CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Nuovo testo C. 907 Bernardini e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione sulle parti di competenza del provvedimento in esame. In proposito, fa presente che la relazione

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sul nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla I Commissione può e deve essere breve. Il provvedimento si prefigge infatti il rispetto dell'articolo 48, quarto comma, della nostra Costituzione, che recita: «Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».
Da quando è nata la Repubblica, vi è una fascia consistente di persone che sono private del loro diritto di voto perché impossibilitate a uscire dalla propria abitazione o, comunque, esposte a un rischio molto alto per le già precarie condizioni di salute.
Un piccolo, ma insufficiente passo in avanti, è stato compiuto - a seguito delle battaglie di Luca Coscioni e Piergiorgio Welby - il 3 gennaio 2006, quando l'allora Ministro dell'interno Giuseppe Pisanu si rese promotore del decreto-legge n. 1 del 2006, successivamente convertito dalla legge n. 22 del 2006, avente ad oggetto il diritto di voto domiciliare dei malati intrasportabili «dipendenti in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali». Rimasero esclusi dal voto domiciliare coloro che, pur essendo «intrasportabili», non dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Questo provvedimento va appunto nella direzione di allargare le disposizioni in discorso agli «elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento», oltre che agli «elettori affetti da gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali».
Con questo provvedimento può essere raggiunto un obiettivo significativo che, anche tenendo conto dell'istruttoria svolta dal Governo e del dibattito in I Commissione, sembra costituire il massimo risultato possibile in questo momento: secondo il testo in esame, infatti, potranno votare al proprio domicilio anche gli elettori affetti da infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento. Il sottosegretario Davico, in I Commissione, ha rilevato la necessità di prevedere un termine ragionevole per organizzare opportunamente i seggi elettorali, prevedendo altresì un'adeguata presenza di personale per l'espletamento di questa delicata funzione; per tale ragione, è necessario conoscere con congruo anticipo il numero di elettori ammessi all'esercizio del voto domiciliare.
Ritiene opportuno procedere al più presto all'espressione del parere che non può che essere favorevole, in modo da consentire l'entrata in vigore del provvedimento in tempo utile per la sua applicazione fin dallo svolgimento delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
Auspica, infine, che la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che il Ministero dell'interno promuova, mediante un'idonea campagna informativa, un'ampia ed effettiva diffusione delle nuove disposizioni, e si riserva di presentare una proposta di parere in tal senso.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1415 del Governo: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali», adottato come testo base dalla II Commissione nell'ambito

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dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati. Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 266 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, stabilisce che l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati: delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; delitti di contrabbando; reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono; delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (in base al quale chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico utilizzando minori di anni diciotto, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice (materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse). Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Rileva inoltre che il comma 3-bis dell'articolo 267 del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del disegno di legge in esame, prevede che quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, disposta in un procedimento relativo ai medesimi delitti, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. In proposito, ricorda che il riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale è ai delitti di grave allarme sociale previsti dagli articoli 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all'acquisto e vendita di schiavi), 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e vendita di schiavi), 416-bis (associazione mafiosa) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni d'intimidazione previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, nonché dei delitti previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Il riferimento al successivo comma 3-quater è ai delitti

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aventi finalità di terrorismo. L'articolo 7 ribadisce il principio generale secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte. La disposizione circoscrive altresì la deroga a tale principio. Eliminato il vigente riferimento ai procedimenti per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, si consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, solo quando esse risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui ai citati articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte. Si riserva infine di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo CICCIOLI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2198, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», approvato dal Senato.
Per quanto concerne le disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 31, comma 1, proroga fino al 1o gennaio 2010 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, di cui al comma 3-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. In proposito, la relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la proroga è disposta in relazione agli orientamenti della Commissione europea, la quale ha, da un lato, prospettato la definizione di una nuova normativa comunitaria in materia, e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana «a regime» potrebbe costituire, nell'attuale contesto normativo comunitario, un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato dell'Unione europea (in quanto la disciplina interna andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella vigente normativa comunitaria).
I commi 1-bis e 1-ter, inseriti nel corso dell'esame al Senato, incidono sui requisiti necessari ai soggetti affetti da sindrome da talidomide per poter beneficiare del relativo indennizzo. In particolare, il comma 1-bis incide sull'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), chiarendo che i destinatari del suddetto beneficio sono i soggetti affetti da sindrome da talidomide determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia (e non della macromelia, come indicato nella disposizione citata), nati negli anni dal 1959 al 1965. Le modalità di corresponsione del relativo indennizzo sono demandate, ai sensi del comma 1-ter, ad uno specifico decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L'articolo 33 proroga al 31 dicembre 2009 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. In base a tale disciplina transitoria, la distribuzione commerciale dei medicinali citati è consentita qualora la corrispondente specie di prodotto fosse già in commercio, alla data del 10 giugno 2006, conformemente alla normativa previgente al medesimo decreto legislativo n. 193 del 2006.

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La possibilità della prosecuzione è esclusa qualora per i medicinali corrispondenti non sia stata presentata, entro il 10 dicembre 2006, una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione ordinaria. La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la proroga è stabilita in considerazione della circostanza che non sono ancora state compiutamente definite, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le disposizioni e le indicazioni per l'espletamento dei procedimenti suddetti (registrazione semplificata o autorizzazione ordinaria) per i medicinali veterinari omeopatici.
L'articolo 34 proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo (cosiddetto pay-back), posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del 5 per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale, e consistente nel versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme. Viene poi rimessa ad una successiva determinazione dell'AIFA, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, la definizione degli aspetti applicativi. La determinazione citata è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 34-bis, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia la facoltà di conferire, alla scadenza del contratto a tempo determinato del personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio alla data del 30 settembre 2008 presso l'ex Ministero della salute, esclusivamente incarichi rinnovabili di durata massima quinquennale. La disposizione in esame prevede altresì che i suddetti incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili sono quelli individuati per il personale dirigenziale dell'ex Ministero della salute rientrante nei profili professionali sanitari (medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo) e che è consentita una deroga per l'impiego del personale volto a fronteggiare le emergenze sanitarie, nei limiti previsti dalla norma di copertura (comma 1). L'attuazione di quanto sopra disposto comporta un onere nel limite massimo di euro 2.709.709 per l'anno 2009 e di euro 3.918.252 a decorrere dal 2010, al quale si provvede mediante riduzione di diverse autorizzazioni di spesa (commi 2 e 3). Viene inoltre stabilito che: dal 1o gennaio 2009, la pianta organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è di quattrocentocinquanta unità, al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee (comma 4); dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AlFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina vigente (comma 5); nel triennio 2009, 2010 e 2011, l'AIFA ha facoltà, previo espletamento delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato, per la copertura dei posti vacanti in organico, con un riserva di posti pari, al massimo, al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA con contratti a tempo determinato (comma 6). All'onere per l'attuazione delle suddette disposizioni, quantificato in euro 10.056.013,64, interamente a carico dell'AIFA, si provvede mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe, fissate con decreto del Ministro della salute, spettanti all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati (comma 7).
Il comma 14 dell'articolo 35, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale destinato

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a predisporre un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale. La disposizione in esame precisa, inoltre, che il previsto decreto ministeriale dovrà essere adottato previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni e conferma l'autorizzazione (già disposta con l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) della raccolta autologa, della conservazione e dello stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate, senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.
Infine, ricorda che l'articolo 41, comma 6-ter, introdotto durante l'esame al Senato, detta alcune modifiche all'articolo 79, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introducendo misure per il potenziamento dei controlli sul diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria e indicando i soggetti incaricati di fornire le informazioni utili ai fini della verifica della sussistenza di tale diritto. In particolare, il comma in esame amplia il numero dei soggetti impegnati nella collaborazione (Agenzia delle entrate, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e INPS) e precisa che, entro il 15 marzo di ogni anno, i predetti soggetti devono mettere a disposizione del Servizio sanitario nazionale le informazioni utili a stabilire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione.
Il comma 8 del medesimo articolo proroga, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, il termine entro il quale il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I può effettuare i pagamenti ai creditori in base alle transazioni concluse, impiegando le risorse di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Con la citata disposizione, si autorizza il commissario liquidatore a stipulare transazioni, entro il 30 giugno 2008, al fine di estinguere i debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili a carico dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma. L'autorizzazione opera nel limite massimo del 90 per cento del valore accertato della parte capitale del credito, con esclusione del riconoscimento di ogni forma di interesse e rivalutazione monetaria. La conclusione della transazione presuppone la «previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa». Ai fini della stipulazione delle transazioni, la citata lettera c) ha autorizzato una spesa pari a 250 milioni di euro per il 2008, disponendo il trasferimento della somma su un conto vincolato della gestione commissariale, ai fini dell'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008 - termine che viene ora prorogato, come detto, al 30 giugno 2009. Le somme non impiegate entro il suddetto termine (come ora modificato) sono riversate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge osserva che l'esigenza di una proroga del termine era stata già rilevata dal medesimo commissario liquidatore, con una nota del 31 luglio 2008.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura MOLTENI (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2206, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre

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2008, n. 208: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente».
In particolare, per quanto concerne le disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, ricorda che il comma 5-ter dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'applicabilità degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.
In proposito, fa presente che, con il citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata regolamentata la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. Nello specifico, l'articolo 9 reca la disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, prevedendo anche una forma di rimborso nei confronti dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari impegnati in attività di protezione civile. L'articolo 10 indica, quindi, le modalità di rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. In tal caso, il Dipartimento per la protezione civile, anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati.
Ricorda, infine, che la legge n. 225 del 1992 ha stabilito un ruolo direttivo e di coordinamento per il Dipartimento della Protezione Civile, istituzionalmente collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed uno operativo per altre strutture centrali e periferiche della pubblica amministrazione, tra le quali figurano anche la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e speleologico, struttura operativa nazionale del Club alpino italiano (CAI). Essi fanno parte, infatti, delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge. L'articolo 18 della medesima legge dispone che il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.
C. 2037 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constatata l'assenza del relatore, onorevole Fucci, invita il collega Barani a sostituirlo, svolgendo la relazione sul provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (PdL), sostituendo il relatore, rileva che il disegno di legge in esame, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla III Commissione, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l'Iraq, e l'entrata in vigore della legge di ratifica.
Il Trattato in esame è stato firmato a Roma il 23 gennaio 2007 sulla base degli

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impegni assunti nel corso di una visita compiuta in Iraq nel giugno 2006 dall'allora Ministro degli affari esteri, Massimo D'Alema. L'intesa è stata siglata subito dopo la conclusione della partecipazione italiana alla missione militare in Iraq (dicembre 2006), dove le truppe italiane avevano il compito di garantire la cornice di sicurezza essenziale per consentire l'arrivo degli aiuti e di contribuire alle attività di più urgenti di ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali.
Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione ha quindi l'obiettivo di lanciare e dare un quadro giuridico a nuove forme di collaborazione sul piano bilaterale, in alcuni importanti settori, e di strutturare la partecipazione italiana alla ricostruzione.
L'Accordo si compone di 17 articoli oltre che di un esteso Preambolo che delinea i principi generali cui esso si ispira: innanzitutto il rispetto della legalità internazionale, nel quadro della comune visione della centralità dell'ONU e dell'adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alle altre Convenzioni in ambito di relazioni internazionali. Vengono poi affermati i principi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell'altra Parte e della non ingerenza - diretta o indiretta - negli affari interni della controparte. Viene enunciato il principio della cooperazione per la crescita socio-economica, in base al quale l'Italia metterà a disposizione esperti e militari per ridurre il divario di sviluppo. Viene affermato l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché quello alla soluzione pacifica delle eventuali controversie. Le Parti si impegnano inoltre ad adottare iniziative atte alla creazione di uno spazio culturale comune all'interno del quale si possa sviluppare il dialogo tra le due culture.
Per realizzare la cooperazione, l'articolo 1 prevede riunioni periodiche, da tenersi alternativamente nei due Paesi, sia tra Capi di governo sia tra Ministri degli esteri, sia tra Vice ministri o funzionari.
Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano la cooperazione economica e finanziaria, mentre l'articolo 5 della cooperazione nel campo della sicurezza.
Per quanto di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 6 promuove la cooperazione per la crescita socio-economica mirata particolarmente allo sviluppo della condizione delle donne, dei bambini e delle fasce più deboli della popolazione. A tal fine, l'articolo menziona una lunga serie di settori ai quali verrà attribuita grande attenzione (ad esempio, risorse umane, ambiente, energia) sui quali le Parti si impegnano a scambiare informazioni ed esperti. Inoltre, le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione decentrata che sarà attuata attraverso l'azione della società civile.
Altro punto del Trattato di interesse della Commissione fa riferimento alla cooperazione nel settore medico-sanitario, regolata all'articolo 11, che prevede sostanzialmente il potenziamento dell'offerta di servizi sanitari iracheni, attraverso l'adeguamento degli ospedali, sia generali che specializzati, nonché di tutte le altre strutture del sistema sanitario.
Alla cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico sono dedicati gli articoli 7, 8 e 9. Il Trattato prevede anche un rafforzamento delle relazioni consolari (articolo 12) e la cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo (articolo 13).
Per conseguire l'attuazione del Trattato, viene istituita una Commissione mista ad alto livello, copresieduta dai Ministri degli esteri dei due Paesi, che si riunirà almeno una volta l'anno (articolo 14). Viene prevista, infine, una cooperazione finanziaria (articolo 15).
Con l'articolo 16, l'Italia si impegna a rendere disponibili un massimo di 400 milioni di euro in crediti di aiuto entro il triennio che seguirà l'entrata in vigore del Trattato. Tale importo sarà rinnovabile per identico periodo.
L'articolo 17 reca le disposizioni finali.
Esprimendo un giudizio favorevole sulla ratifica del Trattato testé illustrato e in particolare sulle parti che riguardano

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materie di competenza della Commissione, propone di esprimere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 12.20.

5-00551 Codurelli e Mattesini: Misure per favorire l'incremento delle assunzioni di personale infermieristico.

Il sottosegretario Ferrucio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ritiene infatti che il Governo dovrebbe prendere atto della necessità di valorizzare il lavoro degli infermieri e di rendere questa professione più appetibile per i giovani. In proposito, ricorda come l'OSCE abbia rilevato la carenza di personale qualificato per lo svolgimento delle funzioni infermieristiche. Il problema della qualificazione di tale personale è, assai più che la presenza nel nostro Paese di infermieri provenienti dall'estero, un problema cui il Governo dovrebbe cercare di fare fronte. È vero, infatti, quanto dichiarato dal sottosegretario Fazio a proposito della regione Lombardia, che ha aumentato gli stipendi degli infermieri per cercare di arginare l'attrazione esercitata dalle strutture sanitarie svizzere, ma il problema sollevato con l'atto di sindacato esiste e dovrebbe essere affrontato su scala nazionale.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 17.40.

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sostituendo il relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.45.