CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 dicembre 2008
110.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 DICEMBRE 2008

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 dicembre 2008. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del Presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, informa preliminarmente che sono state presentate numerose proposte emendative (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte).
Segnala quindi che le proposte emendative Galletti 10.6, Del Tenno 10.9, Fava 11.01, Fugatti 8.02, 8.03 e 14.21 e Moroni 19.87, 19.017 e 19.018 sono state ritirate.
Avverte inoltre che alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 185 del 2008, alla luce dei criteri di ammissibilità per materia delle proposte emendative enunciati nella seduta delle Commissioni del 9 dicembre, presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
In particolare, risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
Ria 1.35, limitatamente alla parte in cui modifica la composizione dei consigli comunali e provinciali, abroga le leggi istitutive di alcune province e interviene sul Patto di stabilità interno. La proposta

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emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Ria 1.36, volto a velocizzare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori degli enti locali e che modifica la composizione dei consigli comunali e provinciali, abroga le leggi istitutive di alcune province e interviene sul Patto di stabilità interno. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Commercio 1.43 e 1.44, i quali incrementano il fondo per le non autosufficienze;
Fontanelli 1.51, che destina parte della minor spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 all'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali;
Narducci 1.06, che estende il ricorso ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) anche ai dipendenti pubblici non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendenti di cui all'articolo 49 del TUIR;
Pagano 2.4, il quale reca modifiche al Testo unico bancario relativamente alla disciplina per la chiusura o il trasferimento di conti correnti o di altri contratti bancari;
Milo 2.9, limitatamente alla parte relativa al nuovo comma 7, con il quale si prevede che, in attesa dell'attribuzione ai comuni delle risorse compensative per le minori entrate derivanti dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa, i comuni possano sospendere i pagamenti delle rate dei mutui semestrali in scadenza a loro carico. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
D'Amico 2.34 e 2.35, i quali istituiscono, rispettivamente, una tassa di concessione governativa per il rilascio dei permessi di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno, il cui gettito è destinato ad attività di contrasto dell'immigrazione irregolare e clandestina;
Graziano 2.01, Ventucci 2.012, Pagano 2.013, Minardo 2.023, Pagano 2.034, Barbato 2.040, Fugatti 2.055, i quali integrano il Testo unico bancario introducendo una norma sanzionatoria per l'utilizzo, da parte di mediatori creditizi, di documentazione contraffatta ai fini dell'ottenimento di prestiti al consumo;
Graziano 2.02, Pagano 2.014, Ventucci 2.015, Minardo 2.024, Barbato 2.042, Fugatti 2.056, i quali integrano il Testo unico bancario, introducendo il diritto dei consumatori al recesso dai contratti di credito al consumo entro 30 giorni;
Graziano 2.03, Pagano 2.010, Ventucci 2.011, Graziano 2.019, Minardo 2.022, Pagano 2.035, Barbato 2.039, Fugatti 2.054, i quali integrano il Testo unico bancario con disposizioni di carattere ordinamentale relative all'esercizio dell'attività di credito al consumo;
Graziano 2.04, Ventucci 2.08, Pagano 2.09, Graziano 2.018, Minardo 2.021, Pagano 2.033, Barbato 2.047, Fluvi 2.049, Fugatti 2.053, i quali recano disposizioni di carattere ordinamentale relative allo svolgimento di attività di mediazione creditizia;
Pagano 2.05, Graziano 2.06, Ventucci 2.07, Minardo 2.027, Pagano 2.036, Barbato 2.045, Fugatti 2.057, i quali, integrando il Testo unico bancario, prevedono che il Ministro dell'Economia detti disposizioni relative all'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dai mediatori del credito;
Ventucci 2.017, Minardo 2.026, Barbato 2.044, Bitonci 2.051, i quali modificano l'articolo 2703 del Codice civile, relativamente alla disciplina in materia di autenticazione di atti;
Marsilio 2.028, il quale introduce una tassazione sostitutiva, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito imponibile derivante da contratti di locazione a canone agevolato;

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Pagano 2.030, il quale istituisce presso il Ministero dell'Economia l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
De Micheli 2.041, il quale interviene sulla disciplina del Patto di stabilità interno, prevedendo che non sono conteggiati nei saldi utili a tal fine i risparmi derivanti dai minori interessi passivi conseguenti all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione di mutui e prestiti a carico degli enti locali;
De Micheli 2.046, il quale interviene sulla disciplina del Patto di stabilità interno, prevedendo che gli enti locali i quali utilizzano l'avanzo di amministrazione per estinguere anticipatamente mutui e prestiti a loro carico possono peggiorare il saldo programmatico 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nel 2007. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Ceccuzzi 2.048, il quale reca una serie articolata di disposizioni di carattere ordinamentale, da introdurre nel Testo unico bancario, relative al recesso dai contratti di credito al consumo, all'attività di credito al consumo, alle sanzioni applicabili nel caso di utilizzo di documentazione contraffatta in tale ambito, nonché all'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dai mediatori del credito;
Graziano 2.050, il quale modifica la disciplina del Patto di stabilità interno, prevedendo che tra le entrate in conto capitale degli enti locali rilevanti per i saldi siano incluse anche quelle derivanti da mutui contratti dai medesimi enti le cui rate di ammortamento sono rimborsate da altre amministrazioni. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Fugatti 2.058, il quale interviene sulla disciplina relativa al ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli accordi quadro conclusi dalla Consip per l'acquisto di beni e servizi;
Bragantini 2.060, il quale interviene sulla disciplina dei criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, specificando che tali prestazioni sono richieste da cittadini italiani o comunitari;
Fucci 2.061, il quale consente al Corpo delle Capitanerie di Porto di assumere in servizio permanente 100 unità nel ruolo degli ufficiali subalterni. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Milo 3.12, il quale prevede la deducibilità degli incrementi tariffari autostradali. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Del Tenno 3.48, il quale dispone in materia di regime del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato dai comuni;
Dozzo 3.51, il quale reca un intervento di carattere microsettoriale, istituendo un fondo per contributi finalizzati alla diminuzione del prezzo della benzina e del gasolio nelle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria;
Nannicini 3.76, il quale istituisce una forma di tassazione ambientale per gli impianti idrici sprovvisti di depuratori;
Mariani 3.87, il quale, istituendo l'Autorità dei trasporti, reca un intervento ordinamentale privo di apprezzabili effetti sui saldi. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Savino 3.105, il quale interviene sulle modalità di composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prevedendo in particolare che per la nomina dei componenti sia necessario il parere a maggioranza qualificata delle Commissioni parlamentari;

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Lovelli 3.04, il quale reca norme di carattere prettamente ordinamentale senza rilevanti effetti di miglioramento dei saldi, che istituiscono l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e ne definiscono funzioni e poteri;
Fontanelli 4.18, il quale reca disposizioni in materia di patto di stabilità interno con riferimento agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente degli enti locali;
Ceroni 4.36, il quale reca una disposizione in materia di ripetibilità di somme erogate per nascite ed adozioni (di cui all'articolo 1, comma 1287, della legge n. 296 del 2006) nei confronti di soggetti privi dei requisiti necessari per l'ottenimento dei relativi benefici;
Ravetto 4.01 e 4.03, di analogo contenuto, i quali introducono una tassazione sostitutiva, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito imponibile derivante da contratti di locazione a canone agevolato;
Toccafondi 4.02, il quale incrementa gli stanziamenti sull'unità previsionale di base 1.9.2 del Ministero dell'istruzione concernente le istituzioni scolastiche non statali;
Polledri 4.05, il quale inserisce un nuovo gioco nella elencazione dei giochi vietati previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
Milo 5.4, il quale quantifica il costo del personale degli enti locali utilizzato per lavori, servizi e forniture in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006, attribuendo i benefici maturati dallo stesso personale in sede di contrattazione decentrata, mediante l'integrazione del fondo salario accessorio. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Zeller 5.03, il quale prevede la possibilità, per il datore di lavoro che istituisce rapporti di lavoro stagionale, di effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, entro il giorno successivo a quello di instaurazione dei relativi rapporti, in luogo del giorno precedente ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996;
Goisis 6.10, il quale reca norme di carattere microsettoriale non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, modificando l'aliquota IRAP applicabile alle Università statali. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Ciccanti 6.12, il quale reca norme non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, disponendo la modifica dell'aliquota IRAP applicabile alle piccole e medie imprese;
Bitonci 6.24, il quale reca norme non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, che dispongono l'abolizione del canone RAI;
Di Biagio 6.01, il quale reca norme non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, prevedendo che anche i cittadini italiani residenti all'estero possano presentare la dichiarazione dei redditi attraverso centri autorizzati di assistenza fiscale;
Zeller 6.07, il quale reca norme non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, riconoscendo alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome la facoltà di ridurre l'aliquota di compartecipazione IRAP, fino all'esenzione totale;
Pili 6.09, il quale incide sulla disciplina delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, con particolare riferimento agli immobili strumentali soggetti ad IVA, materia su cui non interviene il decreto-legge. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;

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Ruvolo 7.06, il quale proroga per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previdenziali previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, relativi alla sospensione degli aumenti di aliquota contributiva per le aziende situate nei territori montani particolarmente svantaggiati e per le zone agricole svantaggiate. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Stradella 7.08, il quale reca norme non strettamente riferibili all'oggetto del decreto-legge, assoggettando ad IVA le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate dalle imprese che svolgono attività di costruzione di immobili;
Ceccuzzi 8.13, il quale reca disposizioni di carattere localistico relative all'integrabilità degli studi di settore, riferite soltanto ad una particolare categoria di imprese ricadenti in comuni nei quali, tra l'altro, negli ultimi 15 anni si sia registrato un decremento di presenze termali;
Nannicini 9.6, il quale esclude dal computo ai fini di cassa del Patto di stabilità gli importi liquidati a favore dei fornitori di beni e servizi che vantano crediti nei confronti degli enti locali. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Ria 9.13, il quale modifica la composizione dei consigli comunali e provinciali, abroga le leggi istitutive di alcune province e interviene sul Patto di stabilità interno. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Pugliese 9.01, il quale reca norme non strettamente riferibili al contenuto del decreto-legge in materia di spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Marchignoli 9.03, Polledri 9.06, Del Tenno 9.08 e Ciccanti 9.09, che prevedono una riserva del 30 per cento a favore delle piccole e medie imprese con riferimento agli acquisti di beni e servizi della PA;
Graziano 11.04, il quale dispone la sospensione dei termini di pagamento di tributi e contributi in favore degli allevatori del settore bufalino;
Russo 11.05, il quale reca disposizioni non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, volte a prorogare i termini di sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero, nonché delle esecuzioni forzose relative ai finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Levi 12.01, il quale reca una modifica all'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alla semplificazione della disciplina applicabile all'erogazione di contributi in favore dell'editoria, al fine di espungere l'inciso in base al quale le somme complessivamente stanziate nel bilancio per tale settore costituiscono limite massimo di spesa. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Nannicini 12.04, limitatamente ai commi 1 e 2, i quali, rispettivamente, modificano l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alla semplificazione della disciplina applicabile all'erogazione di contributi in favore dell'editoria, al fine di espungere l'inciso in base al quale le somme complessivamente stanziate nel bilancio per tale settore costituiscono limite massimo di spesa, e modificano il regime IVA speciale applicabile ai giornali e libri ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Pagano 13.01, il quale reca disposizioni ordinamentali volte a modificare la disciplina codicistica, in tema di diritto di voto nel caso di possesso di azioni proprie;

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Pagano 14.4, il quale reca una norma di natura ordinamentale che inserisce, all'articolo 21 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, un comma secondo il quale costituisce violazione, tra l'altro, degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza posti in capo agli intermediari, il collocamento in generale di strumenti finanziari derivati o di swap o di qualunque altro prodotto con le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati;
Pini 14.19 e 14.20, i quali recano norme non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, in tema di rilevazione a fini fiscali dei trasferimenti al seguito di denaro, titoli, nonché valori mobiliari da e per San Marino;
Fugatti 14.04, il quale reca norme di carattere ordinamentale, non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, che intervengono sulla disciplina in materia di usura;
Fugatti 14.05, il quale reca norme di carattere ordinamentale, non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, che intervengono sulla disciplina in materia di usura;
Fugatti 14.06, il quale reca norme di carattere ordinamentale, non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, in materia di moneta elettronica e carte elettroniche adibite al servizio Bancomat;
Fugatti 14.08, il quale reca norme di carattere ordinamentale, non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, in materia di perizia giurata sul valore di beni immobili richiesta per la stipula di contratti bancari;
Pagano 14.010, il quale reca norme di carattere ordinamentale, non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, che autorizzano le società per azioni e le società a responsabilità limitata, in presenza di determinati requisiti, all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;
Delfino 14.012, il quale reca norme di carattere ordinamentale, non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, che intervengono sulla disciplina del capitale delle banche popolari;
Pini 14.013, il quale reca una norma di delega legislativa;
Pini 15.12, il quale reca norme riguardanti l'attività degli stabilimenti idropinici e idrotermali;
Fugatti 15.06, il quale reca norme di carattere ordinamentale, che intervengono in materia di valore delle controversie nel processo tributario;
Simonetti 15.08, il quale reca norme di carattere ordinamentale, che intervengono in materia di assistenza tecnica nel processo tributario;
Simonetti 15.09, il quale reca norme non strettamente riferibili alle disposizioni del decreto-legge, le quali incidono sulla disciplina dell'imposta di registro, su cui non interviene il decreto-legge medesimo;
Fugatti 15.011, il quale reca norme di carattere ordinamentale che intervengono sulla disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
Bitonci 15.013, il quale reca norme di carattere ordinamentale che intervengono in materia di nomina del revisore dei conti presso gli enti locali;
Fugatti 16.7, il quale estende la disciplina relativa ai diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, alle ispezioni e alle verifiche effettuate da tutti gli organi di controllo e vigilanza;
Fugatti 16.8, volto a prevedere, per gli organi di controllo e vigilanza competenti sulle medesime materie, un obbligo di coordinamento della propria attività sul territorio per quanto riguarda gli accessi e le ispezioni presso le piccole e medie imprese;
Fugatti 16.9, il quale prevede l'emanazione di un regolamento circa la semplificazione della certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano intrattenimenti

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danzanti e musicali congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 100 intrattenimenti annuali;
Bitonci 16.10, il quale interviene sulla disciplina civilistica relativa all'iscrizione nel registro delle imprese dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, stipulati dalle imprese soggette a registrazione;
Fugatti 16.12, il quale esclude le imprese fino a 15 dipendenti dall'applicazione di alcune disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
Fugatti 16.13, il quale ricomprende nella definizione di laboratori ufficiali considerati nel Testo unico in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 anche i laboratori privati di prova sui materiali se certificati UNI EN 9001;
Galletti 16.15, il quale novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 sull'imposta di registro per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate dagli agenti immobiliari;
Brugger 16.36, il quale sopprime la lettera b) dell'articolo 35, comma 10, del decreto-legge n. 223 del 2006, con conseguente esclusione dell'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro per le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto;
Brugger 16.39, il quale abroga alcune disposizioni della legge finanziaria 2008 relative all'utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio nonché al rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
Mazzocchi 16.40, il quale interviene in materia di obblighi documentali per gli amministratori di condominio;
Del Tenno 16.01 e Baretta 16.08, i quali recano norme in materia di consorzi nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici;
Caparini 16.02, il quale disciplina l'utilizzo sino al 31 dicembre 2009 dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici;
Fontana Vincenzo 17.011, il quale interviene sull'equiparazione degli ospedali di proprietà e a gestione di istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
Polledri 17.09, il quale, novellando l'articolo 3, comma 17, della legge finanziaria 2004, interviene in tema di indebitamento degli enti territoriali;
Rossi Luciano 18.6 e Villecco Calipari 18.32, i quali recano disposizioni di carattere localistico volte ad assegnare risorse del Fondo infrastrutture all'ammodernamento degli arsenali militari di Taranto, Augusta e Messina;
Fontanelli 18.14 e Misiani 18.08, i quali intervengono sulla disciplina del Patto di stabilità, escludendo dal saldo utile ai fini del Patto le spese per investimenti;
Fugatti 18.37, il quale reca disposizioni di carattere microsettoriale volte ad assegnare risorse ai fini del rinnovo della convenzione tra Ministero delle infrastrutture e l'aereo Club d'Italia. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Del Tenno 18.38, il quale reca disposizioni di carattere microsettoriale volte alla corresponsione di contributi per la realizzazione e il ripristino di sale cinematografiche. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Franzoso 18.40, il quale reca disposizioni volte ad assegnare un contributo quindicennale a favore delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;

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Fontana Vincenzo 18.41, il quale reca disposizioni volte ad assegnare un contributo a favore dell'ospedale San Raffaele di Milano;
gli identici Pugliese 18.03 e Ventucci 18.06, i quali recano disposizioni volte ad esonerare dalla tasse universitarie ai fini della seconda laurea alcune circoscritte categorie di soggetti. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Di Biagio 19.9, il quale interviene sulla disciplina in materia di risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal Ministero degli affari esteri nei casi di riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
Bobba 19.47, il quale disciplina l'impiego degli stanziamenti per il Fondo di rotazione in materia di formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Carella 19.64, il quale eroga un contributo a favore degli stabilimenti delle PMI nell'area industriale tiburtina colpite dagli eventi atmosferici del 12-15 dicembre 2008, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa ed il mantenimento dei livelli occupazionali nei territori della valle dell'Aniene;
Commercio 19.76, il quale prevede la facoltà per la Regione siciliana di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa di gioco nel comune di Taormina;
Franzoso 19.88, il quale proroga i comandi del personale Fintecnica SpA già dipendente dell'IRI da almeno 5 anni senza soluzione di continuità, fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS nei limiti dei posti in organico e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Misiani 19.01, il quale prevede la non applicazione del computo del periodo massimo di 22 mesi di contribuzione ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di quest'ultima, riconosciuto ai soggetti in malattia derivante da eventi invalidanti, a coloro che conseguono un'inabilità lavorativa in conseguenza di infortunio sul lavoro;
Bitonci 19.02, il quale proroga, al 1o luglio 2009, l'applicazione di alcune disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, concernenti gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente relativi alla comunicazione sugli infortuni sul lavoro, e sulla visita medica da effettuare in fase preassuntiva;
Agostini 19.04 e Fiorio 19.05, di contenuto analogo, i quali prorogano, rispettivamente per il 2009 e per il triennio 2009-2011, agevolazioni previdenziali relative all'applicazione in misura percentuale di premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani svantaggiati, nonché le misure relative alla sospensione degli aumenti di aliquota contributiva per le aziende situate nei territori montani particolarmente svantaggiati e per le zone agricole svantaggiate. Le proposte emendative risultano altresì inammissibili per carenza di compensazione finanziaria;
Zeller 19.06 e 19.08, di contenuto analogo, i quali modificano la disciplina, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, concernente gli obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro che istituisce specifici rapporti di lavoro, prevedendo l'effettuazione della comunicazione stessa entro il giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro in luogo del giorno precedente;
Poli 19.09 e Del Tenno 19.027, di contenuto sostanzialmente analogo, i quali ampliano la platea dei soggetti destinatari dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, previsto per i

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soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche;
Poli 19.010, il quale commisura, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire ai fini della contribuzione figurativa per gli eventi previsti all'importo della normale retribuzione pensionabile. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Poli 19.011, il quale reca norme di natura ordinamentale, definendo le modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito e la comunicazione dei dati reddituali dei pensionati ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito;
Poli 19.012, il quale prevede la riduzione, dal 1o gennaio 2009, in misura di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi INAIL dovuti dalla gestione separata del terziario;
Froner 19.015, il quale individua nel 31 marzo 2009 il termine per la definizione delle iniziative volte ad assicurare la corretta definizione dell'iter procedurale e l'erogazione del contributo di incentivazione relativo al programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio;
Stucchi 19.020, il quale prevede l'erogazione di un contributo a favore dell'Associazione nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) pari al 2,5 per cento dell'addizionale sui premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la riqualificazione dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali;
Fugatti 19.021, il quale prevede la possibilità, per il datore di lavoro che istituisce rapporti di lavoro stagionale, di effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti, in luogo del giorno precedente;
Fugatti 19.022, il quale reca disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003;
Fugatti 19.023, il quale reca disposizioni in materia di apprendistato di cui alla legge n. 25 del 1955;
Fugatti 19.024, il quale reca disposizioni in materia di apprendistato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1668 del 1956;
Fugatti 19.025, il quale reca disposizioni in materia di comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione;
Fugatti 19.026, il quale reca norme di natura ordinamentale, relative alla procedura da seguire per la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
Pugliese 19.028, il quale reca norme in materia infrastrutturale di modifica alla disciplina del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile e amministrativo;
Lupi 20.01, il quale reca norme di carattere ordinamentale di modifica del Codice appalti, non riferibili agli articoli del decreto legge;
Ciocchetti 20.02, il quale reca norme di carattere ordinamentali di modifica del decreto-legge n. 210 del 2002 sull'emersione del lavoro sommerso;
Calvisi 20.03, il quale reca norme di carattere ordinamentale, modificando l'articolo 7 della legge n. 144 del 1999, concernente l'Unità tecnica Finanza di progetto del CIPE;

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Montagnoli 21.2, il quale reca norme in materia infrastrutturale relative ad un'opera non inserita nell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013;
Baretta 21.5, il quale reca norme relative ad interventi per Venezia non inseriti nell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013;
Vannucci 21.03, il quale reca norme relativi agli interventi di protezione civile di competenza regionale. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Stradella 21.05, il quale reca modifiche di natura ordinamentale al Codice ambientale;
Duilio 22.7, il quale introduce un limite di impegno quindicennale per la manutenzione del Duomo di Milano;
Borghesi 22.9, limitatamente al comma 2-quater, il quale prevede che non vengano conteggiati, ai fini del Patto di stabilità, i previsti investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Sereni 22.17, il quale reca disposizioni volte ad autorizzare contributi per la stipula di mutui per la ricostruzione dei territori di Marche ed Umbria colpiti dal terremoto del 1997;
Morassut 22.01, il quale reca disposizioni volte ad autorizzare contributi per le prime misure di sostegno alla città di Roma colpita dagli eventi metereologici del dicembre 2008;
Baretta 22.02, il quale reca disposizioni volte ad autorizzare contributi a favore del comune di Venezia per il completamento degli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del settembre 2007;
Pagano 22.04, il quale reca disposizioni volte ad istituire la società «Difesa servizi spa» per lo svolgimento dell'attività di acquisizione di beni e servizi funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Fallica 23.15, il quale reca norme di carattere ordinamentale relative alla normativa sui cosiddetti writers;
Commercio 23.16, il quale reca norme di carattere ordinamentale relativamente alla gestione del patrimonio degli enti locali;
Calvisi 23.04, il quale reca interventi di carattere localistico in favore degli eventi alluvionali avvenuti nel 2008 in Sardegna;
Barbato 23.06, il quale esclude dal Patto di stabilità i maggiori oneri derivanti dai risparmi contrattuali. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Borghesi 23.07, il quale consente agli enti locali di peggiorare il saldo programmatico per estinguere anticipatamente mutui e prestiti. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Sposetti 23.012, il quale istituisce un fondo per gli archivi storici dei movimenti e partiti politici;
Bragantini 25.1, il quale esenta dall'accisa il carburante utilizzato per l'aviazione privata da diporto. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Bragantini 25.2, il quale attribuisce risorse per il rinnovo della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Aero club d'Italia per il rinnovo della flotta aerea. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Maccanti 25.3, il quale modifica la disciplina dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
Maccanti 25.4, il quale proroga al 31 dicembre 2010 il periodo transitorio nel quale è possibile mantenere gli affidamenti del servizio di trasporto regionale e locale

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agli attuali concessionari e alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi;
Pagano 25.15, il quale prevede che le società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali e quelle che svolgono funzioni di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali abbiano capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro;
gli identici Toccafondi 25.0.1 e Marinello 25.0.2, volti a consentire alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per l'affidamento di servizi;
Bonavitacola 26.5, il quale dispone un rifinanziamento del piano di sviluppo del Porto di Gioia Tauro;
Giudice 26.01, il quale istituisce il ruolo unico ad esaurimento nell'ambito del corpo militare della Croce Rossa Italiana. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Pagano 26.02, il quale modifica la normativa in materia di alienazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa, e prevede la costituzione di fondi immobiliari da parte del Ministero della difesa;
Pagano 26.03, il quale istituisce una società per azioni denomina Difesa Servizi S.p.A., per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni e servizi da parte dell'amministrazione della difesa. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Meta 26.05, il quale istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo per la sicurezza stradale;
Marinello 27.02, il quale reca norme di carattere ordinamentale riguardanti la disciplina dell'ICI;
Gidoni 29.76, il quale interviene in merito al divieto di cumulo degli incentivi per impianti alimentati a fonti rinnovabili con altre forme di incentivo;
Scarpetti 29.77, il quale prevede l'emanazione di atti non regolamentari per la semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici;
Comaroli 30.12, il quale disciplina l'obbligo per i sindacati e le loro associazioni di redigere annualmente il bilancio di esercizio e di pubblicarlo;
Abrignani 30.01, il quale reca norme volte a modificare la disciplina delle tasse automobilistiche;
Mazzocchi 30.02, il quale reca norme disciplinanti il rinnovo dei contratti per la gestione dei Centri di accoglienza, dei centri di permanenza temporanea ed assistenza;
Fugatti 31.2, il quale reca disposizioni volte a disciplinare i costi della fornitura dei servizi di pagamento tramite telefonia mobile in favore del servizio sanitario e della PA;
Capodicasa 31.9, il quale è diretto alla reviviscenza di leggi in materia di interventi di ricostruzione post-sismica recentemente abrogate dall'articolo 24, allegato A, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Zeller 31.18, il quale reca disposizioni dirette a fornire un'interpretazione autentica in ordine al regime di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato;
Abrignani 31.02, il quale reca modifiche al regime dell'ICI applicabile alle concessioni su aree demaniali e agli immobili concessi in locazione finanziaria;
Brandolini 31.04, il quale reca una norma d'interpretazione autentica in materia di ICI sui fabbricati rurali. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Cenni 31.05, il quale reca una norma d'interpretazione autentica in materia di definizione in via stragiudiziale di contenziosi

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INPS. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Giudice 32.4, il quale reca disposizioni che modificano la disciplina dell'imposta di bollo;
Laboccetta 32.11, il quale reca disposizioni in materia di sanzioni per la violazione delle norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali;
Cenni 32.15, il quale reca disposizioni relative alla definizione stragiudiziale di contenziosi INPS;
Velo 32.35, il quale reca disposizioni in materia di tasse automobilistiche. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Fluvi 32.60, il quale modifica la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare;
Bitonci 32.63, il quale prevede l'abrogazione della legge n. 311 del 1973, in materia di riscossione dei contributi alle associazioni sindacali;
Bitonci 32.64, il quale prevede l'abrogazione dell'articolo 23-octies della legge n. 267 del 1972, in materia di versamento dei contributi alle associazioni sindacali da parte dei titolari di trattamenti pensionistici;
Ravetto 32.01 e l'analogo Galletti 32.03, i quali estendono al Centro nazionale sangue l'applicazione di talune disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2008 in favore del Centro nazionale per i trapianti;
Brugger 32.06, il quale modifica la disciplina dei rimborsi elettorali relativi alle ultime consultazioni svoltesi per il rinnovo della Camera e del Senato;
De Micheli 33.02, il quale esclude per il 2009, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dalle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto stesso. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Giudice 34.1 e 34.2 e Siragusa 34.7, i quali concernono la stabilizzazione degli LSU transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ancorché utilizzati attraverso apposite convenzioni;
Milo 34.19, Giudice 34.040 e Schirru 19.62, i quali recano disposizioni sulla stabilizzazione degli LSU negli enti locali. L'emendamento 34.19 risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Ruvolo 34.01 e Brugger 34.042, i quali recano disposizioni interpretative in materia di applicabilità dell'ICI sui fabbricati rurali. L'articolo aggiuntivo 34.01 risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Pagano 34.02, il quale dispone un finanziamento a favore dell'ente morale «SOS - Telefono azzurro». La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Caparini 34.03, il quale interviene sulla pianta organica del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, prevedendo l'inserimento con efficacia retroattiva del personale svolgente mansioni impiegatizie assunto fino al 31 dicembre 1999. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Giudice 34.04, il quale riguarda il contenzioso del personale degli Enti Parco, prevedendo la ricollocazione del personale in servizio a carico dei consorzi o enti partecipanti;
Osvaldo Napoli 34.07, Graziano 34.012, Barbato 34.017 e 34.019, i quali consentono agli enti locali di peggiorare il saldo programmatico per rimborsare anticipatamente mutui e prestiti. Gli articoli aggiuntivi 34.07, 34.012 e 34.017 risultano altresì inammissibili per carenza di compensazione finanziaria;

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Osvaldo Napoli 34.08, Graziano 34.011 e Barbato 34.018, i quali escludono dal patto di stabilità interno i maggiori oneri derivanti da rinnovi contrattuali. Le proposte emendative risultano altresì inammissibili per carenza di compensazione finanziaria;
Ruvolo 34.022, il quale reca disposizioni relative alla disciplina ambientale delle biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta, non attinenti alle materie considerate dal decreto-legge;
Ruvolo 34.023, il quale proroga per il 2009 le agevolazioni previdenziali previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge n. 67 del 1988, relative all'applicazione in misure percentuale premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani svantaggiati;
Ruvolo 34.027, il quale estende l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le domande, gli atti e la relativa documentazione, relativi alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, anche al settore della pesca e dell'acquacoltura, non contemplata tra le tipologie di imposte sulle quali interviene il decreto-legge;
Ruvolo 34.028, il quale ripristina il carattere meramente ricognitivo del canone delle concessioni di acqua pubblica per uso di acquicoltura. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Ruvolo 34.030, il quale riguarda il regime pensionistico dei marittimi addetti alla piccola pesca esercenti su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda. La proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria;
Occhiuto 34.032, il quale è volto a fissare un termine entro il quale la Banca per il Mezzogiorno deve essere operativa;
Occhiuto 34.033 il quale istituisce il Garante per il credito;
Ceccuzzi 34.034, il quale riguarda la collaborazione tra Università e cooperative sociale per l'assunzione di persone con handicap e categorie protette;
Fugatti 34.036, il quale introduce disposizioni sulla tracciabilità dei principi attivi dei farmaci;
Caparini 34.037, il quale detta norme per il miglioramento della ristorazione scolastica;
Fugatti 34.043, il quale sopprime l'articolo 73 della legge n. 633 del 1941 in materia di tutela del diritto d'autore.

Avverte altresì che alcune proposte emendative presentano profili di criticità sotto il profilo della copertura finanziaria. In particolare, risultano inammissibili per ragioni di copertura finanziaria, le seguenti proposte emendative:
Inammissibili per carenza di compensazione:

NUMERO PROPOSTANOMINATIVO
1.2GAVA FABIO
1.3DI BIAGIO ALDO
1.8ZELLER KARL
1.12ZELLER KARL
1.18BRAGANTINI MATTEO
1.19POLLEDRI MASSIMO
1.23BITONCI MASSIMO
1.24BITONCI MASSIMO
1.25BITONCI MASSIMO
1.33CAPITANIO SANTOLINI LUISA
1.42MILO ANTONIO
1.0.1PELINO PAOLA
1.0.3ZELLER KARL
1.0.7FUGATTI MAURIZIO
1.0.8FUGATTI MAURIZIO
1.0.9FUGATTI MAURIZIO
2.1STRADELLA FRANCO
2.2STRADELLA FRANCO
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NUMERO PROPOSTANOMINATIVO
2.3PAGANO ALESSANDRO
2.15CAMBURSANO RENATO
2.25MESSINA IGNAZIO
2.30BARBATO FRANCESCO
2.37REALACCI ERMETE
2.0.20DELLA VEDOVA BENEDETTO
2.0.29PAGANO ALESSANDRO
3.11MILANATO LORENA
3.21PAGANO ALESSANDRO
3.40MESSINA IGNAZIO
3.41CAMBURSANO RENATO
3.58SIMONETTI ROBERTO
4.5LA LOGGIA ENRICO
4.37SAVINO ELVIRA
4.0.7FLUVI ALBERTO
4.0.8FUGATTI MAURIZIO
5.2FUGATTI MAURIZIO
5.3BERRETTA GIUSEPPE
5.6FUGATTI MAURIZIO
5.0.5POLI NEDO LORENZO
6.1ZORZATO MARINO
6.5DEL TENNO MAURIZIO
6.18RIA LORENZO
6.20DI BIAGIO ALDO
6.0.6BRUGGER SIEGFRIED
7.5ABRIGNANI IGNAZIO
7.10MARINELLO
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
7.14MESSINA IGNAZIO
7.0.2BRUGGER SIEGFRIED
7.0.3ARACU SABATINO
7.0.5PAGANO ALESSANDRO
7.0.7STRADELLA FRANCO
8.3ZORZATO MARINO
8.4MILANATO LORENA
8.5LEO MAURIZIO
8.6ZORZATO MARINO
8.7ZELLER KARL
8.15LULLI ANDREA
8.16CECCUZZI FRANCO
8.17CECCUZZI FRANCO
8.18RUBINATO SIMONETTA
8.19POLI NEDO LORENZO
8.21POLLEDRI MASSIMO
8.28FUGATTI MAURIZIO
8.35BITONCI MASSIMO
8.36DEL TENNO MAURIZIO
9.1GAVA FABIO
9.5DEL TENNO MAURIZIO
9.7CICCANTI AMEDEO
9.12LULLI ANDREA
9.23CAMBURSANO RENATO
9.25RAVETTO LAURA
10.1ZELLER KARL
10.2ZELLER KARL
10.3COMAROLI SILVANA ANDREINA
10.0.4BERNINI BOVICELLI ANNA MARIA
10.0.7VANNUCCI MASSIMO
10.0.9VANNUCCI MASSIMO
11.5DEL TENNO MAURIZIO
11.9DEL TENNO MAURIZIO
11.11CICCANTI AMEDEO
11.12POLLEDRI MASSIMO
11.15CECCUZZI FRANCO
11.17GALLETTI GIAN LUCA
11.22BORGHESI ANTONIO
11.27COMMERCIO
ROBERTO MARIO SERGIO
11.0.7ROSSO ROBERTO
12.0.5PUGLIESE MARCO
14.0.1FUGATTI MAURIZIO
15.11FUGATTI MAURIZIO
15.0.14VIGNALI RAFFAELLO
16.2ZORZATO MARINO
16.5DEL TENNO MAURIZIO
16.14BITONCI MASSIMO
16.17CICCANTI AMEDEO
16.41FALLICA GIUSEPPE
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NUMERO PROPOSTANOMINATIVO
17.0.5SERVODIO GIUSEPPINA
17.0.11FONTANA VINCENZO ANTONIO
18.0.6VENTUCCI COSIMO
19.1STRADELLA FRANCO
19.3CAZZOLA GIULIANO
19.4CAZZOLA GIULIANO
19.10STRIZZOLO IVANO
19.12DEL TENNO MAURIZIO
19.21CAPARINI DAVIDE
19.25BITONCI MASSIMO
19.38POLI NEDO LORENZO
19.43LULLI ANDREA
19.44LULLI ANDREA
19.57LENZI DONATA
19.59DAMIANO CESARE
19.82NAPOLI OSVALDO
19.86GIRLANDA ROCCO
19.89PAGANO ALESSANDRO
19.0.3BRANDOLINI SANDRO
21.0.6MARINELLO
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
22.2COMMERCIO
ROBERTO MARIO SERGIO
22.6VELO SILVIA
22.16BARETTA PIER PAOLO
22.19COMMERCIO
ROBERTO MARIO SERGIO
23.3CECCUZZI FRANCO
23.0.1FIORIO MASSIMO
23.0.2FIORIO MASSIMO
23.0.8CAMBURSANO RENATO
23.0.9MESSINA IGNAZIO
25.5REALACCI ERMETE
25.7MARIANI RAFFAELLA
25.25NIZZI SETTIMO
25.29NIZZI SETTIMO
26.7BORGHESI ANTONIO
27.4PUGLIESE MARCO
27.5FUGATTI MAURIZIO
28.5POLLEDRI MASSIMO
28.6BERRETTA GIUSEPPE
29.1FALLICA GIUSEPPE
29.2STRADELLA FRANCO
29.3STRADELLA FRANCO
29.4STRADELLA FRANCO
29.6ZORZATO MARINO
29.7ZORZATO MARINO
29.8ZELLER KARL
29.11ZELLER KARL
29.12ROMELE GIUSEPPE
29.13ROMELE GIUSEPPE
29.15LUPI MAURIZIO
29.16COMMERCIO
ROBERTO MARIO SERGIO
29.23BARETTA PIER PAOLO
29.28ZELLER KARL
29.30ZELLER KARL
29.31ZELLER KARL
29.35BARETTA PIER PAOLO
29.37ZELLER KARL
29.38STRIZZOLO IVANO
29.39BORGHESI ANTONIO
29.40BORGHESI ANTONIO
29.41MESSINA IGNAZIO
29.42BORGHESI ANTONIO
29.43BORGHESI ANTONIO
29.45BORGHESI ANTONIO
29.47BORGHESI ANTONIO
29.52VANNUCCI MASSIMO
29.53FLUVI ALBERTO
29.54REALACCI ERMETE
29.56MARIANI RAFFAELLA
29.57LIBÈ MAURO
29.60LIBÈ MAURO
29.67LIBÈ MAURO
29.68DUSSIN GUIDO
29.71DUSSIN GUIDO
29.72SIMONETTI ROBERTO
29.73BRAGANTINI MATTEO
29.75BRAGANTINI MATTEO
29.78SCARPETTI LIDO
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NUMERO PROPOSTANOMINATIVO
29.81DEL TENNO MAURIZIO
29.84SCARPETTI LIDO
29.87MARINELLO
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
29.0.2TOGNI RENATO WALTER
29.0.3TOGNI RENATO WALTER
29.0.7MANTINI PIERLUIGI
29.0.8COMMERCIO
ROBERTO MARIO SERGIO
29.0.10COMMERCIO
ROBERTO MARIO SERGIO
30.2LUPI MAURIZIO
30.3LUPI MAURIZIO
30.4MILANATO LORENA
30.6SAVINO ELVIRA
30.7DEL TENNO MAURIZIO
30.9FUGATTI MAURIZIO
30.10FUGATTI MAURIZIO
30.11FUGATTI MAURIZIO
30.14NANNICINI ROLANDO
30.16FUGATTI MAURIZIO
30.17POLLEDRI MASSIMO
30.18DELLA VEDOVA BENEDETTO
30.22DUILIO LINO
30.23BOBBA LUIGI
30.24BOBBA LUIGI
30.25MARINELLO
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
30.26BRUGGER SIEGFRIED
30.27BURTONE
GIOVANNI MARIO SALVINO
30.28BURTONE
GIOVANNI MARIO SALVINO
30.29BURTONE
GIOVANNI MARIO SALVINO
30.30SAVINO ELVIRA
31.14MESSINA IGNAZIO
31.0.1CECCACCI RUBINO FIORELLA
32.5GERMANÀ ANTONINO SALVATORE
32.14FUGATTI MAURIZIO
32.49BORGHESI ANTONIO
32.0.9BITONCI MASSIMO
32.0.10BORGHESI ANTONIO
34.5SIRAGUSA ALESSANDRA
34.0.5NAPOLI OSVALDO
34.0.6NAPOLI OSVALDO
34.0.13GRAZIANO STEFANO
34.0.14GRAZIANO STEFANO
34.0.15BARBATO FRANCESCO
34.0.16BARBATO FRANCESCO
34.0.24RUVOLO GIUSEPPE
34.0.25RUVOLO GIUSEPPE
34.0.26RUVOLO GIUSEPPE
34.0.29RUVOLO GIUSEPPE
34.0.31RUVOLO GIUSEPPE
34.0.41VENTUCCI COSIMO

Inammissibili per compensazione inidonea:

NUMERO PROPOSTANOMINATIVO
1.28GALLETTI GIAN LUCA
6.11POLLEDRI MASSIMO
6.17LULLI ANDREA
7.9MARINELLO
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
7.13MARINELLO
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
9.8POLLEDRI MASSIMO
11.1MILANATO LORENA
16.0.3FUGATTI MAURIZIO
18.17MARINELLO
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
21.3MARTELLA ANDREA

Per quanto riguarda le eventuali richieste di revisione dei giudizi di ammissibilità, ritiene che esso potrebbe essere fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, per quanto attiene ai profili di compensatività, ritiene opportuno precisare taluni specifici criteri seguiti dalle Presidenze delle Commissioni riunite per la valutazione di proposte

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emendative riferite a determinate disposizioni del provvedimento.
In particolare rileva come numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi prevedano l'utilizzo di risorse della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di interventi di varia natura, che vanno dalla costituzione di Fondi di garanzia o Fondi destinati al pagamento di crediti esigibili verso la pubblica amministrazione, al finanziamento di opere ed attività, nonché di operazioni effettuate dagli IACP per l'acquisto di abitazioni di soggetti mutuatari in difficoltà.
Com'è noto, la Cassa opera come soggetto finanziatore di enti pubblici, utilizzando a tal fine la raccolta postale, assistita dalla garanzia dello Stato, ovvero come soggetto finanziatore di opere ed impianti, utilizzando risorse reperite mediante operazioni finanziarie, senza la garanzia dello Stato.
In considerazione della specifica natura delle operazioni svolte, che attengono prevalentemente all'intermediazione finanziaria, l'istituto non è attualmente ricompreso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione dei parametri di finanza pubblica rilevanti in sede europea.
Tenendo conto di tali aspetti, e del profilo di particolare rilevanza connesso all'utilizzo di risorse assistite dalla garanzia dello Stato, è stato seguito un criterio volto a prevedere un giudizio di carenza di compensazione nei soli casi in cui il ricorso all'utilizzo della Cassa si configuri come obbligatorio e allorquando lo stesso sia finalizzato ad interventi che, per la loro stessa natura, non implichino un reintegro delle risorse medesime nella disponibilità della Cassa.
In considerazione dei profili di particolare problematicità che caratterizzano tale materia, e le sue possibili implicazioni per la finanza pubblica, che attengono, per un verso, ai rischi di un'eventuale operatività della garanzia statale, per altro verso, alla possibilità di una riclassificazione della Cassa all'interno del comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti pubblici, le Presidenze delle Commissioni riunite ritengono opportuno un approfondimento, da svolgere anche attraverso un confronto con il Governo.
Per tali motivi, sottolinea come le Presidenze delle Commissioni riunite si riservino di approfondire le valutazioni di ammissibilità formulate riguardo alle proposte emendative relative alla materia dell'utilizzo delle risorse della Cassa depositi e prestiti, anche al fine di acquisire dal Governo gli opportuni elementi di valutazione in ordine alle problematiche segnalate.
Per quanto attiene alle proposte di modifica ed integrazione della disciplina riguardante i crediti di imposta e le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 29, ricorda che a tale articolo non sono stati specificamente ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica e dall'apposito prospetto riepilogativo. In base alle indicazioni che emergono dal tenore delle norme, dalla documentazione allegata e dal dibattito svolto, deve intendersi peraltro che le norme in questione introducano un presidio di carattere procedurale, volto ad evitare il rischio di un possibile superamento degli stanziamenti di bilancio preordinati alla concessione delle agevolazioni.
Sulla base di tali considerazioni, sono stati considerati inammissibili per carenza di compensazione gli emendamenti che incidano su tali procedure limitative, in modo da pregiudicare il controllo e la limitazione della fruizione delle agevolazioni, senza apprestare alcuna copertura.
In coerenza con tale criterio, si è ritenuto di applicare il medesimo giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione alle proposte volte ad escludere dalla procedura indicata le spese già effettuate o avviate alla data di entrata in vigore del decreto in esame, laddove non sia prevista alcuna copertura. Tenuto conto peraltro della mancanza di dati circa l'entità effettiva del superamento degli stanziamenti di bilancio, i presidenti si riservano quindi di approfondire tale valutazione alla luce degli elementi che il Governo fornirà in merito.

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Antonio BORGHESI (IdV) ritiene opportuno prevedere tempi più ampi rispetto a quelli prospettati dalla presidenza per consentire una valutazione delle dichiarazioni di inammissibilità.

Alberto FLUVI (PD) rileva come l'organizzazione dei lavori ipotizzata dai Presidenti nel corso della riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle due Commissioni rischi di essere messa in discussione dall'andamento dei lavori dell'Assemblea, i quali potrebbero proseguire nei primi giorni della prossima settimana. Al di là di tali aspetti, non ritiene, inoltre, che sussistano le condizioni politiche per concludere l'esame degli emendamenti entro la giornata del 23 dicembre prossimo, in quanto il Governo non sembra aver sciolto tutti i nodi problematici sottesi al provvedimento: laddove tali ipotesi si rivelassero fondate, sarebbe opportuno prevedere che l'esame degli emendamenti si svolga nelle giornate del 7, 8 e 9 gennaio prossimo.
In tale prospettiva non ritiene utile affrettare in questa fase i tempi dell'esame, anche per quanto riguarda la presentazione delle richieste di riammissione di proposte emendative, sottolineando, in linea generale, come l'atteggiamento che i gruppi di opposizione assumeranno rispetto al provvedimento dipenderà in larga parte dal chiarimento circa le prospettive complessive dell'esame.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, ritiene che anche qualora le votazioni degli emendamenti al provvedimento slittassero ai primi giorni di gennaio, come prospettato dal collega Fluvi, sia opportuno mettere comunque le Commissioni nelle condizioni di lavorare nel più breve tempo possibile, esaurendo la fase dell'ammissibilità e definendo in tempi rapidi le modalità di esame del decreto-legge.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che in questi primi mesi di legislatura l'opposizione ha accolto, con grande senso di responsabilità e spirito collaborativo, gli inviti formulati dalle Presidenze delle Commissioni nel corso dell'esame dei provvedimenti di carattere finanziario volti a contenere il numero delle proposte emendative al fine di consentirne un esame nel merito.
A tal fine l'opposizione ha quindi provveduto a effettuare segnalazioni di proposte emendative politicamente significative e, addirittura, segnalazioni di secondo grado, volte a contenere ulteriormente il numero degli emendamenti segnalati in prima battuta. A fronte di tale disponibilità, tuttavia, il Governo ha sempre mostrato un atteggiamento di netta chiusura, che ha reso sostanzialmente vani gli sforzi compiuti dall'opposizione. Ritiene, quindi, essenziale che il Governo chiarisca se nel corso dell'esame del presente decreto-legge intende assumere un diverso atteggiamento.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) chiede alle Presidenze chiarimenti relativamente ai criteri di valutazione utilizzati rispetto ai profili finanziari delle proposte emendative concernenti i meccanismi di fruizione dei crediti d'imposta e delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 29 del decreto-legge.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in riferimento alla domanda di chiarimenti avanzata dal deputato D'Antoni, specifica che le Presidenze si sono riservate un ulteriore verifica, anche con il supporto del Governo, circa gli effetti finanziari delle modifiche proposte al meccanismo di fruizione recato dall'articolo 29 del decreto-legge.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) invita le Presidenze ad affrontare tale tematica con grande equilibrio, sottolineando come le questioni connesse all'articolo 29 risultino di primaria rilevanza, e rivestano un rilievo cruciale rispetto all'orientamento che i gruppi di opposizione terranno sul provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD) segnala che l'emendamento 3.76 risulta erroneamente a prima firma della collega Mariani mentre

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è a sua prima firma. Rileva peraltro alcuni errori tipografici nel testo dell'emendamento.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che, tenuto conto della complessità dei temi affrontati dal decreto-legge e dell'andamento dei lavori della Camera, appare estremamente difficile ipotizzare una conclusione dell'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni entro le festività natalizie. L'ipotizzato allungamento dei tempi dell'esame del provvedimento non corrisponde tuttavia ad un intento dilatorio dell'opposizione, ma serve a garantire una maggiore efficacia degli interventi previsti dal decreto attraverso una elaborazione condivisa tra maggioranza ed opposizione. Ribadisce, pertanto, la disponibilità della propria parte politica a collaborare all'elaborazione degli interventi necessari a fronteggiare l'attuale situazione nell'ambito di un «tavolo della crisi». In questa ottica, ritiene che nel corso dell'esame dovrebbero essere individuati emendamenti sui quali possa realizzarsi una convergenza tra maggioranza e opposizione. Allo stesso fine, valuta opportuno prevedere un termine più ampio per la presentazione e l'esame delle domande di revisione dei giudizi di ammissibilità, in modo da consentire una più compiuta valutazione dal punto di vista politico delle tematiche affrontate dalle proposte dichiarate inammissibili.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle risultanze del dibattito, avverte che il termine per la presentazione delle eventuali domande di revisione dei giudizi di ammissibilità testè dichiarati è fissato alle ore 19 della giornata odierna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad una seduta da convocare nella giornata di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.10.