CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2009
132.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che il deputato Americo PORFIDIA entra a far parte della Commissione.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997.
C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2009.

Carlo CICCIOLI, presidente, avverte che sono stati presentanti emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 1800 Mussolini e C. 1942 Capitanio Santolini, adottato come testo base nella seduta del 27 gennaio 2009 (vedi allegato 1).

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Invita quindi il relatore ad esprimere il parere.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), relatore, ritira il suo emendamento 1.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 del Governo. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Sbrollini 1.01, sul quale chiede chiarimenti al Governo, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.3. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Mussolini 2.1.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.2 del Governo, respinge l'articolo aggiuntivo Sbrollini 1.01 ed approva gli emendamenti 2.3 del relatore e Mussolini 2.1.

Carlo CICCIOLI, presidente, avverte che il testo in esame, come modificato dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.15.

5-00575 Nicola Molteni: Disordine organizzativo, contabile e finanziario della Croce Rossa italiana.

Il sottosegretario Francesca MARTINI. risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marco RONDINI (LNP), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-00629 Zazzera e Palagiano: Misure volte a salvaguardare la salute dei cittadini dalla diossina nella città di Taranto.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, ritiene che la risposta del sottosegretario non chiarisca la situazione di emergenza sanitaria che interessa il territorio di Taranto. Ricorda che nel periodo 2002-2007, presso il Ministero della salute, sono state effettuate 364 analisi per la ricerca di composti organo clorurati sull'intero territorio della regione Puglia e che, di queste analisi per la ricerca delle diossine, solo quattro sono state effettuate in provincia di Taranto. Fa presente, inoltre, che nello stesso periodo sono state effettuate dall'ASL di Taranto, su richiesta del Ministero della salute, presso l'Istituto zooprofilattico di Foggia - struttura, peraltro, non accreditata - 72 analisi sulla diossina e ploriclorobi fenili (PCB) nell'area tarantina, risultate tutte stranamente a norma. Ricordato che nel 2008 l'Arpa Puglia ha reso noti i risultati delle misurazioni effettuate sul camino E312 dell'Ilva di Taranto, auspica che il Ministero della salute possa rendere accessibili a tutti i cittadini, attraverso i siti internet istituzionali, i risultati degli esami effettuati sui livelli di diossina e PCB nel territorio di Taranto. Sollecita, infine, il Governo a vigilare sul rigoroso rispetto della normativa comunitaria in materia di emissioni di diossina.

Carlo CICCIOLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
C. 2031 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL) relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 2031 «Delega al Governo in materia di produttività del lavoro pubblico».
Il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato il 18 dicembre 2007, reca un'ampia delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. Il provvedimento che originariamente si componeva di 9 articoli, ha subito delle modifiche in sede di esame delle Commissioni congiunte I Affari Costituzionali e XI Lavoro con l'aggiunta di 2 nuovi articoli.
L'articolo 01, introdotto durante l'esame degli emendamenti in sede referente apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo deroghe ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sui successivi contratti o accordi collettivi.
L'articolo 1 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento di specifici obiettivi, quali il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi, interni ed esterni, di valutazione, la valorizzazione del merito attraverso determinati meccanismi premiali, la definizione di un sistema di responsabilità dei dipendenti pubblici, il rafforzamento del principio di concorsualità per l'accesso al pubblico impiego e per le progressioni di carriera, il miglioramento del sistema di formazione dei dipendenti pubblici.
L'articolo 2 reca una delega al Governo finalizzata a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, ad atti organizzativi e alla determinazione autonoma dei dirigenti e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva. Tra i principi e criteri direttivi vi sono il riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato; e la riforma dell'ARAN, con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 3 reca una delega al Governo finalizzata alla revisione della disciplina del sistema di valutazione delle prestazioni delle strutture pubbliche e del personale dipendente, in primo luogo prevedendo l'obbligo di predisporre un sistema di indicatori di produttività in ordine alla valutazione del rendimento del personale, correlati agli obiettivi assegnati e alla pianificazione strategica. Tra i principi e criteri direttivi vi è l'istituzione, nell'ambito della procedura di riordino dell'ARAN, di un organismo centrale autonomo e indipendente operante in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria

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generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, avente il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, garantire la trasparenza dei sistemi di utilizzo delle forme informative e di controllo degli obiettivi raggiunti ed assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.
L'articolo 4 reca una delega al Governo per l'introduzione nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di strumenti volti alla valorizzazione del merito e di metodi finalizzati all'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa. Per il perseguimento di tali obiettivi, alla contrattazione collettiva viene attribuito un ruolo centrale, nel rispetto dei principi di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. Tra principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, vi sono la fissazione di un ammontare minimo di risorse da destinare alla valorizzazione del merito e della produttività, sulla base della valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente in relazione al risultato, escludendo la corresponsione generalizzata e indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale; la destinazione al personale coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione di parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento; l'applicazione dei principi di selettività nelle progressioni meramente economiche; la previsione che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando la riserva da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento.
L'articolo 5 delinea i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1 nella materia della dirigenza pubblica, ai fini di una migliore organizzazione del lavoro, di un progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, mediante il ricorso anche ai criteri di gestione e di valutazione del settore privato, e della realizzazione di adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, favorendo il riconoscimento di meriti e demeriti. Tra i princìpi e criteri direttivi indicati vi sono l'introduzione di misure atte a rendere più stringente il rapporto tra valutazione del dirigente e corresponsione del trattamento economico accessorio; la revisione del regime delle incompatibilità e il rafforzamento dell'autonomia dei dirigenti; la valorizzazione della mobilità. Il comma 3 dell'articolo non attiene alla delega, ma esclude i primari ospedalieri dall'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che consente la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva.
L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di sanzioni disciplinari e di responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo.
L'articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere che la vicedirigenza possa essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.
L'articolo 8 attribuisce nuove competenze al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), concernenti in particolare lo studio e la valutazione della qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. L'articolo 8-bis reca nuove disposizioni sull'efficienza dell'azione amministrativa.
L'articolo 9 introduce alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Corte dei conti. Le principali innovazioni riguardano tre aspetti specifici: i controlli, il Presidente della Corte e il Consiglio di Presidenza. In particolare, vengono previsti: l'introduzione di una nuova tipologia di controllo

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di gestione, avente per oggetto le «gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento» (commi 2, 3 e 8); il rafforzamento dei poteri del Presidente della Corte (commi 5 e 6); la modifica della composizione e dell'organizzazione del Consiglio di presidenza (commi 6).
Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 5, comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che non attiene alla delega in materia di lavoro pubblico, ma apporta una novella all'articolo 72, comma 11, del recente decreto-legge n. 112 del 2008. L'articolo 72 citato reca disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Il menzionato comma 11 attribuisce alle amministrazioni la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva. Ai sensi di questo comma, le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione in esame sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno e della difesa. È esclusa l'applicazione del comma a magistrati e professori universitari.
La novella apportata ha l'effetto di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 (oltre che i magistrati e i professori universitari) anche i primari ospedalieri, in senso generale. Tale norma pare ledere un diritto ad una scelta individuale che, in taluni casi, può addirittura condurre al paradosso di un pensionamento forzato prima del compimento del sessantesimo anno di età, per coloro che non sono «primari ospedalieri». Per altro verso, la formulazione della norma introdotta in fase dibattimentale al Senato usava un termine erroneo, perché la categoria «primario ospedaliero» non esiste più nel nostro ordinamento. Tale dicitura impropria è stata modifica, nel testo approvato in sede referente dalle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro. La nuova dicitura prevede infatti il termine appropriato di dirigente di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nella formulazione uscita dalle Commissioni congiunte si specifica che le norme rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011. Evidenzia inoltre che il dirigente di struttura complessa è un ruolo fiduciario che prevede la nomina e la revoca da parte del direttore generale e quindi sotto la volontà «politica». Così facendo, si esclude dalla facoltà di trattenere in servizio, in virtù di particolari ragioni, anche dirigenti di struttura semplice, come oggi si dice con linguaggio amministrativo più moderno. Viene inoltre violata l'uguaglianza di trattamento pensionistico col settore privato, dove vige il principio per il quale il raggiungimento di una certa anzianità non può da solo costituire giusta causa di licenziamento, anche per realizzare il diritto costituzionalmente garantito alla realizzazione della personalità attraverso il lavoro. Riterrebbe, pertanto, che si debba estendere il beneficio, oltre che ai dirigenti di struttura complessa, anche a tutti i dirigenti medici e non solo, visto che si sono tralasciati i cosiddetti primari della medicina distrettuale, territoriale e della prevenzione e quindi dirigenti medici, veterinari, sanitari. Si potrebbe altresì valutare l'opportunità di estendere la norma a tutta la dirigenza pubblica. Quanto alla decorrenza, si dovrebbero prendere a riferimento i 40 anni effettivi di contributi previdenziali: l'anzianità contributiva dovrebbe essere cioè depurata da eventuali versamenti volontari, quali il riscatto della laurea.

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Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda che la sua parte politica ha presentato presso le Commissioni di merito proposte emendative volte ad applicare la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 5, oltre che ai dirigenti di struttura complessa, anche a tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari, che tuttavia sono state respinte. Nel concordare con le osservazioni formulate al riguardo dal relatore, chiede che la dirigenza medica, sanitaria e veterinaria sia equiparata alla magistratura. Ricorda di aver presentato anche un altro emendamento presso le Commissioni I e XI, perché se la disposizione in esame dovesse essere applicata solo ai dirigenti di struttura complessa occorrerebbe sanare il periodo compreso tra luglio 2008 e marzo 2009 per consentire a tutti coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro di chiedere il ricollocamento in servizio. Ritiene che la modifica dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 dovrebbe altresì chiarire che nei quaranta anni contributivi non sono ricompresi i periodi riscattati per gli anni di laurea, di servizio militare o per la specializzazione. Osserva quindi che l'articolo 5, comma 2, lettera o), in cui si prevede che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, introduce un meccanismo potenzialmente pericoloso. Ricordato che attualmente questo limite è fissato al 5 per cento, ritiene che, nel comparto sanità, una simile norma generalista debba essere attenuata per evitare che la retribuzione alla quantità delle prestazioni, senza tenere conto della loro qualità. Aggiunge che per i dirigenti medici, sanitari e veterinari, i criteri di valutazione devono essere legati alla qualità delle prestazioni rese perché esse incidono direttamente sulla salute dei cittadini. Osserva altresì che la componente della retribuzione legata al risultato ricade sul trattamento pensionistico e che, pertanto, la misura del 30 per cento della retribuzione complessiva dovrebbe essere resa flessibile e oggetto di contrattazione. Auspica, pertanto, che il relatore integri la proposta di parere con le osservazioni testé formulate.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara di non condividere le osservazione della collega Miotto riguardo ai criteri di valutazione delle prestazione medica. Esistono, infatti, elementi quantitativi significativi per una valutazione dell'efficienza nel comparto sanitario. Osserva che l'incentivazione prevista alla lettera o) del comma 2, dell'articolo 5, è volta ad aumentare la produttività degli operatori sanitari e a ridurre le liste d'attesa. Con riferimento alle conseguenze della componente della retribuzione legata al risultato sull'età pensionabile, sottolinea che la soluzione individuata nel testo all'esame è volta a correggere il decreto-legge n. 112 del 2008, ritenendo necessario omogeneizzare l'età pensionabile tra ospedalieri e universitari. Condivide, infine, le osservazioni del relatore in merito alla deroga prevista per tutti i dirigenti e al computo dei quaranta anni di contribuzione, all'interno dei quali non devono essere calcolati i periodi riscattati.

Marco CALGARO (PD) ritiene che il deputato Di Virgilio non abbia bene interpretato quanto testé osservato dalla collega Miotto, poiché che la disposizione recata dalla lettera o) di fatto non aggiunge nulla alla retribuzione, semmai la riduce.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ribadisce che lo spirito della norma è quello di contenere le liste d'attesa nei servizi sanitari.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che tutte le sigle sindacali hanno chiesto la soppressione della lettera o) del comma 2, dell'articolo 5, in quanto il 30 per cento della retribuzione complessiva contrattuale viene attribuito ad indennità di risultato riducendo quindi il quantum della retribuzione.

Carlo CICCIOLI, presidente, ricorda che, diminuendo la quota parte pensionabile

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si premia la produttività, ma non si penalizza il trattamento pensionistico. Riterrebbe pertanto opportuno prevedere una soluzione intermedia, rendendo pensionabile la media dei premi di produttività.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ribadisce la richiesta di prevedere nella proposta di parere la condizione che le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 2, lettera o) non modifichino l'entità della quota fissa della retribuzione a fini pensionistici.

Lucio BARANI (PdL), relatore, pur ritenendo che le osservazioni formulate dal deputato Miotto non riguardino strettamente le competenze della XII Commissione e recependo le osservazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.