CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2009
143.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2009. - Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti, e dello sviluppo economico Paolo Romani.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo RAISI (PdL), relatore per la X Commissione, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esaminare, in sede referente congiunta con la VI Commissione Finanze, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle misure che il Governo ha varato per contrastare la crisi finanziaria dopo la manovra anticipata di luglio 2008 e il pacchetto delle misure anticrisi di fine novembre 2008. Osserva che le principali finalità del provvedimento sono di affrontare la crisi del settore con interventi urgenti di sostegno alla domanda; far convergere le politiche nazionali con le indicazioni della Commissione europea e con le misure già adottate o in corso di adozione da parte degli altri Paesi europei; orientare le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale che vanno nella direzione degli obiettivi di Kyoto. I quattro assi su cui ruota il provvedimento sono infatti la salvaguardia dell'ambiente e lotta all'inquinamento; la maggiore sicurezza sulle strade; l'impulso alla ricerca e all'innovazione e la coerenza con le misure dell'Unione europea.
Il provvedimento in esame si compone di 9 articoli.
Le disposizioni che sono più direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione Attività produttive sono contenute nell'articolo 1, recante incentivi al rinnovo del parco circolante di autovetture ed autoveicoli e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici, nell'articolo 3, recante disposizioni in materia di tassazione dei distretti produttivi e delle reti di imprese e nell'articolo 6 recante misure di

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sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali.
Illustra quindi le richiamate disposizioni nonché, in sintesi, anche le altre contenute nell'articolato in esame che rappresenta nel suo complesso, per la portata delle misure in esso contenute e per la congiuntura economica in cui si inserisce, un provvedimento di notevole interesse per la X Commissione.
L'articolo 1 concede incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri meno inquinanti, incrementa la misura dei vigenti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano e a GPL e concede contributi per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. L'intervento, secondo la relazione illustrativa, mira a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all'occupazione, considerati dal Governo particolarmente importanti nella situazione economica attuale.
Ricorda che la legge finanziaria 2007 reca interventi analoghi a quello in commento. L'articolo 1, commi da 224 a 238, di tale legge disciplina misure a carattere transitorio per agevolare la rottamazione di veicoli inquinanti, con o senza sostituzione con veicoli meno inquinanti, e incentivi, anch'essi di natura transitoria, per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale. Tali misure sono state prorogate per l'anno 2008, con alcune modifiche, dall'articolo 29 del decreto-legge n. 248 del 2007.
In particolare, sono previsti, per il periodo 7 febbraio-31 dicembre 2009, contributi, pari rispettivamente a 1.500, 2.500 e 500 euro per l'acquisto, con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti, di autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan e motoveicoli (commi 1, 2 e 5) e contributi aggiuntivi pari a 1.500 e 500 euro, rispetto a quelli già previsti, per l'acquisto di autovetture e autocarri a ridotto impatto ambientale (commi 3 e 4). Il comma 7 incrementa i contributi, già riconosciuti dalla normativa vigente, per l'installazione di impianti a GPL e a metano sulle autovetture. I commi 6 e 8-10 dettano disposizioni comuni applicative delle suddette agevolazioni, stabilendo fra l'altro che le agevolazioni hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010 e si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria. Ai fini delle fruizione delle descritte agevolazioni si prevede inoltre il rispetto delle regole degli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998 del 2006 della Commissione.
A questo riguardo, ricorda che gli aiuti di importanza minore (cosiddetto aiuti de minimis), sono quegli aiuti che, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi. Essi sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza. Fino al 2006, il tetto dell'aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro. Il comma 10 infine esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008,che ha stabilito un tetto annuo pari a 250.000 euro, i crediti di imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi, anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio, tra i quali rientrano quelli di cui al presente articolo 1. I commi da 11 a 17, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, disciplinano l'erogazione di un finanziamento straordinario per l'installazione di filtri antiparticolato, nel limite di spesa pari a 11 milioni di euro, sui veicoli diesel utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. Il suddetto finanziamento straordinario è ripartito, con decreto del

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Ministero dell'ambiente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico. Tale erogazione è subordinata all'applicazione di misure di riduzione delle emissioni inquinanti nel settore della mobilità
In connessione alle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, l'articolo 6, recante disposizioni in materia di sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, prevede l'intervento della SACE Spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati a tali acquisti. Ai fini della definizione delle modalità di l'intervento della SACE, la norma in esame rinvia al medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008 (cosiddetto decreto anticrisi), con il quale sono stabilite le modalità per favorire l'intervento di imprese di assicurazione e della SACE nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ricorda che la Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal titolo I del decreto legislativo n.. 143 del 1998 e successivamente dal decreto legislativo n. 170 del 1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, economico, commerciale e dei cambi, ovvero per eventi eccezionali, come le catastrofi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.
L'articolo 2, recante misure per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici prevede una nuova detrazione lorda dall'IRPEF del 20 per cento delle spese documentate, nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità, sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati a partire dal 1o luglio 2008 interventi di ristrutturazione edilizia secondo le procedure che permettono la detrazione IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute. Si prevede inoltre la stipula di un apposito protocollo di intenti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in ordine, tra l'altro, alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali.
L'articolo 3, recante disposizioni in materia di distretti produttivi e reti di imprese, interviene sulla disciplina fiscale dei distretti produttivi - introdotta dall'articolo 1, commi da 366 a 372 della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) e successivamente modificata ed estesa alle reti di imprese e alle catene di fornitura dall'articolo 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 - reintroducendo il regime fiscale previsto dal testo originario della richiamata legge finanziaria 2006. La suddetta disciplina, prevista con decorrenza 2006, non ha trovato applicazione in quanto non sono stai emanati i relativi decreti attuativi. Ricorda che i distretti produttivi sono definiti come libere aggregazioni finalizzate allo sviluppo delle piccole e medie imprese nonché all'accrescimento di alcune aree e settori di riferimento. La disciplina vigente distingue i distretti territoriali, caratterizzati da un comune ambito territoriale delle imprese e dallo svolgimento di attività omogenee, e i distretti funzionali, nei quali l'aggregazione è legata al perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o connesse. L'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha esteso alle reti d'imprese e alle catene di fornitura la disciplina dei distretti produttivi al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse.
Rileva che, in base alle modifiche introdotte dalle disposizioni in esame, il distretto può optare per l'applicazione di

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uno dei seguenti regimi tributari: 1) regime della tassazione di distretto; 2) regime della tassazione concordata con l'Amministrazione finanziaria. In entrambi i casi risultano applicabili i seguenti principi indicati nella lettera a) del comma 2: a) il distretto produttivo è riconosciuto, ai fini fiscali, come soggetto passivo IRES qualora le imprese aderenti esercitino congiuntamente una opzione in tal senso (numeri 1 e 3); b) la ripartizione del carico tributario tra le imprese è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità (numeri 7 e 14); c) le imprese che aderiscono al distretto sono comunque tenute all'assolvimento degli adempimenti fiscali. Tuttavia, nell'ipotesi di concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati (numero 10).
In merito ai soggetti che possono aderire al distretto, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che «possono accedere anche le imprese non soggette all'imposte sul reddito delle società (IRES)». In particolare, le modifiche introdotte dal comma 1 sono dirette ad includere anche i tributi locali nell'ambito dei benefici fiscali in favore delle reti d'imprese e delle catene di forniture. Il comma 2, reintroducendo la disciplina tributaria originariamente introdotta dalla legge finanziaria 2006, modifica la disciplina tributaria dei distretti prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale.
Nel primo caso si applica il regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e seguenti del TUIR (consolidato nazionale) e, pertanto, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese aderenti al distretto. Secondo la relazione illustrativa i principali vantaggi relativi a tale opzione sono quelli di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali e di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi. La tassazione concordata consiste in un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate circa la misura della base imponibile per un periodo non inferiore al triennio. La tassazione preventiva può essere attribuita al distretto ovvero a ciascuna impresa che ha aderito al distretto. Nella tassazione distrettuale, il distretto, qualificato ai fini fiscali come soggetto passivo IRES, ha il compito di ripartire il carico tributario tra le imprese in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento secondo principi di mutualità. La base imponibile è determinata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti. Ai fini della determinazione di quanto dovuto si dovrà tenere conto: in primo luogo, dei parametri oggettivi determinati dall'Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti (nn. 9 e 13, lettera a), comma 2); in secondo luogo, dell'attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati (n. 12, lettera a), comma 2).
In merito alla formulazione del comma 2 segnala, con riferimento al numero 3), l'opportunità di introdurre esplicitamente, attraverso un'apposita novella all'articolo 73 del TUIR, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sia i distretti produttivi, sia le reti d'impresa e le catene di fornitura. Il comma 3 ripristina la possibilità, precedentemente soppressa dal citato articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, di avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Come affermato anche nella relazione illustrativa, il citato comma 4 precisa che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici

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controllati dalle regioni limitatamente ai piani economici e finanziari. Il comma 4, infine, reca la norma di copertura finanziaria specificando che, dall'attuazione del comma 1 nonché dei citati commi da 366 a 371-ter della legge n. 266 del 2005, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni per l'anno 2009, e a 50 milioni a decorrere dal 2010.
La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, in considerazione della espressa previsione di un limite massimo di spesa afferma che non si stimano ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto stanziato dalla norma in esame. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la congruità di tale limite massimo di spesa. Rispetto a tale ultimo profilo ricorda, peraltro, che il comma 372 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che dall'attuazione dei commi da 366 a 371-ter «non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006».
L'articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. L'agevolazione spetta entro il limite massimo di maggior valore pari a 5 milioni di euro e gli effetti fiscali decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione. Secondo la relazione illustrativa tale agevolazione è finalizzata a rendere più competitive le imprese nel contesto internazionale e ad affrontare più agevolmente l'attuale periodo di recessione economica. Sono riprodotte, con qualche lieve differenza, le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2007 relative alle aggregazioni aziendali effettuate nel biennio 2007-2008. Rispetto alla precedente disciplina, la norma in esame non prevede espressamente l'affrancamento gratuito dell'avviamento, non subordina la fruizione dell'agevolazione alla presentazione di una istanza preventiva di interpello all'Agenzia delle entrate al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti e ammette all'aggregazione le società con partecipazione fino al 20 per cento.
L'articolo 5 in esame, in materia di rivalutazione sostitutiva di immobili, modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalle legge n. 2 del 2009, che ha introdotto la facoltà di rivalutare gli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e la possibilità di affrancare fiscalmente il maggior valore attribuito agli immobili attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali. In particolare, l'intervento normativo in esame riduce le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione, riguardo alla fruizione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta delle agevolazioni fruite in sede di liquidazione o di autoliquidazione delle imposte principali; il controllo viene eseguito sulla base di appositi criteri selettivi, da approvare con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime.
L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame pari a in 382 milioni di euro nel 2009, in 230,5 milioni nel 2010, in 405,8 milioni nel 2011, in 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ed in 386,2 milioni nel 2014, e l'articolo 9 la consueta clausola relativa all'entrata in vigore del decreto-legge.

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Marco Mario MILANESE (PdL), relatore per la VI Commissione, evidenzia preliminarmente come il decreto-legge in esame costituisca la classica rappresentazione di come il Governo intenda il fisco come uno strumento di politica industriale, volto a coadiuvare la politica industriale, non finalizzato alla mera tassazione, ma finalizzato ad incentivare la materia imponibile ed alla vera emersione di materia imponibile in un rapporto corretto amministrazione-contribuente.
Il decreto in esame, inoltre, dimostra come l'Esecutivo stia affrontando la crisi nel miglior modo possibile, seguendo un approccio finalizzato ad affrontare le problematiche inserite nel loro contesto e non in maniera generalizzata.
Il provvedimento costituisce altresì la prosecuzione dell'azione complessiva di politica economica intrapresa dal Governo con i diversi interventi normativi che a partire dal suo insediamento si sono susseguiti, sviluppando linee di tendenza già individuate nell'ambito di tali provvedimenti.
In particolare il decreto-legge intende fornire una ulteriore risposta alla crisi finanziaria ed economica internazionale che si sta sviluppando in tutta la sua gravità, prevedendo, in particolare, incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici, detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali nonché agevolazioni fiscali in favore delle imprese, al fine di stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale, incentivando le imprese a incrementare le loro dimensioni, per affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di congiuntura sfavorevole e per risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale.
Rileva quindi come l'intervento legislativo costituisca la prosecuzione di un'azione già avviata con il decreto legge n. 93 del 2008, il quale ha inteso incrementare il potere di acquisto delle famiglie, attraverso la detassazione degli straordinari, la riduzione del carico fiscale sulla prima casa, l'eliminazione di oneri connessi ai mutui sulla prima casa e l'eliminazione delle spese improduttive disposte in un precedente contesto di crescita economica, nel quale sono state disperse risorse che invece avrebbero dovuto essere salvaguardate, in considerazione delle avvisaglie, provenienti dall'estero, dell'incipiente crisi economica, che sono state interpretate correttamente solo dall'attuale Governo e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Nella stessa direzione si sono altresì indirizzati i provvedimenti volti a risolvere le immediate difficoltà che il Governo all'atto del suo insediamento si è trovato di fronte. Si riferisce, in particolare, al decreto-legge n. 90 del 2008, diretto a fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché al decreto-legge n. 112 del 2008 ed ai disegni di legge, il cui esame si sta avviando a conclusione presso l'altro ramo del Parlamento, contenenti norme di sviluppo e di riforma della pubblica amministrazione e del processo civile, di modernizzazione e di liberalizzazione, che determinerà un reale passo in avanti di cui il nostro Paese ha ancora più bisogno nel contesto attuale.
Analoga finalità ha avuto il decreto legge n. 185 del 2008, nel cui ambito hanno trovato spazio misure dirette a sostenere le famiglie, a garantire la ripresa dell'economia, a ridisegnare il quadro strategico nazionale ed a migliorare i saldi di bilancio.
Rileva infatti come il decreto-legge n. 112 abbia rapidamente migliorato il quadro strutturale di finanza pubblica, intervenendo sulla qualità della spesa, in modo da migliorare i saldi di finanza pubblica, ed abbia dimostrato di essere lo strumento adeguato a porre in sicurezza i conti pubblici per tre anni, in un momento di grave crisi dell'economia mondiale.
Tale provvedimento ha inoltre costituito la premessa del decreto-legge attualmente in esame, in quanto ha consentito di innalzare una protezione a difesa del nostro sistema finanziario nazionale.

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Infatti, contrariamente a quanto avviene nei paesi anglosassoni, il cui sistema, basandosi prevalentemente sul debito privato, è stato stressato oltremodo dall'erogazione di mutui anche in favore di debitori in situazioni di scarsa garanzia e solvibilità, il sistema finanziario italiano si caratterizza più che altro per un alto debito pubblico, accumulatosi in passato, per un minor utilizzo della leva finanziaria, e per un elevato livello di risparmio da parte delle famiglie italiane.
Tale situazione ha quindi determinato, nel complesso, una ricaduta meno grave per la nostra economia, che si caratterizza per una connotazione meno finanziaria e più produttiva, con conseguente maggiore stabilità del sistema.
Questi motivi hanno indotto il Governo a mettere al sicuro il debito pubblico e, quindi, i conti pubblici, nonché ad approntare gli strumenti adeguati a fronteggiare l'estensione di eventuali effetti negativi anche nei confronti del debito privato che, a differenza di quanto avvenuto negli altri paesi (ad esempio l'Inghilterra, gli USA e l'Irlanda), sta reggendo all'onda d'urto della crisi, a dimostrazione che le misure assunte sono state in grado di garantire la stabilità del sistema creditizio, la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nonché ad individuare un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria.
Ritiene che tale linea di azione stia consentendo all'Italia di intervenire in maniera razionale e specifica e, soprattutto, in via preventiva, nei singoli settori del sistema produttivo e finanziario, nonché a sostenere le esigenze delle famiglie e delle classi meno abbienti, senza aggravare ulteriormente lo stock di debito del Paese, consentendo in questo modo di attenuare gli effetti altamente pregiudizievoli che un aumento del debito pubblico, con conseguente rivisitazione dei rating internazionali, avrebbe determinato in una situazione in cui i titoli italiani si trovano a dover concorrere con i titoli emessi dagli altri Stati per far fronte alla crisi.
Il decreto-legge in esame si pone dunque in linea di coerenza e continuità con gli interventi normativi che il Governo ha posto in essere, e, nel contempo, costituisce una misura di tempestivo coordinamento rispetto alle iniziative adottate dagli altri Stati. Inoltre esso non è connotato da carattere protezionistico, ed è caratterizzato dalla significativa volontà di non «regalare i soldi dei contribuenti», ma di legare l'erogazione di contributi alle imprese che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali, che assicurino il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, e che garantiscano lo sviluppo ed il mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
Passando ad analizzare le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come esse siano costituite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 7.
L'articolo 2 è volto a rilanciare l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, attraverso una misura del tutto nuova, che raccoglie anche il contributo che la stessa opposizione ha fornito nell'ambito dei lavori di approvazione della legge finanziaria per il 2009 e del decreto-legge n. 185 del 2008.
In particolare, si introduce una nuova detrazione dall'imposta lorda, per i contribuenti che già fruiscono della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1o luglio 2008 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, limitatamente a quelli effettuati - a partire dalla predetta data - sulle singole unità immobiliari residenziali. La detrazione è pari al 20 per cento delle spese documentate sostenute, dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica nonché di apparecchi televisivi e di elaboratori elettronici da destinare all'arredo della medesima unità immobiliare oggetto dei predetti interventi di recupero.

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Tale detrazione - da calcolare su di un importo massimo complessivo delle spese stesse non superiore a 10.000 euro, e da ripartire in cinque quote annuali di pari importo - spetta a condizione che il pagamento sia disposto con le medesime modalità previste dal «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia», di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41.
La detrazione non spetta, invece, con riferimento ai frigoriferi, ai congelatori e alle loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici restano confermate le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, prorogata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007. Tale ultima detrazione è pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad «A+» fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.
L'articolo 3, recante norme in materia di distretti produttivi e di reti di imprese, modifica il comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che estende l'applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), alle «reti delle imprese e delle catene di fornitura», attribuendo la competenza di identificarle al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In primo luogo il comma 1 estende anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti in merito ai tributi dovuti agli enti locali, che era, invece, stata esclusa nella stesura definitiva dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
Inoltre il comma 2 ripristina le disposizioni originarie previste in tema di distretti dai numeri da 1) a 15) della lettera a) del comma 368 della citata legge finanziaria 2006, che erano state modificate sostanzialmente dalla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 6-bis, il quale aveva disposto, da un lato, l'emanazione di un apposito regolamento per disciplinare semplificazioni contabili e procedurali per le imprese dei distretti, nel rispetto delle norme comunitarie (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) e, dall'altro, aveva confermato la facoltà accordata alle regioni e agli enti locali di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di propri tributi nel rispetto delle norme comunitarie.
Attraverso l'abrogazione implicita delle disposizioni testé richiamate e il ripristino dell'originaria formulazione si ritorna alla precedente disciplina che prevedeva un provvedimento di identificazione dei distretti (da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie), mai adottato, il quale avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni del legislatore del 2005, il piano fiscale su cui creare quella piattaforma industriale di cui il modello dei distretti industriali costituiva la base giuridico-economica.
Con la finalità di far convergere la forma giuridica e la sostanza economica delle piattaforme industriali, sul piano fiscale furono previsti due diversi gradi di aggregazione opzionali, in ordine di intensità crescente, entrambi informati ai princìpi di sussidiarietà e di mutualità che ora si ripropongono.
Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale: le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali e funzionali sono sostanzialmente equiparate a un gruppo di società (rispetto ai tradizionali distretti territoriali, il distretto funzionale prescinde da uno specifico territorio e si sviluppa come integrazione dell'offerta di beni e di servizi da

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parte di imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse).
La tassazione consolidata si basa sul già noto istituto del consolidato nazionale disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le cui norme vengono richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti.
In tal modo, i principali vantaggi sono quelli di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, nonché di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi. Il secondo grado di aggregazione è quello della tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES), con la conseguente affermazione della piattaforma industriale quale autonomo e unitario soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali (nonché delle altre somme dovute agli enti locali). La tassazione unitaria si caratterizza per il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute. L'istituto, peraltro, può essere applicato a prescindere dall'opzione per la tassazione unitaria, avendo riguardo alla posizione delle singole imprese e quindi in termini meno vantaggiosi.
Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi alla natura, alla tipologia e all'entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.
Con riferimento ai tributi dovuti agli enti locali, le disposizioni della citata legge finanziaria 2006 ripristinate nella sostanza, rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica annuale del quantum dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessati.
L'applicazione del concordato garantisce che i controlli fiscali siano limitati al monitoraggio e all'acquisizione di elementi obiettivi per affinare i parametri per la definizione dei futuri concordati.
A tale proposito sottolinea come, in virtù della circostanza che la norma non incide su quanto stabilito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto interministeriale destinato a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi (comma 366) dovrà essere adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, in linea con le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007.
Per effetto della circostanza che anche le successive lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008 non sono state modificate, i decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 368, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge finanziaria 2006, concernenti le semplificazioni di carattere amministrativo applicabili ai distretti produttivi, dovranno essere adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate.
Il comma 3 ripristina la possibilità, precedentemente soppressa dal comma 4 del citato articolo 6-bis, per gli sportelli unici delle imprese di avvalersi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112, dispone che le funzioni di assistenza siano esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge n. 317 del 1991.
Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione della disciplina sui distretti e sulle reti di imprese e di catene di forniture non

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devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
L'articolo 4 introduce un'agevolazione fiscale in favore delle imprese con l'obiettivo di stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale al fine di incentivare le imprese a incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione e per risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale. Sono agevolate in particolare le operazioni di ristrutturazione effettuate nel corso dell'anno 2009. Tale agevolazione si sostanzia nel riconoscimento fiscale gratuito del maggiore valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di fusione o di scissione, nonché nel riconoscimento fiscale del maggiore valore iscritto sulla stessa tipologia di beni dalla società conferitaria in sede di conferimento di azienda.
La norma di favore, pertanto, esclude la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento.
La disposizione deroga al principio di neutralità fiscale, tipico delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda che, ordinariamente, non danno luogo all'emersione di maggiori valori fiscalmente riconosciuti.
Il riconoscimento gratuito dei maggiori valori rileverà a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata realizzata l'operazione di aggregazione.
È inoltre prevista, con finalità antielusive, la decadenza dall'agevolazione qualora la società risultante dall'aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione straordinaria. Trattandosi di una disposizione antielusiva il contribuente può presentare interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
In caso di decadenza dall'agevolazione, la società è tenuta a liquidare e a versare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la decadenza, l'IRES e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovuti sanzioni né interessi.
Possono fruire dell'agevolazione solo le società di capitali residenti, indipendentemente dalla dimensione, che risultano dalle operazioni di aggregazione aziendale a cui partecipano imprese che posseggano i seguenti requisiti:
1) devono essere operative da almeno due anni;
2) non devono fare parte dello stesso gruppo societario;
3) non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento;
4) non devono essere indirettamente controllate dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (cosiddetto «controllo di diritto»).

Il beneficio si sostanzia nel riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio - secondo corretti princìpi contabili - del solo disavanzo da concambio o dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario. Il maggiore valore fiscalmente riconosciuto non può superare l'ammontare complessivo di 5 milioni di euro.
Per l'individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggiore valore occorrerà fare riferimento ai dati emergenti dalla relazione dell'organo amministrativo o degli esperti, nonché dall'eventuale

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perizia di stima. Non risulta possibile riconoscere fiscalmente il maggiore valore imputato ai beni del magazzino o alle partecipazioni.
L'articolo 5 riduce dal 7 al 3 per cento (dal 4 all'1,5 per cento per i beni non ammortizzabili) la misura dell'imposta sostitutiva prevista per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio su determinati immobili in base alle disposizioni dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge n. 185 del 2008,
L'articolo 7, comma 1, è volto a rendere più proficua l'attività di controllo eseguita riguardo alla fruizione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni.
In particolare, concentrando l'azione nei confronti delle posizioni maggiormente significative, tale previsione potrebbe ottenere un notevole risparmio di risorse, ottimizzando il loro impiego in attività potenzialmente più proficue.
A tale fine la norma prevede che il controllo sia eseguito solo riguardo alle posizioni individuate in base ai criteri selettivi da approvare con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate.
La circostanza che un atto del direttore dell'Agenzia delle entrate fissi criteri di selezione mirati consentirà un risparmio di risorse che lo stesso comma 1 dell'articolo in esame prevede siano destinate a un'azione di contrasto più incisiva dei fenomeni di utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Al fine di contrastare i suddetti fenomeni anche mediante un'adeguata azione dissuasiva, il comma 2 prevede che, in tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori alla prevista soglia, si applica la sanzione del duecento per cento dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato. Ciò in quanto valutazioni circa la gravità della violazione, per giudicare la quale si fa ordinariamente riferimento anche alle caratteristiche della condotta dell'agente, vengono dal legislatore correlate proprio all'entità quantitativa dei tributi, sanzioni, interessi e contributi la cui riscossione viene, nelle ipotesi in esame, artificiosamente impedita, attese le modalità oggettivamente insidiose della condotta. In taluni casi, infatti, i crediti d'imposta esposti nei modelli presentati per la compensazione con debiti di natura tributaria o contributiva sono risultati (dai dati esposti nei modelli di versamento unificato) essere stati originati in periodi d'imposta con riferimento ai quali non risultano addirittura presentate le dichiarazioni fiscali. In altri casi le illegittime compensazioni sono state operate da parte di contribuenti il cui specifico profilo fiscale esclude che possano aver conseguito crediti relativi a determinate imposte.
Il comma 3 dispone di conseguenza la riduzione, per gli importi corrispondenti alle minori compensazioni, delle dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».
In conclusione, sottolinea come il provvedimento in esame, senza travolgere la politica di contenimento e di difesa della stabilità interna intrapresa dal Governo, risponda comunque alle esigenze di assicurare una risposta concreta ed immediata a settori produttivi che stanno soffrendo in modo particolare in questa situazione di crisi, proponendo misure incentivanti dirette a rilanciare l'economia del Paese.
Rileva infatti come l'azione del Governo, finalizzata ad adottare quei provvedimenti che, di volta in volta, la situazione richieda, sia stata giudicata da numerosi osservatori, anche stranieri, tra le migliori in Europa. Ciò è stato possibile anche perché il nostro sistema creditizio non ha sofferto le gravissime problematiche evidenziatesi negli altri Paesi europei, i quali hanno stanziato somme enormi, che, tuttavia, sono servite nella maggior parte dei casi a salvare il sistema creditizio, e non certo a sostenere l'economia, come invece ha potuto fare lo Stato italiano. Ritiene che di tale circostanza tutte le forze politiche, di maggioranza come di opposizione, debbano essere consapevoli.

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Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno definire fin d'ora l'organizzazione dei lavori per l'esame del provvedimento. A tale riguardo ricorda che nella giornata di domani è previsto il seguito dell'esame preliminare, e che i presidenti delle Commissioni riunite hanno chiesto al Presidente della Camera, con propria lettera, che la discussione in Assemblea inizi a partire dalla seduta di lunedì 23 marzo prossimo. In tale contesto propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di giovedì 12 marzo, ipotizzando di concludere l'esame in sede referente nella seduta di giovedì 19.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che, ai fini dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento, occorra tener conto anche degli impegni della Commissione Finanze nell'ambito dell'esame, in congiunta con la Commissione Bilancio, del disegno di legge C. 2105 ed abbinate, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
Sottolinea, inoltre, la necessità di permettere un esame preliminare approfondito del decreto-legge, ritenendo che gli spazi previsti nella giornata di domani risultino a tal fine molto limitativi. In tale contesto considera opportuno prevedere un termine per la presentazione degli emendamenti più ampio di quello ipotizzato dal Presidente Conte, anche in considerazione del fatto che nella settimana compresa tra il 9 ed il 13 marzo prossimi le Commissioni riunite Bilancio e Finanze saranno probabilmente coinvolte nell'esame degli emendamenti al provvedimento sul federalismo.

Ludovico VICO (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Fluvi, sottolinea la necessità di disporre di tempi maggiori per approfondire adeguatamente il provvedimento d'urgenza in esame, ritenendo che, ove le Commissioni fossero messe in grado di lavorare proficuamente, il testo del decreto potrebbe essere notevolmente migliorato.

Gianfranco CONTE, presidente, comprende l'esigenza, evidenziata dal deputato Fluvi, di individuare tutti gli spazi possibili per consentire un adeguato esame del provvedimento, ritenendo a tal fine possibile prevedere ulteriori sedute anche dopo il termine delle votazioni pomeridiane di mercoledì, nella giornata di venerdì, nonché in altre giornate.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che, al fine di definire correttamente l'organizzazione dei lavori, la maggioranza dovrebbe innanzitutto stabilire quali siano le sue priorità politiche in merito ai provvedimenti attualmente in discussione. Qualora tale priorità fosse riconosciuta al disegno di legge in materia di federalismo fiscale, sarebbe infatti opportuno, a suo giudizio, prevedere uno spostamento in avanti dell'avvio della discussione in Assemblea sul decreto-legge in esame. Propone, comunque, di chiarire ulteriormente tali aspetti in seno agli Uffici di presidenza delle due Commissioni, che potrebbero essere riuniti congiuntamente nella giornata di giovedì.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide la proposta del deputato Fluvi di fissare, nella giornata di giovedì, una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni Finanze ed Attività produttive, nel corso della quale si potrà verificare se sussistano ulteriori spazi di esame. Sottolinea, in ogni caso, che il termine per la conversione del decreto-legge scade il 12 aprile prossimo, e che dunque, considerata la necessità di lasciare tempo sufficiente anche al Senato per completare l'esame, difficilmente la discussione in Assemblea sul provvedimento potrà iniziare oltre la data ipotizzata del 23 marzo.

Ludovico VICO (PD) invita i presidenti delle Commissioni finanze e Attività produttive a valutare l'opportunità di convocare in via straordinaria le Commissioni nella prima settimana del prossimo mese di marzo, in cui è prevista la sospensione dei lavori della Camera.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alla proposta avanzata dal deputato

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Vico, esprime la piena disponibilità a prevedere una seduta per l'esame preliminare del provvedimento anche nella settimana di sospensione dei lavori parlamentari, compresa tra il 2 ed il 6 marzo prossimi. Ribadisce comunque come tali decisioni potranno essere assunte in occasione della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, che avrà luogo nella giornata di giovedì prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.10.