CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2009
132.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 5 FEBBRAIO 2009

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
Atto n. 56.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, diretto a recepire la direttiva 2006/118/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007). La direttiva 2006/118/CE - volta ad integrare la disciplina generale definita dalla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque -

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introduce specifiche disposizioni in materia di tutela delle acque sotterranee, individuando, a tal fine, criteri di valutazione dello stato chimico delle stesse acque e valori limite per le sostanze inquinanti. In particolare, la nuova direttiva, nello stabilire un calendario di adempimenti a carico delle autorità nazionali, fa obbligo agli Stati membri di fissare specifici «valori soglia», ovvero limiti di concentrazione degli inquinanti il cui superamento porterebbe a caratterizzare le acque come aventi un cattivo stato chimico. Tale attività doveva essere effettuata entro il 22 dicembre scorso. La direttiva introduce, inoltre, una specifica procedura di valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, prevedendo che un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei possa essere considerato in buono stato chimico ove siano rispettati alcuni precisi parametri. Al riguardo, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti ai sensi della citata direttiva 2000/60/CE. La nuova disciplina comunitaria prevede, altresì, l'avvio di controlli sulle «tendenze» relative alla salute delle acque, con particolare riferimento alle tendenze concernenti l'aumento delle concentrazioni di inquinanti. Al contempo, la direttiva individua misure finalizzate a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, definisce le fattispecie esenti dalla nuova disciplina e promuove le attività di prevenzione di scarichi indiretti nelle acque sotterranee con riferimento a particolari agenti inquinanti. Il termine per il recepimento della direttiva 2006/118/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto lo scorso 16 gennaio. Il termine per l'esercizio della delega, ai sensi della legge comunitaria 2007, scade, tuttavia, il 17 marzo 2009.
Lo schema di decreto legislativo in esame, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, non si limita solo a recepire le disposizioni della direttiva 2006/118/CE, ma tiene conto anche delle linee guida comunitarie emanate successivamente all'adozione della stessa direttiva, al fine di fornire alle amministrazioni regionali elementi tecnici puntuali per impostare una corretta attività conoscitiva del territorio e dello stato delle acque sotterranee. Il provvedimento raccoglie, inoltre, le nuove disposizioni in un corpo normativo distinto dal decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto «Codice ambientale»), assorbendo anche alcune disposizioni attualmente inserite nel citato Codice.
Il provvedimento si compone di 11 articoli e 7 allegati.
L'articolo 1 delinea il campo di applicazione della nuova disciplina, circoscrivendolo ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1. In particolare, il provvedimento è diretto a definire misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento e il depauperamento delle acque sotterranee, quali i criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, gli standard di qualità e i valori soglia necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee, i criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le dette inversioni di tendenza, i criteri per la classificazione dello stato quantitativo nonché le modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.
L'articolo 2 traspone nell'ordinamento interno le definizioni contenute nella direttiva 2006/118/CE, richiamando altresì alcune definizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 e inserendone altre innovative (come quelle di buono stato chimico e buono stato quantitativo).
L'articolo 3 disciplina la valutazione, da parte delle regioni, dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, statuendo che tale valutazione si basa sugli standard di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva per determinate sostanze (nitrati e pesticidi) nonché sui valori soglia relativi ad altre sostanze, quali metalli, inquinanti organici, composti

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organici aromatici, policiclici aromatici, diossine e furani, particolarmente diffusi sul territorio (secondo quanto riportato nelle tabelle 2 e 3 della parte A dell'Allegato 3). I valori soglia si applicano alle sostanze, ai gruppi di sostanze e agli indicatori di inquinamento che, a seguito dell'attività di caratterizzazione, presentano il rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dal citato decreto legislativo 152/2006. I valori soglia sono definiti a livello nazionale, tenendo conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e superficiali e tra acque sotterranee ed ecosistemi terrestri e acquatici ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche. Per i corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano, le regioni devono perseguire l'obiettivo più rigoroso - tra quello di qualità ambientale e quello indicato dalla specifica normativa di riferimento - da raggiungere entro il 22 dicembre 2015. Si prevede, quindi, la fissazione coordinata di valori soglia per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e altri Paesi. Le autorità di bacino e le regioni provvedono inoltre all'indicazione, rispettivamente nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, degli standard di qualità e dei valori soglia come obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015 nonché dell'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza. È infine stabilito che le regioni, per le sostanze non comprese nel citato Allegato 3 ma presenti nelle acque sotterranee di propria competenza, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che vi provvede avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e del CNR-Istituto di ricerca sulle acque.
L'articolo 4 prevede, in linea con le disposizioni della direttiva, che le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottino una specifica procedura. Al fine di considerare in buono stato chimico uno o più corpi idrici sotterranei è necessario che sia assicurato, in via alternativa, il rispetto della definizione di «buono stato chimico» o l'osservanza per ciascuna sostanza controllata degli standard e dei valori soglia. Qualora vi siano superamenti di standard e/o valori soglia (purché i siti di monitoraggio coinvolti non rappresentino più del 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico), un'appropriata indagine deve confermare il rispetto di ulteriori condizioni, tra le quali si segnalano, in particolare, l'esclusione di un rischio ambientale significativo e l'adozione, per i corpi idrici destinati all'estrazione di acqua potabile, di misure di protezione tali da impedire un peggioramento della loro qualità. Una specifica previsione concerne l'espletamento dell'attività di monitoraggio sui corpi idrici, da effettuare secondo i criteri di cui all'Allegato 4. Le regioni e le autorità di bacino sono tenute a pubblicare, nei piani di tutela e nei piani di gestione di bacino, la classificazione dei corpi idrici sotterranei (e, in determinate circostanze, una sintesi della valutazione dello stato chimico).
L'articolo 5 stabilisce che le autorità di bacino e le regioni (per i bacini di rilievo regionale) individuano, sulla base dei dati del monitoraggio, le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei identificati a rischio, provvedendo altresì alla determinazione dei punti di partenza per l'inversione di tendenza e delle priorità di intervento. Per tendenza significativa e duratura all'aumento dell'inquinamento si intende qualsiasi aumento significativo, dal punto di vista ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento per il quale si rende necessaria l'inversione di tendenza. Le citate disposizioni sono quindi dirette a realizzare azioni di prevenzione attraverso la tempestiva inversione di tendenze che evidenziano un imminente deterioramento delle acque sotterranee. I

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risultati di tali valutazioni sono riportati nei piani di gestione dei bacini e nei piani di tutela.
L'articolo 6 disciplina - in armonia con la direttiva 2006/118/CE - la procedura per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, recando disposizioni analoghe a quelle previste per la valutazione dello stato chimico. Le regioni e le autorità di bacino sono tenute a riportare nei rispettivi piani la classe dello stato quantitativo e le misure individuate per il raggiungimento o il mantenimento del buono stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di propria competenza.
L'articolo 7, al fine di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, prevede che i programmi di misure (integrativi dei Piani di tutela) redatti dalle regioni comprendano tutti gli interventi necessari ad eliminare scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose, al fine di evitare un deterioramento di tali acque e una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle stesse. Per immissioni indirette si intendono le immissioni, risultanti dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo. Restano ovviamente fermi i divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Viene, infine, consentito alle regioni, previa tempestiva informazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di escludere dalle citate misure di contrasto particolari immissioni di inquinanti in quantità e concentrazioni non significative, ovvero che risultino conseguenza di incidenti o di circostanze naturali eccezionali, oppure considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure rischiose o sproporzionatamente onerose.
L'articolo 8 definisce le modalità per la modifica degli Allegati tecnici del provvedimento, mentre l'articolo 9 prevede, con finalità di coordinamento, l'abrogazione di alcune disposizioni incluse nella parte terza del citato Codice ambientale, ove sono contenute norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ora riprodotte nello schema di decreto legislativo in esame.
L'articolo 10 detta alcune disposizioni transitorie, in conformità alle previsioni della direttiva 2006/118/CE, stabilendo che nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 le nuove autorizzazioni o i rinnovi delle autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ai sensi del Codice ambientale prevedano il rispetto delle disposizioni dello schema di decreto concernenti i criteri e le procedure per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, per l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e per la determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza.
L'articolo 11 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
Lo schema di decreto reca, infine, 7 allegati tecnici.
L'Allegato 1 determina i criteri tecnici sulla base dei quali identificare e delimitare i corpi idrici sotterranei da includere nel campo di applicazione della nuova normativa ed i principi per la caratterizzazione e la definizione della categoria di rischio dei menzionati corpi idrici. Le regioni - sentite le autorità di bacino competenti - effettuano una prima definizione dei corpi idrici sotterranei, finalizzata ad ovviare al ritardo nella determinazione della categoria di rischio dei singoli corpi idrici, già richiesta dalla direttiva 2000/60/CE.
L'Allegato 2 riporta un elenco indicativo di sostanze pericolose ed inquinanti delle quali occorre evitare lo scarico o l'immissione diretta nelle acque sotterranee.
L'Allegato 3 reca i criteri per la definizione di «buono stato chimico» e «buono stato quantitativo» delle acque sotterranee, attraverso la fissazione degli standard di qualità ambientale e dei valori soglia.

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L'Allegato 4 definisce, mutuandoli dall'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, i criteri generali in base ai quali devono essere svolte le attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, introducendo ulteriori specifiche tecniche in relazione alle linee guida emanate in sede comunitaria. Sono determinate altresì le modalità (relative in particolare alla selezione dei siti di monitoraggio e ai parametri da controllare) e le frequenze per l'effettuazione dei monitoraggi, che hanno valenza sessennale.
L'Allegato 5 disciplina, in conformità alla direttiva oggetto di recepimento, la procedura di valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, prevedendo che tale valutazione sia espletata per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione.
L'Allegato 6, che riproduce fedelmente l'allegato IV della direttiva, regolamenta la procedura che le autorità di bacino devono seguire per l'individuazione - in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati «a rischio» in base all'Allegato 1, Parte B - di tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti. Tra le condizioni poste nella procedura, si segnala quella relativa alla prima individuazione delle tendenze, che dovrebbe avvenire possibilmente entro il 2009. La seconda parte dell'Allegato elenca i requisiti che le regioni devono considerare al fine di invertire le tendenze significative e durature emerse. La regola generale (cui fanno eccezione alcuni casi specifici) identifica il punto di partenza per l'inversione delle tendenze nel momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 per cento degli standard di qualità o dei valori soglia previsti dall'Allegato 3.
L'Allegato 7 definisce, infine, le modalità secondo le quali devono essere rappresentati, su apposite mappe, i corpi idrici sotterranei ed il loro stato qualitativo e quantitativo attraverso determinati schemi cromatici.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina.
C. 2013 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, richiamando le osservazioni formulate nella seduta di ieri dall'onorevole Pini, osserva innanzitutto - con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la previsione della stipula di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato - che la materia è disciplinata dal Regolamento n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo). In particolare, l'articolo 17 del Regolamento fissa i principi di aggiudicazione relativi alla fase costitutiva del programma Galileo, stabilendo che a questa si applichino le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, ossia l'accesso aperto e la concorrenza leale lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale, le gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni

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trasparenti e tempestive, la comunicazione chiara delle norme applicabili in materia di appalti, i criteri di selezione e qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di mettere tutti i candidati potenziali in condizioni di parità. La norma dispone altresì che durante l'aggiudicazione si perseguano i seguenti obiettivi: a) promuovere la partecipazione equilibrata dell'industria a tutti i livelli, in particolare le PMI, in tutti gli Stati membri; b) scongiurare la possibilità di abuso di posizione dominante ed impedire la dipendenza a lungo termine da singoli fornitori; c) trarre vantaggi dagli investimenti precedenti del settore pubblico e dagli insegnamenti impartiti, come pure dall'esperienza e dalle competenze dell'industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione e in quella di sviluppo e validazione dei programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi. A tal fine, l'articolo 17 individua i seguenti principi per l'aggiudicazione delle attività della fase costitutiva del programma Galileo: a) l'appalto dell'infrastruttura deve essere scisso in una serie di sei pacchetti principali di lavoro (supporto all'ingegneria di sistema, completamento dell'infrastruttura di terra per la missione, completamento dell'infrastruttura di terra per il controllo, satelliti, lanciatori e operazioni) e vari pacchetti di lavoro supplementari, mediante un frazionamento generale dell'intero appalto; ciò non esclude la prospettiva di filoni d'appalto multipli e simultanei per singoli pacchetti di lavoro, anche per satelliti; b) devono essere garantiti bandi di gara competitivi per tutti i pacchetti e, per i sei pacchetti principali di lavoro, si deve far ricorso ad un'unica procedura, secondo cui un'entità giuridica indipendente, o un gruppo rappresentato a questo fine da un'entità giuridica appartenente a tale gruppo, possano proporsi come committente principale per al massimo due dei sei pacchetti principali di lavoro; c) mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 40 per cento del valore aggregato delle attività deve essere subappaltato a società non appartenenti ai gruppi cui fanno capo i committenti principali per uno qualsiasi dei pacchetti principali di lavoro; la Commissione riferisce periodicamente al comitato sul rispetto di tale principio. Qualora tali proiezioni stabiliscano l'eventualità che sia impossibile raggiungere la soglia del 40 per cento, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, adotta le misure adeguate; d) si deve procedere, ove opportuno, al doppio approvvigionamento, per assicurare un migliore controllo generale del programma, dei costi e del calendario.
Con riguardo poi alle ulteriori richieste di approfondimento avanzate dal collega Pini, ritiene opportuno inserirle, sotto forma di osservazioni, nella proposta di parere che si accinge a formulare. Si potrebbe pertanto, in primo luogo, invitare la Commissione di merito a valutare, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 14 dell'Accordo, l'opportunità di un chiarimento in ordine ai «soggetti ucraini interessati», dei quali si prevede la possibile partecipazione all'Autorità europea di vigilanza GNSS. In secondo luogo, si potrebbe invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sensibilizzare il Governo affinché, in sede di attuazione dell'articolo 15, sia verificato che i soggetti impegnati nelle attività di cooperazione siano dotati di adeguati requisiti di professionalità e competenza tecnica nei settori oggetto dell'Accordo medesimo.

Mario PESCANTE, presidente, evidenzia come il sistema Galileo consentirà all'Europa di dotarsi di un sistema autonomo e indipendente di rilevazione satellitare, con trenta satelliti in orbita. Osserva inoltre che l'utilizzo per finalità civili di un sistema, quale quello del GPS, nato con finalità esclusivamente militari, appare un segno positivo del mutamento dei tempi.

Sandro GOZI (PD) nel condividere i contenuti della proposta di parere preannunciati dalla relatrice - che ritiene possano rispondere pienamente alle preoccupazioni manifestate dal collega Pini - ritiene opportuno inserire tra le premesse

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al parere, per dovere di completezza, un richiamo al citato regolamento n. 683 del 2008.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, giudica senz'altro condivisibile il suggerimento avanzato dall'onorevole Gozi e formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'IdV sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese («Small Business Act»).
Doc. XII, n. 194.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2009.

Sandro GOZI (PD), riservandosi di intervenire in maniera analitica sulla Risoluzione in oggetto, si limita nella seduta odierna ad evidenziare come l'atto all'esame della Commissione rivesta particolare importanza, sia dal punto di vista metodologico che dei contenuti. Sotto il primo profilo, infatti, poiché lo Small business Act, al pari di un Libro bianco, individua linee strategiche di ampio respiro, accompagnate anche da misure concrete di azione, ciò consente al Parlamento di intervenire in una fase precoce della produzione normativa europea. Inoltre, sotto il profilo dei contenuti, viene affrontato il tema delle piccole e medie imprese, particolarmente importante per il nostro Paese. Sebbene la posizione della Commissione europea appaia ancora timida, auspica che possano essere recate, sia in ambito europeo che nazionale, opportune modifiche alla normativa vigente volte a rimuovere i principali ostacoli ad un pieno sviluppo delle PMI. Pensa, in particolar modo, ad una modifica della disciplina degli appalti sul modello delineato dallo Small business Act, come anche alla opportunità di una valutazione attenta dei criteri impiegati per la definizione di piccola e media impresa. Richiama quindi il tema della semplificazione amministrativa e di bilancio, che riveste un rilievo prioritario per le aziende di piccole dimensioni. Segnala infine l'esigenza di riflettere, con riferimento agli effetti della crisi finanziaria a livello nazionale e comunitario, sugli strumenti idonei alla tutela delle PMI.

Mario PESCANTE, presidente, richiama le considerazioni svolte nella seduta di ieri, come anche le osservazioni formulate dall'onorevole Pini, in ordine agli adempimenti di carattere burocratico cui quotidianamente i piccoli imprenditori debbono fare fronte. Ritiene che in tale ambito occorra, al di là dell'adesione alle indicazioni contenute nello Small business Act, uno specifico impegno dello Stato italiano, per porre rimedio ad una situazione ormai 'patologica' di burocratizzazione

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delle procedure che riveste carattere prettamente italiano.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi in ordine all'opportunità di sfruttare in modo costruttivo l'esame dello Small business Act. Richiama inoltre le considerazioni svolte dall'onorevole Pini nella seduta di ieri, con particolare riferimento all'opportunità di ampliare l'istruttoria della Commissione ad altri atti, quali, in particolare, il regolamento sull'esenzione generale per categoria riguardo agli aiuti di Stato, la proposta di direttiva in materia di aliquote IVA ridotte, nonché la proposta di regolamento che definisce lo Statuto della Società privata europea. Naturalmente vi sono ulteriori temi affrontati nello Small business Act che valuta importanti. Cita, ad esempio, l'introduzione della materia dell'imprenditorialità come competenza chiave nei programmi scolastici; si tratta di una proposta che appare di particolare rilievo soprattutto se si pensa al meridione del nostro Paese, dove vige ancora una cultura diffusa dell'assistenzialismo statale in tema di lavoro. Con riferimento poi alla questione del ritardo dei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni segnala che, in base ad uno studio della Confartigianato del 2007 - ossia prima della crisi finanziaria - le amministrazioni italiane avrebbero avuto un ritardo nei pagamenti di circa 70 giorni in più rispetto alla media europea. Sulla base di tale rilevazione, inoltre, si registrerebbero sensibili differenze tra regione e regione: basti pensare che il 63 per cento delle imprese del Mezzogiorno dichiara ritardi medi superiori ai due mesi, e quasi un quarto di queste imprese afferma di dover aspettare più di un anno per ricevere quanto dovuto dalle amministrazioni pubbliche.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i princìpi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Atto n. 55.