CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 febbraio 2009
136.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 12 febbraio 2009. - Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2008 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore per la I Commissione, fa presente che si soffermerà su quelle, tra le disposizioni delle proposte di legge in esame, che attengono più strettamente alle materie di competenza della Commissione affari costituzionali, vale a dire le disposizioni concernenti l'istituzione e la composizione dell'organo garante dell'infanzia e dell'adolescenza, l'organizzazione dei relativi uffici e le forme di intervento nei procedimenti giudiziari.
Cominciando dal disegno di legge del Governo n. 2008, ricorda che questo istituisce un apposito organismo statale, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, preposto alla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e incaricato di dare attuazione alle convenzioni internazionali in materia di tutela dell'infanzia. La sede del Garante, che si configura come organo monocratico, è fissata in Roma.
Il Garante collabora con i garanti regionali, ove istituiti, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa attribuite dalla Costituzione alle regioni e alle province autonome. Va detto infatti che numerose regioni hanno già istituito organismi di tutela dei minori.
La proposta di legge n. 1591 Veltroni prevede invece, oltre a un Garante nazionale, anche garanti regionali che ciascuna regione è chiamata a istituire entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Prevede inoltre che l'attività del Garante nazionale si coordini e si integri con quella dei garanti regionali mediante uno specifico organismo, la Conferenza nazionale dei Garanti.
Analogamente, la proposta di legge n. 349 De Poli prevede che il Garante

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nazionale promuova l'istituzione di un «sistema integrato» di garanti regionali, coordinati dal Garante nazionale attraverso la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Lo schema imperniato su un organismo nazionale e più garanti regionali caratterizza anche le tre proposte di legge n. 127 Bocciardo, n. 1197 Palomba e n. 1913 Iannaccone; quest'ultima non prevede peraltro una sede di raccordo tra i diversi soggetti e rinvia a un regolamento di attuazione.
La proposta di legge n. 858 Pisicchio, discostandosi nettamente da tutte le altre, istituisce un organismo di livello provinciale: il tutore pubblico dell'infanzia, eletto in ciascuna provincia dai consigli provinciali.
Quanto alla denominazione, tutte le proposte, come già accennato, definiscono l'organismo come Garante, ad eccezione della proposta di legge n. 858 Pisicchio, che parla di Tutore pubblico dell'infanzia, e della proposta di legge n. 1197 Palomba, che parla di Autorità garante.
La proposta di legge n. 1591 Veltroni prevede che il Garante possa nominare fino ad un massimo di quattro delegati, che lo coadiuvano nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali; analoga previsione è recata dalla proposta di legge n. 1913 Iannaccone, che però non specifica il numero dei delegati.
Quanto alla natura dell'organo, il disegno di legge del Governo prevede che al Garante sia assicurata la piena autonomia e indipendenza e che esso non sia soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Tali elementi distintivi sono previsti anche dalla proposta di legge n. 1591 Veltroni e si rinvengono, con formulazioni analoghe, anche nelle proposte di legge n. 127 Bocciardo e n. 1197 Palomba.
Per definire l'autonomia del Garante, le proposte citate adottano una formula utilizzata da leggi istitutive di alcune autorità indipendenti. Al riguardo, va detto che la figura del Garante dell'infanzia, per come viene configurata in alcune delle proposte in esame, presenta diverse caratteristiche tipiche delle Autorità indipendenti, quali l'attribuzione della nomina ai Presidenti delle Camere, la potestà di autorganizzazione, la disciplina delle incompatibilità, e così via.
Le proposte di legge n. 127 Bocciardo, n. 1591 Veltroni e n. 1913 Iannaccone pongono inoltre l'accento sulla natura di organo monocratico del Garante e sulla sua autonomia organizzativa; la potestà regolamentare del Garante nelle materie di propria competenza è sancita anche dalla proposta di legge n. 127 Bocciardo e dalla proposta di legge n. 349 De Poli.
Per quanto riguarda i limiti alle competenze dell'organo, le proposte di legge n. 127 Bocciardo e n. 1197 Palomba precisano che sono fatte salve le competenze del Governo, delle regioni e degli enti locali per quanto riguarda le politiche di tutela e di sostegno dei minori; al Governo è inoltre conservata la competenza in merito alla predisposizione del rapporto sull'azione svolta dal Governo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, previsto dall'articolo 44 dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Sul rapporto, il Garante esprime il proprio parere, che, secondo la proposta di legge n. 1197 Palomba, è vincolante. La proposta di legge n. 127 Bocciardo ribadisce inoltre che restano ferme le competenze dell'autorità giudiziaria previste dalla legge. La proposta di legge n. 1591 Veltroni prevede invece che il Garante agisca secondo il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118, primo e quarto comma, della Costituzione, nei confronti dei diversi settori della pubblica amministrazione e delle articolazioni territoriali dello Stato, nel rispetto dei relativi ambiti di intervento.
Per quanto riguarda le modalità e i requisiti per la nomina alla carica di Garante, il disegno di legge del Governo individua i seguenti requisiti soggettivi: la riconosciuta indipendenza e la documentata esperienza nei settori del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative. I medesimi requisiti sono fissati, con qualche differenza, anche da altre proposte di legge. Per la proposta di legge

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n. 858 Pisicchio il tutore pubblico dell'infanzia deve essere scelto, di regola, tra i magistrati, anche a riposo, i professori universitari in materie giuridiche e psicopedagogiche, gli avvocati e gli psicoterapeuti con cinque anni di esercizio dell'attività professionale; può anche essere eletto tra i cittadini che dimostrano di possedere particolari competenze in materia di tutela dell'infanzia.
La nomina dell'organo, analogamente a quanto già previsto per alcune autorità indipendenti, è attribuita dal disegno di legge del Governo ai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro. Lo stesso è previsto dalla proposta di legge n. 127 Bocciardo. Secondo le proposte di legge n. 1197 Palomba, n. 1591 Veltroni e n. 1913 Iannaccone, invece, il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione o proposta dei Presidenti delle Camere.
Il tutore pubblico dell'infanzia previsto dalla proposta di legge n. 858 Pisicchio è invece eletto, come detto, dal consiglio provinciale, che può anche disporne la revoca per gravi motivi di ordine morale o connessi alle sue funzioni; la facoltà di revoca è prevista anche dalla proposta di legge n. 1591 Veltroni, che la attribuisce al Presidente della Repubblica.
La durata del mandato del Garante, che può essere riconfermato una volta soltanto, è stabilita dal disegno di legge del Governo in quattro anni. Lo stesso prevedono le altre proposte di legge, con l'eccezione della n. 127 Bocciardo, che fissa la durata in sette anni.
La proposta di legge n. 349 De Poli, infine, non detta disposizioni riguardo alle modalità e requisiti di nomina del Garante né riguardo alla sua durata in carica.
Quanto alle incompatibilità, il disegno di legge del Governo prevede che l'incarico di Garante sia incompatibile, per l'intera durata, con l'esercizio di qualsiasi attività professionale o di consulenza in uffici pubblici o privati e con l'assunzione di cariche elettive. Lo stesso prevedono le proposte di legge n. 127 Bocciardo, n. 1197 Palomba, n. 1591 Veltroni e n. 1913 Iannaccone, le quali, con l'eccezione della proposta n. 1591 Veltroni, prevedono anche, più generalmente, l'incompatibilità con lo svolgimento di ogni tipo di attività politica. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità ha come conseguenza la decadenza dal mandato.
La proposta di legge n. 1913 Iannaccone prevede anche che le regioni determinino ulteriori requisiti e incompatibilità applicabili al garante regionale. Per i dipendenti pubblici, si prevede il collocamento fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato.
Per quanto riguarda, ancora, l'indennità del Garante, il disegno di legge del Governo rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Delle altre proposte di legge, alcune si limitano a prevedere il riconoscimento dell'indennità, altre ne fissano anche l'ammontare. Si differenzia la proposta n. 858 Pisicchio, per la quale il tutore pubblico dell'infanzia esercita il suo ufficio gratuitamente, essendogli attribuita soltanto un'indennità speciale per rimborso delle spese, da fissarsi con decreto del ministro dell'interno.
Delle funzioni e dei poteri del Garante o del Tutore dell'infanzia dirà la collega relatrice per la XII Commissione, come anche dei rapporti tra l'organo e le altre istituzioni.
Passando, ora, all'organizzazione degli uffici mediante i quali il Garante svolge la sua attività, il testo del Governo si limita a stabilire che le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del Garante sono quelle disponibili, al momento della data di entrata in vigore della legge, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento delle pari opportunità. Non viene fatto alcun riferimento all'organizzazione e al funzionamento della struttura di supporto del Garante.
Per quanto riguarda, invece, le proposte di legge di iniziativa parlamentare, ad eccezione della proposta n. 858 Pisicchio, che prevede strutture di supporto a livello provinciale, e della proposta De Poli, che

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non prevede norme sull'organizzazione degli uffici, le altre quattro proposte recano una disciplina simile e possono essere esaminate insieme.
Quanto al personale, le proposte n. 1197 Palomba, n. 1591 Veltroni e n. 1913 Iannaccone dispongono l'istituzione di un apposito ufficio centrale, variamente denominato, con sede a Roma. La proposta n. 127 Bocciardo, pur facendo riferimento a una struttura di supporto al Garante, non lo definisce quale ufficio, né ne individua la sede. Tutte le quattro proposte prevedono inoltre l'assegnazione al Garante di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.
La determinazione del contingente di personale è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi su proposta del garante, dalle proposte n. 127 Bocciardo, n. 1197 Palomba e n. 1913 Iannaccone. Le proposte n. 127 Bocciardo e n. 1913 Iannaccone istituiscono, tra l'altro, un apposito ruolo del personale dipendente dal garante prevedendone una pianta organica di cinquanta o, rispettivamente, trenta unità al massimo, oltre ad un certo numero di personale con contratto a tempo determinato e di consulenti esterni, quando necessario.
Il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo le due ultime proposte citate, dovrà essere fissato sulla base dei criteri del contratto collettivo in vigore per la Banca d'Italia.
Le proposte di legge n. 1197 Palomba e n. 1591 Veltroni prescrivono il vincolo del segreto d'ufficio per i funzionari del Garante, ai quali è attribuita - nell'esercizio delle loro funzioni - la qualifica di pubblico ufficiale.
Per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento dell'organo, le proposte n. 127 Bocciardo e n. 1913 Iannaccone prevedono ampie forme di autonomia, anche finanziaria, del Garante, in parte simili a quelle proprie delle autorità amministrative indipendenti.
La proposta di legge n. 1591 Veltroni, invece, demanda al Governo la determinazione delle norme relative all'organizzazione e al funzionamento degli uffici del Garante, attraverso l'emanazione di un apposito regolamento.
Tutte le proposte pongono le spese di finanziamento del Garante a carico del bilancio dello Stato.
Le proposte n. 1591 Veltroni e n. 1913 Iannaccone stabiliscono, poi, l'istituzione di una commissione consultiva presso il Garante, nella quale è prevista anche la partecipazione di una rappresentanza di minori.
Un'articolazione territoriale dell'organo, a livello provinciale o regionale, è prevista dalle proposte n. 127 Bocciardo e n. 1913 Iannaccone, accanto ad una struttura centrale.
La proposta di legge n. 858 Pisicchio, come accennato, prevede una disciplina dell'organizzazione degli uffici diversa. Il tutore provinciale può contare su due strutture di supporto: una di livello provinciale e una di livello inferiore a quella della provincia.
Le proposte n. 127 Bocciardo, n. 349 De Poli e n. 1913 Iannaccone prevedono, poi, che il Garante possa esercitare una serie di funzioni in ambito giudiziario, e in particolare agire in giudizio a tutela dei minori ed esercitare atti di impulso degli organi giudiziari.
Tutte le proposte di legge, infine, prevedono che i minori possano rivolgersi direttamente al Garante per segnalare situazioni di disagio e chiederne l'intervento e contengono la garanzia della riservatezza di tali segnalazioni.
Per quanto riguarda, da ultimo, la copertura degli oneri finanziari, osserva che il disegno di legge del Governo dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare oneri finanziari, se non per quanto attiene al compenso del Garante, nel limite massimo di 200.000 euro annui, la cui copertura è operata attingendo per metà della somma al Fondo per le politiche della famiglia e per l'altra metà al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

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Carla CASTELLANI (PdL), relatore per la XII Commissione, ricorda che l'istituzione anche in Italia del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, figura già presente in molti Paesi europei, mira a dare attuazione ad una serie di convenzioni ed atti internazionali, quali la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; il documento conclusivo della Sessione Speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi a New York nel maggio 2002 (tale documento, al punto 31, afferma «che i governi partecipanti si impegnano ad attuare misure di tutela per l'infanzia e l'adolescenza tra cui l'istituzione ed il potenziamento di organizzazioni nazionali come i difensori civici indipendenti per i diritti di minori»); ma anche diversi atti di indirizzo e risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa esortano gli Stati membri ad intervenire nel merito.
Nel nostro Paese, dopo la ratifica della Convenzione di New York, si è svolto un lungo ed intenso lavoro di approfondimento e di riflessione che ha portato all'istituzione con carattere permanente della Commissione parlamentare per l'infanzia, dell'Osservatorio nazionale e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, creando un sistema integrato di competenze, ruoli e funzioni.
La Commissione parlamentare per l'infanzia ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti ed allo sviluppo armonico dei soggetti in età evolutiva, può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte concernenti i diritti dei minori e riferisce alle Camere sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai principi della citata Convenzione di New York.
L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché la relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.
Diverse regioni, come il Veneto, l'Abruzzo, il Friuli Venezia-Giulia, la Puglia, il Lazio e le Marche, con apposite leggi regionali, hanno istituito da alcuni anni il garante regionale.
Nella XIV legislatura è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea della Camera una mozione finalizzata a sollecitare l'istituzione del Garante nazionale, tenuto conto delle numerose proposte di legge di origine parlamentare depositate in entrambi i rami del Parlamento.
La stessa Commissione parlamentare per l'infanzia, nella relazione per l'istituzione del Garante nazionale approvata dall'Assemblea della Camera il 29 luglio 2003, ha sottolineato la necessità di adeguare la legislazione vigente per dar seguito a quanto previsto dalle convenzioni internazionali ed europee sopra richiamate. Alla luce di quanto premesso, sono più che maturi i tempi per istituire anche nel nostro Paese questa importante figura del garante, a tutela dei diritti dei minori. E le diverse proposte di legge che ci si accinge ad esaminare, delineano, quale più quale meno, la figura del garante non come un'autorità che censura, ma come un soggetto che vigila, promuove, coordina tutti i soggetti interessati: le istituzioni pubbliche dei diversi livelli territoriali, i servizi pubblici e privati, le famiglie, la scuola, l'associazionismo. Insomma, una figura di carattere pubblicistico il cui vasto campo di attività si colloca essenzialmente sul versante della promozione dei diritti dei minori in generale, senza interferenze dirette nello specifico ambito familiare o nel singolo processo, in linea con le precise indicazioni degli articoli 12 e 18 delle citati convenzioni europea e ONU.

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Passa quindi a illustrare, per i profili di competenza della XII Commissione, le proposte di legge in esame.
Nel disegno di legge n. 2008 del Governo, i compiti, le funzioni ed i poteri del garante sono disciplinati dagli articoli 3, 4 e 6.
In questi articoli, il garante, oltre a promuovere l'attuazione della citata Convenzione di New York e delle disposizioni europee e nazionali, ha facoltà di: proporre al Parlamento l'adozione di iniziative, anche legislative, con riferimento al diritto del minore alla famiglia, all'educazione, all'istruzione; esprimere un parere sul piano nazionale di azione; esprimere pareri su atti del Governo e su disegni di legge in materia di infanzia e adolescenza; partecipare all'individuazione ed alla vigilanza in merito al rispetto dei diritti civili e sociali relativi ai minori; promuovere iniziative nazionali per diffondere la cultura dei diritti dei minori; predisporre una relazione annuale da presentare alle Camere sull'attività svolta; collaborare con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, con il Centro nazionale di documentazione ed analisi nonché con l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pedopornografia minorile; collaborare con i garanti regionali già istituiti; accedere, nello svolgimento della propria attività, ad informazioni presso le pubbliche amministrazioni nonché presso soggetti pubblici od enti privati, nel rispetto dei principi stabiliti di materia di accesso, partecipazione e trasparenza.
Inoltre, il garante, con propria determinazione stabilisce, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, le procedure e le modalità con cui ogni singolo soggetto può segnalare al garante medesimo i casi di violazione ovvero situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
La proposta di legge n. 127 Bocciardo disciplina i poteri del garante agli articoli 8, 10, 12, 13 e 14. Più precisamente, l'articolo 8 dà facoltà al garante di ordinare indagini ed ispezioni, dando ai funzionari del garante il ruolo di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
All'articolo 10 è previsto il rilascio di una autorizzazione preventiva (nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365) per l'impiego di minori negli spot pubblicitari, negli spettacoli cinematografici e teatrali, in televisione, nello sport professionistico. Detta autorizzazione deve essere rilasciata in un tempo non superiore ai trenta giorni.
All'articolo 11 si disciplinano le funzioni consultive, di sollecitazione e d'impulso del garante, che si esercitano attraverso l'espressione del parere in ordine a progetti di legge o atti normativi del Governo nel settore di competenza. L'espressione del parere è prevista in un tempo non superiore ai trenta giorni. La funzione di sollecitazione si esercita attraverso la proposizione al Governo di iniziative anche legislative relative alla tutela dei minori.
L'articolo 12 prevede la tenuta di un elenco di soggetti con sentenza passata in giudicato per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale a danno di minori, e di soggetti allontanati dalle famiglie, anche provvisoriamente, per i medesimi reati.
L'articolo 13 disciplina la potestà regolamentare nelle materie di competenza, l'accesso all'elenco dei soggetti condannati per reati di pedofilia e la promozione della funzione di mediazione familiare nonché le modalità di intervento in giudizio.
L'articolo 14 prevede l'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di non ottemperanza alle richieste di informazione e di controllo; in caso di inosservanza dei provvedimenti emessi ovvero nel caso in cui i documenti e le informazioni acquisite non siano veritiere.
La proposta di legge n. 349 De Poli disciplina i poteri e le funzioni del garante agli articoli 3 e 4: è previsto che il garante sovrintenda all'attività dei rappresentanti dei minori al fine di: evitare procedimenti che coinvolgano gli stessi dinanzi all'autorità giudiziaria; attuare la mediazione nei conflitti in violazione dei diritti dei minori;

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avere la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nonché in ordine al funzionamento della Conferenza nazionale, ai rapporti di collaborazione con i garanti regionali, nonché in ordine ai procedimenti autorizzatori ed all'accesso ai documenti amministrativi.
La proposta di legge n. 1197 Palomba disciplina, agli articoli 4 e 5, i poteri e le funzioni del garante, attribuendogli la facoltà di: irrogare sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, a carico dei responsabili di violazioni dei diritti dei minori compresi editori e giornalisti; richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia; favorire l'attuazione di mediazione familiare e la formazione degli operatori del settore; esprimere parere obbligatorio sul Piano nazionale di azione per la tutela dei diritti dei minori; organizzare e presiedere la Conferenza nazionale dei garanti.
La proposta di legge 1591 Veltroni prevede che il garante abbia la facoltà di: promuove l'attuazione della Convenzione di New York e della Convenzione europea e verificarne i risultati; promuovere le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia; trasmettere alle Camere la relazione annuale sulla sua attività previo esame della Commissione parlamentare per l'infanzia; promuovere la formazione degli operatori del settore; esprimere parere motivato sul piano di azione e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti dei minori; essere obbligatoriamente consultato nella fase di indisposizione dei disegni di legge del Governo, delle norme regolamentari e di ogni altro provvedimento relativo alla tutela dell'infanzia ed adolescenza.
Infine, sono individuati, all'articolo 7, alcuni poteri e funzioni dei garanti regionali, prevedendo che, laddove questi non siano ancora istituiti, le funzioni vengano esercitate dal garante nazionale o da un suo delegato.
La proposta di legge n. 1913 Iannaccone assegna al garante nazionale la vigilanza sui mass media, al fine di segnalare agli organi competenti le eventuali violazioni riscontrate, nonché il compito di: vigilare sull'inserimento del minore straniero anche non accompagnato; elaborare un rapporto annuale sulle politiche di protezione per il contrasto della pedofilia e pedopornografia minorile; provvedere alla formazione del personale operante nel settore; segnalare i fattori di rischio derivanti da carenze dei servizi scolastici, sanitari e sociali.
Il provvedimento riconosce al garante, all'articolo 3, il potere di ordinare indagini ed ispezioni con riferimento a situazioni riguardanti minori che vivono al di fuori del loro ambito familiare, nonché di comunicare all'autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o a danno di minori.
La proposta n. 858 Pisicchio si ispira fondamentalmente a due principi: l'istituzione dei «centri per la tutela per l'infanzia», a partire dalla dimensione dei distretti scolastici (come previsto dall'articolo 3) con delle equipes di psicopedagoghi, assistenti sociali, esperti di diritto familiare con il compito di monitorare il disagio giovanile nell'ambito scolastico e familiare. Il secondo principio cui si ispira la proposta di legge è l'istituzione del tutore pubblico dell'infanzia, figura fortemente radicata sul territorio, eletta dal consiglio provinciale con il compito di fungere da collettore dei disagi giovanili rilevati dagli operatori dei centri per la tutela dell'infanzia e delle istanze emergenti da associazioni e liberi cittadini sulle eventuali violazioni dei diritti dei minori, per poi fungere da stimolo sia per le istituzioni che per l'eventuale attività giudiziaria.
Per quanto attiene ai rapporti con le altre istituzioni, il disegno di legge n. 2008 del Governo precisa, all'articolo 3, che il garante collabora con la rete dei garanti europei (ENOC), con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pedopornografia minorile; collabora inoltre con i garanti regionali e segnala

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agli organi giudiziari i minorenni in situazioni di disagio e gli abusi con rilevanza penale.
La proposta di legge n. 127 (articolo 4) e la proposta di legge n. 349 (articolo 2) istituiscono la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia, presieduta dal Garante nazionale e composta dai garanti regionali o da analoghi organismi, ove istituiti.
La Conferenza nazionale si riunisce periodicamente e svolge funzioni consultive e di indirizzo. Il garante riferisce alla Conferenza sulle principali azioni svolte e su quelle che intende intraprendere, con l'obiettivo di coordinarle con quelle svolte in sede regionale.
Anche i disegni di legge n. 1197 e n. 1591, rispettivamente agli articoli 9 e 10 e agli articolo 8 e 9, istituiscono la Conferenza nazionale ed affidano a questo organo diversi ed ulteriori compiti, come la verifica degli strumenti formativi del personale operante nel settore, la predisposizione di elenchi di persone idonee ad assumere la funzione di tutore e di curatore speciale dei minori, la facoltà di predisporre una legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali.
Inoltre, all'articolo 4 della proposta di legge n. 127 e all'articolo 2 della proposta di legge n. 349 sono disciplinati i rapporti del garante con gli organi dell'Unione europea ed altri organi internazionali.
Il garante inoltre collabora con l'UNICEF nonché con le associazioni e le ONG operanti nell'ambito della tutela dei minori.
L'articolo 5 della proposta di legge n. 127 disciplina i rapporti del garante con la Commissione per le adozioni internazionali e con il Comitato minori stranieri. Disposizioni analoghe sono previste dall'articolo 5 della proposta di legge n. 1913.
L'articolo 6 della proposta di legge n. 127 prevede che il garante possa avvalersi del Centro nazionale di documentazione, nonché di tutti gli organismi pubblici di ricerca e documentazione del settore statistico, economico e sociale utili al proprio settore di competenza.
Nella proposta di legge n. 1197, all'articolo 6 si prevede che l'Autorità garante esprime entro un mese il proprio parere in ordine ai progetti di legge ed agli schemi di atti normativi del Governo. Inoltre, può essere sentita in audizione o su iniziativa parlamentare o su richiesta dello stesso garante. Agli articoli 7 e 8 sono disciplinate le forme di collaborazione con gli uffici ed i servizi pubblici costituenti l'organizzazione centrale e periferica dello Stato nonché con l'università e gli istituti di statistica e ricerca.
Nella proposta di legge n 1591, ai commi 7 e 8 dell'articolo 1, sono disciplinate le forme di collaborazione del garante con la Commissione parlamentare dell'infanzia, con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nonché con altri organi «semipubblici» nazionali costituiti a protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Sono altresì garantite forme di collaborazione e partecipazione con le forze sociali, del volontariato associativo, i media e tutti i soggetti coinvolti nella tutela dei diritti dei minori attraverso l'istituzione di una commissione consultiva, come previsto dall'articolo 6.
Conclusivamente, auspica che si giunga finalmente all'istituzione, anche in Italia, del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, favorendo però le sinergie con gli organismi già esistenti (quali ad esempio la Commissione parlamentare per l'infanzia e i garanti regionali) ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli e compiti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.