CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 febbraio 2009
133.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 5 febbraio 2009. - Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi, e il sottosegretario per gli affari sociali, Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 11.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la proposta di legge n. 1311, di cui è prima firmataria, assegnata alla sola III Commissione in quanto prevede la ratifica della Convenzione ONU ma non l'istituzione dell'Osservatorio nazionale, possa essere assegnata alle Commissioni riunite III e XII, ai fini del suo abbinamento al disegno di legge in esame.

Stefano STEFANI, presidente, ritiene che, se non vi sono obiezioni, la richiesta formulata dall'onorevole Farina Coscioni possa essere senz'altro rappresentata al Presidente della Camera dei deputati.

Le Commissioni concordano.

Stefano STEFANI, presidente, sostituendo il relatore, onorevole Biancofiore, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento osservando che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, unitamente al suo Protocollo opzionale, è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la 61a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è stata aperta alla firma il 30 marzo 2007. Si tratta del primo trattato di ampi contenuti sui diritti umani del XXI secolo, la prima Convenzione sui diritti umani ad essere aperta alla firma di organizzazioni regionali, nonché il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili. Fino a quel momento, infatti, alcuni Paesi si erano dotati di strumenti multilaterali per proteggere i diritti dei disabili, ma nessuno

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con il rango di Convenzione internazionale.
Sottolinea che la Convenzione è uno strumento per la tutela dei diritti umani che si pone esplicitamente nella dimensione dello sviluppo umano; fornisce un'ampia categorizzazione di persone diversamente abili e riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro disabilità, debbono poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali; chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali i diritti sono stati violati e quelle nelle quali la protezione di essi va rafforzata.
Rileva che nel nostro Paese vivono circa 3 milioni di persone disabili, cioè il 4,8 per cento della popolazione (statistiche fornite dall'ISTAT nel 2005). Secondo l'EUROSTAT - dati del 2007 - le persone disabili in Italia tra i 18 ed i 64 anni sono il 6,6 per cento e più precisamente oltre 4 milioni. Su tratta di una fascia in età lavorativa, che potrebbe e dovrebbe trovare un inserimento nel mondo del lavoro. Scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con molta fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. Al riguardo, la Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all'interno del quale esse possano godere di un'effettiva eguaglianza sociale. Sia la Convenzione che il Protocollo opzionale sono entrati in vigore il 3 maggio scorso. La Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli.
È importante sottolineare che il punto e) del Preambolo riconosce che «la disabilità è un concetto in evoluzione e che essa è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri». Conseguentemente, la nozione di «disabilità» non viene fissata una volta per tutte, ma può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società.
L'articolo 1 chiarisce che lo scopo della Convenzione è quello di promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità fornendo anche la definizione di tale categoria. Ai fini della Convenzione, sono persone con disabilità coloro che presentano «menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che interagendo con varie barriere possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società».
Gli articoli dal 2 al 4 stabiliscono le principali definizioni, i principi generali e gli obblighi che si assumono le Parti contraenti. Tra i principi della Convenzione, vengono annoverati la dignità, l'autonomia e l'indipendenza delle persone; la non discriminazione; la partecipazione alla vita della società; il rispetto per le differenze; la pari opportunità rispetto ai non disabili; la parità di genere; il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili. L'articolo 4 enumera gli obblighi generali cui sono sottoposte le Parti, primo fra tutti quello di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone disabili, senza alcuna discriminazione attribuibile alla presenza della disabilità stessa. Gli articoli dal 5 all'8 approfondiscono il concetto di non discriminazione nei suoi vari aspetti, con particolare riguardo alle donne e ai bambini, considerati soggetti ancora più deboli. Le Parti riconoscono che ogni persona è uguale davanti alla legge, vietano qualunque discriminazione basata sulla disabilità e garantiscono a tutti uguale tutela legale. Di particolare rilievo l'articolo 8 che impegna le Parti ad adottare misure immediate (campagne pubblicitarie, promozione di programmi scolastici, ecc.) per sensibilizzare la società ed abbattere gli stereotipi di cui spesso le persone disabili sono vittime. Gli articoli da 9 a 19 ribadiscono

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in maniera più dettagliata l'uguaglianza rispetto ai vari diritti. Fra di essi quello dell'accessibilità all'ambiente (trasporti, informazione e comunicazione - compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione - e altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali) che deve essere garantito dagli Stati attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie (articolo 9). Viene poi riaffermato il diritto alla vita e quello alla protezione nelle situazioni di rischio ed emergenze umanitarie. In tema di riconoscimento della personalità giuridica, l'articolo 12 afferma che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica devono rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona, essere proporzionate e adatte alle condizioni della persona, e che debbono essere applicate per il più breve tempo possibile. Gli Stati dovranno assicurare altresì alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità (articoli 13 e 14). Gli articoli 15, 16 e 17 ribadiscono il diritto a non essere sottoposti a tortura, a pene o a trattamenti crudeli o inumani, a sfruttamento, a violenza e a maltrattamenti e il diritto all'integrità personale. Gli articoli 18, 19 e 20 sanciscono il diritto delle persone diversamente abili alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza o mobilità. La libertà di opinione e di accesso alle informazioni è garantita dall'articolo 21 mentre gli articoli 22 e 23 garantiscono il diritto alla privacy e a non subire restrizioni nella propria vita affettiva e sessuale, nonché a creare una propria famiglia assumendo liberamente le proprie responsabilità in merito alla generazione e all'educazione dei figli. In tema di istruzione, l'articolo 24 prevede l'integrazione scolastica a tutti i livelli anche attraverso efficaci misure di supporto calibrato sulle esigenze individuali che possano garantire il progresso scolastico e la socializzazione. Le Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione post-secondaria, alla formazione professionale e ai sistemi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. È riconosciuto (articolo 25) il diritto di godere della migliore condizione di salute possibile, senza discriminazioni basate sulla disabilità, anche attraverso interventi e servizi volti a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità. È riconosciuto il diritto al lavoro, su basi di parità con gli altri, ad esempio attraverso la costruzione di un mercato del lavoro che abbia le caratteristiche necessarie a garantire l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità (articolo 27). Le Parti riconoscono il diritto ad un adeguato standard di vita e di protezione sociale che comprende la possibilità di fruire di alloggi adeguati, di servizi e di assistenza ritagliati sulle necessità dei disabili, nonché l'assistenza economica per le spese derivanti dalla presenza della disabilità in caso di indigenza (articolo 28). Le Parti devono inoltre assicurare l'uguaglianza nella partecipazione alla vita politica e pubblica, compreso dunque l'esercizio del diritto di voto, la possibilità di candidarsi alle elezioni e di svolgere funzioni pubbliche a qualunque livello di responsabilità (articolo 29). L'articolo 30 promuove la partecipazione alla vita culturale, ricreativa ed alle attività sportive, assicurando la diffusione di programmi televisivi, film, materiale culturale in forme adatte, rendendo accessibili teatri, musei, cinema e librerie e garantendo alle persone disabili l'opportunità di sviluppare e utilizzare il proprio potenziale creativo. Gli articoli 31-33 richiamano strumenti e procedure attraverso cui dare attuazione alla Convenzione. Gli articoli da 34 a 39 riguardano l'istituzione e le funzioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità formato da non più di 18 esperti di alta moralità designati dagli Stati ed eletti sulla base dei principi di equa ripartizione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, della rappresentanza bilanciata di genere e della partecipazione di esperti con disabilità. Entro due anni dalla data

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della sua entrata in vigore, ciascuna Parte presenterà al Comitato un dettagliato rapporto sulle misure adottate per dare attuazione alla Commissione; il Comitato esaminerà i rapporti, formulando eventuali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale, che saranno restituiti allo Stato interessato. L'articolo 40 prevede la riunione periodica della Conferenza degli Stati Parte che esamina le questioni relative all'applicazione della Convenzione. La prima riunione della Conferenza viene convocata dal Segretario generale dell'ONU entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione. Gli articoli da 41 a 50 contengono le clausole finali riguardanti la ratifica, l'entrata in vigore, le procedure per emendare il testo della Convenzione e per la denuncia. In base all'articolo 42 alla Convenzione possono aderire anche le Organizzazioni di integrazione regionale che, come specificato nell'articolo 44, sono le organizzazioni costituite da Stati sovrani appartenenti ad una medesima area regionale, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze sulle questioni regolate dalla Convenzione.
Segnala che il Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è composto di 18 articoli e riguarda le procedure per il ricorso in caso di violazione dei diritti stabiliti dalla Convenzione stessa. Nei scorsi giorni, il 28 gennaio scorso, questo ramo del Parlamento si è già pronunciato, anticipando in un certo senso questo nostro dibattito, sulle iniziative a sostegno dei diritti delle persone con disabilità con l'approvazione delle mozioni Delfino ed altri n. 1-00079 e Laura Molteni ed altri n. 1-00084, accettata dal Governo.
Infine, rileva che il disegno di legge in esame, accanto ai due consueti articoli riguardanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione, prevede, all'articolo 3, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sul quale interverrà, come relatore per la XII Commissione, l'onorevole Baccini.
Prima di dare la parola al deputato Baccini, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 20 febbraio prossimo.

Mario BACCINI (Misto), relatore per la XII Commissione, ricorda che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli. Come già osservato dal presidente Stefani, l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che disciplina una materia rientrante nella competenza della XII Commissione. L'articolo 3 prevede infatti l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità (comma 1).
L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto al massimo da quaranta membri, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini (comma 2).
Il comma 3 prevede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'emanazione di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riguardante la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. In particolare, in tale Osservatorio devono essere rappresentate le amministrazioni centrali che si occupano di politiche per la disabilità, le regioni, le province autonome, le autonomie locali, gli istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni dei lavoratori, dei pensionati e dei

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datori di lavoro maggiormente rappresentative, le associazioni nazionali dei portatori di handicap e le organizzazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità. Da ultimo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali integra la composizione dell'Osservatorio con la nomina al massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.
Ai sensi del comma 4, l'Osservatorio resta in carica per tre anni. Tre mesi prima della scadenza del mandato, presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che, a sua volta, la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la durata in carica dell'Osservatorio può essere, infatti, prorogata per un ulteriore periodo, comunque non superiore a tre anni. Tale procedura è valida anche per le successive proroghe.
Il comma 5 demanda all'Osservatorio i seguenti compiti: promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato, ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione medesima che prevede la presentazione da parte di ogni Stato Parte al Comitato sui diritti delle persone con disabilità un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato Parte interessato. Successivamente, gli Stati presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda. Spetta al Comitato decidere le linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti. Gli Stati redigono i rapporti sulla base di criteri di apertura e trasparenza. L'Osservatorio ha altresì il compito di: predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità; predisporre la relazione sulla stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, prevista dall'articolo 41, comma 8, della citata legge n. 104 del 1992; promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
Il comma 6 autorizza, per il funzionamento dell'Organo, uno stanziamento annuo di 500.000 euro per gli anni dal 2009 al 2014. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). La normativa citata statuisce che a decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria. Segnala altresì che le risorse afferenti al Fondo da ripartire per le politiche sociali, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ammontano per il 2009 a circa 1.312 milioni di euro.
Il comma 7 precisa che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 8 dispone la modifica del comma 8 dell'articolo 41 della legge n. 104 del 1992, prevedendo che la relazione che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia nonché sugli indirizzi che intende seguire presenta al Parlamento annualmente debba essere presentata ogni due anni.
Segnala infine che la relazione tecnica riconduce l'onere dell'attuazione del provvedimento (500mila euro annui a decorrere

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dal 2009) al funzionamento dell'Osservatorio. Più precisamente, la relazione ipotizza l'impiego di 105mila euro annui per spese di missione nazionali dovute alla partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio; di 95mila euro annui per ausili per persone sorde e cieche che partecipino alle riunioni dell'Osservatorio; 300mila euro annui per effettuare studi, ricerche ed indagini statistiche sulla disabilità.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea l'impegno di lunga durata dell'Italia nel processo che ha portato alla firma della Convenzione in titolo e il pieno coinvolgimento nel negoziato delle organizzazioni non governative competenti sulla materia. Segnala peraltro che la presentazione del disegno di legge di ratifica ha risentito di un rallentamento dovuto all'inserimento nel testo delle norme per l'istituzione dell'Osservatorio nazionale, di cui all'articolo 3. Di conseguenza, auspica un rapido iter di ratifica per recuperare almeno parzialmente tale ritardo.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA desidera sottolineare il ruolo svolto dal Governo italiano nella definizione dei contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Evidenzia altresì come, sia nella fase di predisposizione della Convenzione sia nell'elaborazione delle disposizioni relative all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, il Governo abbia tenuto nella massima considerazione le richieste e le osservazioni espresse dalle associazioni impegnate nel settore.

Matteo MECACCI (PD), nel segnalare la piena condivisione da parte dei gruppi di maggioranza e opposizione degli obiettivi della Convenzione, in cui i radicali italiani si riconoscono a pieno, rileva che la stessa rappresenta un successo del Ministero degli affari esteri italiano. Ritiene tuttavia opportuno porre una questione di metodo, con riferimento alla prassi sempre più diffusa che vede l'inserimento nei disegni di legge di ratifica, oltre alle consuete disposizioni per l'autorizzazione alla ratifica e per l'ordine di esecuzione, di norme attuative e di adeguamento dell'ordinamento interno. Si tratta di una modalità non conforme alla ratio dei disegni di legge di ratifica, in quanto le norme di attuazione dovrebbero rientrare in un processo normativo a parte. Diversamente, il dibattito su tali norme è necessariamente sacrificato per l'impellenza di provvedere al completamento del percorso di ratifica in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Segnala, a titolo d'esempio, l'incongruenza del dettato dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge con quello dell'articolo 33, comma 2, della Convenzione: la prima norma fa riferimento infatti ad un meccanismo nazionale indipendente laddove la seconda stabilisce che l'Osservatorio nazionale è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Pone l'ulteriore questione critica, connessa allo stanziamento delle risorse per il finanziamento dell'Osservatorio, rilevando che il coinvolgimento delle organizzazioni non governative non garantisce alle stesse un ruolo nelle scelte di merito sull'impiego dei fondi. Auspica pertanto che anche in questo ramo del Parlamento, come è avvenuto al Senato, vi siano tempi congrui ad un confronto di merito, segnalando la maggiore adeguatezza delle proposte di legge parlamentari già presentate ai fini di una celere ratifica della Convenzione in titolo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda, riallacciandosi a quanto osservato dal collega Mecacci, che la proposta di legge n. 1311, firmata anche da diversi esponenti della maggioranza, prevede correttamente la sola ratifica della Convenzione in discorso, e non anche l'istituzione di un Osservatorio nazionale. Ritiene infatti che la volontà di inserire le disposizioni relative all'Osservatorio nel disegno di legge costituisca la causa principale del ritardo con cui l'Italia procede alla ratifica della Convenzione medesima. Osserva altresì che il disegno di legge del

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Governo configura l'Osservatorio in modo fortemente burocratico e prevede un numero troppo elevato di componenti, mentre sono scarsamente rappresentate le persone con disabilità. Per queste ragioni, ritiene che l'articolo 3 del disegno di legge in esame rischi di rendere più lunga e difficoltosa l'applicazione della Convenzione. Ricorda altresì che la Convenzione prevede l'individuazione di uno o più focal point all'interno dei Governi nazionali, mentre demanda agli stessi una valutazione circa l'opportunità di introdurre meccanismi di coordinamento. Al riguardo, osserva che, a suo avviso, la composizione dell'Osservatorio proposta dal Governo confonda i due piani, che andrebbero invece tenuti distinti. Ritiene altresì che il ruolo delle associazioni dei disabili non sia preminente all'interno dell'Osservatorio, come prevede invece la Convenzione. Dopo aver criticamente rilevato l'assenza di rappresentanti del Ministero degli esteri all'interno dell'Osservatorio, osserva, conclusivamente, che le disposizioni cui all'articolo 3 del disegno di legge del Governo non corrispondono a quanto previsto dall'articolo 33 della Convenzione. Auspica pertanto che il Governo consideri l'opportunità di modificare tali norme, preannunciando, in caso contrario, la presentazione di emendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che, all'atto di recepire Convenzioni internazionali nell'ordinamento interno, si deve tener conto degli assetti istituzionali dello Stato che procede alla ratifica. Nel caso dell'Italia, si riferisce, in particolare, al sistema delle autonomie territoriali ed esprime la preoccupazione che il riferimento a meccanismi di coordinamento, contenuto all'articolo 33, comma 1, della Convenzione, possa contrastare con quanto previsto dal Titolo V della parte seconda della Costituzione. Per la stessa ragione, ritiene che non sarebbe opportuno affidare la presidenza dell'Osservatorio al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Leoluca ORLANDO (IdV) ritiene che la questione sollevata dal collega Mecacci sia delicata in quanto in nessun modo si può rischiare di ledere la credibilità internazionale del nostro Paese. Tuttavia, la presenza nel disegno di legge di ratifica di norme di attuazione che incidono in modo significativo sul nostro ordinamento interno è motivo di disagio perché impone di formulare osservazioni e perplessità che in nessun caso possono essere intese come contrarietà sulla ratifica in sé. Auspica pertanto che in futuro il Governo voglia intervenire per correggere questa prassi che, nel caso del provvedimento in titolo, pone problemi anche alle autonomie locali.

Lucio BARANI (PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Senato della Repubblica nell'esame del disegno di legge in discussione e dichiara di non giudicare pertinente il richiamo della collega Miotto alle disposizioni contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, ritenendo preminente l'ampia concertazione svolta con le associazioni delle persone con disabilità. Osserva inoltre che sarebbe grave dilazionare i tempi di esame del disegno di legge, di cui auspica pertanto una rapida approvazione senza modificazioni.

Laura MOLTENI (LNP) concorda con il collega Barani nel ritenere importante che il Parlamento proceda, in tempi rapidi, alla ratifica della Convenzione in discorso. Sottolinea altresì come l'avvenuta concertazione con le associazioni delle persone con disabilità abbia rappresentato un esempio positivo di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Paolo CORSINI (PD) ritiene improprio impostare il dibattito odierno in termini di competizione tra i due schieramenti sui temi della disabilità, su cui le visioni convergono e nessuno può intravedere finalità dilatorie. Tale presupposto non è incompatibile con la formulazione di osservazioni e rilievi che non mettono in alcun modo in discussione il primato del ruolo autonomo giocato dalle organizzazioni non governative che rappresentano il

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mondo della disabilità. Sottolinea che la prerogativa dell'autonomia non è in contraddizione con il principio di sussidiarietà, concetto nato nell'alveo della cultura squisitamente cattolica nel nostro Paese. A suo avviso, l'impostazione centralistica del provvedimento di ratifica, evidente nella composizione dell'Osservatorio nazionale, non è in linea con le più recenti tendenze seguite dal legislatore e rischia di porre problemi che potrebbero essere fraintesi e ritenuti a scopo dilatorio. Ritiene quindi che le considerazioni svolte dai colleghi di opposizione finora intervenuti dovrebbero essere tenute nella giusta considerazione.

Mario BACCINI (Misto), relatore per la XII Commissione, ritiene che questo ramo del Parlamento, senza nulla togliere al prezioso lavoro svolto dal Senato della Repubblica, non possa sottrarsi al compito di un attento esame del provvedimento in titolo. Osserva pertanto che, pur tenendo conto della necessità di addivenire in tempi rapidi alla ratifica della Convenzione in discorso, vi sono le condizioni per valutare l'opportunità di presentare ordini del giorno in Assemblea, al fine di incidere sulla composizione dell'Osservatorio. Ricorda infatti che il disegno di legge in esame, nel configurare l'Osservatorio come luogo di sintesi anche rispetto al sistema delle autonomie territoriali, demanda comunque al Governo l'adozione di un regolamento che ne disciplini la composizione, l'organizzazione e il funzionamento. Ritiene che, invece, una modificazione del disegno di legge in esame rischierebbe di allungare i tempi di una ratifica che appare ormai urgente.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA precisa che il ritardo con cui si procede alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite non è in alcun modo dovuto alla proposta di istituire l'Osservatorio nazionale. Al contrario, tale proposta è il frutto del tentativo, da parte del Governo, di rispondere ad un'esigenza rappresentata, con forza, dalle associazioni del settore. Ricorda altresì che la composizione dell'Osservatorio riprende quella proposta dal precedente Governo ed è funzionale, anche nell'individuazione del numero massimo dei componenti, ai rilevanti compiti istituzionali che il disegno di legge affida all'Osservatorio medesimo. Desidera infine sottolineare come il Governo, pure in una situazione di difficoltà sul piano finanziario, abbia mantenuto inalterate le risorse destinate al Fondo per le non autosufficienze.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.