CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, premesso che la relazione si soffermerà sulle parti del provvedimento di competenza della commissione Giustizia, rileva che l'articolo 12-bis riguarda il Garante dei diritti detenuti, che peraltro non è stato ancora istituito a livello nazionale. Dovrebbe trattarsi quindi di quello istituito con legge regionale o con delibera comunale. Per i Garanti così costituiti si prevede, anche per compiere atti giuridici, la possibilità di avere colloqui e corrispondenza con detenuti e internati nonché di accedere alle carceri senza alcuna preventiva autorizzazione.
L'articolo 19 ha per oggetto, come specificamente ed impropriamente indicato nella rubrica dell'articolo, la cosiddetta class action. Tralasciando qualsiasi commento sul fatto che in realtà in Italia non è stata introdotta la class action così come questa si intende generalmente, la norma, come è ben noto alla Commissione Giustizia,

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fa slittare di altri 6 mesi l'entrata in vigore della normativa sull'azione risarcitoria collettiva, per consentire la redazione di un testo di modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo. Non ritiene opportuno soffermarsi neanche - non essendo questa la sede - su tutta la nota vicenda dell'esame parlamentare delle modifiche a tale normativa, che al momento sono pendenti presso questa Commissione e presso il Senato sotto forma emendativa.
L'articolo 42, commi da 7-octies a 7-decies, riguarda il Fondo unico giustizia. Sono previste norme per il suo funzionamento e per procedere alla riassegnazione, a percentuale, delle quote che confluiscono nel fondo.
Il comma 7-octies, lettera a) della norma in esame specifica che l'applicazione, da parte del Ministero dell'economia, della sanzione amministrativa pecuniaria a Poste italiane S.p.a., banche ed altri operatori finanziari che vengano meno agli obblighi di versare al Fondo le somme finora ivi depositate ma che devono confluire nel Fondo, debba avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, ovvero entro il 28 febbraio 2009.
Una ulteriore modifica all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 riguarda il comma 7. La norma prevede attualmente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite annualmente - fino a una percentuale non superiore al 30 per cento delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo - le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici, intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare: a) in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; c) all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 7-octies, lettera b) dell'articolo 42 in esame ha soppresso il riferimento alla cadenza annuale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto riformulando il comma 7 con la precisazione che le risorse vanno destinate (per le finalità di cui alle citate lettere a), b) e c) mediante riassegnazione (ai citati ministeri ed al bilancio statale) e con «modalità rotativa».
Il comma 7-octies, lettera c) sostituisce, infine, il comma 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143, introdotto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 185 del 2008. Tale norma aggiuntiva ha previsto che - con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, - la percentuale del 30 per cento delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo di cui al comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. Il nuovo comma 7-quater modifica la fonte del provvedimento, stabilendo che detto aumento fino al 50 per cento delle risorse derivanti da sequestro (di cui al comma 7) possa essere stabilito da un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, piuttosto che con decreto interdipartimentale.
Il commi 7-novies e 7-decies rispettivamente sottraggono all'esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori in base alla ordinaria disciplina sulla riscossione e sul versamento ed estendono l'applicazione delle disposizioni in tema di riscossione e versamento di somme incassate dagli agenti della riscossione anche alle attività intestate «Fondo unico giustizia».
L'articolo 44 ha per oggetto disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

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Il comma 1-bis autorizza coloro che prima del 1o agosto 2005 hanno costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, a utilizzare i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali. Tale attività promozionale, che potrà essere svolta in deroga alle disposizioni del Codice della privacy relative all'informazione e al consenso degli interessati, dovrà cessare entro il 31 dicembre del 2009. Si ricorda che la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche demanda agli Stati il compito di assicurare che «gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali - e, nell'affermativa, quali - debbano essere riportati in un elenco pubblico» (articolo 12), nonché di adottare «le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta [...] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate» (articolo 13).
I commi da 2 a 8 intervengono sul Titolo III della Parte III del Codice della privacy, riformulandone in particolare il Capo I in materia di violazioni amministrative. La ratio ispiratrice dell'intervento, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato in Senato, è quella di graduare meglio l'afflittività della sanzione a seconda che la violazione sia commessa da soggetti pubblici o privati di grandi dimensioni e disponibilità economiche, piuttosto che da altri soggetti per i quali il pericolo di illeciti e le condizioni economiche possono risultare minori (si pensi agli ordinari trattamenti per finalità amministrative e contabili presso piccole e medie imprese o liberi professionisti).
In particolare, il comma 2 modifica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 161 del Codice della privacy per l'omessa o inidonea informativa all'interessato, in violazione dell'articolo 13. Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il suddetto articolo 161 prevedeva che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice fosse punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 euro ovvero con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 del Codice o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati. Inoltre, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 161, le somme suddette potevano essere aumentate sino al triplo quando risultavano inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Il decreto-legge in esame ha sostituito la suddetta disciplina con un unico trattamento sanzionatorio, indipendente dal tipo di dati o dalla natura del rischio o dall'entità del pregiudizio causato. Pertanto, si applicherà sempre la sanzione da 6.000 a 36.000 euro. Viene inoltre eliminato dall'articolo 161 il riferimento alla possibilità di aumentare l'importo della sanzione in relazione alle condizioni economiche del contravventore. Tale possibilità è stata infatti generalizzata dal nuovo articolo 164-bis, comma 4, introdotto dal comma 7 dell'articolo in esame.
Il comma 3 aumenta l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 162 del Codice della privacy e ne introduce di nuove. In particolare, le lettere a) e b) raddoppiano le sanzioni previste per la cessione dei dati effettuata in violazione del Codice e per la violazione della disposizione sulla comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (articolo 84, comma 1, del Codice).
La lettera c) inserisce due nuovi commi all'articolo 162 del Codice, che introducono sanzioni amministrative che vanno ad affiancarsi ai reati di cui agli articoli 169, 167 e 170 del Codice. Il nuovo comma 2-bis prevede l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, da 20.000 a 120.000 euro nelle seguenti ipotesi: trattamento di dati personali effettuato

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senza il rispetto delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione. In questo caso è escluso il pagamento in misura ridotta; trattamento di dati personali con modalità che integrano gli estremi di un illecito penale ai sensi dell'articolo 167 del Codice. Tale articolo stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi; dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da 1 a 3 anni.
Il nuovo comma 2-ter prevede che, in caso di inosservanza delle prescrizioni o dei divieti adottati dal Garante è altresì applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 180.000 euro.
Il comma 4, analogamente a quanto disposto al comma 2, elimina dall'articolo 162-bis del Codice il riferimento alla possibilità di aumentare sino al triplo le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di conservazione dei dati di traffico in ragione delle condizioni economiche del responsabile della violazione. Come detto, infatti, tale possibilità è stata generalizzata dal nuovo articolo 164-bis, comma 4, introdotto dal comma 7 dell'articolo in esame.
Il comma 5 raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria per omessa o incompleta notificazione al Garante del trattamento di dati personali. Esso inoltre elimina dall'articolo 163 del Codice la sanzione amministrativa, accessoria e obbligatoria, della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione in uno o più giornali.
Il comma 6 aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per chi omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante (da 10.000 a 60.000 euro invece che da 4.000 a 24.000 euro).
Il comma 7 inserisce nel Codice un nuovo articolo 164-bis che prevede la possibilità di graduare l'entità della sanzione in relazione alla gravità. Il comma 8 novella l'articolo 165 del Codice della privacy prevedendo che la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione possa essere applicata in tutti i casi in cui sia accertata una violazione amministrativa prevista dal Capo I, Titolo III, del Codice.
L'articolo 44-bis ha per oggetto l'edilizia penitenziaria. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento, e, comunque, fino al 31 dicembre 2010, al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è attribuito il potere di procedere a nuove costruzioni di penitenziari o ampliare la capienza di quelli esistenti. Tale compito viene svolto attraverso i poteri di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si tratta della disposizione che ha per oggetto le norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l'abbreviazione

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fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento.
Nel parere che la Commissione approverà potrà essere sottolineata in premessa l'opportunità che il Governo, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione, accolga un ordine del giorno in cui si impegni di informare le Commissioni parlamentari competenti sui criteri di redazione da parte del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del programma di interventi considerati necessari nonché i criteri con cui saranno successivamente determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma. Ciò consentirebbe alla Commissione Giustizia, una volta conosciuti i predetti criteri, di approvare delle risoluzioni dirette ad impegnare il Governo sia sul programma degli interventi necessari che sulla determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma
Al medesimo articolo 44-bis si interviene anche in materia di Cassa delle ammende, riscrivendo la norma istitutiva (articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547). La novità è data da una ulteriore finalità che possono avere i finanziamenti della Cassa delle ammende. Oltre a finanziare programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie la Cassa può finanziare anche progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

Marilena SAMPERI (PD) esprime forte contrarietà sull'articolo 44, comma 1-bis, del provvedimento, che costituisce una violazione del tutto ingiustificata al codice della privacy ma anche al diritto comunitario, con particolare riferimento alla direttiva 2002/58/CE. Rileva altresì che tale disposizione appare contraddittoria rispetto alla politica di tutela della privacy che si sostanzierebbe, assertivamente, nel provvedimento di riforma della disciplina delle intercettazioni approvato ieri dalla Commissione.

Manlio CONTENTO (PdL) condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Samperi sottolineando come il comma 1-bis dell'articolo 44 contrasti con la normativa comunitaria e ritiene che tale circostanza debba risultare dal parere che sarà approvato dalla Commissione.
Esprime quindi soddisfazione in merito alla disciplina prevista all'articolo 44-bis che predispone una serie di importanti strumenti per far fronte alla difficile situazione nella quale versa l'edilizia penitenziaria, anche ispirandosi a numerosi suggerimenti da egli stesso avanzati nel corso dei dibattiti svoltisi alla Camera sul tema, come quello con il quale si evidenziava la possibilità di prelevare risorse dalla Cassa delle ammende. Ritiene peraltro opportuno che le Commissioni parlamentari competenti siano informate dal Governo in merito ai criteri che intenderà adottare sia per la redazione del programma di interventi considerati necessari dal Capo del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria sia per determinare successivamente le opere necessarie per l'attuazione del programma stesso.

Carolina LUSSANA, presidente, auspica che il relatore possa predisporre una proposta di parere con un'osservazione che tenga conto dei rilievi emersi in ordine all'articolo 44 del provvedimento. Auspica altresì che il Governo, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, possa accogliere un ordine del giorno, che sarà presentato dai deputati della Commissione Giustizia, volto ad impegnarlo a che lo stesso informi le Commissioni parlamentari competenti in merito ai criteri che intenderà adottare sia per la redazione del programma di interventi considerati necessari dal Capo del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria sia per determinare successivamente le opere necessarie per l'attuazione del programma stesso.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO manifesta la disponibilità del Governo a

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valutare l'opportunità di accogliere un ordine del giorno formulato secondo le indicazioni emerse dall'odierno dibattito in Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che il gruppo del Partito democratico ha presentato numerosi emendamenti al provvedimento in esame. Con riferimento all'articolo 44-bis dichiara di condividere la necessità che le Commissioni parlamentari competenti siano informate sui criteri di gestione delle somme destinate all'edilizia penitenziaria. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 12-bis, sottolinea come il garante dei diritti dei detenuti non sia stato ancora istituito a livello nazionale, ritenendo necessario che a ciò si provveda quanto prima. Con riferimento alla disciplina della class action, ribadisce quella che da sempre è la posizione del Partito democratico, che ritiene adeguata la disciplina di cui all'articolo 140-bis del codice della privacy e non ritiene opportuno che siano disposte ulteriori proroghe che ne rinviino l'entrata in vigore.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parer del relatore.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.
C. 2121, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e XII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge in esame consta di 4 articoli.
L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità. All'Osservatorio sono demandati i compiti: di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato, ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione medesima, sulle misure prese per renderne efficaci gli obblighi nonché sui progressi conseguiti, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità; predisporre la relazione sulla stato di attuazione delle politiche sulla disabilità; promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
Le disposizioni del disegno di legge non attengono direttamente alla Commissione Giustizia, la cui competenza è eventualmente ravvisabile per alcune parti della Convenzione da ratificare. In particolare, gli Stati dovranno assicurare alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità (articoli 13 e 14).

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Propone pertanto di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
L'articolo 2 introduce una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale.
La relazione illustrativa al provvedimento presentato al Senato evidenzia, infatti, la diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e il frequente e inconcludente contenzioso che sorge con riferimento alle procedure di rimborso per le spese di bonifica, ripristino e risarcimento del danno.
Essa sottolinea poi che le norme recate dell'articolo in esame per la stipula di contratti di transazione globale hanno la finalità «di rendere trasparente e garantista l'iter di perfezionamento di siffatti contratti, superando così l'asettico riferimento ad accordi transattivi in materia di danno ambientale già contenuto nell'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Il comma 1, nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, concede la facoltà, al Ministero dell'ambiente, di predisporre uno schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento.
I commi da 2 a 4 disciplinano invece la procedura per addivenire alla stipula della transazione sulla base dello schema predisposto - ai sensi del comma 1 - dal Ministero dell'ambiente.
Ai sensi del comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, gli enti e i soggetti interessati possono fare pervenire, ai partecipanti alla Conferenza di servizi di cui al comma 3, note di commento sullo schema di contratto.
Il comma 3 prevede che, nei successivi 30 giorni, il Ministero dell'ambiente svolga una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore. C
Viene altresì disposto che le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
Ai sensi del comma 4, acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione deve essere: sottoscritto per accettazione dall'impresa; successivamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente.
Il comma 5 disciplina gli effetti del contratto di transazione, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4. La stipula del contratto citato comporta: l'abbandono del contenzioso pendente; la preclusione di ogni ulteriore azione risarcitoria. La norma specifica chiaramente

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che è preclusa ogni azione: per il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino; risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (ora abrogato), o della Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006; risarcitoria azionabile dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Si precisa altresì che il contratto si configura come una transazione non novativa.
L'ultimo periodo del comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che sono fatti salvi i seguenti accordi transattivi: quelli già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelli attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data.
Il comma 5-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che la stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica.
Lo stesso comma prevede però le seguenti condizioni per l'utilizzo, che deve essere: compatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda; funzionale all'esercizio di un'attività di impresa; non contrastante con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto.
Il comma 6 prevede, in caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, nei confronti del Ministero dell'ambiente, che lo stesso Ministero può dichiarare risolto il contratto di transazione, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni. Qualora il contratto venga risolto, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.
Il comma 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina la riassegnazione dei proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni. Nel corso dell'esame al Senato l'applicabilità della norma in esame è stata ristretta ai soli proventi, di spettanza dello Stato, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale.
Per tali proventi si prevede: il versamento all'entrata del bilancio dello Stato; la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per le finalità previamente individuate con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'economia e delle finanze).
L'ultimo periodo del comma 7, aggiunto durante l'esame al Senato, disciplina il caso in cui - secondo quanto previsto nella transazione - la prestazione complessivamente dovuta dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario. In tal caso viene disposto che le modalità e le finalità di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione.
Il comma 8 disciplina l'avvio delle procedure per il risarcimento per il danno ambientale, stabilendo il riparto di competenze tra il Ministro dell'ambiente e titolari dei competenti uffici dirigenziali generali. In particolare, se l'ammontare del danno ambientale è uguale o superiore a 10 milioni di euro, l'organo competente all'avvio delle procedure risarcitorie è il Ministero dell'Ambiente. Se l'ammontare del danno ambientale è inferiore a 10 milioni di euro, gli organi competenti all'avvio delle procedure risarcitorie sono i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35

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AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 138 del 16 febbraio 2009, a pagina 51, prima colonna:
alla dodicesima riga la parola «263» è sostituita dalla seguente «268».
alla tredicesima riga la parola «39» è sostituita dalla seguente «89».