CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 febbraio 2009
138.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Lunedì 16 febbraio 2009. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, nella riunione di giovedì scorso, la Conferenza dei presidenti di gruppo ha stabilito che l'Assemblea inizierà la discussione del provvedimento in oggetto nella giornata di mercoledì 18 febbraio 2009, dopo l'esame delle mozioni, ove questo non sia stato concluso nella giornata precedente, con inizio della seduta alle ore 9.30. Alla luce di ciò, gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, nella riunione di giovedì scorso, hanno stabilito il seguente calendario dei lavori: oggi, lunedì 16 febbraio, a partire dalle 12: svolgimento delle relazioni e discussione di carattere generale; domani, martedì 17 febbraio, a partire dalle 10.30: esame degli emendamenti; nella stessa giornata di domani, martedì 17 febbraio, dieci minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea: valutazione dei pareri delle Commissioni e deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di oggi.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore per la I Commissione, esprime preliminarmente il proprio disagio per l'estrema ristrettezza del tempo a disposizione delle Commissioni per l'esame del provvedimento, che, oltretutto, presenta una notevole ampiezza e varietà. Rileva che le disposizioni recate dal decreto-legge originario e quelle introdotte nel corso dell'esame parlamentare appaiono tra loro eterogenee quanto alla materia, pur se molte di esse presentano la comune finalità di prorogare termini stabiliti con legge: a tale finalità non sono infatti comunque riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale e attinenti anche a materie diverse da quella

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finanziaria, richiamata nel titolo del decreto-legge. Prende atto che, per i decreti annuali di proroga di termini in scadenza, è invalsa la consuetudine di permetterne la modifica, con interventi anche profondi e innovativi, soltanto da parte di una Camera, ma ritiene che, essendo quello italiano un sistema bicamerale, si dovrebbe assicurare ad entrambe le Camere lo stesso margine di intervento.
Rilevata, infine, l'assenza dei deputati della minoranza, con l'eccezione del deputato Favia, esprime l'avviso che tale assenza sia dovuta alla considerazione che l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni è meramente formale, tanto più che potrebbe essere posta la questione di fiducia da parte del Governo.
Ciò premesso, chiarisce che i relatori si sono suddivisi l'articolato nel senso che ciascuno di loro si concentrerà sugli articoli riconducibili in via prevalente alle competenze della propria Commissione nonché su un certo numero di articoli non riconducibili alle competenze né dell'una né dell'altra Commissione.
Riferisce quindi che il decreto-legge in titolo, composto inizialmente di 45 articoli raccolti in 14 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato e si compone ora di 53 articoli.
L'articolo 1 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.
L'articolo 3, al comma 1 proroga al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale sarà consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
Il comma 1-bis rende applicabili agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le disposizioni della legge n. 14 del 1978 che pongono un limite massimo di due rinnovi per le nomine negli enti pubblici sottoposte al controllo parlamentare ai sensi della medesima legge, con ciò ampliando la possibilità di rinnovo, che attualmente è limitata per i componenti degli organi di tali enti ad una sola volta.
Il comma 1-ter proroga al 1o gennaio 2010 l'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria 2008, che, vietando la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali, dispone la nullità dei relativi atti. La norma specifica inoltre che ai comuni è consentito aderire ad un'unica forma associativa per gestire il medesimo servizio.
I commi da 1-quater a 1-sexies dispongono il mantenimento nel bilancio per il 2009 delle disponibilità di conto capitale relative al Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, iscritte in conto residui per l'anno 2008 e non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario, al fine di consentirne l'utilizzo nel corso dell'esercizio finanziario successivo.
L'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione volti alla riduzione e al riordino degli enti e organismi pubblici statali, previsti nell'ambito della procedura disciplinata dall'articolo 2, comma 634-640 della legge finanziaria 2008.
L'articolo 5 proroga al 31 dicembre 2009 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, approvate successivamente al 1o gennaio 1999, per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
L'articolo 6 proroga al 30 giugno 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 106, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), relativo alla possibilità, per le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni, di riservare i posti messi a concorso, nella misura del 20 per cento, al personale precario di livello non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.

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L'articolo 7 modifica l'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge n. 203 del 2005, che autorizza l'ISTAT a costituire una società di rilevazione statistica, sopprimendo la previsione che a tale società partecipino enti territoriali e autonomie funzionali e prorogando di sei mesi (al 30 giugno 2009) i contratti di collaborazione in corso al 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro.
L'articolo 7-bis rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, la definizione dei criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa, da applicare ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio al personale, ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.
L'articolo 8 prevede che le risorse di cui all'articolo 74, comma1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, possano, limitatamente allo stanziamento per il 2009, essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
L'articolo 10, commi 1 e 2, proroga il termine per il rinnovo dei COMITES (Comitati degli italiani all'estero) mediante elezioni, che si sarebbero dovute svolgere nel marzo 2009, e per le quali viene fissato il termine ultimo del 31 dicembre 2010. La proroga si estende conseguentemente anche al rinnovo del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero).
Il comma 2-bis consente anche ai funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (oltre che a quelli assunti negli anni che vanno dal 1999 al 2003) di ottenere la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 102, primo comma, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Il comma 2-ter provvede ad apportare una correzione (dovuta ad un mero errore materiale) al comma 1314 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) in materia di razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato e situato all'estero.
Il comma 2-quater modifica la disciplina del Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, istituito dalla legge finanziaria per il 2007. In base alla modifica introdotta, le risorse del fondo (nel quale affluiscono le somme derivanti da atti di donazione e i corrispettivi di contratti di sponsorizzazione) possono essere impiegate anche per coprire le spese di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche o delle sedi consolari all'estero.
L'articolo 11 proroga fino al 31 dicembre 2009 l'obbligo di richiesta di licenza al questore, che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2005, ha posto in capo ai gestori di esercizi pubblici o circoli privati dotati di apparecchi per le comunicazioni telefoniche e Internet.
L'articolo 12, comma 1, dispone la conservazione nel conto dei residui per il 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008.
Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla promozione alla qualifica di viceprefetto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000, concernente il rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (17 giugno 2000).
Il comma 2-bis prevede il mantenimento in bilancio nel conto dei residui per l'anno 2009 delle somme iscritte in applicazione di quattro recenti provvedimenti legislativi che riconoscono benefici alle vittime della criminalità, non impegnate al 31 dicembre 2008, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio finanziario successivo.

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L'articolo 12-bis, attraverso due novelle alla legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, include i garanti dei diritti dei detenuti tra i soggetti ammessi ai colloqui e alla corrispondenza con i detenuti e attribuisce ai medesimi garanti la possibilità di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari.
L'articolo 14 reca una serie di proroghe di termini relative all'Amministrazione della difesa, con particolare riferimento al regime transitorio delle promozioni annuali, a talune disposizioni transitorie relative all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, al termine di chiusura delle unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia Industrie Difesa.
L'articolo 19 differisce di ulteriori sei mesi l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori prevista dalla legge finanziaria 2008, fissandola, quindi, al 1o luglio 2009.
L'articolo 32 proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro.
I commi 1 e 2 prorogano al 16 maggio 2009, termine entro il quale è possibile l'emanazione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 81, la decorrenza dell'applicazione delle norme (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a)), concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all'assunzione, nonché delle norme (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a)), concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all'assunzione.
I commi 2-bis e 2-ter rinviano di un anno (al 15 maggio 2010) il termine per l'adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori particolari (come forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civili, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei), nonché di consentire il coordinamento con una serie di altre discipline speciali riguardanti le attività lavorative a bordo delle navi o in ambito portuale, le attività lavorative relative al settore delle navi da pesca e le attività lavorative nel trasporto ferroviario.
L'articolo 34-bis, ai commi 1-3, al fine di garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può rinnovare per un massimo di cinque anni gli incarichi del personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008, presso l'ex Ministero della salute.
I commi 4-7 stabiliscono a partire dal 1o gennaio 2009 la nuova pianta organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e consente per il triennio 2009-2011 di bandire un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti in organico.
L'articolo 35 reca, ai primi tre commi, norme in materia di personale degli enti di ricerca.
Il comma 1 è volto a consentire al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di continuare ad operare fino al 30 giugno 2009.
Il comma 2 è volto a introdurre la facoltà per gli enti di ricerca, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato senza i limiti precedentemente posti, in virtù dei quali il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non poteva eccedere le unità cessate nell'anno precedente.
Il successivo comma 3 rinvia a un decreto ministeriale l'attuazione del comma 2, prevedendo espressamente che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e

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di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico.
Il comma 4 prevede che il personale, ex dipendente dell'ente pubblico CONI, successivamente transitato alle dipendenze della società CONI Servizi S.p.A. ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
I commi 5, 6 e 7 introducono benefici fiscali in favore delle associazioni sportive. In particolare, il comma 5 include nella definizione di «redditi diversi» prevista dal TUIR anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Il comma 6 interviene sulla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative effettuate in favore delle federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI prevedendo la loro inclusione tra i redditi diversi nonché l'esclusione dell'assimilazione dei suddetti contratti al rapporto di lavoro dipendente.
Il comma 7 dispone la copertura degli oneri stimati in 2 milioni di euro per il 2009, 2,6 milioni per il 2010 e 2,4 milioni a decorrere dal 2011.
I commi da 8 a 13 dettano una serie di norme volte a definire il reddito di riferimento ai fini della determinazione di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, prevedendo, in particolare, che il reddito da prendere in considerazione sia quello conseguito il 1o luglio di ciascun anno dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale destinato a predisporre un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale, e conferma l'autorizzazione (già disposta con l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 248 del 2007) della raccolta autologa conservazione e stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate.
Con il comma 15 si dispone l'abrogazione del comma 1 del citato articolo 8-bis.
Il comma 16 reca disposizioni concernenti la ricostruzione della carriera dei militari già docenti nella Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
L'articolo 36, al comma 1, dispone che il termine relativo al completamento delle operazioni riguardanti il personale docente di ruolo sia prorogato, limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, al 31 agosto 2009, rispetto al termine ordinario del 31 luglio.
Il comma 1-bis sancisce la validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento della medesima abilitazione indetti con il decreto ministeriale 85 del 2005 i quali abbiano maturato il prescritto requisito di 360 giorni di servizio entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (ossia, il 22 dicembre 2005) e che abbiano superato l'esame di Stato.
L'articolo 37, comma 1, posticipa all'anno scolastico e formativo 2010/2011 l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, originariamente fissato all'a.s. 2007-2008, mentre il comma 2 abroga le disposizioni che avevano disposto le precedenti proroghe.
Il comma 2-bis posticipa dall'anno accademico 2009-2010 all'anno accademico 2010-2011 l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato, mentre il comma 2-ter modifica il punteggio massimo degli esami di ammissione e la relativa distribuzione interna.
Il comma 2-quater consente la proroga delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di sostegno alla ricerca industriale, fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento

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di una nuova procedura di gara e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.
L'articolo 41-bis apporta modifiche a diversi aspetti della disciplina vigente in materia di editoria. Il comma 1 prevede che, per accedere ai contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, il requisito della rappresentanza parlamentare non è necessario, oltre che per le imprese, anche per le testate di quotidiani e periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.
Il comma 2 reca modifiche alla normativa relativa agli assetti societari delle imprese editrici. In primo luogo, si introduce la possibilità che le azioni aventi diritto di voto o le quote delle imprese editrici possano essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, non solo nel caso in cui la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche (come previsto attualmente), ma anche nel caso cui in la partecipazione di controllo sia intestata a società solo indirettamente controllate da persone fisiche. In secondo luogo, si prevede l'eliminazione del divieto di intestazione a società fiduciarie di quote di maggioranza o di controllo delle imprese editrici.
Il comma 3 stabilisce, da un lato, che nell'ambito delle disponibilità stanziate nel bilancio dello Stato per l'editoria, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, in via sussidiaria, alle altre tipologie di agevolazioni del settore. Dall'altro, che lo schema di regolamento di riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
Il comma 4 dispone che all'attuazione dei precedenti commi da 1 a 3 si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 5 prevede che anche i giornalisti dei periodici, ammessi al trattamento di cassa integrazione, possano optare per il pensionamento anticipato di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981. Di conseguenza, il comma 6 dispone che la richiamata opzione di pensionamento anticipato è valida per i giornalisti dipendenti anche dalle imprese editrici di giornali periodici.
Il comma 7 reca un ulteriore intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981. Nel caso in cui i datori di lavoro presentino piani comportanti un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni si prevede l'obbligo di introdurre, con decreto interministeriale, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell'onere eccedente.
Il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 42-bis dispone la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse dal gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente alle affissioni di manifesti politici, mediante il pagamento di 1.000 euro per anno e per provincia.
L'articolo 44 introduce una serie di modifiche al cosiddetto Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003). I commi 1 e 11 prevedono la non applicabilità agli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate dal Garante del divieto di riassegnazione previsto dalla legge finanziaria per il 2008.
Il comma 1-bis consente fino al 31 dicembre 2009 di utilizzare l'uso dei dati contenuti negli elenchi telefonici formati prima del 1o agosto 2005 per finalità promozionali.

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I commi da 2 a 9 modificano il trattamento sanzionatorio in caso di violazioni del Codice.
Il comma 10 modifica l'importo della sanzione amministrativa prevista nel caso di violazione di alcune disposizioni del Codice del consumo.
L'articolo 44-bis prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all'emergenza penitenziaria. A tal fine il capo del D.A.P., è nominato Commissario straordinario delegato e potrà avvalersi di ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. Il Commissario redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti mentre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione e del relativo quadro finanziario. Le opere di edilizia carceraria vengono inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) della legge obiettivo nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128 del cosiddetto Codice degli appalti; per la realizzazione delle opere saranno seguite le procedure acceleratorie previste dallo stesso Codice. Poteri sostitutivi sono attribuiti al Commissario delegato in caso di inutile decorso dei termini previsti per la realizzazione delle opere edilizie. L'articolo detta poi una disciplina generale della Cassa delle ammende confermandone l'istituzione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. La norma indica le funzioni della cassa e i suoi organi, sostanzialmente rifacendosi - con alcune innovazioni - al contenuto di quanto già previsto dagli articoli 121-130 dell'ordinamento penitenziario. Tale ultima disciplina rimarrà in vigore fino all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che adotterà entro sei mesi lo statuto della Cassa delle ammende e che conterrà la disciplina di dettaglio della cassa stessa.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore per la V Commissione, illustra il contenuto del provvedimento con riferimento all'ambito di competenza della Commissione bilancio, rinviando, per la compiuta analisi di tutte le sue disposizioni, alla documentazione predisposta dagli uffici. In proposito, invita il rappresentante del Governo a fornire alle Commissioni i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate con riferimento ai profili finanziari, in tale documentazione.
Per quanto concerne le disposizioni più significative dal punto di vista finanziario, ricorda che l'articolo 2, ai commi 1 e 2 dispone, in attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, la proroga a tutto il periodo d'imposta 2010 dell'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale. Il comma 2-bis riformula il comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009, recante disposizioni volte ad escludere l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011, nelle ipotesi in cui il mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia. La norma in esame sembra volta a restringere il campo di applicazione della deroga al patto di stabilità interno prevista dalla norma sostituita: viene in particolare resa più stringente la condizione di virtuosità relativa alla spesa corrente, la quale dovrà risultare in ciascun anno del triennio 2009-2011 inferiore rispetto alla media del periodo 2005-2007. Chiede quindi di chiarire le modalità con le quali, tramite la procedura delineata, possa essere assicurata la neutralità finanziaria della disposizione finalizzata a consentire il superamento dei limiti posti all'andamento dei saldi degli enti locali. In particolare, non è definito con quale modalità verrebbe assicurata

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la copertura delle spese effettuate in deroga ai vincoli del patto nel caso in cui le risorse poste a compensazione della maggiore spesa fossero individuate, dagli enti locali interessati, in poste attive dei propri bilanci non computabili ai fini del saldo dell'indebitamento netto (quali l'avanzo di amministrazione o partite di carattere finanziario). Ulteriori profili non chiariti riguardano la disposizione che prevede che la deroga ai vincoli del patto possa riferirsi a spese in conto capitale che trovino copertura sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione. Le spese in questione infatti, in quanto compensate da entrate di pari importo trasferite dalle regioni, non influirebbero sui saldi degli enti che effettuano le spese stesse. In tal caso, pertanto, la deroga ai vincoli del patto non avrebbe ragion d'essere con riferimento alle spese finanziate dalle regioni e verrebbe ad applicarsi ad altre spese in conto capitale di enti locali, prive di compensazione, per un importo equivalente alle risorse trasferite dalle regioni. Dal testo della disposizione sembra potersi escludere infine che la stessa sia interpretabile nel senso che la deroga ai vincoli del patto, riferita alle risorse trasferite dalle regioni, possa riguardare i bilanci regionali in luogo di quelli degli enti locali. Diversamente, le risorse finanziarie autonomamente rese disponibili dalle regioni non configurerebbero una forma di copertura della deroga al patto per gli enti locali, bensì un mero spostamento della riduzione dei risparmi dal comparto degli enti locali a quello delle regioni.
Segnala poi che l'articolo 9, al comma 1, proroga di trenta giorni il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Introduce, inoltre, un sistema di parziale autofinanziamento dell'Autorità, stabilendo che una quota degli importi delle medesime sanzioni pecuniarie amministrative - anche irrogate negli anni successivi - fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con DPCM. Il comma 2 autorizza la proroga annuale dei comandi di personale presso l'Autorità, previsti da specifiche disposizioni di legge, con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 215 del 2004 in materia di conflitti d'interesse. Al riguardo, con riferimento alla proroga del termine di trenta giorni per il pagamento delle sanzioni irrogate nel 2008 dall'Autorità antitrust, segnala che la norma, determinando lo slittamento all'esercizio 2009 del versamento delle sanzioni in scadenza negli ultimi giorni dell'esercizio concluso, sembra suscettibile di generare, per tale esercizio, effetti negativi sui saldi di cassa della pubblica amministrazione in assenza della norma, infatti, le predette somme avrebbero determinato effetti positivi di cassa per il 2008 a causa dell'introito delle somme, il cui utilizzo si sarebbe invece verificato presumibilmente nell'esercizio successivo. Con riferimento alla disposizione (comma 1, secondo periodo) che destina alle necessità di spesa dell'Autorità parte del gettito delle sanzioni attualmente destinato ad iniziative a vantaggio dei consumatori, ritiene opportuno che sia chiarito da quali delle finalità cui sono oggi destinate le suddette somme esse siano distolte, anche al fine di comprendere se dalla disposizione possa derivare la necessità di un reintegro delle somme in relazione ad impegni o iniziative già assunte. Segnala infine che l'articolo 13-ter del disegno di legge C. 1441-ter recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato (A.S. 1195) prevede l'utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust per l'anno 2008 per incrementare il fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetica e

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sanitaria dei cittadini meno abbienti (cosiddetta Social card), istituito dall'articolo 81, del decreto-legge n. 112 del 2008.
L'articolo 13 proroga il termine per l'emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi a favore di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico.
L'articolo 15, comma 1, dispone il mantenimento nel bilancio per il 2009 - nel conto residui - delle quote del «Fondo TFR» che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 - ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 - ai fini di un loro utilizzo nell'esercizio finanziario 2009.
Il comma 2 autorizza il mantenimento nel bilancio per il 2009, in conto residui, degli stanziamenti - correlati all'incentivazione del personale della pubblica amministrazione - iscritti nel bilancio 2007 e già conservati in conto residui nell'anno 2008 ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge n. 298 del 2006, e non utilizzati nell'esercizio 2008. Per il secondo comma precisa che l'autorizzazione al mantenimento, in conto residui, nel bilancio 2009 di tali somme (già conservate in conto residui ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge n. 298 del 2006 e non utilizzate nell'anno 2008) è volta ad assicurare che le risorse, individuate per legge e destinate al personale in dipendenza degli accordi di concertazione sottoscritti tra il Governo ed i rappresentanti dei comparti interessati, vengano mantenute nella disponibilità dei Ministeri per essere effettivamente corrisposte agli aventi diritto.
L'articolo 16, comma 1, differisce di sei mesi - dal 1o gennaio 2009 al 1o luglio 2009 - l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa. Modificando il comma 4 dell'articolo 354 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, la norma differisce infatti l'abrogazione delle disposizioni dettagliatamente elencate all'articolo 354, comma 1, del Codice, nonché delle relative norme di attuazione. Il comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2011 le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previste dal decreto del ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, che il decreto-legge n. 73 del 2007 di liberalizzazione del settore elettrico aveva a sua volta prorogato per gli anni 2007 e 2008, allo scopo di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore. Riguardo al comma 1-bis ritiene opportuno che il Governo assicuri che le disponibilità del Fondo, di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000, coprano integralmente le somme stanziate per la disposizione in esame e che da essa non scaturiscano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La normativa vigente annovera le spese per le attività di ricerca e sviluppo tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico, da finanziare mediante specifiche componenti tariffarie. Tali entrate tariffarie affluiscono ad un Fondo, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e sono utilizzate secondo le modalità definite dal DM 8 marzo 2006. Il DM 8 marzo 2006 ha definito un Piano triennale, approvato con il decreto ministeriale 23 marzo 2006, che ha accertato disponibilità pari a 150 milioni di euro, destinando il relativo importo, per 61 milioni, al finanziamento di accordi di programma triennali e, per 89 milioni, al finanziamento di progetti assegnati tramite bandi di gara.
L'articolo 17 prevede la conservazione, per l'anno 2009, nel fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico al capitolo 1650, delle somme già riassegnate ma non impegnate nell'anno 2008.
L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2009 i termini, fissati da ultimo al 31 dicembre 2008 dall'articolo 26, comma 1 del decreto-legge n. 248 del 2007, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e all'adeguamento degli statuti di questi ultimi. In proposito, ricorda che la Commissione bilancio del Senato, nella seduta

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del 5 febbraio 2008, ha espresso sulla disposizione parere di nulla osta formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 20, comma 1, differisce dal 30 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), per quanto concerne la cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia. Sul punto chiede al rappresentante del Governo una conferma che sussistano le risorse necessarie a far fronte alla proroga dell'attività dell'Agenzia nell'esercizio in corso. All'attuazione del piano di riordino e dismissione oggetto di proroga non sono stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari.
Il comma 1-bis, novellando l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, estende a 42 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 (con scadenza al 4 gennaio 2010), il termine entro il quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle regioni e dagli enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, sono chiamate a cessare le attività concernenti la prestazione di servizi a favore di soggetti diversi dagli enti costituenti o partecipanti. L'articolo 21, comma 1 proroga al 31 dicembre 2009 il termine ultimo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003 per l'adeguamento alla normativa recata dal titolo III dell'allegato A degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m3 comma 1-bis prevede l'adozione di atti di indirizzo del Governo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas volti all'introduzione di un regime tariffario semplificato per le imprese elettriche con un numero di utenze inferiore a 5000. In proposito, rileva che occorre che il regime semplificato sia ottenuto nell'ambito di una rimodulazione complessiva delle tariffe, e quindi senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Segnala poi che l'articolo 22, comma 1, estende sino al 31 dicembre 2009 il divieto di aumentare le autorizzazioni all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, divieto che il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 164 del 1998 aveva posto fino al 31 dicembre 2008. Il comma 2 dispone poi l'abrogazione di alcune disposizioni introdotte durante l'iter parlamentare per la conversione del decreto-legge n. 171 del 2008. In particolare, si abrogano il primo comma dell'articolo 1, il numero 3 della lettera c), che aumentava di 1 milione di euro per il 2009 lo stanziamento destinato a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici fiscali per le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, anche cooperative, di cui ai commi 1088-1090 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007; l'articolo 4-quater, che prevedeva l'estensione della disciplina del canone a titolo ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate ad imprese, anche singole, per l'esercizio di attività di pescicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura; l'articolo 4-septiesdecies, che recava l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506 della legge n. 244 del 2007, volto a consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1 del decreto legge 269/2003 in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo. Il comma 2-bis stabilisce che lo Stato, a seguito dell'assunzione a carico del proprio bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993, delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, poi dichiarate insolventi, mantiene il diritto di ripetere quanto corrisposto per tale intervento nei confronti dei soci che «abbiano comunque contribuito alla insolvenza» o in ogni caso «non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento» dello Stato, subentrando nelle relative garanzie.

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Ricorda poi che l'articolo 23, comma 1 differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua. Il comma 1-bis dispone che il riconoscimento ai fini ICI della ruralità dei fabbricati deve essere effettuato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricato. In proposito, nel ricordare che l'attribuzione della ruralità ai fabbricati comporta, ai fini fiscali, l'esenzione dalle imposte ordinarie, rileva che la disposizione, volta ad escludere i fabbricati rurali dall'ambito impositivo dell'ICI, assume carattere di interpretazione autentica, suscettibile quindi di produrre anche effetti retroattivi. Anche alla luce di tale portata applicativa ritiene necessario che siano chiariti gli eventuali effetti della norma sul gettito.
Segnala poi che i commi 1-ter e 1-quater recano disposizioni in merito alla proroga del termine per la presentazione delle proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna disponendo a copertura degli oneri uno stanziamento di 6 milioni di euro per il 2009. I commi 1-ter e 1-quater sono stati introdotti con un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato. L'onere quantificato dal comma 1-quater è più elevato rispetto a quello a suo tempo individuato con riferimento alla prima norma che ha introdotto la sospensione, fino al 31 luglio 2008, delle esecuzioni forzose in esame ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge finanziaria per il 2008, rispetto al quale il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della medesima legge esponeva un onere per spesa corrente pari a 3 milioni di euro per il solo anno 2008. Osserva che gli effetti finanziari ascritti alla proroga in esame appaiono maggiormente prudenziali rispetto alla precedente quantificazione; ritiene inoltre necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione in esame, rispetto alla quantificazione dell'onere e alla sua coerenza temporale rispetto agli interventi necessari in rapporto alla massa debitoria oggetto della misura di rinvio.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la formulazione della norma di copertura di cui al comma 1-quater non indica, esplicitamente, a quale disposizione onerosa si faccia riferimento. Dalla durata della copertura finanziaria e dalla verifica degli emendamenti già approvati in Commissione al Senato, sembra che la disposizione di copertura si riferisca agli oneri derivanti dal comma 1-ter, recante disposizioni in materia di sospensione di esecuzioni forzose in Sardegna. Al riguardo, chiede una conferma da parte del Governo. Infine, anche in considerazione del fatto che nel corso delle ultime sedute della Commissione Bilancio, con riferimento all'esame di provvedimenti o di proposte emendative che prevedevano una modalità di copertura analoga a quella in esame, il Governo ha espresso avviso contrario, ritiene opportuno che lo stesso chiarisca se l'utilizzo della tabella C non pregiudichi anche in questo caso, come nei precedenti citati, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dalla medesima tabella.
Osserva poi che l'articolo 24, comma 1, proroga dal 1 gennaio 2009 al 1o gennaio 2010 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la normativa che preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. Il comma 1-bis introduce una sanzione pecuniaria - pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro - a carico di chi assume il comando o la condotta di unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle relative modalità applicative. Prevede

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inoltre che, con provvedimento delle Regioni interessate, vengano disciplinate vendita e somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare. Sul punto giudica opportuna una conferma che dalle norme non derivino oneri a carico delle amministrazioni incaricate dei controlli per nuove dotazioni di strumenti di accertamento.
Ricorda poi che l'articolo 25 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che dovrà stabilire il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. In proposito, ritiene opportuno chiarire se il rinvio dell'applicazione dei nuovi canoni possa incidere sugli equilibri finanziari connessi all'utilizzo della rete ferroviaria, nonché sui tempi e le modalità di remunerazione degli investimenti ferroviari effettuati.
Segnala poi che l'articolo 26, al fine di accelerare il completamento del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali, proroga al 31 dicembre 2009 il termine delle convenzioni attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a. e le società da questa controllate. Entro la stessa data viene previsto un aggiornamento dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, conformemente alla liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo. In proposito, ricorda che la relazione illustrativa afferma che, tenuto conto delle difficoltà economiche e delle limitazioni del bilancio dello Stato, che non consentono di rendere strutturali benefici concessi precedentemente ed autorizzati in sede comunitaria, la disposizione è finalizzata ad assicurare continuità al servizio di cabotaggio prorogando per l'anno 2009 le relative convenzioni, in scadenza al 31 dicembre 2008, nel limite delle risorse disponibili. In merito al primo e al secondo periodo del comma 1, ritiene opportuno che il Governo fornisca assicurazioni circa l'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente e sull'idoneità delle stesse ad essere utilizzate per la proroga delle convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2008. Osserva infatti che le somme rispettivamente stanziate dalla legge n. 296 del 2006 e dal decreto legge n. 185 appaiono finalizzate alla stipula di nuove convenzioni e la loro utilizzazione è comunque subordinata a verifica in sede comunitaria. Ricorda peraltro che il comma 998 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha autorizzato la stipula, entro il 30 giugno 2007, di nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. A tal fine ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Le nuove convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario.
Successivamente, l'articolo 26 del decreto legge n. 185 del 2008, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della società Tirrenia di Navigazione S.p.a. e delle società controllate e la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 998, della legge n. 296 del 2006, ha autorizzato la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla verifica da parte della Commissione europea della compatibilità delle convenzioni con il regime comunitario. In merito al terzo periodo chiede opportuna una conferma dell'effettiva possibilità di realizzare l'indicato riordino nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista.
Segnala poi che l'articolo 27, comma 1, differisce dal 15 giugno 2008 al 30 giugno 2009 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, finalizzata all'individuazione dei collegamenti ferroviari in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, destinati alla liberalizzazione. In proposito, chiede al rappresentante del Governo di confermare la possibilità per il Ministero dei trasporti di continuare a

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svolgere nell'anno in corso le medesime attività nell'ambito delle esistenti risorse di bilancio.
Il comma 1-bis interviene sull'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008 in materia di trasporto ferroviario regionale, ponendo l'onere finanziario per l'acquisto del materiale rotabile a carico del fondo per gli investimenti di Ferrovie dello stato, e modificando il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve indicare la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia, termine che viene fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185 del 2008.
L'articolo 28 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i quali è stabilita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri.
L'articolo 29, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio della concessione della gestione aeroportuale, in deroga alle previsioni dell'articolo 704 del codice della navigazione, il quale prevede l'assegnazione mediante gara ad evidenza pubblica, secondo la normativa comunitaria. La deroga si riferisce ai procedimenti iniziati anteriormente al 23 giugno 2005.
Il comma 1-bis reca alcune misure di sostegno al settore dell'autotrasporto, tra cui la riduzione di complessivi 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, dei tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti e, per il solo 2009, di un'ulteriore riduzione a titolo sperimentale di detti premi, nel limite massimo di 80 milioni.
Con riferimento all'ulteriore riduzione nel limite massimo di 80 milioni di euro dei tassi di premio INAIL per l'anno 2009, chiede al rappresentante del Governo una conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, escludendo che a valere sulle medesime liquidità sussistano ulteriori impegni di spesa o oneri pregressi. In proposito chiede di tenere conto anche della realizzazione delle misure previste dal decreto legge n. 162 del 2008, considerando che risultano già scaduti i termini per l'adozione dei relativi decreti ministeriali. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al primo periodo del comma 1-bis, nel rilevare che le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 - per un importo di circa 42,87 milioni di euro - sono iscritte nel capitolo 4344 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e che per l'esercizio in corso risultano interamente disponibili, ritiene necessario che il Governo chiarisca se si possa sopprimere l'autorizzazione di spesa con finalità di copertura, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tale autorizzazione. In particolare, chiede che il Governo chiarisca se gli interventi di cui alla norma in esame si intendono come sostitutivi di quelli di cui al citato articolo 45. Con riferimento al secondo periodo del comma 1-bis, ricorda che le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2008, dovevano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio 2009, per la conseguente riassegnazione per un importo di 200 milioni di euro alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione degli interventi previsti dal suddetto articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 162. Al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse da acquisire all'entrata per le finalità della norma in esame ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le predette risorse siano state versate all'entrata del bilancio dello Stato;

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se sia stata già effettuata la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione della spesa, e in tal caso per quale importo e se siano già stati assunti impegni di spesa a valere sulle medesime risorse.
Il comma 1-ter, alla lettera a), prevede che l'accertamento della corrispondenza dei veicoli alle prescrizioni del Codice della Strada può essere effettuato sia su singoli veicoli che su gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo. La lettera b) dello stesso comma semplifica la procedura per l'approvazione e l'installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche su autovetture e motocicli, eliminando la necessità di nulla osta da parte della casa costruttrice del veicolo.
Il comma 1-quater modifica in larga misura le norme riguardanti il servizio di taxi e di noleggio con conducente contenute nella legge quadro sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge n. 21 del 1992. I commi 1-quinquies e 1-sexies, introdotti durante l'esame al Senato, modificano la disciplina relativa all'affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici, ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40 per cento. Con riferimento a quest'ultima disposizione, segnala che le norme intervengono su discipline riguardanti le procedure di affidamento da parte dei concessionari, andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo circa la conformità delle previsioni introdotte all'ordinamento comunitario, al fine di evitare il rischio di eventuali sanzioni.
Il comma 1-septies modifica il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007 prorogando al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2004, peraltro già prorogato - da ultimo al 30 giugno 2009 - ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007.
Il comma 1-octies differisce al 1o gennaio 2010 la scadenza del 1o gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il comma 1-novies reca disposizioni per il pagamento degli interventi realizzati nel 2008 per la prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) - direttrice Orbassano-Aiton, a valere sulle risorse per le autostrade del mare. In merito alla copertura finanziaria osserva che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, il capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentava una disponibilità di competenza - risorse non impegnate - di 14,3 milioni di euro. Ritiene quindi opportuno acquisire un chiarimento, da parte del Governo, sulle ragioni per le quali la norma dispone che le risorse rivenienti dall'esercizio finanziario 2008, iscritte nel capitolo 7306, siano mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009, per la copertura di interventi effettuati, nell'anno 2008, nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada Ferrovia Alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton. Tale chiarimento appare necessario al fine di verificare la coerenza temporale fra il manifestarsi dell'onere e la copertura disposta dalla norma in esame. Chiede poi di chiarire se con la norma in esame si intenda far fronte alla copertura di tutti gli interventi effettuati nell'anno 2008 per la prosecuzione del suddetto servizio sperimentale italo-francese, o se solo ad una parte degli stessi.
Ricorda quindi che il comma 1-decies proroga per l'anno 2009 l'esonero, nel limite del 45 per cento, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le

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navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio, previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall'articolo 34-sexies del decreto-legge n. 4 del 2006. Il comma 1-undecies provvede alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro, mediante utilizzo di risorse rivenienti, nell'esercizio finanziario 2008, da alcune autorizzazioni di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 3, comma 12, della legge n. 13 del 2006, osserva che nel capitolo 7612 del suddetto dicastero risultavano residui di stanziamento per un importo di 9.454.840 euro. Al riguardo, trattandosi di risorse già iscritte in conto residui, il loro utilizzo con finalità di copertura necessiterebbe di una adeguata clausola di compensazione finanziaria per gli effetti che si registrerebbero sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Al riguardo giudica opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle risorse di cui all'articolo 2, comma 232, della legge n. 244 del 2007, osserva che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, il capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentava, risorse non impegnate - di 14,3 milioni di euro. Peraltro segnala che, ai sensi dell'articolo 29, comma 1-novies, parte delle predette risorse, per un importo di 6,3 milioni di euro sono utilizzate per la copertura degli interventi ivi previsti. Rileva, infine, che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di mera previsione. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, anche tenuto conto del fatto che la disposizione originaria di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge n. 4 del 2006, era configurata in termini di limite massimo, se tale disposizione, pur se formulata in termini di previsione di spesa debba, invece, intendersi come limite massimo di spesa. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, anche se la norma prevede il riversamento all'entrata delle stesse, rileva che le stesse hanno, per un importo pari a 17,45 milioni di euro, natura di conto capitale a fronte della spesa autorizzata che appare avere natura corrente. Al riguardo, chiede un chiarimento da parte del Governo.
Segnala poi che il comma 1-duodecies proroga dal 17 agosto 2009 al 17 agosto 2010 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai prescritti requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale. Il comma 1-terdecies dispone che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento. La norma sembra riprodurre, per l'anno 2008, la deroga al regime contabile relativo all'impegnabilità dei limiti previsti dalla legge obiettivo. In proposito, andrebbe chiarito il significato del riferimento a «quote non utilizzate» dei limiti di impegno, precisando in particolare se si tratti di fattispecie relative al mancato impegno delle somme in questione. Qualora, invece, la norma faccia riferimento a somme già impegnate, ma non pagate, non sembrerebbe congruo il rinvio delle annualità agli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti di impegno.
Il comma 1-quaterdecies prevede il mantenimento in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009, dei vari contributi pluriennali decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008. La norma fa riferimento a contributi pluriennali, laddove, dal tenore complessivo della stessa, sembrerebbe più congruo il riferimento a «quote annuali» dei predetti contributi. Ritiene necessario, inoltre, chiarire il significato del riferimento al

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mancato «utilizzo» entro il 31 dicembre 2008, precisando se si intenda far riferimento a somme impegnate e non pagate.
Premessa la necessità di una conferma di tale interpretazione, poiché la norma configura una deroga alla normativa contabile vigente, chiede di chiarire se dalla stessa possano derivare, nell'anno 2009, effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni tendenziali di fabbisogno e di indebitamento.
Il comma 1-quinquiesdecies, differisce di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 e provvede a limitare i compensi stabiliti per gli arbitri sia dimezzandoli, sia vietando incrementi dei compensi massimi legati ad esigenze particolari. In proposito, pur considerando che alle disposizioni prorogate non sono state a suo tempo associati effetti sui saldi, rileva che l'ulteriore differimento dell'applicazione delle norme della finanziaria 2008 volte a ridurre l'utilizzo dello strumento arbitrale è suscettibile di rinviare l'acquisizione dei relativi risparmi.
Ricorda ancora che l'articolo 30 differisce di un anno, ovvero al 31 dicembre 2009, il termine per l'adozione del decreto interministeriale volto all'indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione e degli ulteriori criteri per l'attuazione del decreto n. 116 del 2008.
L'articolo 31, al comma 1, proroga fino al 1o gennaio 2010 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, di cui al comma 3-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
I commi 1-bis e 1-ter incidono sui requisiti necessari ai soggetti affetti da sindrome da talidomide per poter beneficiare del relativo indennizzo. Al riguardo, dal momento che la più precisa individuazione dei soggetti aventi diritto lascia presupporre la mancata erogazione nel 2008 del beneficio, chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi in ordine al numero di soggetti interessati dalla disposizione in esame, al fine di verificarne la congruenza con la quantificazione dell'onere della relazione tecnica alla legge n. 244/2007 e, di conseguenza, con la relativa copertura.
Ricorda che l'articolo 33 proroga al 31 dicembre 2009 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 193 del 2006.
L'articolo 34 proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo (cosiddetto pay-back), posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale, e consistente nel versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme.
L'articolo 38, novellando l'articolo 159, comma 1, del Codice del paesaggio, proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. La proroga opera anche nei confronti dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione alla data del 30 giugno 2009.
L'articolo 39 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che determinerà il compenso da attribuire ad autori e produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e di videogrammi su qualsiasi supporto (cosiddetto copia privata).
L'articolo 40, comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione «La Quadriennale di Roma», nonché quello del Presidente della

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fondazione «La Triennale di Milano». Il comma 2 prevede che i termini di durata dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche siano comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010. In proposito, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo che dalla proroga al 31 dicembre 2010 della durata in carica dei commissari straordinari (comma 2), non derivino comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ricorda che l'articolo 41, nei commi da 1 a 5, introduce proroghe di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 e il comma 2 prorogano i termini entro i quali procedere, rispettivamente, alle assunzioni e alle stabilizzazioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le assunzioni possono avere luogo entro il 31 dicembre 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009. Le stabilizzazioni possono invece avere luogo entro il 30 giugno 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009. Il comma 3 dispone la proroga al 30 settembre 2009 del termine entro il quale procedere alle assunzioni atte a fronteggiare «indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza», previste dal comma 527 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Il comma 4 proroga al 30 giugno 2009 il termine per l'effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge finanziaria per il 2008. Il comma 5 precisa che resta ferma la sanzione di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, ossia il divieto di procedere ad assunzioni alle amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74. Il comma 6 proroga anche agli anni successivi al 2008 l'applicazione del comma 132 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, alle pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive. Il comma 6-bis interviene a modificare la copertura finanziaria sul Fondo per le aree sottoutilizzate, relativa ad oneri per interventi in zone colpite da eventi sismici. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, per effetto della modifica introdotta dalla disposizione, il comma 4-ter dell'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 2008, provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) alla copertura di un onere di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 mentre la relativa autorizzazione di spesa, di cui al precedente comma 4-bis, stanzia 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. La norma dispone la modifica della modulazione annuale dell'onere, pur lasciando invariato l'importo complessivo del Fondo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la diversa modulazione dell'onere sia compatibile con l'entità delle risorse del FAS utilizzate a copertura al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. A tale proposito ricorda, infatti, che la copertura a valere sul FAS è effettuata, rispetto alla spesa autorizzata, in misura tripla per l'anno 2009 e in misura doppia per l'anno 2010.
Il comma 6-ter introduce misure per il potenziamento dei controlli sul diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria e indica i soggetti incaricati di fornire le informazioni utili ai fini della verifica della sussistenza di tale diritto.
I commi 6-quater e 6-quinquies recano disposizioni volte a favorire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi Operativi per la Scuola 2007-2013 rientranti nell'obiettivo Convergenza, autorizzando il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ad anticipare, nel limite delle risorse disponibili, le quote dei contributi comunitari e di cofinanziamento nazionale previste per il biennio 2007-2008. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al

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comma 6-quinquies, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'ammontare delle risorse che verrebbero anticipate da parte del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi del comma 6-quater dell'articolo in esame, e se tale anticipo possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo. Ritiene inoltre necessario acquisire un chiarimento in ordine all'entità degli stanziamenti, nell'ambito del predetto Fondo di rotazione, in favore dei Programmi Operativi della Scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza e alle modalità con le quali si farà luogo al reintegro delle somme anticipate.
Il comma 7 proroga, anche per il biennio 2009-2010, il blocco degli importi dei trattamenti economici accessori per i dipendenti pubblici periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita.
Il comma 8 proroga, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, il termine entro il quale il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I può effettuare i pagamenti ai creditori in base alle transazioni concluse al fine di estinguere i debiti pregressi a carico dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo precisi l'entità dei pagamenti da effettuare nel 2009 dal momento che, nel caso in cui la Gestione commissariale rientrasse nel perimetro delle Pubbliche amministrazioni, al pari delle altre aziende sanitarie, lo slittamento dei pagamenti al 2009 comporterebbe un peggioramento di pari entità del fabbisogno di tale esercizio finanziario. Su tale punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Il comma 9 proroga ulteriormente il termine entro il quale il personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità e nei limiti dei posti disponibili in organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
Il comma 10 differisce al 31 maggio 2009 il termine per l'attuazione delle riduzioni degli assetti organizzativi da parte dei ministeri prefigurata dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il testo prevede la facoltà di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche, per i predetti ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro il medesimo termine. Inoltre, si prevede che con decreto ministeriale di natura non regolamentare si possa provvedere alla distribuzione degli uffici dirigenziali non generali tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga all'eventuale distribuzione dei medesimi uffici stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo ministero. Al riguardo, osserva che il differimento del termine fissato per la riduzione delle dotazioni di personale dirigente è suscettibile di incidere su parte dei risparmi quantificati per il 2009 pari a 12 milioni di euro lordi.
Il comma 11 reca due diverse disposizioni finanziarie per la regione Friuli Venezia Giulia. Il primo periodo riguarda i maggiori introiti a favore del bilancio della regione derivanti dall'applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione, determinati in quota fissa per gli anni 2008 - 2010, quota fissa ora estesa nella stessa misura anche per il 2011. Il secondo periodo concerne invece i contributi assegnati dallo Stato alla regione per gli interventi a favore della minoranza slovena, secondo quanto disposto dalla legge n. 38 del 2001; la norma autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2008. La norma dispone inoltre la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei primi

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due periodi del comma 11 stimati pari, rispettivamente, a 30 milioni di euro per il 2011 e a 1 milione di euro per il 2008. Al riguardo ritiene opportuno acquisire alcuni chiarimenti. In particolare, sulla base della normativa, in assenza del provvedimento in esame, alla regione Friuli-Venezia Giulia sarebbero comunque spettate, a decorrere dal 2011, risorse dinamiche a titolo di compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione dei residenti nella regione. Pertanto la norma in esame sembra intervenire unicamente a limitarne l'importo all'ammontare di 30 milioni, analogamente a quanto già previsto, in via transitoria, per gli esercizi 2009 e 2010. Non appare chiaro, pertanto, quale sia la ragione per la quale la disposizione in esame sia corredata di copertura e, in particolare, se tale ragione risieda nel fatto che la natura permanente e dinamica della compartecipazione, desumibile dalla legislazione vigente, non sia scontata negli andamenti tendenziali della spesa del bilancio dello Stato. In proposito, rileva che risulta in tal caso opportuno che fosse fornita una quantificazione della compartecipazione in questione e chiarito se il relativo importo vada o meno incluso negli andamenti tendenziali della spesa statale. La relazione tecnica non chiarisce quali siano gli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, attribuiti alle disposizioni in esame e alle relative norme di copertura. Inoltre, con riferimento allo stanziamento di 1 milione per il 2008, in favore delle minoranze slovene, andrebbe chiarito se l'importo in questione incida in termini di cassa e competenza economica sul medesimo esercizio 2008 o, vista la data di emanazione del provvedimento, sull'esercizio 2009. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca la necessaria disponibilità. Dal punto di vista formale, ricorda che i Fondi speciali 2008-2010, a differenza di quelli relativi al triennio 2009-2011, prevedono, in conformità alla organizzazione dei ministeri disposta dal decreto-legge n. 181 del 2006, vigente al momento dell'approvazione della legge finanziaria per il 2008, due distinti accantonamenti per il ministero della pubblica istruzione e per quello dell'università e della ricerca. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo è quello relativo al ministero dell'università e della ricerca. In merito all'utilizzo, per l'anno 2011, del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle relative risorse. Il comma 12 proroga fino al 30 giugno 2009 l'efficacia della convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Fintecna S.p.a. avente ad oggetto la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti pubblici soppressi.
Segnala poi che il comma 13 interviene in materia di provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità. In particolare, viene disposta la proroga fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito dei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, nonché nel quadro delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Al riguardo, osserva che la neutralità finanziaria della norma sarà garantita solo qualora le risorse disponibili per INPS, al fine di disporre assunzioni per il 2009, siano almeno pari all'onere derivante dalla stabilizzazione e/o dalla proroga dei comandi. Ritiene dunque necessario acquisire i dati circa il numero di unità di personale comandate da inquadrare; l'ammontare della retribuzione goduta da tali unità di personale e l'ammontare delle risorse a disposizione dell'INPS per effettuare

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assunzioni nel 2009, al fine di accertare l'assenza di maggiori oneri a carico dell'INPS stesso.
Segnala poi che il comma 14 differisce fino ad un anno il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, qualora il superamento di tale limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori. In questi casi, il socio avrà a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il comma 15 assegna all'Ente Italiano Montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 per l'anno finanziario 2009. A copertura dell'onere si riduce l'autorizzazione di spesa per il 2009 relativa al Fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca. Osserva preliminarmente che la legge finanziaria 2009 ha previsto per il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, uno stanziamento di competenza per l'anno 2009 di 1.744 milioni di euro. Attualmente le disponibilità del Fondo ammontano a 1.741 milioni di euro. Rileva pertanto l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla sostenibilità della riduzione del Fondo operata dalla norma in esame. Ricorda poi che il comma 16 proroga al 30 giugno 2009 il termine entro il quale talune amministrazioni dello Stato, agenzie ed enti pubblici economici, sono autorizzate ad avviare procedure di stabilizzazione del personale, entro limiti prefissati di spesa e di posti. Il comma 16-bis proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio. I commi da 16-ter a 16-novies dispongono il trasferimento, a decorrere dal 1o luglio 2009, alla società Fintecna S.p.A o a società da essa totalmente controllata, dei rapporti giuridici, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare di titolarità degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Alla data del trasferimento, i predetti enti sono dichiarati estinti. sono in particolare esclusi dal trasferimento a Fintecna S.p.A. i cespiti patrimoniali e i rapporti giuridici dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta E.N.C.C., della società LAMFOR S.r.l e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, in ordine ai quali la società Fintecna - o una società da essa interamente controllata - assume le funzione di liquidatore. Ritiene necessario acquisire informazioni in merito alla portata finanziaria complessiva dell'operazione di trasferimento, agli enti coinvolti ed alla loro situazione patrimoniale, nonché indicazioni circa i criteri di determinazione del corrispettivo provvisorio. Ciò al fine di escludere almeno in termini previsionali che, a fronte di incassi immediati per lo Stato, possano determinarsi, in sede di regolazione definitiva delle operazioni, effetti negativi per il bilancio pubblico. Chiede poi di approfondire se all'attuazione della vigente normativa in materia di razionalizzazione e riordino degli enti ed organismi pubblici sono stati ascritti effetti di risparmio di spesa per il bilancio dello Stato, in termini di minori trasferimenti agli enti, anche in riferimento all'anno in corso. Poiché le disposizioni, di fatto, prorogano al 30 giugno 2009 la definitiva estinzione di una parte di tali enti, esse potrebbero determinare una riduzione dei risparmi attesi per tale anno. Ritiene opportuno, pertanto, che il Governo assicuri che l'incasso, di natura non strutturale, conseguente alla retrocessione da parte di Fintecna del corrispettivo provvisorio, possa garantire, sia per il profilo temporale, sia per il profilo quantitativo, la compensazione dei minori risparmi di spesa che potrebbero determinarsi in riferimento al primo semestre del 2009. Inoltre, con riferimento alla liquidazione del patrimonio trasferito le norme dispongono l'applicazione delle modalità stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006. Tali modalità prevedono, tra l'altro, che la società trasferitaria non risponda

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con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Tra questi ultimi debbono considerarsi le spese per perizie tecniche e valutazioni, le spese notarili e, con particolare riguardo ai patrimoni immobiliari trasferiti, in connessione alla durata della procedura di liquidazione, eventuali spese di custodia e manutenzione. Andrebbero precisate le modalità di imputazione di tali oneri e le relative procedure di pagamento. La regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra Stato e società trasferitaria inerenti l'operazione nel suo complesso avrò luogo, infatti, solo al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, quando gli oneri sostenuti per la medesima verranno presumibilmente portati in riduzione del risultato finale della procedura stessa. Tale circostanza potrebbe comportare, pertanto, la necessità per Fintecna, in assenza di attivi immediatamente monetizzabili nei patrimoni trasferiti, di anticipare con risorse proprie le occorrenze finanziarie necessarie all'avvio ed alla gestione della procedura di liquidazione. Infine, le norme impongono di fatto un obbligo di acquisto del patrimonio degli enti disciolti in capo a Fintecna, società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Chiede di chiarire se tale obbligo possa essere sostenuto dalla società senza pregiudizio per i bilanci della medesima e, di conseguenza, senza effetti negativi indiretti sul bilancio dello Stato e facendo salva l'attuale configurazione di Fintecna al di fuori del perimetro delle pubbliche amministrazioni. È prevista l'esenzione da ogni imposta e tassa per tutti gli atti riguardanti le operazioni compiute in attuazione delle norme in esame. Ritiene necessario chiarire se da tale agevolazione possano derivare effetti di minore gettito, atteso che la normativa vigente già prevede procedure di liquidazione ed estinzione degli enti disciolti.
Il comma 16-decies elimina il termine di dieci anni entro cui dovrebbe concludersi un eventuale programma di intervento nell'ambito del quale il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
Il comma 16-undecies prevede la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni, stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese, riguardanti la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. La proroga delle suddette convenzioni può avvenire per motivi di pubblico interesse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010 e con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni. Al riguardo, chiede di chiarire se per effetto della proroga delle convenzioni in questione si determinino esborsi a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 16-duodecies reca due novelle della normativa in materia di equo canone di cui all'articolo 32 della legge n. 392 del 1978 al fine di modificare la platea dei contratti di locazione non abitativa per i quali si applicano i criteri di aggiornamento del canone previsti dal medesimo articolo. Il comma 16-terdecies, introdotto al Senato, autorizza una spesa, pari a 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro tre mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio. Con riferimento all'utilizzazione delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno e 1o agosto

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2008 a valere sulle risorse iscritte nel Fondo per il reintegro delle dotazioni dei programmi di spesa (articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008), ritiene opportuno che il Governo confermi che tali risorse siano effettivamente preordinate allo scopo previsto dalle norme in esame. Segnala, inoltre, che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini permanenti, mentre la copertura è limitata al triennio 2009-2011. Infatti, a decorrere dal 2012, la norma rinvia la copertura alla tabella C allegata alla legge finanziaria, che, tuttavia, sulla base della vigente disciplina contabile non dovrebbe essere utilizzata per leggi che stabiliscano esplicitamente il quantum della spesa autorizzata. L'autorizzazione di spesa, quindi, a dispetto della sua formulazione, dovrebbe intendersi riferita al triennio 2009-2011, potendo poi essere rideterminata nel suo ammontare dal 2012 sulla base di quanto previsto annualmente dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Il comma 16-quaterdecies prevede la possibilità per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S) di conferire fino a due incarichi di livello dirigenziale e fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale esterne all'Amministrazione, nonché di avvalersi, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, di personale già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari.
Lo stanziamento (pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009) appare congruo rispetto alle finalità indicate dalla norma. Ritiene tuttavia opportuna una conferma che lo stanziamento medesimo sia da intendere come limite di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, rileva che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
Il comma 16-quinquiesdecies, al fine di permettere lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione dell'Expo 2015, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008. In proposito, ricorda che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 112 del 2008 evidenzia come l'importo, di 1.486 milioni di euro, di cui 30 milioni per l'anno 2009, 45 milioni per l'anno 2010, 59 milioni per l'anno 2011, 223 milioni per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni per l'anno 2014 e 120 milioni per l'anno 2015, complessivamente autorizzato dall'articolo 14 del medesimo decreto-legge corrisponda alla quota a carico dello Stato per la realizzazione delle opere considerate essenziali per lo svolgimento dell'EXPO Milano 2015, come quantificata nel dossier di candidatura presentato dal Comitato promotore ed approvato dal Bureau International des Expositions (BIE). La cadenza temporale dell'autorizzazione di spesa è coerente con gli esborsi finanziari previsti dal piano finanziario, in relazione alla progettazione e alla realizzazione delle opere. Per far fronte al costo complessivo degli interventi, pari a 3.228 milioni di euro, lo stesso piano prevede il cofinanziamento della Regione e degli enti locali interessati per 851 milioni e di soggetti privati per 891 milioni. Al riguardo, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 112 del 2008, andrebbe chiarito come l'intervento previsto dalla norma in esame vada ad incidere sul piano di finanziamento delle opere finalizzate all'evento EXPO 2015 e se pertanto possa determinarsi, per effetto della medesima disposizione, la necessità di integrare, a carico del bilancio dello Stato o di altri soggetti, le risorse necessarie per far fronte

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agli impegni assunti in relazione al predetto evento. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, di 45 milioni di euro per l'anno 2010, di 59 milioni di euro per l'anno 2011, di 223 milioni di euro per l'anno 2012, di 564 milioni di euro per l'anno 2013, di 445 milioni di euro per l'anno 2014 e di 120 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. Le suddette risorse sono iscritte, nell'anno 2009, nel capitolo 7695 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, reca le necessarie disponibilità.
Il comma 16-sexiesdecies prevede l'istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un fondo, con una dotazione di 3 milioni annui a decorrere dal 2009, per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il comma 16-septiesdecies pone la copertura degli oneri recati dal precedente comma a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
L'articolo 42, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2009 il termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 differisce al gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
I commi 3 e 4 differiscono, per quanto riguarda l'anno 2006, alcuni termini previsti dalla disciplina del prelievo erariale unico (cosiddetto «PREU») e dell'imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Al riguardo, segnala la necessità di chiarimenti in merito agli effetti delle norme sui saldi di cassa, tenuto conto che le stesse sono suscettibili di produrre uno slittamento temporale degli incassi a titolo di maggiore imposta liquidata, sanzioni ed interessi a seguito della proroga dei termini di liquidazione, iscrizione a ruolo e riscossione del maggior prelievo accertato in riferimento all'anno 2006.
Il comma 5 proroga al 2 febbraio 2009 il termine entro il quale i soggetti che abbiano presentato domanda per partecipare al riparto del 5 per mille IRPEF per gli anni finanziari 2006 e 2007 potranno effettuare l'integrazione della documentazione. Il comma 6 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire le modalità ed i termini di versamento degli acconti IRES e IRAP in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, segnala che la relazione tecnica quantifica la perdita di gettito derivante per l'esercizio 2008 dal comma 6 in 1.730 milioni di euro. Al riguardo ritiene necessario chiedere alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo. In particolare, la relazione tecnica fa riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare in termini di minore entrata per l'esercizio 2008. Poiché tali effetti rilevano anche ai fini dell'indebitamento netto, cioè del saldo contabilmente rilevante in sede europea, andrebbe chiarita, in particolare, l'idoneità della modalità di copertura utilizzata - a valere sulla contabilità speciale n. 1778 - ad assicurare la compensazione anche ai fini di tale saldo. Atteso che nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti di spesa destinati alla regolazione contabile dei rimborsi e dei crediti d'imposta, andrebbe precisato l'ammontare delle risorse

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attualmente disponibili su tale contabilità e chiarito il criterio in base al quale una cospicua parte di tali risorse possa definitivamente considerarsi utilizzabile per finalità diverse rispetto alla destinazione originaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte de Governo in merito alla sussistenza delle risorse nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di integrare la disposizione indicando l'esercizio finanziario nel quale si manifesta l'onere (che dovrebbe corrispondere all'anno 2008 come indicato dalla relazione tecnica). Il comma 7 proroga al 1o gennaio 2010 il termine ultimo per la regionalizzazione dell'IRAP. Il comma 7-bis dell'articolo 42 proroga al 30 novembre 2009 il termine per il versamento che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali (per gli anni 2002-2006) degli enti non commerciali operanti nel settore sanitario, in situazione di crisi aziendale, aventi almeno una sede operativa nei territori del Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali nell'anno 2002. In merito ai profili di copertura finanziaria, anche in considerazione del fatto che nel corso delle ultime sedute della Commissione bilancio, in sede di esame di provvedimenti o di proposte emendative che prevedevano una modalità di copertura analoga a quella in esame, il Governo ha espresso avviso contrario, ritiene necessario che lo stesso chiarisca a quanto ammontano le risorse ancora disponibili a decorrere dall'anno 2009, nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo e le ragioni per le quali si è ritenuto di poter procedere in questo caso all'impiego delle stesse. Rileva, inoltre, che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di mera previsione. Sulla base della legislazione contabile vigente, quindi, la stessa dovrebbe essere corredata, a differenza di quanto previsto dal testo in esame, dalla relativa clausola di salvaguardia. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, sulla base della natura degli oneri, se tale disposizione, pur se formulata in termini di previsione di spesa debba, invece, intendersi come limite massimo di spesa. In caso contrario, ricorda che l'articolo 2, comma 111, della legge n. 244 del 2007, reca una clausola di salvaguardia per gli interventi di cui al comma 110 del medesimo articolo di cui la norma in esame dispone la proroga.
I commi da 7-ter a 7-sexies dispongono lo spostamento dei termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni fiscali. Il comma 7-octies interviene sulla disciplina del «Fondo unico giustizia», sia sotto il profilo del termine per l'applicazione della sanzione amministrativa da parte del Ministero dell'economia per l'inadempimento degli obblighi di intestazione a «Fondo unico giustizia» e di trasmissione delle necessarie informazioni, sia sotto il profilo delle modalità di destinazione delle relative risorse. Il commi 7-novies e 7-decies rispettivamente sottraggono all'esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori in base alla ordinaria disciplina sulla riscossione e sul versamento ed estendono l'applicazione delle disposizioni in tema di riscossione e versamento di somme incassate dagli agenti della riscossione anche alle attività intestate «Fondo unico giustizia».
L'articolo 42-ter reca un'interpretazione autentica del disposto dell'articolo 16-bis della legge n. 11 del 2005, precisando che il diritto di rivalsa - che lo Stato attua nei confronti dei soggetti responsabili di inadempimento degli obblighi comunitari ed internazionali - può essere esercitato anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo, ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli addizionali. L'articolo in esame pur non determinando effetti sui saldi complessivi di finanza pubblica, è suscettibile di incidere

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sui rapporti finanziari tra bilancio statale e bilanci degli enti territoriali, potendo determinare eventuali maggiori esborsi a carico di questi ultimi per effetto della rivalsa esercitata in relazione a spese sostenute dallo Stato. Ritiene pertanto utili in proposito elementi informativi in ordine alla possibile entità di tali oneri, per le controversie già concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo.
Ricorda poi che l'articolo 43, comma 1, prevede che fino al 31 dicembre 2008 non si applichi il limite massimo di emissione di titoli pubblici di cui all'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio 2008. I commi 2 e 3 introducono disposizioni in materia di flessibilità gestionale del bilancio che autorizzano il ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare con propri decreti, da adottare entro il 30 giugno 2009, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, per le spese impreviste e per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa. Al riguardo, con riferimento al comma 1, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali «particolari esigenze di finanziamento originate dalla crisi finanziaria» faccia riferimento la norma in esame: le operazioni previste dai decreti legge n. 155 del 2008 e n. 185 del 2008 prevedono, infatti, l'adozione di appositi DPCM, da presentare alle Camere per l'espressione del parere, con cui sono indicate le risorse necessarie per finanziare le operazioni medesime. Allo stato, tali decreti non risultano essere stati presentati. Ritiene, inoltre, opportuno che sia chiarito il collegamento tra la disposizione in esame, diretta a superare il limite puntuale previsto dalla legge di bilancio per le emissioni di titolo pubblico, con la disposizione recata dalla legge finanziaria che fissa limite massimo di ricorso al mercato. Con riferimento ai commi 2 e 3, osserva che i Fondi in esame presentano dotazioni estremamente diverse tra di loro. Un utilizzo flessibile delle stesse sembrerebbe, pertanto, essere diretto a consentire sia variazioni tra i Fondi per spese obbligatorie e spese impreviste, sia un prelievo da questi in favore del Fondo per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente che, nel bilancio 2009, risulta privo di risorse sia in competenza che in cassa. Ciò potrebbe rendersi necessario nel caso in cui, a fronte dei ripetuti tagli lineari delle dotazioni di bilancio (ed in particolare delle voci di Tabella C della legge finanziaria), possano comunque essere fatti valere dei diritti connessi a situazioni giuridicamente perfezionate che comportino un obbligo di pagamento da parte dell'Amministrazione. L'indicazione del 30 giugno quale data entro la quale tali variazioni sono consentite sembrerebbe poi essere collegata alla possibilità che, in sede di assestamento, le dotazioni dei Fondi siano, ove necessario, reintegrate. Su tali punti appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. Rileva inoltre che, fermo restando che l'utilizzo dei Fondi di riserva, per la loro stessa natura, non presenta un andamento costante in corso d'anno, tale flessibilità potrebbe determinare un'accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio, con effetti sul fabbisogno. Anche su tale punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.
Ricorda poi che l'articolo 43-bis pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP) ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla stessa SCIP, trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi. Il trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi delle norme relative, e tale corrispettivo è versato alla SCIP, al netto delle passività per la SCIP medesima derivanti da tale operazione. Gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili. In particolare, i soggetti originariamente

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proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare, e possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita. Le norme, riferite all'articolo 43-bis introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica, in mancanza della quale, non è possibile definire il quadro finanziario complessivo dell'operazione stessa che dia conto dei relativi effetti ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica, vale a dire il saldo netto da finanziare, il fabbisogno del settore statale e della pubblica amministrazione e l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, e dei conseguenti riflessi sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di precisare se l'operazione di acquisizione immobiliare, configurata dalla norma, viene registrata, ai fini del saldo dell'indebitamento netto, come un aumento degli investimenti fissi lordi. In tal caso, infatti, non essendo prevista alcuna forma di compensazione di tale incremento della spesa in conto capitale, ne consegue necessariamente un peggioramento del predetto saldo che rileva anche ai fini della sua componente strutturale. Infatti, mentre le dismissioni immobiliari non rilevano ai fini del saldo dell'indebitamento netto strutturale, in quanto sono considerate operazioni straordinarie, gli acquisti di immobili sono inclusi in tale saldo al pari di tutte le altre spese per investimenti. Segnala in proposito che nella Nota informativa del Governo, presentata al Parlamento il 6 febbraio 2009, viene evidenziato che il peggioramento dei saldi previsto per il 2009 riflette, per un importo pari a 1,9 miliardi, la revisione della strategia relativa agli investimenti immobiliari in considerazione del fatto che le condizioni del mercato immobiliare non sono favorevoli alla dismissione nel breve periodo di compendi immobiliari. Ritiene pertanto necessario che sia chiarito se l'importo del peggioramento del saldo sopra indicato coincida con quello derivante dagli effetti della disposizione in esame o se vi concorrano altri fattori. Sempre con riferimento al medesimo saldo dell'indebitamento netto, dovrebbe essere assicurato dal Governo che il suddetto effetto peggiorativo su tale saldo non sia suscettibile di essere rettificato in aumento in sede comunitaria. Con riferimento al saldo di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, l'operazione sembrerebbe determinare un effetto peggiorativo analogo a quello imputabile al saldo dell'indebitamento netto: le modalità individuate per il pagamento del corrispettivo alla società SCIP utilizzano infatti somme attualmente giacenti presso la tesoreria. In proposito chiede di acquisire l'avviso del Governo.
Segnala poi che l'articolo 44-bis prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all'emergenza penitenziaria. A tal fine il capo del Dipartimento degli affari penitenziari, è nominato Commissario straordinario delegato e potrà avvalersi di ausiliari nominati con DPCM tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. Il Commissario redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti mentre, con DPCM, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione e del relativo quadro finanziario. Le opere di edilizia carceraria vengono inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) della legge obiettivo nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128 del cd. Codice degli appalti; per la realizzazione delle opere saranno seguite le procedure acceleratorie previste dallo stesso Codice. Poteri sostitutivi sono attribuiti al Commissario delegato in caso di inutile decorso dei termini previsti per la realizzazione

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delle opere edilizie. L'articolo detta poi una disciplina generale della Cassa delle ammende confermandone l'istituzione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. La norma indica le funzioni della cassa e i suoi organi, sostanzialmente rifacendosi - con alcune innovazioni - al contenuto di quanto già previsto dagli articoli da 121 a 130 dell'ordinamento penitenziario. Tale ultima disciplina rimarrà in vigore fino all'emanazione di un DPCM che adotterà entro sei mesi lo statuto della Cassa delle ammende e che conterrà la disciplina di dettaglio della cassa stessa. La norma di cui ai commi da 1 a 6, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica. Al riguardo, segnala che, a fronte del piano di incremento delle infrastrutture carcerarie prefigurato dalla norma, non sono previste risorse aggiuntive, bensì l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene pertanto necessario che sia chiarito se la finalità aggiuntiva si configuri come sostitutiva di altre attualmente previste, secondo un ordine di priorità che verrà definito, o se i tempi effettivi di utilizzo delle risorse disponibili possano registrare, in conseguenza della norma, un'accelerazione rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, con conseguenti effetti peggiorativi sui saldi.

David FAVIA (IdV) ritiene di rappresentare un sentimento di disagio condiviso nel rilevare come l'organizzazione dei tempi di lavoro impedisca un esame approfondito del testo, tanto più se sul testo stesso, come preannunciato, sarà posta la questione di fiducia. Si dice in ogni caso convinto che le Commissioni possano, pur nel poco tempo a disposizione, svolgere un lavoro costruttivo nella fase emendativa ed assicura che la sua parte politica sta lavorando a questo scopo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che sarebbe utile, ai fini dell'esame parlamentare, avere contezza dell'impatto di ciascuna delle disposizioni del provvedimento sul bilancio pubblico, anche in considerazione del fatto che al Senato sono state introdotte numerose disposizioni nuove. Invita pertanto il rappresentante del Governo a mettere a disposizione delle Commissioni un prospetto analitico che dia conto di tale dato.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si riserva di fornire risposte alle richieste di chiarimento avanzate dai relatori e dal deputato Calderisi, facendo presente che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato. In proposito, esprime riserve sulle modalità di esame parlamentare di provvedimenti di urgenza come quello in esame, che in pratica fanno sì che una Camera si appropri dello stesso, senza consentire, in ragione dei tempi di conversione, all'altra di apportare modifiche anche quando le stesse risulterebbero necessarie per superare i profili problematici del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.