CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 gennaio 2009
125.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Giovedì 22 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.05.

5-00453 Contento: Lavori sulla strada statale n. 13 «Pontebbana».

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta

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del Governo, che anzi conferma, in ordine al comportamento dell'ANAS, tutte le perplessità e le preoccupazioni all'origine del proprio atto di sindacato ispettivo. Rileva, peraltro, che non è quello in questione il primo caso di lavori dell'ANAS in zone altamente popolate, la cui problematicità emerge solo in fase esecutiva, quando ormai sono evidenti e gravi i disagi e i danni arrecati al traffico veicolare e alla vita quotidiana dei cittadini. Sotto questo aspetto, ritiene che il mancato approntamento preventivo, da parte dell'ANAS, di piani alternativi per il traffico dei veicoli sia un fatto grave, come è grave quello della tardiva soluzione approntata per far fronte ai problemi emersi. In conclusione, ritiene che l'ANAS debba seriamente riflettere sull'opportunità di delegare l'esecuzione dei lavori in zone altamente antropizzate a enti che meglio conoscono e meglio sanno affrontare i problemi del territorio, se del caso riservandosi la sola attività di supervisione.

5-00670 Marco Carra: Realizzazione della tangenziale di Marmirolo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) annunciando, comunque, la sua disponibilità ad incontrare le parti interessate per trovare una soluzione al problema posto dall'interrogante.

Marco CARRA (PD) nel ringraziare il sottosegretario per la cortesia, si dichiara comunque insoddisfatto per la risposta, la quale ha eluso completamente il tema centrale della propria interrogazione, che era, e continua ad essere, quello della compatibilità fra l'impalcatura progettuale approntata e il concreto avvio dei lavori per la realizzazione dell'opera in questione. Sotto questo profilo, la risposta non dà alcun elemento di rassicurazione e di fiducia, neanche per quanto riguarda la sostenibilità delle spese da affrontare per la realizzazione dell'opera rispetto ai vincoli e ai limiti posti dal patto di stabilità interno. In conclusione, non può che ribadire la propria insoddisfazione e il proprio rammarico per una risposta che contribuisce a mantenere uno stato di incertezza sul territorio e nelle comunità locali.

5-00695 Lovelli: Costruzione del nuovo tunnel di Tenda.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Mario LOVELLI (PD) ringrazia il sottosegretario per la risposta certamente ampia e in alcuni punti esaustiva alla propria interrogazione. Sottolinea, in particolare, la parte in cui essa sembra rassicurare sufficientemente sul fatto fondamentale che il completamento del quadro progettuale dell'opera non avrà effetti negativi in termini di risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione di tute le altre infrastrutture nella regione Piemonte. Al riguardo, ritiene utile un ulteriore chiarimento anche sul punto relativo al fatto che non vi sarà alcun dirottamento di risorse neanche a danno di quelle infrastrutture che pure non risultano cantierabili entro il 2009. Nel ribadire, inoltre, l'importanza dell'intesa-quadro che domani dovrebbe essere firmata fra la regione Piemonte e lo Stato per la realizzazione del piano di investimenti infrastrutturali 2007-2011, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di una scrupolosa verifica «a valle» circa l'adeguatezza e la congruità delle risorse finanziarie messe a disposizione del piano di ammodernamento della dotazione infrastrutturale della regione Piemonte. Nel sollecitare, infine, il Governo a mantenere alta l'attenzione sull'evoluzione della vicenda relativa alla realizzazione in tempi rapidi dell'adeguamento del tunnel di Tenda, preannuncia che comunicherà subito ai rappresentanti regionali la risposta

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del Governo alla propria interrogazione, affinché se ne possa tenere conto anche nell'ambito dei rapporti fra la regione e lo Stato.

5-00828 Libè: Lavori sulla strada statale n. 63.

5-00833 Marchi: Lavori sulla strada statale n. 63.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Mauro LIBÈ (UdC) ringrazia il sottosegretario per la tempestività della risposta e prende atto, positivamente, sia delle misure provvisorie adottate per il ripristino dei collegamenti stradali nelle zone colpite dal movimento franoso in questione, sia della buona volontà che emerge dalla risposta del Governo per dare una soluzione definitiva alla questione oggetto della propria interrogazione. Permane, tuttavia, a suo giudizio, una doppia preoccupazione, da un lato, sui tempi di realizzazione dei previsti interventi definitivi da adottare per il ripristino della viabilità principale della statale n. 63 e per migliorarne le condizioni di sicurezza, superando l'attuale soluzione provvisoria, dall'altro sulle forme e sulle forme di finanziamento dei citati interventi definitivi.

Maino MARCHI (PD) nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Libè, sottolinea la serietà delle questioni relative ai tempi di realizzazione degli interventi definitivi indicati e alle concrete modalità del loro finanziamento. Al riguardo, richiamata l'importanza di un asse viario che costituisce uno dei principali canali di collegamento fra alcune importanti aree delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, sottolinea che la strada statale in questione è una delle due sole strade che nel territorio provinciale sono rimaste nella responsabilità dell'ANAS e che, anche per questo motivo, sarebbe poco comprensibile un eventuale ritardo da parte dell'ANAS nella realizzazione degli interventi previsti o nell'approntamento delle necessarie risorse finanziarie. Infine, nel riferire che alcuni esponenti politici locali di centrodestra stanno, in questi giorni, rilasciando dichiarazioni - che non trovano conferma nella risposta del Governo - circa la possibilità di utilizzare parte delle risorse che saranno stanziate per l'emergenza post-terremoto del 23 dicembre 2008 ai fini del ripristino della viabilità della statale n. 63, auspica che da parte di tutte le forze politiche ci si adoperi per la positiva soluzione del problema oggetto dell'interrogazione, evitando di scadere in una sterile propaganda.

Angelo ALESSANDRI, presidente, intervenendo per una precisazione, dichiara di conoscere bene la questione oggetto delle due interrogazioni in titolo, e che egli stesso si sta adoperando per una rapida e completa soluzione al problema del definitivo ripristino della viabilità principale della strada statale n. 63. Ritiene anch'egli che sia opportuno evitare ogni tono propagandistico sia in questa vicenda che in quella più ampia dell'emergenza post-terremoto, dichiarandosi disponibile a sollecitare, nella sua veste istituzionale, un incontro fra tutti i soggetti interessati per fare il punto reale della situazione e dare risposta in tempi rapidi alle problematiche emerse.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.30.

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Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
Atto n. 56.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, osservando preliminarmente che esso reca il recepimento della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, inclusa nell'allegato B della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007), per la quale viene conferita delega al Governo di adottare il relativo decreto di recepimento. In particolare, la direttiva 2006/118/CE - che integra la direttiva quadro 2000/60/CE in materia di acque - è volta a rafforzare la tutela delle acque sotterranee, attraverso la previsione di criteri di valutazione dello stato chimico delle medesime e la fissazione di valori limite per le sostanze inquinanti.
In tal senso, segnala che la nuova direttiva stabilisce un calendario di adempimenti per le autorità nazionali. Il primo di tali adempimenti in ordine cronologico consiste nella fissazione entro il 22 dicembre 2008, peraltro scaduto, dei «valori soglia», ovvero dei limiti di concentrazione di un inquinante delle acque il cui superamento porterebbe a caratterizzarle come aventi un cattivo stato chimico. Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblicherà una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri.
Segnala, quindi, che ulteriori adempimenti riguardano: il controllo dell'inquinamento, per cui gli Stati membri dovranno individuare tutte le «tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti» rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei ed eventualmente invertirle utilizzando uno specifico programma di misure; la prevenzione degli scarichi indiretti, per cui, in aggiunta alle misure base già previste dalla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovranno garantire un programma di misure che comprenda la prevenzione di scarichi indiretti nelle acque sotterranee dei particolari inquinanti menzionati dalla direttiva.
Prima di passare all'analisi delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, ritiene utile soffermarsi su un'importante questione di ordine generale: come sottolineato nella relazione illustrativa, infatti, lo schema in esame recepisce la direttiva in un corpo normativo distinto dal cosiddetto «Codice ambientale», includendovi anche alcune disposizioni precedentemente inserite nel codice stesso, che vengono quindi abrogate. In proposito, sottopone alla Commissione e al governo l'esigenza di valutare l'opportunità di recepire le nuove disposizioni recate dalla direttiva direttamente all'interno del codice, mediante la tecnica della novella, al fine di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico. L'emanazione di nuovi decreti legislativi separati dal codice renderebbe, infatti, a suo avviso, ben presto non più attuale tale prezioso strumento di lavoro cui la Commissione ha dedicato tanta attenzione e cura.
Quanto al contenuto del provvedimento, segnala che, ai sensi dell'articolo 1, il campo di applicazione dello schema di decreto riguarda i corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'allegato 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e di obiettivi di qualità per specifica destinazione previsti dagli articoli 76 e 77 del Codice ambientale, sono, quindi, definite misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali i criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, gli standard di qualità e valori soglia necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee, i criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature

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all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza; d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo, nonché le modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.
Riferisce, quindi, che l'articolo 2, oltre ad introdurre le definizioni contenute nella direttiva, rinvia alle pertinenti definizioni previste dagli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed introduce alcune nuove definizioni.
Segnala, poi, che, ai sensi del successivo articolo 3, la valutazione, da parte delle regioni, dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, si basa su: gli standard di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva per determinate sostanze (nitrati e pesticidi) e riportati nella tabella 2 dell'allegato 3, parte A; i valori soglia riportati nella tabella 3 dell'allegato 3, parte A e relativi ad ulteriori sostanze, tra cui la relazione illustrativa allo schema di decreto ricorda - per il fatto di essere «particolarmente diffuse nel nostro territorio» - metalli, inquinanti organici, composti organici aromatici, policiclici aromatici, diossine e furani. I valori soglia si applicano alle sostanze, ai gruppi di sostanze e agli indicatori di inquinamento che, a seguito della caratterizzazione, risultano determinare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Codice ambientale. Evidenzia, inoltre, che nella relazione illustrativa viene sottolineato che, nell'ottica di un monitoraggio «intelligente», si prevede che l'attività di controllo sia indirizzata esclusivamente verso le sostanze che, a seguito della caratterizzazione, possono essere presenti o meno nelle acque sotterranee. I valori sono definiti a livello nazionale, tenendo conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e superficiali e tra acque sotterranee ed ecosistemi terrestri e acquatici ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche.
Rileva, quindi, che per i corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano, le regioni devono perseguire l'obiettivo più rigoroso - tra quello ambientale e quello previsto dalla specifica normativa - da raggiungere entro il 22 dicembre 2015. Inoltre, ai sensi del comma 6 dell'articolo in discorso, le autorità di bacino e le regioni provvedono all'indicazione, rispettivamente nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, degli standard di qualità e dei valori soglia come obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015 nonché dell'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza. È infine previsto che le regioni, per le sostanze non comprese nell'Allegato 3 ma presenti nelle acque sotterranee di propria competenza, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente che vi provvede avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di Sanità e del CNR-Istituto di ricerca sulle acque.
Passa quindi ad illustrare il contenuto dell'articolo 4, che reca le condizioni necessarie per considerare in buono stato chimico uno o più corpi idrici sotterranei e assoggetta questi ultimi ad un monitoraggio da effettuare secondo i criteri dettati dall'allegato 4. Le regioni e le autorità di bacino sono tenute a pubblicare, nei piani di tutela e nei piani di gestione di bacino la classificazione dei corpi idrici sotterranei e una sintesi della valutazione dello stato chimico. Inoltre, ai sensi del comma 5, qualora vi siano superamenti di standard e/o valori soglia, le regioni attuano specifici programmi volti a proteggere gli ecosistemi acquatici e terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee.
Quanto alle disposizioni dell'articolo 5, riferisce che le autorità di bacino e, per i bacini di rilievo regionale, le regioni individuano sulla base dei dati del monitoraggio, le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di esse e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei identificati a rischio, provvedendo altresì alla determinazione dei punti di partenza per l'inversione di tendenza e delle priorità di intervento. Al riguardo, segnala, come peraltro evidenziato nella relazione illustrativa,

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che tale articolo riproduce le disposizioni più innovative dettate dalla direttiva, in quanto finalizzate a porre in essere azioni di prevenzione attraverso la tempestiva inversione di tendenze che evidenziano un imminente deterioramento delle acque sotterranee. Viene, altresì, previsto che i risultati di tali valutazioni siano riportati nei piani di gestione dei bacini e nei piani di tutela.
Il successivo articolo 6 disciplina - in conformità a quanto previsto dalla direttiva - la procedura per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, recando disposizioni speculari a quelle previste per lo stato chimico. Le regioni e le autorità di bacino sono tenute a riportare nei rispettivi piani la classe dello stato quantitativo, secondo le indicazioni dell'allegato 7, parte B, e le misure individuate per il raggiungimento o mantenimento del buono stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
L'articolo 7, al fine di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, prevede che i programmi di misure redatti dalle regioni comprendano tutte le misure necessarie ad eliminare scarichi ed immissioni dirette nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose, al fine di evitare un deterioramento delle acque sotterranee ed una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle stesse. Restano ovviamente fermi i divieti di scarico, sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Viene, infine, consentito alle regioni - che devono tempestivamente informare il Ministero dell'ambiente ai fini della tenuta di un specifico inventario - di escludere particolari immissioni di inquinanti in quantità e concentrazioni non significative, ovvero conseguenze di incidenti o circostanze naturali eccezionali, oppure considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure rischiose o sproporzionatamente onerose.
Con riferimento agli allegati alla direttiva in questione, osserva che gli stessi possono essere modificati secondo le modalità individuate dall'articolo 8, mentre l'articolo 9 prevede alcune abrogazioni al codice ambientale, sulle quali sottolinea l'opportunità di effettuare un approfondimento al fine di evitare problemi di coordinamento formale e sostanziale. In particolare, ritiene necessario procedere in tal senso, con riferimento all'esigenza che alcune definizioni di cui si propone l'abrogazione siano, al contrario, mantenute nel codice, che rappresenta il principale atto normativo di riferimento in materia ambientale, eventualmente adottando opportuni rinvii o formule di coordinamento. Resta comunque necessario, a suo avviso, un coordinamento formale all'interno del codice ambientale a seguito delle abrogazioni previste.
Da ultimo, ricorda che l'articolo 10 detta alcune disposizioni transitorie mentre l'articolo 11 reca la consueta norma di invarianza della spesa.
Lo schema di decreto reca, infine, 7 allegati tecnici concernenti le modalità di identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, un primo elenco indicativo delle sostanze pericolose, le definizioni di «buono stato chimico» e «buono stato quantitativo», i criteri generali per le attività di monitoraggio, le procedure per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e per l'identificazione e la conseguente inversione di tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti, nonché le modalità di presentazione dello stato di qualità ambientale delle acque sotterranee.
In conclusione, tenuto conto della necessità di tutelare e salvaguardare con tutti i mezzi le acque sotterranee del nostro Paese dall'inquinamento e dal deterioramento, ritengo che la Commissione possa senz'altro esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame e mi riservo di sottoporre alla Commissione una proposta di parere che tenga conto anche delle eventuali osservazioni e suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito.

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Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 gennaio 2009 - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 9.45.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.
C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

(Esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 1951).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI, presidente, comunica che deve intendersi abbinata alla proposta di legge n. 2 di iniziativa popolare, la proposta di legge n. 1951, di iniziativa del deputato Messina ed altri, recante «modifiche agli articoli 147, 148, 151 e 166 e abrogazione dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di gestione del servizio idrico integrato e dei consorzi di bonifica e irrigazione», vertendo, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, su identica materia.

La Commissione prende atto.

Domenico SCILIPOTI (IdV), relatore, evidenzia che il provvedimento in esame merita un'attenzione particolare, in quanto si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, presentata alla Camera dei deputati nella XV legislatura il 10 Luglio 2007 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento.
La proposta - che non a caso reca il titolo «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico» - ha il merito di fornire al Parlamento l'occasione per affrontare in maniera non episodica - ma con uno sguardo d'insieme - una materia sulla quale negli anni recenti si è legiferato in maniera contraddittoria.
Si tratta, infatti, di una proposta sottoscritta da 406.626 cittadini e cittadine e promossa da centinaia di comitati territoriali e decine di organizzazioni, associazioni e reti nazionali riunite nel Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. La questione posta da questa iniziativa legislativa è di rilevanza epocale e sempre più in modo drammatico al centro della sensibilità collettiva.
Ricorda, al riguardo, la pubblicazione sulla rivista di Pax Christi, di uno dei più autorevoli sostenitori di questa iniziativa legislativa «dal basso», Padre Alex Zanotelli - che afferma significativamente «Perché proprio in questo momento la lotta per l'acqua? Perché senza acqua non si può vivere» -, l'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti.
Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque, l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, ed è proprio sulla base di questa consapevolezza che viene proposto al legislatore l'obiettivo di arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua.
Ricorda brevemente la storia della gestione pubblica dell'acqua in Italia. La legge nazionale per la municipalizzazione degli acquedotti fu approvata dal parlamento nel 1903, sotto il Governo Giolitti; come in tutti i Paesi europei e negli Stati Uniti, furono i problemi igienico-sanitari, gli alti costi per i cittadini, la necessità di estendere il servizio alle fasce più povere

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della popolazione, che spinsero alla pubblicizzazione del servizio idrico.
In un momento di crisi, il fatto di poter trasformare l'acqua in una merce e pensare che essa possa entrare in quell'assurdo gioco speculativo che ad oggi domina il sistema finanziario dei mercati spaventa per il futuro della nostra nazione e dei cittadini.
Nel nostro Paese, come d'altronde quasi ovunque in Europa e nel mondo, fortissime sono state le resistenze nella società, e anche nel mondo politico, rispetto a queste scelte; infatti, si è assistito al dilagare delle mobilitazioni per la difesa dell'acqua come bene comune. Allo stesso tempo, numerosi enti locali hanno cercato di resistere alle spinte di privatizzazione e l'adesione di molti consigli comunali e provinciali alla campagna per la legge di iniziativa popolare rende testimonianza di ciò.
In questo quadro, ricorda, poi, che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, ha ridisciplinato il settore dei servizi pubblici locali, affermando che la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, con l'intento di sostituire la normativa precedente. L'articolo prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato», il cui affidamento della gestione del Servizio idrico Integrato può avvenire «nel rispetto della disciplina comunitaria».
Con ciò è stato sancito che in Italia l'acqua non è più un bene pubblico, ma una merce e come tale potrà essere gestita da multinazionali internazionali, come peraltro già oggi avviene in diversi Ambiti Territoriali Ottimali.
Quando si parla di acqua, si parla di falde, si parla di territorio, ambiti che non possono essere affidati a privati. L'acqua è un diritto fondamentale umano, che deve essere gestita da Enti di diritto pubblico, al minor costo possibile per gli utenti.
Per scongiurare tali scenari, la proposta di legge in esame detta pertanto principi relativi alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ai profili della tutela e della pianificazione, interviene sulla disciplina della gestione del servizio idrico integrato, disciplinando anche la fase transitoria e le tariffe del servizio idrico e reca misure dirette a favorire l'accesso universale all'acqua potabile.
La finalità del provvedimento, esplicitata nell'articolo 1, comma 2, è quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
Nell'articolo 2 sono contenuti i principi generali dell'uso delle risorse idriche e mentre viene riconosciuta esplicitamente la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile quale diritto inalienabile e inviolabile della persona.
A tal proposito sottolinea come le lotte contro la privatizzazione e per il diritto d'accesso all'acqua e alle risorse naturali siano state il motore di cambiamenti sociali e politici epocali in un continente come l'America Latina dove paesi come l'Uruguay, la Bolivia, il Venezuela e l'Ecuador, hanno rescisso i contratti con le grandi multinazionali e inserito nella proprie Costituzioni l'acqua come diritto umano universale e la gestione partecipativa e comunitaria del servizio idrico.
L'articolo 3, inoltre, reca i principi relativi alla tutela e alla pianificazione, dettando, in particolare, disposizioni relative alla predisposizione del bilancio idrico, confermando l'applicazione dei principi contenuti nella cosiddetta «direttiva acque» sull'informazione e la consultazione pubblica nella redazione degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina, poi, le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli e conferma il criterio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, consentendo l'utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche - in

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tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione.
Per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato, sulla base dei principi di cui all'articolo 4 e della sua definizione quale servizio pubblico privo di rilevanza economica, il provvedimento prevede la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato e l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico (articolo 5), con conseguente esclusione, contenuta nell'articolo 6, della possibilità di acquisizione di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.
Tale ultima disposizione regola anche la fase transitoria, prevedendo, in particolare, la decadenza di tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi, l'avvio del processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, con obbligo di successiva trasformazione in ente pubblico nel caso di affidamento a società a capitale misto pubblico-privato mentre, nel caso di affidamento a società a capitale interamente pubblico, la trasformazione in enti di diritto pubblico. La disposizione demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico durante tale fase transitoria.
Segnala, in proposito, che anche a Parigi, il servizio di distribuzione dell'acqua, gestito negli ultimi 24 anni da due società private ha deciso di creare un nuovo Ente pubblico di carattere industriale simile alle nostre aziende speciali verso il quale confluiranno a partire dal 2010 sia le attività di produzione, sia quella di distribuzione.
L'articolo 7, al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione, prevede inoltre l'istituzione di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.
Il provvedimento, sulla base delle norme generali sul finanziamento contenute nell'articolo 8, interviene anche sul profilo della tariffa del servizio idrico integrato, la cui determinazione deve avvenire sulla base del metodo che spetta al Governo definire (articolo 9). Con particolare riferimento all'uso domestico, la tariffa deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato, ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, che viene fissato in cinquanta litri al giorno per persona. Alla normativa regionale spetta, limitatamente alle fasce di consumo domestico superiori a cinquanta litri, l'individuazione di fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo, nonché la definizione di tetti di consumo individuale oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale.
L'articolo 10 afferma il principio del governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e, a tal fine, attribuisce agli enti locali il compito di adottare forme di democrazia partecipativa che conferiscano ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, e alle regioni il compito di definire, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di tale diritto.
L'articolo 11 istituisce il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, che ha la finalità di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che garantisca tale accesso.
L'articolo 12 reca disposizioni finanziarie e contiene, tra l'altro, una norma di delega per l'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico.

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Con il provvedimento in esame, viene, quindi, proposta una svolta radicale rispetto al «pensiero unico», sospinto da ben solidi interessi, che ha prevalso negli ultimi venti anni e che si è tradotto su scala globale e nazionale nella scelta di politiche volte alla mercificazione dell'acqua e alla privatizzazione della gestione dei servizi idrici.
In conclusione, si riserva di esaminare il contenuto della proposta di legge abbinata nonché gli ulteriori elementi che emergeranno nel corso del dibattito al fine di arrivare ad una sollecita conclusione dell'iter del provvedimento.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 gennaio 2009.

Audizioni di rappresentanti dell'OICE, del Consiglio nazionale dei geologi e del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di principi fondamentali per il governo del territorio.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.05 alle 11.40.