CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C.1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.
Audizione del Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni.
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Giorgia MELONI, Ministro della Gioventù, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Angelo COMPAGNON (UdC), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Andrea SARUBBI (PD), Sandro BIASOTTI (PdL), Alessandro MONTAGNOLI (LNP) e Silvano MOFFA (PdL).

Giorgia MELONI, Ministro della Gioventù, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

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Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia il Ministro Meloni per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Paolo Romani.

La seduta comincia alle 15.30.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), relatore, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Giustizia, in ordine al disegno di legge AC 1415, recante Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Passa quindi ad enumerare le disposizioni contenute nel decreto-legge, ricordandone brevemente l'oggetto.
L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge modifica l'articolo 36 del codice di procedura penale, con riferimento ai motivi di astensione obbligatoria del giudice. È infatti introdotta al comma 1 del citato articolo 36 del codice di procedura penale, una nuova lettera h-bis), che prescrive l'obbligo di astensione del giudice nei casi in cui abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli. Il comma 2, modifica l'articolo 53, comma 2, codice di procedura penale con riferimento ai casi di sostituzione del pubblico ministero, in casi analoghi.
L'articolo 2 modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine. In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 114 del codice, relativo al divieto di pubblicazione degli atti di indagine, anche se non più coperti da segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Evidenzia che rispetto a quanto previsto attualmente, la norma specifica il divieto di pubblicazione non solo dell'atto nella sua originalità ma anche per riassunto e con riferimento al suo contenuto. Rileva che un'ulteriore previsione innovativa consiste nell'estensione del divieto di pubblicazione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive. Il comma 1-bis vieta la pubblicazione e la diffusione dei nomi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti penali loro affidati. Il comma 2 sostituisce il comma 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo il divieto di pubblicazione «in ogni caso» (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare), degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 del codice di procedura. Il comma 3 modifica l'articolo 115 del codice di procedura penale, in materia di illecito disciplinare costituito dalla violazione del divieto di pubblicazione.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 266 del codice di procedura penale in materia di limiti di ammissibilità delle intercettazioni. In particolare con il nuovo comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale la disciplina dei limiti di ammissibilità è estesa anche alle «immagini mediante riprese televisive» e all'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico o telematico. Sottolinea che la nuova lettera

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a) continua ad prevedere la possibilità di effettuare le intercettazioni i delitti non colposi puniti con la pena dell'ergastolo. Evidenzia che la modifica apportata dalla norma in esame attiene alla possibilità di effettuare intercettazioni per i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni (la norma vigente indica i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni). In deroga a tale criterio, le lettere b) e d) prevedono una serie di reati per i quali l'intercettazione può essere disposta indipendentemente dai limiti di pena.
L'articolo 4 modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale, che disciplina i presupposti e le forme del provvedimento con il quale si dispongono le operazioni di intercettazione. Ai fini dell'autorizzazione è infatti necessario: che vi siano gravi indizi di colpevolezza; che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini; che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento. Fa presente che viene inoltre sostituito il comma 3 del citato articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile dal tribunale per altri 15 giorni. Un'ulteriore proroga di 15 giorni può essere decisa ove siano emersi nuovi elementi.
L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, relativamente all'esecuzione delle operazioni di intercettazione.
L'articolo 6 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 269 del codice di procedura penale in materia di conservazione della documentazione.
L'articolo 7 novella l'articolo 270 del codice di procedura penale, incidendo sui margini di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate. In particolare fa rilevare che la novella riguarda il comma 1, che attualmente vieta l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state disposte, salvo che dette intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Ricorda che l'articolo 7 sopprime tale ultimo riferimento ai procedimenti per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, consentendo l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, solo quando esse risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dagli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a).
L'articolo 8 novella l'articolo 271 del codice di procedura penale, introducendo un nuovo divieto di utilizzazione delle intercettazioni. Sussiste tale divieto quando in udienza preliminare o nel dibattimento emerga una diversa qualificazione del fatto e, in relazione alla nuova fattispecie, non si rientri nelle ipotesi previste dall' articolo 266 del codice di procedura penale con riferimento all'ammissibilità delle intercettazioni.
L'articolo 9 integra con un comma 2-quater la formulazione dell'articolo 292 del codice di procedura penale, in tema di ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare, prevedendo che l'ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale.
L'articolo 9-bis prevede che i difensori possono prendere visione dell'intercettazione richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure.
L'articolo 10 novella i primi due commi dell'articolo 329 del codice di rito in materia di atti coperti dal segreto. Precisa che con la prima delle due modifiche, al comma 1, si evidenzia che il segreto copre, oltre che gli atti, anche le attività d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria mentre con la seconda modifica, al comma 2 dell'articolo 329, viene stabilito che la eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti

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o di parti di essi sia disposta non più dal pubblico ministero ma dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del primo.
L'articolo 10-bis introduce l'articolo 329-bis nel codice di procedura penale, con il quale si stabilisce che sono sempre coperti da segreto i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni o alle comunicazioni informatiche custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 e non acquisiti al procedimento.
L'articolo 11 integra la disciplina dell'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo. Ricorda che a seguito della novella introdotta con l'articolo in commento, è possibile effettuare le intercettazioni anche per i suddetti casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.
L'articolo 12 contiene alcune modifiche agli articoli 89 e 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
L'articolo 12-bis dispone in merito al divieto di intercettazione per le conversazioni del difensore, anche quando avvenga su utenza diversa da quella in uso al difensore stesso.
L'articolo 13 apporta modifiche al codice penale, con specifico riguardo al reato di pubblicazione di intercettazioni, che viene punito con la reclusione da uno a tre anni, e alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, per la quale si prevede la reclusione da uno a cinque anni.
L'articolo 14 estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, al reato di cui all'articolo 684 del codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).
L'articolo 15 novella l'articolo 8 della legge sulla stampa, in tema di diritto di rettifica. Segnala che, per i siti informatici, si prevede che le rettifiche siano pubblicate entro 48 ore dalla richiesta con le stesse caratteristiche e visibilità della notizia cui si riferiscono. Con riferimento a questa norma, ritiene opportuno che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione il concetto di siti informatici, per evitare che tale formulazione possa ricomprendere anche le piattaforme che ospitano i contenuti, come ad esempio i motori di ricerca, nonché i gestori dei siti, imponendo a tali soggetti adempimenti che sono invece riservati ai mezzi di informazione professionali. Anticipa quindi di aver inserito un espresso riferimento a tale questione nella proposta di parere.
L'articolo 15-bis prevede che entro il 31 marzo ciascun procuratore della Repubblica trasmetta al Ministro della giustizia una relazione sulle spese sostenute per le intercettazioni dell'anno precedente.
L'articolo 16 abroga l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, in tema di lotta alla criminalità organizzata, ai fini di coordinamento con le modifiche apportate dall'articolo 4 del disegno di legge, in particolare con l'inserimento nell'articolo 267 del codice di rito del comma 3-bis.
L'articolo 16-bis prevede che, con decreto del Ministero della giustizia, venga stabilito uno stanziamento complessivo annuo per le attività di intercettazione.
L'articolo 17 interviene sul cosiddetto «codice della privacy» (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), per novellare l'articolo 139, in tema di codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche.
L'articolo 18, infine, prevede che le disposizioni della nuova legge non si applichino ai procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Angelo COMPAGNON (UdC), evidenzia la delicatezza del tema delle intercettazioni che negli ultimi tempi è stato oggetto di un ampio dibattito. Esprime apprezzamento

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per il lavoro svolto sul questo argomento dal Governo, che ha deciso di affrontare il problema in modo organico. Anche sul piano del metodo osserva che in questo caso il Governo ha opportunamente utilizzato lo strumento del un disegno di legge, che può essere esaminato secondo le ordinarie procedure parlamentari. Evidenzia la volontà da parte del proprio gruppo di dare un positivo contributo al dibattito relativo al provvedimento in materia di intercettazioni. Preannuncia quindi un voto di astensione, osservando che permangono alcuni profili problematici, in particolare relativi agli indizi di colpevolezza e alle sanzioni nei confronti dei giornalisti, che auspica possano essere superati durante l'iter del provvedimento.

Il sottosegretario Paolo ROMANI esprime il proprio assenso sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (vedi allegato).

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.
C. 2037 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge AC 2037, di ratifica del Trattato amicizia, partenariato e cooperazione con l'Iraq, firmato a Roma il 23 gennaio 2007. Ricorda che l'accordo è stato sottoscritto subito dopo la conclusione della partecipazione italiana alla missione militare in Iraq (dicembre 2006), che aveva il compito di garantire la cornice di sicurezza essenziale per consentire l'arrivo degli aiuti e di contribuire alle attività di più urgenti di ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Fa presente che alcune forme di collaborazione erano già in atto - per lo più in sede multilaterale - prima del raggiungimento dell'accordo, e tra queste le attività per la formazione del personale militare iracheno e per la configurazione del nuovo sistema giudiziario.
Sottolinea che il Trattato in esame ha l'obiettivo di consolidare la collaborazione sul piano bilaterale, in alcuni importanti settori, e di strutturare la partecipazione italiana alla ricostruzione.
Dopo aver ricordato che il nostro Paese partecipa all'International Compact with Iraq, un'iniziativa congiunta del governo iracheno e delle Nazioni Unite, che fissa gli obiettivi di sviluppo e riforma economica dell'Iraq, passa quindi ad esaminare le disposizioni contenute nell'Accordo, ricordandone brevemente l'oggetto.
L'Accordo si compone di 17 articoli, oltre che di un esteso Preambolo che delinea i principi generali cui esso si ispira, con particolare riferimento al rispetto della legalità internazionale, nel quadro della comune visione della centralità dell'ONU e dell'adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alle altre Convenzioni in ambito di relazioni internazionali. L'articolo 1 prevede riunioni periodiche, da tenersi alternativamente nei due Paesi, sia tra Capi di governo sia tra Ministri degli esteri, per concordare le fasi del processo di cooperazione. Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano la cooperazione economica e finanziaria attribuendo un particolare interesse ai settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici. L'articolo 5 riguarda la cooperazione nel campo della sicurezza, che prevede scambi fra personale delle Forze armate e di polizia, corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni congiunte. L'articolo 6 promuove la cooperazione per la crescita socio-economica mirata particolarmente allo sviluppo della condizione

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delle donne, dei bambini e delle fasce più deboli della popolazione. Gli articoli 7, 8 e 9 hanno ad oggetto la cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico. L'articolo 10 promuove la cooperazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La cooperazione nel settore medico-sanitario, stabilita all'articolo 11, prevede il potenziamento dell'offerta di servizi sanitari iracheni, attraverso l'adeguamento degli ospedali, sia generali che specializzati, nonché di tutte le altre strutture del sistema sanitario. Ricorda che il Trattato prevede, all'articolo 12, anche un rafforzamento delle relazioni consolari e, all'articolo 13, la cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo. Per conseguire l'attuazione del Trattato, l'articolo 14 viene istituita una Commissione mista ad alto livello, che si riunirà almeno una volta l'anno alternativamente in Italia e in Iraq. L'articolo 15 prevede una cooperazione finanziaria in base alla quale l'Italia si impegna a fornire strumenti creditizi ed assicurativi alle imprese italiane che intendano realizzare progetti di sviluppo in Iraq, mentre l'Iraq concederà alle stesse imprese le facilitazioni possibili per eseguire tali progetti. Con l'articolo 16, l'Italia si impegna a rendere disponibili un massimo di 400 milioni di euro in crediti di aiuto entro il triennio che seguirà l'entrata in vigore del Trattato. Tale importo sarà rinnovabile per identico periodo. L'articolo 17 reca le disposizioni finali. Sottolinea che il Trattato ha durata illimitata, salvo la denuncia di una delle due Parti, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica dall'altra Parte.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.
C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1766 Giammanco).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che in data 11 febbraio è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 1766 Giammanco, che verte su materia analoga a quella delle proposte già all'ordine del giorno.
Ne propone pertanto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge n. 1766 Giammanco

Mario VALDUCCI, presidente, rileva che, a seguito dell'abbinamento, nei lavori del comitato ristretto, nominato ai fini della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.