CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Sandro GOZI (PD) osserva, con riferimento alla prima osservazione formulata dal relatore, che il comma 1-bis dell'articolo 5 dispone che il regime transitorio per le discariche di rifiuti recato dal decreto legislativo n. 36 del 2003 venga prorogato sino al 30 giugno 2009, determinando due regimi giuridici differenti, applicabili l'uno alle vecchie, l'altro alle nuove discariche. Segnala come con tale disposizione si proroghi di fatto una situazione di incompatibilità con la normativa

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comunitaria; riterrebbe pertanto opportuno che l'osservazione formulata, che condivide nel merito, fosse trasformata in una osservazione.

Jean Leonard TOUADI (PD), tenuto conto dei tempi estremamente ridotti a disposizione della Commissione, si sofferma solo su due specifici aspetti. Si sofferma in primo luogo sulle disposizioni recate dall'articolo 1 in materia di adozione, entro il 22 dicembre 2009, dei piani gestione dei bacini idrografici. Auspica che sul punto si proceda il più velocemente possibile affinché, entro tale data, si pervenga effettivamente all'adozione dei citati piani. Con riferimento quindi all'articolo 8-bis riterrebbe opportuno un approfondimento in ordine alla ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ritiene preferibile mantenere la prima osservazione nella sua forma attuale; quanto al richiamo fatto dall'onorevole Touadi appare possibile inserire nel parere una ulteriore osservazione, che inviti la Commissione di merito a prevedere che sia assicurato il raggiungimento, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, dell'obiettivo di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili del 17 per cento del consumo interno lordo. Non crede invece che si possa determinare, allo stato attuale, la ripartizione tra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, da definirsi mediante decreti del Ministro dello sviluppo economico.

Gianluca PINI (LNP) con riferimento alla prima osservazione formulata dal relatore, avente ad oggetto la proroga del regime transitorio per le discariche di rifiuti, ritiene che sarebbe tecnicamente più opportuno, poiché si è in presenza di una sentenza di condanna e non solamente di una procedura di infrazione, tramutarla in condizione.

Mario PESCANTE, presidente, ritiene opportuno, in ogni caso, richiamare in premessa la condanna della Corte di Giustizia.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di procedere con cautela su una materia complessa qual è quella in esame, considerato che il Governo ha senz'altro tenuto conto del pregresso contenzioso comunitario. Anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito formula quindi una nuova proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 2), che reca tra le premesse un richiamo alla sentenza di inadempimento emessa nei confronti dell'Italia il 10 aprile 2008 dalla Corte di giustizia in materia di smaltimento dei rifiuti (procedura n. 2003/4506) e nella quale è inserita, tra le osservazioni, quella suggerita dall'onorevole Touadi in merito al raggiungimento, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, dell'obiettivo di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili del 17 per cento del consumo interno lordo.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come la tutela dell'interesse nazionale passi anche attraverso una migliore definizione delle regole e nella loro violazione. Per tale motivo preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata, evidenziando come quella recata dall'articolo 5, comma 1-bis, sia una piccola proroga, utile al buon andamento dell'Italia.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto di astensione del gruppo dell'IdV.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

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Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Laura GARAVINI (PD) riterrebbe utile un ulteriore approfondimento in ordine alla piena compatibilità delle disposizioni in esame con la direttiva 2006/2004/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. Evidenzia inoltre, più in generale, il rischio di incompatibilità del provvedimento con l'articolo 21 della Costituzione, in quanto lesivo del diritto di stampa.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea come il rispetto della normativa e del diritto comunitario stia a cuore alla maggioranza, ed in particolare al gruppo della LNP; con specifico riferimento alle disposizioni richiamate dalla collega Garavini, segnala che approfondimenti svolti sui profili di compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame non avrebbero sinora messo in evidenza aspetti di criticità. Evidenzia quindi come, a suo avviso, la tutela del diritto di stampa non possa consentire di infangare la reputazione di una persona su questioni che non riguardano reati specifici; è l'uso strumentale delle intercettazioni che deve essere arginato.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento avrà inizio in Assemblea il prossimo lunedì 23 febbraio e che in tale sede i colleghi potranno approfondire le questioni relative al provvedimento nel suo complesso.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda - come evidenziato nella relazione svolta nella seduta di ieri - che le intercettazioni sono oggetto della decisione quadro approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 2008 relativa alla creazione di un mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. In linea con tale documento, evidenzia che le intercettazioni debbono essere utilizzate esclusivamente a fini probatori e non accusatori.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) esprime forti perplessità sul merito del provvedimento, nonché alcuni dubbi circa la sua piena compatibilità comunitaria. Per tali motivi preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto di astensione del gruppo dell'IdV.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
Nuovo testo C. 326 Stefani e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2009.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'IdV.

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Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 18 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto.
COM(2008)428 def.

(Parere alla VI Commissione).
Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE).
COM(2008)396 def.

(Parere alle Commissioni II e VI).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), relatore sul COM(2008)428 def., illustra i contenuti della proposta di direttiva COM(2008)428, che prospetta modifiche alla direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA) intese, in particolare, a mettere a regime la facoltà degli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro, già assoggettabili in via transitoria ad aliquota ridotta fino al 2010, nonché ad ulteriori categorie di servizi prestati localmente, nonché a razionalizzare e precisare l'ambito di applicazione di alcune categorie di beni e servizi già assoggettate ad aliquota ridotta.
Prima di illustrare in dettaglio il contenuto e la portata di tali modifiche, sottolinea che la proposta presenta una particolare importanza per almeno due ragioni: la prima è che si prospetta il ricorso alla leva fiscale per promuovere e sostenere le piccole e medie imprese europee, consentendo l'applicazione di aliquote ridotte IVA su numerose tipologie di servizi da esse prestate. Non a caso la proposta in esame è una delle iniziative legislative collegate all'Atto europeo per le piccole imprese, attualmente all'esame della XIV Commissione. La seconda ragione è che si riavvia un ambizioso progetto di riordino complessivo delle aliquote ridotte IVA, a fronte dell'incoerenza e della frammentazione della disciplina comunitaria attuale.
Con riferimento al primo aspetto la proposta consentirebbe di conseguire tre importanti obiettivi: 1. ridurre l'incertezza giuridica ed economica degli operatori economici, in particolare in merito al futuro e all'estensione delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro (applicabili attualmente sino al 2010). Ad avviso della Commissione tale incertezza potrebbe aver dissuaso le imprese dall'investire ed assumere lavoratori; 2. ridurre i costi sostenuti dalle imprese per garantire il rispetto della normativa, specie nel settore dell'edilizia abitativa; 3. favorire un trasferimento di attività dall'economia sommersa e informale verso l'economia ufficiale, al fine di promuovere la crescita economica e contribuire alla lotta contro il lavoro nero.
Con riguardo al secondo profilo, ricorda che la disciplina vigente contempla, per un verso, la facoltà degli Stati membri applicare, a regime o in via temporanea, aliquote ridotte in relazione a elenchi uniformi di beni e servizi; per altro verso, sono previste deroghe per specifiche categorie

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a favore di singoli Stati membri. Questo assetto determina evidenti distorsioni della concorrenza e incide sulla neutralità fiscale, favorendo trattamenti fortemente differenziati tra gli Stati membri. Tutti i tentativi sinora adottati per superare il quadro attuale sono falliti soprattutto a causa della regola dell'unanimità vigente per l'adozione delle misure di carattere fiscale a livello europeo. La proposta in esame costituisce il tentativo pragmatico di affrontare il problema partendo dalle questioni di maggiore urgenza quali quelle concernenti le PMI.
Passando all'esame più dettagliato dei contenuti della proposta, essa prevede anzitutto l'inclusione a regime tra le categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquota ridotta, dei servizi di ristorazione e catering, esclusa la fornitura di bevande alcoliche (categoria 12 bis) e dei servizi prestati localmente, inclusi i servizi ad alta intensità di lavoro (categorie da 19 a 23 dell'allegato III): servizi di giardinaggio o servizi paesaggistici e di manutenzione dei giardini; piccoli servizi di riparazione di beni mobili materiali, comprese le biciclette e i tricicli di ogni tipo, ad esclusione di ogni altro mezzo di trasporto; servizi di pulizia e di manutenzione di beni mobili materiali; cure personali del tipo fornito nei saloni di parrucchiere e negli istituti di bellezza.
In secondo luogo la proposta estende e si razionalizza la facoltà per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte nel settore dell'edilizia abitativa (modifiche alla categoria 10 dell'allegato III e introduzione della categoria 10 bis). In particolare, l'aliquota ridotta è applicabile alla cessione e costruzione di abitazioni nonché le prestazioni di servizi consistenti nel restauro e nella riparazione, trasformazione, manutenzione e pulizia di abitazioni e luoghi di culto, di elementi del patrimonio culturale e di monumenti storici riconosciuti dallo Stato membro interessato. Attualmente sono assoggettabili ad aliquota ridotta la cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite esclusivamente nell'ambito della politica sociale mentre le operazioni di riparazione, manutenzione e pulizia delle abitazioni rientrano tra i servizi ad alta densità di manodopera ai quali, in base alle categorie 2 e 3 dell'allegato IV, gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare un'aliquota ridotta sino al 2010.
In terzo luogo, sono operati, in relazione a categorie già assoggettate ad aliquota ridotta, adeguamenti tecnici e miglioramenti nella formulazione e si eliminano incongruenze nel trattamento di beni e servizi simili:
nella categoria 3 (prodotti farmaceutici), si introduce una formulazione più ampia al fine di includere gli articoli di protezione dell'igiene femminile e i pannolini per bambini;
si riformula la categoria 4 (attrezzature per gli invalidi) al fine di includervi - oltre agli apparecchi medici, al materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità - anche il materiale o gli strumenti specificamente concepiti o adattati per gli invalidi (ad esempio, le tastiere in braille, le autovetture specialmente adattate), che attualmente non posso-no beneficiare dell'aliquota ridotta, pur rispondendo alle stesse esigenze;
si estende per motivi di neutralità la categoria 6 - che nella sua formulazione attuale include esclusivamente i libri su supporto cartaceo - anche ai libri registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi altro supporto fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. Le registrazioni contenenti, oltre al testo letto ad alta voce, elementi supplementari come giochi, funzioni di ricerca, collegamenti verso altri tipi di materiale o funzionalità analoghe restano invece soggette all'aliquota normale;
la categoria 8, attualmente denominata «ricezione di servizi radiotelevisivi», viene ridenominata «servizi radiotelevisivi», in quanto, come osserva la relazione, le prestazioni soggette all'aliquota sono i servizi e non la loro ricezione;

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in relazione alla categoria 9, si precisa che le prestazioni di servizi fornite da scrittori, compositori e artisti interpreti, includono anche quelle remunerate tramite i diritti d'autore loro dovuti (ciò in quanto ai fini IVA i diritti d'autore non sono in sé considerati servizi ma retribuzione per determinati servizi);
al fine di eliminare incongruenze nel trattamento di servizi simili, si estende la categoria 18, che attualmente comprende le prestazioni di servizi fornite nell'ambito della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento dei residui anche ai servizi relativi alla depurazione e al riciclaggio delle acque reflue, del sistema fognario, al trattamento o al riciclaggio dei residui nonché ai servizi che ne consentono il riutilizzo.

Per quanto attiene alla giustificazione della proposta sotto il profilo di sussidiarietà, la relazione illustrativa sottolinea che gli obiettivi della proposta stessa non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri in quanto presuppongono un intervento su disposizioni della direttiva IVA, modificabili solo mediante un atto comunitario; le legislazioni nazionali non possono deviare dalle norme armonizzate della medesima direttiva in merito all'applicazione di aliquote ridotte. La proposta appare pertanto conforme al principio di sussidiarietà nonché a quello di proporzionalità.
L'iter di esame della proposta presso le istituzioni dell'UE è stato sinora travagliato per effetto delle posizioni fortemente differenziate tra gli Stati membri a fronte della regole di voto all'unanimità in seno al Consiglio. Il Consiglio si era posto in un primo momento l'obiettivo di chiudere l'esame entro la fine del 2008. A questo scopo il 19 novembre 2008 la Presidenza francese aveva presentato una proposta di compromesso che, tra l'altro, prospettava la possibilità per gli Stati membri di limitare l'applicazione delle aliquote ridotte all'interno di ciascuna categoria alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi da essi stabilite o a talune parti o componenti di tali cessioni o prestazioni, sulla base di criteri oggettivi. Nell'ambito del Consiglio Ecofin del 2 dicembre 2008 la Presidenza ha tuttavia preso atto dell'assenza di un accordo unanime sulla sua proposta di compromesso. In particolare circa venti Stati membri si sarebbero espressi a favore dell'applicazione di aliquote ridotte ai servizi proposti dalla Commissione, purché non abbiano impatto sul mercato interno; altri Paesi avrebbero mantenuto una posizione sostanzialmente contraria (tra questi la Germania). Al tempo stesso, il Consiglio Ecofin ha preso nota che la Commissione europea, nel piano di ripresa economica presentato il 26 novembre 2008 (e poi approvato dal Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008) ha ipotizzato l'adozione di riduzioni temporanee dell'aliquota IVA che possono essere introdotte rapidamente e costituire un incentivo finanziario a favore del consumo e ha auspicato che prima del Consiglio europeo di primavera 2009, il Consiglio adotti la proposta di direttiva per rendere permanenti le aliquote IVA agevolate per servizi ad alta intensità di lavoro. Il Consiglio Ecofin del 10 febbraio ha espresso la volontà di concludere l'esame in occasione del Consiglio Ecofin di marzo. A tal fine, la presidenza ceca ha prospettato l'introduzione di «un elenco molto ridotto di servizi a forte intensità di mano d'opera» che potrebbero beneficiare in modo permanente di aliquote ridotte IVA, includendovi i servizi che già possono beneficiare di aliquota ridotta fino alla fine del 2010, oltre ai servizi di ristorazione e il settore dell'edilizia. Anche in merito a questa proposta della presidenza sono emerse posizioni differenziate; in particolare, la Germania avrebbe richiesto alla Commissione di presentare rapidamente una proposta di direttiva sulle aliquote IVA e le accise ridotte applicabili ai prodotti energetici per operare un esame complessivo della questione; la Commissione avrebbe peraltro ribadito la sua intenzione di presentare non prima di aprile 2009 un pacchetto legislativo per la riforma l'imposizione dei prodotti energetici.

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Per quanto riguarda l'esame da parte del Parlamento europeo, l'11 febbraio 2009 la Commissione affari economici e monetari ha approvato una relazione e un progetto di risoluzione che esprime parere favorevole sulla proposta; il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta in seduta plenaria il 19 febbraio 2009.
Tenuto conto dei tempi piuttosto rapidi del processo decisionale comunitario, propone di condurre un rapido esame della proposta anche in modo di consentire alla Commissione Finanze di pronunciarsi tempestivamente. Invita quindi i colleghi a fargli pervenire suggerimenti in ordine alle possibili audizioni da svolgere, tenuto conto della necessità di limitarsi, a suo avviso, alle categorie direttamente interessate dal provvedimento, quali in particolare le piccole e medie imprese. Ciò al fine di pervenire alla formulazione di un parere articolato e concreto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore sul COM(2008)396 def., evidenzia che la proposta di regolamento sullo Statuto della Società Privata Europea (SPE) all'esame della Commissione - che rientra tra le iniziative legislative collegate all'Atto europeo per le piccole imprese - riveste un significativo rilievo, soprattutto per il nostro paese. L'obiettivo primario della proposta è infatti quello di consentire a tutti gli imprenditori, in particolare alle piccole e medie imprese, di costituire una società basandosi su disposizioni di diritto societario uniformi, semplici e flessibili in tutti gli Stati membri. Si tratta di un'importante elemento di novità che può contribuire a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese, facilitando lo stabilimento e lo sviluppo delle loro attività in altri Stati membri dell'UE. La relazione illustrativa della proposta osserva, infatti, che le PMI costituiscono oltre il 99 per cento delle imprese dell'UE ma solo l'8 per cento di esse esercita un'attività commerciale transfrontaliera e appena il 5 per cento ha controllate o joint venture all'estero. La proposta potrebbe inoltre ridurre i costi legati al rispetto delle norme relative alla creazione e al funzionamento delle imprese causati dalle disparità tra le regole nazionali vigenti in materia.
La disciplina della proposta concerne diversi aspetti della Società privata europea, ad eccezione delle questioni relative a rapporti di lavoro, insolvenza, fiscalità e contabilità per le quali si applica la legge dello Stato in cui la SPE è registrata. La proposta di regolamento in esame contiene peraltro norme direttamente applicabili soltanto in relazione ad alcuni aspetti che facilitano la formazione della società e ne garantiscono l'uniformità necessaria nell'UE. La disciplina di alcune materie relative essenzialmente all'organizzazione interna della società, è demandata invece all'atto costitutivo in modo da consentire flessibilità.
Con riguardo alla natura giuridica e alle caratteristiche della Società privata europea si prevede che: la SPE è una forma societaria alternativa e parallela a quelle già esistenti negli Stati membri;la SPE si configura come una società a responsabilità limitata, dotata di personalità giuridica e capitale sociale; la SPE è denominata «società privata» nel senso che ha carattere chiuso, vale a dire che le sue azioni non possono essere offerte al pubblico o negoziate pubblicamente.
Per quanto attiene alla formazione della Società privata europea, la proposta di regolamento stabilisce che: la SPE può essere creata ex nihilo oppure attraverso fusione, divisione o trasformazione di una società esistente; la SPE può essere costituita da uno o più soggetti, persone fisiche e/o società. Anche una Società europea, una Società cooperativa europea, un Gruppo europeo d'interesse economico o un'altra SPE possono partecipare alla formazione; la sua sede legale e l'amministrazione centrale o principale sede operativa devono essere situate nel territorio degli Stati membri. Tuttavia il luogo dell'amministrazione centrale o centro di attività principale e quello della sede sociale non devono necessariamente coincidere; la SPE può essere registrata elettronicamente e solo determinati documenti, indicati espressamente nella proposta di regolamento,

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possono essere richiesti per la registrazione. Questa, d'altra parte, può essere soggetta o al controllo di legalità da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria, oppure alla certificazione di un notaio.
Con riguardo alla disciplina delle azioni, in base alla proposta: gli azionisti un ampio margine di discrezionalità per definire i diritti e gli obblighi connessi alle azioni ad esse connessi; è autorizzata sia l'esclusione sia il recesso di un azionista in determinate circostanze. Le condizioni di cessione delle azioni devono essere disciplinate nell'atto costitutivo; non è invece riconosciuto agli azionisti il diritto di acquistare le azioni degli azionisti di minoranza (squeeze out), né è previsto l'obbligo per l'azionista di maggioranza o la SPE ad acquistare le azioni di un azionista di minoranza (sell out). Tali meccanismi possono tuttavia essere introdotti nell'atto costitutivo.
Con riferimento alla disciplina del capitale sociale: per agevolare l'avvio della società, la proposta stabilisce il requisito patrimoniale minimo di 1 EURO, discostandosi dall'approccio tradizionale che considera la fissazione di un requisito patrimoniale elevato come un mezzo di tutela dei creditori; spetta all'atto costitutivo determinare quali beni, diritti o servizi accettare come corrispettivo per le azioni e la data del loro pagamento o della loro prestazione; gli azionisti sono responsabili dei loro apporti, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale. Per quanto riguarda le distribuzioni agli azionisti dalle attività della SPE, come ad esempio i dividendi, la proposta di regolamento stabilisce l'obbligo di soddisfare il balance-sheet test (ovvero la verifica che anche dopo la distribuzione le attività della SPE coprano pienamente le sue passività); tuttavia, lo Statuto può prevedere che venga soddisfatto anche un test di solvibilità sulle distribuzioni (che esiste attualmente soltanto in pochi Stati membri).
Per quanto attiene all'organizzazione della società la proposta di regolamento contiene una lista non esaustiva di decisioni che devono essere prese nell'atto costitutivo: maggioranza e quorum necessario per il voto (salvo il caso di alcune decisioni per le quali si prevedono maggioranze qualificate); metodo per l'adozione delle decisioni da parte degli azionisti (non è obbligatorio convocare assemblee generali in senso fisico). Inoltre: l'atto costitutivo deve determinare la struttura di gestione della SPE (uno o più amministratori, un sistema monistico o dualistico) e deve determinare la durata del mandato degli amministratori ed eventuali criteri di ammissibilità; tutte le decisioni non elencate nella proposta di regolamento o nell'atto costitutivo sono di competenza dell'organo responsabile della gestione della SPE; gli amministratori devono attenersi ad uno standard generale di diligenza e di competenze che può essere ragionevolmente richiesto nell'esercizio dell'attività d'impresa e sono responsabili per le perdite e i danni subiti dalla SPE in violazione dei loro doveri; gli azionisti di minoranza hanno il diritto di chiedere una risoluzione degli azionisti e il diritto di chiedere al giudice o ad un'autorità amministrativa indipendente la nomina di un esperto indipendente (in particolare un revisore dei conti indipendente).
Con riguardo alla partecipazione dei dipendenti, poiché la partecipazione dei dipendenti nelle PMI è previsto solo in alcuni Stati membri, la proposta stabilisce che si applicano al riguardo le disposizioni dello Stato in cui la SPE è registrata; ma se la SPE è costituita mediante fusione si applicano le disposizioni previste dalla direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere.
Per quanto attiene trasferimento della sede sociale: la proposta di regolamento prevede la possibilità per la SPE di trasferire la propria sede sociale in altro Stato membro mantenendo la personalità giuridica e senza essere sciolta; al fine di proteggere gli interessi dei terzi, è tuttavia vietato il trasferimento della sede sociale della SPE durante lo scioglimento, la liquidazione o altre procedure analoghe; nell'ipotesi di trasferimento il regime di partecipazione dei lavoratori è quello dello

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Stato di destinazione. Tuttavia, quando una SPE intende trasferirsi in uno Stato membro che non assicura lo stesso livello di partecipazione o che non conferisce ai lavoratori della SPE situati in altri Stati mem-bri gli stessi diritti, gli amministratori devono aprire le negoziazioni con i rappresentanti dei lavoratori. Se attraverso le negoziazioni non si raggiunge un accordo, si applicherà il sistema di partecipazione dei lavoratori dello Stato membro di origine.
Infine, con riguardo a ristrutturazione, scioglimento e nullità, la proposta di regolamento rinvia alle disposizioni del diritto nazionale per la disciplina dello scioglimento della SPE o della sua trasformazione in una forma societaria prevista dal diritto nazionale. La SPE può inoltre fondersi con altre società o essere scissa conformemente alle norme applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso.
La proposta appare pienamente fondata sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto, come osserva la Commissione europea:
solo un'azione a livello UE può permettere alle PMI di utilizzare la stessa forma giuridica in tutta l'UE; tale obiettivo non può essere realizzato dai singoli Stati membri in quanto anche se tutti gli Stati si impegnassero a rendere il loro diritto societario più favorevole alle imprese, le PMI continuerebbero ad essere soggette ad un insieme di 27 regimi nazionali;
la Società privata europea, che offre alle PMI una forma societaria uniforme, giuridicamente sicura e al contempo flessibile, costituisce il mezzo più efficace e mirato per raggiungere l'obiettivo. L'alternativa, che potrebbe essere costituita dall'armonizzazione delle principali disposizioni dei diritti societari nazionali applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso, ad avviso della Commissione comporterebbe un'intrusione significativa e probabilmente sproporzionata nel diritto degli Stati membri rispetto alla proposta di Società privata europea la cui incidenza sul diritto nazionale è molto limitata considerato che la nuova forma societaria coesisterebbe con i tipi di società nazionali esistenti;
il ricorso al regolamento anziché alla direttiva è giustificato dall'esigenza di creare, per la nuova forma giuridica, un regime uniforme direttamente applicabile in tutti gli stati membri.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è all'esame presso la Commissione affari giuridici del Parlamento europeo con il parere della Commissione affari economici e monetari e della Commissione occupazione e affari sociali. La relazione e la proposta di risoluzione legislativa, che sono state adottate dalla Commissione affari giuridici il 9 settembre 2008 (relatore Lehne Klaus-Heiner - gruppo PPE-DE), dovrebbero esaminate dal Parlamento in seduta plenaria il 9 marzo 2009. Il Consiglio competitività, che ha avviato l'esame il 1o dicembre 2008, proseguirà l'esame della proposta in una delle prossime sessioni. Secondo fonti informali sinora la delegazione tedesca avrebbe rallentato il negoziato, nutrendo diversi dubbi su specifici aspetti della proposta.
In considerazione della particolare importanza della proposta per il Paese, ritiene che sarebbe opportuno condurre un esame particolarmente approfondito dell'impatto che essa potrebbe produrre per le nostre piccole e medie imprese. Tenuto conto dei tempi rapidi dell'esame della proposta presso il Parlamento europeo ed il Consiglio sarebbe peraltro opportuno procedere quanto prima ad alcune audizioni e all'espressione del parere della XIV Commissione, in modo da lasciare anche alle Commissioni Giustizia e Finanze la possibilità di esprimersi tempestivamente.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza dei provvedimenti in esame, che rappresentano un'occasione per rendere più italiane le regole in tale ambito. Richiama l'attenzione dei colleghi, con riferimento alla proposta di direttiva in materia di IVA, sulla necessità di pervenire

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ad una semplificazione del quadro normativo europeo, che appare totalmente disomogeneo; rimanda sul punto alla tabella II allegata alla direttiva che evidenzia le differenze tra aliquote IVA nei paesi dell'Unione. Occorrerà inoltre insistere affinché siano superate le resistenze, soprattutto da parte della Germania, alla eliminazione di vincoli rispetto a determinate categorie di attività: cita il caso dei ristoranti, per i quali non si comprende perché non dovrebbe poter applicare un'IVA differenziata, tenuto conto del fatto che non si tratta di attività soggette alla libera circolazione.
Evidenzia quindi l'opportunità di valutare con attenzione la possibilità di inserire ulteriori categorie di servizi prestati localmente o ad alta densità di manodopera tra quelli che possono beneficiare di aliquota ridotta IVA, tenendo conto degli interessi del nostro sistema produttivo e delle PMI in particolare.
In ordine alle audizioni ritiene preferibile svolgerle congiuntamente a quelle previste con riferimento all'esame dello Small Business Act; appare comunque di primaria importanza che la Commissione si esprima rapidamente con pareri che possano sostenere e rafforzare il potere negoziale dell'Italia in ambito europeo.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore sul COM(2008)396 def., conviene sulla necessità di svolgere rapidamente un ciclo di audizioni. A questo riguardo, propone di svolgere audizioni informali, tra l'altro, di CONFAPI (Confederazione delle PMI), nonché del coordinatore della segreteria del CIACE, Ministro Gaiani, per acquisire informazioni sulla linea che l'Italia sta tenendo nell'ambito del negoziato.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le proposte avanzate dai colleghi in ordine alle audizioni e alla necessità di procedere rapidamente, al fine di ottenere risultati positivi e concreti per il Paese e per le piccole e medie imprese. Richiama, a titolo di esempio, l'incongruenza nel trattamento di beni e servizi simili sotto il profilo delle aliquote IVA applicate, con particolare riferimento all'esclusione dei libri registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi altro supporto fisico analogo dal regime applicato ai libri su supporto cartaceo. Si tratta di una differenziazione che penalizza fortemente i professionisti del settore e che, ove superata, potrebbe avere effetti positivi anche in termini di lotta alla contraffazione.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.