CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.
C. 2120, approvato dalla 4a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge C. 2120, adottata come testo base, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2009.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha adottato con deliberazione unanime la proposta C. 2120, approvata

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dalla 4a Commissione del Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Avverte quindi che non sono stati presentati emendamenti e che, essendo concluso l'esame preliminare del provvedimento, esso sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.15.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.
C. 2014 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che il rappresentante del Governo, a causa di un improvviso impedimento di carattere istituzionale, non potrà prendere parte alla seduta odierna.

Francesco BOSI (UdC), relatore, illustra il provvedimento in titolo rilevando che esso reca la ratifica di due Accordi internazionali conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti il 3 maggio 2006 e resisi necessari a seguito della sigla, avvenuta a Washington il 25 giugno 2003, tra l'Unione europea e gli Stati Uniti di due accordi in materia di estradizione e di mutua assistenza penale. Ricorda che tali accordi non sono sottoposti a ratifica da parte degli Stati membri dell'Unione, in quanto rientranti tra gli strumenti previsti nel «terzo pilastro» dell'Unione europea, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Pur tuttavia, dal momento che gli accordi USA-UE intervengono in materie già disciplinate sul piano bilaterale almeno per buona parte degli Stati membri dell'UE, tra i quali l'Italia, l'articolo 3, paragrafo 2 di ciascun accordo ha previsto un meccanismo di coordinamento con i previgenti trattati bilaterali. Ciascuno Stato membro è pertanto autorizzato a stipulare con gli Stati Uniti nuove intese volte ad integrare gli accordi intercorsi a livello comunitario, modificando quelli previgenti. Ciò premesso in via generale, osserva che per quanto riguarda le competenze della Commissione difesa, le parti di maggiore interesse sono contenute nel secondo dei due Strumenti all'esame della Commissione, finalizzato a coordinare l'accordo UE-USA sulla mutua assistenza giudiziaria con il trattato italo-statunitense sulla mutua assistenza in materia penale del 9 novembre 1982. Il primo dei due strumenti reca, invece, disposizioni in materia di estradizione ed è stato siglato per coordinare l'accordo UE-USA con il trattato bilaterale del 13 ottobre 1983. In relazione a tale strumento sottolineare l'importanza dell'articolo IX, relativo alle richieste di estradizione per reati punibili con la pena capitale. Al riguardo, osservo che in base alla la nuova formulazione del citato articolo IX del Trattato bilaterale, gli Stati Uniti potranno conseguire l'estradizione soltanto accettando esplicitamente la condizione di non irrogare ovvero di non eseguire la pena capitale. In mancanza di tale impegno, l'Italia potrà respingere la richiesta di estradizione. Analoghe finalità di adeguamento della normativa pattizia bilaterale alle norme concordate tra Unione Europea e Stati Uniti ispirano lo Strumento b) che condivide la medesima articolazione interna dello strumento dianzi illustrato, finalizzato a coordinare l'accordo UE-USA sulla mutua assistenza giudiziaria con il trattato italo-statunitense sulla mutua assistenza in materia penale del 9 novembre 1982. Come

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ricorda la relazione introduttiva al disegno di legge, tale strumento riflette «una rinnovata spinta collaborativa al fine di migliorare e di rendere più efficace la cooperazione in materia penale, soprattutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo transnazionale» tra l'Europa e gli Stati Uniti». In particolare l'articolo 18-ter, di nuova formulazione, recepisce una delle condizioni poste dal trattato bilaterale di mutua assistenza penale UE-USA, e segnatamente quella relativa alla costituzione di squadre investigative comuni, le quali, previo accordo di entrambe le parti - ossia l'Italia e gli Stati Uniti - possono essere costituite ed operare nel territorio di ciascuna delle due parti allo scopo di facilitare indagini o azioni penali che coinvolgano gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione europea. Il rafforzamento dell'attività di mutua assistenza è garantito anche attraverso l'introduzione delle moderne tecnologie nell'indagine penale: rilevano a questo fine le disposizioni di cui all'articolo 18-quater che prevede il ricorso allo strumento del collegamento in videoconferenza tra le autorità statunitensi e quelle italiane impegnate in procedimenti penali per i quali sia stata concordata l'assistenza giudiziaria ai fini dell'acquisizione di deposizioni da parte di testimoni o periti. Altre modificazioni riguardano la possibilità di uso dei mezzi veloci di comunicazione, l'ampliamento della cooperazione anche alle autorità amministrative nazionali che svolgono indagini nell'ambito dei poteri loro assegnati, la tutela del segreto e dell'uso riservato delle prove e delle informazioni scambiate.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, presenta un proposta di parere favorevole sulla quale auspica il consenso da parte della Commissione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.
C. 1929 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanna PETRENGA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo ricordando, in via generale, che la Convenzione per la protezione dei beni culturali è stata sottoscritta nel 1954 e tende a garantire la tutela del patrimonio artistico e culturale anche in caso di eventi bellici. Essa assoggetta a distinti regimi di protezione - generale e speciale - le categorie di beni tutelati, prevedendo la protezione da parte delle Forze armate nazionali e da parte degli Stati contraenti per evitarne il saccheggio e la sottrazione. Il II Protocollo aggiuntivo, di cui si auspica la sollecita ratifica, prevede un terzo regime di protezione dei beni artistici, ovvero la protezione rafforzata, intermedio rispetto a quello generale e speciale, con iscrizione dei beni stessi in una lista internazionale redatta sotto il controllo di un apposito Comitato intergovernativo. Possono essere qualificati beni a protezione rafforzata quelli con un'importanza di grandissimo rilievo per l'umanità, che godano di un elevato livello di protezione legislativa e amministrativa per l'eccezionale valore storico e culturale e che non siano utilizzati per scopi militari. L'inclusione nella citata lista assicura al bene culturale sottoposto a protezione rafforzata l'immunità, durante un conflitto, dalla considerazione alla stregua di obiettivo militare. A tal proposito, è opportuno dare risalto alle finalità del II Protocollo, che provvede a rafforzare il regime di tutela per i beni culturali durante i conflitti armati in considerazione dell'importante ruolo da essi giocato per la facilitazione dei processi di pace e per la ricostruzione post conflitto. Non si tratta di introdurre un nuovo ordine di priorità e non vi è dubbio che la tutela della vita umana costituisce il primo

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obiettivo del cosiddetto diritto internazionale umanitario. Ma le tragiche conseguenze della distruzione totale o parziale dei beni culturali - pensando al solo conflitto nei Balcani, della distruzione del Ponte di Mostar, della biblioteca di Sarajevo o dei monasteri ortodossi del Kosovo - devono fare riflettere sui terribili effetti della cosiddetta guerra totale, che non risparmia vittime civili e che colpisce con sistematicità i simboli della cultura e della memoria dei popoli, al fine di precluderne il futuro.
Tornando al merito del Il Protocollo, esso definisce i presupposti che fanno scattare il regime di protezione rafforzata, ovvero lo rendono inapplicabile: il discrimine è costituito dal ricorrere di una necessità militare imperativa ovvero dalla necessità di individuazione di un obiettivo militare. La valutazione è affidata ai comandi militari e la responsabilità in caso di violazione e, quindi, di danneggiamento o distruzione ingiustificata di beni culturali, è individuale. Per tale motivo, ogni Stato è tenuto a disciplinare apposite fattispecie penali incriminatici di tali condotte e a stabilirne la giurisdizione nazionale e le regole di estradizione.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione difesa, rileva che gli articoli da 5 a 9 riguardano norme generali sulla tutela dei beni culturali, a partire dalla misure preventive che ciascuna Parte del Protocollo predispone sul territorio nazionale in tempo di pace, onde poter in caso di conflitto armato proteggere adeguatamente il patrimonio culturale. Viene poi introdotto il principio della possibile deroga alle clausole di protezione del patrimonio culturale contenute nella Convenzione solo in base a una necessità militare imperativa: in tal modo, un attacco militare contro un bene culturale sarà possibile soltanto qualora esso sia usato alla stregua di obiettivo militare e non vi siano soluzioni militari alternative. Salvo circostanze straordinarie, poi, la necessità militare imperativa può essere rivendicata soltanto da un ufficiale superiore. Nel caso di occupazione militare di uno Stato, lo Stato occupante si impegna a non porre in essere attività come l'illecita esportazione di beni culturali o l'avvio di propria iniziativa di scavi e ricerche archeologici.
Per quanto riguarda, poi, il contenuto del disegno di legge di ratifica, ritiene opportuno segnalare che tale provvedimento si discosta notevolmente dalla consueta prassi relativa ai trattati internazionali: esso consta infatti di ben 17 articoli, soltanto tre dei quali - articoli 1, 2 e 17 - riportano le clausole di rito inerenti rispettivamente alla ratifica ed esecuzione del Protocollo in esame, nonché alla previsione dell'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I rimanenti 14 articoli sono invece dedicati a norme per l'adattamento dell'ordinamento nazionale al combinato disposto della Convenzione del 1954 e del Protocollo addizionale all'esame. Anche in questo caso, segnala che gli articoli da 6 a 14 del disegno di legge recano disposizioni in materia penale che introducono nuove fattispecie incriminatici dell'attacco e distruzione di beni culturali, dell'utilizzo illecito di un bene culturale protetto, della devastazione e saccheggio di beni culturali protetti, dell'impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto, dell'esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti, dell'alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti. Vengono altresì definiti l'ambito di applicazione dei nuovi reati, la causa di esclusione della punibilità della necessità militare imperativa e il coordinamento tra giurisdizione penale e militare. In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) esprime, anche a nome del suo gruppo, piena condivisione sul merito complessivo del disegno di legge in titolo, che produrrà un effetto virtuoso anche ai fini della tutela dei beni culturali presenti in Italia in occasione della compilazione dell'elenco da trasmettere agli organismi internazionali.

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Condivide in particolare la considerazione svolta dalla collega Petrenga circa la necessità di provvedere al coordinamento delle disposizioni di diritto penale con l'ordinamento penale militare di guerra.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nell'associarsi alle considerazioni svolte dalle colleghe Petrenga e Villecco Calipari, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla giornata di domani in considerazione della possibile approvazione in data odierna da parte della Commissione di merito di proposte emendative su temi di competenza della Commissione difesa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) condivide la valutazione espressa dal presidente Cirielli che ritiene fondata anche in considerazione degli approfondimenti istruttori in corso presso la Commissione affari esteri.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulio MARINI (PdL), relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che esso, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso del suo esame al Senato e, nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 53 articoli. Per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, segnala che profili di interesse sono ravvisabili negli articoli 13, 14, 15, e 35, comma 16.
Per quanto riguarda l'articolo 13, al comma 1, proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del regolamento volto a disciplinare i termini e le modalità di riconoscimento delle cause di servizio e degli indennizzi in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, comma 79 della legge finanziaria 2008. Al riguardo, ricorda che tale articolo ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e all'esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico. In particolare, il comma 78 autorizza la predetta spesa al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio; pervenire al riconoscimento di adeguati indennizzi a favore delle seguenti categorie di soggetti: personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro, nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti (senza ulteriore specificazione); personale civile italiano che si trovi nei teatri di conflitto, nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale; il coniuge, il convivente, i figli superstiti, nonché i fratelli a carico delle persone di cui sopra, qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito delle suddette patologie. Il comma 3 dell'articolo 13 precisa poi che le somme iscritte in bilancio in applicazione del già ricordato articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 (10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010) non impegnate al 31 dicembre 2008 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. In relazione alla disposizione in esame segnala che il Governo, nella relazione illustrativa allegata al provvedimento presentato al Senato, sottolinea che nonostante il tempestivo avvio della concertazione interministeriale, la stesura definitiva dello schema di regolamento è stata raggiunta solo il 12 dicembre 2008 e il Consiglio dei ministri, il 18 dicembre successivo, ha approvato lo schema preliminare del decreto del Presidente della Repubblica; è, pertanto, necessario prevedere

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una proroga della norma che disponeva la sua emanazione entro il marzo 2008. Il successivo articolo 14 reca una serie di proroghe di termini relative all'Amministrazione della difesa, con particolare riferimento al regime transitorio delle promozioni annuali, a talune disposizioni transitorie relative all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, al termine di chiusura delle unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia Industrie Difesa. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame proroga fino all'anno 2015 il termine riguardante il regime transitorio delle promozioni annuali attualmente stabilito dall'articolo 60-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, mentre il successivo comma 2 novella i commi 3, 4-bis e 5-bis dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 490/1997, prorogando dal 2009 al 2015 i termini per la vigenza di alcune disposizioni transitorie relative all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. In relazione al citato comma 2, rileva che nella citata relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, si evidenzia come le disposizioni assumano una particolare urgenza in quanto a partire dall'anno 2009 si dovrebbe applicare la norma di regime che prevede un numero fisso di promozioni, mentre per ancora cinque anni, a causa delle immissioni operate negli anni novanta, prima dell'introduzione della nuova legge di avanzamento degli ufficiali, si presenteranno in valutazione un numero di capitani delle Forze armate ben superiore alle promozioni previste. Pertanto, la proroga richiesta viene definita dalla relazione strumentale al completo assorbimento del passaggio da una pregressa legislazione ad una nuova con criteri più rigidi. Il successivo comma 2-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, aggiunge all'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, il comma 1-ter, che prevede che il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sia pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità. Il comma 4 dell'articolo 14 proroga di un anno il termine previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, che ha autorizzato, dal 2001 al 2008, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale. A questo proposito, la relazione illustrativa, spiega che l'ulteriore proroga si rende necessaria in quanto la ristrutturazione in atto nelle Forze armate non ha ancora consentito la conclusione dei necessari provvedimenti attuativi. Il comma 5 proroga, poi, al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, che stabilisce la chiusura delle unità produttive e industriali gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa, anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. Anche in questo caso la relazione illustrativa, specifica che si tratta di otto stabilimenti produttivi militari, con complessivi circa 1.600 dipendenti, dislocati nei comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina). La relazione ritiene indispensabile assicurare fin da ora, all'Agenzia industrie difesa, una prospettiva operativa almeno triennale per il suo conseguimento dell'economica gestione, in ragione dei rilevanti risvolti economico-sociali e dell'impatto occupazionale sui territori interessati. Il comma 6 dell'articolo 14 autorizza, poi, la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dei contratti di lavoro stipulati l'Agenzia industrie difesa ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000. A questo proposito ricorda che l'articolo 13, comma 8, del

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decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, autorizza l'Agenzia industrie difesa ad assumere personale tecnico o altamente qualificato, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio. Tali assunzioni, da effettuarsi con contratti a tempo determinato di diritto privato, sono subordinate a procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali. Il comma 7 prevede, invece, un differimento, al 31 dicembre 2009 per le strutture periferiche del Ministero della difesa, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che vieta alle pubbliche amministrazioni l'erogazione di compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Anche in questo caso la relazione illustrativa, chiarisce che l'intervento si rende necessario in quanto non è ancora stato possibile dotare tutte le sedi di enti, dei sistemi di rilevazione delle presenze, a causa della complessità dell'organizzazione del Ministero. Il comma 7-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, autorizza un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni. Alla copertura finanziaria dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente, allo scopo, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il comma 8 proroga di due anni il periodo transitorio, stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che consente al personale militare di essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestato almeno quaranta anni di servizio effettivo.
Al riguardo, la relazione illustrativa, specifica che la proroga di un anno prevista dal decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, trovava ragione nella necessità di attendere l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 247 del 2007 in materia di innalzamento dei limiti di età per l'accesso al trattamento pensionistico del personale militare, conseguente all'esercizio in materia previdenziale. La relazione precisa che le modalità di applicazione dell'istituto dell'ausiliaria dovrebbero essere riviste nell'ambito di tale provvedimento e che, non essendo ancora stata esercitata la delega, si ritiene di dover mantenere per ulteriori due anni la possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda del personale militare. In relazione al comma in esame osserva che tale norma per espressa disposizione del comma 3 deve trovare applicazione senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo appare pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle modalità applicative di tale proroga e della sua compatibilità con il suddetto principio d'invarianza.
Il successivo articolo 15 del provvedimento in esame reca la proroga di termini in materia di accantonamenti disponendo il mantenimento nel bilancio per il 2009 - nel conto residui - delle quote del «Fondo TFR» che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 - ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) - ai fini di un loro utilizzo nell'esercizio finanziario 2009. Si tratta di una riproposizione - per l'anno 2009 - della deroga già operata per l'anno 2008 alla disciplina sulla contabilità di Stato dall'articolo 43 del decreto-legge 248 del 2007. Tale articolo, infatti, aveva già disposto, per l'anno 2008, la conservazione in bilancio in conto residui delle somme in questione, le quali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario

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poiché accantonate, sarebbero state considerate «economie di bilancio» alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007. La relazione illustrativa osserva che si tratta di una proroga rivelatasi «particolarmente importante ai fini della completa e corretta utilizzazione delle risorse destinate al funzionamento delle amministrazioni e, per la difesa, soprattutto all'operatività delle forze armate in una situazione di forte concentrazione degli stanziamenti», tanto più opportuna a seguito della manovra e dei tagli alle missioni di spesa operate con il decreto legge n. 112 del 2008. A questo proposito ricorda, infatti, che in via generale i residui propri relativi alle spese correnti (somme impegnate ma non pagate) sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate (articolo 36, comma 1, regio decreto n. 2440 del 1923). Decorsi i due anni, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Il comma 2 autorizza, invece, il mantenimento nel bilancio per il 2009, in conto residui, degli stanziamenti - correlati all'incentivazione del personale della pubblica amministrazione - iscritti nel bilancio 2007 e già conservati in conto residui nell'anno 2008 ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 298 del 2006, e non utilizzati nell'esercizio 2008. La relazione illustrativa precisa che «tale autorizzazione è correlata alla necessità di assicurare che le risorse, individuate per legge e destinate al personale in dipendenza degli accordi di concertazione sottoscritti tra il Governo ed i rappresentanti dei comparti interessati, vengano mantenute nella disponibilità dei Ministeri per essere effettivamente corrisposte agli aventi diritto. In tal senso, la norma consente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di impiegare tali somme anche nel caso che il protrarsi della trattativa negoziale abbia imposto il perfezionamento dei necessari atti amministrativi con tempistiche non compatibili con i termini perentori di chiusura delle attività di gestione dell'esercizio finanziario 2008».
Da ultimo, il comma 16 dell'articolo 35, introdotto durante l'esame al Senato, novella l'articolo 4-septies della legge 2 agosto 2008, n. 129, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, aggiungendo due periodi alla fine del comma 4. Nella formulazione originaria il comma 4 dispone, tra l'altro, che qualora professori ordinari e ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione interessata. La novella prevista dal comma in esame prevede che il militare rientrante nei ruoli ha diritto, entro trenta giorni dal rientro, alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera prevede il conferimento delle promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che seguiva il militare nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Infine, è previsto il giudizio della Commissione superiore di avanzamento ai fini del conseguimento del grado vertice. In relazione alla disposizione in esame osserva che la procedura di ricostruzione è in sé onerosa ed appare pertanto necessario che il Governo fornisca dei dati di ordine quantitativo, indicando quanti ex militari siano inclusi nel ruolo ad esaurimento dei professori incaricati non temporanei e ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4-septies, comma 4 del decreto-legge n. 97del 2008 e fornisca il prospetto degli oneri che potrebbero determinarsi qualora i medesimi soggetti optassero effettivamente per il rientro negli organici dei corpi di provenienza.

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In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, presidente, intervenendo in merito alla norma di cui al comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sugli aspetti di copertura finanziaria. Esprime inoltre notevoli perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 35, comma 16, il cui inserimento in un decreto-legge per la proroga di termini è da considerare anomalo. A tal proposito esprime l'auspicio che si pervenga al più presto alla definizione di una disciplina uniforme concernente la ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo al momento del loro rientro presso le Amministrazioni di appartenenza, per garantire la parità di trattamento tra quanti hanno prestato servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e quanti sono stati collocati fuori ruolo presso altre istituzioni.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) ritiene inopportuna l'assenza del Governo in occasione dell'esame di un provvedimento articolato come quello in titolo e sul quale i gruppi di opposizione hanno presentato proposte emendative presso le Commissioni di merito. Considera pertanto auspicabile un rinvio dell'esame del decreto-legge al fine di potere tenere il dibattito in presenza del rappresentante del Governo.

Augusto DI STANISLAO (IdV) condivide la considerazione del collega Garofani anche alla luce della complessità e della contraddittorietà del provvedimento in esame.

Filippo ASCIERTO (PdL), pur comprendendo le ragioni addotte dai colleghi di opposizione a sostegno della proposta di rinvio dell'esame per l'assenza del rappresentante del Governo, peraltro connessa a sopravvenuti impegni di natura istituzionale, sottolinea la necessità di concludere l'esame in data odierna in considerazione dell'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Condivide i rilevi critici sollevati dal presidente Cirielli sul dettato dell'articolo 35, comma 16, ed, in merito all'articolo 14, comma 8, ritiene che l'istituto dell'ausiliaria non rappresenti un privilegio ma uno strumento utile a riconoscere e valorizzare la specificità della professione militare e come tale debba essere garantito nella misura più ampia possibile. Ritiene inoltre opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sul numero effettivo di soggetti interessati dalle norme in materia di avanzamenti di carriera, di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7.

Edmondo CIRIELLI, presidente, condivide le considerazioni svolte dal collega Garofani circa l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di sottoporre all'attenzione del Governo le questioni emerse.

Giulio MARINI (PdL), relatore, condivide quanto testé osservato dal presidente Cirielli.

La Commissione concorda.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Ettore PIROVANO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 17.30.

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DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Ettore PIROVANO, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in assenza del rappresentante del Governo, impossibilitato a prendere parte ai lavori a causa di un improvviso impedimento di carattere istituzionale. Nel precisare che la presenza del Governo durante i lavori della Commissione è obbligatoria soltanto sulla base di una esplicita richiesta, che in questo caso non è stata formulata, nel corso del dibattito sul decreto-legge in titolo è emersa la necessità di sottoporre alla valutazione del Governo talune questioni connesse all'esame del provvedimento e la Commissione ha pertanto convenuto sull'opportunità di rinviare il proprio lavoro al termine delle votazioni nella seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ringrazia il sottosegretario Cossiga per la disponibilità a prendere parte, pur nel breve preavviso, ai lavori della Commissione in ragione della rilevanza del provvedimento in esame. Nel ritenere comunque che il maggiore degli impegni istituzionali del Governo sia connesso alla partecipazione ai lavori del Parlamento, sottolinea l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge e quindi il perdurare di una prassi legislativa da parte del Governo che non favorisce la trasparenza dell'ordinamento giuridico né facilita l'esame di merito da parte delle Commissioni parlamentari. In generale, ritiene che i decreti-legge per la proroga dei termini si limitano a rinviare al futuro la soluzione dei problemi.
Passando a considerazioni di merito, ritiene prioritario porre la questione dei volontari in ferma breve in transito verso i ruoli della Polizia, in considerazione della necessità di affrontare la carenza di organico delle forze dell'ordine, stimata in 10 mila unità, a fronte di una emergenza sicurezza, di cui il Governo si pone quale migliore interprete rispetto ad un'opinione pubblica assai sensibile al tema. Nella piena condivisione da parte dei gruppi di opposizione su tale emergenza, a suo avviso, la soluzione potrebbe essere ben rappresentata dai volontari in ferma breve che hanno già maturato un'esperienza professionale triennale presso le Forze armate e dunque una qualificazione professionale. Nel richiamare la corposa normativa che in questi anni si è susseguita sul tema della sicurezza, ritiene che si potrebbe cogliere l'occasione per procedere alla assegnazione di 1.400 volontari già dichiarati idonei. Si tratterebbe peraltro di un intervento conforme ai principi base dell'azione amministrativa e ad obiettivi di risparmio.
Un'ulteriore questione riguarda la norma di cui all'articolo 13, comma 1, e al riguardo esprime l'auspicio che si possa pervenire ad una nuova definizione del nesso di causalità con conseguente inversione dell'onere della prova.
Infine, pone in risalto il rilevante ruolo sociale svolto dalle associazioni combattentistiche con particolare riferimento al rapporto con i giovani e in considerazione della natura professionale della carriera militare.

Augusto DI STANISLAO (IdV), anche alla luce delle esperienze maturate presso le amministrazioni regionali, osserva che provvedimenti come quello in titolo rappresentano occasioni mancate per dare soluzioni di alto profilo ad annose questioni problematiche.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel ribadire quanto già richiamato dalla presidenza circa i criteri che regolano la presenza del Governo ai lavori delle Commissioni parlamentari ed avendo comunque

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dato la propria disponibilità a prendere alla seduta odierna, sottolinea che la norma per il finanziamento delle associazioni combattentistiche si è resa necessaria al fine di rendere effettivamente disponibili somme già destinate a tali associazioni.

Giulio MARINI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), di cui dà lettura.

Roberto SPECIALE (PdL) e Augusto DI STANISLAO (IdV) chiedono chiarimenti in ordine alla possibile destinazione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 7-bis, del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle associazioni d'arma.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA precisa che le associazioni d'arma non costituiscono oggetto di considerazione da parte della citata norma.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, presenta una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore; è di conseguenza preclusa la proposta alternativa di parere, formulata dall'onorevole Villecco Calipari.

La seduta termina alle 18.05.