CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 gennaio 2009
126.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 1440-A e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, d'iniziativa governativa, il quale reca misure contro gli atti persecutori, rilevando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. In particolare, ricorda che il disegno di legge in esame, nel testo emendato dalla Commissione Giustizia della Camera, si propone di novellare il codice penale al fine di inserirvi una nuova fattispecie di reato denominata «atti persecutori»; ovvero molestie o minacce reiterate, qualificabili, secondo terminologia anglosassone, come stalking. Nello specifico, per la sussistenza di tale fattispecie delittuosa, la norma in esame prevede che i suddetti comportamenti debbano avere l'effetto di provocare un grave stato di ansia o di paura, ovvero di ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero siano tali da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte ed abitudini di vita. I limiti della pena edittale sono dalla norma proporzionati alla gravità del reato (reclusione da sei mesi a quattro anni), con la previsione dell'ergastolo in caso di omicidio preceduto da atti persecutori. (articolo 1). La norma introduce, inoltre, la possibilità di richiedere al questore, nelle more della presentazione della querela da parte del soggetto offeso, l'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta (articolo 2) e una nuova

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misura coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 3). La disposizione prevede, altresì, l'obbligo - per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche - di fornire alla vittima del reato in esame le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio e di provvedere ad accompagnare la stessa, qualora ne faccia richiesta, presso tali strutture (articolo 5). Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. In proposito, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario posto che le misure di sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 5, siano realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Sul punto chiede di acquisire una conferma da parte del Governo. In ogni caso, potrebbe risultare opportuno riferire la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 6 all'aggregato della finanza pubblica - anziché a quello del bilancio dello Stato - al fine di escludere oneri per i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche non statali coinvolti nell'ambito delle misure a sostegno.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che l'articolo aggiuntivo 1.01 presenta evidenti profili problematici di carattere finanziario in quanto dispone l'ammissione al gratuito patrocinio delle parti offese del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dal disegno di legge. Al riguardo rileva infatti che la proposta emendativa è suscettibile di ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al gratuito patrocinio con conseguenti maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva la necessità di acquisire alcuni chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti da alcune proposte emendative. Ricorda l'emendamento 3.51, il quale reca disposizioni in materia di audizione di testimoni vulnerabili, riproponendo parte della normativa già prevista dall'articolo 498, commi 4, 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale con riferimento all'esame diretto e controesame dei testimoni - dei quali viene prevista l'abrogazione - e estendendo la previsione per cui l'esame del minore vittima del reato viene condotta mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico anche ai reati di cui agli articoli 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 572 (Maltrattamento in famiglia verso fanciulli), 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 581 (Percosse), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 591 (Abbandono di persone minori o incapaci) e nei casi di circostanze aggravanti di cui all'articolo 583 del codice penale. Si prevede, inoltre, che nell'esame testimoniale il presidente si avvalga sempre dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria, mentre attualmente è rimessa al Presidente la scelta se avvalersi o meno dei predetti esperti. Al riguardo, considerato che la proposta emendativa appare astrattamente idonea a determinare nuovi o maggiori oneri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa. Segnala poi che l'articolo aggiuntivo 5.051 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2009, presso ogni prefettura di uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone fatte oggetto di atti persecutori. In ogni sportello opera uno psicologo e un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione, da stipulare entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché l'istituzione, presso il Ministero delle pari opportunità, di un numero verde nazionale a difesa delle vittime di atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009. I

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predetti oneri, pari complessivamente a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 sono coperti mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità per gli anni 2012 e seguenti delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia. In ogni caso, ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta in esame, con particolare riferimento all'apertura dello sportello pubblico presso ogni prefettura. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 5.0200, che dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte del personale in possesso delle adeguate competenze e di comunicare alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati. A tale fine è autorizzata la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria annuale. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse stanziate rispetto agli interventi previsti dalla proposta emendative e alla possibilità di destinare le risorse del Fondo per le pari opportunità, di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse. A tale proposito osserva che la tabella C allegata alla legge finanziaria 2009 prevede, a favore del citato Fondo, uno stanziamento di 29,9 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2011. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 5.055, il quale dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte del personale in possesso delle adeguate competenze e di indirizzare le vittime presso appositi sportelli costituiti in ogni prefettura. A tale fine è autorizzata la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito sia alla quantificazione dell'onere sia alla effettiva disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Segnala altresì che gli articoli aggiuntivi 5.054 e 5.053 prevedono l'istituzione di un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti con il compito di fornire alle stesse assistenza psicologica e giuridica funzionante 24 ore su 24. Il personale ad esso adibito è scelto tra i soggetti in possesso di adeguate competenze, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dal 2009, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito sia alla quantificazione dell'onere sia alla effettiva disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 5.056, il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2009, presso ogni prefettura di uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone fatte oggetto di

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atti persecutori. In ogni sportello opera uno psicologo e un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione, da stipulare entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del Servizio sanitario nazionale. I predetti oneri, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, sono coperti mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità per gli anni 2012 e seguenti delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia. Osserva infine che l'articolo aggiuntivo 5.052, ai fini della progettazione e realizzazione di politiche per il contrasto di atti persecutori previsti dall'articolo 612-bis del codice penale e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, pone a carico dell'Istituto nazionale di statistica il compito di assicurare, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti persecutori, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio. Al riguardo ritiene opportuno di acquisire l'avviso del Governo se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER, con riferimento alle richieste di chiarimento relative al testo del provvedimento, conferma che le misure di sostegno alle vittime del reato di atti persecutori saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse, conferma poi che l'articolo aggiuntivo 1.01, ampliando la platea dei soggetti interessati al gratuito patrocinio, è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esprimendo una valutazione contraria anche sull'emendamento 3.51, in quanto il previsto ausilio, nell'esame testimoniale del minorenne o dell'infermo di mente, di un esperto in psicologia o psichiatria comporta oneri non quantificati né coperti.
Osserva, altresì, che l'articolo aggiuntivo 5.052, il quale prevede lo svolgimento di una apposita rilevazione statistica sugli atti persecutori da parte dell'Istituto nazionale di statistica, appare suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello stesso Istituto.
Segnala, inoltre, che gli articoli aggiuntivi 5.051, 5.053, 5.054, 5.055 e 5.056 recano oneri di personale e di funzionamento privi di adeguata quantificazione e, in ogni caso, prevedono, a fini di copertura, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca adeguate disponibilità, in quanto le risorse sono prioritariamente destinate ad iniziative governative programmate per tale finalità.
Per quanto riguarda, infine, l'articolo aggiuntivo 5.0200, conferma la congruità delle risorse stanziate rispetto agli interventi previsti, depositando a tale riguardo una relazione tecnica, che quantifica l'onere annuo della proposta in circa 993 mila euro, anche alla luce dell'esperienza maturata attraverso l'istituzione, presso lo stesso Dipartimento delle pari opportunità, del numero verde antidiscriminazioni razziali.

Maino MARCHI (PD) esprime perplessità sulle valutazioni del rappresentante del Governo in ordine all'inidoneità della quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli aggiuntivi 5.053, 5.054, 5.055, osservando come tali proposte presentino un contenuto analogo a quello della proposta emendativa del Governo, per la quale, invece, la quantificazione degli oneri è ritenuta congrua. Analogamente, ritiene non vi sia un problema di quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli aggiuntivi 5.051 e 5.056, in quanto gli oneri

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riferibili a tali proposte sono limitati ai 4 milioni di euro ivi previsti per la stipula delle convenzioni per la realizzazione degli sportelli in ogni prefettura.

Pier Paolo BARETTA (PD) segnala come l'articolo aggiuntivo 1.01, prevedendo l'ammissione al gratuito patrocinio delle parti offese del reato di atti persecutori, affronti una questione fondamentale nell'economia del provvedimento in esame. Ritiene pertanto necessario che, anche in considerazione del fatto che il provvedimento allo stato non reca oneri per la finanza pubblica, il Governo si attivi per individuare una possibile copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta.

Massimo VANNUCCI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 3.51, il quale a suo giudizio non presenta profili problematici di carattere finanziario in quanto alla previsione del ricorso a specifiche modalità di acquisizione della prova testimoniale si potrebbe fare fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Gaspare GIUDICE (PdL) rileva il rischio di una confusione tra la contrarietà nel merito del Governo ad alcune proposte emendative, del tutto legittima, e l'eventuale parere contrario della Commissione bilancio che può essere motivato solo sulla base di evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Osserva che tale rischio risulta evidente con riferimento agli articoli aggiuntivi 5.053 e 5.054.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, sottolinea che, con riferimento all'articolo aggiuntivo 5.0200, il rappresentante del Governo ha depositato una relazione tecnica che quantifica puntualmente gli oneri derivanti dalla proposta, osservando che gli articoli aggiuntivi 5.054 e 5.055 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti in relazione alla previsione di apposti sportelli ubicati presso le prefetture o le questure. Evidenzia altresì che gli articoli aggiuntivi 5.053 e 5.054 autorizzano una spesa di 500 mila euro annui, mentre la proposta emendativa del Governo prevede una spesa di 1 milione di euro annui. Ribadisce, inoltre, che - al di là di ogni valutazione sul merito della proposta - l'articolo aggiuntivo 1.01 determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Formula, pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «a carico del bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica»;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.51 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 5.051, 5.052, 5.053, 5.054, 5.055 e 5.056, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 5.0200, con la seguente condizione, volta a garantire il

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rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, dopo le parole: «di fornire» aggiungere le seguenti: «, nei limiti di spesa di cui al comma 2,»

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come i chiarimenti forniti non giustifichino l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 3.51, che a suo giudizio non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Laura RAVETTO (PdL) ribadisce, anche in base alla propria esperienza professionale come avvocato, che dall'emendamento 3.51 possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in relazione alle nuove modalità previste per l'esame dei testimoni vulnerabili.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER conferma come l'emendamento 3.51 determini maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione all'intervento, nell'esame testimoniale dei minorenni e degli infermi di mente, di esperti in psicologia o in psichiatria.

Maino MARCHI (PD) ritiene che, anche alla luce della relazione tecnica predisposta con riferimento all'articolo aggiuntivo 5.0200, il parere contrario sugli articoli aggiuntivi 5.051, 5.053, 5.054, 5.055 e 5.056 non possa essere giustificato dall'inadeguata quantificazione degli oneri, invitando pertanto il rappresentante del Governo a chiarire se l'autorizzazione di spesa ridotta a fini di copertura presenti le necessarie disponibilità finanziarie.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER precisa che nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, non sussistono risorse da destinare allo scopo per gli anni 2012 e seguenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
C. 2044-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marino ZORZATO (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008 recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, ricordando che lo stesso è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 gennaio 2009. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, preso atto dell'impegno del Governo a trasmettere nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge, puntuali chiarimenti in ordine agli eventuali effetti sugli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, con particolare riferimento agli atti legislativi ai quali corrispondono specifici atti di bilancio, sulla base delle indicazioni contenute nel nomenclatore degli atti allegato ai singoli stati di previsione del bilancio. Ricorda inoltre che in quella sede il rappresentante del Governo ha precisato che le risorse iscritte nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2008 per l'attuazione dell'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 in materia di promozione dell'informatizzazione e della classificazione della normativa vigente, saranno rese disponibili per l'attuazione

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delle disposizioni sulla medesima materia presenti nell'articolo 1 del provvedimento nell'anno 2009. Ricorda che nella medesima giornata la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche al testo e segnala che, conseguentemente, il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala gli evidenti profili problematici degli emendamenti 1.20 e 1.21, i quali prevedono che a decorrere dal 1o marzo 2009, o comunque entro il 2009, il servizio informativo on-line dell'Istituto poligrafico e Zecca relativo alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sia accessibile al pubblico gratuitamente tramite la rete internet. Al finanziamento delle attività di cui all'articolo 1 si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio della presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 107 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, rileva infatti che a fronte di oneri di carattere permanente si prevede l'utilizzo di risorse limitate all'esercizio finanziario 2009.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER concorda con le valutazioni del relatore sul testo del provvedimento ed esprime parere contrario sugli emendamenti 1.20 e 1.21 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire la ratio delle proposte emendative del Governo, che modificano l'allegato delle leggi soppresse.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER, nel ricordare che il provvedimento contiene una sorta di «norma di chiusura», prevedendo che l'abrogazione abbia effetto dal 16 dicembre 2009 e rinviando alla delega «taglia-leggi» già prevista dalla legge di semplificazione per il 2005. Ciò premesso, rileva che si è ritenuto opportuno procedere già in questa fase ad alcune modifiche dell'allegato.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene singolare che l'emendamento 2.100 del Governo espunga dall'allegato delle leggi abrogate e quindi mantenga in vigore la legge di cui al numero 367 dell'allegato, che risulta ampiamente superata. Alla luce di questo esempio, invita il Governo ad una più attenta valutazione della materia.

Marino ZORZATO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008, recante Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044-A);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.20 e 1.21, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.50.