CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2009
143.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, osserva che il provvedimento in esame, in attuazione di una delega contenuta nella legge comunitaria 2007, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

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Il citato Regolamento, che è entrato in vigore il 1o giugno 2007 (anche se per l'applicazione di alcune disposizioni sono fissati termini più ampi), definisce un complesso sistema di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze e dei preparati chimici (complessivamente circa 30.000), delineando alcuni specifici obblighi a carico di produttori e importatori. Il Regolamento istituisce, inoltre, l'Agenzia chimica europea con compiti scientifici e di coordinamento. La citata disciplina comunitaria non si applica alle sostanze radioattive, alle sostanze assoggettate a controllo doganale che si trovano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito, alle sostanze intermedie non isolate, nonché al trasporto di sostanze pericolose.
La registrazione costituisce un passaggio fondamentale del sistema REACH. In particolare, le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi superiori ad una tonnellata all'anno devono essere obbligatoriamente registrate in una banca dati centrale. In mancanza della registrazione, i prodotti in questione non possono essere né fabbricati né importati, eccetto alcuni gruppi di sostanze esentate da tale adempimento. I fabbricanti e gli importatori hanno altresì l'obbligo di comunicare alla citata Agenzia chimica europea una serie di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze, ivi inclusi gli usi, la classificazione, l'etichettatura, le precauzioni d'impiego. In assenza di dati disponibili, è previsto l'obbligo di effettuare appositi test sperimentali per l'individuazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche, ambientali ed ecotossicologiche delle sostanze.
Oltre alla previsione dell'obbligo di registrazione, i principali ambiti di intervento del Regolamento riguardano: la valutazione della sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate all'anno, che importa l'obbligo di stilare una specifica relazione da parte dei soggetti dichiaranti (fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle); l'autorizzazione, limitatamente agli usi specifici e controllati, per le sostanze «estremamente preoccupanti» per la salute; l'adozione di restrizioni alla fabbricazione, all'uso o all'immissione sul mercato di sostanze e preparati che presentino peculiari rischi per l'ambiente e la salute umana.
Nell'ambito del ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento, l'Agenzia chimica europea, la cui sede è stabilita a Helsinki, organizza una specifica banca dati connessa alle attività di registrazione, anche allo scopo di garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche.
Per quanto riguarda più specificamente la tipologia delle sanzioni, la legge delega demanda al Governo, salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'individuazione di specifiche sanzioni per eventuali violazioni della descritta disciplina. In particolare, è prevista la possibilità di definire sanzioni amministrative non inferiori a 150 e non superiori a 150.000 euro per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti. Quindi, la tutela penale è prevedibile solo in caso di lesione di interessi costituzionalmente protetti.
Lo schema di decreto legislativo in esame consta di 19 articoli.
L'articolo 1 determina l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che esso è volto a introdurre la disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato Regolamento (CE) n. 1907/2006.
L'articolo 2, nel rinviare alle definizioni contenute nel Regolamento comunitario, stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie, il rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella Comunità è equiparato all'importatore. Inoltre, lo stesso articolo designa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale Autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento REACH.
Gli articoli da 3 a 17 hanno per oggetto le sanzioni. A tali sanzioni - che variano a seconda dell'illecito da un minino di 3.000 euro ad un massimo di 90.000 euro

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- non si applica, ai sensi dell'articolo 20 dello schema di decreto, l'istituto del pagamento in misura ridotta.
L'articolo 3 detta le sanzioni applicabili al fabbricante e all'importatore (o al rappresentante esclusivo) in conseguenza della violazione degli obblighi di registrazione e di notifica delle sostanze all'Agenzia chimica europea.
L'articolo 4 sanziona la violazione delle prescrizioni relative alla procedura di esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le sostanze fabbricate nella Comunità o ivi importate a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi da parte di un fabbricante, di un importatore o di un produttore di articoli.
L'articolo 5 sanziona la violazione degli obblighi di informazione all'Agenzia chimica europea sui parametri fisico-chimici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in funzione della fascia di tonnellaggio.
L'articolo 6 punisce la mancata o inesatta effettuazione della valutazione della sicurezza chimica da parte del dichiarante di una sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a dieci tonnellate nonché la mancata identificazione e applicazione delle misure di riduzione dei rischi individuati nella stessa valutazione della sicurezza chimica.
L'articolo 7 commina una sanzione pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la fabbricazione o importazione di una sostanza o per la produzione o importazione di un articolo nonostante l'indicazione contraria dell'Agenzia chimica europea.
Gli articoli 8 e 9, rispettivamente, sanzionano la sperimentazione delle sostanze su animali vertebrati in assenza di assoluta necessità e la violazione degli obblighi di condivisione dei dati che comportano test sperimentali sui medesimi animali. Ricorda che comunque trovano l'applicazione gli articoli 544-bis (Uccisione di animali) e 544-ter (Maltrattamento di animali) del codice penale qualora dalla sperimentazione derivino effetti pregiudizievoli nei confronti degli animali.
L'articolo 10 sanziona la violazione degli obblighi connessi alla trasmissione di informazioni all'interno della catena di approvvigionamento. Tra gli adempimenti per i quali sono stabilite misure sanzionatorie segnala l'obbligo di trasmissione da parte del fornitore al destinatario della sostanza o del preparato di una scheda di dati di sicurezza ovvero, se tale scheda non è prescritta, l'obbligo di comunicare alcune specifiche informazioni a valle della catena di approvvigionamento. È sanzionata anche la condotta del fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di informazione su determinate sostanze presenti nell'articolo medesimo al fine di consentire la sicurezza d'uso del prodotto. Tra le fattispecie considerate ricorre anche quella relativa alla violazione del diritto dei lavoratori di accedere alle informazioni in relazione alle sostanze e alle miscele alle quali possono essere esposti. Per tutte le ipotesi sanzionatorie ivi previste è fatta salva l'applicazione delle norme penali eventualmente applicabili al caso concreto.
L'articolo 11 detta le sanzioni applicabili in conseguenza della violazione degli adempimenti a carico dell'utilizzatore a valle. Tra le condotte sanzionate particolare importanza rivestono la mancata effettuazione della valutazione della sicurezza chimica e la mancata applicazione delle misure di riduzione dei rischi.
Gli articoli 12 e 13 sanzionano, rispettivamente, la mancata comunicazione delle informazioni supplementari richieste dall'autorità competente in relazione alle attività di valutazione delle sostanze nonché l'omessa comunicazione della cessazione della produzione, importazione o utilizzazione di sostanze e articoli.
L'articolo 14 prevede misure sanzionatorie per l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di una sostanza soggetta ad autorizzazione al di fuori dei casi consentiti dal Regolamento REACH. Si tratta di sostanze estremamente pericolose per la salute e l'ambiente.
L'articolo 15 detta le sanzioni applicabili al titolare di un'autorizzazione che non adotta le misure necessarie a garantire che l'esposizione a rischi per la salute umana o l'ambiente sia ridotta al livello

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più basso possibile o non indica il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere una sostanza o un preparato sul mercato.
L'articolo 16 punisce la violazione da parte del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore a valle delle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze o preparati pericolosi.
L'articolo 17 detta le sanzioni applicabili per il caso di violazione degli obblighi di comunicazione all'Agenzia chimica europea delle informazioni necessarie per procedere all'inventario delle classificazioni e delle etichettature.
Gli articoli 18, 19 e 20 contengono infine, rispettivamente, la disciplina dell'attività di vigilanza. La clausola di invarianza degli oneri finanziari e il divieto di pagamento delle sanzioni in forma ridotta.
Le sanzioni rispondono ai principi di delega, tuttavia, può valutarsi l'opportunità di prevedere una apposita sanzione penale diretta a sanzionare la violazione dei diversi obblighi di informazione previsti dal regolamento quando la sostanza chimica della quale sia omessa l'informazione sia in grado di nuocere alla salute o all'ambiente, rientrando tra quelle che il regolamento definisce «estremamente preoccupanti» di cui all'allegato XIV del regolamento. Ricorda, infatti, che i principi di delega stabiliscono la sanzione penale nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, come ad esempio la salute l'ambiente. Si tratta in particolare delle violazioni previste dall'articolo 14. Trattandosi di reato di pericolo, secondo i principi di delega, la pena dell'ammenda ( fino a 150.000 euro) dovrebbe essere alternativa all'arresto (fino a tre anni).
Si potrebbe quindi esprimere un parere favorevole con la seguente condizione: all'articolo 14 le parole «Salvo che il fatto costituisca reato» siano sostituite dalle seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» e le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000» con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 40.000 a euro 150.000».
Si riserva comunque di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Manlio CONTENTO (PdL) pur condividendo sostanzialmente la relazione dell'onorevole Rossomando, esprime talune perplessità sull'opportunità di prevedere sanzioni penali per le condotte previste nel provvedimento in esame. Ritiene che sarebbe preferibile la previsione di un a sanzione amministrativa più stringente, anche facendo riferimento alle sanzioni per gli enti.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.50.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
C. 1538 Pecorella e C. 1780 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute sono state svolte le relazioni e si è discusso della possibilità di pervenire eventualmente alla redazione di un testo unificato.

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Gaetano PECORELLA (PdL), relatore, rileva che le proposte di legge C.1538 e C. 1780 appaiono tra loro incompatibili in alcuni punti qualificanti della disciplina, risultando pertanto difficile ipotizzare un testo unificato. Evidenzia, inoltre, la necessità, di affrontare anche il tema della revisione delle sentenze civili.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che sarebbe opportuno che il Governo fornisse dati e informazioni relativi alle violazioni da parte dell'Italia dell'articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda che il rappresentante del Governo aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge di riforma del codice di procedura penale, comprendente anche la disciplina della revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Chiede quindi di precisare quali siano gli intendimenti del Governo e, in particolare, se si preveda la possibilità di stralciare dal preannunciato disegno di legge la disciplina della revisione per poterla esaminare presso questa Commissione.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il disegno di legge cui si riferisce l'onorevole Palomba è stato già adottato dal Consiglio dei ministri e si è in attesa della sua presentazione al Parlamento.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nel corso delle precedenti sedute si è deciso che, allo stato, la Commissione proseguirà l'esame dei provvedimenti indipendentemente dalle vicende relative al disegno di legge governativo di riforma del codice di procedura penale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.