CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio sul disegno di legge C. 2045, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 2008, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, già approvato dal Senato.
Il provvedimento, che consisteva, nel testo originario, di 45 articoli, si è arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di numerosi altre disposizioni, di contenuto ampio ed eterogeneo.
L'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 la fornitura dei servizi medesimi previsti dall'apposita convenzione

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tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI per la radiotelevisione di San Marino, nelle more dell'attuazione dell'accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino che non è stato ancora ratificato dai due Paesi contraenti.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, commi 1 e 2, i quali prorogano ulteriormente, fino al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2010, la disposizione della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), con la quale si assicura il perdurare dell'efficacia della normativa con cui le regioni sono intervenute in materia di IRAP e di tassa automobilistica.
Tale previsione è finalizzata ad evitare l'insorgere di un vuoto legislativo, garantendo la piena operatività dei provvedimenti legislativi regionali emanate in materia, in attesa dell'elaborazione della disciplina attuativa dell'articolo 119 della Costituzione, attualmente all'esame delle Commissioni riunite V e VI.
Il comma 2-bis sostituisce il comma 48 dell'articolo 2 della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009), prevedendo che le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali non si applicano nel caso in cui il mancato rispetto sia dovuto a nuovi interventi infrastrutturali autorizzati con decreto del ministro dell'economia. Tale disposizione si applica agli enti locali che abbiano rispettato il Patto di stabilità nel triennio 2005-2007 e che abbiano registrato, negli anni 2009-2011, impegni di spesa corrente di ammontare non superiore a quello medio registratosi nel triennio 2005-2007.
L'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l'accesso a detti servizi attraverso modalità diverse.
Il comma 1-bis prevede che le nomine negli enti nazionali vigilati dal Ministero delle Politiche agricole non possano essere confermate per più di due volte.
Il comma 1-ter proroga dal 1o gennaio 2009 al 1o gennaio 2010 l'applicazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007, secondo la quale è nullo ogni atto attinente all'adesione di comuni a più di una forma associativa.
Il comma 1-quater prevede il mantenimento in bilancio, ai fini dell'utilizzo nell'esercizio successivo, delle somme iscritte in conto residui per l'anno 2008 nel Fondo per i progetti strategici nel settore informatico relative al Ministero dell'Economia, non utilizzate al termine del predetto esercizio.
Il comma 1-quinquies provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente sui saldi di finanza pubblica, a valere sugli stanziamenti di cassa relativi al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, per un importo pari a 1,8 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011.
L'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro il quale sono emanati, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), i regolamenti per riordinare, trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato.
L'articolo 5 differisce al 1o gennaio 2010 la ripresa del decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, limitatamente alle graduatorie approvate successivamente al 1o gennaio 1999.
L'articolo 6 estende la possibilità, per le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni, di riservare i posti messi a concorso, nella misura del 20 per cento, al personale

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precario di livello non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, anche alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009, e non più solo a quelle avviate entro il 31 dicembre 2008.
L'articolo 7, al fine di salvaguardare la continuità del servizio, proroga l'efficacia dei contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT per la costituzione della rete di rilevatori sul territorio nazionale, per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di costituzione della nuova società di rilevazione statistica. Inoltre viene soppressa la possibilità per le Regioni, gli enti locali e le loro associazioni, di partecipare nella società di rilevazione statistica che l'ISTAT è autorizzato a costituire.
L'articolo 7-bis stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno definiti criteri e parametri per la misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio al personale delle pubbliche amministrazioni. In tale contesto sono definiti i principi ai quali deve ispirarsi tale sistema di misurazione.
L'articolo 8 proroga per l'anno 2009 la possibilità, introdotta per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 767, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), e già prorogata per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 501, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), di utilizzare - nell'ambito delle risorse stanziate per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali - anche le somme necessarie per la costituzione e l'avvio dei medesimi fondi pensione.
Tale proroga determina un onere per il solo anno 2009 di circa 1,9 milioni di euro, coperto dalle risorse attualmente previste per la contribuzione alla previdenza complementare (pari a 104 milioni di euro per il 2009, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 - legge finanziaria 2009).
L'articolo 9, comma 1, in connessione con la situazione di crisi del sistema economico, proroga di trenta giorni il termine ordinario per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nel 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Inoltre la disposizione stabilisce che i relativi importi sono versati, fino all'ammontare di 50.000 euro per ciascuna sanzione, direttamente sul conto di tesoreria della stessa Autorità, per essere destinate a spese di carattere non continuativo né obbligatorio. La restante parte della sanzione mantiene invece le destinazioni attualmente previste.
Al fine di assicurare adeguata flessibilità al modello di finanziamento si prevede, infine, che il predetto importo possa essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.
Il comma 2 consente la proroga, con provvedimento dell'Autorità, dei comandi disposti presso la medesima in applicazione di specifiche disposizione di legge ed estende a tutti i relativi comandi la disciplina di imputazione della spesa già stabilita dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 215 del 2004.
L'articolo 10, comma 1, prevede il rinvio, non oltre il 31 dicembre 2010, delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), costituiti nelle circoscrizioni consolari dove risiedono più di tremila connazionali, e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), eletto a sua volta dai consiglieri dei predetti COMITES.
Conseguentemente, il comma 2 prevede il mantenimento in carica degli attuali componenti dei COMITES.
Il comma 2-bis prevede che i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2007 (e non più, come nell'attuale disciplina, dal 1o gennaio 1999 al 31 gennaio 2003) possono essere promossi al grado di consigliere di delegazione anche senza aver frequentato il corso di aggiornamento.
Il comma 2-ter corregge un riferimento interno contenuto nell'articolo 1, comma 1314, della legge n. 296 del 2006 in materia

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di utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici ubicati all'estero.
Il comma 2-quater stabilisce che il Fondo speciale istituito presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari può anche finanziarie spese di funzionamento.
L'articolo 11 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di licenza per l'apertura di esercizi pubblici nei quali siano resi disponibili al pubblico apparecchi per comunicazioni telematiche.
La previsione è finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo dei mezzi telematici per finalità di terrorismo.
L'articolo 12, comma 1, consente la conservazione nel conto dei residui le disponibilità finanziarie esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 per l'istituzione di ulteriori uffici periferici dello Stato che, diversamente, andrebbero in economia, vanificando in parte gli effetti della proroga in materia prevista dall'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 97 del 2008.
Il comma 2 proroga dal 1o gennaio 2009 al 1o gennaio 2011 il termine contenuto nell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 139 del 2000, n. 139 - che prevede, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto, il possesso di specifici requisiti minimi da parte dei viceprefetti aggiunti già in servizio alla data di entrata in vigore del citato provvedimento - impedirebbe di procedere all'effettuazione dello scrutinio, per l'anno 2009, di quei funzionari che non hanno potuto espletare il prescritto servizio in uffici diversi da quelli di appartenenza, per mancanza di risorse economiche da destinare alle spese di missione. La disposizione in argomento prevede, infatti, che i viceprefetti aggiunti in servizio presso le prefetture effettuino un periodo applicativo presso gli uffici centrali non inferiore a sei mesi e, viceversa, che quelli in servizio presso il Ministero effettuino un tirocinio non inferiore ad un anno presso le prefetture.
Il comma 2-bis prevede che le somme iscritte in bilancio per l'erogazione dei benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, non impegnate al 31 dicembre 2008 sono mantenute nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
L'articolo 12-bis apporta talune modifiche alla legge n. 354 del 1975, in materia di ordinamento penitenziario, relative alla disciplina dei colloqui dei detenuti e degli internati, al fine di prevedere che i colloqui stessi e la corrispondenza possono intercorrere anche con il Garante dei diritti dei detenuti, che può altresì compiere visite presso gli istituti penitenziari.
L'articolo 13 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del regolamento per l'individuazione delle misure a sostegno del personale militare e di quello civile presente nelle zone adiacenti le basi militari nazionali, che abbia contratto infermità o patologie tumorali da ricondurre all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle pesanti derivanti dall'esplosione di materiale.
Conseguentemente, la disposizione prevede, al fine di garantire l'intera disponibilità finanziaria complessiva di 30 milioni di euro apprestata dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 (10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010), la conservazione in bilancio dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni, riferita all'anno 2008, per l'anno 2009.
L'articolo 14, ai commi 1 e 2, proroga fino al 2015 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-ter e dall'articolo 61, commi 3, 4-bis e 5-bis, del decreto legislativo n. 490 del 1997 riguardanti le promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani, e gradi corrispondenti, delle Forze armate.
In particolare si proroga l'attuale disciplina, che consente, fino all'anno 2009 compreso, di promuovere al grado di maggiore un numero di capitani pari a quelli annualmente inseriti in aliquota e giudicati idonei all'avanzamento, in luogo del

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numero fisso di 9 promozioni indicato dalle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997.
Il comma 2-bis prevede che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2015 il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'esercito è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, anche in deroga alla tabella degli avanzamenti relativa a tale ruolo allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997.
Il comma 3 chiarisce che i commi 1, 2 e 8 non comportano un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato in quanto la vigente disciplina sul controllo delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale della Difesa è basata sul principio dell'invarianza della spesa.
Il comma 4 consente il completamento del transito di un esiguo numero di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, prorogando fino all'anno 2009 il termine per la conclusione delle operazioni di transito.
Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 il termine entro cui gli otto stabilimenti produttivi militari, con complessivi circa 1.600 dipendenti, dislocati nei comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina), gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, dovranno raggiungere la capacità di operare secondo criteri di economica gestione per evitare la definitiva chiusura. Conseguentemente il comma 6 autorizza l'Agenzia stessa a prorogare fino al 2011 la validità dei contratti di lavoro in corso scadenti nel biennio 2008-2009.
Il comma 7 differisce, per le sole strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007, che subordina la corresponsione degli emolumenti relativi al lavoro straordinario alla previa attivazione di sistemi automatici di rilevazione delle presenze.
Il comma 7-bis proroga, per gli anni 2009, 2010 e 2011 il contributo annuale di 1,5 milioni di euro riconosciuto alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa.
Il comma 8 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2010, la disposizione che consente al personale militare di essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestato almeno quaranta anni di servizio effettivo.
L'articolo 15, comma 1, consente il mantenimento in bilancio, per l'utilizzazione nell'esercizio successivo, delle quote ancora accantonate, al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) per il finanziamento di interventi delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una proroga già prevista, rivelatasi particolarmente importante ai fini della completa e corretta utilizzazione delle risorse destinate per legge al funzionamento delle amministrazioni, e, per la Difesa, soprattutto all'operatività delle Forze armate in una situazione di forte contrazione degli stanziamenti.
Il comma 2, riproponendo analoga disposizione relativa al 2008, autorizza la conservazione in bilancio per il 2009, quali residui, degli stanziamenti correlati all'incentivazione del personale della pubblica amministrazione non impegnati nel corso delle attività di gestione dell'esercizio 2008.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 16, comma 1, il quale proroga di ulteriori sei mesi, del 31 dicembre 2008 al 1o luglio 2009, l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti di attuazione delle norme confluite nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.

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Tale proroga è motivata dall'esigenza di recuperare taluni ritardi nell'attuazione del codice, sia da parte del Ministero, sia da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), e si fonda sulla considerazione che alcuni regolamenti attuativi del predetto codice devono essere ancora emanati e non è ipotizzabile che possano entrare in vigore prima dell'attuale termine.
Il comma 1-bis proroga fino al 31 dicembre 2011 le attività svolte dal Ministero per lo sviluppo economico per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali. A tal fine il Ministero attua, per il triennio 2009-2011, anche attraverso specifici accordi di programma, le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, in base al quale con decreti ministeriali sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico concernenti le predette attività di ricerca.
L'articolo 17 proroga ulteriormente il termine di impegnabilità delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riassegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad iniziative a favore dei consumatori. Pertanto si dispone il mantenimento in bilancio di tali fondi per tutto l'esercizio 2009, così come già fatto per le somme riassegnate nel 2007.
L'articolo 18 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari.
La previsione è motivata dalle difficoltà di prevedere il completamento di procedure liquidatorie entro il termine di legge previsto, tenuto conto della particolare natura delle procedure concorsuali, della pendenza di contenziosi particolarmente complessi o della difficoltà di alienare il patrimonio.
L'articolo 19 proroga fino al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria contenute nei commi da 445 a 449 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, al fine di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
La proroga è anche finalizzata a consentire, nell'ipotesi di una anticipata approvazione della norma rispetto alla scadenza del 30 giugno 2009, agli uffici giudiziari di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l'organizzazione e le gestione del futuro contenzioso.
L'articolo 20, comma 1, dispone la proroga fino al 30 giugno 2009 del termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
Il comma 1-bis proroga da 30 a 42 mesi il termine, decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, oltre il quale le società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali cessano le prestazioni in favore di altri soggetti pubblici e privati.
L'articolo 21, comma 1, differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, prorogando quello attualmente vigente di poco più di un anno.
La proroga è motivata dall'esigenza di tenere conto delle difficoltà manifestate dalle associazioni rappresentative del settore della distribuzione del GPL per autotrazione, consentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti e di evitare la chiusura di un numero consistente di impianti di distribuzione stradale.
Il comma 1-bis stabilisce che il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, adotti atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas volti ad introdurre un regime tariffario

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semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5 mila utenze.
L'articolo 22, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2009 il mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitate all'uso dell'attrezzo denominato draga idraulica.
La proroga, oltre a garantire l'obiettivo di eco-sostenibilità del prelievo di risorse ittiche, è altresì necessaria agli accertamenti e alle procedure da avviare in funzione del limite di distanza dalla costa pari a 0,3 miglia nautiche che entrerà in vigore il 1o giugno 2011 proprio per la flotta da pesca operante con draga idraulica.
Il comma 2 dispone invece l'abrogazione di talune disposizioni del decreto-legge n. 171 del 2008, che secondo la relazione illustrativa presentano rilevanti profili di criticità per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.
In particolare viene soppresso lo stanziamento di 41 milioni di euro nel 2009 per il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati da imprese agroalimentari per attività promozionali in Stati esteri.
Inoltre sono abrogati l'articolo 4-quater del citato decreto-legge che prevede l'applicazione di un canone ricognitorio per le concessioni di aree del demanio marittimo per attività di pesca ed acquicoltura, nonché l'articolo 4-septiesdecies del medesimo decreto, recante una norma di interpretazione autentica in materia di contenzioso relativo al recupero di contributi previdenziali dovuti all'INPS.
Il comma 2-bis è volto a far salvo il diritto dello Stato a ripetere le somme corrisposte a seguito di interventi di garanzia concessi dallo Stato stesso in favore di cooperative agricole, nei confronti dei soci che abbiano contributi all'insolvenza della cooperativa stessa.
L'articolo 23, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il potere, del Commissario straordinario dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) di proseguire la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua, attraverso la proroga dei contratti in essere allo scopo.
La disposizione è volta ad evitare, attraverso il prosieguo concreto della gestione, il mancato introito di ingenti risorse finanziarie.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1-bis, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, volta a precisare che, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati, anche se iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, le unità immobiliari per le quali ricorrano i requisiti di ruralità stabilità dall'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.
Ricorda a tale riguardo che l'esclusione del carattere di fabbricato comporta, per le predette unità immobiliari, l'applicazione del più favorevole regime ICI di determinazione della base imponibile sulla base del reddito domenicale, stabilita dall'articolo 5, comma 7, del richiamato decreto legislativo n. 504. La disposizione appare dunque finalizzata a chiarire l'applicabilità di tale regime di favore, risolvendo opportunamente un dubbio interpretativo insorto a seguito dell'interpretazione fornita da molti enti locali alla disciplina ICI, nel senso di considerare come fabbricati le unità immobiliari aventi carattere di ruralità.
Il comma 1-ter proroga dal 31 luglio 2008 al 31 luglio 2009 il termine entro il quale la Commissione istituita dall'articolo 2, comma 126, della legge n. 244 del 2007, presenta al Presidente del Consiglio proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli sardi verso gli istituti finanziari.
Il comma 1-quater riduce di 6 milioni di euro per il 2009 gli stanziamenti di parte corrente indicati dalla Tabella C della legge n. 203 del 2008.
L'articolo 24, comma 1, rinvia ulteriormente, dal 1o gennaio 2009 al 1o gennaio 2010 l'entrata in vigore della norma del codice della strada la quale prevede che ai

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titolari di patente B, per il primo anno dal rilascio della patente, non è consentita la guida di veicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50kw/t.
Il comma 1-bis apporta una serie di modifiche ed integrazioni al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005. Si tratta di norme volte ad introdurre sanzioni amministrative nei confronti di chi assuma o mantenga il comando o la condotta di una unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti. Le modifiche contenute nel comma stabiliscono inoltre che le Regioni disciplinino, con propri provvedimenti la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in mare, nonché l'utilizzo di altoparlanti sui mezzi nautici.
L'articolo 25 differisce dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale dovranno essere stabiliti i nuovi canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.
La norma è volta a consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell'iter di approvazione ed adozione del nuovo decreto.
L'articolo 26 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 la scadenza delle Convenzioni in vigore con la società Tirrenia relative ai servizi di cabotaggio marittimo nazionali, al fine di assicurare la continuità nei predetti servizi.
La disposizione stabilisce inoltre che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica si provveda alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti compiti e funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto, nonché ad adeguare la struttura organizzativa, l'assetto ordinativo e gli organici del Corpo stesso.
L'articolo 27, comma 1, proroga dal 15 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro il quale dovrà essere conclusa l'indagine conoscitiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci sulla media e lunga percorrenza, volta ad individuare il perimetro dei servizi di pubblica utilità ed a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza.
La previsione è connessa con l'esigenza di consentire la prosecuzione dei contratti di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, che dipende dalla preventiva determinazione delle risorse effettivamente disponibili a tal fine.
Il comma 1-bis stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia con il quale è ripartito il Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, istituito dall'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, è emanato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto. In tale contesto dovrà essere individuata, con decreto del Ministro dell'economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185, la quota delle risorse da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale. Tali modifiche hanno soprattutto l'effetto di indicare che le risorse per l'acquisto del nuovo materiale rotabile dovranno essere individuate nell'ambito della dotazione generale del predetto Fondo, e non, come attualmente, nell'ambito delle risorse finalizzate alla stipula dei nuovi contratti di servizio tra lo Stato, le regioni e Trenitalia.
L'articolo 28 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione dei decreti ministeriali per la determinazione della variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, nonché per la stipula dei contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e i gestori aeroportuali.
L'articolo 29, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di conclusione dei procedimenti relativi alle concessioni delle gestioni aeroportuali.

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Il comma 1-bis prevede una riduzione di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 dei tassi di premio INAIL a carico delle imprese di autotrasporto che abbiano dipendenti. Per il solo 2009 tali tassi sono ulteriormente ridotti di un ammontare massimo di 80 milioni. Inoltre la disposizione differisce dal 16 febbraio al 16 aprile 2009 il termine per il versamento dei premi assicurativi nel settore dell'autotrasporto.
Il comma 1-ter modifica l'articolo 75 del codice della strada relativamente all'accertamento dei requisiti di idoneità per ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli, prevedendo l'emanazione di norme specifiche per l'installazione sui veicoli dei sistemi, componenti ed entità tecniche, esentandoli dalla necessità di ottenere il nulla osta della casa costruttrice.
Il comma 1-quater reca una serie di disposizioni relative alla disciplina di noleggio con conducente. In particolare si prevede che il servizio di noleggio si rivolta ad una utenza specifica che avanza apposita richiesta ad una determinata prestazione di trasporto presso la rimessa. Si specifica inoltre che lo stazionamento dei mezzi è consentito solo all'interno delle rimesse stesse o presso i pontili di attracco, e che la sede del vettore e la rimessa possono essere situate solo nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione allo svolgimento del servizio. Si consente altresì ai comuni di regolamentare l'accesso nel proprio territorio dei servizi di noleggio con conducente ai titolari di autorizzazioni rilasciati da altri comuni previa comunicazione contenente l'autocertificazione circa la titolarità dei requisiti all'esercizio dell'attività, i dati relativi al singolo servizio, ovvero anche previo pagamento di un importo di accesso. Si stabiliscono inoltre precise prescrizioni in merito al divieto di posteggio su suolo pubblico nei comuni ove sussista un servizio di taxi, nonché in merito agli obblighi di compilazione e tenuta di un foglio di servizio da parte di ciascun conducente.
A questo riguardo rileva come tali disposizioni se forniscono un opportuno inquadramento normativo della materia, rischiano tuttavia di introdurre vincoli eccessivi allo svolgimento di tale attività, che possono determinare conseguenze negative sulla concorrenzialità del settore, soprattutto nell'attuale fase di crisi economica.
I commi 1-quinquies e 1-sexies modificano la disciplina relativa all'affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali, al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40 per cento.
In particolare, il comma 1-quinquies novella la lettera c) del comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992 eliminando l'equiparazione tra amministrazioni aggiudicatrici e concessionari disponendo l'obbligo, per i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di provvedere agli affidamenti a terzi di lavori (circoscrivendo quindi l'ambito di applicazione ai soli lavori attraverso l'eliminazione del riferimento ai di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria) nel rispetto di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).
Il comma 1-sexies novella il comma 25 dell'articolo 253 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, confermando l'obbligo di affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori per le convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002 e disponendo che i concessionari agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi.
Il comma 1-septies proroga dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2004.
Il comma 1-octies differisce al 1o gennaio 2010 la scadenza del 1o gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica

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n. 380 del 2001, entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il comma 1-novies stabilisce che le risorse, pari a 6.300.000 euro, relative all'esercizio finanziario 2008 concernenti l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle autostrade del mare, iscritte sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengano mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 quale copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008 in ordine alla prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.
Il comma 1-decies proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 l'esonero, nel limite del 45 per cento, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio, previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall'articolo 34-sexies del decreto-legge n. 4 del 2006.
Il comma 1-undecies reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1-decies, valutato in 20 milioni di euro, ai quali si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 di talune autorizzazioni di spesa relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 1-duodecies proroga dal 17 agosto 2009 al 17 agosto 2010 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000.
Il comma 1-terdecies dispone che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire alla fine del periodo di ammortamento.
Il comma 1-quaterdecies prevede il mantenimento in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009, di taluni contributi pluriennali decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, relativi alla realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale.
Il comma 1-quinquiesdecies reca alcune disposizioni in materia di arbitrati, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
La lettera a) differisce di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008.
La lettera b) integra il disposto del comma 12 dell'articolo 241 del Codice dei contratti pubblici), provvedendo a dimezzare i compensi minimi e massimi stabiliti, per gli arbitri, dalla tariffa allegata al DM lavori pubblici n. 398 del 2000, ed a vietare incrementi dei compensi massimi legati: alla particolare complessità delle questioni trattate; alle specifiche competenze utilizzate; all'effettivo lavoro svolto.
L'articolo 30 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di adozione del decreto relativo ai parametri e delimitazione delle aree concernenti la balneabilità delle acque.
L'articolo 31, comma 1, proroga ulteriormente, dal 1o gennaio 2009 al 1o

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gennaio 2010, l'applicazione del disposto dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006, secondo il quale per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da Paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.
Tale proroga consente di mantenere, comunque, nell'ambito dell'ordinamento italiano la previsione dell'obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l'iniziale previsione. Inoltre essa consente di attendere la disciplina che sarà emanata in materia dai competenti organi comunitari e di scongiurare il preannunciato rischio di apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea.
Il comma 1-bis modifica le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, il quale ha esteso il beneficio dell'indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.
Il comma chiarisce che i destinatari del suddetto beneficio sono i soggetti affetti da sindrome da talidomide determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.
Il comma 1-ter demanda ad un decreto del Ministero del lavoro la definizione delle modalità di corresponsione dei predetti indennizzi.
L'articolo 32, comma 1, proroga dal 1o gennaio 2009 al 16 maggio 2009 i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno.
Analogamente, il comma 2 proroga dal 1o gennaio 2009 al 16 maggio 2009 il termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro.
Il comma 2-bis modifica il termine previsto al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente il campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare il termine per l'individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle istituzioni menzionate nella norma ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, viene portato a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 81, in luogo del precedente termine di dodici mesi. Pertanto, il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010.
Il comma 2-ter modifica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, portando da dodici a ventiquattro mesi il termine per l'adozione dei decreti con i quali vengono adottate le disposizioni necessarie ai fini del coordinamento della normativa recata nel citato decreto legislativo n. 81 con una serie di altre discipline concernenti: le attività lavorative a bordo delle navi, quelle in ambito portuale; le attività lavorative al settore delle navi da pesca; l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto legislativo n. 81 con le norme in tema di trasporto ferroviario contenute alla legge n. 191 del 1974. Pertanto il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010.
L'articolo 33 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale possono continuare ad essere commercializzati i medicinali veterinari omeopatici conformi alla normativa previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 193 del 2006.
L'articolo 34 proroga fino al 31 dicembre 2009 la possibilità, per l'industria farmaceutica di sostituire la riduzione del

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5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, con il versamento di un equivalente ammontare al Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 34-bis prevede che, per garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro abbia la facoltà di conferire, alla scadenza del contratto a tempo determinato del personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008, presso l'ex Ministero della salute, esclusivamente incarichi rinnovabili di durata massima quinquennale.
In particolare, si fa riferimento al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, assunto con contratto a tempo determinato, impegnato in una serie di strutture indicate dalla disposizione.
La disposizione prevede altresì che i suddetti incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili sono quelli individuati per il personale dirigenziale dell'ex Ministero della salute rientrante nei profili professionali sanitari (medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo), e che è consentita una deroga per l'impiego del personale volto a fronteggiare le emergenze sanitarie, nei limiti previsti dalla norma di copertura.
Viene inoltre stabilito che dal 1o gennaio 2009 la pianta organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è di 450 unità, che dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina vigente, e che nel triennio 2009-2011, l'AIFA ha facoltà, previo espletamento delle procedure vigenti, di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in organico, con un riserva di posti pari al massimo al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA con contratti a tempo determinato.
L'articolo 35, comma 1, consente, fino al 30 giugno 2009, a tutto il personale incaricato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca di continuare ad assicurare lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca e di supporto amministrativo-gestionale, anche per l'attuazione del progetto straordinario di innovazione tecnologica finalizzato all'erogazione dei servizi tecnici e per la sicurezza tecnologica di macchine ed impianti sul territorio nazionale.
Il comma 2 sopprime il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la facoltà, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall'articolo 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006. Pertanto, con la modifica introdotta dal decreto-legge viene meno il limite precedentemente posto alle assunzioni, per il quale il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non poteva eccedere le unità cessate nell'anno precedente.
Il comma 4 prevede che il personale, ex dipendente dell'ente pubblico CONI, successivamente transitato alle dipendenze della società CONI Servizi S.p.A. per effetto del decreto-legge n. 138 del 2002, ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 5, 6 e 7, i quali dispongono l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), anche alle associazioni sportive.
A tale riguardo ricorda che il regime agevolato previsto dalla citata disposizione del TUIR consiste:
nella non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate

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fuori dal territorio comunale (articolo 69, comma 2, secondo periodo, del TUIR);
nell'applicazione di una franchigia pari a 7.500 euro di reddito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 69, comma 2, primo periodo, del TUIR);
nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi compresi tra 7.500 e 20.658 euro; l'aliquota applicata, corrispondente al primo scaglione dei redditi ai fini IRPEF, pari al 23 per cento;
per quanto riguarda i redditi superiori a 20.658 euro, nell'applicazione di una ritenuta IRPEF in misura pari al medesimo 23 per cento, la quale opera, tuttavia, a titolo di acconto.

In particolare, il comma 5 estende l'ambito oggettivo di tale regime tributario, includendo nella definizione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» di cui alla citata lettera m), anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Il comma 6 estende l'ambito soggettivo del predetto regime, disponendo l'applicazione del secondo periodo della sopra richiamata lettera m), nonché dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche per le federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il comma 7 dispone la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, stimati pari a 2 milioni di euro per il 2009, 2,6 milioni per il 2010 e 2,4 milioni a decorrere dal 2011. Parte della copertura è a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), nonché del Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008.
Il comma 8 prevede che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento da prendere in considerazione sia quello conseguito il 1o luglio di ciascun anno dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Tale riferimento ha poi valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Il comma 9 precisa che, in ogni caso, in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
Il comma 10 stabilisce che ai fini dei procedimenti di cui all'allegato A del provvedimento, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
Il comma 11 prevede l'obbligo, per i percettori di prestazioni collegate al reddito, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali entro il 30 giugno di ciascun anno.
Ai sensi del comma 12, in caso di omissione della presentazione della comunicazione entro il termine richiamato, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, si dispone la sospensione dell'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
In base al comma 13 l'erogazione viene tuttavia ripristinata nel caso in cui la presentazione della comunicazione dei dati reddituali sia effettuata nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione. Il ripristino dell'erogazione della prestazione decorre dal mese successivo, con erogazione degli arretrati. Se la presentazione della comunicazione avviene oltre il citato termine, non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
Il comma 14 proroga dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale destinato a predisporre un progetto per

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l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale.
Il comma 16 modifica la disciplina concernente i professori ordinari e ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, relativamente al diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare. In particolare si prevede che il militare rientrante nei ruoli di provenienza ha diritto, entro trenta giorni dal rientro, alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera prevede il conferimento delle promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che seguiva il militare nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza.
L'articolo 36, comma 1, proroga fino al 31 agosto 2009, per l'anno scolastico 2009/2010, il termine entro il quale devono essere completate tutte le operazioni riguardanti il personale docente di ruolo (assunzioni a tempo indeterminato, provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque tutti quelli di durata annuale).
La proroga ha lo scopo di assicurare che al 1o settembre, data di inizio dell'anno scolastico, a tutte le cattedre vacanti sia assegnato personale di ruolo o personale supplente nominato per tutto l'anno o fino al termine dell'attività didattica, al fine di evitare spostamenti di personale ad anno scolastico iniziato.
Il comma 1-bis conferma la validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita da docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento, indetti con decreto del Ministro dell'istruzione del 18 novembre 2005, n. 85, che abbiano maturato 360 giorni di servizio e che abbiano superato l'esame di Stato.
L'articolo 37, comma 1, proroga ulteriormente, all'anno scolastico 2010-2011, l'avvio delle prime classi dei percorsi liceali, nell'ambito della revisione dei percorsi formativi dell'istruzione secondaria di secondo grado.
Conseguentemente il comma 2, per motivi di sistematicità normativa, abroga il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2006, con il quale il termine originario era stato prorogato all'anno scolastico 2008-2009, nonché il secondo periodo del comma 1-quater dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato all'anno scolastico 2009/2010.
I commi 2-bis e 2-ter riguardano la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'accesso ad alcuni corsi universitari a numero programmato, e dispongono una proroga e alcune modifiche delle relative disposizioni.
In particolare, il comma 2-bis posticipa dall'anno accademico 2009-2010 all'anno accademico 2010-2011 - l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008, che hanno introdotto la valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato.
Il comma 2-ter riduce da 105 a 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione, aumenta da 80 a 90 i punti da assegnare sulla base del risultato del test di ingresso e riduce da 25 a 10 i punti da assegnare ai risultati conseguiti nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato. Ai fini dell'assegnazione di questi ultimi, elimina la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato dal panel di elementi da considerare. Inoltre si prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale sono definiti i punteggi da attribuire sulla base degli elementi di valutazione del percorso scolastico, può stabilire anche ulteriori modalità per l'attribuzione dei punteggi relativi al percorso scolastico.
Il comma 2-quater consente la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle convenzioni poste in essere dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

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(MIUR) con gli istituti bancari per la gestione degli interventi relativi al sostegno della ricerca industriale, previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1999.
L'articolo 38 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, l'entrata in vigore del nuovo regime dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, anche al fine di evitare che a partire dal 1o gennaio 2009 la funzione di autorizzazione paesaggistica, che doveva essere subdelegata ai comuni, torni alle regioni (le quali tuttavia non dispongono al momento delle strutture per esercitare detto compito), determinando il rischio della paralisi delle medesime autorizzazioni.
L'articolo 39 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di adozione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il quale deve essere determinato il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi in favore degli autori e dei produttori di fonogrammi, nonché dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa.
L'articolo 40, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione «La Quadriennale di Roma», nonché il mandato del Presidente della fondazione «La Triennale di Milano».
Il comma 2 consente al Ministro per i beni e le attività culturali di disporre, con proprio decreto, la proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche per un ulteriore periodo, che in ogni caso non può concludersi oltre la data del 31 dicembre 2010. Secondo la relazione illustrativa la proroga si rende necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria, diversa per ognuna delle fondazioni attualmente commissariate, che necessita, per la soluzione, di un ulteriore periodo di amministrazione straordinaria.
L'articolo 41, ai commi da 1 a 5, reca disposizioni n materia di assunzioni presso amministrazioni pubbliche.
I commi 1 e 2, dispongono, rispettivamente, la proroga al 31 dicembre 2009 ed al 30 giugno 2009 dei termini entro cui procedere alle assunzioni ed alle stabilizzazioni relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, previste dai commi 523, 643 e 526 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
Il comma 3 proroga al 30 giugno 2009 il termine entro cui procedere alle assunzioni a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, e successive modificazioni, della richiamata legge n. 296 del 2006.
Il comma 4 differisce al 30 giugno 2009 il termine per l'effettuazione delle assunzioni del personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007.
Il comma 5 mantiene comunque ferma la sanzione di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 che fa divieto di procedere ad assunzioni alle Amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74.
Il comma 6 proroga anche per gli anni successivi al 2008 il divieto, precedentemente vigente fino al 31 dicembre 2008, di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
Il comma 6-bis modifica la copertura finanziaria sul Fondo per le aree sottoutilizzate, relativa ad oneri per interventi in zone colpite da eventi sismici. In particolare si limita l'onere successivo al 2012 soltanto al 2015, anziché al 2019, aumentando al contempo l'onere stesso da 4 a 8 milioni per ciascuna delle annualità considerate (2012-2015).
Il comma 6-ter reca la modifica di alcune disposizioni in materia di controlli nell'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, al fine di

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garantire il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni stabilite in base al reddito del nucleo familiare. In particolare viene ampliato il novero dei soggetti impegnati nella collaborazione, che comprende ora, oltre all'Agenzia delle entrate e all'INPS, anche il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Si precisa inoltre che entro il 15 marzo di ogni anno i predetti soggetti devono mettere a disposizione del SSN le informazioni utili a stabilire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione.
I commi 6-quater e 6-quinquies recano disposizioni volte a favorire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la Scuola 2007-2013 rientranti nell'obiettivo Convergenza.
Il comma 6-quater, in particolare, autorizza l'anticipazione delle quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nel limite delle risorse disponibili, mentre il comma 6-quinquies detta disposizioni circa il reintegro delle somme anticipate dal citato Fondo per le politiche comunitarie.
Il comma 7 blocca, anche per il triennio 2009-2011, i trattamenti economici accessori, periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita, negli importi vigenti nell'anno 1992, quali le indennità di bilinguismo dei magistrati, i compensi delle commissioni esaminatrici di concorso, quelle per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di particolari funzioni, nonché, nelle misure erogate nell'anno 1996, le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.
Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine fissato per l'effettuazione dei pagamenti da parte del Commissario liquidatore dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, relativamente alla definitiva estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti della predetta Azienda oggetto di transazioni.
Il comma 9 prevede un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2009, dei comandi in atto per il personale dell'ente Poste italiane Spa in posizione di comando presso amministrazioni pubbliche o enti.
Il comma 10 differisce al 31 maggio 2009 il termine previsto dal medesimo articolo per l'adozione dei provvedimenti attuativi del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative delle pubbliche amministrazioni delineato dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il primo periodo del comma 11, che proroga per il 2011 l'applicazione della disposizione della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) che ha attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia maggiori introiti derivanti dalle ritenute sui redditi da pensione, nella misura di 30 milioni di euro.
Si ricorda al riguardo che una specifica norma di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, il decreto legislativo n. 137 del 2007, dispone che fra le entrate regionali di cui all'articolo 49 dello Statuto, punto1), consistente nei sei decimi del gettito IRPEF, sono comprese, nella stessa misura, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.
In tale contesto la disposizione proroga il regime transitorio al 2011, e attribuisce per quell'anno la medesima quota fissa di 30 milioni di euro, al fine di consentire alla regione la programmazione triennale del bilancio di previsione 2009-2011.
Inoltre, il secondo periodo del comma 11 proroga per l'anno 2008 i fondi per consentire il prosieguo degli interventi a favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge n. 38 del 2001.
Il comma 12 stabilisce la prosecuzione fino al 30 giugno 2009 delle attività concernenti la gestione, da parte di Fintecna Spa, dei rapporti attivi e passivi, nonché del contenzioso, degli enti soppressi di cui alla legge n. 1404 del 1956, prevedendo in tale contesto il permanere in essere della convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna Spa

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per lo svolgimento di tali attività, che altrimenti sarebbe venuta meno il 31 dicembre 2008.
In connessione con la previsione del comma 12, il comma 16-ter, trasferisce, a decorrere dal 1o luglio 2009, alla società Fintecna S.p.A o a società da essa totalmente controllata, i rapporti giuridici, le cause pendenti e il patrimonio immobiliare di titolarità degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Alla data del trasferimento, i predetti enti sono dichiarati estinti. I patrimoni trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello di FINTECNA S.p.a.
Ai sensi del comma 16-quater, non è trasferita a FINTECNA S.p.A la definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso.
Il comma 16-quinquies demanda le modalità di fissazione del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento dei cespiti a FINTECNA ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 16-sexies prevede che la società FINTECNA proceda alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità già stabilite, dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge finanziaria 2007, per la liquidazione (da parte della stessa FINTECNA) del patrimonio di EFIM e delle società da questa controllate. Inoltre, è previsto che FINTECNA, in tale attività liquidatoria, può continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.
Il comma 16-septies prevede che, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, l'eventuale maggiore importo - risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato allo Stato - sia ripartito tra il Ministero dell'economia e finanze, per il 70 per cento, e FINTECNA S.p.a per il restante 30 per cento.
Il comma 16-octies, allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, affida alla società Fintecna o a società da essa interamente controllata le funzioni di liquidatore di tali enti. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione di tali enti, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato.
Il comma 16-novies prevede che tutte le operazioni compiute in attuazione della predette disposizioni (commi da 16-ter a 16-octies) sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
Inoltre il comma 13 prevede che il personale della Fintecna SpA, già dipendente dell'IRI, comandato presso l'INPS da almeno cinque anni, rimanga nella predetta posizione di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento degli stessi presso l'INPS, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 14, che proroga fino ad un anno il termine entro il quale i soggetti che detengono azioni di una banca popolare eccedenti il limite dello 0,50 per cento del capitale sociale devono alienare tali partecipazioni, nel caso in cui il superamento del citato limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche o tra investitori.
Rammenta che tale divieto, sancito dall'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, comportava in precedenza l'obbligo di alienare le partecipazioni eccedenti entro un anno dalla contestazione da parte della banca partecipata della violazione del divieto stesso. Tale termine era già stato differito di un anno dal decreto-legge n. 248 del

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2007, per i soggetti che detenessero le partecipazioni eccedenti al 31 dicembre 2007.
Il comma 15 assegna un contributo di euro 2.800.000 nell'anno finanziario 2009 per il funzionamento all'Ente italiano montagna (EIM); alla copertura di tale spesa si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il comma 16 proroga al 30 giugno 2009, nei limiti di spesa e delle unità già autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2007, il termine ultimo per concludere il procedimento di stabilizzazione di personale di amministrazioni statali, agenzie ed enti pubblici non economici. Inoltre, al fine di garantire la piena operatività delle amministrazioni interessate, è prorogato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale queste ultime possono continuare ad avvalersi del personale destinatario delle procedure di stabilizzazione nelle more della conclusione delle stesse, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo.
Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 16-bis, il quale proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 5, lettera f), del testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Attiene altresì agli ambiti di competenza della Commissione Finanze il comma 16-decies, il quale sopprime, all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, l'ultimo periodo, eliminando la previsione secondo cui l'eventuale programma di intervento nell'ambito del quale il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane quotate o da società capogruppo di gruppi bancari italiani quotate, deve concludersi entro dieci anni.
Il comma 16-undecies prevede la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni - stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese - che riguardino la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994.
La proroga delle suddette convenzioni può avvenire per motivi di pubblico interesse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010 e con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.
Il comma 16-duodecies reca due novelle all'articolo 32 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo-canone) al fine di modificare la platea dei contratti di locazione non abitativa per i quali si applicano i criteri di aggiornamento del canone previsti dal medesimo articolo.
In particolare si prevede che il limite del 75 per cento dell'indice ISTAT per l'aggiornamento del canone, previsto dal secondo periodo dell'articolo 32, si applichi ai soli contratti aventi durata non superiore a 6 o 9 anni.
Il comma 16-terdecies autorizza una spesa di 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro tre mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio.
Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 16-quaterdecies, il quale

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prevede la possibilità per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S) di conferire - anche in deroga ai limiti sull'assegnazione di incarichi posti dalla normativa vigente - fino a due incarichi di livello dirigenziale, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
I predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, risultano aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla dotazione organica dell'Amministrazione.
La disposizione, inoltre, autorizza l'A.A.M.S ad avvalersi, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari.
Agli oneri derivanti, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il comma 16-quinquiesdecies autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. fino a un massimo di 4 milioni di euro, al fine di permettere lo svolgimento di tutte le attività utili per la realizzazione delle evento EXPO 2015 e di compiere gli interventi infrastrutturali necessari.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 16-sexiesdecies, il quale prevede l'istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.
Il comma 16-septiesdecies dispone circa la copertura degli oneri recati dal precedente comma 16-sexiesdecies, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
L'articolo 41-bis apporta alcune modifiche a diversi aspetti della disciplina vigente in materia di editoria.
Il comma 1 novella interamente l'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo ai contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, stabilendo che, per accedere a tali contributi, il requisito della rappresentanza parlamentare non è necessario, oltre che per le imprese, anche per le testate di quotidiani e periodici che presentino i requisiti suindicati.
Il comma 2 reca modifiche all'articolo 1 della legge n. 416 del 1981, in materia di titolarità delle imprese editrici, rivedendo la disciplina relativa alla titolarità delle azioni comportanti diritto di voto e delle quote, in caso di imprese editrici costituite in forma societaria. Inoltre il comma prevede l'eliminazione del divieto di intestazione a società fiduciarie di quote di maggioranza o di controllo delle imprese editrici.
Il comma 3 modifica l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. In tale contesto il comma 3 specifica che le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, in via sussidiaria, alle altre tipologie di agevolazioni del settore ed indica

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che lo schema di regolamento di delegificazione per il riordino della disciplina deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
I commi da 5 a 7 recano disposizioni in materia di prepensionamento del personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.)
In particolare il comma 5 prevede che anche i giornalisti dei periodici siano ammessi alla possibilità di optare per il pensionamento anticipato, mentre il comma 7 reca un ulteriore intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.
L'articolo 42, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 2 a 7-septies.
Il comma 2 proroga dal gennaio 2009 al gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
Come segnalato nella relazione tecnica illustrativa, l'attuazione delle previsioni sopra richiamate comporta rilevanti modifiche ai sistemi informativi dei contribuenti e delle amministrazioni che devono ricevere i dati: pertanto sia i sostituti d'imposta, mediante le associazioni che li rappresentano, sia i professionisti che li assistono hanno richiesto la proroga di un anno dell'entrata in vigore del nuovo flusso telematico per consentire una adeguata messa a regime del nuovo sistema e possibili sperimentazioni.
Inoltre si prevede che entro il medesimo termine sono trasmessi in via telematica i dati e le informazioni necessarie per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti dagli stessi sostituti d'imposta.
I commi 3 e 4 intervengono sulla disciplina del prelievo erariale unico e della imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla riscossione.
In particolare, il comma 3 modifica gli articoli 39-bis e 39-ter del decreto-legge n. 269 del 2003, rinviando i termini già dettati per la liquidazione del prelievo erariale unico per l'anno 2006, che viene fissata al 30 giugno 2009, e per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Secondo la relazione illustrativa tale rinvio è determinato dall'esigenza di provvedere al reimpianto dei processi utilizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino al 1o gennaio 2007, operazione che, attesa la particolare complessità tecnico-informatica, ha richiesto al partner tecnologico dell'Amministrazione (SOGEI) tempi di realizzazione maggiori di quelli originariamente previsti.
Il comma 4, per le medesime ragioni organizzative conseguenti al tempestivo rilascio delle procedure informatiche, interviene sulla disciplina della liquidazione e della riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti per anno 2006.
In particolare viene fissato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi per il gioco lecito, previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

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Vengono inoltre fissati al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011, il termine entro il quale i ruoli esecutivi per la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di quelle dovute a titolo di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono resi esecutivi ed il termine entro il quale le relative cartelle di pagamento devono essere notificate.
Il comma 5 proroga al 2 febbraio 2009 il termine entro cui gli enti del volontariato possono integrare la documentazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alla ripartizione delle quote del 5 per mille relativo agli esercizi finanziari 2006 e 2007, che gli enti del volontariato dovevano produrre per accedere a tale beneficio.
L'esigenza di intervenire con la predetta proroga nasce dalla constatazione che, in sede di controllo degli elenchi e di riscontro sulle dichiarazioni rese dagli enti, sono emerse relativamente numerosissime criticità, legate anche al fatto che in molti casi gli enti stessi avevano omesso di produrre entro i termini previsti la suddetta documentazione.
Ciò ha comportato l'esclusione degli enti inadempienti dalla partecipazione al riparto del 5 per mille ed il conseguente insorgere di un significativo contenzioso in materia, che è stato tra l'altro oggetto di atti di indirizzo e di sindacato ispettivo discussi dalla Commissione Finanze, tra i quali segnala in particolare, da ultima, la risoluzione 7-00016 Strizzolo, approvata dalla Commissione il 27 novembre in un nuovo testo, che ha assunto il n. 8-00017.
Il comma 6 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non corrisposto in occasione dell'acconto per il 2009 di tali imposte, in conseguenza della riduzione di 3 punti percentuale dell'acconto stesso disposta dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.
In tale contesto il comma 7 dispone la proroga di un anno, fino al 1o gennaio 2010, l'IRAP assume la natura di tributo proprio della regione; la previsione è esplicitamente collegata con l'approvazione dell'entrata in vigore del disegno di legge di delega sul federalismo attualmente all'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera.
Il comma 7-bis reca disposizioni in tema di definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali di alcuni enti non commerciali, operanti nel settore sanitario in situazione di crisi aziendale, aventi sede nei territori del Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali nell'anno 2002, prorogando dal 30 novembre 2008 al 30 novembre 2009 il termine per effettuare il versamento della somma che consente ai summenzionati enti la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali relativi agli anni 2002-2006, e ponendo l'onere derivante, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il comma 7-ter reca numerose modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, concernente il Regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
In particolare:
la lettera a) sposta dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e le società di persone ivi compresi i soggetti ad essi assimilati;
la lettera b) sposta di due mesi (dall'ultimo giorno del settimo mese all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti IRES;

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la lettera c) elimina l'obbligo per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, di presentare nella dichiarazione unificata annuale (cosiddetto «modello Unico») anche la dichiarazione IRAP (limitandolo alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione annuale IVA);
la lettera d) inserisce, tra i soggetti tenuti alla presentazione delle varie dichiarazioni, anche i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la quale assume ora carattere autonomo non essendo più ricompressa nella dichiarazione unificata;
la lettera e) differisce dal 31 marzo al 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione il termine per la trasmissione in via telematica dal parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale;
la lettera f) sposta di due mesi (dal settimo al nono successivo alla deliberazione di messa in liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni e di imprese individuali) il termine per la presentazione in via telematica da parte del liquidatore o, in mancanza, del rappresentante legale della dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione. Analogo aumento di due mesi è previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione, nonché per le dichiarazioni nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa (lettera g), di trasformazione e fusione di società (lettere h) e i));
la lettera l) sposta dal 31 luglio al 30 settembre il termine finale (quello iniziale resta fissato al 1o febbraio) per la dichiarazione annuale in materia di IVA e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti. Contestualmente viene soppressa la disposizione che prevede la trasmissione della dichiarazione in via telematica entro il mese di novembre.

Nella sostanza, poiché la norma di carattere generale, contenuta all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, prevede che le banche e Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione, spostando in avanti di due mesi (al 30 settembre) il termine per la presentazione, la trasmissione sarebbe dovuta avvenire entro due mesi (novembre). Con la soppressione del secondo periodo dell'articolo 8, si applica la disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 3, comma 7 (quattro mesi dalla presentazione).
In connessione con la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal comma 7-ter, il comma 7-quater ribadisce che in ogni caso resta fermo il potere regolamentare previsto dal comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 per la razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti.
Il comma 7-quinquies reca alcune modifiche al decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti.
In particolare:
la lettera a) sposta dal 25 giugno al 30 giugno il termine per la trasmissione in via telematica da parte dei CAF-dipendenti e dei sostituti di imposta delle dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione;

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le lettere b) e c) modificano i commi 1 e 2 dell'articolo 19, facendo riferimento, ai fini di conguaglio (debito/credito risultante dal prospetto di liquidazione), alla «retribuzione di competenza» del mese di luglio in luogo della «retribuzione corrisposta nel mese di luglio».

Inoltre, a fini di coordinamento con le novelle apportate, la lettera b) sopprime, relativamente all'insufficienza delle disponibilità mensili, il riferimento «alla rata di pensione», in quanto la disciplina delle operazioni di conguaglio per le pensioni sono già contenute al comma 4 del medesimo articolo 19.
Infine il comma 7-sexies proroga dal 30 giugno al 15 luglio 2009 il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate dai CAF ovvero dai professionisti abilitati nonché dai sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.
Il comma 7-septies elimina le sanzioni della decadenza dagli affidamenti in corso e della cancellazione dall'apposito albo per i soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, ove non abbiano proceduto ad adeguarsi, entro il 29 aprile 2009, ai requisiti minimi di capitale (pari a 10 milioni di euro) richiesti ai sensi dell'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008.
Il comma 7-octies interviene sulla disciplina del «Fondo unico giustizia».
In particolare la lettera a) specifica che l'applicazione della sanzione amministrativa da parte del Ministero dell'economia nei confronti di Poste italiane S.p.a., delle banche e degli altri operatori finanziari che non abbiano intestato «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, da loro detenuti e non abbiano trasmesso a Equitalia Giustizia S.p.a., le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, debba avvenire entro il 28 febbraio 2009.
Le lettere b) e c) intervengono invece sui meccanismi tecnici di ripartizione delle somme del Fondo.
Il comma 7-novies sottrae all'esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori in base alla ordinaria disciplina sulla riscossione e sul versamento.
Il comma 7-decies estende l'applicazione delle citate disposizioni in tema di riscossione e versamento di somme incassate dagli agenti della riscossione anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati «Fondo unico giustizia».
L'articolo 42-bis, comma 1, stabilisce che le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissione e pubblicità comprese tra il 1o gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, relative a manifesti politici possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, mediante il versamento di un'imposta pari, complessivamente, a mille euro per ogni anno e per ogni provincia. Ai sensi del comma 2 il versamento è effettuato nei confronti della tesoreria comunale o provinciale competente, entro il 31 marzo 2009, nel caso di violazioni compiute in più comuni della stessa provincia, quest'ultima provvede all'attribuzione ai comuni interessati in misura proporzionale al valore delle violazioni accertate previa richiesta dei comuni stessi entro il 30 settembre 2009.
L'articolo 42-ter reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge n. 11 del 2005 , precisando che lo Stato può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo, ai sensi degli articoli 37 e 39 della citata Convenzione.

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L'articolo 43, comma 1, stabilisce che il limite massimo di emissione di titoli pubblici stabilito dalla legge n. 245 del 2007 (legge di bilancio 2008-2010), non viene applicato fino al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla crisi finanziaria di livello mondiale.
I commi 2 e 3 sono volti a garantire margini di flessibilità gestionale di bilancio, ulteriori rispetto a quelli già previsti ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008, consentendo compensazioni tra il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, il Fondo di riserva per le spese impreviste e il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
Segnala altresì, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 43-bis, il quale pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP) ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla stessa SCIP, trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi. Il trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi delle norme relative, e tale corrispettivo è versato alla SCIP. Gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili. In particolare, i soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare, e possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita.
In generale rileva come tali disposizioni siano state opportunamente inserite nel provvedimento, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari.
Nel dettaglio, il comma 1 pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, effettuata dalla SCIP, ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP.
Il comma 2 dispone che i beni immobili di proprietà della SCIP alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto siano trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile.
Ai sensi del comma 4, la determinazione del valore degli immobili di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia del territorio, entro il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, in base al quale il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe.
Per quanto concerne il versamento del corrispettivo, mentre il comma 5 prevede che il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione sia effettuato senza versamento di corrispettivo, il comma 6 stabilisce che il trasferimento degli immobili relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione debba essere effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili

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stessi. Il corrispettivo è versato alla SCIP, al netto dell'eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passività della società stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili.
I commi da 7 a 11 disciplinano i pagamenti e i flussi finanziari relativi alle operazioni di trasferimento della proprietà degli immobili.
Nel dettaglio, il comma 7 stabilisce che la SCIP, al fine del pagamento del corrispettivo di cui al comma 6, deve versare tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività della SCIP per la seconda cartolarizzazione. L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP come corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa è assegnata ai soggetti originariamente proprietari, in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione.
L'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, in forza del quale gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.
Ai sensi del comma 8, l'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato.
Qualora uno o più tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza.
Secondo il comma 9, qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze deve corrispondere la differenza alla SCIP entro il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Si precisa che per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvederà mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato.
Il comma 10 chiarisce che, ove il valore degli immobili relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si dovrà provvedere a restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio. Ai sensi del comma 11, la seconda operazione di cartolarizzazione è da ritenersi conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso delle passività di cui al comma 6.
Il comma 12 disciplina le modalità di vendita degli immobili trasferiti da parte degli enti.
Nel dettaglio, si prevede che gli enti possano procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto, e si prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di modalità per la cessione degli immobili nell'ambito del processo di privatizzazione e valorizzazione

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del patrimonio immobiliare pubblico previste nei decreti-legge n. 351 del 2001, e n. 41 del 2004.
Inoltre, viene data ai soggetti originariamente proprietari facoltà di modificare le procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, applicabili in quanto compatibili, al fine di rendere più efficiente il processo di vendita.
In capo ai soggetti originariamente proprietari è fatto obbligo - al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di attività di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica - di promuovere la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento.
Il comma 13 vincola l'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, ad individuare gli immobili di pregio, su richiesta degli enti proprietari.
Il comma 14 stabilisce infine che, all'esito dell'attività di liquidazione, la SCIP trasferisca tutti i dati in suo possesso concernenti gli immobili ai proprietari originari, ed affida all'Agenzia del territorio il compito di effettuare entro dodici mesi una ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici.
L'articolo 44, comma 1, sopprime dall'allegato 1 alla legge n. 244 del 2007 il riferimento all'articolo 166 decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice per la tutela dei dati personali), il quale prevede che i proventi delle sanzioni irrogate dal Garante per la tutela dei dati personali sono riassegnati al fondo per le spese di funzionamento del Garante stesso, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo.
In merito ricorda che il citato allegato contiene l'elenco dei provvedimenti legislativi per i quali, a decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri, in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai medesimi provvedimenti legislativi, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese per redditi da lavoro dipendente.
Il comma 1-bis consente l'utilizzo a fini promozionali, fino al 31 dicembre 2009, dei dati personali presenti negli elenchi telefonici, da parte dei titolari del trattamento che hanno costituito le relative banche dati prima del 1o agosto 2005. Tale utilizzabilità è consentita anche in deroga alle norme in materia di informativa circa l'utilizzo dei dati personali e di consenso all'utilizzo dei predetti dati stabilite dal Codice per la tutela dei dati personali.
In connessione con tale previsione, il comma 11 individua la copertura dei relativi oneri finanziari, quantificati in 299.000 euro a decorrere dal 2009, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal citato decreto legislativo n. 163 del 2006 in favore del Garante.
I successivi commi dell'articolo recano una serie di disposizioni in materia di sanzioni applicabili all'acquisizione e diffusione illecita di dati personali.
In particolare i commi da 2 a 6, nonché il comma 10, adeguano i limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di violazione di disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, soprattutto nei casi di violazioni più gravi, in modo da calibrarne l'efficacia rispetto a situazioni eterogenee, a volte molto diversificate fra loro, che spesso si verificano. Ciò, in particolare, al fine di graduare meglio l'afflittività della sanzione a seconda che la violazione sia commessa da soggetti pubblici o privati di grandi dimensioni e disponibilità economiche, piuttosto che da altri soggetti per i quali il pericolo di illeciti e le condizioni economiche possono risultare minori.
I commi 7 e 9 prevedono inoltre il perfezionamento del quadro delle sanzioni amministrative applicabili a violazioni in precedenza punite penalmente, assicurando un'afflittività delle sanzioni più mirata e graduata rispetto a fattispecie di particolare gravità (misure minime di sicurezza,

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trattamento illecito di dati, violazione di prescrizioni o divieti), ed introducendo in tali casi specifiche fattispecie aggravate per i suddetti casi, in particolare quando le violazioni coinvolgano numerosi interessati o comportino per essi un pregiudizio maggiormente rilevante.
L'articolo 44-bis, comma 1, prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all'emergenza penitenziaria, attribuendo a tal fine al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria i poteri conferiti ai commissari straordinari delegati per la realizzazione degli investimenti pubblici.
In tale contesto il comma 3 attribuisce al capo del DAP il compito di redigere un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Secondo il comma 4, con successivi D.P.C.M., sono invece determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso.
Il comma 5 dispone che le opere previste dal comma 4 vengano inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice appalti). Inoltre la realizzazione di tali infrastrutture dovrà seguire le procedure acceleratorie recate dallo specifico Capo V del Titolo III della Parte II del Codice appalti, agli articoli 161-194.
Il comma 6 dispone che l'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi conferiti ai commissari delegati.
Il comma 7 detta una disciplina generale della Cassa delle ammende, confermandone l'istituzione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e sostanzialmente rifacendosi - con alcune novità - al contenuto di quanto già previsto dall'ordinamento penitenziario.
L'articolo 45 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), nella quale è stata inserita una premessa volta a segnalare come i vincoli introdotti dal comma 1-quater dell'articolo 29 relativamente allo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente rischino di determinare conseguenze negative sulla concorrenzialità del settore.

Alberto FLUVI (PD) non si stupisce per i tempi particolarmente ristretti nei quali la Camera è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2198, di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, ma ritiene tuttavia che, al fine di salvaguardare la dignità della Commissione, sarebbe preferibile non esprimere il parere sul provvedimento, essendo oggettivamente impossibile compiere ogni, anche minimo, approfondimento su un testo tanto complesso ed articolato.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide le perplessità espresse dal deputato Fluvi in ordine all'estrema ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, rilevando tuttavia come la Commissione sia comunque tenuta a svolgere il suo lavoro, esprimendo un parere sul testo. Rileva, peraltro, come il decreto-legge in esame investa gli ambiti di competenza della Commissione solo per taluni aspetti specifici, che in alcuni casi sono già stati affrontati in precedenza, e per i quali sono state, del resto, individuate soluzioni sostanzialmente condivise.
Per quanto riguarda gli aspetti di merito, riconosce, con riferimento al comma 1-quater dell'articolo 29, recante disposizioni in materia di attività di noleggio con conducente, che tali previsioni hanno un'impostazione certamente restrittiva, rilevando tuttavia come esse siano volte a sanare una condizione oggettiva di squilibrio e di disordine del settore, nel quale si

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sono registrate prassi certamente discutibili, quali ad esempio consentire l'operatività dei servizi di noleggio con conducente anche in centri urbani molto distanti da quelli per i quali era stato originariamente autorizzato il servizio.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, in riferimento alle considerazioni espresse dal Presidente Conte, ritiene come la tematica affrontata dal comma 1-quater dell'articolo 29 sia estremamente complessa, e come sia certamente opportuno intervenire in materia, rilevando tuttavia l'inopportunità di introdurre previsioni molto restrittive, che possono pregiudicare l'operatività di un intero settore in una fase, come quella attuale, caratterizzata da una situazione di grave crisi economica.

Roberto OCCHIUTO (UdC), pur condividendo il contenuto della premessa, inserita nella proposta di parere formulata dal relatore, concernente il comma 1-quater dell'articolo 29, esprime talune perplessità circa l'opportunità di intervenire su un aspetto del provvedimento che non attiene in alcun modo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rilevando come ciò potrebbe costituire un precedente discutibile.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide pienamente l'esigenza di focalizzare l'esame della Commissione principalmente sugli aspetti di competenza, ricordando, peraltro, come sussistano numerosissimi precedenti, registratisi anche nelle precedenti legislature, nei quali i pareri espressi dalla Commissione affrontavano anche aspetti ulteriori, ritenuti di particolare rilevanza.

Marco CAUSI (PD) suggerisce al relatore l'opportunità di integrare la premessa della proposta di parere relativa al comma 1-quater dell'articolo 29, segnalando come l'introduzione di particolari vincoli all'attività di noleggio con conducente possa determinare la mancata soddisfazione delle esigenze di trasporto di talune categorie di utenza.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, accoglie il rilievo formulato dal deputato Causi, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.
C. 2014 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2014, recante ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.
Ricorda preliminarmente che i due atti bilaterali italo-statunitensi oggetto di ratifica - conclusi a Roma il 3 maggio 2006 - sono stati sottoscritti a seguito della sigla tra Unione europea e Stati Uniti di due accordi, rispettivamente in materia di estradizione e di mutua assistenza penale, firmati in occasione del vertice tra Unione europea e Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003 a Washington. Al momento i predetti accordi non sono ancora entrati in vigore, in quanto le parti non hanno proceduto alla notifica reciproca del completamento delle procedure interne necessarie.
Dal momento che gli accordi USA-UE intervengono in materie già disciplinate sul piano bilaterale almeno per buona parte degli Stati membri dell'UE, tra i quali l'Italia, l'articolo 3, paragrafo 2, di ciascun accordo ha previsto un meccanismo di coordinamento con i previgenti trattati bilaterali, autorizzando ciascuno Stato membro a stipulare con gli Stati

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Uniti nuove intese volte ad integrare gli accordi intercorsi a livello comunitario, modificando quelli previdenti.
Gli strumenti in esame hanno dunque la finalità di rivedere, integrare ed adattare i trattati già in vigore tra l'Italia e gli USA in materia di estradizione e di cooperazione giudiziaria, alla luce del nuovo scenario determinato dalla conclusione degli Accordi intervenuti tra l'Unione europea e gli USA sulle medesime materie.
Passando al contenuto specifico dei due Strumenti, il primo Strumento è stato siglato per coordinare l'accordo UE-USA in materia di estradizione con il Trattato bilaterale Italia-USA del 13 ottobre 1983, vertente sulla medesima materia.
L'articolo 1 dello Strumento elenca le modificazioni recate al Trattato bilaterale previgente, il cui testo integrato è pubblicato in allegato.
Ai sensi dell'articolo 3, l'applicazione lo Strumento è estesa anche ai reati commessi prima della loro entrata in vigore, mentre, in base all'articolo 4, l'applicazione è esclusa per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore dello Strumento medesimo.
Secondo l'articolo 5, l'entrata in vigore dello Strumento sarà contestuale a quella dell'Accordo UE-USA in materia di estradizione; inoltre, qualora fosse estinto tale Accordo UE-USA, anche lo Strumento si estinguerebbe e tornerebbe in vigore il Trattato bilaterale in materia, nella sua versione originaria.
In merito alle modifiche apportate dallo Strumento al Trattato bilaterale italo-statunitense sull'estradizione, la più importante innovazione riguarda l'articolo IX del Trattato, relativo alle richieste di estradizione per reati punibili con la pena capitale.
La nuova formulazione dell'articolo mira a porre rimedio al vuoto normativo creato dalla sentenza n. 223 del giugno 1996 della Corte costituzionale, con la previsione di un più stringente quadro di condizioni, richiedendo che gli Stati Uniti, per poter conseguire l'estradizione dovranno accettare esplicitamente di non irrogare ovvero di non eseguire la pena capitale: in mancanza di tale impegno, l'Italia potrà respingere la richiesta di estradizione.
Appare altresì rilevante l'integrale nuova formulazione dell'articolo XV, volto a disciplinare l'eventualità di richieste di estradizione riguardanti la stessa persona, ma presentate da Stati diversi. Ferma restando la discrezionalità dello Stato ricevente, le richieste di estradizione a preferire l'una o le altre, anche in presenza di un mandato di arresto europeo, i criteri di riferimento per l'effettuazione della scelta sono integrati dai seguenti: la vigenza o meno di un trattato di estradizione, la considerazione dei rispettivi interessi degli Stati richiedenti, la cittadinanza della vittima.
Le modificazioni degli articoli X e XI introducono talune facilitazioni procedurali per l'esecuzione delle richieste di estradizione e la loro certificazione. In particolare, nel caso in cui la persona destinataria della richiesta di estradizione sia già in stato arresto provvisorio, il termine di 45 giorni di detenzione - di cui all'articolo XII del Trattato stesso - decorre dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ambasciata della parte destinataria della richiesta.
Il nuovo articolo XI-bis prevede il caso che la parte richiedente, intenzionata a trasmettere, a sostegno della domanda di estradizione, informazioni ritenute sensibili, possa procedere a consultazioni con la parte richiesta al fine della loro migliore protezione.
Per quanto riguarda il secondo Strumento, anch'esso si pone la medesima finalità di adeguare la normativa pattizia bilaterale alle norme concordate tra Unione Europea e Stati in materia di cooperazione giudiziaria.
Nello specifico l'atto è finalizzato a coordinare l'accordo UE-USA sulla mutua assistenza giudiziaria con il Trattato italo-statunitense sulla mutua assistenza in materia penale del 9 novembre 1982.
Analogamente a quanto previsto dal primo Strumento, l'articolo 1 dello Strumento

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elenca le modificazioni recate al Trattato previdente, il cui testo integrato è pubblicato in allegato.
Ai sensi dell'articolo 3, l'applicazione lo Strumento è estesa anche ai reati commessi prima della loro entrata in vigore, mentre, in base all'articolo 4, l'applicazione è esclusa per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore dello Strumento medesimo.
Secondo l'articolo 5, l'entrata in vigore dello Strumento sarà contestuale a quella dell'Accordo UE-USA in materia di cooperazione giudiziaria; inoltre, qualora fosse estinto tale Accordo UE-USA, anche lo Strumento si estinguerebbe e tornerebbe in vigore il Trattato bilaterale in materia, nella sua versione originaria.
Per quanto attiene alle modifiche apportate Trattato bilaterale dallo Strumento, le più rilevanti innovazioni riguardano anzitutto l'articolo 18, sul sequestro e confisca di beni provenienti da reato: l'articolo prevede una disposizione sul congelamento e sulla confisca di beni, inteso a colmare - come riferisce la relazione illustrativa del provvedimento - il vuoto determinatosi con la mancata applicazione dell'articolo 18 del Trattato di mutua assistenza giudiziaria del 1982, determinatosi a seguito dello scambio di note diplomatiche del 13 novembre 1985.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 18-bis del Trattato, di nuova formulazione, il quale potenzia le capacità di identificazione dei conti bancari e delle transazioni finanziarie nel territorio dello Stato richiesto, in rapporto a persone fisiche o giuridiche imputate o sospettate di reato dalla parte richiedente. Le parti contraenti estenderanno altresì la reciproca assistenza alle indagini e azioni giudiziarie connesse con attività terroristiche o di riciclaggio.
L'articolo 18-ter, anch'esso introdotto ex novo, recepisce una delle condizioni poste dal trattato bilaterale di mutua assistenza penale UE-USA, e segnatamente quella relativa alla costituzione di squadre investigative comuni, le quali, previo accordo di entrambe le parti - ossia l'Italia e gli Stati Uniti - possono essere costituite ed operare nel territorio di ciascuna delle due parti allo scopo di facilitare indagini o azioni penali che coinvolgano gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione europea.
Il rafforzamento dell'attività di mutua assistenza è garantito anche attraverso l'introduzione delle moderne tecnologie nell'indagine penale: rilevano a questo fine le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, che prevede il ricorso allo strumento del collegamento in videoconferenza tra le autorità statunitensi e quelle italiane impegnate in procedimenti penali per i quali sia stata concordata l'assistenza giudiziaria, ai fini dell'acquisizione di deposizioni da parte di testimoni o periti.
Altre modificazioni riguardano la possibilità di uso dei mezzi veloci di comunicazione per l'inoltre di richieste di assistenza giudiziaria, disciplinata dall'articolo 2, paragrafo 3, l'ampliamento della cooperazione anche alle autorità amministrative nazionali che svolgono indagini nell'ambito dei poteri loro assegnati, disciplinata dall'articolo 1, paragrafo 1-bis, e la tutela del segreto e dell'uso riservato delle prove e delle informazioni scambiate, disciplinata dall'articolo 8, paragrafi da 3 a 5.
Rimangono altresì invariate le disposizioni del Trattato in tema di documenti da presentare a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 3); le modalità di esecuzione di una richiesta (articolo 4); il quadro dei motivi ostativi all'esecuzione della richiesta stessa (articolo 5); la disciplina in materia di restituzione di documenti, atti e prove, notifica di documenti, produzione di atti e documenti da parte di uffici statali e di enti pubblici, assunzione di testimonianze nella Parte richiesta, trasferimento delle persone condannate ai fini dell'assunzione di testimonianze e disciplina delle immunità per chi è chiamato a comparire davanti ad un'Autorità nella Parte richiedente (articoli da 9 a 17).
Dal momento che il provvedimento non presenta aspetti problematici per gli ambiti

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di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2206, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 208 del 2008, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
L'articolo 1 del decreto-legge prevede, ai commi 1 e 2, che, sino all'emanazione della disciplina legislativa che disporrà la costituzione dei distretti idrografici, prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, siano prorogate le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183 del 1989, anche dopo lo spirare del termine per l'adozione dei decreti correttivi o integrativi al richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006. In parallelo si prevede che siano fatti salvi, fino alla predetta revisione normativa, gli atti posti in essere dalle Autorità a partire dal 30 aprile 2006.
Il comma 3 stabilisce che alle Autorità di bacino non si applichi, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale saranno definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie alle Autorità di bacino risultanti dalla predetta riforma, la disciplina per la riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Il comma 3-bis stabilisce che l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici è effettuata dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni territorialmente competenti. Inoltre, ai sensi del comma 3-ter il Ministro dell'ambiente emana linee guida trasmesse ai predetti comitati istituzionali, al fine di garantire uniformità ed equità nell'adozione ed attuazione dei richiamati piani di gestione.
Il comma 3-quater specifica che, fino al riordino dei distretti idrografici, non si applicano le disposizioni in materia di ripartizione dei fondi per il finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo relativi al periodo 1998-2003.
L'articolo 2 prevede che, nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente possa, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), stipulare con una più imprese, pubbliche o private, una «transazione globale» sulla spettanza e sulla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino, di risarcimento del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui venisse richiesto il risarcimento dallo Stato e da enti pubblici territoriali.
Al fine di rendere trasparente l'iter di perfezionamento di tale contratto si stabilisce che lo schema del contratto di transazione sia comunicato a regioni, province e comuni e sia reso noto alle associazioni ed alle imprese interessate mediante idonee forme di pubblicità; che gli enti ed i soggetti interessati possano fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto; che l'amministrazione acquisisca il parere dell'Avvocatura generale dello

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Stato e svolga nel termine di trenta giorni una conferenza di servizi decisoria per acquisire e comporre gli interessi; infine, che, il Consiglio dei ministri autorizzi la stipula del contratto di transazione, sulla base dello schema sottoscritto per accettazione dall'impresa obbligata, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La stipula del contratto di transazione, che ha carattere non novativo, qualora sia conforme allo schema autorizzato, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione di rimborso delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché dell'azione risarcitoria per il danno ambientale e per gli altri eventuali danni azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali in relazione ai fatti oggetto della transazione.
I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui all'articolo 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano tuttavia salvi gli accordi già stipulati o per i quali è comunque in corso, all'entrata in vigore del decreto-legge, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.
Si stabilisce inoltre che la stipula del contratto di transazione consente di utilizzare i terreni, o le porzioni degli stessi, oggetto degli interventi di bonifica, a condizione che tale utilizzo sia conforme alla destinazione urbanistica degli stessi, sia compatibile con gli interventi di bonifica, sia funzionale all'attività di impresa e non contrasti con l'eventuale necessità di garantire l'adempimento del contratto stesso.
È infine stabilito che la competenza per l'avvio delle procedure sulla riparazione e risarcimento del danno ambientale spetta al Ministro dell'ambiente, se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, o ai competenti dirigenti di uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale è inferiore.
L'articolo 3 interviene, ai commi 1 e 2, sulla disciplina dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA) nel quale sono confluite le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
In particolare si stabilisce che l'autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, disposta dall'articolo 1, comma 347, della legge n. 244 del 2007 nei confronti della soppressa APAT, si applica all'ISPRA, a condizione che le procedure di reclutamento siano concluse entro il 31 dicembre 2009. L'ISPRA è altresì autorizzata, nel medesimo contesto, ad assumere il personale vincitore di concorsi inserito in graduatoria ma non ancora assunto.
Il comma 3 consente all'Istituto di continuare ad avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio a tempo determinato o con contratti di collaborazione in possesso di determinati requisiti di qualificazione, allo scopo di non paralizzare l'attività istituzionale di ISPRA.
Il comma 3-bis stabilisce che il collegio dei revisori dei conti operante in seno all'APAT esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.
L'articolo 4 semplifica l'iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA), al fine di assicurare la disponibilità in tempi certi di somme adeguate alle esigenze minime dell'attività della Commissione.
A tal fine si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le occorrenti variazioni di

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bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del 30 per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente, attraverso l'utilizzo del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Il comma 1-ter interviene sulla disciplina relativa alla consistenza della predetta commissione tecnica, prevedendo che i componenti della medesima provenienti da amministrazioni pubbliche siano posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ovvero che ad essi si applichino le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
L'articolo 4-bis, comma 1, estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata.
Ai sensi del comma 2 i compensi spettanti ai componenti della medesima Commissione sono erogati, per il 50 per cento, all'avvio di ciascuna istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e, per il restante 50 per cento, dopo il rilascio o il diniego della predetta autorizzazione.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale prevede, al comma 1, che il regime transitorio, già previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, per il passaggio dall'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa integrata ambientale (TIA) sia prorogato anche per il 2009, permettendo di adottare gli atti implementativi di tale transizione nel corso del prossimo esercizio.
Il comma 2 proroga inoltre da un anno a diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine a partire dal quale si applica la previsione di cui all'articolo 195 del predetto decreto legislativo n. 152, secondo cui ai rifiuti assimilati dovrà applicarsi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il comma 2-quater prevede che, qualora entro il 30 giugno 2009 non sia stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 238, comma 6, del citato decreto-legge n. 152, per la definizione dei criteri generali per la determinazione della tariffa integrata ambientale, i comuni che intendono adottarla possono farlo ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il comma 1-bis proroga fino al 30 giugno 2009 il regime transitorio in materia di discariche di rifiuti previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, il quale consentiva il mantenimento in attività, fino al 31 dicembre 2006, delle discariche già autorizzate. Inoltre si prevede che il Presidente di una regione o provincia autonoma possa richiedere al ministero dell'ambiente un'ulteriore proroga dell'operatività delle discariche stesse, non oltre il 31 dicembre 2009, limitatamente agli impianti per rifiuti inerti o non pericolosi, a condizione che tali discariche siano adeguate, entro il 31 dicembre 2009, alle prescrizioni del predetto decreto legislativo n. 36 del 2003.
I commi 2-bis e 2-ter apportano talune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente al Consorzio nazionale degli imballaggi.
Il comma 2-quinquies consente di utilizzare, fino al 30 aprile 2009, il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al DPCM 24 dicembre 2002, mentre per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010 sarà utilizzato il nuovo modello di dichiarazione allegato al DPCM 2 dicembre 2008.
L'articolo 6 prevede, al comma 1, l'ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, del termine, previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2003, a partire dal quale non sono ammessi in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore di 13.000 kJ/kg.
Tale proroga è motivata, secondo la relazione illustrativa, dall'esigenza di permettere l'apprestamento di idonee misure esecutive e lo sviluppo adeguato delle

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strutture impiantistiche. La relazione precisa inoltre che si tratta di rifiuti per i quali la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 non stabilisce alcuna specifica restrizione e il cui inserimento nell'elenco dei rifiuti non ammessi in discarica non discende dalla direttiva medesima.
Il comma 1-bis interviene sulla disciplina ambientale delle materie, sostanze e prodotti secondari stoccati presso impianti autorizzati di gestione di rifiuti che effettuino operazioni di recupero di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.
A tal fine si prevede che, per il periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, tali materiali si considerino destinati all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, in base al quale si considerano sottoposti al regime dei rifiuti le materie prime e secondarie ottenute dalle attività di recupero che non siano utilizzati nei cicli di consumo o di produzione.
L'articolo 6-bis stabilisce che il fondo istituito dall'articolo 1 comma 1184-bis, della legge n. 296 del 2006 sia destinato, oltre che alla potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, anche alla naturizzazione delle stesse.
L'articolo 6-ter stabilisce che, ai fini dell'accertamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche siano comunque fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano specifiche sorgenti acustiche e che indicano la priorità di un determinato uso del fondo.
L'articolo 6-quater stabilisce che la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi, ai fini della individuazione della loro potenzialità cancerogena si effettua conformemente a quanto stabilito nella tabella A2 dell'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 7 novembre 2008, la quale indica le analisi chimiche da eseguire sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale ed i limiti quantitativi delle diverse sostanze.
L'articolo 7 prevede due modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005, che ha recepito nell'ordinamento italiano le direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE e 2003/108/CE, introducendo un sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), basato sulla raccolta differenziata, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale recupero delle apparecchiature dismesse, e ponendo i relativi oneri economici a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.
Il comma 1 interviene sugli obblighi di comunicazione cui sono tenuti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 151 del 2005.
In tale contesto si precisa che i richiamati obblighi, relativi alla progettazione dei prodotti, alle comunicazioni annuali ed all'iscrizione nel registro dei produttori, sanciti dagli articoli 4, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 151, si riferiscono alle sole informazioni concernenti la produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione. Inoltre si stabilisce che non è considerato produttore, ai predetti fini, il soggetto che fornisca solo finanziamenti in base ad un accordo finanziario.
Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende tutelare le informazioni che attengono alla riservatezza commerciale ed industriale delle imprese, evitando di imporre ai produttori oneri informativi sproporzionati.
Il comma 2 introduce una proroga di un anno, dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, dell'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, dei rifiuti RAEE cosiddetti «nuovi» (cioè immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005) e dei

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RAEE professionali, di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005.
Tale sistema si basa sulla possibilità di identificare il produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita, per la quale è necessaria la definizione a livello comunitario di una norma armonizzata che disciplini le modalità di apposizione della marcatura delle singole apparecchiature, secondo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, della citata direttiva 2002/96/CE. Tuttavia, ad oggi, la Commissione europea non ha ancora definito una norma sull'identificazione del produttore, rendendo quindi necessaria ed urgente un'ulteriore proroga del termine previsto nel decreto legislativo richiamato.
L'articolo 7-bis prevede che il Ministro dell'ambiente realizzi progetti e campagne di comunicazione per diffondere nelle pubbliche amministrazioni comportamenti, procedure e tecniche per ridurre i consumi di carta.
L'articolo 7-ter interviene sulla disciplina relativa alle misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti di trattamento di combustibile nucleare. In tale contesto si stabilisce che il contributo annuo previsto in sede di compensazione è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, su proposta dell'ISPRA, ed è ripartito, per il 50 per cento, in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, per il 25 per cento in favore della relativa provincia, e per il 25 per cento in favore dei comuni confinanti, ai quali è attribuito in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di 10 km. Rispetto alla previgente disciplina la modifica principale riguarda l'incremento del contributo spettante al comune di ubicazione del sito, che passa dal 20 al 50 per cento dell'ammontare complessivo.
L'articolo 7-quater, comma 1, prevede il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per la partecipazione, del Ministero dell'ambiente «Scegli Italia» iscritte nel conto residui al 31 dicembre 2008. Tali somme, quantificate in 9 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e riassegnate ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, finalizzato a sostenere progetti di educazione ambientale comunicazione istituzionale e valorizzazione, delle aree protette e delle biodiversità.
Il comma 2 reca la copertura finanziaria, a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
L'articolo 7-quinquies prevede la realizzazione di progetti ed iniziative, nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore ed universitaria, per la sensibilizzazione dei giovani rispetto alla conservazione dell'ambiente ed alla promozione di comportamenti ecocompatibili.
L'articolo 7-sexies prevede che il Ministero dell'ambiente concluda un accordo di programma con le regioni, le province ed i comuni per regolamentare la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato. In base a tale accordo gli enti locali individueranno spazi pubblici per lo svolgimento dei mercati dell'usato. Si stabilisce altresì che gli standard minimi ambientali di tali mercati siano dettati con decreto del Ministro dell'ambiente, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.
L'articolo 8, reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni di carattere finanziario per fronteggiare situazioni emergenziali.
In particolare il comma 1 assegna al Dipartimento della protezione civile 100 milioni di euro per fare fronte alle esigenze derivanti dagli eventi alluvionali che negli ultimi mesi hanno interessato gran parte territorio nazionale, i quali, ai sensi del comma 2, saranno ripartiti mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.
In base al comma 3 la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1 è posta a carico del Fondo per l'estinzione

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dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005.
Il comma 5 sostituisce l'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, obbligando i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, a rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il rendiconto dovrà altresì contenere anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Con riferimento all'anno 2008, dovrà essere riportata inoltre la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti dovranno essere consolidati, con le stesse modalità di cui ai periodi precedenti, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori.
Il comma 5-bis proroga di ulteriori 18 mesi il termine entro il quale è consentito in via transitoria, l'ampliamento delle cave in essere, fino all'emanazione degli strumenti di pianificazione in materia.
Il comma 5-ter prevede che le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001, in materia di tutele lavorative dei volontari appartenenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso ed assistenza, nonché in materia di rimborso delle spese sostenute dalle medesime organizzazioni, si applichino anche ai volontari dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico, a valere sui rispettivi bilanci ovvero facendo ricorso a finanziamenti esterni.
Il comma 5-quater autorizza la spesa di 19 milioni di euro per il 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena, per essere utilizzati ai fini del ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili.
Il comma 5-quinquies prevede che le risorse finanziarie disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato incaricato di effettuare il completamento urgente della discarica rifiuta Lezhe in Albania sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per realizzare attività di cooperazione con la Repubblica di Albania, in particolare per la riduzione del rischio da disastri.
Il comma 5-sexies interviene sulla disciplina relativa alla lotta contro gli incendi boschivi, prevedendo che le regioni possano avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi, articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile.
L'articolo 8-bis sostituisce il comma 167 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, in materia di ripartizione tra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni nocive. In tale contesto si ridetermina l'obiettivo di riduzione nel 17 per cento (anziché nel 25 per cento) del consumo interno lordo, che dovrà essere raggiunto non più entro il 2012, ma entro il 2020. Si precisa, inoltre, che i decreti con i quali sarà effettuata la ripartizione tengano conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili, introducono obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018, stabilendo inoltre modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, nel caso di inadempienza delle regioni.
L'articolo 8-ter apporta alcune modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di utilizzabilità delle terre e rocce da scavo dei residui di lavorazione della pietra. In particolare si prevede che tali materiali possano essere utilizzati per interventi di miglioramento

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ambientale, purché garantiscano un miglioramento della copertura arborea, delle condizioni idrologiche e della percezione paesaggistica.
L'articolo 8-quater sostituisce il comma 3 dell'articolo 206 del già citato decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che gli accordi e contratti di programma tra il Ministro dell'ambiente e soggetti pubblici o privati, in materia di gestione e recupero dei rifiuti non possano stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative. Rispetto al testo vigente del comma viene meno il riferimento alla inderogabilità della normativa nazionale primaria, mentre viene aggiunta la possibilità di operare semplificazioni amministrative.
L'articolo 8-quinquies modifica il comma 1 dell'articolo 243 del richiamato decreto legislativo n. 152, relativo alla possibilità di scaricare acque di falda estratte da falde sotterranee nell'ambito di interventi di bonifica, anche dopo essere state utilizzate in cicli produttivi. In tale contesto si prevede che la norma si applica anche alle acque estratte dalle falde nell'ambito di interventi di messa in sicurezza.
L'articolo 8-sexies stabilisce, al comma 1, che gli oneri per le attività di progettazione, realizzazione o completamento di impianti di depurazione delle acque costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Nel caso in cui manchino, o siano inattivi, gli impianti di depurazione, la predetta componente è dovuta a partire dall'avvio delle procedure di affidamento per la progettazione o il completamento delle opere per il servizio di depurazione, purché ciò avvenga nel rispetto dei tempi programmati.
In tale contesto il comma 2 interviene a risolvere la problematica insorta in seguito della sentenza delle Corte costituzionale n. 335 del 2008, la quale ha, in sostanza, sancito l'illegittimità delle quote di tariffa idrica corrispondente al servizio di depurazione, qualora tale servizio non venga fornito.
In tal caso la norma prevede che tali quote, individuate dalle rispettive autorità, siano restituite dai gestori del servizio idrico in forma rateizzata, entro 5 anni a decorrere dal 1o ottobre 2009. Dall'importo restituito potranno essere dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento già avviate in relazione agli impianti di depurazione.
Ai sensi del comma 3 le norme dei commi 1 e 2 si applicano anche qualora i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione siano forniti direttamente dagli enti locali, i quali provvedono in tal caso ad individuare direttamente l'importo da restituire.
In base al comma 4 i criteri ed i parametri per l'attuazione della restituzione prevista dal comma 2, sono definite con decreti del Ministro dell'ambiente con i quali sono anche individuate le informazioni minime fornite dai gestori agli utenti in merito al programma di realizzazione degli impianti di depurazione.
L'articolo 9 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare prima dell'avvio della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
Testo unificato C. 326 Stefani ed abbinate.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla X Commissione Attività produttive sul testo unificato delle proposte di legge C. 326, C. 1010 e C. 2032,

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recante Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.
L'articolo 1 del testo unificato reca le definizioni utilizzate dal provvedimento.
L'articolo 2 impone l'obbligo di apporre l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione sulle materie prime e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica, vietando l'uso di marchi di identificazione diversi; tale obbligo si applica, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, anche agli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi e in parte di sostanze o di metalli non preziosi.
L'articolo 3 stabilisce che con regolamento sono definite le tecniche e le modalità di apposizione del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, al fine di individuare univocamente l'impresa assegnataria del marchio; sempre con regolamento sono regolate le tecniche per l'apposizione dei marchi di identificazione e del titolo, nonché per l'indicazione degli stessi nei semilavorati e nei prodotti finiti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili.
L'articolo 4 stabilisce che il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi e che le materie prime devono recare l'indicazione del loro titolo reale. Inoltre si fissano i valori in millesimi del titolo legale dei diversi metalli di cui devono essere composti gli oggetti in metallo prezioso, rinviando ad un regolamento la definizione dei metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo stesso.
Gli articoli 5 e 6 regolano le caratteristiche grafiche delle cifre indicanti il titolo, espresso in millesimi, mentre l'articolo 7 stabilisce le condizioni alle quali possono essere posti liberamente in commercio sul territorio della Repubblica le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso.
Per quelli legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, si richiede che essi rechino l'indicazione del titolo in millesimi ed un marchio che identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale. Per quelli importati da Paesi non membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, si richiede invece che essi siano a titolo legale, rechino l'indicazione del titolo in millesimi, il marchio di identificazione assegnato all'importatore e, limitatamente ai prodotti finiti, l'indicazione del Paese di origine; per questa seconda categoria si consente l'assenza del marchio e dell'indicazione del Paese di origine qualora sussistano accordi di reciprocità con il Paese di provenienza, i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla legge e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino già l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale, ovvero il Paese di provenienza sia firmatario di accordi o convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia firmataria, i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla legge e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino le indicazioni previste da detti accordi o convenzioni.
L'articolo 8 consente la produzione di semilavorati e di prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla legge esclusivamente per l'esportazione al di fuori dello Spazio economico europeo o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, ed a condizione che tali titoli siano previsti dalla normativa del Paese di destinazione.
L'articolo 9 affida il giudizio sull'emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato all'Istituto stesso secondo metodi di analisi definiti con regolamento. Si prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero

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dell'economia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.
L'articolo 10 introduce l'obbligo, per le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di prodotti finiti in metallo prezioso, per le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi e per le imprese che importano semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso, di iscriversi, secondo le modalità indicate dall'articolo 11, nell'elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, istituito presso ogni camera di commercio. Nell'elenco possono, inoltre, iscriversi le imprese commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo degli oggetti in metalli preziosi, prodotti da terzi, assegnatari del marchio del produttore.
L'elenco è pubblico, e può essere consultato gratuitamente, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.
In base all'articolo 12 la camera di commercio assegna alle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco il numero caratteristico del marchio di identificazione e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso, mentre l'articolo 15 stabilisce che l'assegnazione del marchio è soggetta al versamento, alla stessa camera di commercio, di un diritto di analisi e di marchio il cui importo è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La concessione del marchio è soggetta a rinnovo annuale, mediante pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello previsto per la prima assegnazione, il cui mancato versamento comporta il ritiro del marchio stesso e la cancellazione dall'elenco.
Le caratteristiche del marchio e delle matrici, nonché le modalità di realizzazione di queste ultime, sono definite dagli articoli 13 e 14.
L'articolo 16 esonera dall'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo talune tipologie di beni, tra i quali gli oggetti in cui la massa dei metalli preziosi sia inferiore a un grammo, i semilavorati e i lavori in metalli preziosi per odontoiatria, gli oggetti di antiquariato, quelli per uso industriale o scientifico, le monete, le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, gli oggetti usati in possesso delle imprese commerciali, nonché i residui di lavorazione, mentre l'articolo 17 consente l'utilizzo di marchi tradizionali di fabbrica, marchi collettivi ed altre indicazioni particolari, in aggiunta a quelli previsti dalla legge, a condizione che non contengano indicazioni atte a ingenerare equivoci con l'indicazione del titolo e con il marchio di identificazione.
Gli articoli 19 e 20 stabiliscono il divieto di introdurre all'interno degli oggetti in metalli preziosi, metalli non preziosi, mastice o altre sostanze, ovvero di rivestire gli oggetti in metalli preziosi con metalli non preziosi o altri materiali, salvo il caso in cui questi ultimi siano identificati mediante sigle o iscrizioni.
È inoltre fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi e in carati che possono ingenerare equivoci sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati o placcati.
In materia di responsabilità, l'articolo 21 prevede che il rivenditore risponda verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, fatta salva l'azione di rivalsa, e che il commerciante al dettaglio risponda verso il consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato, limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.
In base agli articoli 22 e 23, gli assegnatari di marchi di identificazione appongono il marchio presso i locali in cui svolgono l'attività, e non possono apporre il proprio marchio su oggetti in metalli preziosi o loro leghe di fabbricazione altrui, ad eccezione delle fattispecie di assegnazione del marchio del produttore o di marchio di responsabilità ad altri soggetti che fabbricano l'oggetto o partecipano al processo produttivo.
Nel caso in cui all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti,

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l'obbligo dell'apposizione del marchio del produttore e dell'impronta del titolo grava sul fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito.
Il marchio di identificazione non può inoltre essere apposto al di fuori del territorio della Repubblica.
L'articolo 24 vieta inoltre ai produttori, agli importatori e ai commercianti di porre in commercio nel territorio italiano oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale, ad eccezione degli oggetti realizzati dal produttore su commissione di un'impresa assegnataria di marchio di responsabilità.
È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti in metalli preziosi pronti per essere posti in commercio nel territorio italiano sprovvisti di marchio e del titolo legale.
Ai sensi dell'articolo 25, i documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono indicare il Paese di origine; tale obbligo non vige nei casi previsti dall'articolo 7, nei quali è consentito l'importazione in Italia di materie prime o prodotti che non recano il marchio di identificazione dell'importatore e l'indicazione del Paese di origine. I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno inoltre l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che la accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti.
Gli articoli 26, 27 e 28 disciplinano l'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge, svolta mediante visite ispettive nel corso delle quali possono essere effettuate verifiche, controlli e prelievi di campioni, ed affidata al personale delle camere di commercio, che assume in tale ruolo funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, i campioni prelevati nel corso delle predette visite ispettive sono analizzati presso laboratori abilitati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, a loro aziende speciali o a società da loro partecipate in maggioranza. I laboratori devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione.
L'abilitazione è rilasciata a quei laboratori che offrono garanzie di qualificazione tecnico professionale, in particolare nel settore orafo argentiero, da parte delle stesse camere di commercio, le quali svolgono attività di vigilanza e controllo sugli stessi.
Le analisi, che sono svolte secondo modalità indicate con regolamento, possono essere svolte anche a richiesta degli interessati, in base all'articolo 18, possono essere oggetto di revisione, sempre su richiesta della parte interessata, e non danno luogo ad alcun diritto di indennizzo in capo a quest'ultima.
I residui dei campioni sono restituiti al proprietario, se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge; in caso contrario essi sono confiscati su disposizione della camera di commercio competente, ovvero conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria.
L'articolo 33 contempla la possibilità, per il produttore o il suo mandatario, di richiedere ad un laboratorio, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo competente per il settore dei metalli preziosi, apposita certificazione che garantisca la conformità della propria produzione alle disposizioni della legge. Ai fini del rilascio della certificazione, i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente controlli presso il produttore.
Gli articoli 34, 35 e 36 stabiliscono le sanzioni per le violazioni alle disposizioni della legge, consistenti in sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che i fatti non costituiscano reato, i cui proventi confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per

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il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del restante 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero.
Qualora le violazioni costituiscano reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza, nonché, in caso di recidiva, la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di materie prime o di oggetti in metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi.
L'articolo 37 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del borsino dell'oro usato, chiamato a rilevare ogni trimestre i valori della compravendita dell'oro ed a pubblicare sui principali quotidiani nazionali la quotazione dell'oro usato a livello nazionale e territoriale, anche utilizzando la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'istituzione di tale organismo è esplicitamente finalizzata ad incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria. Il borsino è gestito dal Comitato nazionale dei metalli preziosi, istituito dall'articolo 38 presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, il quale esprime il proprio parere sulle norme di attuazione della legge e fornisce chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
In merito alle competenze della Commissione Finanze segnala come tra i componenti del Comitato sia previsto, tra gli altri, un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane.
Evidenzia nel complesso come le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, ed assumono una qualche rilevanza per la stessa solo nella misura in cui esse riguardano una tipologia merceologica, l'oro ed i suoi semilavorati, che è sottoposta ad un regime tributario sotto alcuni aspetti peculiare, in particolare per quanto riguarda l'IVA, al cui pagamento è tenuto, in deroga alla disciplina generale, il cessionario e non il cedente, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 11.20.