CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 11.45

7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria.
(Seguito della discussione e rinvio).

Franco CECCUZZI (PD) avverte che, sulla base delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 febbraio scorso, ha predisposto un nuovo testo nei termini seguenti:
«La IX Commissione,
premesso che,
l'articolo 16 della Costituzione sancendo che «Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale», salvo deroga imputabile a motivi di sanità e sicurezza, configura il diritto alla mobilità, ponendo conseguentemente allo Stato l'onere di costituire le condizioni di diritto e di fatto che lo rendano effettivo;

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un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, di strategie di crescita economica e di progresso sociale, di migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini, nel rispetto degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto e dal programma di riduzione di gas dannosi dell'Unione europea. Il trasporto su rotaia produce infatti il 92 per cento in meno di anidride carbonica rispetto alle automobili e l'88 per cento in meno rispetto all'aereo;
secondo i dati resi noti dal CENSIS nel mese di marzo 2008, sono più di 13 milioni i pendolari in Italia (pari al 22,2 per cento della popolazione residente). Un dato cresciuto fra il 2001 e il 2007 del 35,8 per cento, pari ad un incremento di 3,5 milioni di persone. Secondo l'indagine ISTAT il treno viene utilizzato dal 14,8 per cento dei pendolari, vale a dire più di 1,9 milioni di persone, per spostarsi in ambito locale e metropolitano, come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi;
l'offerta di servizi per i pendolari è basata essenzialmente sul trasporto pubblico regionale su ferro, finanziato dalle regioni, e sull'interazione con i treni intercity che, per quanto concerne le lunghe percorrenze di carattere interregionale, rappresentano l'unico mezzo disponibile presso molte stazioni capoluogo di provincia o con un bacino di area vasta, anch'esso interregionale;
secondo una indagine svolta, nei mesi scorsi, dalle associazioni dei consumatori, a fronte di una crescita esponenziale delle tariffe, i treni intercity impiegano maggior tempo, rispetto a 20 anni fa, per compiere le medesime tratte. Nello specifico, per percorrere il tragitto Roma-Milano nel 1987 erano necessarie 5 ore e 5 minuti, mentre ora occorrono mediamente 5 ore e 56 minuti; nel tratto Torino-Milano siamo passati da 1 ora e 35 minuti del 1985 al tempo di percorrenza attuale di 1 ora e 47 minuti; nel tratto Roma-Napoli siamo passati da 1 ora e 50 minuti a 2 ore e 40;
secondo una indagine di Legambiente, predisposta nei mesi scorsi, è emerso che il 30 per cento dei treni utilizzati dai pendolari sul territorio nazionale arriva in ritardo;
si sono moltiplicate, negli ultimi anni, le denunce di associazioni di consumatori, comitati di pendolari e singoli utenti sulle fatiscenti condizioni igieniche dei vagoni. Una situazione riconosciuta da Trenitalia che, nel mese di giugno 2008, ha annunciato di aver stanziato 73 milioni di euro per individuare, attraverso gare europee, nuove imprese di pulizia a cui affidare i servizi;
un servizio di trasporto pubblico su rotaia efficace ed efficiente è un volano insostituibile per promuovere modelli di sviluppo di comunità locali decentrate. La mancanza di infrastrutture viarie capaci di supportare le necessità dei pendolari rappresenta, infatti, anche un elemento di disgregazione che rischia di compromettere l'equilibrio, le opportunità di crescita e lo sviluppo socio-economico di moltissime realtà di piccole e medie dimensioni: centri che testimoniano e valorizzano la varietà di ricchezze culturali, ambientali e territoriali del nostro paese;
nei mesi scorsi Trenitalia ha disposto la riduzione di numerosi treni intercity su tutto il territorio nazionale. I tagli hanno riguardato in particolar modo la direttrice Roma-Milano, causando di fatto gravi disagi e disservizi nei confronti soprattutto degli utenti pendolari;
a seguito di una interpellanza urgente, presentata il 27 maggio 2008 a prima firma Franco Ceccuzzi per contrastare i pesanti tagli agli intercity annunciati da Trenitalia, il Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani, ha sottolineato che il Ministro Altero Matteoli ha risposto «alle sollecitazioni che sono pervenute dalle amministrazioni locali nonché dalle realtà produttive» e «ha assunto la determinazione di affrontare

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personalmente la questione», convocando «il tavolo di concertazione con Trenitalia e le regioni sull'argomento della soppressione dei collegamenti intercity previsti»;
il suddetto tavolo di concertazione ha prodotto il reintegro di sei treni intercity rispetto ai tagli annunciati da Trenitalia;
dal 2009 moltissimi intercity, con l'effettiva introduzione delle linee e dei treni ad alta velocità sulla direttrice nord-sud Milano-Napoli di Trenitalia, e dal 2010 anche di un gestore privato, saranno spostati dalle linee «veloci» a quelle «lente»;
tale «declassamento infrastrutturale» comporterà inevitabilmente ulteriori disagi e tagli ai servizi per i pendolari, a partire da una riduzione dell'offerta e da un ulteriore allungamento dei tempi di percorrenza, che in alcune tratte strategiche saranno raddoppiati, riportando di fatto la frequenza del servizio agli anni '30 del secolo scorso;
da questa situazione deriva l'esigenza di prevedere una serie di interventi infrastrutturali finalizzati al mantenimento di un adeguato servizio di trasporto ferroviario almeno nelle stazioni di media grandezza ubicate su tale asse (Milano-Napoli) e poste tra i vari capoluoghi di regione, dove è già annunciata la fermata dei nuovi treni ad alta velocità;
circa il 57 per cento delle ferrovie italiane è a binario unico (si tratta di 9.282 su 16.335 chilometri complessivi);
dopo l'avvio del servizio alta velocità/alta capacità sulla linea Milano-Bologna, che in tempi brevi sarà esteso all'intera tratta Milano-Napoli, si prospetta un'era della doppia velocità, quella alta, tra Milano e Napoli, e quella bassa, che riguarderà essenzialmente i servizi ferroviari destinati ai pendolari;
attualmente la tratta Milano-Roma-Napoli assorbe il 45 per cento del totale dei passeggeri;
il 14 marzo 2008 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dei trasporti e l'amministratore delegato di Trenitalia SpA. Tale accordo ha individuato un perimetro di servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza caratterizzati da risultati economici negativi e mantenuti in esercizio a fronte dello stanziamento di 104 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 252, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
il 23 ottobre 2007 è entrata in vigore la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
la finalità di tale direttiva è «l'apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità» attraverso la promozione di iniziative volte ad incentivare la concorrenza fra le imprese ferroviarie a partire dal «diritto di accesso alle infrastrutture»;
l'articolo 3 della direttiva sopracitata dispone che gli Stati membri devono provvederne al recepimento entro il 4 giugno 2009;
nello scorso mese di luglio una nuova compagnia privata di treni (Ntv) ha annunciato che dal 2011 inaugurerà il trasporto viaggiatori sulla tratta ad alta velocità;
a circa 3 anni dall'entrata in servizio della compagnia privata si registrano già alcune problematiche relative alla reale sostenibilità delle attuali infrastrutture ferroviarie, che sembrano insufficienti per poter programmare efficacemente la presenza di più gestori nel trasporto pubblico;
alla luce delle carenze dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, incapace di

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sostenere contemporaneamente una concorrenza efficace sulla linea ad alta velocità e l'erogazione di un servizio accettabile per i pendolari, riveste una importanza cruciale l'ammodernamento e il potenziamento della direttrice Firenze-Roma (che presenta ad oggi soltanto due binari, uno per direzione di marcia);
il 2 ottobre 2008 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato una istruttoria nei confronti di FS e Rfi per ipotesi di abuso di posizione dominante. Secondo l'Autorità, sul mercato nazionale dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie necessarie allo svolgimento dei servizi di trasporto e sul mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri, con particolare riferimento al trasporto ad alta velocità, l'atteggiamento del gruppo Ferrovie dello Stato, per il tramite delle controllate Rfi Rete Ferroviaria Italiana SpA e Trenitalia SpA, potrebbe configurare un abuso di posizione dominante, in violazione delle norme europee;
la liberalizzazione, la concorrenza e la conseguente frequenza dei treni sulle tratte ad alta velocità rischiano inoltre di creare ulteriori disagi al trasporto locale, soprattutto per quanto riguarda la linea strategica direttissima Firenze-Roma: con la piena funzionalità della linea ad alta velocità (considerata la già richiamata presenza di due soli binari) sarà infatti impossibile il transito degli intercity, soprattutto nelle tratte orarie di maggiore affluenza, che dovranno conseguentemente utilizzare linee alternative non adatte alla tipologia del servizio ed alle necessità degli utenti;
il trasferimento del transito dei treni dalla linea direttissima alla linea lenta può infatti comportare l'allungamento dei tempi di percorrenza, con la conseguenza di equiparare i tempi del servizio intercity con quelli dei treni interregionali, salvo il minor numero di fermate, e, in ogni caso, con un costo per l'utenza decisamente superiore e non giustificato dalla qualità del servizio offerto;
il rappresentante del Governo, intervenendo in Parlamento il 18 settembre 2008 rispondendo ad una interpellanza presentata dall'onorevole Carlo Emanuele Trappolino, ha peraltro sottolineato che «con il completamento dell'Alta velocità, la direttissima Roma-Firenze assumerà la funzione strategica di collegamento delle nuove linee Milano-Firenze e Roma-Napoli e questo porterà a riconsiderare le specifiche tecniche di uso: ciò, però, non comporterà alcuna esclusione dell'Umbria e delle Marche dai collegamenti ferroviari con Roma. Tutto ciò premesso, si conferma la piena disponibilità ad attivare e prendere parte al processo di concertazione con l'impresa ferroviaria e le regioni interessate, finalizzato a definire tempi e modalità per organizzare un'offerta complementare o alternativa ai servizi di media e lunga percorrenza in autonomia commerciale. Parimenti si conferma la disponibilità ad attivare un confronto anche con l'impresa ferroviaria, al fine di verificare la possibilità tecnica di migliorare l'offerta di servizi per i pendolari»;
nella stessa sede è stato inoltre aggiunto che è «attualmente in via di definizione il nuovo contratto di servizio e il relativo paniere dei servizi da regolare per il 2009. L'ampiezza di tale perimetro è funzione, soprattutto, delle risorse pubbliche che saranno stanziate con la legge finanziaria per il prossimo anno: eventuali riduzioni rispetto allo stanziamento necessario comporteranno la corrispondente diminuzione dei servizi contrattualizzati. Ciò, anche in riferimento alla necessità, evidenziata dall'atto ispettivo, di scongiurare il rischio di marginalità di alcuni territori»;
la legge finanziaria per il 2009 ha previsto una riduzione del 32,5 per cento delle risorse stanziate a legislazione vigente per le Ferrovie dello Stato, che passano da 3.500 milioni di euro a 2.363 milioni di euro;
successivamente, nell'ambito del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono state destinate risorse finanziarie aggiuntive a sostegno del trasporto ferroviario, prevedendo l'istituzione

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di un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009, ed autorizzando la spesa di 480 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle regioni con Trenitalia, relativi ai servizi ferroviari di trasporto pubblico;
risulta essenziale che le risorse stanziate dal decreto-legge n. 185 del 2008 siano attivate quanto più rapidamente possibile;

impegna il Governo:

a rendere immediatamente disponibili le risorse previste dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato e per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle regioni con Trenitalia, relativi ai servizi ferroviari di trasporto pubblico e a quelli svolti in autonomia commerciale;
ad intraprendere tutte le iniziative che assicurino, per gli anni 2010 e 2011, l'attuale frequenza e gli stessi tempi di percorrenza del servizio intercity tra Firenze e Roma, garantendone il passaggio sulla tratta strategica direttissima Firenze-Roma, fino a quando non verrà effettuato l'ammodernamento ed il quadruplicamento della linea ferroviaria; tale garanzia dovrà esplicarsi anche mediante accordi con Trenitalia che assicurino che la stessa Trenitalia non possa retrocedere tali treni sulla linea lenta, e prevedendo, quando ciò accada, cospicue penali da rifondere allo Stato ed ai passeggeri;
ad intraprendere tutte le iniziative atte a confermare le attuali fermate del servizio Eurostar e Intercity presso le stazioni di Arezzo, di Chiusi e di Orvieto;
a recepire tempestivamente la direttiva comunitaria 2007/58/CE, al fine di promuoverne i principi e le finalità espresse realizzando una effettiva concorrenza nel trasporto pubblico ferroviario;
a non operare ulteriori tagli di risorse per scongiurare il rischio di marginalità di alcuni territori e tutelare il diritto alla mobilità dei milioni di pendolari nel nostro Paese;
ad assicurare maggiori finanziamenti alle regioni, affinché queste ultime, attraverso lo strumento del «contratto dei servizi» con FS o con gestori privati, possano adeguare il materiale rotabile attualmente dedicato al trasporto regionale che non ha le caratteristiche tecniche per raggiungere velocità di crociera pari o superiori ai 200 km/ora necessarie per transitare nelle linee ad alta velocità senza arrecare disturbo al resto del traffico;
a predisporre, in tempi brevi - al fine di assicurare ad un notevole bacino di utenza servizi adeguati e al tempo stesso evitare rallentamenti dei treni ad alta velocità - uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di nuove stazioni ferroviarie «in linea» sulla direttissima Firenze-Roma, con particolare riferimento ai centri di Arezzo, Chiusi e Orvieto, verificando in via propedeutica la sussistenza delle condizioni minime in grado di soddisfare sia gli aspetti tecnico-economici sia quelli di tipo commerciale».

Evidenzia che, a seguito di una verifica effettuata sul territorio, è emerso che presso le stazioni di Chiusi e di Arezzo si fermano sia treni Eurostar che Intercity (in particolare presso la stazione di Chiusi c'è una fermata di un treno Eurostar, presso la stazione di Arezzo ci sono due fermate di treni Eurostar, e in tutte e tre le stazioni ci sono fermate di treni Intercity), ragione per cui ha ritenuto di dover riformulare il terzo punto del dispositivo facendo riferimento ad entrambe le tipologie di treni.

Il sottosegretario Roberto CASTELLI, riguardo al nuovo testo presentato dai proponenti, osserva che nella premessa, al nono capoverso dovrebbe essere mantenuto soltanto il primo periodo: «nei mesi scorsi Trenitalia ha disposto la riduzione di numerosi treni intercity su tutto il

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territorio nazionale.». Dovrebbe invece essere espunto il periodo successivo, nel quale non sono richiamati dati di fatto, ma sono espresse valutazioni non condivisibili.
Chiede altresì che al capoverso successivo la parola «pesanti» sia sostituita dalla parola «suddetti».
In ordine al ventisettesimo capoverso ritiene che dovrebbe essere soppresso il riferimento al minor numero di fermate e ai costi del biglietto ferroviario non giustificati dalla qualità del servizio, ricordando a tale ultimo proposito che il prezzo delle tariffe pagate dai pendolari italiani è di gran lunga inferiore a quello sostenuto da viaggiatori pendolari di altri Paesi europei; propone quindi che il capoverso venga così riformulato « il trasferimento del transito dei treni dalla linea direttissima alla linea lenta può infatti comportare l'allungamento dei tempi di percorrenza, con la conseguenza di equiparare i tempi del servizio intercity con quelli dei treni interregionali».
Riguardo al primo capoverso del dispositivo, chiede che l'avverbio «immediatamente» sia sostituito dall'espressione «il più tempestivamente possibile»; segnalando che la competenza nell'erogazione dei finanziamenti spetta al Ministero dell'economia e delle finanze e non al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed evidenziando che è interesse anche del Governo rendere disponibili le somme in modo tempestivo, al fine di permettere in tempi rapidi la stipula dei nuovi contratti di servizio con Trenitalia.
Si riserva altresì di valutare l'opportunità di inserire alla fine del medesimo capoverso, come proposto dal deputato Ceccuzzi, il riferimento ai servizi svolti in autonomia commerciale, ovvero di verificare se la formulazione, anche senza tale riferimento, possa includere anche il finanziamento dei servizi che Ferrovie dello Stato svolge sulle lunghe percorrenze.
Infine, in ordine alla modifica del terzo capoverso del dispositivo chiesta dal deputato Ceccuzzi, si riserva di verificare la situazione delle fermate dei treni Eurostar ed Intercity nelle stazioni citate dalla risoluzione e, in caso di esito positivo di tale verifica, di esprimere il proprio assenso al mantenimento del riferimento al servizio Eurostar.
Dichiara quindi la disponibilità del Governo ad accogliere la risoluzione, in un testo ulteriormente riformulato in modo da accogliere anche le osservazioni formulate nella seduta odierna.

Mario VALDUCCI, presidente, propone, prima di procedere alla votazione della risoluzione, di svolgere un'audizione con alcuni comitati dei pendolari, individuati in numero limitato, tenendo conto del coinvolgimento rispetto alle problematiche evidenziate dalla risoluzione.

Franco CECCUZZI (PD) nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo in ordine alla risoluzione, dichiara di accogliere le osservazioni e le proposte di modifica del testo avanzate dal Governo. Ritiene altresì condivisibile la proposta del presidente di svolgere un'audizione di alcune rappresentanze dei pendolari.

Mario VALDUCCI, presidente, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, indi del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni I e V sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 207/2008, già approvato dal Senato, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
Rileva che nel testo del decreto legge sono contenute numerose disposizioni in materia di trasporti, molte delle quali inserite nel corso della discussione del provvedimento al Senato, che interessano, in misura diversa, tutti i settori del trasporto: ferroviario, stradale, aereo, marittimo. Passa quindi ad enumerarle, ricordandone brevemente l'oggetto.
Il comma 1 dell'articolo 24 proroga al 1o gennaio 2010 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei «neopatentati», prevista dall'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117. La norma oggetto di proroga ha introdotto un comma 2-bis all'articolo 117 del codice della strada, con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. Ricorda che la disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008 e che l'applicazione della normativa era stata una prima volta prorogata al 1o luglio 2008 e, da ultimo, al 1o gennaio 2009. Evidenzia quindi che l'articolo 24 del decreto-legge n. 207 stabilisce ora che le limitazioni alla guida previste dal nuovo comma 2-bis troveranno applicazione per i titolari di patente di guida rilasciata a fare data dal 1o gennaio 2010.
Il comma 1-bis del medesimo articolo 24 - introdotto dal Senato - introduce sanzioni pecuniarie a carico di chi conduce unità da diporto sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. A tal fine, viene integrato l'articolo 53 del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto), mediante aggiunta di un comma 1-bis, nel quale si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro per chi assume il comando, la condotta o la direzione di una unità di diporto in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. La sanzione è raddoppiata per chi si trovi al comando di navi da diporto. Evidenzia che il nuovo comma 1-bis fa salva, per l'ipotesi in oggetto, l'applicazione della sospensione della patente nautica prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 146 del 2008. (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo, n. 171 del 2005). Ricorda che il comma 2, lettera a), del medesimo articolo 40 prevede che l'autorità marittima competente possa sospendere la patente nautica, per un periodo massimo di sei mesi, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti. Fa presente che al comma 6 del medesimo articolo 53 del decreto legislativo, n. 171 del 2005 - che prevede la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni in caso di violazioni alle norme dettate dal comma 1 - viene aggiunto un riferimento al nuovo comma 1-bis, collegando quindi tale sanzione accessoria anche alla fattispecie di comando, condotta o direzione in stato di ubriachezza; dopo il comma 6 dello stesso articolo 53 viene poi aggiunto un comma 7, che fa rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per definire le modalità di accertamento dello stato di ubriachezza e i limiti di tolleranza del tasso alcolemico.
L'articolo 25 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che dovrà stabilire il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale termine - inizialmente fissato al 30

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giugno 2006 dall'articolo 17 comma 10 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188 - era stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 17 del decreto legge n. 248/2007 (cosiddetto «milleproroghe 2007»). Lo stesso articolo 17 del d.lgs. n. 188 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e dal decreto ministeriale 22 marzo 2000, del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
L'articolo 26 proroga, sino al 31 dicembre 2009, la durata delle convenzioni attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a., e le società da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i collegamenti marittimi essenziali. Con lo specifico obiettivo di realizzare la definitiva liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione delle società di navigazione entro il 31 dicembre 2009, la proroga viene riconosciuta nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere e a patto che le convenzioni medesime assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società.
Ricorda che, con un emendamento del relatore approvato nel corso dell'esame presso il Senato, è stata inserita nell'ambito dell'articolo 26 una norma tesa a realizzare, entro il 31 dicembre 2009, un aggiornamento dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale. La norma attribuisce al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, con regolamento ex articolo 17, comma 2, legge n. 400 del 1988, il compito di raccogliere in un unico testo normativo, compiti e funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti e per l'effetto attuare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima; adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.
L'articolo 27, al comma 1, differisce al 30 giugno 2009 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall'articolo 2, comma 253, della 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Ricorda che il citato articolo 2 aveva inizialmente fissato al 31 gennaio 2008 il termine per la conclusione dell'indagine e che tale termine è stato in seguito prorogato al 15 dicembre 2008 dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 248/2007. Ricorda quindi che l'indagine è volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di esser forniti in condizioni di equilibrio economico, ma ritenuti di utilità sociale.
Il comma 1-bis dell'articolo 27 - introdotto dal Senato - modifica l'articolo 25 del decreto legge n. 185/2008, relativo al finanziamento dei trasporti ferroviari. Tale articolo, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009, rinviando ad un successivo decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri di ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse. Il

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comma 2 autorizza una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A; la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 1-bis dell'articolo 27 del decreto-legge n. 207 in esame, alla lettera a), interviene sul comma 1 del predetto articolo 25, prevedendo un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185 (legge 28 gennaio 2009, n. 2) per l'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse assegnate al citato fondo per gli investimenti, e inserendo un inciso, con il quale si stabilisce che il decreto di ripartizione dovrà indicare la quota da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale. La successiva lettera b) del comma 1-bis modifica il comma 2 dello stesso articolo 25, ampliando il termine previsto per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve indicare la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti di servizio. Evidenzia che il termine previsto - trenta giorni dall'emanazione del decreto n. 185/2008, peraltro già decorso - viene ora fissato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge; termine che giungerà quindi a scadenza il 29 marzo 2009.
L'articolo 28 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, con i quali è stabilita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge n. 324/1976. In attesa dell'emanazione dei suddetti decreti, i diritti aeroportuali sono aggiornati al tasso di inflazione programmato con decreto del Ministro dei trasporti, come previsto dall'articolo 21-bis del decreto-legge 248/2007. Evidenzia che nella relazione illustrativa del provvedimento si fa presente come il complesso iter necessario per l'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993, non è stato completato nel corso dell'anno 2008. In particolare, il decreto interministeriale di approvazione delle «Linee guida» emanate dall'ENAC è in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti e, tra le società di gestione aeroportuale, soltanto la GESAC di Napoli ha finora sottoscritto il contratto di programma con l'ENAC.
L'articolo 29, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio della concessione della gestione aeroportuale, in deroga alle previsioni dell'articolo 704 del codice della navigazione, il quale prevede l'assegnazione mediante gara ad evidenza pubblica, secondo la normativa comunitaria. La deroga si riferisce ai procedimenti iniziati anteriormente al 23 giugno 2005.
L'articolo 29, al comma 1-bis, introdotto dal Senato, reca alcune misure di sostegno al settore dell'autotrasporto. In particolare, il primo periodo del comma in esame riduce di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, i tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti, in funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto; tale riduzione viene effettuata mediante specifico decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo. n. 38 del 2000. Il secondo periodo del comma 1-bis, al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica, sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), che aveva autorizzato una spesa di ca. 42,87 milioni di euro per la proroga degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 451 del 1998, cioè le riduzioni da parte dell'INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti.

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Il comma 1-ter dell'articolo 29, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 75 del codice della strada, modificando le procedure di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e all'omologazione dei veicoli. L'articolo 75 del codice della strada prescrive che i veicoli, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti ad accertamento della loro conformità alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal Codice della Strada. L'accertamento ha luogo mediante visita e prova del veicolo da parte dei competenti uffici del Ministero dei trasporti. Per i veicoli, loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie l'accertamento è effettuato su un prototipo. La lettera a) del comma in esame sostituisce il comma 2 del citato articolo 75, specificando, rispetto al testo vigente, che l'accertamento dei dati di identificazione dei veicoli e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal codice della strada può essere effettuato sia su singoli veicoli che su gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo. La lettera b), che introduce tre nuovi commi dopo il comma 3 del citato articolo 75, semplifica la procedura per l'approvazione e l'installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche su autovetture e motocicli. In particolare: il nuovo comma 3-bis prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti contenenti norme per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche e le procedure per la loro installazione su tipi di autovetture e motocicli, nuovi o in circolazione. Salvo che non sia diversamente stabilito, i sistemi, componenti ed entità tecniche approvati dai suddetti decreti possono essere installati senza che sia necessario ottenere il nulla osta della casa costruttrice del veicolo, previsto dal sopra ricordato articolo 236; il nuovo comma 3-ter prescrive che in presenza di direttive comunitarie o di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i decreti ministeriali di cui al comma 3-bis devono essere conformi a dette direttive o regolamenti; il nuovo comma 3-quater individua gli uffici competenti ad effettuare gli accertamenti finalizzati all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis.
Il comma 1-quater dell'articolo 29, anch'esso introdotto dal Senato, reca alcune sostanziali modifiche alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge n. 21/1992) e, in particolare, al servizio di noleggio con conducente. Si prevede, in particolare, che la sede del vettore e la rimessa siano poste, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per l'accesso all'interno di comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni, si richiede una preventiva autocertificazione dalla quale risulti l'osservanza e la titolarità dei requisiti di legge. Vengono ampliati i requisiti utili ex lege per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, richiedendo l'obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco con la prescrizione aggiuntiva, rispetto alla normativa vigente, che questi siano situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Si conferma, per le autovetture noleggiate con conducente, il divieto di sosta nelle stazioni pubbliche dei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. Viene inoltre data facoltà ai comuni in cui manca il servizio taxi di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Si prevede infine l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio», da tenere a bordo dell'auto.
Il comma 1-duodecies dell'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, proroga dal 17 agosto 2009 al 17 agosto 2010 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo. 395/2000. Le imprese

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alle quali si riferisce la norma in esame sono quelle di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 161 del 2005, ovvero quello che eseguono il trasporto su strada di cose per conto terzi, iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori entro il 16 agosto 2005.
In relazione al numero e alla rilevanza dei contenuti delle disposizioni del decreto-legge riconducibili alle materie di competenza della Commissione e in ragione delle problematiche inerenti ad alcuni interventi, con particolare riferimento alle modifiche introdotte alla disciplina dei servizi di noleggio con conducente, ritiene opportuno differire il dibattito sul provvedimento e la votazione del parere.
Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad un'apposita seduta, che sarà prevista nella giornata odierna, al termine delle votazioni dell'Assemblea.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni III e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea SARUBBI (PD), relatore, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge AC 2121, di ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ed al suo Protocollo Opzionale, adottati il 13 dicembre 2006 durante la 61a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed entrati in vigore il 3 maggio 2008. Sottolinea che si tratta del primo trattato di ampi contenuti sui diritti umani del 21o secolo, la prima Convenzione sui diritti umani ad essere aperta alla firma di organizzazioni regionali, nonché il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili.
La Convenzione riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro disabilità, debbono poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali; chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali i diritti sono stati violati e quelle nelle quali la protezione di essi va rafforzata.
Principale scopo della Convenzione è di stabilire con fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. La Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all'interno del quale esse possano godere di un'effettiva eguaglianza sociale.
Fa presente che la Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli. Fra questi si segnalano in particolare: l'articolo 1, che chiarisce che ai fini della Convenzione sono persone con disabilità coloro che presentano «menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che interagendo con varie barriere possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società»; gli articoli 2, 3 e 4, che stabiliscono le definizioni, i principi generali e gli obblighi che si assumono le Parti contraenti, tra i quali vengono annoverati la dignità, l'autonomia e l'indipendenza delle persone; la non discriminazione; la partecipazione alla vita della società; il rispetto per le differenze; la pari opportunità rispetto ai non disabili; la parità di genere; il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili; l'articolo 9, che impegna gli Stati ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione - compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione - e ad altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali, precisando che dovranno essere disponibili a basso costo; l'articolo 20, il quale impegna gli Stati a predisporre

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misure per garantire alle persone con disabilità la mobilità personale, con il maggior livello possibile di autonomia e con un costo alla loro portata; l'articolo 21, che in conformità con quanto già previsto dalla Costituzione, prevede misure per garantire la libertà di opinione e di accesso alle informazioni, con particolare riferimento al diritto dei disabili ad ottenere informazioni accessibili, senza costi aggiuntivi; l'articolo 28 con il quale le Parti riconoscono il diritto ad un adeguato standard di vita e di protezione sociale, che comprende la possibilità di fruire di alloggi adeguati, di servizi e di assistenza ritagliati sulle necessità delle persone disabili; l'articolo 29, che prevede per i disabili il diritto di partecipazione alla vita politica anche attraverso l'uso di nuove tecnologie.
Ricorda che, con gli articoli da 34 a 39, viene istituito e disciplinato il Comitato sui diritti delle persone con disabilità, formato da non più di 18 esperti di alta moralità designati dagli Stati ed eletti sulla base dei principi di equa ripartizione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, della rappresentanza bilanciata di genere e della partecipazione di esperti con disabilità. Entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, ciascuno Stato Parte della Convenzione deve presentare un dettagliato rapporto sulle misure adottate per dare attuazione alla Commissione al Comitato, che esaminerà i rapporti, formulando eventuali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale, che saranno restituiti allo Stato interessato.
Sottolinea infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge n. 104/1992, al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto al massimo da quaranta membri, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 17.35

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) esprime perplessità riguardo all'omologazione per gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicoli, poiché questa metodologia potrebbe non far rilevare i difetti di fabbricazione del singolo veicolo.

Mario VALDUCCI, presidente, osserva che si tratta di una disposizione di semplificazione per il settore.

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Silvia VELO (PD) apprezza la condizione contenuta nel parere con la quale si chiede la soppressione della modifica della disciplina relativa ai servizi pubblici di noleggio con conducente, osservando che si tratta di un emendamento estraneo alla finalità di proroga di termini, che reca danno all'immagine del Governo e del Parlamento e che determina pesantissime ripercussioni su un settore economico importante. Ritiene che difficilmente si sia trattato di una svista, anche in considerazione dell'autorevolezza del presentatore dell'emendamento, capogruppo del Popolo della libertà al Senato. Ritiene che un eventuale impegno del Governo a modificare questa norma presupporrebbe o un ulteriore passaggio parlamentare, ovvero, nel caso in cui si intenda approvare il decreto-legge senza modifiche, l'immediata adozione di un provvedimento ad hoc: in entrambi i casi si tratterebbe di un metodo di legiferare sicuramente discutibile. Chiede altresì che su norme che modificano interi settori di competenza della Commissione, questa sia coinvolta in un dibattito più approfondito. Chiede infine chiarimenti sulla valenza procedurale della condizione posta nel parere, ribadendo comunque il giudizio negativo sul complesso del provvedimento.

Mario VALDUCCI, presidente, rileva che il parere espresso dalla Commissione comunque non comporta un obbligo di modifica del testo da parte delle Commissioni di merito. Tuttavia rileva che il Governo ha già programmato per domani un incontro con i rappresentanti del settore per definire una modifica delle disposizioni introdotte. Ricorda infine che si tratta in ogni caso di una disposizione introdotta con un emendamento di iniziativa parlamentare e non governativa.

Mario LOVELLI (PD), condividendo quanto detto dalla collega Velo, ribadisce la gravità della modifica della disciplina sul servizio di noleggio con conducente, introdotta in un decreto di proroga termini, in quanto si tratta di un intervento assai invasivo sulla legislazione di merito che non è certamente riconducibile alle finalità proprie del provvedimento. Sotto il profilo del metodo, lamenta l'inutilità del dibattito in Commissione rispetto ad un testo sul quale il Governo intende impedire alla Camera di apportare modifiche. In ogni caso invita, con riferimento allo svolgimento del dibattito in Aula, ad evidenziare i profili critici della disposizione sul servizio di noleggio con conducente indicati nella proposta di parere. In ordine alle modalità assolutamente non condivisibili con le quali vengono affrontati i dibattiti i Parlamento, ricorda che critiche analoghe a quelle formulate sulle modifiche alla disciplina del noleggio con conducente sono state sollevate anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43-bis, che pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla società SCIP; anche in questo caso si tratta di un intervento legislativo di portata rilevantissima, che è stato effettuato in modo del tutto affrettato con un emendamento inserito in un decreto-legge che dovrebbe recare soltanto proroghe di termini. Segnala altresì l'inopportunità della proroga contenuta all'articolo 27, che riguarda il termine entro il quale concludere l'indagine conoscitiva sui servizi ferroviari, in quanto tale indagine risulta propedeutica alla liberalizzazione del settore ferroviario e alla definizione delle linee fondamentali in base alle quali riorganizzare tale settore. Sempre in tema di servizi ferroviari, evidenzia che in un recente incontro tenutosi presso la Presidenza del Consiglio con le regioni, il Governo ha comunque posto dubbi riguardo alle modalità di assegnazione alle regioni e all'entità del finanziamento destinato alla stipula dei contratti di servizio. Esprime quindi una valutazione negativa sia sul provvedimento nel suo complesso, sia sulle misure relative al settore dei trasporti. Osserva in particolare che le modalità di legislazione mediante decreti-legge omnibus impedisce alle Commissioni competenti ogni possibilità di legiferare in modo organico.

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Angelo COMPAGNON (UdC) lamenta l'impossibilità per gli organi parlamentari di esaminare nel merito i contenuti del decreto-legge. Ricorda infatti che domani inizierà la discussione generale in Assemblea del provvedimento in questione, sul quale è già stata informalmente preannunciata la posizione della questione di fiducia, e sottolinea che la condotta del Governo impedisce di effettuare un serio esame dei contenuti del decreto-legge. Segnala altresì la situazione di forte disagio creata dalle disposizioni di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 e dichiara il proprio apprezzamento per la condizione, posta all'interno della proposta di parere del relatore, di abrogare una disciplina che non avrebbe dovuto essere contenuta all'interno di un decreto-legge di proroga termini. Esprime tuttavia un giudizio radicalmente negativo sul provvedimento nel suo complesso, riservandosi di intervenire più approfonditamente in Assemblea sulle questioni di competenza della Commissione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), pur apprezzando la condizione inserita nella proposta di parere, ritiene di non poter condividere l'espressione di un parere favorevole. Osserva infatti che, come già accaduto in passato, il decreto-legge, anziché contenere soltanto disposizioni di proroga termini, reca disposizioni che hanno un impatto molto rilevante in un gran numero di settori. Sottolinea che l'inserimento di disposizioni di merito crea un vulnus all'attività della Commissione, che dovrebbe essere in condizioni di lavorare organicamente sui temi di propria competenza con i tempi necessari per un esame approfondito, anziché sotto la pressione determinata dai tempi obbligati di conversione in legge dei decreti-legge. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere favorevole del relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, pur comprendendo le ragioni esposte, segnala l'attenzione che il Governo presta ai contenuti del dibattito parlamentare e dichiara che il Governo terrà conto delle osservazioni formulate dal Parlamento.

Michele Pompeo META (PD) richiama l'attenzione della Commissione sullo stato di agitazione suscitato dalla disposizione di modifica della disciplina di noleggio con conducente, opportunamente segnalata in modo critico nel parere. Prima ancora di formulare rilievi sul merito, rispetto ai quali si riserva di intervenire nel dibattito in Assemblea, ribadisce il proprio giudizio negativo sul metodo seguito dal Governo, che ritiene inaccettabile, in quanto svilisce ilruolo del Parlamento e lo priva di ogni potere legislativo. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo, rilevando che l'approvazione del decreto-legge «mille proroghe» è l'ennesima dimostrazione della chiusura del Governo nei confronti dell'opposizione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 18.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 17 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.
C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 18.10 alle 18.50.