CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.
Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Daniel KRAUS, Vice Direttore di Confindustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sandro GOZI (PD), Enrico FARINONE (PD) e Nunziante CONSIGLIO, presidente.

Daniel KRAUS, Vice Direttore di Confindustria, replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 febbraio 2009.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, nell'ambito dell'esame del «Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese» (COM(2008)712 def. - 11249/08).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca PINI, presidente, comunica che, per il gruppo Misto, entra a far parte della Commissione il deputato Paolo Guzzanti, mentre cessa di farne parte il deputato Siegfried Brugger.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà luogo a partire da domani e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

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Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, già approvato dal Senato nella seduta dell'11 febbraio scorso e diretto a convertire in legge il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «...» proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
Il decreto-legge, come modificato nel corso dell'iter al Senato, consta di XIV Capi e 53 articoli, che intervengono su molteplici settori in ragione della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni nonché di effettuare interventi di riassetto in campo finanziario.
Segnala quindi che le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 26, 29, 31, 41, 42-ter e 44 del decreto-legge.
L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2009 la durata delle convenzioni in corso in cui siano parte la Tirrenia di navigazione s.p.a. e le società da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i cosiddetti collegamenti marittimi essenziali (si tratta prevalentamente dei servizi di collegamento con le isole). In proposito, si ricorda che l'articolo 1, commi 998-999, della legge finanziaria per il 2007, ai fini del completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzazione delle società esercenti i predetti servizi di collegamento, ha previsto la stipula di nuove convenzioni per l'espletamento di tali servizi. Le convenzioni, stipulate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo altresì meccanismi di efficientamento e forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono quindi notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. La materia, infatti, è soggetta al regolamento (CEE) n. 3577/92, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri. In particolare, l'articolo 4 del citato regolamento prescrive che gli Stati possono concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.
Il comma 1-quinquiesdecies dell'articolo 29, introdotto dal Senato, prevede, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE (finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), il differimento al 31 dicembre 2009 del termine di entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008, limitando al contempo i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa allegata al decreto ministeriale lavori pubblici n. 398/2000. Al riguardo, si segnala che il termine per il recepimento della direttiva 2007/66/CE, inserita nell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2008 (S. 1078) attualmente all'esame del Senato, è fissato al 20 dicembre 2009.
L'articolo 31, comma 1, rinvia al 1o gennaio 2010 l'entrata in vigore della disciplina sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei medicinali ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 219/2006. Tale disciplina richiede, per le materie prime impiegate nella produzione di medicinali anche se importate da Paesi non aderenti all'Unione europea, un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dall'autorità competente di uno Stato membro. Lo slittamento del termine di applicazione della citata disposizione, adottata al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, scaturisce dall'esigenza - come si evince anche dalla

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relazione illustrativa - di tener conto degli orientamenti della Commissione europea, la quale (con le note del 5 marzo 2007 e del 18 novembre 2008), da un lato, ha prospettato l'intenzione di avviare una ridefinizione della normativa comunitaria in materia e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana «a regime» potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno, in quanto tale disciplina andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE,relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.
I commi 6-quater e 6-quinquies dell'articolo 41, introdotti nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, recano disposizioni volte a favorire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007-2013 rientranti nell'Obiettivo Convergenza, autorizzando, in particolare, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ad anticipare le quote dei contributi comunitari e di cofinanziamento nazionale previste per il biennio 2007-2008. Il Quadro strategico nazionale 2007-2013 prevede che i programmi rientranti in tale obiettivo (che include solo alcune regioni del Mezzogiorno) siano finanziati, per la parte comunitaria, dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e dal FSE (Fondo sociale europeo). Per quanto concerne i Programmi presentati a livello nazionale (PON), per il periodo 2007-2013 le risorse stanziate a livello comunitario con riferimento alla priorità denominata «Istruzione» ammontano a 248 milioni di euro finanziati dal FESR e 743 milioni di euro finanziati dal FSE. Considerando anche la quota di cofinanziamento nazionale, le risorse destinate alla citata priorità ammontano complessivamente a 2.332,6 milioni di euro nel settennio 2007-2013.
Il comma 16-sexiesdecies dello stesso articolo 41 prevede, inoltre, l'istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un Fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, va evidenziato che la materia è regolata dalla direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 26/2007. Tale direttiva, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e di armonizzare il regime delle accise, ha definito livelli minimi di imposizione per i prodotti energetici, inclusi i carburanti per motori (benzina e gasolio). In particolare, la stessa direttiva dispone (articolo 26, par. 2) che i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e di rimborso dell'imposta in tale settore possono configurarsi come aiuti di Stato (e in tal caso vanno notificati alla Commissione). Una disposizione con finalità analoghe a quelle di cui al citato comma 16-sexiesdecies è stata dettata, di recente, dall'articolo 2-ter del decreto-legge 154/2008, relativamente alle regioni confinanti con la Svizzera, alle quali è stata attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio per autotrazione situate nel territorio elvetico. Per completezza, è utile evidenziare che la «manovrabilità» delle accise è stata già limitata dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 190), che consente alle regioni e alle province autonome di ridurre, con legge, i prezzi alla pompa (per i soli cittadini residenti), senza intervenire sulla quota dell'accisa ad esse riservata.
L'articolo 42-ter, introdotto dal Senato, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge 11/2005, precisando che il diritto di rivalsa nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici può essere esercitato dallo Stato anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo. In proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 5 del

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citato articolo 16-bis, lo Stato ha facoltà di rivalsa nei confronti delle regioni, delle province autonome, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici, oltre che per gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione di obblighi comunitari, anche per compensare gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) imputabili agli stessi enti. La nuova disposizione consente, quindi, di esercitare il diritto di rivalsa anche nelle ipotesi di controversie cessate con la cancellazione del ricorso dal ruolo, ai sensi dell'articolo 37 CEDU, o con la conclusione di un regolamento amichevole ex articolo 39 CEDU.
L'articolo 44, comma 1-bis, consente fino al 31 dicembre 2009 di utilizzare per fini promozionali i dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005 (data a partire dalla quale sono entrate in vigore le norme relative ai «nuovi elenchi telefonici» per effetto del provvedimento del Garante della privacy del 15 luglio 2004), anche in deroga alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'obbligo di informativa agli utenti e l'espressione del consenso al trattamento da parte degli interessati (articoli 13 e 23). In proposito, va ricordato che la materia rientra nel campo di applicazione della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare, tale direttiva demanda agli Stati il compito, da un lato, di assicurare che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali debbano essere riportati in un elenco pubblico e, dall'altro, di adottare le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta non siano permesse se manca il consenso degli interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate.
Per quanto concerne i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, le iniziative di maggiore rilievo riguardano gli articoli 19 (relativo alla class action), 31 (in materia di sostanze per la produzione di medicinali), 32 (in merito alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) e 41 (recante norme volte alla riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione per le regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria).
Con riferimento alla class action (ossia all'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori), la cui entrata in vigore viene ora differita al 1o luglio 2009, si segnala che il 27 novembre scorso la Commissione europea ha presentato un Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794). Il Libro verde si prefigge lo scopo di fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'Unione europea, vale a dire meccanismi mediante i quali un gruppo di consumatori vittime delle prassi di un unico operatore commerciale può ottenere un indennizzo effettivo, qualsiasi sia la sede dell'operatore commerciale nell'Unione europea. La consultazione terminerà il 1o marzo 2009 ed, in base ai risultati, la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel 2009.
Sul tema delle materie prime utilizzate per la preparazione di medicinali, il 10 dicembre 2008, nell'ambito del cosiddetto pacchetto farmaci, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)668) che modifica la direttiva 2001/83/CE con riguardo alla prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine. Tale proposta prevede tra l'altro l'introduzione di prescrizioni più rigorose volte a garantire che la fabbricazione dei principi attivi farmaceutici avvenga nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione indipendentemente dal fatto che questi principi siano fabbricati nella Comunità oppure importati. La proposta di direttiva - che segue la procedura di codecisione - è in attesa di esame da parte delle istituzioni europee.

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Per quanto attiene ai profili concernenti la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione ha proposto, nel febbraio 2007, una strategia per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nell'Unione europea dal 2007 al 2012, «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro» (COM(2007)62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25 per cento l'incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell'UE-27, entro il 2012. Sul documento sono state approvate due risoluzioni: una dal Consiglio il 25 giugno 2007 e una dal Parlamento europeo Il 15 gennaio 2008.
Con riferimento alle già menzionate misure per la riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nelle regioni confinanti con l'Austria, il 13 marzo 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori (COM(2007)52). La proposta intende introdurre un regime fiscale specifico per il gasolio commerciale al fine di ridurre le distorsioni di concorrenza sui mercati dell'autotrasporto dovute alle eccessive differenze di accisa tra gli Stati membri e, in secondo luogo, a soddisfare gli obiettivi della politica comune dei trasporti, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente. Il 13 marzo 2008 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, secondo la procedura di consultazione, proponendo alcuni emendamenti. La proposta è in attesa di una decisione finale da parte del Consiglio.
Con riferimento alle disposizioni concernenti la costituzione delle cosiddette biobanche (ossia una rete di banche per la conservazione di cordoni ombelicali), si osserva che il 16 ottobre 2008 la Commissione ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per il mancato recepimento delle direttive 2006/17CE (procedura di infrazione n. 2007/411) e 2006/86/CE (procedura di infrazione n. 2007/1127) che attuano alcune prescrizioni della direttiva 2004/23/CE relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La direttiva si applica anche alle cellule staminali ematopoietiche del sangue del cordone ombelicale di cui alla disposizione del decreto legge in esame.

Enrico FARINONE (PD) evidenzia - come il suo gruppo ha purtroppo già avuto modo di rilevare in diverse altre circostanze - la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione. Ritiene che in una fase come è quella attuale, nella quale il Governo del Paese è in mano ad una consolidata maggioranza, l'esigenza di assicurare il rispetto degli spazi di garanzia per le opposizioni nelle dinamiche parlamentari dovrebbe essere una esigenza primaria per l'Esecutivo. Il provvedimento in esame avrebbe peraltro meritato, tenuto conto del rilievo delle questioni affrontate, almeno un minimo di istruttoria da parte della XIV Commissione.
Annuncia pertanto che il gruppo del PD non prenderà parte alla votazione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, prende atto con rammarico della volontà manifestata dai colleghi del Partito democratico di non partecipare alla votazione odierna; si deve tuttavia rilevare come, anche alla luce dei risultati delle elezioni svoltesi ieri in Sardegna, il Governo stia procedendo nella giusta direzione, nel senso auspicato dai cittadini italiani.

Gianluca PINI, presidente, rilevata l'importanza delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame, ritiene doveroso segnalare alle Commissioni di merito le

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misure che potrebbe presentare profili critici in ordine alla compatibilità comunitaria. Sottopone pertanto alla valutazione del relatore l'opportunità di inserire nel parere una condizione, che inviti le Commissioni di merito a riformulare il comma 16-sexiesdecies dell'articolo 41, affinché le agevolazioni per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione siano definite nel rispetto della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai livelli minimi di imposizione fissati dalla direttiva 2003/96/CE. Occorrerebbe inoltre, a suo parere, formulare due ulteriori osservazioni. Con la prima si dovrebbero invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere le citate agevolazioni anche ai territori confinanti con la Repubblica di San Marino; ciò al fine di rispettare un principio di equità e di pari trattamento per tutti le regioni italiane confinanti con altri Paesi. La seconda osservazione dovrebbe invitare le Commissioni di merito a prevedere, all'articolo 44, comma 1-bis, che le disposizioni concernenti l'utilizzo, per fini promozionali, dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005 assicurino il rispetto delle tutele e garanzie fissate dalla direttiva 2002/58/CE.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, in ordine alla condizione suggerita dal collega Pini, riterrebbe opportuno trasformarla in una osservazione. Sebbene la disposizione richiamata faccia riferimento all'erogazione di contributi alle persone fisiche ritiene che il rinvio alla direttiva 2003/96/CE possa servire ad eliminare ogni dubbio in ordine alla piena compatibilità delle disposizioni rispetto alla normativa comunitaria.
Si dichiara altresì disponibile all'inserimento nel parere delle due ulteriori osservazioni proposte dall'onorevole Pini, posto che - come rilevato dal collega Pini nel caso della prima osservazione - i territori confinanti con la Repubblica di San Marino sarebbero le uniche aree italiane confinanti con altri Paesi escluse da tale beneficio.
Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 208/08 Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, illustra i contenuti del decreto-legge all'esame della Commissione, che reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Il provvedimento, già approvato dal Senato, originariamente di nove articoli, si compone, a seguito delle modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, di 23 articoli.
In particolare, l'articolo 1 novella le norme transitorie relative alle autorità di bacino contenute nell'articolo 170 del Codice ambientale al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso Codice. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi che concernono l'adozione dei piani di gestione e che mirano in particolare ad assicurarne la tempestiva adozione e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità. Il Senato ha inserito, altresì, un comma relativo alla ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.
L'articolo 2 introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. In tale ambito, il Senato ha

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approvato alcune modifiche volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e a disciplinare compiutamente l'utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.
L'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di personale finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'ISPRA. Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT eserciti le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, anch'essi confluiti nell'ISPRA.
L'articolo 4 - modificato al Senato - reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell'iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa, mentre l'articolo 4-bis - introdotto al Senato - estende le predette norme di semplificazione alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC.
L'articolo 5 reca alcune proroghe in materia di rifiuti: la prima riguarda la proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU, la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, la terza i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Inoltre, durante l'iter al Senato, sono state introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa di igiene ambientale (TIA).
L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti (si tratta dei rifiuti con potere calorifico inferiore - PCI - superiore a 13.000/kg: il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l'esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.
L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, al fine di aggiungere, alle finalità del fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto istituito dal comma citato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche la naturizzazione delle acque di rubinetto.
Gli articoli 6-ter e 6-quater, introdotti durante l'esame al Senato, recano rispettivamente norme in materia di inquinamento acustico e rifiuti contenenti idrocarburi.
L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
L'articolo 7-bis, introdotto durante l'iter al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni.
L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'iter al Senato, attraverso una novella comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. del 2003, modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
L'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed

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iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente.
L'articolo 7-quinquies, introdotto dal Governo nel corso dell'iter al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale.
L'articolo 7-sexies, introdotto dal Governo nel corso dell'iter al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato.
L'articolo 8 dispone un primo finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008. Infine vengono introdotte norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell'attività da parte dei Commissari all'emergenza e disposizioni per i volontari dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
L'articolo 8-bis novella il comma 167 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
Gli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies modificano il Codice ambientale, rispettivamente in materia di rocce e terre da scavo e di residui di lavorazione della pietra; accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti; acqua di falda.
L'articolo 8-sexies, introdotto durante l'esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l'utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione anche al fine di dettare le necessarie norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.
L'articolo 9, infine, reca le consuete norme concernenti l'entrata in vigore.
In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il 19 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una Relazione di follow-up sulla comunicazione «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea» (COM(2008)875) intesa a valutare i progressi compiuti verso un ulteriore sviluppo di misure di gestione della domanda idrica e di iniziative volte a sfruttare appieno le potenzialità di risparmio idrico, prima di ricorrere, eventualmente, ad altre alternative. In particolare, la Commissione sottolinea come l'adozione dei piani di gestione delle zone idrografiche e di programmi di misure entro la fine del 2009 potrà consentire un'analisi più approfondita delle misure progettate a livello nazionale per rimediare ai problemi collegati con le disponibilità in acqua, anche tramite strumenti economici.
Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha presentato due proposte di revisione delle direttive relative a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche intese a migliorare la normativa esistente.
Quanto alle procedure di contenzioso, ricordo che il 10 aprile 2008 la Corte di giustizia ha emesso nei confronti dell'Italia una sentenza di inadempimento (procedura n. 2003/4506), per essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, che è stata recepita nell'ordinamento italiano per mezzo del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.
Il 3 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato un ricorso con cui

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deferisce formalmente l'Italia davanti alla Corte di giustizia (Procedura di infrazione 2007/2195, causa C-297/08) sull'emergenza rifiuti in Campania, per non aver rispettato i suoi obblighi ai sensi della citata direttiva 75/442/CEE.
Il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ex articolo 228 TCE per non aver preso i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza C-135/05, con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia (procedura d'infrazione 2003/2077) per non corretta applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE; dell'articolo 2, comma 1, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.
Il 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia (procedura d'infrazione 2002/2077, causa C-194/05) per essere venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE.
Il 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia (procedura d'infrazione 2002/2213, causa C-263/05) perché la normativa nazionale di recepimento viola la citata direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.
Il 12 giugno 2007 la Commissione ha presentato ricorso contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia (procedura di infrazione 2005/4051, causa C-283/07) per arbitraria deroga alle disposizioni della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti.
Il 18 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ex articolo 226 in cui contesta la conformità del decreto legislativo n. 151/2005 alle direttive comunitarie in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche direttiva 2002/96/CE.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che la Commissione Giustizia ha avviato nella seduta del 24 luglio 2008 l'esame, in sede referente, di alcune proposte di legge in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, nel cui ambito ha deliberato di adottare come testo base il disegno di legge del Governo (C. 1415). Nella seduta del 16 febbraio 2009 la stessa Commissione ha concluso la fase emendativa, apportando alcune modifiche al suddetto testo. Su tale testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, la Commissione politiche dell'Unione europea è ora chiamata ad esprimere il parere di competenza.
Il provvedimento ridisegna la disciplina delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale, sulle disposizioni attuative del codice di rito, sulla legge sulla stampa nonché sul codice per la protezione dei dati personali.
L'articolo 1 aggiunge alle attuali ipotesi di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il magistrato abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli. Inoltre, si prevede che il pubblico ministero possa essere sostituito nel caso in cui risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare.
L'articolo 2 modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine. In particolare, viene introdotto il divieto di pubblicazione - fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare

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- non solo dell'atto nella sua originalità ma anche per riassunto e con riferimento al suo contenuto. Il divieto di pubblicazione è inoltre esteso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive. Il testo emendato dalla Commissione giustizia vieta, tra l'altro, la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Si sancisce, inoltre, il divieto di pubblicazione «in ogni caso» (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare) degli atti e dei contenuti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione o di atti e comunicazioni relativi a fatti e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione.
L'articolo 3 interviene sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni, prevedendo che le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche nonché di immagini mediante riprese televisive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite con riferimento ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, ai delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, ai delitti concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope, ai delitti concernenti le armi e gli esplosivi, ai delitti di contrabbando, ai reati di ingiuria, minaccia, usura abusiva attività finanziaria, manipolazione del mercato, molestie e disturbo con il mezzo del telefono nonché in relazione ai delitti di pornografia minorile. Negli stessi casi sono consentite le intercettazioni tra presenti (cosiddette «intercettazioni ambientali»), quando vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo ove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa.
L'articolo 4 modifica la disciplina sui presupposti e le forme del provvedimento con il quale sono disposte le intercettazioni. Per quanto riguarda la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente attribuita al giudice per le indagini preliminari, tale competenza viene ora demandata al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con decreto, contestualmente motivato. Per quanto attiene ai presupposti dell'autorizzazione a disporre le intercettazioni, è necessaria, in via generale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che per alcuni delitti di particolare allarme sociale (di cui agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale) per i quali è richiesta la sussistenza di sufficienti indizi di reato. Una disciplina particolare viene introdotta per i procedimenti contro ignoti essenzialmente al fine di identificare l'autore del reato e le persone presenti sul luogo in cui è stato commesso. Nuove disposizioni riguardano, altresì, la durata delle operazioni di intercettazione, fissata in un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo, con la possibilità di due proroghe motivate di quindici giorni.
L'articolo 5 novella l'articolo 268 del codice di procedura penale relativo all'esecuzione delle operazioni di intercettazione. Le maggiori novità riguardano la conservazione dei verbali e dei supporti delle registrazioni in un archivio riservato, l'ampliamento del contenuto del verbale e l'individuazione degli impianti da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello, mentre le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Vengono quindi attribuiti ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti i poteri di gestione e vigilanza sui centri di intercettazione e sui punti di ascolto. Specifiche disposizioni riguardano la trasmissione dei verbali e

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delle registrazioni al pubblico ministero e le facoltà dei difensori. È vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini.
L'articolo 6 prescrive che i verbali e i supporti contenenti le registrazioni siano custoditi in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero e ridefinisce la competenza dell'autorità giudiziaria in merito alla distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento a tutela della riservatezza.
L'articolo 7 circoscrive l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate, al solo caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento di alcune gravi ipotesi delittuose e a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.
L'articolo 8 prevede un nuovo caso di divieto di utilizzazione delle intercettazioni, qualora in udienza preliminare o nel dibattimento emerga una diversa qualificazione del fatto e, in relazione alla nuova fattispecie, non sussistano le descritte condizioni di ammissibilità.
L'articolo 9 prevede che l'ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale (che invece va inserito in apposito fascicolo da allegare agli atti).
L'articolo 9-bis, inserito in sede emendativa, consente in ogni caso ai difensori di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per contenuto nell'ordinanza di applicazione delle misure.
L'articolo 10 interviene in materia di atti coperti dal segreto, prevedendo che il segreto copre, oltre agli atti, anche le attività d'indagine compiute dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e che l'eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi sia disposta non più dal pubblico ministero ma dal giudice delle indagini preliminari.
L'articolo 10-bis dispone, tra l'altro, che i verbali, le registrazioni e i supporti custoditi nell'archivio riservato, non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto.
L'articolo 11 prescrive l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.
L'articolo 12 contiene alcune modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Tra le novità più significative, si segnala la designazione di un funzionario responsabile del servizio di intercettazioni e della tenuta del registro e dell'archivio riservato, nonché l'individuazione delle autorità ecclesiastiche quali destinatarie delle informazioni sull'avvio dell'azione penale verso ecclesiastici.
L'articolo 12-bis interviene sulle garanzie di libertà del difensore, statuendo che il divieto di intercettazione opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.
L'articolo 13 interviene sul codice penale, comminando la reclusione da 1 a 3 anni per la pubblicazione di atti e documenti relativi ad intercettazioni per le quali è stata disposta la distruzione. Viene inoltre modificata la fattispecie di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, aumentando la pena per chiunque dolosamente riveli, o comunque agevoli la conoscenza di segreti inerenti a un procedimento penale, dei quali sia venuto a conoscenza a causa del proprio ufficio o servizio. Risulta inasprita anche la sanzione per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Infine è introdotto il nuovo reato di omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione.
L'articolo 14 estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
L'articolo 15 novella l'articolo 8 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948) in tema di diritto di rettifica.

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L'articolo 15-bis fa obbligo ai procuratori della Repubblica di trasmettere al Ministro della giustizia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle spese di gestione relative alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente.
L'articolo 16 abroga l'articolo 13 del decreto-legge 152/1991, recante una disciplina speciale per le intercettazioni in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono.
L'articolo 16-bis prevede uno stanziamento complessivo massimo di spesa per le intercettazioni, mentre l'articolo 17 novella il cosiddetto Codice della privacy, intervenendo, in particolare, sul profilo dei poteri sanzionatori del Garante in presenza di violazioni del codice di deontologia e delle misure che possono essere adottate a tutela degli interessati.
L'articolo 18, infine, reca la disciplina transitoria.
Le disposizioni che coinvolgono maggiormente i profili comunitari sono quelle concernenti le modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003, con il quale è stata recepita, tra l'altro, la direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). Le nuove norme prevedono, in particolare, la possibilità per il Garante di vietare il trattamento di dati inerenti al procedimento penale, effettuato in violazione delle disposizioni previste dallo stesso codice e dal codice di deontologia, nonché la possibilità di prescrivere, quale misura a tutela dell'interessato, la pubblicazione o la diffusione della decisione che accerti la violazione.
Da un punto di vista più generale, osserva che le disposizioni del decreto-legge investono il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di comunicare, che costituiscono valori tutelati dalla Carta costituzionale, ma anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale all'articolo 11 fa esplicito riferimento alla libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche. Appare rilevante, al riguardo, accennare anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale le comunicazioni telefoniche ed ambientali rientrano nella tutela della «vita privata» e della «corrispondenza» di cui all'articolo 8 della CEDU. Perciò, le relative intercettazioni costituiscono «ingerenza di un'autorità pubblica» ammessa dalla Convenzione solo se previste dalla legge e necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Segnala, infine, che le intercettazioni sono oggetto anche della decisione quadro, approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 2008 (decisione quadro 2008/978/GAI), relativa alla creazione di un mandato europeo di ricerca delle prove (cosiddetto MER) diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. Tale decisione stabilisce che il mandato europeo di ricerca delle prove non può essere emesso per avviare un'azione volta ad acquisire, tra l'altro, informazioni in tempo reale, quali l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta dell'indiziato o il controllo dei movimenti su conti bancari, l'analisi di oggetti, documenti o dati esistenti, dati sulle comunicazioni conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione. La decisione definisce anche principi procedurali e sistemi di garanzia. Per quanto riguarda le condizioni di utilizzo di dati di carattere personale, viene stabilito che i dati possano essere utilizzati dallo Stato di

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emissione ai fini dei procedimenti per i quali può essere emesso un mandato europeo di ricerca delle prove nonché per procedimenti giudiziari e amministrativi a questi connessi e per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Per qualsiasi altro fine i dati di carattere personale possono essere utilizzati soltanto previa autorizzazione dello Stato di esecuzione, salvo che lo Stato di emissione abbia ottenuto il consenso della persona interessata. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla decisione entro il 19 gennaio 2011.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i princìpi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Gianluca PINI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
Atto n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2009.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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Gianluca PINI, presidente, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.
Atto n. 58.