CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 gennaio 2009
117.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 53

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti.

(Seguito esame e rinvio - Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella giornata precedente si è concluso il ciclo di audizioni previsto per approfondire le diverse tematiche connesse alla riforma della disciplina delle intercettazioni. In particolare, sono stati sentiti il Procuratore nazionale antimafia, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore centrale della polizia criminale nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Unione delle camere penali italiane, della Federazione nazionale della stampa, dell'Ordine

Pag. 54

dei giornalisti e dell'Associazione italiana editori giornali.
Ritiene, quale relatrice dei provvedimenti in esame, che possa essere adottato come testo base il disegno di legge del Governo n. 1415. Si tratta di un testo che affronta in maniera sistematica, anche se naturalmente con scelte che possono non essere condivise da parte di alcuni gruppi, tutta la materia delle intercettazioni. Sulle parti eventualmente non condivise si potranno presentare emendamenti. Non sussistono, a suo parere, le condizioni per costituire un comitato ristretto volto alla predisposizione di un testo unificato, in quanto già vi è un testo in grado di essere la base per il lavoro successivo della Commissione.
Dichiara pertanto concluso l'esame preliminare e propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 1415.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che, in seguito alla lunga ed approfondita istruttoria svoltasi, sarebbe stato lecito ritenere che la Commissione, coerentemente, nominasse un Comitato ristretto per addivenire alla redazione di un testo unificato che fosse ampiamente condiviso. Sottolinea come il disegno di legge governativo, che si vorrebbe adottare quale testo base, non sia assolutamente condivisibile, soprattutto laddove prevede delle inaccettabili limitazioni al novero dei reati per i quali possono essere disposte le intercettazioni. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adozione di testo base del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rileva che il disegno di legge governativo, qualora adottato come testo base, potrà essere senz'altro migliorato nel corso dell'esame degli emendamenti.

Enrico COSTA (PdL) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta del relatore di adottare quale testo base il disegno di legge C. 1415 Governo. Nel replicare all'onorevole Ferranti, rileva che l'istruttoria legislativa è stata particolarmente complessa e che la stessa ha avuto ad oggetto proprio il disegno di legge governativo, per cui appare del tutto coerente che sia quest'ultimo ad essere adottato quale testo base, ferma restando la possibilità di apportare miglioramenti in fase emendativa. Sottolinea quindi come il disegno di legge C. 1415 sia condivisibile, realizzando un equilibrato bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di adottare quale testo base il disegno di legge C. 1415 Governo.

Giulia BONGIORNO, presidente, in considerazione della particolare delicatezza e complessità del provvedimento, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione degli emendamenti che consenta ai commissari di analizzare in modo approfondito le problematiche emerse nel corso dell'istruttoria e di proporre le soluzioni più adeguate. Fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 21 gennaio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 55

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, in merito al provvedimento in esame, osserva quanto segue.
L'articolo 2 reca norme in materia di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale.
Il comma 5 stabilisce che a partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.
Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, il medesimo comma 5 punisce l'inosservanza delle disposizioni ivi recate e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia con la sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni, prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario). Si applica altresì la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 dello stesso TUB.
I commi da 2 a 4 dell'articolo 14, modificano la disciplina che affida all'Agenzia del demanio la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento (articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE)
Secondo la relazione illustrativa, il sistema così creato si è rivelato rigido, in quanto impone il ricorso all'Agenzia del demanio anche nei casi in cui l'esiguo valore economico ovvero la natura della risorsa economica congelata consentirebbe il ricorso a modalità alternative di custodia e di gestione dei beni.
La nuova disciplina consente quindi di individuare modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché, in determinati casi, di applicare gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Le richiamate norme riguardano, rispettivamente, le ipotesi e la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle banche; l'amministrazione straordinaria della capogruppo; l'amministrazione straordinaria delle società del gruppo; l'amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.
Il comma 5 dell'articolo 14, intervenendo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dispone una integrazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (legge Prodi-bis).
Si prevede, in particolare, che le operazioni - previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza - di cessione dei complessi aziendali o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile.

Pag. 56

Ricorda che l'articolo 2112 del codice civile prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario, stabilendo che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è altresì tenuto in via di principio ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento.
L'articolo 16 prevede, tra l'altro, la soppressione di taluni adempimenti tributari.
Il comma 2, in particolare, abroga i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), concernenti la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio.
Il comma 33 dell'articolo 37 del citato decreto-legge stabiliva, per gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate, l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi. Il comma 34, invece, rinviava ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità tecniche e dei termini in base ai quali provvedere alla trasmissione telematica delle informazioni, stabilendo che l'esercente fosse comunque tenuto agli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, nonché ad emettere la fattura in presenza di richiesta del cliente. Il comma 36 comminava una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra i mille e i quattromila euro, per il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 33 e 34.
Segnala altresì il comma 5 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, che novella l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in tema di ravvedimento da parte del contribuente relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il nuovo testo stabilisce, in determinati casi e a determinate condizioni, che la sanzione amministrativa possa essere ridotta in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina previdente.
L'articolo 20 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di investimenti pubblici, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie. Si introducono disposizioni volte a velocizzare le procedure per la realizzazione dell'investimento ricorrendo, con il citato decreto, da un lato all'individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell'investimento stesso e, dall'altro, istituendo anche un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e sostitutivi.
Il comma 8 delinea, per i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo in commento, una disciplina speciale per l'eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo. Si tratta, segnatamente, di un processo amministrativo speciale, caratterizzato da tempi più stretti e dal preminente interesse pubblico alla celere realizzazione dell'opera.
L'articolo 27 reca disposizioni varie in materia di accertamento dei tributi.
Segnala i commi da 5 a 7, che ampliano l'ambito applicativo di alcune misure cautelari previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997, recante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
In particolare, si estende l'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo previste dall'articolo 22 citato decreto legislativo n. 472 del 1997, anche ai tributi e ai relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione, oltre che ai soli crediti derivanti dalle sanzioni amministrative tributarie. Inoltre, ove sussista pericolo per la riscossione, dopo la notifica degli atti con i quali

Pag. 57

vengono accertati maggiori tributi, le suddette disposizioni cautelari si applicano a tutti gli importi dovuti.
Segnala altresì il comma 18, che inasprisce le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: l'ammontare della sanzione va da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento della misura dei crediti stessi.
L'articolo 28 interviene in materia di escussione delle garanzie prestate a favore della Pubblica amministrazione.
Il comma 1 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni - quando creditrici di somme superiori a 250 milioni di euro garantite da fideiussioni e polizze fideiussorie a prima richiesta - trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, diano avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa. Le pubbliche amministrazioni inviteranno, quindi, il garante a versare l'importo garantito entro i successivi 30 giorni, precisando le motivazioni alla base della pretesa creditoria. Se il garante non adempie, seguirà l'ordinaria procedura esecutiva con l'iscrizione dei crediti al ruolo (in solido nei riguardi sia del garante che del debitore garantito) entro i successivi 30 giorni dallo spirare del termine di pagamento contenuto nell'invito.
E inoltre stabilito che in caso di inadempimento delle procedure di escussione da parte dei pubblici dipendenti, questi sono soggetti al giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti (comma 2).
L'articolo 32 interviene in materia di riscossione.
Segnala, in particolare, i commi 5 e 6, che recano disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-ter della legge fallimentare.
Ricorda che per transazione fiscale, ai sensi dell'attuale formulazione della norma (articolo 182-ter, comma 1), si intende la possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo una proposta di pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche se non iscritti a ruolo, con l'eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
Il comma 5, lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 182-ter, disponendo che nel piano di concordato preventivo possa essere formulata una proposta di pagamento dei tributi non solo in forma parziale, ma anche in forma dilazionata. Tale proposta di pagamento può, alla luce delle norme introdotte, concernere non solo i tributi, ma anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie in sede di concordato preventivo sono dunque estese anche ai debiti previdenziali.
Precisa, peraltro, che le norme introdotte dispongono, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, che la proposta possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non contemplare un pagamento parziale.
Dalla relazione illustrativa al decreto in esame si desume che la disposizione in esame sia stata redatta al fine di non contravvenire alle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto. Si specifica infatti che «la normativa Comunitaria vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica.»
Infine, ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 182-ter anche per il credito contributivo (oltre che per quello tributario), ove assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie ed altresì, alla luce delle novità introdotte con le norme in commento, degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Pag. 58

La lettera b) del comma 5 reca modifiche al secondo comma dell'articolo 182-ter, specificando che le procedure necessarie al perfezionamento della transazione sono compiute ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale.
Il comma 6 dispone che alla definizione delle modalità di applicazione, nonché dei criteri e del le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi si provvede con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come l'integrazione disposta dall'articolo 14, comma 5, volta ad escludere le conseguenze giuridiche previste dal codice civile alla cessione dei complessi aziendali o di beni e contratti, potrebbe più utilmente essere inserita all'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999, disposizione specificamente destinata alla vendita di aziende in esercizio o subito dopo con l'introduzione di una ulteriore disposizione speciale. Ciò anche al fine di un miglior coordinamento sistematico.
In merito all'articolo 32, con riferimento alle modifiche relative all'istituto della transazione fiscale, evidenzia come la possibilità di dilazionare il pagamento dei tributi sia un'ipotesi opportuna soprattutto in reazione a quelle imposte, di rilievo comunitario, per le quali non pare possibile, da parte dello Stato, addivenire ad ipotesi conciliative.
Rileva, peraltro, la possibilità di correggere l'ultima parte della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 183-ter, della legge fallimentare, cioè quella che impone un trattamento non differenziato dagli altri creditori nel caso in cui il credito tributario o contributivo abbia natura chirografaria. L'attuale formulazione, infatti, non tiene conto della possibilità di suddivisione in classi dei creditori secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, infatti, il credito tributario o contributivo potrebbe utilmente essere assoggettato alle regole stabilite per una classe omogenea. L'attuale disposizione non chiarisce se, in tali casi, il trattamento di tali crediti possa essere differenziato come suggerirebbe il buon senso e il favore per l'esito della procedura concordataria. Se, poi, il timore fosse quello di attribuire ai crediti chirografari dello Stato un trattamento deteriore, basterebbe correggere la disposizione in esame aggiungendo, alla fine del periodo, la previsione che, in caso di suddivisione in classi, a tali crediti deve essere sempre assicurato il trattamento di maggior favore.
Rileva, infine, l'opportunità di rivedere, anche alla luce del dibattito sul federalismo fiscale, le disposizioni che disciplinano l'istituto del privilegio per i tributi locali, molti dei quali risultano esclusi da esso con conseguenti situazioni di svantaggio per molti enti locali coinvolti nel fallimento di imprese che hanno sede nel territorio o nel contesto nel quale si verifica il presupposto di imposta.

Nessun altro di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Pag. 59

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il 25 novembre scorso il relatore ha presentato una proposta di testo unificato con il quale si è predisposta una nuova disciplina dei reati di violenza sessuale che possa costituire un punto di partenza per arrivare alla formulazione di un testo che sia il più possibile condiviso.

Angela NAPOLI (PdL) rileva che il testo unificato proposto dal relatore ha il pregio di aver tenuto conto di molti dei rilevi emersi nel corso della discussione. Tuttavia, nonostante gli intenti del relatore siano pregevoli e condivisibili, ritiene che quel testo porterebbe ad un appesantimento del codice penale al quale non farebbe riscontro un sostanziale miglioramento del livello di tutela. Poiché la disciplina vigente appare nel complesso condivisibile e ben strutturata, ritiene che sarebbe preferibile intervenire con un semplice aumento delle pene minime, senza aggiungere ulteriori disposizioni al codice penale.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha presentato una proposta di testo unificato al fine di sottoporre alla Commissione una soluzione diversa rispetto a quella prevista nelle proposte di legge abbinate, volta a colpire le condotte omofobiche senza tuttavia modificare la legge Mancino. Tale scelta è stata motivata dal relatore alla luce delle obiezioni mosse da rappresentanti di gruppi di maggioranza in merito all'opportunità di introdurre nell'ordinamento un reato diretto a punire direttamente gli atti di discriminazione per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, così come avverrebbe qualora si modificasse la legge Mancino.
Avverte che la prossima settimana, secondo quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno sentiti il professor Mauro Ronco, ordinario di diritto penale presso l'Università di Padova, e la professoressa Diletta Tega, coautrice per il 2008 del report sull'omofobia in Italia, in qualità di Junior expert per l'Agenzia europea per i diritti fondamentali di Vienna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.
C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'articolo 19 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008 (cosiddetto decreto milleproroghe) ha prorogato di ulteriori 6 mesi il termine, fissato al 1o gennaio 2009, entro il quale sarebbe dovuta entrare in vigore la nuova disciplina dell'azione collettiva risarcitoria. Ricorda che proprio su

Pag. 60

tale questione la Commissione Giustizia il 18 dicembre scorso ha approvato una risoluzione dell'onorevole Lo Presti, relatore delle proposte di legge in esame. Tale risoluzione in premessa contiene anche un auspicio circa l'intenzione del Governo di adottare le proprie iniziative legislative in materia presso la Camera dei deputati, anziché presso il Senato come invece in precedenza annunciato. Ricorda altresì che nella seduta del 4 dicembre scorso il relatore ha presentato una proposta di testo unificato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il 23 dicembre scorso il Governo ha presentato al Senato emendamento in tema di class action al provvedimento n. 1195. Tale intervento rappresenta un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di efficace tutela dei consumatori e quella di garanzia per le imprese. Più nel dettaglio, le linee fondamentali del provvedimento prevedono: l'estensione della legittimazione ad agire a tutti i cittadini-consumatori, sia direttamente sia mediante un'associazione a cui si dà mandato; la possibilità di utilizzare l'azione anche per la tutela delle situazioni di danno seriale, causato da pratiche commerciali scorrette o comportamenti non concorrenziali; la razionalizzazione e la semplificazione del relativo procedimento giudiziario, anche in riferimento alla fase di liquidazione del danno; il rafforzamento delle forme di pubblicità dell'azione proposta; l'azione può essere esercitata solo con riguardo agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008, data di entrata in vigore della prima versione della normativa predisposta nella precedente legislatura. Tale termine, inoltre, è finalizzato a consentire agli uffici giudiziari di attuare le misure organizzative necessarie per la gestione del contenzioso. Ricorda quindi che l'emendamento in questione era stato già annunciato in sede di proroga al 30 giugno 2009, contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, del termine di entrata in vigore della disciplina della class action di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo.

Giulia BONGIORNO, presidente, pur prendendo atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, ritiene che la Commissione comunque debba proseguire l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, condivide l'opportunità che la Commissione prosegua l'esame dei provvedimenti. Anche in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'emendamento presentato dal Governo appare per molti aspetti analoga a quella del provvedimento in esame, auspica che il Governo non insista nel voler esaminare la disciplina dell'azione collettiva presso l'altro ramo del Parlamento e che pertanto ritiri l'emendamento in questione. Ciò consentirebbe a questa Commissione di proseguire l'esame del provvedimento, in linea di continuità rispetto ai lavori svoltisi nella precedente legislatura e, più in generale, di svolgere un ampio dibattito parlamentare su un istituto delicatissimo che, se male calibrato, potrebbe produrre effetti devastanti su un'economia peraltro già in crisi. Ritiene conclusivamente che sia necessario addivenire in tempi brevi all'adozione di un testo base.

Lanfranco TENAGLIA (PD) rileva che l'istituto dell'azione collettiva è fondamentale per l'attuazione di alcuni diritti primari dei cittadini e che non si debba procrastinare l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, che appare complessivamente equilibrata e condivisibile, per quanto migliorabile sotto taluni profili. In particolare, suscita più di una perplessità la non retroattività della predetta disciplina.
Sottolinea che la disciplina dell'articolo 140-bis è stata prorogata due volte. La prima proroga è stata motivata da esigenze di organizzazione degli uffici giudiziari,

Pag. 61

data la necessità di far fronte allo specifico carico giudiziario che deriverebbe dall'introduzione nell'ordinamento di questo nuovo istituto. La seconda proroga, al contrario, non appare altrettanto comprensibile.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI