CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2008
109.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 16 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 ed al bilancio pluriennale 2009-2011.
C. 1714-ter Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

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La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2008.

Gaspare GIUDICE, presidente, non essendoci richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti e, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 della giornata odierna, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 162/2008: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Gaspare GIUDICE, presidente e relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 15 dicembre 2008, ha trasmesso gli emendamenti 1.102, 1.103 e 3.100 della Commissione al disegno di legge C. 1936 di conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2008.
Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, rileva, in primo luogo, che l'emendamento 1.102 modifica le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006, concernente la ripartizione di quota parte dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, prevedendo che la corresponsione delle somme degli incentivi sia disposta dal dirigente preposto alla struttura competente. La proposta emendativa, inoltre, dispone la soppressione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Tale comma prevede che, a decorrere dal gennaio 2009, la percentuale prevista dal suddetto comma 5 dell'articolo 92, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1.5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, rileva che dalle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono scontati effetti sui saldi di finanza pubblica, pur stimando la relazione tecnica allegata al citato decreto-legge economie di spesa derivanti dalla disposizione in misura pari a 195 milioni di euro. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
Rileva, inoltre, che l'emendamento 1.103 aggiunge un comma all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, concernente la disciplina per i contratti di lavori pubblici sotto la soglia comunitaria, prevedendo che i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento in base ad una procedura negoziata ma senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del medesimo decreto legislativo. Al riguardo osserva che la soglia per l'applicazione della disciplina comunitaria ai contratti per lavori pubblici è pari, in base all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163 del 2006 a 5.278.000 euro e, pertanto, l'emendamento non appare suscettibile di determinare contenziosi in sede comunitaria da cui potrebbero derivare conseguenze finanziarie negative. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

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Fa infine presente che l'emendamento 3.100 estende le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 ai soggetti pubblici e privati che hanno usufruito della sospensione dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, concernente gli interventi di sostegno alle popolazioni delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto del settembre 1997. Al riguardo osserva che la proposta emendativa appare di contenuto identico al dispositivo dell'emendamento 3.4 Bocci, sul quale la Commissione bilancio, dopo aver richiesto l'avviso del Governo sulle conseguenze di carattere finanziario, ha espresso un parere contrario nella seduta del 10 dicembre 2008, su indicazione del rappresentante del Governo. L'emendamento 3.4 Bocci peraltro prevedeva anche una copertura finanziaria mediante l'incremento dal 5,5 al 6,5 per cento dell'addizionale IRES per il settore energetico di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, mentre la proposta emendativa in esame ne è priva. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo valuti nuovamente se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già quantificati dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che l'emendamento 1.102, disponendo la soppressione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 determina minori entrate, in quanto tale comma ha previsto il versamento dell'1,5 per cento degli incentivi di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto n. 163 del 2006 all'entrata del bilancio dello Stato. Tali maggiori entrate sono destinate all'integrazione del Fondo di cui al comma 17 del medesimo articolo 61, le cui finalità risulterebbero quindi compromesse dall'ulteriore corso della proposta emendativa. Dopo aver confermato che l'emendamento 1.103 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osserva invece, con riferimento all'emendamento 3.100, che per effetto della norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 290 del 2006, le disposizioni delle ordinanze di protezione civile concernenti la sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente al settore privato, in quanto solo questo settore subisce nocumento in termini di produzione di reddito a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Per effetto di tale disposizione, quindi, i dipendenti di enti pubblici e gli enti pubblici che abbiano beneficiato della sospensione devono restituire l'ammontare dei contributi sospesi con eventuale possibilità di rateizzazione secondo le norme generali dell'ordinamento. La proposta emendativa in esame si pone in contrasto con la richiamata disposizione di interpretazione autentica e appare determinare ulteriori minori entrate quantificabili, per i soli contributi previdenziali, in circa 2 milioni di euro per il 2008 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Segnala, infine, che l'approvazione dell'emendamento determinerebbe effetti emulativi in quanto anche gli enti pubblici e i dipendenti pubblici dei territori interessati da altri eventi calamitosi aspireranno ad ottenere una analoga definizione agevolata delle proprie posizioni.

Gaspare GIUDICE, presidente e relatore, alla luce dei chiarimenti del rappresentante del Governo e tenuto conto che agli oneri dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge relativi alle agevolazioni fiscali e contributive per i soggetti interessati dagli eventi sismici che nel 1997 colpirono le regioni Marche si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative in oggetto;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
a soppressione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposta dall'emendamento 1.102, pur facendo venire meno le maggiori risorse destinate a integrare il Fondo di cui al comma 17 del citato articolo 61, e lo sviluppo degli interventi ivi previsti, non comporta conseguenze negative per la finanza pubblica in quanto le predette maggiori risorse non sono state assunte nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente;
le disposizioni recate dall'emendamento 1.103 in materia di lavori sotto soglia non determina contenziosi in sede comunitaria da cui potrebbero derivare conseguenze finanziarie negative;
l'emendamento 3.100, che estende le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 in materia di definizione agevolata anche ai soggetti pubblici appare suscettibile di determinare, per quanto riguarda i soli oneri contributivi, minori entrate quantificabili in 2 milioni di euro e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e necessità comunque di essere riformulato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.100 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
le parole da «Le disposizioni» fino a «integrazioni.» siano sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive proroghe ed integrazioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.»

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.102 e 1.103».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette alle valutazioni della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, rileva che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 171 del 2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 dicembre 2008. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo, formulando una serie di condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte, tra le altre cose, a modificare (articolo 1-ter) o a prevedere la soppressione (articolo 3, commi 3-bis e 5-ter) di alcune norme che non recavano una idonea copertura finanziaria. Ricorda che nella medesima data,

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la Commissione agricoltura, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche. Ritiene, quindi, necessario, che le medesime condizioni siano formulate con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea. Al riguardo, chiede una conferma da parte del Governo.
Con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 2, segnala che alcune proposte appaiono presentare evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione e la copertura. In proposito, ricorda l'emendamento 1-bis.4, che modifica l'articolo 1-bis prevedendo un incremento del fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di 130 milioni di euro per il 2008 e di 230 milioni di euro per il 2009 e ponendo il relativo onere a carico dell'incremento dal 5.5 al 6.5 per cento dell'addizionale IRES per i prodotti energetici. Al riguardo, rileva che la copertura non appare sufficiente a far fronte agli oneri derivanti dall'emendamento posto che l'addizionale IRES, ed anche il suo incremento, non potrà produrre i suoi effetti prima dell'anno 2009. Segnala ancora gli emendamenti 1-bis.6 e 1-bis.2, che innalzano da 65 a, rispettivamente, 130 e 100 milioni di euro l'incremento del fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. Al riguardo, rileva che il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, utilizzato a fini di copertura dalla disposizione, reca una disponibilità di soli 75,2 milioni di euro, non sufficienti pertanto a far fronte all'onere dell'emendamento. Ricorda poi gli emendamenti 1-ter.4 e 1-ter.14, che estendono a tutto il 2009 le agevolazioni contributive di cui all'articolo 1-ter senza tuttavia modificare la clausola di copertura finanziaria. Segnala infine gli articoli aggiuntivi 1-ter.030, 1-ter.05 e 1-ter.06 che rendono esente dall'ICI i fabbricati rurali.
Segnala poi l'esigenza di acquisire chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda gli emendamenti 1.1, 1.30 e 1.2, 1.31, 1.3 e 1.32, che ampliano la platea dei beneficiari del credito di imposta ai consorzi e alle associazioni temporanee di imprese, ovvero alle associazioni imprenditoriali agricole, o infine a tutti i consorzi agrari. Segnala ancora gli emendamenti 1.4, 1.33, 1.5 e 1.34, i quali consentono l'erogazione del credito di imposta anche per gli investimenti rivolti ad un singolo marchio commerciale, ovvero riferiti direttamente ad un'impresa; gli emendamenti 1-bis.3 e 1-bis.30, i quali modificano l'articolo 1-bis prevedendo un incremento del fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione dallo 0,30 allo 0,20 per cento dell'ammontare delle svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari deducibili in ciascun esercizio. Al riguardo, rileva che la copertura appare congrua in quanto alla riduzione della medesima quota per una percentuale corrispondente, dallo 0,40 allo 0,30, operata dall'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, la relazione tecnica a quel provvedimento ascriveva un effetto di maggior gettito IRES di 256 milioni di euro nel 2008, di 263 milioni di euro nel 2009, di 271 milioni di euro nel 2010 e di 279 milioni di euro nel 2011. Sul punto chiede comunque la conferma del Governo. Ricorda ancora gli emendamenti 1-bis.5, che modifica l'articolo 1-bis prevedendo un incremento di 130 milioni di euro per l'anno 2008 (invece dei 65 attualmente previsti) del fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi e ponendo l'onere dell'intero incremento del fondo a carico della riduzione dallo 0,30 per cento allo 0,25 dell'ammontare delle svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari deducibili in ciascun esercizio. Al riguardo, rileva che la copertura non appare sufficiente a far fronte agli oneri derivanti dall'emendamento in quanto alla riduzione della medesima quota per una percentuale dallo 0,40 allo 0,30, operata dall'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, la relazione tecnica a quel provvedimento ascriveva un effetto di maggior gettito IRES di 256 milioni di euro nel 2008, conseguentemente alla riduzione da 0,30 a 0,25 si dovrebbe attribuire

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un maggior gettito di soli 128 milioni di euro nell'anno 2008. In ogni caso, essendo decorso il termine per la presentazione dell'acconto IRES, a cui si applicherebbe la disposizione, la produzione potrebbe non produrre alcun effetto di maggior gettito nell'anno 2008. Sul punto chiede comunque una conferma del Governo. Ricorda poi l'emendamento 1-bis.1, che prevede il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al riguardo, rileva che la copertura non appare sufficiente a far fronte agli oneri derivanti dall'emendamento in quanto alla riduzione della medesima quota per una percentuale dallo 0,40 allo 0,30, operata dall'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, la relazione tecnica a quel provvedimento ascriveva un effetto di maggior gettito IRES di 263 milioni di euro nel 2009, di 271 milioni di euro nel 2010 e di 279 milioni di euro nel 2011, conseguentemente alla riduzione da 0,30 a 0,25 si dovrebbe attribuire un maggior gettito di soli 131,5 milioni di euro nell'anno 2009; 135,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 139,5 milioni di euro nel 2011. Sul punto occorre comunque acquisire l'avviso del Governo. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 1-bis.01, che destina 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, disponendo a fini di copertura l'incremento da 5,5 a 5,7 per cento dell'addizionale IRES per i prodotti energetici prevista dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, tenuto conto che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 112 quantificava in 1.689 milioni di euro per il 2009, 849 milioni di euro per il 2010 e per il 2011 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale nella misura di 5,5 punti percentuali, chiede un chiarimento dal Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista. Segnala ancora gli emendamenti 1-ter.3, 1-ter.6, 1-ter.1 e 1-ter.33, i quali dispongono la proroga per il triennio 2009-2011 delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006, relative rispettivamente alla sospensione dell'incremento delle aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e a riduzioni contributive per i territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate. All'onere derivante dalle proposte si provvede attraverso l'incremento dal 5,5 per cento rispettivamente al 6,5 e al 6,2 per cento dell'addizionale IRES per i prodotti energetici. Al riguardo, tenuto conto che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 112 quantificava in 1.689 milioni di euro per il 2009, 849 milioni di euro per il 2010 e per il 2011 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale nella misura di 5,5 punti percentuali, chiede un chiarimento dal Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista. Ricorda poi l'emendamento 1-ter.30, che estende all'intero triennio 2009-2011 le agevolazioni contributive di cui all'articolo 1-ter prevedendo che al relativo onere, pari a 200 milioni di euro, si provveda mediante un taglio lineare delle autorizzazioni di spesa della Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2008. Al riguardo, chiede l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere (di cui, peraltro, non è specificata la decorrenza temporale) e alla sostenibilità del taglio lineare delle autorizzazioni di spesa. Segnala poi gli emendamenti 1-ter.5 e 1-ter.31, che estende all'intero 2009 le agevolazioni contributive di cui all'articolo 1-ter, che si applicano solo fino al 31 marzo 2009, prevedendo che al relativo onere si provveda attraverso l'incremento dal 5,5 per cento al 6,5 dell'addizionale IRES per i prodotti energetici. Al riguardo, tenuto conto che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 112 quantificava in 1.689 milioni di euro per il 2009, 849 milioni di euro per il 2010 e per il 2011 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale nella misura di 5,5 punti percentuali, occorre acquisire un chiarimento dal Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista. Ricorda ancora gli emendamenti

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1-ter.2 e 1-ter.32, che estendono all'intero 2009 le agevolazioni contributive di cui all'articolo 1-ter, che si applicano solo fino al 31 marzo 2009, prevedendo che al relativo onere, quantificato in 100 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla sostenibilità del taglio lineare delle autorizzazioni di spesa. Ricorda ancora gli articoli aggiuntivi 1-ter.01 e 1-ter.033, che dispongono che la rendita attribuibile ai fabbricati rurali venga considerata come componente del reddito dominicale dei terreni agricoli, anche se gli stessi fabbricati risultano iscritti con attribuzione di rendita nel catasto dei fabbricati; l'articolo aggiuntivo 1-ter.02, che dispone in materia di liquidazione dei beni della Fondazione dell'Ordine Mauriziano prevedendo tra le altre cose che il commissario possa avvalersi di esperti nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e che l'ISMEA possa intervenire a favore dei conduttori nell'ambito del regime di aiuti di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001; l'articolo aggiuntivo 1-ter.03 e 1-ter.07, che prevedono, in particolare, l'estensione agli imprenditori agricoli di tutto il territorio nazionale del credito di imposta per le aree svantaggiate (cosiddetto «Visco sud») disponendo che al relativo onere si provveda mediante l'incremento dal 5,5 al 6 per cento dell'addizionale IRES per i prodotti energetici. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria, tenuto altresì conto che al credito di imposta si applica il cosiddetto meccanismo del «rubinetto». Segnala poi l'articolo aggiuntivo 1-ter.04 e 1-ter.010, i quali prevedono a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e di altri stanziamenti previsti a legislazione vigente, la promozione di contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale, disponendo contestualmente l'incremento dal 5,5 al 6,5 per cento dell'addizionale IRES per i prodotti energetici. Al riguardo rileva che le proposte emendative non specificano l'ammontare delle risorse, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate e sugli altri stanziamenti previsti a legislazione, da destinare agli interventi indicati. Inoltre, non è chiaro se le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale IRES siano destinate ad integrare ad integrare le autorizzazioni di spesa indicate dalle proposte emendative e se tale incremento sia da considerare come limite di spesa per gli interventi previsti. Ricorda ancora gli articoli aggiuntivi 1-ter.031, che sembra volto a prevedere l'assunzione presso gli istituti pubblici di cui all'allegato I alla decreto legislativo n. 454 del 1999 gli operai agricoli a tempo determinato nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e l'emendamento 2.1, che modifica il regime fiscale in materia di produzione di energia elettrica da biomasse.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede un rinvio dell'esame al fine di acquisire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Gaspare GIUDICE, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
C. 1966-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento di conversione in legge del

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decreto-legge n. 180 del 2008, recante misure urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 dicembre 2008. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo sui profili problematici di carattere finanziario del provvedimento. In particolare, il Governo ha precisato che, con riferimento all'articolo 3, comma 1, relativo al finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e delle residenze di cui alla legge n. 338 del 2000, le risorse saranno assegnate dal CIPE in maniera prioritaria al Ministero dell'istruzione, secondo tempi e modalità di erogazione comunque tali da rispettare l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno. Con riferimento all'articolo 3, comma 3, risulta necessario mantenere il rapporto di tre a uno tra le risorse impegnate del fondo per le aree sottoutilizzate e l'onere da coprire in funzione della diversa spendibilità degli oneri per la concessione delle borse di studio, in quanto idonea a neutralizzare la differente valenza delle spese per cassa. Per quanto concerne l'articolo 3, comma 3, rileva che non risulta necessario procedere alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 in quanto la predetta disposizione costituisce in sostanza una predeterminazione di finalizzazioni nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate da effettuarsi da parte del CIPE delle risorse relative alla programmazione 2007-2013. Con riferimento all'articolo 4 e alla necessità di disporre di un prospetto informativo per indicare le singole autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, viene preannunciata la trasmissione di tale prospetto compatibilmente con i tempi necessari per la redazione della nota di variazioni in conseguenza delle modifiche apportate dal Senato ai disegni di legge finanziaria e di bilancio. Rileva che pertanto, alla luce degli elementi forniti dal rappresentante del Governo nella seduta precedente, di confermare il parere favorevole espresso nella seduta dell'11 dicembre 2008. Segnala tuttavia la necessità di acquisire il prospetto informativo per indicare le singole autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, anche in considerazione del fatto che i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono stati nel frattempo approvati in seconda lettura dal Senato.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea avverte che ,in applicazione di un principio di economia procedurale, non sono esaminate le proposte emendative dichiarate inammissibili nel corso dell'esame in Commissione, ripresentate in identica formulazione in Assemblea. Resta fermo che, qualora talune delle proposte emendative in questione venissero dichiarate ammissibili ai fini dell'esame in Assemblea, la Commissione dovrà esprimersi anche su tali proposte.
Segnala quindi che l'emendamento 3.2 presenta evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione e la copertura, in quanto si modifica la copertura di cui all'articolo 3, comma 3 che disponeva l'utilizzo del Fondo aree sottoutilizzate, prevedendo l'utilizzo del Fondo interventi strutturali di politica economica che non reca le necessarie disponibilità. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala in particolare l'articolo aggiuntivo 1.070, che prevede una delega al Governo al fine del reclutamento dei professori ordinari prevedendo in particolare che il Ministro dell'istruzione definisca procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale distintamente per le fasce dei professori ordinari e di professori associati secondo le indicazioni delle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura; che per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia; l'eliggibilità, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali; la formazione di

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commissioni per ciascuna valutazione comparativa, prevedendo che i relativi oneri sono posti a carico dell'ateneo ove si esplica la procedura. Segnala che il provvedimento reca anche la previsione per cui dall'attuazione dell'articolo aggiuntivo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se, pur in presenza di una clausola di invarianza, l'articolo aggiuntivo sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per le università. Rileva ancora che l'emendamento 1.81 modifica il comma 1 circoscrivendo il divieto di procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa. Viene inoltre modificato il comma 2 circoscrivendo l'esclusione delle università dalla ripartizione del fondo ordinario al solo anno 2009, anziché agli anni 2008-2009, come previsto dall'attuale comma 2. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla esclusione dal riparto del Fondo ordinario circoscritta al solo anno 2009. Segnala ancora gli emendamenti 1.29, 1.74 e 1.32 i quali, modificando il comma 1, autorizzano le università che hanno superato il limite di cui all'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, ai procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente. Gli emendamenti 1.29 e 1.74 inoltre modificano il comma 2 prevedendo che le predette università sono ammesse alla ripartizione del fondo ordinario per gli anni 2008 e 2009 esclusivamente entro il limite sopra indicato. Segnala ancora l'emendamento 1.1, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, alle università che nell'ultimo triennio hanno superato il limite di cui all'articolo 51, della legge n. 449 del 1997. Ricorda poi che l'emendamento 1.62 modifica il comma 1, secondo periodo, estendendo le disposizioni in materia di completamento delle assunzioni a tutti i vincitori di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; l'emendamento 1.75, che modifica il comma 1, secondo periodo, estendendo le disposizioni in materia di completamento delle assunzioni anche al personale tecnico-amministrativo; l'emendamento 1.59, che sopprime il comma 2 dell'articolo 1, che esclude dalla ripartizione del fondo ordinario per l'anno 2008-2009 le università che hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997; l'emendamento 1.2, che prevede che la ripartizione del fondo ordinario per gli anni 2008 e 2009 è effettuata prioritariamente a favore delle università statali che alla data del 31 dicembre di ciascun anno non abbiano superato il limite di cui al comma 1; gli emendamenti 1.63 e 1.83, che prevedono che l'esclusione di cui al comma 2 sia limitata all'anno 2009; l'emendamento 1.34, che dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche a tutte le università statali nei cui bilanci figurano spese per rimborso mutui, anticipazioni e prestiti in misura superiore al 15 per cento della somma tra il Fondo di finanziamento ordinario e l'ammontare complessivo di tasse e contributi pagati dagli studenti, detratti gli oneri totali per le spese fisse di personale. Ricorda ancora l'emendamento 1.35, che sostituisce il comma 3 modificando il comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevedendo che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 dello stesso articolo 13 in materia di assunzioni non trovano applicazione nei confronti delle università statali, per le quali continua a valere il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997. Conseguentemente, a fini di copertura finanziaria, viene diminuita dallo 0,30 allo 0,20 per cento, la percentuale di cui all'articolo 82, comma 11, lettera a) di svalutazione dei crediti risultanti in bilancio per gli enti creditizi e finanziari. Inoltre viene previsto, sempre a fini di copertura finanziaria, l'incremento dal 5,5 al 6,5 per cento dell'addizionale

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IRES settore energetico di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al riguardo, pur rilevando che la proposta emendativa non reca una quantificazione degli oneri da essa recati, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria indicata. Segnala ancora l'emendamento 1.36, che modifica il comma 3, sopprimendo, relativamente al programma delle assunzioni, il limite di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004, e richiamando direttamente il limite del 90 per cento della quota del fondo ordinario di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, rilevando che tale limite del 90 per cento è comunque richiamato dal citato articolo 1, comma 105; l'emendamento 1.6, che modifica il comma 3 prevedendo che il contingente di personale da assumere sia corrispondente ad una spesa pari al settanta per cento anziché al cinquanta per cento. Conseguentemente, viene incrementata la copertura finanziaria che passa da 24 milioni di euro per l'anno 2009, 71 milioni di euro per l'anno 2010, 118 milioni di euro per l'anno 2011 e 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a 81 milioni di euro per l'anno 2009, 81 milioni di euro per l'anno 2010, 128 milioni di euro per l'anno 2011 e 151 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, coperti sempre a valere, ai sensi dell'articolo 4, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa ivi individuate. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere e alla effettiva possibilità di operare un ulteriore utilizzo delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di cui all'articolo 4. Ricorda ancora l'emendamento 1.53, che modifica il comma 3 prevedendo che il contingente di personale da assumere sia corrispondente ad una spesa pari al settanta per cento anziché al cinquanta per cento. Conseguentemente, a fini di copertura finanziaria, viene diminuita dallo 0,30 allo 0,20 per cento, la percentuale di cui all'articolo 82, comma 11, lettera a) di svalutazione dei crediti risultanti in bilancio per gli enti creditizi e finanziari. Inoltre viene previsto, sempre a fini di copertura finanziaria, l'incremento dal 5,5 al 6,5 per cento dell'addizionale IRES settore energetico di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto- legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al riguardo, pur rilevando che la proposta emendativa non reca una quantificazione degli oneri da essa recati, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria indicata. Segnala ancora l'emendamento 1.70, il quale prevede che il limite del 50 per cento di cui al comma 3 debba corrispondere alla spesa per il personale anche a tempo determinato. Ricorda ancora l'emendamento 1.78, che incrementa la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario dell'università, prevista al comma 3 dell'articolo 1, che passa da 24 milioni di euro per l'anno 2009, 71 milioni di euro per l'anno 2010, 118 milioni di euro per l'anno 2011 e 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a 40 milioni di euro per l'anno 2009, 554 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 624 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, coperti sempre a valere, ai sensi dell'articolo 4, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa ivi individuate. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo alla effettiva possibilità di operare un ulteriore utilizzo delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di cui all'articolo 4. Ricorda poi l'emendamento 1.11, che prevede che le commissioni giudicatrici di cui al comma 4 siano composte da cinque professori ordinari, provenienti anche da paesi dell'Unione Europea; l'emendamento 1.10, che prevede che la valutazione comparativa per il reclutamento dei professori di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, avrà luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico. Con riferimento a quest'ultimo emendamento, ritiene opportuno acquisire

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l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla istituzione della Commissione unica. Segnala poi l'emendamento 1.8, che prevede che fra i professori eletti vi siano anche quelli comunitari; l'emendamento 1.39, che estende le disposizioni in materia di composizione delle commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui al comma 5 dell'articolo 1, anche valutazioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Ricorda poi l'emendamento 1.80, che prevede la soppressione del comma 434 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 in materia di fuori ruolo dei professori universitari. La proposta emendativa dispone inoltre che i professori universitari di prima fascia, dopo il raggiungimento del 72o anno di età possono chiedere, prima della data del pensionamento, di continuare a prestare servizio dopo il pensionamento in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali. Segnala poi l'emendamento 1-bis.3, che prevede che il nulla osta alla chiamata diretta o per chiara fama delle università sia disposto previo parere non del Consiglio universitario nazionale come previsto dal decreto-legge, ma di una Commissione nominata dal Consiglio universitario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza prevista dall'articolo 1-bis a garantire che dalla proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala ancora l'emendamento 1-bis.4, che prevede che ai docenti di cui all'articolo 1-bis non si applichino le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 3. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Ricorda ancora l'emendamento 2.6, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore allo 0,1 per cento del Fondo ordinario di finanziamento delle università e del fondo per l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario sia destinata ad incentivare la mobilità di professori e ricercatori. Al riguardo, fermo rimanendo che il fondo per l'efficienza e l'efficacia dei professori universitari non ha una durata permanente ma limitata al triennio 2008-2010, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Segnala poi gli emendamenti 3.70, 3.71, 3.72 e 3.74, che modificano la durata, da annuale in permanente, dei rifiinanziamenti del Fondo alloggi universitari e borse di studio di cu cui all'articolo 3, commi 1 e 2 e ne modificano la dotazione. In particolare si segnala che l'emendamento 3.70 sostituisce il rifinanziamento del fondo borse di studio con il rifinanziamento del Fondo incentivazioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale IRES di cui all'articolo 81, comma 16 del decreto-legge n. 112 del 2008, e dalla riduzione della deducibilità delle svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti di cui all'articolo 82, comma 11, lettera a) del suddetto decreto-legge. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista. Ricorda ancora l'emendamento 3.73, che prevede, al fine di garantire il diritto allo studio, senza aggravare ulteriormente i bilanci delle università, l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi previsti nei rispettivi ordinamenti a favore degli studenti capaci e meritevoli. L'amministrazione che eroga la borsa di studio provvede al rimborso all'università delle tasse e dei contributi universitari nella misura in cui avrebbe dovuto provvedervi lo studente capace e meritevole esonerato. Segnala ancora l'emendamento 3.4, che modifica la copertura di cui all'articolo 3, comma 3 che disponeva l'utilizzo del Fondo aree sottoutilizzate, prevedendo l'utilizzo dalle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale IRES di cui all'articolo 81, comma 16 del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, fermo rimanendo che non appare più necessaria la triplicazione

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degli oneri previsti dal comma 2, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista. Ricorda ancora l'emendamento 3-bis.70, che estende l'ambito di applicazione dell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 3-bis, e, in particolare, dispone che la stessa sia accessibile dal sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza prevista dall'articolo 3-bis a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala poi l'emendamento 3-ter.6 che modifica l'articolo 3-ter, prevedendo che la valutazione, ai fini del pieno riconoscimento degli scatti biennali, avvenga previa verifica da parte di una commissione di pari nominata e regolata dall'autorità accademica locale dell'attività scientifica prodotta. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'istituzione della commissione di pari disposta dalla proposta emendativa. Segnala ancora l'emendamento 3-ter.4 che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano identificati gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche. La proposta emendativa prevede, inoltre, che, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nei casi in cui non ricorra la fattispecie di cui al comma 3, le Università possono stabilire la decurtazione dello scatto biennale fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel biennio precedente, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo. Gli oneri a carico di ciascuna università relativi agli incrementi degli scatti biennali riconosciuti nel corso di ciascun anno non possono superare per più del cinque per cento le economie prodotte dalle decurtazioni stabilite non corso del medesimo anno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 3-quinquies.012, che reca disposizioni in materia di dissesto finanziario delle università prevedendo che le stesse possano contrarre mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 30 per cento dei finanziamenti. La proposta emendativa prevede, inoltre, in favore delle università degli studi di Siena previsto un contributo straordinario per l'anno 2008 di 100 milioni di euro al fine di colmare lo stato debitorio nei confronti dell'INPDAP. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione della deducibilità delle svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti di cui all'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista. Segnala infine l'articolo aggiuntivo 3-quinquies.013, che reca misure in materia di risanamento per le università in dissesto finanziario, prevedendo che le stesse possano contrarre i mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 25 per cento dei finanziamenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari sia sul saldo dell'indebitamento netto sia sul debito derivanti dal riconoscimento, in favore delle università, della possibilità di contrarre mutui.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Gaspare GIUDICE, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.
C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente, con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica reca la copertura finanziaria del provvedimento autorizzando, per l'attuazione del provvedimento, la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010, allo scopo utilizzando, per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento di competenza del Ministero della solidarietà sociale.
Con riferimento agli anni 2010 e successivi, rileva che l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, alla luce delle prenotazioni effettuate sul medesimo accantonamento dal disegno di legge finanziaria 2009 e dal disegno di legge S. 733, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», non reca le necessarie disponibilità. Analoga situazione si è determinata, a seguito delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria per il 2009, con riferimento all'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri, che non presenta sufficienti risorse finanziarie per l'anno 2009. Su un piano generale, osserva, peraltro, che, a seguito delle modifiche apportate alla Tabella A del disegno di legge finanziaria per il 2009 nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, numerosi accantonamenti non presenterebbero le disponibilità necessarie a far fronte alle prenotazioni effettuate con riferimento al disegno di legge S. 733, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».
Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Conclusivamente, rileva che il riferimento all'utilizzo del fondo speciale relativo al triennio 2008-2010 appare corretto nel presupposto che il provvedimento in esame sia approvato definitivamente dal Parlamento entro il 31 dicembre 2008.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che numerose prenotazioni riferite al disegno di legge S. 733 non sono compatibili con la nuova dotazione dei fondi speciali prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2009.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
considerato che le modifiche approvate al disegno di legge finanziaria per il 2009 dal Senato nel corso dell'esame in seconda lettura utilizzano in misura consistente quote di accantonamenti del fondo speciale di parte corrente già destinati alla copertura degli oneri dell'A.S. 733-A;
nel presupposto che:
al fine di garantire la copertura finanziaria del provvedimento, si provveda a rendere disponibili quota parte degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente attualmente destinate alla copertura dell'A.S. 733-A, rideterminando conseguentemente gli oneri dello stesso;

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il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2008,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 17.40.

DL 162/2008: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Gaspare GIUDICE, presidente e relatore, avverte che l'Assemblea, in data 16 dicembre 2008, ha trasmesso gli emendamenti 1.105, 1.106 e 2.101 della Commissione al disegno di legge C. 1936-A di conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2008. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio osserva che l'emendamento 1.106 modifica la disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006, concernente la ripartizione di quota parte dell'importo posta a base di gara di un'opera o di un lavoro, prevedendo che la corresponsione delle somme degli incentivi sia disposta dal dirigente preposto alla struttura competente e che l'incentivo ivi previsto corrisposto al singolo dipendente non possa superare il cinquanta per cento dell'importo del proprio compenso, limitatamente all'attività di progettazione. La proposta emendativa, inoltre, dispone la soppressione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Tale comma prevede che, a decorrere dal gennaio 2009, la percentuale prevista dal suddetto comma 5 dell'articolo 92, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa appare di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.102 della Commissione sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta antimeridiana di oggi il limite degli incentivi corrisposti per le attività di progettazione. La proposta emendativa non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Segnala poi che l'emendamento 1.105 prevede che - nell'ambito delle risorse previste al comma 11 dell'articolo 1 del presente provvedimento - con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, siano definite misure di contrasto al crollo dei prezzi dei materiali da costruzioni provenienti dal riciclo del legno e della plastica. Ricorda che il comma 10 ha stanziato 300 milioni di euro per l'anno 2009 che confluiscono in un Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato a misure per l'adeguamento prezzi dei materiali da costruzione. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di destinare le risorse di cui al comma 11 alle misure previste dalla proposta emendativa senza pregiudicare le finalità per le quali le risorse medesime sono state stanziate. Osserva infine che l'emendamento 2.101 dispone la proroga fino al 31 marzo 2009 delle agevolazioni

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contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988. Al relativo onere, pari a 55,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 296 del 2006. In particolare sono utilizzate per 7,6 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 289, relative al credito d'imposta per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualità delle produzioni agro-alimentari; per 23,9 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 936, relative al Fondo made in Italy e per 20 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 1075, concernenti il credito di imposta per gli imprenditori. Al riguardo segnala che la proposta emendativa è di contenuto sostanzialmente identico all'articolo 1-ter del disegno di legge C. 1961, di conversione in legge del decreto-legge n. 171 del 2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agro-alimentare, così come modificato dalla condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio della Camera, nel parere espresso nella seduta dell'11 dicembre 2008 sul predetto disegno di legge C. 1961. Pertanto la proposta emendativa non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, a condizione che le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del disegno di legge C. 1961 non trovino ulteriore corso. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva, con riferimento all'emendamento 1.105, che le risorse del comma 11 dell'articolo 1 risultano idonee a far fronte anche all'attuazione delle disposizioni dell'emendamento.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che, in base alle sue informazioni, l'emendamento 1.106 avrebbe un contenuto diverso, in particolare non si farebbe riferimento al fatto che l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non possa superare il cinquanta per cento dell'importo del proprio compenso, limitatamente all'attività di progettazione, prevedendo invece che tale incentivo non possa superare il totale dell'incentivo. Riterrebbe inoltre necessario acquisire informazioni maggiormente dettagliate sulle risorse utilizzate dall'emendamento 1.105.

Renato CAMBURSANO (IdV) conferma che anche in base agli elementi di cui è in possesso il contenuto dell'emendamento 1.106 avrebbe un contenuto corrispondente a quello enunciato dal collega Borghesi e non quello del testo in distribuzione.

Gaspare GIUDICE, presidente e relatore, osserva che effettivamente il Comitato dei nove delle Commissioni riunite VIII e IX si è nuovamente riunito ed ha modificato l'emendamento 1.106 nel senso indicato dai colleghi Borghesi e Cambursano e avverte che il nuovo testo, testé trasmesso dall'Assemblea è in distribuzione. Avverte che l'Assemblea ha inoltre trasmesso il subemendamento 0.2.101.1, il quale prevede che le agevolazioni contributive di cui all'emendamento 2.101 valgano non fino al 31 marzo 2009 ma al 31 dicembre 2009. Rileva che il subemendamento non provvede alla copertura dei maggiori oneri che si determinano in conseguenza del differimento del termine. Osserva poi, in risposta all'onorevole Borghesi, che l'emendamento 1.105 utilizza le risorse del fondo istituito dal comma 11 dell'articolo 1 del provvedimento destinato a misure di adeguamento dei prezzi dei materiali di costruzione. Ricorda che si tratta peraltro del fondo che è finanziato mediante risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e richiama i rilievi critici di carattere politico già da lui formulate sull'utilizzo di tali risorse. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative in oggetto;

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esprime
nel presupposto che si proceda alla soppressione della disposizione sostanzialmente identica contenuta all'articolo 1-ter del disegno di legge C. 1961-A di conversione del decreto-legge n. 171 del 2007,

NULLA OSTA

sull'emendamento 2.101

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.105 e 1.106

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.2.101.1».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.