CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla missione a Praga in occasione della riunione dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di energia ed ambiente dei Parlamenti dell'Unione europea (25-26 gennaio 2009).

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che il deputato Guido Dussin ha recentemente partecipato, in rappresentanza della VIII Commissione, alla missione a Praga il 25 e 26 gennaio 2009 in merito alle problematiche connesse all'energia e allo sviluppo sostenibile per l'Europa e lo invita, pertanto, ad illustrare alla Commissione gli esiti della missione svolta.

Guido DUSSIN (LNP) comunica di avere partecipato, nelle giornate del 25 e del 26 gennaio scorso, presso la sede del Parlamento della Repubblica ceca, ad una riunione dei rappresentanti dei Parlamenti delle Commissioni competenti in materia di energia e ambiente dei Parlamenti degli Stati membri, dei paesi candidati e del Parlamento europeo. Ricorda che tale riunione si inserisce nell'ambito delle iniziative organizzate con riferimento al semestre

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della Presidenza ceca e si è articolata in due sessioni di lavoro. La prima era dedicata al tema della sicurezza e della sostenibilità degli approvvigionamenti energetici; la seconda al tema del pacchetto energia-clima, con particolare riguardo alla lotta dei cambiamenti climatici, temi che rivestono la massima attualità e importanza per le prospettive future dell'UE.
Per quanto riguarda in particolare la seconda tematica, la tempestività della riunione è confermata dalla novità costituita dalle recenti iniziative preannunciate dalla nuova Presidenza degli Stati Uniti nel senso di un maggiore impegno da parte degli USA ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, impegno che può risultare determinante per la positiva riuscita della prossima conferenza di Copenaghen.
Il tema della sicurezza e della sostenibilità dell'energia, oggetto della prima sessione, si inquadrava nell'ambito del secondo riesame strategico della politica energetica su cui il 13 novembre scorso la Commissione europea ha presentato una comunicazione. Il secondo riesame strategico indica cinque ambiti su cui l'Unione europea deve intervenire urgentemente per evitare il rischio di nuove crisi negli approvvigionamenti energetici. Si tratta, in particolare, di realizzare nuove infrastrutture, sfruttare al meglio le risorse già a disposizione dell'Unione europea, sia rinnovabile che fossili, rafforzare gli strumenti di solidarietà, con particolare riguardo allo stoccaggio delle scorte, migliorare l'efficienza energetica nonché impostare le relazioni con i paesi fornitori sulla base di uno stretto coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione.
Nell'ambito di questa sessione è stata evidenziata la grave vulnerabilità dei paesi europei attribuibile in primo luogo all'alto tenore di vita che implica elevati consumi di energia. Il professor Fatih Birol, capo economista dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, ha fornito un'ampia e assai documentata illustrazione degli scenari internazionali partendo dalla constatazione per cui l'esplosione della crisi economica ha provocato alcune conseguenze negative quali la cancellazione o il rinvio di investimenti già programmati per la realizzazione di nuove infrastrutture, ovvero la ricerca di nuove fonti o l'installazione di impianti di energia rinnovabile.
Il rischio è che, nella valutazione della convenienza degli investimenti già programmati, la caduta della domanda finisca per rendere meno stringente l'impegno dei Governi per una coerente azione di contrasto ai cambiamenti climatici. Gli scenari a medio e a lungo termine prevedono, tuttavia, che, in assenza di cambiamenti significativi, il consumo mondiale di energia dovrebbe crescere in misura rilevante, ad una media dell'1,6 per cento all'anno. Nel 2030 l'aumento ammonterebbe complessivamente al 45 per cento. Sebbene la quota dell'Europa risulterebbe in discesa - si passerebbe infatti dal 15 per cento al 13 per cento del totale -, è tuttavia evidente che in termini assoluti anche il nostro continente dovrebbe aumentare i suoi consumi energetici. Preoccupa, inoltre, il fatto che nel periodo 2000-2007 quello che è cresciuto di più è il consumo di carbone per il quale l'aumento medio annuo è stato nell'ordine del 4,8 per cento mentre per le energie rinnovabili l'aumento è stato soltanto del 2,2 per cento, del nucleare dello 0,8 per cento e delle altre fonti (petrolio e gas) circa del 2 per cento. I maggiori responsabili dell'incremento sono Cina e India. Ricorda, quindi, come sia stato sottolineata la necessità di una coerente politica di «decarbonizzazione»; risultando decisivo il contributo che può essere fornito dalle energie rinnovabili che dovrebbero ritornare convenienti con il superamento della crisi e la ripresa dell'economia al punto da diventare la seconda fonte. Per il 2030 è prevista poi una riduzione del consumo di petrolio da parte dei paesi sviluppati ma un notevole incremento da parte di Cina e India.
Ribadisce, quindi, che, in sostanza, in assenza di coerenti politiche per la riduzione delle emissioni, gli scenari relativi al prossimo futuro appaiono preoccupanti. Occorre, quindi, rafforzare l'impegno per il miglioramento dell'efficienza; in proposito

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sono necessari tassi di miglioramento nettamente superiori all'1 per cento annuo del recente passato, nell'ordine del 2,7 per cento all'anno. Un contributo fondamentale può essere assicurato dall'energia eolica, così come dalla cattura e dallo stoccaggio del carbonio. Quanto al nucleare, servirebbero 20 nuove centrali all'anno mentre oggi il tasso di aumento è soltanto di 1,5 centrali all'anno.
Rileva, quindi, che il dato più evidente che è emerso da questa ampia rassegna è comunque costituito dal fatto che senza un attivo coinvolgimento di Cina e India e paesi del Medio Oriente non potranno essere raggiunti significativi progressi. Cumulando le riduzioni di emissioni che l'Europa si è impegnata a realizzare con il cosiddetto pacchetto 20-20-20 con riferimento all'intero periodo tra il 2008 e il 2020, si otterrebbe soltanto il 40 per cento delle emissioni di cui sarà responsabile la sola Cina nel 2020.
Il Ministro dell'industria e del commercio della Repubblica Ceca Martin Riman ha illustrato le priorità della Presidenza Ceca auspicando che entro il mese del prossimo aprile si possa raggiungere un accordo sul secondo esame strategico. L'ambasciatore Vaclav Bartuska ha ricostruito puntualmente la controversia tra Russia e Ucraina evidenziando che essa si è conclusa positivamente anche grazie all'impegno dell'Europa. Ha sottolineato, poi, che la vicenda dimostra chiaramente che l'Europa può raggiungere i suoi obiettivi a condizione che resti unita e faccia blocco.
Ricorda, quindi, che alle relazioni ha fatto seguito un approfondito dibattito dal quale sono emerse diffuse preoccupazioni da parte dei rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri rispetto ad una situazione che continua a presentare, nonostante la positiva conclusione della controversia russo-ucraina, forti elementi di precarietà e di rischio per l'Europa nella disponibilità di approvvigionamenti adeguati e a prezzi sostenibili. La delegazione della Camera ha sottolineato che è necessario che l'UE si doti degli strumenti adeguati per far corrispondere agli obiettivi generali che si intendono perseguire risultati concreti. Il rafforzamento della capacità di produrre energia all'interno dell'UE richiede ingenti investimenti che non possono essere realizzati con le sole risorse di ciascuno Stato membro ma che richiedono l'attivazione di una politica condivisa e comune dell'UE. È stato, quindi, ricordato che in un recente documento della stessa Commissione viene quantificata in 30 miliardi di euro la spesa da sostenere entro il 2013 con riferimento alle reti transeuropee dell'energia, vale a dire alle reti per la trasmissione dell'energia elettrica, i gasdotti e i terminali di GNL.
Da ultimo, è stato segnalato che questo è forse più di ogni altro un terreno su cui la dimensione europea è ormai imprescindibile; la dimensione di scala dei temi da affrontare e le stesse dimensioni di alcuni delle controparti con cui negoziare superano largamente le capacità di ciascuno degli Stati membri.
La seconda sessione, concernente i cambiamenti climatici, si è incentrata sulla relazione del direttore generale della Commissione europea Friederich Falkenberg il quale ha inteso richiamare l'attenzione sugli effetti positivi, ai fini del ripresa dell'economia e dell'allargamento dell'occupazione, che possono derivare dagli investimenti ingenti per incrementare la quota di fonti rinnovabili prevista nel pacchetto energia clima adottato in sede europea. Fra i numerosi vantaggi è stata in particolare segnalata la maggior intensità di lavoro che le tecnologie relative alle energie rinnovabili richiedono rispetto a quelle tradizionali. Né vanno trascurati i vantaggi in termini economico-finanziari, che deriveranno dalla riduzione dell'inquinamento e dal conseguente abbattimento dei costi relativi all'adozione di misure contro lo smog, oltre che per la spesa sanitaria. Da ultimo, il dottor Falkenberg ha sottolineato che il pacchetto è ispirato ad una logica di equità nella distribuzione dei costi e dei vantaggi. È, infatti, previsto che i paesi con più basso PIL procapite sono tenuti a provvedere alla riduzione delle emissioni in termini meno stringenti dei paesi più ricchi che sono invece

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chiamati a sostenere uno sforzo più intenso. Il viceministro per l'ambiente della Repubblica ceca Ales Kutak ha illustrato le priorità della Presidenza ceca in materia in vista della riunione di Copenhagen sottolineando, in particolare, l'entità dell'impegno finanziario che discerne dalle misure previste nel pacchetto energia-clima per la riduzione delle emissioni e richiamando al riguardo le stime che quantificano gli oneri da sostenere in oltre 200 bilioni di dollari l'anno fino al 2030. Ha poi dato conto dell'agenda concordata con i maggiori partner - Cina, India, Brasile, Russia, Stati Uniti- per alcuni incontri preparatori in vista della riunione di Copenhagen. Anche in questa occasione, alle relazioni ha fatto seguito un ampio dibattito dal quale sono emersi orientamenti anche fortemente differenziati.
Ricorda che la questione più controversa ha riguardato la valutazione dei costi e dei possibili benefici del pacchetto clima energia, ritenuto da taluni eccessivamente oneroso per le economie europee e suscettibile di pregiudicarne la competitività a fronte di una concorrenza, quale in particolare quella della Cina, che continua ad eludere gli impegni assunti a livello internazionale per le riduzione delle emissioni. A fronte di tali perplessità, altri hanno sottolineato che il pacchetto offre possibilità di sviluppo di nuovi mercati e di creare nuova occupazione mediante l'adozione di tecniche e sistemi ad elevato valore aggiunto. La delegazione della Camera ha sottolineato che con il compromesso raggiunto dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, l'Europa ha dimostrato di saper adempiere ad un impegnativo e ambizioso obiettivo che essa stessa si era data, vale a dire quello di assumere l'iniziativa e di guidare il processo di contrasto, a livello internazionale, ai cambiamenti climatici in atto. Le conclusioni del Consiglio europeo hanno, infatti, dimostrato che quell'obiettivo può essere perseguito in termini realistici senza inseguire ipotesi velleitarie. Si è, infatti, trovato un apprezzabile punto di equilibrio tra le diverse istanze, in particolare conciliando l'esigenza di promuovere l'evoluzione dei sistemi produttivi dei nostri paesi in termini compatibili con la tutela dell'ambiente con quella di non imporre ai medesimi sistemi produttivi oneri eccessivamente gravosi. In sostanza, si dovrà puntare prioritariamente sulle misure in grado di assicurare nuove occasioni di investimento e di miglioramento della produttività. In questo senso assumono particolare rilievo le iniziative dirette a favorire una maggiore efficienza nei consumi energetici e il ricorso a fonti alternative e rinnovabili. In questa direzione si muove il Piano di ripresa dell'economia che stanzia risorse finanziarie aggiuntive, anche mediante prestiti della BEI, per investimenti in tecnologie pulite.
Alla stessa apprezzabile logica appare ispirata la decisione, assunta nell'ambito del compromesso, di verificare i progressi conseguiti su questa materia da altri paesi. Ricorda, al riguardo, come non si intenda ovviamente subordinare il perseguimento di una coerente politica da parte dell'Europa ai comportamenti altrui; piuttosto, si tratta di saper valorizzare il ruolo di leader che l'Europa ha saputo rivendicare sollecitando puntualmente gli altri paesi affinché non si sottraggano alle loro responsabilità. Quella proposta non intende essere una lettura cinica e opportunistica dell'impegno giustamente manifestato dall'Europa per una serie lotta ai cambiamenti climatici. Piuttosto, occorre considerare che non siamo molto lontani dalle previsioni ricardiane per cui le risorse non sono illimitate e occorre attrezzarsi per evitare che l'energia si trasformi in un fattore gravemente penalizzante delle prospettive di ripresa dell'economia europea.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il deputato Dussin per la relazione svolta che ha permesso alla Commissione di conoscere le tematiche dibattute nell'ambito della riunione dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di energia ed ambiente dei Parlamenti dell'Unione europea svoltasi a Praga il 25-26 gennaio 2009.

La seduta termina alle 13.

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SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 13.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
C. 1952 Guido Dussin.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Mauro PILI (PdL), relatore, ricorda come la proposta di legge all'esame della Commissione che ha come primo firmatario il collega Guido Dussin istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità». La proposta di legge si inserisce nell'ambito delle profonde innovazioni che si registrano nella società e che incidono sempre di più sulle esigenze del vivere quotidiano a partire proprio dal principale luogo di vita: la casa. Ricorda, in proposito, che una maggiore sensibilità per le tematiche ambientali e la necessità di individuare strumenti che facilitino la coniugazione del fattore «qualità» con la sostenibilità ambientale e il «risparmio» costituiscono i principi ispiratori di questa proposta di legge. L'obiettivo è quello di individuare gli strumenti necessari a raggiungere il duplice obiettivo di perseguire un moderno adeguamento qualitativo delle abitazioni e dall'altra mettere in pratiche tutte quelle tecniche innovative in grado di produrre un risparmio gestionale dell'edificio, da una parte contribuendo al risparmio energetico e dall'altra alla tutela ambientale. In questa direzione la proposta di legge delinea un vero e proprio sistema «casa qualità».
La finalità di tale sistema, ai sensi dell'articolo 1, viene individuata nell'armonizzazione delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e il benessere dei fruitori.
L'articolo 2 sottolinea il carattere di legge-quadro che connota la proposta, la quale, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità» e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica. Viene, poi, previsto, per le regioni a statuto ordinario, l'adeguamento delle legislazioni regionali ai citati principi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente. Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge e le linee guida emanate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 costituiscono principi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all'applicazione del citato sistema «casa qualità». Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina, mentre il successivo comma 4 consente l'adesione volontaria al sistema «casa qualità» per i proprietari di edifici residenziali, al fine di accedere alle agevolazioni previste. Il comma 5 prevede, quindi, l'obbligo di portare la certificazione «casa qualità» a conoscenza dell'acquirente o del locatario, nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione medesima. In base al successivo comma 6, alle leggi regionali viene concessa la facoltà di estendere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici.
L'articolo 3 prevede l'emanazione di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità», che dovrà avvenire con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente,

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sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari.
Il sistema prevede la classificazione delle singole unità immobiliari secondo le categorie A, B, C e D, e le serie di qualità 1, 2, 3 e 4. Le categorie sono legate all'efficienza energetica delle costruzioni, valutata in base al consumo annuo di energia per metro quadro ai sensi della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e dal decreto legislativo attuativo n. 192 del 2005, nonché delle relative linee guida, tenendo conto dell'individuazione delle zone climatiche, senza creare sovrapposizioni con la normativa vigente. Le serie di qualità sono legate a parametri di misurazione delle esigenze dell'abitare, che tengono conto dei requisiti della norma UNI 8289 e della direttiva 89/106/CEE, valutando in particolare un elenco di aspetti che sono definiti dalla presente proposta di legge come indispensabili ai fini della certificazione della qualità dell'abitazione. Ricorda, inoltre, come si preveda l'attribuzione della qualifica di «casa qualità eco-compatibile» per quelle abitazioni che dimostrano una particolare sensibilità per la tutela dell'ambiente attraverso l'utilizzo di materiali naturali, escludendo l'uso di impregnanti chimici e di solventi, ovvero attraverso l'impiego esclusivo di energia da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda i requisiti minimi richiesti ai fini della certificazione, precisa che questi dovranno essere definiti dalle singole regioni sulla base delle citate linee guida. In ogni caso, tali requisiti non possono che rispettare quelli attualmente richiesti per il rilascio del permesso di costruire, come stabiliti dal testo unico sull'edilizia, dal decreto legislativo n. 192 del 2005 in merito all'efficienza energetica, e dalle norme igienico-sanitarie cui fanno riferimento gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali.
L'articolo 4 stabilisce che la dichiarazione per la certificazione con sistema «casa qualità» venga presentata alle regioni o province autonome, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire e venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione apportando le opportune modifiche. I medesimi enti sono preposti alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione, possono effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni necessarie ai fini di tale attività di vigilanza.
L'articolo 5 affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema «casa qualità». A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata dovranno tener conto della classificazione e della certificazione delle unità immobiliari attribuite ai sensi delle linee guida. Al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ogni regione, provincia o comune può prevedere incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire a tale sistema - che ha natura volontaria - con particolare riferimento alle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibite a prima abitazione.
Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dovranno dare la priorità ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».
Il comma 4 rinvia ad un regolamento comunale la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni all'abitazione che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle

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unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
Il comma 5 dà la facoltà ai comuni di vincolare l'edificabilità di parte delle aree del piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità», attraverso la stipula di apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento.
I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono anche prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, nel caso in cui i soggetti interessati intendano vendere o locare gli alloggi costruiti, applicando prezzi di vendita o canoni di locazione determinati in base ad una convenzione tipo che dovrà essere predisposta d'intesa con il comune.
In aggiunta, le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati ai soggetti privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità», nonché promuovere specifici interventi agevolativi per incentivare la diffusione del sistema «casa qualità».
Ai sensi dell'articolo 6, le norme della proposta di legge verranno applicate alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore delle linee guida.
L'articolo 7, infine, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In conclusione, rileva che la proposta intende organizzare e diffondere uniformemente sul territorio nazionale un sistema di incentivi prevedendone la modulazione, secondo le classi previste dalla certificazione di «casa qualità». Del resto la tutela dell'ambiente, l'innalzamento della qualità della vita e il risparmio energetico sono obiettivi comuni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e pertanto non solo occorre premiare i privati che volontariamente si adoperano per elevare il livello qualitativo dell'edilizia, ma anche diminuire, attraverso tali incentivi, il costo medio delle costruzioni classificate «casa qualità» per rendere accessibile a tutti il sistema, a partire dall'edilizia convenzionata.
Nell'auspicare che la proposta possa stimolare il contributo proficuo di tutte le forze politiche, affinché l'iter di approvazione possa svolgersi in tempi brevi, si riservo di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.

Guido DUSSIN (LNP), esprimendo soddisfazione per il repentino avvio dell'esame del provvedimento da lui presentato, rileva come, nel momento attuale di crisi dell'economia, occorra avviare una nuova strategia sulle politiche della casa che sia capace di rilanciare il settore ed evitare fenomeni di stagnazione. Rileva come quanto contenuto nel provvedimento sia suscettibile di modifiche ed approfondimenti. In tal senso la Commissione potrebbe prevedere un ciclo di audizioni con gli esperti del settore e del mondo della ricerca nonché con coloro che già hanno sperimentato un sistema di qualità nella costruzione delle abitazioni, come ad esempio il sistema delle «Casa-clima Oro» realizzato in provincia di Bolzano. Ritiene, inoltre, importante verificare se sussista la possibilità di prevedere un consorzio o un distretto che possa riunire le aziende che utilizzano tecniche di qualità nelle costruzioni, anche prevedendo un sistema di certificazione della qualità ed appositi incentivi statali. Ricorda, inoltre, come la discussione sul provvedimento potrebbe essere l'occasione per verificare la possibilità

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di un superamento dell'attuale quadro normativo in tema di volumetria degli edifici e di oneri di urbanizzazione, legando entrambe queste tematiche all'obiettivo dell'innovazione tecnologica dei prodotti per l'edilizia, all'efficienza energetica e alla qualità certificata degli edifici, in un quadro istituzionale in linea con quanto previsto dal federalismo fiscale. Auspica, infine, che una convergenza delle forze politiche su tale tematica possa portare all'approvazione del provvedimento in tempi rapidi, anche immaginando il trasferimento in sede legislativa dello stesso provvedimento.

Chiara BRAGA (PD), riservandosi di svolgere ulteriori riflessioni nel corso del dibattito che si svolgerà sul provvedimento in esame, intende, comunque, rilevare che il gruppo del partito democratico è disponibile a confrontarsi sulle politiche connesse alla qualità abitativa, anche in ragione dell'attinenza di tale tematica alle politiche ambientali e delle energie rinnovabile, sulle quali è stata presentata ed è in corso di discussione in Assemblea una mozione del gruppo. Ritiene, quindi, molto importante che possa essere avviato un serio confronto sulla riqualificazione ambientale del patrimonio edilizio, ritenendo che su tale argomento potranno anche essere richieste procedure accelerate per l'approvazione del provvedimento. Ritiene, infine, che sia senz'altro meritevole di approfondimento il tema di un tendenziale superamento della attuale disciplina degli oneri di urbanizzazione, soprattutto se questo consentisse anche di sciogliere gli enti locali dalla necessità di dover continuare a consentire un indiscriminato consumo del territorio per far fronte alla esigenza di reperire risorse per lo svolgimento delle proprie attività.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), relatore, rileva che il decreto-legge all'esame della Commissione reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente; il provvedimento, già approvato dal Senato, originariamente di nove articoli, si compone, a seguito delle modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, di 23 articoli.
In particolare, l'articolo 1 novella le norme transitorie relative alle autorità di bacino contenute nell'articolo 170 del Codice ambientale al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso Codice. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi che concernono l'adozione dei piani di gestione e che mirano in particolare ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità. Rileva che il Senato ha inserito, altresì, un comma relativo alla ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.
L'articolo 2 introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. In tale ambito, il Senato ha approvato alcune modifiche volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e a disciplinare compiutamente l'utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.
L'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di personale finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'ISPRA. Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT eserciti le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto

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centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, anch'essi confluiti nell'ISPRA.
L'articolo 4 - modificato al Senato - reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell'iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa, mentre l'articolo 4-bis - introdotto al Senato - estende le predette norme di semplificazione alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC.
L'articolo 5 reca alcune proroghe in materia di rifiuti: la prima riguarda la proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU, la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, la terza i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Inoltre, durante l'iter al Senato, sono state introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa di igiene ambientale (TIA).
L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000/kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003.
Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l'esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.
L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, al fine di aggiungere, alle finalità del fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto istituito dal comma citato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche la naturizzazione delle acque di rubinetto.
Gli articoli 6-ter e 6-quater, introdotti durante l'esame al Senato, recano rispettivamente norme in materia di inquinamento acustico e rifiuti contenenti idrocarburi.
L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
L'articolo 7-bis, introdotto durante l'iter al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni.
L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'iter al Senato, attraverso una novella comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. del 2003, modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
L'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente.
L'articolo 7-quinquies, introdotto dal governo nel corso dell'iter al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale.
L'articolo 7-sexies, introdotto dal governo nel corso dell'iter al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato.
L'articolo 8 dispone un primo finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono

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verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008. Infine, vengono introdotte norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell'attività da parte dei Commissari all'emergenza e disposizioni per i volontari dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
L'articolo 8-bis novella il comma 167 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
L'articolo 8-ter, 8-quater e 8-quinquies modificano il Codice ambientale, rispettivamente in materia di rocce e terre da scavo e di residui di lavorazione della pietra; accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti; acqua di falda.
L'articolo 8-sexies, introdotto durante l'esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l'utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione anche al fine di dettare le necessarie norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.
L'articolo 9, infine, reca le consuete norme concernenti l'entrata in vigore. In conclusione, si riservo di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni III e XII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, ricorda che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, unitamente al suo Protocollo Opzionale, è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la 61a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata aperta per la firma il 30 marzo 2007. Si tratta del primo trattato di ampi contenuti sui diritti umani del 21o secolo, la prima Convenzione sui diritti umani ad essere aperta alla firma di organizzazioni regionali, nonché il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili. Fino a quel momento, infatti, alcuni Paesi si erano dotati di strumenti multilaterali per proteggere i diritti dei disabili, ma nessuno con il rango di Convenzione internazionale. La Convenzione segna un punto di svolta nell'approccio verso le persone con

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disabilità. Essa, infatti, sposta l'ottica tradizionale secondo la quale i disabili erano «oggetti» bisognosi di carità, cure mediche e protezione sociale verso un nuovo modo di considerarli, che li vede «soggetti», capaci di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita basate sul consenso libero e informato, e di essere membri attivi della società. Scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con molta fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. Al riguardo, la Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all'interno del quale esse possano godere di un'effettiva eguaglianza sociale. Sia la Convenzione che il Protocollo opzionale sono entrati in vigore il 3 maggio 2008. La Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli. Ritiene importante sottolineare che il punto e) del Preambolo riconosce che «la disabilità è un concetto in evoluzione e che essa è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri». Conseguentemente, la nozione di «disabilità» non viene fissata una volta per tutte, ma può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società.
L'articolo 1 chiarisce che lo scopo della Convenzione è quello di promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Gli articoli dal 2 al 4 stabiliscono le principali definizioni, i principi generali e gli obblighi che si assumono le Parti contraenti. Gli articoli dal 5 all'8 approfondiscono il concetto di non discriminazione nei suoi vari aspetti, con particolare riguardo alle donne e ai bambini, considerati soggetti ancora più deboli. Gli articoli da 9 a 19 ribadiscono in maniera più dettagliata l'uguaglianza rispetto ai vari diritti. Tra di essi, quello dell'accessibilità all'ambiente - trasporti, informazione e comunicazione - compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione - e altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali - che deve essere garantito dagli Stati attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie (articolo 9). Viene, poi, riaffermato il diritto alla vita e quello alla protezione nelle situazioni di rischio ed emergenze umanitarie. In tema di riconoscimento della personalità giuridica, l'articolo 12 afferma che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica devono rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona, essere proporzionate e adatte alle condizioni della persona, e che debbono essere applicate per il più breve tempo possibile. Gli Stati dovranno assicurare altresì alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità (articoli 13 e 14). Gli articoli 15, 16 e 17 ribadiscono il diritto a non essere sottoposti a tortura, a pene o a trattamenti crudeli o inumani, a sfruttamento, a violenza e a maltrattamenti e il diritto all'integrità personale. Gli articoli 18, 19 e 20 sanciscono il diritto delle persone diversamente abili alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza o mobilità. La libertà di opinione e di accesso alle informazioni è garantita dall'articolo 21 mentre gli articoli 22 e 23 garantiscono il diritto alla privacy e a non subire restrizioni nella propria vita affettiva e sessuale, nonché a creare una propria famiglia assumendo liberamente le proprie responsabilità in merito alla generazione e all'educazione dei figli. In tema di istruzione, l'articolo 24 prevede l'integrazione scolastica a tutti i livelli anche attraverso efficaci misure di supporto calibrato sulle esigenze individuali che possano garantire il progresso scolastico e la socializzazione. È riconosciuto - articolo 25 - il diritto di godere della migliore condizione di salute possibile,

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senza discriminazioni basate sulla disabilità, anche attraverso interventi e servizi volti a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità. È riconosciuto il diritto al lavoro, su basi di parità con gli altri, ad esempio attraverso la costruzione di un mercato del lavoro che abbia le caratteristiche necessarie a garantire l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità (articolo 27). Le Parti riconoscono il diritto ad un adeguato standard di vita e di protezione sociale che comprende la possibilità di fruire di alloggi adeguati, di servizi e di assistenza ritagliati sulle necessità dei disabili, nonché l'assistenza economica per le spese derivanti dalla presenza della disabilità in caso di indigenza (articolo 28). Le Parti devono inoltre assicurare l'uguaglianza nella partecipazione alla vita politica e pubblica, compreso dunque l'esercizio del diritto di voto, la possibilità di candidarsi alle elezioni e di svolgere funzioni pubbliche a qualunque livello di responsabilità (articolo 29). L'articolo 30 promuove la partecipazione alla vita culturale, ricreativa ed alle attività sportive. Gli articoli successivi richiamano strumenti e procedure attraverso cui dare attuazione alla Convenzione; in particolare, gli articoli da 34 a 39 riguardano l'istituzione e le funzioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità formato da non più di 18 esperti di alta moralità designati dagli Stati ed eletti sulla base dei principi di equa ripartizione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, della rappresentanza bilanciata di genere e della partecipazione di esperti con disabilità. L'articolo 40 prevede la riunione periodica della Conferenza degli Stati Parte che esamina le questioni relative all'applicazione della Convenzione. La prima riunione della Conferenza viene convocata dal Segretario generale dell'ONU entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.
Il disegno di legge in esame sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere consta di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto al massimo da quaranta membri, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Il comma 3 prevede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'emanazione di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riguardante la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. Tre mesi prima della scadenza del mandato, presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che, a sua volta, la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata. L'Osservatorio avrà il compito di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato, sulle misure prese per renderne efficaci gli obblighi nonché sui progressi conseguiti, predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità; predisporre la relazione sulla stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, promuovere, infine, la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il comma 6 autorizza, per il funzionamento dell'Organo, uno stanziamento annuo di 500.000 euro per gli anni dal 2009 al 2014. Alla copertura dell'onere si provvede mediante

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corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Il comma 8 dispone la modifica del comma 8 dell'articolo 41 della legge n. 104 del 1992, ai sensi del quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia nonché sugli indirizzi che intende seguire. La modifica proposta è diretta a prevedere che la presentazione della suddetta relazione avvenga non più annualmente, ma ogni due anni.
Ricorda, infine, che la Camera dei deputati, in data 28 gennaio 2009, ha discusso tale tematica, attraverso l'approvazione di due mozioni Delfino ed alri n. 1-00079 e Laura Molteni ed altri n. 1-00084. La mozione Delfino ed altri n. 1-00079, tra l'altro, impegna il Governo ad adeguare in tempi brevi la legislazione nazionale alle disposizioni della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, a garantire l'applicazione della normativa europea sulla disabilità ed a considerare le ragioni della mancata sottoscrizione della Convenzione da parte della Santa Sede. La mozione Laura Molteni ed altri n. 1-00084, tra l'altro, impegna il Governo a valutare l'opportunità di rielaborare un sistema di agevolazioni fiscali unico che supporti le persone disabili, a verificare la puntuale attuazione della legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed a predisporre tutti gli atti normativi necessari al fine di ratificare la Convenzione sui diritti dei disabili.
Invita, pertanto, la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani, mercoledì 18 febbraio, il seguito dell'esame del provvedimento.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, avverte che il provvedimento d'urgenza in esame, composto inizialmente di 45 articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, tanto è vero che oggi il testo si compone di 53 articoli.
Dichiara che i tempi a disposizione della Commissione e della Camera per l'esame del provvedimento sono esigui.
Rileva, tuttavia, che questo non è il primo provvedimento - né sarà l'ultimo - che i vari Governi hanno dovuto emanare negli ultimi anni (l'ultimo, in ordine di tempo, è stato il decreto-legge n. 248 del 2007, emanato dal Governo Prodi) per prorogare o differire termini legislativamente previsti.
Rileva coma l'enorme complessità della legislazione nel nostro Paese, la farraginosità, in alcuni casi, delle procedure regolamentari, le disfunzioni e la lentezza delle pubbliche amministrazioni nella modernizzazione della loro azione e delle loro strutture, di fatto, impongono di ricorrere alla decretazione d'urgenza per dare risposta alle esigenze concrete di cittadini e imprese di vedere differita l'entrata in vigore di alcune disposizioni o di prorogare la vigenza di altre.
Detto questo in termini generali, osserva che per quanto riguarda le materie che più direttamente ricadono nella competenza della Commissione, il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni, per la gran parte di segno positivo, che passo ad illustrare per sommi capi.

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Il comma 2-bis dell'articolo 2 riformula il comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008), recante disposizioni volte ad escludere l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011, nelle ipotesi in cui il mancato rispetto sia conseguenza di spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia.
I commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 29, introdotti durante l'esame al Senato, modificano la disciplina relativa all'affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici, ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40 per cento. Sul piano politico, invece, segnala i giudizi positivi degli operatori del settore e di Confindustria, secondo cui la nuova disposizione consentirà un incremento degli investimenti: soltanto Autostrade per l'Italia parla di 1,5 miliardi di investimenti aggiuntivi).
Al riguardo segnala che l'articolo 3 del decreto-legge n. 185 del 2008 (cosiddetto «decreto anticrisi»), nel prevedere la sospensione fino al 30 aprile 2009 degli aumenti dei pedaggi autostradali, aveva disposto che, entro il 30 aprile 2009, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, sarebbero state approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento. Sotto questo profilo le modifiche in esame dovrebbero intendersi come finalizzate a realizzare, in tutto o in parte, gli scopi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 1-septies dell'articolo 29 modifica il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007 prorogando al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2004, peraltro già prorogato - da ultimo al 30 giugno 2009 - ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007.
Il comma 1-octies dell'articolo 29 differisce al 1o gennaio 2010 la scadenza del 1o gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La Commissione europea avendo individuato fra le priorità della politica energetica dei Paesi UE le azioni per l'efficienza energetica degli edifici, appare logico prevedere, nel caso di inerzia dei comuni entro il suindicato termine, una sanzione.
Il comma 1-terdecies dell'articolo 29 dispone che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.
Il comma 1-quaterdecies dell'articolo 29 prevede il mantenimento in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009, dei vari contributi pluriennali decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008.
Il comma 1-quinquiesdecies dell'articolo 29, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE, differisce di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 e provvede a limitare i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa allegata al decreto ministeriale

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lavori pubblici 398/2000 sia dimezzandoli, sia vietando incrementi dei compensi massimi legati ad esigenze particolari.
L'articolo 30 differisce di un anno, ovvero al 31 dicembre 2009, il termine - previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2008 - per l'adozione del decreto interministeriale volto all'indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione e degli ulteriori criteri per l'attuazione del decreto n. 116 del 2008.
L'articolo 38, novellando l'articolo 159, comma 1, del Codice del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. La proroga opera anche nei confronti dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione alla data del 30 giugno 2009. Ricorda che su questo punto la Commissione ha recentemente approvato una specifica risoluzione che qui si vede accolta.
Il comma 16-undecies dell'articolo 41 prevede la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni, stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese, riguardanti la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. La proroga delle suddette convenzioni può avvenire per motivi di pubblico interesse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010 e con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.
Il comma 16-duodecies dell'articolo 41 reca due novelle all'articolo 32 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetto legge sull'equo canone) al fine di modificare la platea dei contratti di locazione non abitativa per i quali si applicano i criteri di aggiornamento del canone previsti dal medesimo articolo.
Il comma 16-quinquiesdecies dell'articolo 41, al fine di permettere lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione dell'Expo 2015, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008.
Il comma 7-bis dell'articolo 42 proroga al 30 novembre 2009 il termine per il versamento che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali (per gli anni 2002-2006) degli enti non commerciali operanti nel settore sanitario, in situazione di crisi aziendale, aventi almeno una sede operativa nei territori del Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali nell'anno 2002.
L'articolo 44-bis prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all'emergenza penitenziaria. A tal fine il capo del D.A.P., è nominato Commissario straordinario delegato e potrà avvalersi di ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. Il Commissario redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti mentre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione e del relativo quadro finanziario.
Le opere di edilizia carceraria vengono inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) della legge obiettivo; per la loro realizzazione, inoltre, saranno seguite le procedure acceleratorie previste dal Codice degli appalti.

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In conclusione, ritiene necessario ribadire anzitutto le considerazioni politiche svolte all'inizio della relazione in ordine alla fondatezza e all'urgenza delle ragioni che sono alla base del decreto-legge in esame, tenuto conto in particolare «della necessità di consentire - come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento - una più concreta e puntuale attuazione degli adempimenti normativi, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario».
Propone, quindi, che la Commissione si esprima, nella seduta odierna, favorevolmente sul provvedimento in esame, illustrando la proposta di parere favorevole con osservazione da lui predisposta (vedi allegato).

Gianpiero BOCCI (PD) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame si caratterizza per l'introduzione di molte norme gravi nei settori in cui interviene e solo per qualche intervento positivo. Dopo aver citato come particolarmente negative le norme che prevedono la proroga dei termini per l'emanazione della disciplina attuativa in materia di sicurezza sul lavoro e quelle relative alla liquidazione delle società che avevano gestito, con esito fallimentare, la vendita di una parte rilevante del patrimonio immobiliare nazionale, passa ad illustrare criticamente le norme di competenza della Commissione, soffermandosi in particolare su quella che differisce di un anno l'entrata in vigore della disposizione voluta dal precedente governo che prevedeva l'installazione nelle nuove costruzioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ritiene, infatti, che questa scelta del Governo - che ripete l'errore già fatto in occasione dell'ultima manovra finanziaria con la cancellazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni energetiche degli edifici - provocherà un arretramento delle politiche ambientali e, soprattutto, un grave e ingiustificabile danno ad un comparto produttivo fatto in larga parte da piccole e medie aziende, la cui vitalità viene messa in pericolo proprio nel momento più delicato di una crisi economica seria e preoccupante. Al riguardo, cita dati recenti secondo cui le aziende che operano nel settore dell'energia eolica, fotovoltaica e delle biomasse hanno raggiunto nel 2008 un volume d'affari di oltre cinque miliardi di euro ed un occupazione di circa sessantamila addetti. Altrettanto grave, a suo avviso, è la disposizione relativa all'affidamento dei lavori da parte dei concessionari autostradali che ripristina la possibilità di appaltare senza obbligo di gara fino al sessanta per cento dei lavori a società controllate. Si tratta, infatti, di una norma imposta senza aprire il benché minimo confronto, neanche sul piano del rispetto e della conformità con la normativa europea. Dopo aver criticato le norme sulla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di arbitrati negli appalti di lavori, servizi e forniture e quelle sul differimento dell'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni, su cui pure il Governo aveva preso precisi impegni, si sofferma sulla disposizione in tema di deroga al Patto di stabilità interno per gli investimenti dei comuni cosiddetti «virtuosi», denunciando il fatto che essa determina, sostanzialmente, al di là degli aspetti nominalistici, un blocco drammatico degli investimenti da parte degli enti locali, con inevitabili, pesanti ricadute sul settore edilizio e sul sistema delle piccole e medie imprese che ne è alla base.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal deputato Bocci, ritiene particolarmente grave che non solo sono state previste concessioni trentennali al sistema autostradale ma si prevede addirittura che l'affidamento del 60 per cento delle opere possa essere esente da gara d'appalto. Il cittadino si trova così senza la minima tutela di fronte al sistema autostradale. L'altro aspetto che intende rimarcare riguarda la questione della deroga al patto di stabilità; la norma introdotta con il provvedimento in esame non è una vera e prorpria deroga e non sarà, quindi, in grado di rilanciare

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il settore delle piccole e medie imprese che attendono dagli enti locali l'affidamento di opere pubbliche sulla base di disponibilità finanziarie giacenti in cassa che non possono essere spese.

Mauro LIBÈ (UdC) intende svolgere due considerazioni. La prima è che di norma i provvedimenti contenti proroghe non sono altro che il riconoscimento dell'incapacità di non aver realizzato nei termini quanto previsto dalla normativa. La seconda attiene al fatto che tali provvedimenti sono, poi, destinati a contenere le più svariate disposizioni, alcune delle quali destano le perplessità prima rilevate dai deputati intervenuti. Si riferisce, in particolare, alla disposizione che prevede la possibilità di esonerare le concessionarie autostradali dall'obbligo di appaltare i lavori, nel limite del 60 per cento; ritiene che ciò renderà poco trasparente tutto il complesso delle attività interessate da tale settore.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.