CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2009
144.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

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Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.
(Deliberazione).

Donato BRUNO, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. L'indagine conoscitiva, che avrà luogo nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1221, si concluderà entro la fine del mese di aprile 2009. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di svolgere prima la seduta in sede referente per l'esame del disegno di legge C. 2227, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2009, e poi la seduta in sede consultiva per l'esame del disegno di legge C. 2105, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
C. 2227 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, comunica che nella riunione testé svoltasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deciso di svolgere la discussione di carattere generale sul provvedimento in titolo tra oggi e domani, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle 9 di domani, di esaminare gli emendamenti nella seduta già convocata per domani stesso, al termine degli interventi di carattere generale, di valutare i pareri delle altre Commissioni non appena saranno pervenuti e di conferire infine il mandato al relatore prima delle 14 di domani.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato con modificazioni, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2009, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
L'articolo 1 pone una speciale disciplina volta a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative che si terranno nel corso del 2009.
In sede di relazione illustrativa, il Governo ha chiarito le ragioni che hanno determinato l'intervento legislativo in esame. Infatti, in base alla disciplina vigente in materia, le operazioni di votazione

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terminano in Italia alle ore 15 del lunedì. Per le elezioni europee però la disciplina comunitaria prevede che le elezioni si svolgano tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva. Pertanto, si rende necessario anticipare al pomeriggio di sabato l'inizio della votazione per tutte le consultazioni abbinate, per poi chiudere la votazione alle ore 22 della domenica.
L'articolo 1 reca inoltre una disciplina ad hoc riguardante le consultazioni europee ed amministrative che si svolgeranno nel 2009; per le sole consultazioni che si svolgeranno in forma abbinata; e per le votazioni per il rinnovo degli organi assembleari e di governo degli enti locali appartenenti a regioni a statuto speciale.
In particolare, la disciplina introdotta al comma 1 è relativa ad alcuni aspetti particolari del procedimento elettorale, vale a dire, oltre agli orari delle operazioni di votazione, di cui si è detto, il computo dei termini dei procedimenti elettorali; la composizione delle liste elettorali; l'allestimento del materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione (urne, cabine e l'occorrente per l'arredamento delle sezioni); le modalità di avviso per gli elettori residenti all'estero; la nomina dei componenti, la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione; le operazioni preliminari alla votazione; il rilascio delle tessere elettorali; la designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione; la consegna del materiale elettorale al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e operazioni preliminari; le operazioni successive al voto; il momento dell'inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative; i compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione; e la fissazione della data del secondo turno di votazione alle elezioni amministrative. Quanto al comma 2, questo dispone in materia di limiti all'importo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei parlamentari europei in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni. Il comma 3 disciplina in materia di riparto delle spese nel caso di abbinamento delle elezioni dei parlamentari europei con le elezioni amministrative nelle regioni a statuto speciale.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina del rimborso delle spese elettorali a partiti e movimenti in occasione delle elezioni europee. In sostanza, si prevede che abbiano accesso al contributo i partiti e i movimenti che abbiano partecipato alla competizione elettorale ottenendo almeno il 2 per cento dei voti validi; la disciplina vigente prevede invece che il contributo spetti ai partiti e movimenti che abbiano ottenuto almeno l'elezione di un rappresentante al Parlamento europeo. Si tratta di una modifica ricollegabile all'innovazione introdotta dalla recentissima legge n. 10 del 2009, di riforma del sistema per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la quale, com'è noto, ha introdotto nel meccanismo elettorale una soglia di sbarramento per l'accesso delle liste al riparto dei seggi pari al 4 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale.
L'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di modifiche agli atti legislativi che disciplinano le elezioni europee ed amministrative, recanti tutte la medesima disposizione, volta a fissare le dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede elettorali. Tali contrassegni dovranno avere un diametro pari a 3 centimetri.
L'articolo 2 disciplina l'esercizio del diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali. Si tratta, con specificazioni e limitazioni, del personale delle forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali; dei dipendenti di amministrazioni dello Stato e delle Regioni e province autonome; dei professori universitari ordinari e associati; dei ricercatori e dei professori aggregati in servizio presso istituti universitari al di fuori dell'Unione europea per almeno sei mesi; e dei relativi

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familiari conviventi qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.
Per tali cittadini si prevede la possibilità di votare per corrispondenza, dall'estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
L'articolo disciplina, conseguentemente, le modalità della richiesta e dell'esercizio del voto per corrispondenza. In particolare, il voto per corrispondenza presuppone la presentazione di un'apposita dichiarazione degli interessati. Quanto alla procedura, essa tende ad accertare che i richiedenti abbiano titolo per la richiesta, che per essi non sussistano cause ostative all'elettorato attivo e che i loro nominativi siano presenti nelle sole liste dei richiedenti il voto per corrispondenza.
L'articolo disciplina poi le operazioni di voto. Il plico contenente la scheda elettorale e il restante materiale deve essere inviato all'elettore entro il 20 maggio 2009. L'elettore, dopo aver espresso il suo voto, deve spedire la busta contenente la scheda elettorale all'ufficio consolare entro il 28 maggio 2009. Disposizioni particolari sono previste per il voto del personale appartenente alle forze armate impegnato in missioni internazionali ed effettivo in grandi unità o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse: a differenza degli altri elettori temporaneamente all'estero, i quali votano per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, i militari e carabinieri di cui si è detto votano per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove ha sede il reparto di appartenenza. Per tali elettori si prevede quindi l'adozione di specifiche intese tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno per definire le modalità tecnico-organizzative delle operazioni di voto.
L'articolo disciplina, ancora, le modalità di scrutinio delle schede votate dagli elettori che sono temporaneamente all'estero. Tali schede vengono scrutinate dai seggi costituiti negli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 408 del 1994. Si tratta dei seggi elettorali istituiti presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale (un seggio per ogni 2.000 elettori residenti all'estero), aventi il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti espressi dagli elettori italiani residenti in altri Paesi membri dell'Unione, che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare in essi il diritto di voto. Le buste, contenenti le schede, inviate dagli elettori e pervenute agli uffici consolari entro le 16 di giovedì 4 giugno sono inoltrate al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma. Quelle pervenute successivamente sono immediatamente distrutte. È poi dettagliatamente disciplinata la procedura di apertura delle buste e di scrutinio delle schede.
Il comma 17-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone una deroga al disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 408 del 1994, concernente la ripartizione degli elettori residenti in altri Stati membri dell'Unione europea tra le sezioni elettorali istituite in tali Stati. Ai sensi della disciplina vigente, gli elettori sono ripartiti tra le sezioni estere dalla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, che assegna ad ogni sezione un numero di elettori compreso tra 200 e 1.600. La norma in esame innalza, per le sole elezioni da tenersi nel 2009, a 3.000 il numero massimo di elettori da assegnare ad ogni sezione.
L'articolo 3, analogamente all'articolo 2, persegue la finalità di consentire il voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali; le sue disposizioni sono però riferite al voto per i referendum abrogativi ex articolo 75 della Costituzione che si terranno nel corso del 2009. Destinatarie della disposizione sono le stesse categorie di elettori individuate dall'articolo 2, con la differenza che in questo caso si fa riferimento alla permanenza «all'estero» e non al di «fuori dal territorio dell'Unione europea».
L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la funzionalità delle commissioni

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e sottocommissioni elettorali circondariali, in vista delle elezioni che si svolgeranno nel corso del 2009. L'articolo prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali (in numero non precisato) da nominare quali componenti aggiunti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La misura è finalizzata a garantire il funzionamento di tali organi, assicurandone il quorum funzionale, anche nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell'attesa del rinnovo della Commissione o del reintegro dei suoi componenti qualora si verifichino le ipotesi di decadenza indicate dall'articolo 23 del testo unico sull'elettorato attivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967.
L'articolo 4-bis consente, anche in occasione delle elezioni e dei referendum abrogativi da tenersi nel 2009, come già avvenuto per le elezioni politiche del 2006 e del 2008, l'ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell'impegno assunto al riguardo dall'Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenhagen del 1990, nell'ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Naturalmente la presenza degli osservatori non deve in alcun modo interferire con le operazioni di votazione e di scrutinio che si svolgono nei seggi.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Salvatore VASSALLO (PD) intende segnalare due punti problematici del decreto-legge in esame. Il primo è l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, che stabilisce il principio per cui hanno accesso al contributo di rimborso delle spese elettorali in occasione delle elezioni europee anche i partiti e i movimenti che abbiano ottenuto solo il 2 per cento dei voti validi. Tale previsione è in contraddizione, a suo avviso, con l'introduzione della soglia di sbarramento al 4 per cento per le elezioni al Parlamento europeo, disposta dalla recentissima legge 20 febbraio 2009, n. 10, in quanto rischia di vanificare il tentativo di disincentivare la presentazione di liste plurime e la conseguente disgregazione della rappresentanza. Il secondo punto problematico è rappresentato dal fatto che il provvedimento, mentre dichiara di voler concentrare le consultazioni elettorali in un'unica giornata, di fatto non include nel turno elettorale unico (il cosiddetto election day) i referendum, e costituisce quindi una vera e propria frode nei confronti dei cittadini, anzi una doppia frode a seconda che si consideri i cittadini in quanto contribuenti o in quanto elettori. Da una parte infatti la mancata inclusione dei referendum nel turno elettorale unico comporta un mancato considerevole risparmio di spesa che si sarebbe potuto impiegare per le più diverse finalità pubbliche e che è stimato, sebbene le stime non siano concordi, in non meno di 200 milioni di euro. Dall'altra parte la mancata inclusione dei referendum comporta che le chiamate alle urne nel 2009 passino da quattro a tre, il che significa che la semplificazione per i cittadini è solo apparente e di facciata. È stato obiettato che, per quanto riguarda il Parlamento nazionale, c'è una ragione per non abbinare i turni di elezione e quelli referendari, ed è che gli elettori non debbono, nella stessa occasione in cui rinnovano l'organo detentore del potere legislativo, esercitare il potere abrogativo della legge. Si tratta però dell'unica obiezione all'accorpamento di elezioni e referendum in un'unica tornata e di un'obiezione che non vale in questo caso. Non si può infatti accettare l'obiezione di chi sostiene che gli elettori finirebbero col confondersi se chiamati a troppe scelte contemporaneamente. Gli elettori italiani hanno infatti dimostrato in occasione di referendum plurimi o di elezioni abbinate di saper distinguere tra le diverse questioni che sono chiamati a decidere. Che poi l'abbinamento impedisca all'elettore di manifestare il proprio dissenso rispetto a una proposta referendaria astenendosi dal partecipare al referendum è falso dal momento che è sempre possibile

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astenersi, anche recandosi alle urne per altre consultazioni, semplicemente non ritirando la scheda relativa alla consultazione cui non si vuole partecipare.

Jole SANTELLI (PdL) ritiene invece che l'accorpamento dei referendum alle consultazioni elettorali potrebbe alterare l'andamento naturale dei referendum determinando una partecipazione più alta di quella che altrimenti si sarebbe avuta e potenzialmente provocare il raggiungimento del quorum di validità che diversamente non sarebbe stato raggiunto. Quanto invece al rimborso delle spese elettorali per i partiti che ottengano il 2 per cento alle elezioni per il Parlamento europeo, concorda sull'opportunità di una riflessione in vista di un messaggio di chiarezza al Paese.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritiene che le osservazioni svolte dal deputato Vassallo siano pretestuose, essendo quest'ultimo un sostenitore del sistema elettorale a doppio turno, che è oggettivamente molto più costoso di quello a turno unico. Aggiunge che non è, comunque, sulla democrazia che si può ragionevolmente pensare di risparmiare, perché allora, paradossalmente, il massimo risparmio sarebbe quello di non tenere affatto elezioni. Quanto ai referendum, premesso di essere un sostenitore di questo strumento di democrazia diretta, fa notare che, mentre l'articolo 75 della Costituzione prevedeva il referendum soltanto al fine dell'abrogazione totale o parziale della legge, la giurisprudenza costituzionale e i promotori ne hanno fatto uno strumento per la manipolazione della legge, snaturandolo in referendum manipolativo o emendativo che dir si voglia, ossia trasformandolo in un istituto che la Costituzione non prevede. In conclusione, considerato che il referendum è una forma di autoconvocazione del corpo elettorale, ritiene giusto che i promotori del referendum convincano gli elettori ad andare a votare con la forza delle proprie argomentazioni e non con l'aiuto della giornata elettorale unica.

Linda LANZILLOTTA (PD) segnala che il provvedimento presenta un grave problema di copertura finanziaria e, quindi, di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto lo stanziamento a legislazione vigente è misurato per una tornata elettorale unica, di modo che, se si rivede la disciplina, occorre rivedere anche la copertura.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che gli interventi fin qui svolti sono stati più o meno condivisibili. Quanto al rimborso delle spese elettorali in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, si limita ad osservare che al Senato è stato raggiunto un determinato equilibrio tra diverse esigenze: equilibrio che, a suo avviso, non deve essere toccato, anche perché, ove si intendesse ridiscutere questo punto, si dovrebbe riaprire la discussione anche su altri punti del provvedimento.

David FAVIA (IdV), premesso che senza dubbio non si può pensare di risparmiare sugli istituti di democrazia, ritiene che non vi siano però difficoltà ad accorpare anche i referendum alle consultazioni elettorali amministrative ed europee. Quanto al quorum di validità del referendum, ricorda che la Costituzione prevede referendum sia con il quorum di validità sia senza di esso. Quanto al rimborso delle spese elettorali, ritiene che lo spunto di riflessione proposto dal deputato Vassallo sia interessante e vada approfondito, fermo restando che la limitazione del rimborso alle sole liste che hanno conseguito il 2 per cento dei voti è già un passo avanti rispetto alla legislazione vigente, che prevede il rimborso per le liste che eleggono almeno un deputato al Parlamento europeo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 9 di domani, giovedì 26 febbraio 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Roberto ZACCARIA (PD) si sofferma, in particolare, sui poteri attribuiti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dall'articolo 3 del provvedimento in esame, con particolare riferimento ai pareri che essa è chiamata ad esprimere sugli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 2. Al riguardo osserva che la delega in questione si caratterizza per la sua complessità e per la genericità dei princìpi e criteri direttivi: alla luce di ciò si pone l'obiettiva esigenza di garantire al Parlamento un ruolo significativo, che non può essere quello previsto in via ordinaria nel processo di formazione dei decreti delegati. Si tratta di una questione di primaria importanza, anche perché la complessità della materia comporterà inevitabilmente che sulle stesse questioni il legislatore interverrà a più riprese.
Invita pertanto a riflettere sull'opportunità di attribuire ai pareri che saranno espressi dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale una valenza tale da porre il ruolo del Parlamento su una posizione paritaria a quella del Governo nella elaborazione della disciplina oggetto dei decreti legislativi: rivolto al relatore, lo invita ad approfondire la questione, studiando eventuali soluzioni che possano essere prese in considerazione; invita altresì la presidenza a stimolare gli uffici ad una riflessione in tal senso.

Donato BRUNO, presidente, invita i deputati che nelle prossime sedute intendono intervenire sul provvedimento in esame a comunicarlo alla presidenza. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.
Testo unificato C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Maria Elena STASI (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, osserva che esso reca norme riconducibili alla materia «previdenza sociale», che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.
Testo base C. 2120, approvato dalla 4a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

Maria Elena STASI (PdL), relatore, riferisce che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, è volto a consentire l'assunzione nelle forze armate dei congiunti di militare italiani caduti nell'adempimento del proprio dovere i quali non presentino i requisiti di altezza previsti a tal fine dalla normativa vigente. Ricorda che il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, articolo 6, prevede che nell'ambito di ciascuna forza armata possano essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli qualora unici superstiti del personale delle forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative. Per quanto riguarda l'idoneità fisica, la normativa prevede per le donne l'altezza di almeno un metro e sessanta. La proposta in esame prevede una deroga volta a consentire l'ammissione ai corsi anche per i familiari delle vittime del dovere che non abbiano il requisito dell'altezza, a tal fine stabilendo un requisito di altezza inferiore, pari a un metro e cinquanta.
Premesso che dal punto di vista dell'articolo 117, la proposta di legge non presenta problemi in quanto interviene sulle materie «difesa e forze armate» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione, si dovrebbe invece segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di differenziare in modo proporzionale l'altezza richiesta per gli uomini da quella richiesta per le donne. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che stabilire una deroga al requisito dell'altezza per i soli familiari dei militari che siano vittime del dovere sia discriminatorio nei confronti degli altri cittadini. Chiarisce, al fine di non essere frainteso, che non è sua intenzione porre in discussione il principio del sostegno ai familiari di quanti sono caduti o sono stati menomati nell'adempimento del dovere, ma ritiene che lo Stato potrebbe intervenire a loro favore in altri modi, anche perché, tanto più oggi che le forze armate sono altamente specializzate, l'altezza potrebbe essere un requisito essenziale ai fini dello svolgimento delle mansioni militari; se così non fosse, allora si tolga il requisito dell'altezza per tutti i cittadini. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, fa presente che l'immissione dei familiari dei militari vittime del dovere nelle forze armate costituisce una forma di risarcimento nei confronti di coloro che hanno subito la perdita di un congiunto impegnato in compiti di interesse nazionale. La norma è certamente derogatoria, ma già oggi si prevede un canale preferenziale per l'arruolamento di tali soggetti. Spetta poi alla Commissione di merito valutare se l'altezza inferiore al metro e sessanta costituisca un impedimento insuperabile all'espletamento dei compiti militari.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) fa notare che si potrebbe, più opportunamente, suggerire alla Commissione di merito di riformulare il testo nel senso di prevedere che per queste categorie di soggetti si deroghi in assoluto al requisito dell'altezza, onde evitare che in futuro si debba introdurre una deroga alla deroga,

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a favore di soggetti che non abbiano neanche il requisito di altezza inferiore.

Alessandro NACCARATO (PD) concorda con il deputato Stracquadanio che sarebbe meglio non fissare alcun limite di altezza per i congiunti dei militari vittime del dovere così da non essere costretti in futuro a rivedere la norma di nuovo.

Isabella BERTOLINI, presidente, ritiene che, se la relatrice è d'accordo, l'esame del provvedimento possa essere rinviato a domani, in modo da svolgere un approfondimento sul tenore del parere da rendere alla Commissione di merito.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, concorda con la proposta del presidente.

Isabella BERTOLINI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
Testo unificato C. 326 Stefani ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, deputato Orsini, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi, considerato che le norme da esso recate sono riconducibili alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che le lettere e), g) e l), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa dello Stato, nonché alle materie «pesi, misure e determinazione del tempo» e «opere dell'ingegno», che la lettera r) dello stesso secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Emendamenti C. 1415-A Governo e abb.