CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorena MILANATO (PdL), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla VIII Commissione ambiente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208 del 2008, approvato in prima lettura dal Senato, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
Il provvedimento, che è stato ampiamente modificato ed integrato, nel corso dell'esame al Senato, originariamente composto da otto articoli, si compone ora di 23 articoli.
Quanto ai presupposti di necessità ed urgenza, secondo quanto emerge dalle premesse al provvedimento in esame, il provvedimento si è reso necessario al fine di assicurare la continuità e la funzionalità dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, nonché al fine di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale.
Si è ritenuto inoltre necessario un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente scadenza del precedente regime transitorio, nonché di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate

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misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie. Si è ritenuto, infine, urgente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della X Commissione Attività produttive, si segnalano in particolare quelle contenute nell'articolo 7-te,r in materia di contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari, nell'articolo 7-sexies, in tema di valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato e nell'articolo 8-bis, recante misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.
Illustra quindi le disposizioni testé richiamate, richiamando nel contempo altri articoli del provvedimento che, seppure non direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, rivestono comunque particolare interesse.
L'articolo 1 novella le norme transitorie relative alle Autorità di bacino, contenute nell'articolo 170 del cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso Codice ambientale che dovrà regolare le nuove Autorità di bacino distrettuali. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi che concernono l'adozione dei piani di gestione e che mirano, in particolare, ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità ed equità su territorio nazionale. Il Senato ha inserito, altresì, un ulteriore comma relativo alla normativa applicabile in materia di ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.
L'articolo 2 introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. In questo ambito, il Senato ha approvato alcune modifiche volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e a disciplinare compiutamente l'utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.
L'articolo 3, modificato al Senato, reca una serie di disposizioni in materia di personale finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella delicata fase di avvio.
Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che il Collegio dei revisori dei conti - già operante in seno all'APAT - eserciti le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti nell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, anch'essi confluiti nell'ISPRA.
L'articolo 4 - modificato al Senato - reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell'iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa.
L'articolo 4-bis - introdotto al Senato - estende alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, le norme relative alla semplificazione dell'iter di utilizzazione dei fondi per spese di funzionamento introdotte dal precedente articolo 4.
L'articolo 5 reca alcune proroghe in materia di rifiuti: la prima riguarda la proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU, la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, la terza i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Durante l'iter al Senato, sono state altresì introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi

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(CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa integrata ambientale (TIA) disponendo che, qualora il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non emani, entro il 30 giugno 2009, il regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
L'articolo 6 - modificato al Senato - proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 /kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003. Il comma 1-bis dell'articolo in esame, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l'esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.
L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), al fine di aggiungere, alle finalità del fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto istituito dal comma citato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche la naturizzazione delle acque di rubinetto. Durante l'esame al Senato sono stati introdotti altresì gli articoli 6-ter e 6-quater, recanti rispettivamente norme in materia di inquinamento acustico e di rifiuti contenenti idrocarburi.
L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare, viene modificata la definizione di «produttore» e viene prorogata sino al 31 dicembre 2009 l'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE domestici e professionali derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'articolo 7-bis, introdotto durante l'iter al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni. L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'iter al Senato, attraverso una novella al secondo e terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale contributo è ripartito annualmente, mediante un decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per ciascun territorio in misura del 50 per cento in favore del comune, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. L'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente. L'articolo 7-quinquies, introdotto dal governo nel corso dell'iter al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale. L'articolo 7-sexies, introdotto dal Governo nel corso dell'iter al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato. Per regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato, il comma 1, prevede che Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concluda con le

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regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Il comma 2 dispone poi che, a partire dal 2009 e sulla base di questi accordi, gli enti locali individuino gli spazi pubblici per lo svolgimento periodico di tali mercati. Il comma 3 prevede agli accordi possano partecipare le associazioni professionali ed imprenditoriali interessate. Ai sensi del comma 4, con un successivo decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dovranno essere individuati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.
L'articolo 8 reca disposizioni in materia di protezione civile. In particolare, si dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 (commi 1-4) ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008 (comma 5-bis). Sono introdotte infine norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell'attività da parte dei Commissari all'emergenza (comma 5) e disposizioni per i volontari dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (comma 5-ter).
L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, novella il comma 167 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (n. 244 del 2007), regolante le funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili. Il comma 167, così come novellato, prevede che il ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. La novella, che consente l'adeguamento della norma ai nuovi obiettivi in materia di fonti rinnovabili fissati dal recente pacchetto sui cambiamenti climatici (obiettivo 2020), fissa ai fini dell'adozione dei decreti di ripartizione altresì alcuni criteri che concernono: la definizione dei potenziali regionali che tengano conto degli attuali livelli produttivi di energia rinnovabile; l'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e al 2018, calcolati in coerenza con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello UE e la determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza da parte delle regioni nel raggiungimento degli obiettivi. L'articolo 8-ter aggiunge due nuovi commi all'articolo 186 del cosiddetto Codice ambientale, in materia di rocce e terre da scavo e di residui di lavorazione della pietra. L'articolo 8-quater, introdotto durante l'iter al Senato, sostituisce il comma 3 dell'articolo 206 del Codice ambientale relativo agli accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti, prevedendo che essi possano introdurre semplificazioni di natura amministrativa. L'articolo 8-quinquies, introdotto durante l'iter al Senato, reca una modifica all'articolo 243, comma 1, del citato Codice ambientale, in materia di acqua di falda. L'articolo 8-sexies, introdotto durante l'esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l'utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione anche al fine di dettare le necessarie norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 in materia di restituzione agli utenti dei canoni di depurazione indebitamente versati.

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L'articolo 9 reca le consuete norme concernenti l'entrata in vigore.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 207/08: Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che la Commissione deve deliberare nella giornata odierna il parere alle Commissioni riunite I e V sul provvedimento in titolo il cui esame in Assemblea è calendarizzato per la seduta di domani. Dà quindi la parola al relatore Gava.

Fabio GAVA (PdL), relatore, ricorda che la X Commissione attività produttive è chiamata a rendere un parere alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, sul provvedimento in titolo, approvato con modifiche in prima lettura al Senato, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, per la parte di propria competenza che investe principalmente le disposizioni contenute nel Capo VIII «Sviluppo economico» (articoli 16-21), oltre ad alcune norme contenute nel Capo XIV relativo a «Proroghe di termini in materia finanziaria».
Il decreto-legge, composto inizialmente di 45 articoli raccolti in 14 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 53 articoli.
Segnala quindi le disposizioni che rientrano nelle competenze attribuite alla X Commissione ovvero che, pur non essendo direttamente riconducibili alle richiamate competenze, rivestono particolare interesse.
Il comma 1 dell'articolo 9 proroga di trenta giorni il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla grave situazione di crisi del sistema economico. La disposizione, finalizzata, sempre secondo la relazione illustrativa del Governo, ad assicurare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa operare senza disfunzioni, introduce anche un sistema di parziale autofinanziamento, sul modello di quelli già adottati per altre autorità amministrative indipendenti: in particolare, si stabilisce che gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai citati decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2007, anche irrogate negli anni successivi, siano versati, fino all'importo di 50 mila euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio. La parte di sanzione eccedente il predetto importo è invece versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. Rileva che una previsione di analogo contenuto è già stata approvata in data 4 novembre 2008 dalla Camera dei deputati quale articolo 13, comma 4, del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (collegato alla manovra di finanza pubblica) ora all'esame del Senato (A.S. n. 1195).
Il comma 1-bis dell'articolo 16, introdotto al Senato, prevede che, al fine di

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garantire la continuità delle iniziative di ricerca e sviluppo intraprese nel settore della ricerca per il sistema elettrico nazionale, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, in materia di liberalizzazione del settore elettrico, è prorogato al 31 dicembre 2011. La norma in esame dispone inoltre che, al medesimo scopo, il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, e rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui al decreto interministeriale del 26 gennaio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.
L'articolo 17 dispone la conservazione per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori - istituito ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - delle risorse riassegnate e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008. A questo riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 2 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate al citato fondo iscritto nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ad iniziative a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Trattandosi di stanziamento di parte corrente, tali somme sono normalmente utilizzabili nel solo esercizio di riassegnazione. Ricorda inoltre che l'articolo 13 del disegno di legge S. n. 1195 di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei Deputati, destina gran parte delle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità antitrust riassegnate nel 2008 (354 milioni di euro circa) ad un ulteriore finanziamento della cosiddetta social card (289 milioni di euro circa) e, in parte, ad altre esigenze (40 milioni di euro circa al fondo per le emittenti televisive locali). Tale previsione normativa, in corso di approvazione, ha indotto il Ministero dello sviluppo economico a non attivare per l'anno 2008 ulteriori e diverse iniziative amministrative di impegno dei predetti fondi, con la conseguenza che, ove la citata iniziativa legislativa non pervenga a definitiva approvazione entro il corrente esercizio con il conseguente impegno per le nuove finalità, queste risorse andrebbero in economia e non sarebbero più utilizzabili per l'iniziativa legislativa medesima. Ne consegue l'esigenza di prorogare il relativo termine di impegnabilità, disponendo il mantenimento in bilancio di tali fondi per un ulteriore esercizio finanziario, così come già fatto per le somme riassegnate nel 2007 con l'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Pur non rientrando nelle competenze della X Commissione, in senso stretto, segnala anche la disposizione contenuta all'articolo 19 che proroga fino al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria (c.d. class action) contenute nei commi da 445 a 449 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Sulla base di quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, in particolare il termine fissato al 1o gennaio 2009 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 viene ora di nuovo rinviato di sei mesi, cioè al 1o luglio 2009, allo scopo di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'articolo 140-bis del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in supporto degli uffici giudiziari, nell'ipotesi di una anticipata approvazione

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della norma rispetto alla scadenza del 30 giugno 2009, di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l'organizzazione e la gestione del futuro contenzioso. A questo riguardo segnala,inoltre, che il Governo ha presentato un emendamento volto a modificare in modo sostanziale la citata disciplina della class action al disegno di legge S. 1195 in corso di esame presso la X commissione del Senato.
L'articolo 21 differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione già esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 metri cubi. A tale proposito, osserva che la disposizione è la medesima contenuta nell'articolo 26 del disegno di legge S. 1195 attualmente in esame presso la 10a» Commissione del Senato, che fissa il termine per l'adeguamento degli impianti sempre al 31 dicembre 2009. La proroga tiene conto delle difficoltà manifestate dalle Associazioni del settore, consentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti ed avrebbe inoltre lo scopo di evitare la chiusura di un certo numero di impianti stradali di GPL, carburante sempre più utilizzato dai cittadini perché meno costoso ed a ridotto impatto ambientale. Il comma 1-bis dell'articolo in esame, introdotto al Senato, dispone che al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze. Su questo emendamento approvato dal Senato, peraltro, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in data 9 febbraio 2009, ha trasmesso al Parlamento una segnalazione con la quale chiede la modifica o la soppressione della norma che, come attualmente formulata, pone incertezze anzitutto sul senso stesso della dizione «regime tariffario semplificato», potendo tradursi in un trattamento particolare e discriminatorio della concorrenza; inoltre, l'Autorità fa presente che la funzione di stabilire ed aggiornare le tariffe, ai sensi della normativa vigente, è uno dei compiti istituzionali dell'AEEG, e appare quindi inopportuno prevedere l'emanazione da parte del Governo di un atto di indirizzo prescrittivo in tale materia.
L'articolo 29, comma 1-octies, introdotto al Senato differisce al 1o gennaio 2010, il termine previsto all'articolo 4, comma 1-bis del Testo unico. in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. A tale riguardo, ricorda che la disposizione citata stabilisce che a decorrere dal 1o gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali, ai fini del rilascio del permesso di costruire, devono prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Il comma 2-quater dell'articolo 37, introdotto dal Senato, dispone che al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. La proroga viene disposta per ragioni di urgenza connesse con la difficile situazione economico-finanziaria del Paese allo scopo di garantire la massima efficacia e la massima tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, con particolare riguardo agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

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Il comma 16-sexiesdecies e il comma 16-septiesdecies, dell'articolo 41, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione per le regioni, a statuto ordinario, confinanti con l'Austria. In particolare si prevede l'istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. Ricorda che una disposizione analoga è stata recentemente prevista dall'articolo 2-ter del decreto-legge n. 154 del 2008 relativamente alle regioni confinanti con la Svizzera. Il successivo comma 16-septiesdecies reca la clausola di copertura finanziaria. In particolare, si prevede che alla copertura degli oneri di cui al citato comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che alcune proroghe recate dal provvedimento in esame destano notevoli perplessità. Si riferisce, in particolare, ai commi 16-sexiesdecies e 16-septiesdecies, dell'articolo 41, introdotti dal Senato, in cui si prevede la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione per le regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria. Ricordato che una disposizione analoga è stata recentemente prevista dall'articolo 2-ter del decreto-legge n. 154 del 2008 per le regioni confinanti con la Svizzera, ritiene che alla base di una simile normativa vi sia un'idea mercantilistica per nulla attinente alle disposizioni di proroga di termini, ma volta ad introdurre benefici di natura economica attraverso interventi a pioggia che richiamano metodi legislativi più volte applicati nel passato alle regioni meridionali.
Osserva che le disposizioni dell'articolo 21, comma 1-bis, recano, in modo inopportuno, la previsione di atti di indirizzo del Governo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese con meno di 5 mila utenze. Ritiene che questo articolo dovrebbe essere espunto dal testo del decreto-legge ed invita pertanto il relatore ad integrare la proposta di parere con una condizione che preveda la soppressione del comma richiamato.
Con riferimento all'articolo 17, rileva che i Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) del Ministero dello sviluppo economico sono stati già utilizzati con una destinazione impropria e diversa rispetto alla mission dello stesso Ministero (ammortizzatori sociali, Trenitalia, Tirrenia). Di contro, lamenta che non sono state destinate - come stabilito - al made in Italy e alla lotta alla contraffazione le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate da talune Autorità.

Federico TESTA (PD) ritiene che le disposizioni recate dal comma 1-bis dell'articolo 21 manifestino una grave carenza nei rapporti tra istituzioni: il Governo non può intervenire con propri atti di indirizzo nei confronti di un'autorità indipendente. L'indipendenza delle authority è patrimonio di tutti i cittadini italiani e non può essere messa in discussione da un decreto-legge.
Osserva altresì che l'espressione «regime tariffario semplificato» nei confronti di imprese elettriche con meno di 5 mila utenze è molto vaga e può originare dubbi interpretativi assai dannosi per la concorrenza del mercato. Si introducono nel Paese, a suo avviso, alcune zone franche in cui per questa tipologia di imprese elettriche non valgono le regole vigenti per le

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altre, determinando un'inaccettabile disparità tra cittadini. Invita pertanto il relatore a tenere conto degli aspetti da lui evidenziati nella proposta di parere.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) rileva che nel testo approvato dal Senato sono state introdotte numerose disposizioni di proroga completamente nuove rispetto al testo originario. Si riserva di approfondirne il contenuto nel corso dell'esame in Assemblea.

Laura FRONER (PD) rileva criticamente che le disposizioni recate dall'articolo 19, che proroga fino al 30 giugno 2009 dell'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria, e dall'articolo 29, comma 1-octies, che differisce al 1o gennaio 2010 il termine per l'obbligatorietà di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione, sono in evidente contrasto con gli impegni assunti nei confronti dei cittadini consumatori. La possibilità di una class action proprio in questi giorni si sarebbe rivelata particolarmente utile per quanti hanno sottoscritto contratti con le società TIM e Vodafone cui è stata comminata una multa per scarsa trasparenza dell'incremento delle tariffe dello scorso anno. Rileva, infine, che le disposizioni dell'articolo 29, comma 1-octies, sono in contrasto con le politiche volte ad incentivare il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili più volte proclamate dal Governo.

Fabio GAVA (PdL), relatore, nell'esprimere apprezzamento per il dibattito svoltosi, propone di esprimere un parere favorevole con un'osservazione volta alla soppressione del comma 1-bis dell'articolo 21, introdotto nell'esame al Senato (vedi allegato).

Andrea LULLI (PD), pur apprezzando lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, dichiara voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.