CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2009
132.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.
C. 2120, approvato dalla 4a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

(Esame e rinvio - Adozione di un testo base).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva che la proposta di legge C. 2120, approvata in sede legislativa dalla 4a Commissione Difesa del Senato, nella seduta del 20 gennaio 2009 e l'abbinata proposta di legge C. 1896, a propria firma, recano talune modifiche all'attuale normativa che disciplina l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate, attualmente contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
Al riguardo, ricorda che tale normativa stabilisce il principio generale in base al quale nell'ambito di ciascuna Forza armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, il coniuge e i

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figli superstiti nonché i fratelli, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative.
Si tratta, pertanto, di una normativa del tutto eccezionale che trova la propria giustificazione nella scelta del legislatore di garantire ai familiari di coloro che sono deceduti o abbiano riportato gravi inabilità nel servire la Patria e le istituzioni una forma di arruolamento per chiamata diretta, che consenta loro di onorare anche in questo modo la memoria e l'eroismo dei propri congiunti.
Ciò premesso, fa presente che per quanto riguarda l'accertamento del requisito fisico dell'altezza, trovano applicazione anche nei confronti del citato personale le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 che, relativamente all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, fissa un limite minimo di altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne.
Tale disposizione, applicata anche ai congiunti delle vittime del dovere, rischia di vanificare lo spirito della legge che ne consente il loro «arruolamento per chiamata diretta» escludendo, infatti, coloro che, pur volendo onorare la memoria dei propri congiunti e servire onorevolmente il Paese, risultino di altezza leggermente inferiore.
Per sanare tale ostacolo entrambe le proposte di legge, di contenuto sostanzialmente identico, fissano, quindi, in ordine all'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti delle vittime del dovere, ed in deroga alla normativa vigente, il limite di statura in un metro e cinquanta centimetri (unico sia per gli uomini che per le donne). Tale modifica non sembra arrecare alcun pregiudizio alla funzionalità delle Forze armate, in quanto già prevista per i militari di leva dall'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Entrambe le proposte di legge sono volte ad apportare, poi, un'ulteriore modifica al regime dei requisiti per l'accesso alla carriera militare in favore del citato personale richiedendo il possesso di taluni dei requisiti già contemplati dall'articolo 4 della legge n. 226 del 2004, per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno.
Si tratta, in particolare, del requisito della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti civili e politici, dell'assenza di sentenze penali di condanna, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, dell'esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, dei requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'accesso in magistratura (condotta incensurabile).
In conclusione, in considerazione dell'importanza delle modifiche in esame, con particolare riferimento a quella concernente l'abbassamento del limite di altezza, auspica una rapida approvazione del provvedimento anche presso questo ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si associa alle valutazioni espresse dal relatore.

Ettore ROSATO (PD), pur sottolineando l'altissimo valore morale delle proposte di legge in esame, richiama l'attenzione su due profili problematici. Il primo riguarda il fatto che la deroga prevista si riferisce al solo limite dell'altezza ma non anche agli ulteriori requisiti fisici richiesti per l'accesso nelle Forze armate che, invece, potrebbero essere parimenti derogati, analogamente a

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quanto accade in altri settori della pubblica amministrazione, come ad esempio nel caso dei Vigili del fuoco. Il secondo profilo problematico, riguarda invece lo strumento utilizzato per intervenire sulla materia, cioè un atto normativo di rango primario che - come emerso anche dai rilievi formulati dalla 1a Commissione del Senato - appare sproporzionato, dal momento che il requisito dell'altezza viene fissato con un atto di rango secondario, ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Riterrebbe pertanto più vantaggioso intervenire con una risoluzione che impegni il Governo ad abbassare il limite dell'altezza, senza appesantire l'ordinamento con l'inserimento di inutili misure legislative, che nel prossimo futuro rischierebbero di essere soppresse da successivi provvedimenti di semplificazione.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, con riferimento alle osservazioni del deputato Rosato in merito all'opportunità di intervenire sul limite dell'altezza attraverso una risoluzione, evidenzia come tale intervento risulterebbe in qualche modo tardivo poiché verrebbe ad interferire con un iter legislativo in corso che ha già condotto alla pronuncia da parte di un ramo del Parlamento.

Ettore ROSATO (PD), pur ritenendo fondate le argomentazioni del relatore, evidenzia come le questioni dianzi poste risultino così evidenti che non possono non essere richiamate nell'ambito dell'iter legislativo, ancorché in seconda lettura.

Roberto SPECIALE (PdL) chiede al rappresentante del Governo se tra le vittime del dovere debbano intendersi ricomprese anche le vittime del servizio, come ad esempio coloro che sono deceduti nel corso di attività addestrative, sottolineando come, in caso contrario, il beneficio previsto a favore dei parenti delle vittime del dovere dovrebbe essere esteso ai parenti delle vittime del servizio perché altrimenti si verrebbe a determinare una disparità di trattamento priva di giustificazione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal deputato Speciale nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Salvatore CICU (PdL) ritiene che quantomeno dal punto di vista letterale tra vittime del servizio e vittime del dovere vi sia una evidente differenza, posto che tra queste ultime dovrebbero essere ricompresi coloro che sono deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare a seguito dello svolgimento di attività operative, ma non coloro che sono deceduti o divenuti permanentemente inabili per lo svolgimento di attività addestrative.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, sottolinea come nel prosieguo dell'esame dei progetti di legge in oggetto potrà essere approfondita la questione sollevata del deputato Speciale, fermo restando che, esaurita la fase dell'esame preliminare, potranno essere apportate eventuali correzioni al testo base che sarà adottato dalla Commissione, attraverso l'approvazione di appositi emendamenti.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), intervenendo a titolo personale, nel concordare con le osservazioni del deputato Rosato, ritiene che la Commissione potrebbe più opportunamente realizzare lo scopo che si prefiggono di raggiungere le proposte di legge in esame attraverso l'approvazione di una risoluzione che impegni il Governo a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui viene definito il requisito dell'altezza, senza procedere all'adozione di un inutile provvedimento legislativo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, replicando alle osservazioni del deputato

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Chiappori, ritiene che la necessità dell'intervento legislativo derivi dal fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce una disciplina di carattere generale, mentre l'obiettivo che si prefiggono di realizzare le proposte di legge in esame è quello di intervenire su una specifica categoria di soggetti che vengono assunti per chiamata diretta.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), pur prendendo atto delle spiegazioni del rappresentante del Governo, ritiene tuttavia necessario che sia chiarito preliminarmente quali siano i soggetti beneficiari del provvedimento in esame.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, ritiene che l'ambito soggettivo di applicazione delle proposte di legge in esame sia ben definito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2001, a cui peraltro le proposte stesse si riferiscono espressamente. Evidenzia altresì che, come emerso nel corso dell'esame presso il Senato, la necessità di abbassare il limite dell'altezza si è posta con riferimento alla richiesta di arruolamento presentata da Giusy Pezzulo figlia diciottenne del sottotenente Giovanni Pezzulo deceduto il 13 febbraio 2008 nella Valle di Uzbeen, in Afghanistan, a seguito di un attacco compiuto ai danni di un convoglio del contingente militare italiano; la ragazza nel corso del funerale dichiarò di voler intraprendere la carriera militare per portare a compimento il sogno del genitore scomparso. La ragazza non raggiunge il limite dell'altezza attualmente previsto per l'arruolamento.
Ricorda che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nell'esprimersi in sede consultiva sulla proposta di legge Cantoni, pur dando un parere non ostativo, ha invitato la Commissione di merito a valutare se la selezione dei requisiti di accesso all'arruolamento per i congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere sia conforme al criterio di ragionevolezza rispetto alla disciplina generale, dal momento che la soluzione prevista potrebbe essere tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento a favore dei congiunti delle vittime del dovere rispetto agli altri aspiranti all'arruolamento. In relazione a questo rilievo critico, si può tuttavia obiettare che la ragionevolezza della discriminazione risiede nel carattere del tutto eccezionale che riveste la normativa concernente l'arruolamento dei parenti delle vittime del dovere. L'eccezionalità della normativa consente deroghe alla disciplina generale e rende quindi giustificato il differente trattamento.

Roberto SPECIALE (PdL) ritiene che l'intervento proposto dai progetti di legge in oggetto, come avviene di solito nel caso di leggi fotografia, determini non pochi problemi. In particolare, ritenendo che non vi sia alcuna differenza sostanziale tra i deceduti a causa di un incidente aereo verificatosi in una missione internazionale - qualificati come vittime del dovere - e i deceduti a causa di un incidente aereo verificatosi nel corso di attività addestrative sul territorio nazionale - qualificati invece come vittime del servizio - considera, eventuali differenziazioni nel trattamento dei parenti dei citati soggetti, prive di giustificazioni.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva come le critiche formulate dal deputato Speciale non riguardino tanto il merito delle proposte di legge in oggetto, quanto piuttosto la disciplina vigente in materia di vittime del dovere, che è peraltro estranea all'oggetto dei provvedimenti in esame.
Ciò posto, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, propone di adottare la proposta di legge C. 2120, approvata dalla 4a Commissione Difesa del Senato, come testo base.

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La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore di adottare come testo base la proposta di legge C. 2120.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.