente e che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente senza apportare ulteriori modifiche al testo. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene in primo luogo che, in merito al comma 2 dell'articolo 1, andrebbe chiarito se la sanatoria degli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006 alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In relazione a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, la mancata applicazione alle Autorità di bacino delle norme relative alla riduzione degli assetti organizzativi possa incidere sui risparmi ascritti alle disposizioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. In proposito, ricorda che la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 112del 2008 evidenziava che dall'articolo 74, riferito ad una generalità di enti, sarebbero scaturite economie nette di spesa pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni per il 2010 e a 15 milioni per il 2011 e che ulteriori economie sarebbero derivate dalle altre misure di riorganizzazione previste dalla disposizione. Inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, andrebbe confermata la possibilità per i soggetti interessati di espletare i compiti previsti nell'ambito delle risorse già assegnate. Ritiene, inoltre, che, con riferimento al comma 3-quater, andrebbe individuato l'impatto finanziario delle disposizioni introdotte che sospendono l'efficacia di norme relative alla destinazione di risorse ai piani di bacino ed ai piani stralcio, precisando se dette disposizioni siano suscettibili di determinare carenze di risorse rispetto ad impegni ed iniziative già assunti dai soggetti interessati.
Con riferimento all'articolo 2, rileva che le disposizioni incidono su contenziosi di cui non si conosce il potenziale impatto finanziario in termini di presumibile volume

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dei risarcimenti a titolo di opere di bonifica, di ripristino e di ristoro dal danno ambientale. Al riguardo, ritiene che risulterebbero utili, per una migliore comprensione della portata finanziaria delle disposizioni, indicazioni circa la misura percentuale di incidenza delle eventuali transazioni rispetto alla massa teorica dei risarcimenti attesi. Inoltre, al fine di verificare l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 9, dovrebbero forniti elementi volti a confermare l'idoneità delle risorse ricavabili con le procedure transattive a far fronte alle necessarie opere di bonifica e di ripristino al fine di evitare che il relativo onere possa in parte ricadere sulle pubbliche amministrazioni, a causa di eventuali discrepanze tra i risarcimenti ottenuti e gli oneri connessi alle necessarie opere di bonifica.
Per quanto attiene all'articolo 3 del decreto-legge, ritiene che i commi 1 e 2 non presentino profili problematici nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma da parte del rappresentante del Governo - che le assunzioni previste dalle disposizioni richiamate avvengano entro i limiti e nell'ambito delle risorse già previste per le medesime finalità in base alla vigente normativa. Riguardo al comma 2, rileva che il riferimento ai «concorsi pubblici» in generale sembra diretto, presumibilmente, a consentire l'assunzione di personale risultato idoneo a concorsi banditi dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dall'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), enti anch'essi, come l'APAT, confluiti nell'ISPRA. Anche a tale proposito giudica, comunque, opportuna una conferma. In merito al comma 3, ritiene infine necessario che sia chiarita l'effettiva portata della norma, precisando se, come sembra dedursi dall'esistenza in bilancio di risorse destinate a tale finalità, la norma medesima assuma valore meramente ricognitivo di facoltà già previste in base a norme vigenti.
Segnala, inoltre, l'opportunità che il Governo assicuri, con riferimento all'articolo 4, comma 1-ter, che la conservazione del diritto al trattamento economico in godimento, di cui beneficiano i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche, non determini maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In ordine ai profili di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 dispone che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale sia finanziata, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, a valere sulle entrate derivanti dal versamento, da parte dei soggetti committenti, della somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le suddette entrate sono riassegnate al Ministero dell'ambiente per essere utilizzate esclusivamente per le spese della Commissione. Ricorda, altresì, che la disciplina delle riassegnazioni di entrate ha subito alcune limitazioni ai sensi dell'articolo 2, commi 615 e 616 della legge finanziaria per il 2008. Sulla base di tali disposizioni, infatti, le riassegnazioni di entrata previste dalle disposizioni vigenti contenute nell'elenco n. 1 allegato alla medesima legge possono essere effettuate nei limiti delle risorse stanziate, per ciascun ministero, in un apposito Fondo da ripartire con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, valuta, quindi, opportuno che il Governo confermi che le entrate di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica siano già comprese nell'elenco 1, anche se indicate con un differente riferimento normativo, in particolare l'articolo 27, comma 1, della legge n. 136 del 1999. In caso affermativo, la norma in esame non presenterebbe profili problematici, ma sembrerebbe volta, esclusivamente, a garantire, sin dall'inizio dell'esercizio finanziario, il pieno funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, dal momento che le somme necessarie al suo funzionamento, sulla base della legislazione vigente, verrebbero alla stessa assegnate solo a seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia

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e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008.
Con riferimento all'articolo 4-bis, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i nuovi criteri stabiliti per la corresponsione dei compensi, che sembrano dare luogo ad un'anticipazione dei pagamenti, siano suscettibili di determinare effetti peggiorativi - sia pure di modesta entità - in termini di cassa e di indebitamento netto, almeno con riferimento al primo periodo di applicazione delle disposizioni. In ordine ai profili di copertura finanziaria, ricorda che ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005, il finanziamento dell'attività della Commissione istruttoria di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, è a valere sulle tariffe applicate in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti ed effettuati. Le entrate derivanti dalle suddette tariffe non sembrano essere comprese tra quelle previste dall'elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008. Sul punto ritiene quindi necessaria una conferma da parte del Governo, dal momento che, solo qualora la suddetta Commissione si finanzi a valere sulle entrate riassegnate di cui all'elenco 1, alla stessa potrebbe applicarsi la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, senza che questo determini l'insorgere di nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura. Con riferimento, infine, alla possibilità che - come sopra accennato - le predette entrate non risultino incluse fra quelle oggetto della disciplina limitativa di cui all'elenco n. 1, segnala che la norma in esame non specifica espressamente il quantum dell'anticipazione, determinato dall'articolo 4 nella misura del 30 per cento delle somme impegnate per le medesime finalità.
Per quanto attiene all'articolo 5, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni derivanti dal comma 1, ritiene andrebbe assicurata la neutralità sui bilanci comunali della proroga di cui al comma 2, relativa alla tariffazione dei rifiuti assimilati, in considerazione della necessità di garantire il principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato. Infine, con riguardo al complesso delle disposizioni dell'articolo in esame, ivi comprese le integrazioni introdotte dal Senato, dovrebbero essere fornite assicurazioni in merito alla compatibilità delle stesse con l'ordinamento comunitario al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni.
Valuta, inoltre opportuno acquisire elementi dal Governo in ordine alla compatibilità delle proroghe disposte dall'articolo 6 con l'ordinamento comunitario, mentre ritiene non vi siano osservazioni rispetto alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 6-bis, nel presupposto che l'inserimento di nuove finalità non incida sulla dotazione del Fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati, prefigurata come limite di spesa. In proposito, ricorda che le risorse del Fondo a favore della potabilizzazione sono iscritte nel capitolo 1862 del Ministero dell'ambiente che ha una dotazione, per l'anno 2009, pari a euro 3.476.160. Ritiene, altresì, vi sia l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'articolo 7, al fine di chiarire che per tutto il periodo oggetto di proroga il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti in esame risulti comunque integralmente a carico dei detentori, con esclusione quindi di eventuali oneri a carico del bilancio degli enti locali. Con riferimento all'articolo 7-bis, ritiene che dovrebbero essere forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per il Ministero di procedere alle iniziative e di dar luogo agli adempimenti previsti dall'articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene alle norme in materia di progetti ed iniziative di educazione ambientale di cui all'articolo 7-quater, giudica opportuno che il Governo chiarisca se l'inciso «le somme di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto-legge n. 35 del

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2005 non più dovute» debba intendersi riferito alle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti. Infatti, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul capitolo 8872 del Ministero dell'ambiente al 31 dicembre 2008 sono iscritti 9 milioni di euro a titolo di residui impegnati. Con riferimento alla clausola di compensazione finanziaria, appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali non vi sia piena corrispondenza tra le previsioni di riversamento all'entrata, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e la compensazione finanziaria prevista dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2009, 4,5 milioni di euro per l'anno 2010, e a 2 milioni di euro per l'anno 2011. Tale disallineamento, infatti, potrebbe non essere del tutto coerente con la natura corrente riconosciuta al Fondo del quale è prevista l'istituzione. Infine, in considerazione del fatto che la norma prevede genericamente la compensazione degli effetti finanziari sui «saldi di finanza pubblica», appare opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta clausola, la quale prevede l'utilizzo, in termini di sola cassa, del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 e successive modificazioni, faccia riferimento sia al fabbisogno che all'indebitamento. Giudica, infine, opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità.
Con riferimento all'articolo 7-quinquies, ritiene dovrebbero essere forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di procedere alle iniziative e di dar luogo agli adempimenti previsti dall'articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dall'articolo in esame. Per quanto attiene all'articolo 7-sexies, ritiene dovrebbero essere forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione all'articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 non presentano invece, a suo avviso, aspetti problematici sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che lo stanziamento si configura come limite di spesa e delle informazioni fornite dal Governo circa la disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura. Analogamente, con riferimento al comma 5-bis, ritiene non vi siano osservazioni nel presupposto che la proroga ivi prevista non sia in contrasto con normative comunitarie. Con riguardo alle disposizioni recate dal comma 5-ter, rileva invece la necessità di precisare a carico di quali bilanci debbano intendersi gli oneri indicati dalla norma. In proposito, va considerato che ove si tratti di enti pubblici, o inclusi nel comparto delle pubbliche amministrazioni, come la Croce Rossa Italiana, le disposizioni in esame potrebbero determinare maggiori spese rispetto alle previsioni tendenziali, con conseguente incidenza sui saldi di indebitamento e di fabbisogno. Sul punto, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
In ordine ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento al comma 3, ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005, relative al Fondo da ripartire per l'estensione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato sono iscritte nel capitolo 3084 del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Governo, in una nota depositata, nella seduta del 28 gennaio 2009, presso la Commissione bilancio del Senato, ha affermato che tali risorse, nonostante il decreto-legge sia stato adottato il 30 dicembre, sono già oggetto di uno specifico decreto di variazione del bilancio alla firma del ministro dell'economia e delle finanze.
Riguardo al comma 5-quater, con particolare riferimento all'utilizzo, con finalità di copertura degli oneri relativi all'anno 2009, del Fondo per interventi

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strutturali di politica economica, appare necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse ancora disponibili nell'ambito di tale Fondo. Con riferimento al comma 5-quinquies, ricorda che in forza dell'ordinanza n. 3294 del Presidente del Consiglio dei ministri è stata prevista l'istituzione di un'apposita contabilità speciale al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie al completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania. La realizzazione della suddetta discarica, infatti, è stata concordata tra il Ministero dell'ambiente italiano e il Ministero dei lavori pubblici albanese mediante un Memorandum d'intesa siglato a Tirana il 30 novembre 1999. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi che siano state portate a termine le iniziative previste dal suddetto memorandum, la cui durata in vigore era appunto limitata al completamento delle iniziative di assistenza dallo stesso previste, al fine di garantire che l'utilizzo delle risorse disponibili iscritte sulla relativa contabilità speciale non pregiudichi l'adempimento di obblighi internazionali già assunti sulla base della legislazione vigente.
Per quanto attiene agli articoli 8-ter e 8-quinquies, ritiene inoltre opportuna una conferma da parte del Governo in ordine alla compatibilità delle disposizioni con la normativa comunitaria, al fine di escludere eventuali sanzioni. Infine, con riferimento all'articolo 8-sexies, andrebbe acquisita una valutazione, da parte del Governo, in ordine ai possibili effetti onerosi connessi, da un lato, alla restituzione delle quote di tariffa non dovute da parte dei gestori del servizio idrico di cui ai commi 2 e 3, nel caso in cui tale obbligo incomba su pubbliche amministrazioni che gestiscano in forma diretta o indiretta il servizio medesimo e, dall'altro, alla possibilità che si determinino analoghi obblighi di restituzione per l'inosservanza dei tempi di realizzazione degli interventi previsti a valere sulla quota di tariffa vincolata ai sensi del comma 5.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che alcune proposte emendative presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura. Ricorda l'emendamento 8.2, che autorizza la spesa di 100 milioni per interventi di protezione civile, disponendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi a tutti i ministeri che, tuttavia, non recano le necessarie disponibilità; l'emendamento 8.3, che autorizza la spesa di 100 milioni per interventi di protezione civile e prevede l'esclusione dal complesso delle spese finali da calcolare ai fini del rispetto del patto di stabilità anche delle spese effettuate in materia di protezione civile, disponendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C, senza tuttavia che venga fornita alcuna indicazione della quantificazione dell'onere derivante dall'esclusione delle spese relative alla protezione civile dal Patto di stabilità; gli emendamenti 8.7 e 8.8, che incrementano da 19 a 30 milioni di euro le risorse assegnate, per l'anno 2009, alla protezione civile ai sensi dell'articolo 8, disponendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo ISPE che non reca le necessarie disponibilità; l'emendamento 8-bis.1 e l'articolo aggiuntivo 8-bis.02, che escludono dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaici o termodinamici e gli impianti volti alla riduzione di emissione di CO2, senza prevedere alcuna clausola di copertura finanziaria.
Chiede quindi chiarimenti sulle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda gli emendamenti 1.1 e 1.31, che definiscono le forme di coordinamento necessarie tra i differenti livelli istituzionali ai fini dell'aggiornamento e dell'adeguamento dei piani di gestione dei distretti idrografici. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i soggetti interessati possano espletare i compiti previsti dalle presenti proposte emendativa nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Ricorda ancora gli emendamenti 1.3 e

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8-sexies.01, che dispongono, tra le altre cose, che le somme assegnate al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 e interessate da perenzione amministrativa siano riscritte su semplice richiesta del commissario e vengano rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione in esame si configura come una deroga alla vigente disciplina contabile e se dalla stessa possano derivare effetti finanziari negativi sui saldi di bilancio. Ricorda ancora gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.30, 2.7, 2.8 e 2.9, che prevedono un aggravio delle procedure di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 2 ai fini della stipula degli schemi dei contratti transattivi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se da tale aggravio procedurale possano derivare effetti sulle procedure transattive suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Ricorda l'emendamento 2.10, che prevede che alle regioni sul cui territorio insistano i siti di cui all'articolo 2 sia riconosciuta la legittimazione attiva nelle azioni previste anche per quanto attiene al riconoscimento economico del danno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari che potrebbero derivare dall'assegnazione alle regioni delle suddette risorse già destinate alle opere di bonifica e di ripristino. Ricorda ancora l'emendamento 2.16, che prevede che nell'ambito del contratto di transazione possano essere contabilizzati a conguaglio anche gli investimenti realizzati sulle tecnologie che apportano decisi miglioramenti ambientali; l'emendamento 2.17, che sopprime il comma 6 il quale prevede, tra le altre cose, che il ministero dell'ambiente trattenga le somme già corrisposte dai soggetti privati in acconto dei maggiori importi dovuti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2; l'emendamento 2.19, che sopprime il comma 7 che prevede che i soli proventi di spettanza dello Stato introitati a titolo di risarcimento del danno siano versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati al ministero dell'ambiente per le finalità previamente individuate con decreto interministeriale. Con riferimento a quest'ultimo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla mancata esplicita previsione delle disposizioni contabili previste dal presente emendamento possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ricorda poi gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.32 e 2.22, che modificano il comma 7 indicando già le specifiche finalità alle quali destinare le risorse riassegnate al ministero dell'ambiente relative ai risarcimenti del danno ambientale, invece rimettere la definizione delle stesse ad un decreto interministeriale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 2.030, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei beneficiari delle agevolazioni previste per la rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 130 del 1007. Al relativo onere si provvede mediante il prelievo delle risorse di cui agli articoli 10 e, 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1995 e iscritte a bilancio nel capitolo 7299. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa non specifica il ministero nel quale sono iscritte le risorse. Nel bilancio dello Stato per l'anno 2009, tale capitolo risulta solo negli stati di previsione relativi al ministero dell'economia e delle finanze e dei beni e a attività culturali, i quali, tuttavia, recano uno stanziamento di competenza di entità assai più ridotta rispetto all'onere previsto dalla disposizione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda ancora l'emendamento 3.30, che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del proprio bilancio, ad avvalersi di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine, la proposta emendativa dispone che l'ISPRA preveda ulteriori

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procedure selettive volte alla stabilizzazione del suddetto personale. Al riguardo, fermo rimanendo che la relazione tecnica precisa che il bilancio dell'ISPRA prevede a titolo cautelativo fino al 31 dicembre 2009 la copertura dei costi relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla stabilizzazione di detto personale possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora l'emendamento 3.1, che modifica il comma 3 eliminando il riferimento previsto al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Al riguardo, dal momento che nel bilancio dell'ISPRA sono stanziate le risorse necessarie al pagamento del personale di cui al comma 3 con riferimento alla formula contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'eliminazione di tale indicazione possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda poi l'emendamento 5.30, che dispone che, nelle more dell'emanazione del regolamento in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i comuni possano applicare in via sperimentale le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, anche derogando alla fase di transizione per raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle deroghe alla fase di transizione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda l'emendamento 6.2, che modifica alcuni criteri di assegnazione del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e ne incrementa la quota che deve affluire ad uno specifico fondo regionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le modifiche previste dalla proposta emendativa, in particolare quelle relative all'incremento della quota di gettito da destinare alle regioni, possano determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda l'emendamento 6.3, che modifica i criteri di ammissibilità dei rifiuti non pericolosi smaltiti nelle aree dei rifiuti pericolosi stabili di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto del ministro dell'ambiente 3 agosto 2005. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la compatibilità delle modifiche previste dalla proposta emendativa con l'ordinamento comunitario, al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Ricorda l'emendamento 7-ter.4, che dispone che una parte delle risorse attribuite ai comuni a titolo di misura compensativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003 debba essere investita in interventi ambientali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla previsione di una specifica destinazione delle suddette risorse possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda l'emendamento 7-quater.1, che modifica le destinazioni previste per il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 7-quater, in particolare eliminando il riferimento ad interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili. Al riguardo, anche in considerazione del particolare andamento della compensazione finanziaria prevista che sembra presupporre oneri di conto capitale, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'eliminazione degli interventi riconducibili a tale tipologia di spesa possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala ancora l'emendamento 8.1, che incrementa di 50 milioni di euro lo stanziamento previsto in favore della protezione civile dall'articolo 8, comma 1. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala poi l'emendamento

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8.6, che incrementa da 19 a 38 milioni di euro le risorse assegnate, per l'anno 2009, alla protezione civile ai sensi dell'articolo 8. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ricorda poi gli emendamenti 8.5 e 8.9 che estendono, nella misura di 10 milioni di euro per il 2010 e il 2011, le risorse assegnate alla protezione civile ai sensi dell'articolo 8. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ricorda ancora l'emendamento 8.10, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009 in favore della provincia di Parma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora l'emendamento 8.12, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009 in favore zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui l decreto-legge n. 691 del 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora l'emendamento 8.14, che stanzia in favore dei comuni situati nel cosiddetto «cratere sismico» 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora l'emendamento 8-ter.1, che reca alcune modifiche all'articolo 8-ter, in materia di terre e rocce di scavo, in particolare prevedendo altre condizioni da accertare al fine di consentirne l'utilizzo per miglioramenti ambientali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la compatibilità delle modifiche previste dalla proposta emendativa con l'ordinamento comunitario, al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Ricorda ancora l'emendamento 8-sexies.31, che sostituisce l'articolo 8-sexies in materia di servizio idrico integrato. Al riguardo, segnala che sulla proposta emendativa in esame, così come sull'articolo 8-sexies, ritiene opportuno che il Governo chiarisca i possibili effetti finanziari derivanti dalla restituzione della quota della tariffa prevista dal comma 1 nel caso in cui questa riguardi pubbliche amministrazioni e alla possibilità che analoghi obblighi di restituzione per l'inosservanza dei tempi di realizzazione degli interventi. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 8-sexies.030, che dispone che le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano validi ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del rilascio della predetta certificazione, salvo il caso di dolo dell'interessato. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che la proroga relativa alle Autorità di bacino nazionali, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge, è analoga ad altra già disposta dalla previgente normativa e intende assicurare la prosecuzione delle attività di competenza di tali

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Autorità in attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 152, cui spetta il compito di definire il trasferimento di funzioni e risorse dalle Autorità da sopprimere alle Autorità di bacino distrettuali. In tale contesto, ritiene coerente che gli obiettivi di riduzione degli assetti organizzativi vengano considerati ai fini dell'adozione del predetto decreto, atteso tra l'altro che l'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel valutare le economie di spesa derivanti dal riordino degli assetti organizzativi in relazione alle generalità degli enti, è intervenuto nella fase transitoria della disciplina delle nuove Autorità di bacino. In ogni caso, valuta che eventuali minori economie possano essere di modesta entità, data l'esiguità delle strutture organizzative delle Autorità. Segnala, peraltro, che è già prevista una clausola di invarianza degli oneri volta a garantire che le attività previste non comportino nuove esigenze rispetto alle dotazioni umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente per i soggetti coinvolti. Con riferimento ai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 1, conferma che i soggetti interessati possono provvedere all'espletamento dei compiti previsti nell'ambito delle risorse già assegnate, tenendo conto, altresì, che il piano di bacino deve essere approvato indicando espressamente le risorse già previste a legislazione vigente con le quali lo stesso piano va realizzato, come indicato dall'articolo 65, comma 3, lettera t) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 2, ritiene che la clausola di invarianza prevista dal comma 9 di tale articolo sia idonea a garantire che agli oneri connessi alle opere di bonifica possa farsi fronte con le risorse ricavabili con le procedure transattive di cui al medesimo articolo. Segnala, inoltre, con riferimento all'articolo 4, che il comma 1-ter determina esclusivamente una anticipazione di risorse atta a garantire il funzionamento della Commissione, confermando altresì che le entrate di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 sono già comprese nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008. Premesso che le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, comma 5-bis, 8-ter e 8-quinquies non sembrano porre problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, non rileva profili problematici di carattere finanziario con riferimento all'articolo 6-bis, in quanto la disposizione è configurata come un limite massimo di spesa. Non ravvisa profili problematici nelle disposizioni di cui agli articoli 7-bis e 7-sexies, in quanto ritiene che la clausola relativa all'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sia di per sé sufficiente ad assicurare l'effettività dell'invarianza degli oneri. Formula, inoltre, analoghe considerazioni con riferimento all'articolo 7-quinquies, che prevede la definizione delle modalità attuative dei progetti ed iniziative ivi previste, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche in questo caso, ritiene che la formulazione sia idonea ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.Per quanto attiene, invece, ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 7-quater, conferma che le risorse richiamate si sono rese disponibili per pagamenti non più dovuti. Quanto al Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, del quale è previsto l'utilizzo a fini di copertura, conferma che lo stesso reca le necessarie disponibilità. Fa, inoltre, presente, con riferimento alle richieste di chiarimento relative all'articolo 8, comma 5-quater, che il Fondo per interventi straordinari di politica economica reca le disponibilità necessarie a far fronte alla copertura dell'onere recato dalla disposizione, osservando altresì che le disposizioni di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 8 non pregiudicano l'adempimento di obblighi internazionali. Con riferimento, infine, ai chiarimenti richiesti riguardo all'articolo 8-sexies, rileva che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono volte, tra l'altro, ad evitare gli effetti finanziari che in assenza di una apposita

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disciplina discenderebbero dalle restituzioni conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008. In tal senso, la disposizione in esame prevede che il gestore trattenga, in sede di restituzione, la quota di tariffa da destinare alle attività di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione già avviate. Per quanto riguarda gli effetti sui saldi di finanza pubblica, precisa che, in caso di gestione in forma indiretta, le disposizioni sono neutrali in quanto i soggetti gestori non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, mentre, qualora il servizio sia gestito direttamente dagli enti locali, tali enti sono tenuti al rispetto del patto di stabilità interno.
Esprime, infine, una valutazione contraria sugli emendamenti 1.1, 1.31, 1.3, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.22, 3.1, 3.30, 6.2, 6.3, 7-ter.4, 7-quater.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.14, 8-bis.1, 8-sexies.1, 8-sexies.3 e 8-sexies.30 e sugli articoli aggiuntivi 2.030, 8-bis.02, 8-sexies.01, 8-sexies.030 in quanto le proposte emendative sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Maino MARCHI (PD) nell'apprezzare lo sforzo compiuto dal rappresentante del Governo per fornire esaustivi elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate e pur rilevando che su alcuni aspetti rimangono forti elementi di perplessità, ritiene che più in generale il provvedimento rappresenta comunque una demolizione dell'impianto delineato con il codice ambientale contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006, con potenziali conseguenze negative per il rispetto dell'ordinamento comunitario.
Con riferimento agli emendamenti, invita il rappresentante del Governo a modificare il parere contrario espresso sugli emendamenti in quanto non ritiene che dalla previsione di forme di coordinamento possano discendere immediati maggiori oneri. Insieme ritiene non giustificato il parere contrario espresso sugli emendamenti 8.5 e 8.9, in quanto la copertura a valere sulla tabella C, giudicata inidonea, è stata ripetutamente usata, anche in occasioni recenti, dal Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'inidoneità della copertura a valere sulla tabella C, in quanto il taglio prospettato degli stanziamenti della tabella non risulta sostenibile. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 1.1 ed 1.31, pur rilevando che potenzialmente non si possono escludere effetti finanziari negativi.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ritiene che si possa esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti 1.1 ed 1.31. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2206-A, di conversione del decreto-legge n. 208 del 2008, recante Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 1, si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;
la clausola di invarianza prevista dall'articolo 2, comma 9 è idonea a garantire che agli oneri connessi alle necessarie opere di bonifica possa farsi fronte con le risorse ricavabili con le procedure transattive di cui al suddetto articolo;
le entrate di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 richiamate dall'articolo 4 sono già comprese nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008;
le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, comma 5-bis, 8-ter e 8-quinquies non sono in contrasto con l'ordinamento comunitario;

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agli adempimenti di cui all'articolo 7-bis, il Ministero dell'ambiente potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
il Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 7-quater reca le necessarie disponibilità;
il riferimento alle somme di cui all'articolo 10, comma 12 del decreto-legge n. 35 del 2005 non più dovute, previsto dall'articolo 7-quater si intenda relativo alle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti;
alle attività previste dagli articoli 7-quinquies e 7-sexies, le amministrazioni interessate potranno procedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 8, comma 5-quater reca le necessarie disponibilità;
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5-quinquies non pregiudicano l'adempimento di obblighi internazionali;
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-sexies non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con specifico riferimento all'eventuale restituzione di quote della tariffa del servizio idrico integrato,

esprime
nel presupposto che la clausola di compensazione finanziaria di cui all'articolo 7-quater, faccia riferimento ai saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento;
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.22, 3.1, 3.30, 6.2, 6.3, 7-ter.4, 7-quater.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.14, 8-bis.1, 8-sexies.1, 8-sexies.3 e 8-sexies.30 e sugli articoli aggiuntivi 2.030, 8-bis.02, 8-sexies.01, 8-sexies.030 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Maino MARCHI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.30.