CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.
Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alberto BOMBASSEI, vicepresidente per le relazioni industriali, affari sociali e previdenza di Confindustria, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene il presidente Stefano SAGLIA, per formulare taluni quesiti, ai quali replica Alberto BOMBASSEI, vicepresidente

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per le relazioni industriali, affari sociali e previdenza di Confindustria.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Cesare DAMIANO (PD) e Nedo Lorenzo POLI (UdC).

Alberto BOMBASSEI, vicepresidente per le relazioni industriali, affari sociali e previdenza di Confindustria, svolge talune considerazioni conclusive in relazione agli ulteriori quesiti posti.

Stefano SAGLIA, presidente, ringrazia i rappresentanti di Confindustria per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, fa presente che la XI Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sull'istituzione dell'Osservatorio nazionale, ricordando che la richiamata Convenzione (che è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la 61a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata aperta per la firma il 30 marzo 2007) segna un punto di svolta nell'approccio verso le persone con disabilità: scopo della Convenzione, infatti, non è quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con chiarezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità, intesi come «soggetti» capaci di rivendicare i propri diritti e di essere membri attivi della società.
In questo contesto generale, ritiene che vada prioritariamente segnalato - nell'ambito delle disposizioni, di assoluto interesse della XI Commissione, contenute nella Convenzione - soprattutto l'articolo 27, che riconosce alle persone con disabilità il diritto al lavoro, su basi di parità con gli altri, ad esempio attraverso la costruzione di un mercato del lavoro che abbia le caratteristiche necessarie a garantire l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità. Quanto, poi, al disegno di legge volto alla ratifica della stessa Convenzione, già approvato dal Senato, ricorda che esso consta di 4 articoli. Per quanto attiene ai profili di più diretta competenza della Commissione, intende richiamare l'attenzione in particolare sull'articolo 3, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire la loro piena integrazione. Tale Osservatorio, oltre al compito di promuovere l'attuazione della Convenzione, svolge un ruolo di programmazione, studio e ricerca sullo stato della disabilità. Secondo il comma 2 dello stesso articolo, l'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto al massimo da quaranta membri, nel rispetto

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del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Segnala che il comma 3 del medesimo articolo prevede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'emanazione di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riguardante la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. In particolare, in tale Osservatorio devono essere rappresentate le amministrazioni centrali che si occupano di politiche per la disabilità, le regioni, le province autonome, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, le associazioni nazionali dei portatori di handicap e le organizzazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità. Ritiene, inoltre, che debba essere segnalato che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali integra la composizione dell'Osservatorio con la nomina al massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. Evidenzia quindi che, ai sensi del comma 4, l'Osservatorio resta in carica per tre anni e può essere prorogato per un periodo comunque non superiore a tre anni al termine di una procedura che si conclude con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
In conclusione, considerata l'importanza che il provvedimento di ratifica riveste ai fini di un pieno riconoscimento nei Paesi firmatari della Convenzione dei diritti delle persone disabili e preso atto del contenuto delle norme afferenti i profili di interesse della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo: formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Maria Grazia GATTI (PD) riconosce che la ratifica della Convenzione in esame rappresenta un provvedimento di grande interesse, al pari della creazione di un Osservatorio nazionale, in ordine al quale il suo gruppo non può che essere d'accordo. Fa presente, peraltro, che sarebbe stato quanto mai opportuno - sotto il profilo delle specifiche competenze della XI Commissione - poter contare, prima ancora di procedere alla ratifica della Convenzione, su un rendiconto dello «stato dell'arte» della complessiva situazione italiana, che fosse in grado di spiegare quanto sinora realizzato, nel Paese, in merito al diritto al lavoro delle persone con disabilità.
In particolare, osserva che il suo gruppo auspica una riflessione comune in Commissione, sulla base di dati certi forniti dal Governo e acquisiti, soprattutto, presso i centri per l'impiego, in modo da avere un quadro complessivo della materia e verificare, ad esempio, quale rapporto sussista tra la platea dei soggetti con disabilità potenzialmente beneficiari delle misure vigenti ed il numero di coloro che hanno effettivamente potuto contare sull'applicazione di tali misure. Preso atto, peraltro, dell'importanza dell'accordo internazionale in questione, avverte che il suo gruppo voterà comunque a favore della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che la ratifica della Convenzione in esame costituisca un dato estremamente positivo, anche perché va incontro alle forti attese nutrite dalla totalità delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. Si dichiara, pertanto, favorevole alle disposizioni in essa contenute, che dovranno contribuire - a suo giudizio - anche ad una tendenziale omogeneizzazione degli strumenti normativi vigenti, nell'ottica della progressiva costruzione di sempre più importanti prospettive di inserimento e di inclusione sociale delle persone con disabilità. Auspica, peraltro, che l'istituzione di un Osservatorio nazionale possa dare vita ad uno strumento realmente effettivo di rilancio delle iniziative in materia, evitando di costituire un organismo privo di qualsiasi efficacia operativa e promuovendo, al contrario, ogni

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possibile azione finalizzata all'adozione di politiche attive, a partire dalla piena applicazione della legge n. 68 del 1999.
In tal senso, dichiara di condividere la proposta di parere favorevole del relatore, augurandosi che dall'approvazione della legge di ratifica della Convenzione possano derivare anche misure in grado di dare concretezza alle diverse questioni sul tappeto.

Stefano SAGLIA, presidente, ritenendo di interpretare in tal modo le richieste formulate dai deputati intervenuti, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad impegnarsi a riferire alla Commissione sul quadro di attuazione della legge n. 68 del 1999 e, più in generale, sui dati relativi alle opportunità in favore delle persone con disabilità, da acquisire per il tramite dei centri territoriali per l'impiego.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene che molte delle informazioni esistenti sulla materia siano già a disposizione degli organismi pubblici competenti.

Amalia SCHIRRU (PD) fa presente che, in effetti, molti dati di interesse sono già inclusi nella relazione presentata ogni anno al Parlamento sull'applicazione della legge n. 68; auspica, tuttavia, che l'interlocuzione con il Governo possa partire da tali dati e svilupparsi in Commissione in un confronto aperto anche a soluzioni migliorative rispetto al quadro attuativo esistente.

Maria Grazia GATTI (PD) ribadisce che oggetto dell'interlocuzione con il Governo dovrebbe essere costituito anche da un'analisi del rapporto tra la platea dei soggetti con disabilità potenzialmente beneficiari delle disposizioni vigenti ed il numero di coloro che hanno effettivamente accesso alle misure per il diritto al lavoro.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, sulla base degli orientamenti sinora emersi dal dibattito, conferma la disponibilità del Governo a riferire alla Commissione, in una prossima occasione, sull'attuazione della legislazione relativa al diritto al lavoro delle persone con disabilità.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), relatore, rileva che la II Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti al testo del disegno di legge n. 1415 (e delle abbinate proposte di legge di iniziativa parlamentare), recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali; la XI Commissione è quindi chiamata ad esprimere il parere sulle parti di propria competenza. Segnala, in proposito, che il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero: l'intervento normativo contempera, in particolare, le necessità investigative con il diritto dei cittadini, soprattutto quando estranei al procedimento, a vedere tutelata la propria riservatezza, nel presupposto che il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono valori fondamentali della persona, espressamente tutelati nella Costituzione (articoli 13 e 15), oltre che nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

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Premesso che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (nella parte in cui modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale) ha confermato l'utilizzo delle intercettazioni anche per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, si sofferma sulle parti di più diretta competenza della XI Commissione. Al riguardo, osserva che esse appaiono limitate esclusivamente alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del nuovo testo del provvedimento, che modifica il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale, relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti per la violazione del divieto di pubblicazione. In proposito, rammenta che il comma 1 del citato articolo 115 dispone che costituisce illecito disciplinare la violazione del divieto di pubblicazione di atti di indagine preliminare o di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. In tal senso, segnala che il nuovo comma 2 dell'articolo 115 del codice - come modificato dal provvedimento in esame - prevede che per ogni iscrizione nel registro degli indagati delle citate categorie professionali (a causa dei reati di violazione del predetto divieto) il procuratore della Repubblica procedente informa l'organo titolare del potere disciplinare, il quale - ove siano verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità - dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Per tali ragioni, considerato anche il circoscritto ambito di intervento del testo in relazione alle competenze della XI Commissione (sostanzialmente limitato alla responsabilità dei pubblici dipendenti), propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 1).

Maria Grazia GATTI (PD), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprime profonde perplessità sull'impianto complessivo della normativa recata dal provvedimento. Ritiene infatti che l'esigenza di tutelare la privacy - che giudica comunque come interesse assolutamente meritevole di essere garantito da indebite interferenze - non possa portare all'introduzione di limiti troppo stringenti nei confronti dello svolgimento delle indagini preliminari al processo penale. Ritiene pertanto che il rilevante interesse alla riservatezza dei cittadini debba essere contemperato con l'altrettanto importante esigenza di un corretto svolgimento dell'azione processuale e che entrambi i valori possano essere efficacemente salvaguardati attraverso la previsione di misure che vietino in modo rigoroso l'illegittima pubblicazione di notizie concernenti fatti o persone oggetto dell'indagine preliminare durante lo svolgimento di quest'ultima. Fa notare, invece, che il provvedimento in esame sembra andare in una direzione contraria a questa esigenza di bilanciamento tra diversi interessi meritevoli di tutela.
Soffermandosi, più in generale, sull'organizzazione dei lavori della Commissione, rileva la difficoltà di discutere in sede consultiva i provvedimenti, inseriti all'ordine del giorno quasi all'ultimo momento, soltanto a causa di improvvise accelerazioni nella loro calendarizzazione in Assemblea. Sottolinea, inoltre, che la sovrapposizione dei tanti provvedimenti da esaminare e la necessità di esprimere un parere in giornata rendono impossibile un reale approfondimento delle diverse tematiche da parte della Commissione, che risulta lesa nelle sue prerogative ed impossibilitata ad esprimere un parere compiuto e meditato.

Stefano SAGLIA, presidente, nel ritenere assolutamente legittime le considerazioni svolte dal deputato Gatti, precisa di avere già manifestato al Presidente della Camera, in altre occasioni, i disagi conseguenti ai ristretti tempi di esame dei

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provvedimenti assegnati in sede consultiva. Fa tuttavia presente che, poiché è previsto che le Commissioni di merito deliberino il mandato ai relatori - sui provvedimenti oggi all'esame in sede consultiva - nella giornata di domani, non sembra esservi spazio per un rinvio dell'esame dei provvedimenti stessi ad altra seduta.
Nel far notare che il cosiddetto «ingorgo» di provvedimenti legislativi registratosi nell'odierna seduta è da ricondurre alle determinazioni della Conferenza dei capigruppo, rispetto alle quali la presidenza della Commissione non può far altro che prendere atto, precisa che è sua intenzione continuare ad operare presso la Presidenza della Camera affinché il Regolamento, oltre che le stesse prerogative delle Commissioni, siano pienamente rispettate.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal deputato Gatti, fa notare che il provvedimento in esame, nonostante non presenti profili di immediato interesse per la Commissione, riveste per i cittadini una rilevanza tale da meritare una discussione più approfondita. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, riservandosi di esprimere una posizione definitiva sul provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea, durante il quale auspica che vengano compiuti gli opportuni approfondimenti, che non è stato possibile svolgere in Commissione.

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene che oggi non sussistano le condizioni per l'espressione del parere da parte della Commissione, non essendo stato possibile acquisire gli elementi di conoscenza necessari all'avvio un approfondito dibattito sul provvedimento in esame, a causa della ristrettezza dei tempi. In proposito, ritiene opportuno svolgere una riflessione più complessiva sul tema dell'organizzazione dei lavori della Camera dei deputati, a fronte di una sovrapposizione degli atti legislativi che rende difficoltoso il confronto nel merito presso le diverse sedi parlamentari competenti. Ritiene che tale questione vada posta con forza, soprattutto in ragione del recente orientamento emerso in sede di Conferenza dei capigruppo, volto a introdurre una più chiara delimitazione dei tempi da destinare all'esame dei provvedimenti in Commissione.
Ritiene pertanto opportuno che il presidente, come avvenuto in altre occasioni, operi a tutela delle prerogative della Commissione stessa presso il Presidente della Camera, al fine di porre i parlamentari nelle condizioni di svolgere pienamente il loro ruolo, che altrimenti si ridurrebbe alla mera ratifica di decisioni già prese a livello governativo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur considerando condivisibili, in linea di principio, le valutazioni espresse dai deputati dei gruppi di opposizione, ritiene doveroso che la Commissione proceda all'espressione dei prescritti pareri, atteso anche che le materia affrontate nei diversi provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna non investono in maniera penetrante gli ambiti di competenza della Commissione medesima.

Maria Grazia GATTI (PD) fa notare che il provvedimento in esame affronta argomenti di grande rilevanza anche per la XI Commissione, come accade, ad esempio, per la tematica relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti.

Stefano SAGLIA, presidente, ribadisce l'opportunità di concludere nella seduta odierna l'esame di un provvedimento che la Conferenza dei capigruppo ha già deciso di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea. Ritiene, peraltro, che le preoccupazioni espresse dai deputati sinora intervenuti siano da condividere, anche alla luce del profilarsi di un nuovo modello di organizzazione dei lavori parlamentari, che si è inteso introdurre proprio per garantire il giusto spazio ai lavori delle Commissioni. A tal fine, tuttavia, auspica che tutti i gruppi possano contribuire al buon funzionamento del nuovo modello,

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ad esempio assicurando una maggiore partecipazione alle sedute del giovedì mattina, che sono state - di fatto - individuate come gli spazi temporali più importanti a disposizione delle Commissioni medesime.

Maria Grazia GATTI (PD) sottolinea l'esigenza di riconsiderare tale nuovo modello di organizzazione dei lavori parlamentari, nel senso di delimitare in modo ragionevole e chiaro gli ambiti temporali a disposizione delle Commissioni. Al riguardo, ritiene che si possano opportunamente riservare i giorni centrali della settimana all'esame dei provvedimenti in Commissione, prevedendo eventualmente lo svolgimento delle votazioni in Assemblea nelle giornate di lunedì, giovedì e, se necessario, anche venerdì.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene di potersi associare alle considerazioni svolte dai deputati intervenuti, sottolineando l'importante ruolo che le Commissioni svolgono nell'esercizio della loro funzione consultiva. Fa tuttavia notare che, in un quadro di organizzazione dei lavori che non lascia ampi margini di discussione, con la legittima richiesta di un maggiore approfondimento delle tematiche in oggetto si corre il rischio di far venir meno il contributo della Commissione teso ad elevare la qualità dei testi legislativi, come è avvenuto anche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 112 del 2008. A tale proposito, fa notare che, se in quella occasione la Commissione si fosse comunque pronunciata nei tempi prescritti, forse sarebbe stato possibile segnalare le molte incongruenze presenti nel testo, a cui si è tentato di porre rimedio con successivi provvedimenti normativi.

Stefano SAGLIA, presidente, dopo aver fatto presente che continuerà a farsi interprete presso il Presidente della Camera delle prerogative della Commissione nell'esame dei provvedimenti in sede consultiva, dichiara di ritenere comunque preferibile procedere sempre all'espressione dei prescritti pareri, al fine di far pervenire alle Commissioni di merito utili indicazioni, di cui tenere conto nel corso dell'esame in sede referente.

Paola PELINO (PdL), relatore, pur prendendo atto del significativo dibattito di metodo appena svoltosi, torna a raccomandare l'approvazione della sua proposta di parere sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Teresa BELLANOVA (PD), intervenendo sulle modalità di svolgimento dell'esame del provvedimento in titolo, intende comprendere se - anche in relazione al decreto-legge n. 207 del 2008, recante la proroga di numerose disposizioni di rilievo - l'intenzione della presidenza sia quella di consentire, in un'unica seduta, la deliberazione della XI Commissione sul parere di competenza. In tal caso, infatti, preannuncia che il suo gruppo non accetterebbe l'ipotesi di un'irragionevole compressione dei tempi di esame in sede consultiva, che renderebbe impossibile approfondire gli argomenti contenuti nel provvedimento medesimo, taluni dei quali di assoluto interesse per la stessa XI Commissione.

Stefano SAGLIA, presidente, osserva che il provvedimento in esame è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di domani: per tali ragioni, ritiene che l'unica possibilità di procedere ad ulteriori approfondimenti del testo da parte della Commissione consista nello svolgere subito la relazione

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introduttiva, per poi rinviare, eventualmente, al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea la deliberazione sulla proposta di parere che il relatore intenderà presentare.

Simone BALDELLI (PdL) dichiara la disponibilità del suo gruppo a rinviare la deliberazione di competenza della Commissione sino al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, specificando tuttavia che tale rinvio può avere un senso solo in caso di effettiva necessità di approfondimento da parte dei gruppi di opposizione; in caso contrario, ritiene che la Commissione possa procedere sin da subito alla conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto che non sussistono le condizioni per un dibattito sereno e approfondito sul provvedimento in esame e che non vi è alcuna garanzia sulla disponibilità di tempi adeguati per i necessari approfondimenti di merito, preannuncia che il suo gruppo abbandonerà i lavori della Commissione, in segno di protesta nei confronti di un modello di organizzazione delle sedute che continua ad essere imposto, nei fatti, dal Governo al Parlamento.

Stefano SAGLIA, presidente, ritiene di non poter fare altro che registrare la posizione testé assunta dai deputati del gruppo del Partito Democratico, impegnandosi a rappresentare nuovamente al Presidente della Camera - come già avvenuto in precedenti occasioni - il disagio provocato alla Commissione da un'organizzazione dei lavori parlamentari che spesso impedisce un confronto approfondito sui provvedimenti assegnati in sede consultiva.

Simone BALDELLI (PdL) osserva che il gruppo del Partito Democratico ha appena manifestato l'indisponibilità ad accogliere la proposta della presidenza, chiaramente diretta a consentire un approfondimento di merito del provvedimento in esame: ritiene, pertanto, che i gruppi di maggioranza non possano che prenderne atto con rammarico.

Teresa BELLANOVA (PD) osserva che non è certo il suo gruppo a poter essere accusato di un atteggiamento di indisponibilità rispetto al confronto di merito, atteso che - in realtà - sono i gruppi di maggioranza a voler imporre una generale accelerazione su tutti i provvedimenti all'ordine del giorno. Poiché, dunque, non vi è alcuno spazio per una discussione costruttiva in Commissione sui profili di competenza, giudica strumentale la polemica innescata dal deputato Baldelli.
Più specificamente, fa presente che l'esame del provvedimento in titolo non è stato possibile neanche presso le Commissioni di merito, atteso che è divenuto un dato pressoché certo la posizione della questione di fiducia, su un «maxi-emendamento» del Governo, a più riprese preannunciato dagli organi di informazione in questi giorni. Ritiene, dunque, che l'unica volontà che anima la maggioranza sia quella di approdare rapidamente in Assemblea con il provvedimento in esame, senza dare l'opportunità a nessuno di approfondire il merito delle questioni aperte.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ringraziare il presidente per la disponibilità oggi manifestata rispetto ad un eventuale approfondimento dei profili di merito, invita in ogni caso a tenere nella massima considerazione il disagio espresso, a più riprese, dai gruppi di opposizione nei confronti dell'attuale organizzazione dei lavori parlamentari.

Simone BALDELLI (PdL), intervenendo per una precisazione, intende fare presente che - proprio perché nei giorni scorsi è stato più volte evocato il ricorso alla questione di fiducia - andrebbe anzitutto riconosciuto alla presidenza il merito di avere tempestivamente convocato la Commissione e di avere proposto una nuova convocazione per il pomeriggio di

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oggi, laddove risulta evidente che la Commissione stessa, in pendenza di fiducia, non potrebbe riunirsi per l'esame di atti normativi.
Al contempo, ritiene che i gruppi di opposizione non abbiano saputo apprezzare la proposta della presidenza, che giudica assolutamente corretta, preferendo invece lamentare la presunta presentazione di un nuovo «maxi-emendamento» del Governo, mentre - a rigor di logica - la questione di fiducia dovrebbe, semmai, essere posta sul medesimo testo approvato dal Senato, anche in considerazione dei termini temporali previsti per la definitiva conversione in legge del provvedimento.

(I deputati del gruppo del Partito Democratico abbandonano l'aula della Commissione).

Nedo Lorenzo POLI (UdC) osserva che la linea di indirizzo ormai assunta dal Governo prevede una gestione dei provvedimenti in sede parlamentare che avviene «a colpi di maggioranza». Giudica, pertanto, superfluo interrogarsi se la questione di fiducia sul disegno di legge in esame venga posta o meno sul testo approvato dal Senato, poiché ciò che rileva è che l'Esecutivo ha esclusivamente l'interesse ad andare avanti contando sui numeri della propria maggioranza e non si dimostra disponibile ad un serio confronto con tutti i gruppi di opposizione.

Stefano SAGLIA, presidente, preso atto degli orientamenti emersi, che prospettano di concludere nella corrente seduta l'esame in sede consultiva, invita il relatore a svolgere la propria relazione, formulando una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, rileva che il decreto-legge 30 dicembre 2007, n. 207, reca norme per la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria; il decreto-legge, composto inizialmente di 45 articoli raccolti in 14 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, ove è stato approvato lo scorso 11 febbraio e, nel testo trasmesso alla Camera, si compone di 53 articoli. Fa presente, quindi, che le disposizioni riconducibili alle competenze della XI Commissione sono recate dagli articoli 5, 6, 7-bis, 8, 29, 32, 34-bis, 35, 41 e 41-bis.
Osserva che l'articolo 5 proroga al 31 dicembre 2009 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, approvate successivamente al 1o gennaio 1999, per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Al riguardo, ricorda che la normativa vigente, recata dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede come regola generale che le graduatorie concorsuali, per tutte le amministrazioni pubbliche, rimangano valide per un periodo di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il termine per il quale si dispone la proroga è stato già prorogato, di anno in anno, a decorrere dal 2004. Osserva quindi che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'ulteriore proroga si rende necessaria per evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza senza che le amministrazioni abbiano potuto attingervi, nonché per evitare i costi dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale.
Segnala che l'articolo 6 proroga al 30 giugno 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), relativo alla possibilità, per le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni, di riservare i posti messi a concorso, nella misura del 20 per cento, al personale precario di livello non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. Al riguardo, ricorda che la legge finanziaria per il 2008 ha disposto, per tutto il 2008, la possibilità di stabilire, nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 20 per cento per il personale non dirigenziale che possa vantare una anzianità

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di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni almeno triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007. Inoltre, è stata prevista la possibilità che i bandi di concorso riconoscano, in termini di punteggio, il servizio espletato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di contratti di collaborazione continuata e continuativa stipulati prima della medesima data. Sottolinea che, in base a quanto riportato nella relazione illustrativa, obiettivo della norma è quello di mantenere la vigenza di una disposizione che, in attesa del riordino della materia, consenta alle amministrazioni di scegliere la strada del concorso pubblico rispetto a quella della stabilizzazione.
Si sofferma, poi, sull'articolo 7-bis, introdotto al Senato, che rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, la definizione dei criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa, da applicare ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio al personale, ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Sottolinea che la definizione di tali criteri e parametri deve avvenire sulla base dei seguenti principi: correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo; correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa; correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi; dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio. Fa presente che, in sostanza, la norma individua i criteri in base ai quali si dovrebbe riattivare l'erogazione del trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, erogazione disapplicata, per il 2009, e limitata, per il 2010, ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rammenta, infatti, che il comma 2 del richiamato articolo 67 ha disposto che per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, siano disapplicate tutte le disposizioni elencate nell'allegato B allo stesso decreto n. 112, che stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Il successivo comma 3 ha stabilito che, a decorrere dal 2010, le risorse previste dalle disposizioni di cui al richiamato allegato B, che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, siano ridotte del 20 per cento e debbano essere utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità, che tengano conto del contributo individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni. Infine, giudica opportuno ricordare che sulla materia in questione interviene anche il disegno di legge, all'esame del Parlamento, recante la «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti», il quale contiene varie disposizioni concernenti la valutazione delle prestazioni erogate dalle strutture e dal personale pubblico, nonché l'introduzione di specifici strumenti volti alla valorizzazione del merito e di metodi finalizzati all'incentivazione della produttività e della qualità del lavoro effettuato.
Segnala, poi, che l'articolo 8 prevede che le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria

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per il 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, possano, limitatamente allo stanziamento per il 2009, essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Al contempo, illustra l'articolo 29, che al comma 1-bis reca alcune misure di sostegno al settore dell'autotrasporto, tra cui la riduzione di complessivi 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, dei tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti e, per il solo 2009, di un'ulteriore riduzione a titolo sperimentale di detti premi, nel limite massimo di 80 milioni. Il comma 1-decies proroga per l'anno 2009 l'esonero, nel limite del 45 per cento, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio, previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall'articolo 34-sexies del decreto-legge n. 4 del 2006, mentre il comma 1-undecies provvede alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro, mediante utilizzo di risorse rivenienti, nell'esercizio finanziario 2008, da alcune autorizzazioni di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Fa presente, dunque, che l'articolo 32 proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro. Il comma 1 proroga al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione delle norme (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all'assunzione. Il comma 2 proroga, sempre alla stessa data del 16 maggio 2009, la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di valutazione dei rischi. La proroga in esame interessa, in particolare, le norme di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 81, concernenti la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, redatto alla fine della valutazione stessa.
Ricorda che tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi. Riguardo al termine del 16 maggio 2009, segnala che la relazione illustrativa osserva che è stata scelta tale data in quanto essa rappresenta il giorno successivo al termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del richiamato decreto n. 81: la proroga in oggetto, infatti, come osserva la medesima relazione illustrativa, è intesa anche a consentire una rimeditazione di alcuni problemi posti dalle norme interessate.
Fa presente, quindi, che i commi 2-bis e 2-ter rinviano di un anno (al 15 maggio 2010) il termine per l'adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori particolari (come forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civili, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei), nonché di consentire il coordinamento con una serie di altre discipline speciali riguardanti le attività lavorative a bordo delle navi o in ambito portuale, le attività

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lavorative relative al settore delle navi da pesca e le attività lavorative nel trasporto ferroviario. Inoltre, per quanto concerne la fonte normativa chiamata a dare attuazione alla normativa primaria, rileva che la modifica introdotta prevede che si provveda con decreti del Presidente del consiglio dei ministri invece dei decreti ministeriali attualmente previsti.
Si sofferma, poi, sull'articolo 34-bis, che ai commi da 1 a 3, al fine di garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può rinnovare per un massimo di cinque anni gli incarichi del personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008, presso l'ex Ministero della salute, mentre i commi da 4 a 7 stabiliscono a partire dal 1o gennaio 2009 la nuova pianta organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e consente per il triennio 2009-2011 di bandire un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti in organico.
Osserva che l'articolo 35 reca, ai primi tre commi, norme in materia di personale degli enti di ricerca: il comma 1 è volto a consentire al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di continuare ad operare fino al 30 giugno 2009. Il comma 2 è volto a introdurre la facoltà per gli enti di ricerca, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato senza i limiti precedentemente posti, in virtù dei quali il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non poteva eccedere le unità cessate nell'anno precedente; il successivo comma 3 rinvia a un decreto ministeriale l'attuazione del comma 2, prevedendo espressamente che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico. Osserva, altresì, che il comma 4 prevede che il personale, ex dipendente dell'ente pubblico CONI, successivamente transitato alle dipendenze della società CONI Servizi S.p.A. ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento, mentre i commi da 8 a 13 dettano una serie di norme volte a definire il reddito di riferimento ai fini della determinazione di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, prevedendo, in particolare, che il reddito da prendere in considerazione sia quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun anno.
Segnala che l'articolo 41, nei commi da 1 a 5, introduce proroghe di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 e il comma 2 prorogano i termini entro i quali procedere, rispettivamente, alle assunzioni e alle stabilizzazioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le assunzioni possono avere luogo entro il 31 dicembre 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009. Le stabilizzazioni possono invece avere luogo entro il 30 giugno 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009. Il comma 3 dispone la proroga al 30 settembre 2009 del termine entro il quale procedere alle assunzioni atte a fronteggiare «indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza», previste dal comma 527 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. Il comma 4 proroga al 30 giugno 2009 il termine per l'effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 2008. Il comma 5 precisa che resta ferma la sanzione di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, ossia il divieto di procedere ad assunzioni alle amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74.

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Sempre con riferimento all'articolo 41, sottolinea che il comma 6 proroga anche agli anni successivi al 2008 l'applicazione del comma 132 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, alle pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive, mentre il comma 7 proroga, anche per il biennio 2009-2010, il blocco degli importi dei trattamenti economici accessori per i dipendenti pubblici periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita. Osserva che il comma 9 dell'articolo citato proroga ulteriormente il termine entro il quale il personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità e nei limiti dei posti disponibili in organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Al contempo, il comma 13 interviene in materia di provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità. In particolare, viene disposta la proroga fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito dei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, nonché nel quadro delle facoltà di assunzione previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto n. 112.
Evidenzia che il comma 16 dell'articolo 41 proroga al 30 giugno 2009 il termine entro il quale talune amministrazioni dello Stato, agenzie ed enti pubblici economici, sono autorizzate ad avviare procedure di stabilizzazione del personale, entro limiti prefissati di spesa e di posti, mentre il comma 16-terdecies autorizza una spesa, pari a 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro tre mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio.
Fa presente, infine, che l'articolo 41-bis apporta modifiche a diversi aspetti della disciplina vigente in materia di editoria: il comma 5 prevede che anche i giornalisti dei periodici, ammessi al trattamento di cassa integrazione, possano optare per il pensionamento anticipato di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981; di conseguenza, il comma 6 dispone che la richiamata opzione di pensionamento anticipato è valida per i giornalisti dipendenti anche dalle imprese editrici di giornali periodici, mentre il comma 7 reca un ulteriore intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981. Nel caso in cui i datori di lavoro presentino piani comportanti un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni si prevede l'obbligo di introdurre, con decreto interministeriale, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell'onere eccedente.
In conclusione, considerata anche l'imminenza della scadenza del termine per la conversione in legge del provvedimento,

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formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2), di cui raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), attesa l'impossibilità di un effettivo confronto di merito in Commissione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, riservandosi ogni ulteriore approfondimento sul contenuto del provvedimento nel corso della discussione in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, osserva che il decreto-legge all'esame della Commissione reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente; il provvedimento, approvato dal Senato, contava originariamente 9 articoli, mentre, a seguito delle modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, si compone ora di 23 articoli. Fa presente che il decreto-legge si pone, in linea generale, l'obiettivo di intervenire su diverse materie di carattere ambientale, che vanno dalla disciplina transitoria delle autorità di bacino di rilievo nazionale alle procedure per la bonifica dei siti inquinati, dalla proroga di talune disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, dalle iniziative per la sostenibilità ambientale a quelle per fronteggiare i danni prodotti da recenti calamità naturali.
Con specifico riferimento alle disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, rileva anzitutto che l'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di personale, finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'ISPRA, ossia il nuovo istituto sorto a seguito della confluenza in un'unica struttura amministrativa dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). Fa presente, infatti, che la richiamata disposizione precisa, in primo luogo, che l'autorizzazione ad assumere personale, già disposta per l'APAT, ha effetto anche per quanto riguarda l'ISPRA (che ne ha preso a tutti gli effetti il posto) sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009. Al contempo, si prevede che il medesimo ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all'APAT, possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.
Osserva, peraltro, che - con una norma di natura transitoria - il comma 3 del medesimo articolo 3 dispone che l'Istituto possa continuare da avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che sia stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tale autorizzazione è espressamente finalizzata a fare fronte ai compiti istituzionali dell'ISPRA ed alle esigenze connesse con la protezione civile.
Segnala, poi, che l'articolo 4 reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (cosiddetta Commissione VIA), attraverso la semplificazione dell'iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa, mentre l'articolo 4-bis - introdotto al Senato - estende le predette norme di semplificazione alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (cosiddetta IPPC).

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Rileva, altresì, che una norma inserita al comma 1-ter del citato articolo 4 consente ai componenti della Commissione VIA, provenienti dalle amministrazioni pubbliche, di essere posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, mentre le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato; in alternativa, la disposizione introdotta al Senato prevede la facoltà, per i componenti della richiamata Commissione VIA provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche, di chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che reca una disciplina specifica per il cumulo di impieghi e incarichi) ovvero, per il personale in regime di diritto pubblico, l'applicazione di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti di provenienza.
Segnala, infine, che nell'articolo 8 è stata inserita dal Senato una norma (comma 5-ter), che dispone l'applicabilità di talune misure di rimborso anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.
In conclusione, considerato l'ambito di interesse delle disposizioni recate dal decreto-legge e valutate le misure in tema di personale, propone di esprimere parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

Nedo Lorenzo POLI (UdC), in ragione della difficoltà di assicurare un confronto di merito in Commissione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, riservandosi ogni ulteriore approfondimento sul contenuto del provvedimento nel corso della discussione in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.