CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2009
144.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
C. 907 Bernardini.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame è volto a garantire il diritto di voto agli elettori affetti da gravissime infermità ammettendoli al voto domiciliare.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), è diretto ad introdurre all'articolo 1 del decreto legge n. 1 del 2006 il comma 3-bis, che prevede, nei confronti del medico designato dall'azienda sanitaria locale che rilasci il certificato di gravissima infermità in assenza delle condizioni necessarie, la sanzione disciplinare della sospensione del rapporto di servizio per la

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durata di tre mesi e comunque non oltre nove mesi. La predetta sanzione, che opportunamente non esclude ogni altra forma di responsabilità, è comminata dall'azienda sanitaria locale. Non essendo fatto riferimento a specifici procedimenti disciplinari è da ritenere che trovi applicazione il procedimento previsto in generale per le ASL in caso di sanzioni disciplinari. Si tratta in particolare del procedimento disciplinato dall'articolo 28 del contratto del comparto sanità (DPCM 4 agosto 1995).
Esprime alcune perplessità sulla sanzione disciplinare prevista dal provvedimento in esame in quanto non appare essere sufficientemente determinato il precetto dalla cui violazione deriva la sanzione. In particolare non è chiaro quando si possano definire gravissime le infermità che siano tali da rendere impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora il soggetto infermo ovvero da comportare un rilevante rischio di sensibile aggravamento dell'infermità stessa. Sarebbe pertanto opportuno demandare anche ad una fonte di grado secondario il compito di individuare le infermità considerate gravissime. Altra soluzione potrebbe essere quella di sopprimere la parola «gravissime» , individuando, quindi, l'infermità unicamente sulla base degli effetti che questa determina in relazione all'impossibilità di allontanamento dall'abitazione ovvero di rischio di sensibile aggravamento dell'infermità stessa. Ritiene che sia preferibile la prima soluzione, in quanto maggiormente conforme al principio di legalità, che ammette anche il rinvio a fonti secondarie.
Sottopone inoltre la questione dei rapporti tra la sanzione disciplinare prevista dal provvedimento in esame e il procedimento penale avente per oggetto il reato di falsità ideologica nel quale si traduce il predetto illecito disciplinare. A tale proposito ricorda la recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale il procedimento disciplinare deve sospendersi in caso di pendente procedimento penale. A tale proposito ritiene che nel provvedimento debba prevedersi che nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, l'Azienda sanitaria locale può disporre in via cautelare, in presenza di gravi elementi di responsabilità, la sospensione del rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

Rita BERNARDINI (PD) auspica che la Commissione possa esprimere quanto prima un parere favorevole sul testo in esame, del quale lei per altro firmataria. Ritiene che il testo trasmesso dalla I Commissione, anche a seguito degli emendamenti approvati dalla medesima Commissione, risponda ad una esigenza di civiltà di democrazia, essendo diretto a garantire effettività all'esercizio del diritto di voto da parte di persone che a causa di gravissime infermità non sono in grado di allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi al seggio elettorale. L'attuale normativa è lacunosa in quanto prevede la possibilità di votare presso il proprio domicilio solo per coloro che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Non consentire tale possibilità anche a coloro che comunque siano affetti da gravissime infermità e che si trovino nell'impossibilità di allontanarsi dall'abitazione è una grave omissione da parte dello Stato italiano, l'unico in Europa a non prevedere tale possibilità. In vista delle prossime scadenze elettorali, auspica che le eventuali osservazioni o condizioni che la Commissione Giustizia potrebbe inserire nel proprio parere non siano un ostacolo alla celere prosecuzione dell'iter legislativo dl provvedimento. Sarebbe quanto meno anomalo che la legge elettorale italiana consentisse il voto per corrispondenza, suscettibile di facili brogli, e non anche il voto domiciliare per coloro che sono affetti da gravissime infermità e che non sono in grado di allontanarsi dalla propria abitazione.

Donatella FERRANTI (PD) condividendo la ratio del provvedimento in

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esame, esprime perplessità sulle disposizioni sanzionatorie, ritenendo che queste non tengano conto che agli illeciti disciplinari da sanzionare corrispondono dei reati per i quali è sicuramente in corso un procedimento penale nel momento in cui l'ASL è chiamata ad applicare la sanzione disciplinare prevista dal provvedimento. Si potrebbe meglio specificare che tale sanzione è applicata in via cautelare, rispetto alle sanzioni disciplinari conseguenti all'accertamento del reato. Inoltre esprime perplessità sul limite massimo di nove mesi previsto per la durata della sospensione dell'esercizio della professione del medico che abbia redatto il certificato falso, ritenendo che il periodo di sospensione debba essere commisurato al numero dei certificati emessi.

Manlio CONTENTO (PdL) invita la Commissione a riflettere sulla formulazione della sanzione disciplinare prevista dal provvedimento, in quanto questa si riferisce unicamente al caso in cui non sussista la gravissima infermità di entità tale da rendere impossibile l'allontanamento dall'abitazione da parte dell'infermo senza tenere conto che il medico nel certificato deve anche indicare la prognosi, che non deve essere inferiore a sessanta giorni.

Giulia BONGIORNO, presidente, osserva che nel dibattito sono state poste delle questioni che meritano un approfondimento per trovare la soluzione tecnica più idonea. Dopo aver rilevato che la Commissione può esprimere il proprio parere anche nella seduta di domani e che nella seduta di oggi sono posti all'ordine del giorno alcuni provvedimenti che debbono essere esaminati urgentemente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
C. 326 Stefani ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, osserva che il testo in esame reca una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento), attualmente contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) - e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, recante il relativo regolamento di attuazione.
Con tale disciplina si intende intervenire a difesa delle imprese italiane e del «Made in Italy», al fine di tutelare l'arte orafa nazionale e impedire, tra l'altro, il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo spazio economico europeo.
Il testo in esame consta di 42 articoli, suddivisi in 14 Capi.
Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, segnala le disposizioni del Capo XI (articoli 34, 35 e 36) che intervengono in materia di sanzioni amministrative.
L'articolo 34, in particolare, definisce il nuovo quadro sanzionatorio.
Il comma 1, facendo salve le eventuali sanzioni penali già vigenti, individua una serie di condotte cui applicare sanzioni amministrative pecuniarie.
Il comma 2 individua invece una serie di condotte che costituiscono esclusivamente illeciti amministrativi in presenza dei quali sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie.
Il commi successivi dell'articolo 34 dispongono in ordine al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative. In sintesi, si individua nel segretario generale della Camera di commercio l'autorità competente per la determinazione dell'ammontare della sanzione e per l'irrogazione della stessa (comma 4) e prevede

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che, laddove siano riscontrati con una stessa azione di sorveglianza, più illeciti amministrativi, debba essere applicata la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (comma 5). Se la violazione è commessa da colui che agisce in nome di una persona giuridica, la sanzione si applica nei confronti dell'ente ma gli amministratori sono obbligati in solido (comma 6).
Una rilevante novità è rinvenibile nell'articolo 35, ai sensi del quale i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del restante 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 38 e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.
In base all'articolo 36, comma 1, per le violazioni alle disposizioni della presente legge, fatti salvi i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
Il comma 2 prevede, inoltre, che in caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di materie prime o di oggetti in metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento. Ritiene peraltro che la proposta del relatore potrebbe essere integrata da un'osservazione, con la quale si inviti la Commissione di merito a verificare i profili di compatibilità del comma 5 dell'articolo 34 con la disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge n. 689 del 1981

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.50

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, osserva che, come si legge in premessa al decreto-legge, questo è stato emanato sulla base della straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nell'ordinamento misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale. Si prevede, pertanto, un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati. Inoltre, riprendendo un testo approvato, pressoché all'unanimità, dalla Camera dei deputati nei giorni scorsi si prevede anche l'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori.
Sono legate ad esigenze di una maggiore tutela della sicurezza della collettività

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le norme dirette ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché quelle relative ad un più articolato controllo del territorio attraverso la previsione della predisposizione di un apposito piano straordinario.
Di fronte ad una situazione di grave emergenza ed all'esigenza di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti infamanti come quelli di violenza sessuale il Governo ha adottato un decreto-legge le cui norme hanno la caratteristica di avere già avuto una approvazione parlamentare da parte della Camera (norme in materia di atti persecutori) o dal Senato (tutto il resto). Non si tratta quindi di norme inserite unilateralmente dal Governo nell'ordinamento, essendo state tutte esaminate almeno da un ramo del Parlamento.
Per quanto non vi sia un complessivo aumento della criminalità, assistiamo in questi ultimi tempi ad una crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale.
Vi è una vera e propria emergenza da fronteggiare attraverso un complessivo e mirato sistema di misure di modifica dell'ordinamento vigente che, allo stato, appare inadeguato per risolvere e contrastare il preoccupante incremento del fenomeno. Sono state quindi introdotte norme che prevedono l'ergastolo nel caso che la morte avvenga in occasione di violenze sessuali o sia procurata da soggetti che abbiano tenuto condotte persecutorie, l'estensione dell'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere e dell'arresto in flagranza ai reati di violenza sessuale, l'inapplicabilità a tali reati, in alcuni casi, delle misure alternative di detenzione nonché il gratuito patrocinio indipendentemente dai limiti di reddito. Come si è detto le norme sugli atti persecutori sono quelle da poco approvate dalla Camera.
A queste norme si aggiungono quelle sull'immigrazione volte a rendere ancora più efficace la disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati clandestini in ossequio ai principi contenuti nella direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni negli Stati membri applicabili al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Lo scopo prioritario della direttiva, infatti, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio e all'allontanamento del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, è quello di consentire agli Stati europei di disporre di adeguati periodi di tempo per l'espletamento delle procedure necessarie all'esecuzione del provvedimento di espulsione.
Passando alle disposizioni del decreto-legge, questo è diviso in tre Capi.
L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 576 c.p., disciplina alcune aggravanti speciali del delitto di omicidio che comportano l'applicazione della pena dell'ergastolo. Il comma 1, lettera a), sostituisce il n. 5 del primo comma dell'articolo 576 che prevedeva, nel testo antecedente al decreto-legge in esame, l'applicazione della pena dell'ergastolo per l'omicidio commesso nell'atto di commettere taluno dei delitti già previsti dagli articoli 519 (violenza carnale), 520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale) e 521 (atti di libidine violenta) del codice penale. Tali ultime disposizioni sono state abrogate a seguito della riforma di cui alla legge 66 del 1996 che ha ridisciplinato e ridefinito le diverse fattispecie di reato sessuale.
Il nuovo n. 5 prevede, quindi, che si applichi la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo. Il comma 1, lettera b) dell'articolo 1 aggiunge la lettera 5.1) al primo comma dell'articolo 576, prevedendo la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale (introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge in esame).
L'articolo 2, comma 1, apporta due modifiche al codice di procedura penale. In primo luogo, viene estesa l'obbligatorietà

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della custodia cautelare in carcere, in caso di gravi indizi di colpevolezza, per i seguenti delitti: omicidio; induzione alla prostituzione minorile; pornografia minorile, escluso il caso della cessione, anche a titolo gratuito di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo. Si tratta di una novità che servirà a scongiurare che in futuro possa capitare quanto è accaduto finora creando sconcerto nella società: la scarcerazione di soggetti imputati di taluni delitti contro la libertà individuale ed, in particolare, di quelle fattispecie che si sostanziano nella commissione di atti violenza sessuale. Considerato che sussistono gravi indizi di colpevolezza spetterà alla parte dimostrare che non vi sono le esigenze per rimanere in carcere. Una disposizione di medesimo contenuto era stata approvata dal Senato con il voto favorevole anche dell'opposizione, che alla Camera aveva proposto di inserirla nel testo unificato sui reati di violenza sessuale.
È stata poi prevista l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale, con esclusione dei casi di minore gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo. Effetto di tale novità è la possibilità di celebrare il processo con rito direttissimo. Anche in questo caso la norma era stata approvata al Senato.
Altra novità importante in una ottica di garantire la certezza della pena è l'articolo 3 che estende una normativa più rigorosa in materia di benefici penitenziari ai reati di violenza sessuale. In questo caso si vuole evitare la scarcerazione e, quindi, l'immissione in società di soggetti che addirittura sono stati riconosciuti colpevoli di reati di violenza sessuale. Si tratta di reati così gravi per i danni che producono nelle loro vittime che non dovrebbero essere in alcun caso oggetto di benefici penitenziari. In tal senso si prevede nel testo unificato adottato dalla Commissione in materia di violenza sessuale. In esso viene esclusa ogni possibilità di applicare i benefici penitenziari a tali reati. Il decreto-legge, invece, riprendendo la norma approvata dal Senato estende la speciale disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario anche ai condannati per i delitti di cui agli articoli: 600-bis, primo comma (induzione o sfruttamento di prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (pornografia minorile), 609-bis (violenza sessuale) ad esclusione dei casi di minore gravità, 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), nell'ipotesi più grave di compimento di atti sessuali con minori età inferiore ai 14 o 16 anni, qualora gli atti siano compiuti da soggetti legati da vincoli familiari o con posizione di autorità o di influenza nei confronti del minore e 609-octies (violenza sessuale di gruppo). Ciò non significa che per tali reati non siano applicabili i benefici penitenziari (i permessi premio, l'assegnazione di lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione), quanto piuttosto che questi siano applicabili a determinate condizioni. In particolare, i benefici possono essere concessi solo se da parte del condannato vi sia stata una collaborazione con l'autorità giudiziaria.
Altra novità importante che riproduce una disposizione già approvata dal Senato è l'articolo 4 che estende la norma relativa al gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o del compimento di atti sessuali con minorenni, e ciò anche in deroga ai limiti di reddito. La finalità della norma, che era stata inserita anche nel testo unificato della commissione in materia di violenza sessuale, è evidente. Si vogliono garantire alle vittime di tali reati tutte le possibilità di tutela giudiziaria che invece oggi in via di fatto possono mancare anche quando formalmente la vittima del reato abbia un reddito maggiore di quello che oggi consente di accedere al gratuito patrocinio. Troppo spesso le vittime non denunciano i reati di violenza sessuale perché non hanno di fatto possibilità economiche per quanto abbiano un reddito superiore a quello minimo previsto per il gratuito patrocinio. A tutti gli ostacoli psicologici che spesso

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impediscono alla vittima di denunciare il reato si aggiungono ostacoli economici. Con la norma in esame lo Stato interviene sui secondi.
Gli articoli 5 e 6 esulano dalla materia della violenza sessuale, riguardando rispettivamente l'espulsione degli stranieri e il controllo del territorio. Si tratta comunque di norme strettamente connesse al tema della violenza sessuale anche se hanno una valenza maggiore andando ad incidere su tutta la materia della sicurezza.
Per quanto attiene all'articolo 5, questo è finalizzato a rendere più efficaci le procedure di espulsione e respingimento attraverso il prolungamento del periodo di trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e espulsione. La connessione immigrazione irregolare e sicurezza è un dato di fatto e certo non è uno slogan di una propaganda politica razzista nei confronti degli immigrati irregolari. È un dato di ieri che i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) responsabili di circa il 40 per cento dei reati di violenza sessuale commessi in Italia nel 2008 rappresentano meno del 6 per cento della popolazione residente. Il dato non deve essere letto superficialmente nel senso che una minoranza delle violenze sessuali è commessa da extracomunitari, ma nel senso dell'alta percentuale di extracomunitari che commettono reati di violenza sessuale, visto che a fronte di una popolazione di extracomunitari inferiore al 6 per cento di quella complessiva ben il 40 per cento dei reati di violenza sessuale è commesso da quella ristretta fetta della popolazione.
Un primo punto fermo deve essere questo: non vi è da parte di nessuno alcun atteggiamento razzista nei confronti degli extracomunitari. Piuttosto, vi è una presa d'atto supportata anche da dati statici: la stretta connessione tra aumento della criminalità ed immigrazione clandestina.
Altro punto da chiarire è il seguente: le norme introdotte dal decreto in tema di immigrazione non sono una invenzione xenofoba del Governo, quanto recepimento di una direttiva comunitaria.
L'attuale normativa prevede un periodo di trattenimento nei Centri di identificazione di trenta giorni prorogabili, con convalida del giudice di pace, di ulteriori trenta giorni. In ossequio ai principi contenuti nella direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, il decreto prevede che, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il periodo di trattenimento è allungato a sessanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta giorni, sempre previa convalida del giudice di pace, fino ad un periodo massimo complessivo di trattenimento non superiore a centottanta giorni.
Nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione si legge che «La disposizione appare necessaria, in quanto l'esperienza consolidata degli ultimi anni ha dimostrato la non sufficienza del tempo massimo previsto dalla legge Fini-Bossi per il trattenimento: alcuni Paesi di origine trasmettono i documenti indispensabili per il rimpatrio con notevole ritardo, ovvero non consentono la restituzione dei loro cittadini se non per poche unità per volta; la necessità è altresì confermata dalla circostanza che autori di gravi delitti (come è accaduto a Bologna qualche giorno fa), una volta scarcerati per decorrenza dei termini di detenzione in carcere non sono ancora identificati e non riescono a esserlo in 60 giorni. La disposizione appare inoltre urgente perché vi è l'elevata probabilità che nella sola isola di Lampedusa centinaia di stranieri irregolari, proprio per le difficoltà relative alle modalità di rimpatrio, tornino in circolazione entro la fine di marzo».
Altra norma estremamente importante in chiave di sicurezza è l'articolo 6, che detta disposizioni in tema di controllo del territorio. Tutti sappiamo che la sicurezza non si garantisce solo attraverso le norme penali. Occorre in primo luogo il controllo del territorio. Questo, naturalmente, spetta

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agli organi di polizia. Lo Stato non può abdicare in questa sua funzione primaria per il benessere dei cittadini. Per assicurare questa funzione occorrono risorse adeguate di mezzi e di personale, che il decreto mira ad assicurare tenendo conto di quella che è la situazione economica-finanziaria generale. Invece, il dibattito si è incentrato su quelle che, adottando una terminologia fuorviante, sono state definite come le ronde dei cittadini. In realtà, il decreto-legge, riprendendo esperienze che da anni sono in corso presso comuni di centro-destra e di centro-sinistra, ha previsto la possibilità dei sindaci di avvalersi di associazioni tra cittadini non armati, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle forze di Polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco. I requisiti di iscrizione nell'elenco, con le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi sono demandati ad un apposito decreto del Ministro dell'interno. La verifica dei prescritti requisiti nonché il loro periodico monitoraggio è attribuita alla stessa autorità provinciale di pubblica sicurezza con l'ausilio del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La norma stabilisce, inoltre, che i sindaci, per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, debbano prioritariamente avvalersi delle associazioni costituite tra personale in congedo delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e degli altri Corpi dello Stato. È preclusa, invece, la possibilità per il sindaco di avvalersi delle altre associazioni qualora destinatarie di risorse economiche a carico della finanza pubblica. Oggi, secondo dati del Viminale, in centinaia di comuni ci sono iniziative di questo genere regolate, nella migliore delle ipotesi, un regolamento comunale. Per lo più si assiste ad iniziative che esprimono un'esigenza, ma in modo sbagliato. Con il decreto si mira regolare un fenomeno diffuso ed a controllarlo. Non vi è alcuna sostituzione dei cittadini alle forze di polizia, bensì è regolamentata la possibilità che cittadini associati riferiscano alle forze di polizia di situazioni di disagio o di illiceità che gli stessi hanno verificato - senza essere armati - sul territorio.
Inoltre, è prevista, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È, altresì, stabilito che la conservazione dei dati raccolti con i suddetti strumenti sia limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
Come si è detto, il decreto-legge incrementa anche mezzi e personale a favore delle forze di polizia. In particolare, si prevede l'attuazione di un apposito piano straordinario di controllo del territorio, in particolare anticipando al 31 marzo 2009 la disposizione contenuta nell'articolo 61, comma 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di stabilizzazione della finanza pubblica, che, in deroga alla normativa vigente, autorizza l'assunzione di personale delle Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco. Inoltre è prevista, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, la riassegnazione immediata al Ministero dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, delle risorse oggetto di confisca, nelle more dell'adozione del decreto attuativo della disposizione contenuta nel decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sul Fondo unico giustizia previsto.
Il capo II contiene norme in materia di atti persecutori.
Per due ragioni non ritiene di soffermarsi sull'illustrazione del contenuto delle norme di tale Capo. La prima è di economia procedurale. Si tratta di un testo ben conosciuto da questa Commissione, in quanto è lo stesso che è stato approvato il 29 gennaio scorso dalla Camera dei deputati pressoché all'unanimità dopo un lungo ed approfondito esame in Commissione che ha visto la partecipazione fattiva di tutti i gruppi. La seconda, ma più

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importante, ha una valenza istituzionale. Non ritengo opportuno che la Commissione modifichi un testo che l'Assemblea, che è l'organo più rappresentativo della Camera, ha approvato sostanzialmente all'unanimità. Invito pertanto a non presentare emendamenti sugli articoli contenuti nel Capo II.
Il capo III reca la copertura finanziaria.

Giulia BONGIORNO, presidente, condivide le osservazioni del relatore con riferimento alla normativa che riguarda gli atti persecutori, ricordando come la stessa sia stata approvata sostanzialmente all'unanimità dalla Camera.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che sarebbe particolarmente utile che il Governo fornisse dati e informazioni che riguardano il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia negli ultimi anni.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO assicura l'onorevole Contento che i dati da lui richiesti saranno trasmessi dal Governo alla Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento.
C. 1505 Belcastro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA), relatore, osserva che la proposta di legge in esame intende sanare una grave ingiustizia che subiscono i cittadini che sono sottoposti a misure di prevenzione, sebbene in sede penale siano stati prosciolti nel procedimento di merito, qualora non sussistano elementi fattuali desumibili dal giudizio penale o aliunde che denotino la pericolosità del proposto o del sottoposto alla misura di prevenzione personale o patrimoniale.
Per quanto siano diversi i presupposti e le finalità della sentenza penale rispetto a quelli delle misure di prevenzione, è di tutta evidenza che in nessuno Stato democratico è tollerabile che un medesimo soggetto sia riconosciuto da un giudice (a seguito di un procedimento penale) non appartenente ad una associazione di stampo mafioso e, allo stesso tempo e per gli stessi fatti, da un altro giudice (nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione) sia «ritenuto» indiziato o sospettato di appartenervi e, quindi, passibile di essere sottoposto ad una misura di prevenzione.
È evidente che in questo caso tale misura dovrebbe essere revocata per inesistenza originaria dei presupposti che ne legittimano l'adozione. Ciò anche quando la misura di prevenzione produce un effetto istantaneo anziché permanente, come nel caso della confisca disposta ai sensi dell'articolo 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La presente proposta di legge, in linea con i principi sanciti dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 57 del 2007) prevede che la sentenza definitiva di proscioglimento, anche dall'accusa di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, precluda la possibilità di sottoporre a misura di prevenzione personale o patrimoniale per la mera esistenza del procedimento di merito pendente, ovvero imponga di revocarla se già applicata.
È evidente che tale soluzione normativa non mette in alcun dubbio la peculiarità dello strumento delle misure di prevenzione rispetto allo strumento penale. Infatti alle misure di prevenzione spetta la funzione di impedire il compimento dei reati, mentre al diritto penale spetta prevalentemente la funzione repressiva in riferimento a reati già posti in essere. Le

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misure di prevenzione, infatti, sono interventi considerati tradizionalmente - e formalmente - di carattere amministrativo, sebbene abbiano ormai subìto, per più versi, un netto processo di giurisdizionalizzazione, che ha condotto parte della dottrina a configurarle sostanzialmente come «sanzioni penali anomale» volte ad impedire che determinati soggetti, ritenuti socialmente pericolosi, commettano reati. La caratteristica di tali misure è pertanto quella di venire applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. Da questa innegabile diversità di funzioni si fa correttamente derivare l'autonomia dei procedimenti. Tuttavia non è corretto considerare assoluta questa autonomia, dovendo essa incontrare dei limiti ben precisi. Proprio l'individuazione di questi limiti costituisce l'oggetto della presente proposta di legge.
Come ha più volte ribadito la Corte di cassazione (si veda, ad esempio, la sentenza n. 1706 del 16 luglio 1967), autonomia significa, da un lato, che la responsabilità penale per un reato deve essere fondata su prove piene, che sono tali anche se di natura indiretta (indiziaria è la comune definizione), in quanto gli indizi devono condurre ad un giudizio di certezza sul fatto, e, dall'altro, che la misura di prevenzione può prescindere dall'accertamento della responsabilità penale per un reato, avendo come presupposto la pericolosità, comune o qualificata, del soggetto, la quale richiede un giudizio essenzialmente prognostico rapportato a determinati parametri.
La circostanza che questo giudizio si fonda su elementi con minore efficacia probatoria rispetto a quelli penali significa comunque (è la Corte di cassazione a stabilirlo) che, qualora si tratti di pericolosità qualificata dall'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, tali elementi devono raggiungere la consistenza dell'indizio, con esclusione, quindi, di sospetti, congetture e illazioni. In sostanza, anche le misure di prevenzione devono avere una giustificazione di carattere oggettivo.
Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le misure di prevenzione si devono ancorare ad elementi di fatto dai quali poter desumere la pericolosità del destinatario. Ne consegue che è sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, che gli indizi dimostrino anche la sola probabilità che il prevenuto sia appartenente all'associazione stessa. Ma in uno Stato di diritto non si può ammettere che tale probabilità sussista anche a fronte di una sentenza di assoluzione. L'autonomia tra i due procedimenti deve venire meno quando si accerta con sentenza irrevocabile l'innocenza del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, in quanto presunto pericoloso, prescindendo dai sintomi fattuali già oggetto di verifica del giudice di merito: in questo caso vengono meno tutti gli elementi sui quali poter basare una prognosi positiva di pericolosità del soggetto. Solamente finché tale accertamento non sia stato raggiunto è corretto considerare autonomi il procedimento penale e quello delle misure di prevenzione. Dopo tale momento l'autonomia si traduce in una ingiustizia.
La proposta di legge in esame, in definitiva, modifica la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e la legge 31 maggio 1965, n. 575, stabilendo il principio in base al quale la sentenza di assoluzione del soggetto proposto o sottoposto a misura di prevenzione deve, rispettivamente, per il primo escluderne l'applicazione, per il secondo provocarne la cessazione degli effetti ex tunc, qualora le misure di prevenzione trovino fondamento sui fatti per i quali è stata pronunciata sentenza di proscioglimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Atto n. 55.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizione, che tiene conto del dibattito svoltosi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 15.25