CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2009
123.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Martedì 20 gennaio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.55.

5-00820 Nicola Molteni: Sui rapporti del Ministero della giustizia con le aziende fornitrici degli apparati destinati alle intercettazioni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Nicola MOLTENI (LNP), replicando, ringrazia il ministro per il sollecito interessamento alla questione in esame ed il sottosegretario per la risposta dettagliata ed esauriente, della quale si dichiara soddisfatto. Rileva che le cifre relative alle spese per le intercettazioni, riferite dal rappresentante del Governo, sono estremamente preoccupanti e dovranno essere oggetto di approfondita discussione nel corso dell'esame del provvedimento volto ad introdurre la nuova disciplina in materia di intercettazioni. Ricorda peraltro che talune delle aziende che forniscono il servizio in oggetto, hanno adempiuto diligentemente le proprie obbligazioni e vantano dei crediti particolarmente ingenti nei confronti dello Stato. Il sollecito pagamento di tali somme risulta indispensabile

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non solo per la regolare prosecuzione delle relative attività imprenditoriali, ma anche e soprattutto per mantenere l'attuale livello occupazionale nelle zone nella quali le predette imprese operano. Sottolinea infatti che si tratta di aziende che occupano molti dipendenti e che, quindi, nella vicenda risultano coinvolti anche gli interessi di molte famiglie e l'economia locale. Conclusivamente, in considerazione dell'estrema serietà e disponibilità dimostrate dal Governo, esprime la convinzione che si possa giungere alla definizione dei predetti rapporti creditori sottolineando tuttavia l'importanza che tale definizione avvenga in tempi rapidi. Preannuncia peraltro la presentazione di eventuali ulteriori atti di sindacato ispettivo qualora lo stato di definizione delle questioni pendenti dovesse presentare dei ritardi.

Carolina LUSSANA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che il provvedimento in esame intende completare il progetto di creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita della normativa statale vigente, già operante in altri Paesi europei (ad esempio www.legifrance.com).
Il progetto cosiddetto «Normattiva», volto a istituire la predetta banca dati, ha preso avvio con l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e si è fondato sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
L'articolo 1 reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa. Il comma 1 attribuisce al ministro per la semplificazione normativa competenze generali in materia. Il comma 2 autorizza il ministro, con propri decreti da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione a razionalizzare - sentito il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - le attività degli organismi e degli enti operanti in materia e individuare le modalità di utilizzo del personale; a coordinare le iniziative con l'attuazione delle disposizioni di delega cosiddetta «taglia-leggi», previste dall'articolo 14 della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005); a definire - di concerto con il ministro della giustizia - i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta ufficiale. Il comma 3 dispone in ordine al finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti, attingendo alle risorse già stanziate dall'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001.
L'articolo 2 abroga i 28.889 atti legislativi elencati nell'Allegato 1, tutti emanati tra il 1861 e il 1947, risalenti cioè al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Secondo la relazione illustrativa, si tratta di norme, risalenti al precedente ordinamento costituzionale, «di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente», essendo «ormai ritenute estranee ai princìpi dell'ordinamento giuridico attuale».

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Il comma 2 demanda ad un atto ricognitivo del Governo l'individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in conseguenza delle abrogazioni di cui al comma precedente.
L'articolo 3 espunge 60 atti normativi di rango primario (elencati nell'Allegato 2) dall'elenco dei 3.370 provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, risultano abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di atti normativi «per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore».
L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che nel corso dell'esame di una questione pregiudiziale in Assemblea è stato rilevato come il provvedimento in esame abroghi numerose disposizioni che invece appare opportuno mantenere vigenti. Poiché, da un rapido esame dell'Allegato 1, sembra che ciò possa essere accaduto anche con riferimento a disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia la necessità che la Commissione medesima disponga del tempo necessario per effettuare gli opportuni approfondimenti.

Carolina LUSSANA, presidente, in considerazione dell'intervento dell'onorevole Ferranti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 209/08: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2047 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge n. 2047, di conversione del decreto legge n. 209 del 2008, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o al 30 gennaio 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.
Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.
Il capo I (articoli 1 e 2) prevede interventi a sostegno dei processi di pace, nell'ambito degli interventi a favore delle popolazioni del Libano, dell'Afghanistan e dei Balcani. Disciplina altresì gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea. Si prevedono, inoltre, stanziamenti per la ulteriore partecipazione di personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene nell'ambito della missione NTM-I (NATO Training Mission-Iraq), nonché per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia - nell'ambito della missione europea EUJUST LEX.
Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia e reca le relative norme sul personale, nonché quelle in materia penale e contabile.
L'articolo 3 del decreto legge in esame, segnatamente, reca la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, l'articolo 5 del decreto-legge conferma la disciplina processual-penalistica introdotta

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dall'analogo decreto-missioni n. 8 del 2008, prevedendo, quindi, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali (elencate all'articolo 3) sia della disciplina del codice penale militare di pace che di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a), b), c), d), 5 e 6) del decreto-legge n. 421 del 2001, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
Le richiamate disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 attribuiscono, anzitutto, la giurisdizione penale al tribunale militare di Roma. Prevedono inoltre i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono procedere all'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato: oltre alla ipotesi generale di cui all'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l'arresto obbligatorio in flagranza: si tratta, segnatamente, dei reati di disobbedienza aggravata, rivolta, l'ammutinamento e insubordinazione con violenza.
Il comma 5 dell'articolo 9, inoltre, intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell'arresto in flagranza nei termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva.
Infine, il comma 6 dell'articolo 9, disciplina l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di proceduta penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
Segnala che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuibili alla giurisdizione del Tribunale militare di Roma, ex articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001), siano invece qualificati come reati comuni, rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. L'individuazione del tribunale di Roma, quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali di pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma.
L'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro eventuale corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato.
Per i reati commessi dagli stranieri - come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni - l'articolo 5, comma 3, stabilisce la competenza territoriale del Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

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L'articolo 5, comma 4, attribuisce al Tribunale (ordinario) di Roma anche la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati durante l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta». Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.
L'articolo 5, comma 5, prevede infine che i citati reati di pirateria - sia commessi in alto mare sia, nei casi previsti dal decreto legge in esame, in acque territoriali straniere - siano puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale, secondo la legge italiana. Si ricorda che in base al predetto articolo 7, alcuni reati commessi in territorio estero, da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana.
L'articolo 5, comma 6, consente infine all'autorità giudiziaria italiana, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria.
Il capo III contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria (articolo 7) ed all'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 8).
Propone di esprimere parere favorevole.

Carolina LUSSANA, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di oggi e che, pertanto, le Commissioni di merito hanno la necessità di concluderne l'esame in tempi utili per consentire l'inizio dell'esame in Assemblea.

Manlio CONTENTO (PdL), in considerazione di quanto testè riferito dal Presidente e rileva che, per le parti di competenza della Commissione Giustizia, il provvedimento sostanzialmente riproduce la disciplina processual-penalistica di numerosi precedenti decreti. L'elemento di novità, rappresentato dal riferimento ai reati di pirateria, non sembra porre particolari questioni. Preannuncia pertanto il suo voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 gennaio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2009.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, avverte che i provvedimenti in materia di violenza sessuale sono stati inseriti nel programma dell'Assemblea a partire da marzo prossimo, per cui è opportuno che la Commissione acceleri l'esame.
Ricorda quindi di aver predisposto una proposta di testo unificato (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25 novembre 2008) al fine di fornire alla

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Commissione una ipotesi di lavoro per pervenire alla formulazione di un testo condiviso.
Alla luce del dibattito successivamente sviluppatosi in Commissione, preannuncia la presentazione di una nuova proposta di testo che recepisca alcuni dei rilievi che sono stati mossi alla predetta proposta di testo unificato. In primo luogo dichiara di accogliere l'obiezione secondo la quale l'eccessivo innalzamento della pena minima edittale farebbe venire meno quella gradualità delle pena necessaria per punire in maniera adeguata alla gravità del fatto tutte le diverse ipotesi di violenza sessuale. Ritiene invece opportuno aumentare la pena massima al fine di assoggettarvi tutte quelle condotte che il magistrato considererà in concreto estremamente gravi. Ritiene che, attraverso l'ampliamento dello spatium deliberandi concesso al magistrato nell'individuazione della pena da applicare in concreto, si possa venire incontro anche a quei rilievi mossi da coloro che ritengono opportuno riscrivere le fattispecie incriminatrici al fine di tipizzare tutte le condotte, dalle meno gravi alle più gravi, riconducibili alla nozione di reato a sfondo sessuale. Comunque, qualora dovessero essere presentate delle proposte di modifica del testo da lei presentato ovvero degli emendamenti ad esso volti a prevedere nuove fattispecie di reato dirette a meglio specificare alcune delle predette condotte si riserva di valutarle al fine di inserirle nel testo o di dare il proprio parere favorevole. Per quanto attiene alle disposizioni procedurali, annuncia l'intenzione di sopprimere l'articolo 5 volto a prevedere il rito direttissimo per i reati sessuali, secondo quanto proposto dall'onorevole Contento. Non ritiene invece di dover accogliere i rilievi di quest'ultimo circa l'opportunità di sopprimere la disposizione volta ad escludere i benefici penitenziari, ritenendo che questi non possano essere applicati a soggetti che si sono macchiati di reati di tale gravità. La questione comunque potrà essere approfondita in occasione dell'esame degli emendamenti. In ordine alle restanti disposizioni del testo, rileva di avere soppresso la disposizione relativa ai benefici previdenziali a favore delle vittime dei reati di violenza sessuale non tanto perché non la condivida, quanto piuttosto per riservare alla fase emendativa l'approfondimento di tutti quei rilievi che nella scorsa seduta sono stati portati ad essa.

Enrico COSTA (PdL), pur condividendo le modifiche annunciate dal relatore al proprio testo, sottolinea l'esigenza di una maggiore differenziazione delle fattispecie criminose in materia di violenza sessuale al fine di punire in maniera graduata le relative condotte, tenendo conto della loro effettiva gravità.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, intervenendo anche in relazione a quanto appena sottolineato dall'onorevole Costa, annuncia la presentazione di un emendamento volto ad inserire nel codice penale il delitto di molestie sessuali. Tale emendamento intenderebbe colmare una lacuna normativa, che, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, non consente di punire gli atti o comportamenti a contenuto sessuale che, pur posti in essere contro la volontà della vittima, non sono commessi con violenza o minaccia. Il nuovo delitto, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punirebbe con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 100.000 euro chiunque arrechi molestie a taluno mediante atti o comportamenti a contenuto sessuale.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere l'emendamento preannunciato dal Governo, in quanto la previsione della fattispecie penale delle molestie sessuali consentirebbe di non estendere eccessivamente per via interpretativa la nozione di violenza sessuale fino a ricomprendervi condotte che in realtà, per quanto non

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volute dalla vittima, non sono compiute con violenza o minaccia.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, condividendo la proposta emendativa preannunciata dal rappresentante del Governo, presenta una nuova formulazione della proposta di testo unificato (vedi allegato 2), che, oltre a contenere le modifiche da lei preannunciate alla proposta di testo unificato da lei già presentata, contiene anche una disposizione volta ad introdurre nel codice penale la nuova fattispecie appena descritta dal rappresentante del Governo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

Misure contro gli atti persecutori.
C. 1440 ed abb./A.

ATTI COMUNITARI

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.
COM(2008)712 def. - 11249/08.