CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del decreto-legge n. 180 del 2008, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica. Al riguardo, fa presente che tale provvedimento è attualmente all'esame, in sede referente, della VII Commissione e che, ove fosse modificato, sarà sua cura illustrare alla Commissione gli eventuali emendamenti approvati, incidenti sulle parti di competenza, prima che la Commissione stessa proceda, nella seduta già convocata per domani, all'espressione

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del parere. Con riferimento all'articolo 1, che reca disposizioni in materia di reclutamento nelle università e di enti di ricerca, fa presente che esso rientra, seppur marginalmente, nell'ambito di competenza della Commissione, nella misura in cui incide, ovviamente, anche sul reclutamento delle facoltà di medicina e chirurgia. In particolare, il comma 1 prevede che le università statali che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo - fissato al 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) - non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni che escludono alcune voci di costo dal computo del 90 per cento, disposizioni peraltro prorogate, in base ad una modifica introdotta dal Senato, al 31 dicembre 2009. In particolare, è escluso un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. In base ad una seconda modifica, sono fatte salve anche le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando. Il comma 2 prevede che le medesime università considerate nel comma 1 siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dall'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria 2007, per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori. Il comma 3 eleva dal 20 al 50 per cento il limite al turn-over nelle università, previsto dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2007. Conseguentemente, il FFO è integrato di 24 milioni di euro nel 2009, di 71 milioni di euro nel 2010, di 118 milioni di euro nel 2011 e di 141 milioni di euro dal 2012. Il comma 4 modifica i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa di professori universitari di prima e seconda fascia della prima e della seconda sessione 2008. La nuova composizione prevede un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e quattro professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. Sono disciplinate anche alcune ipotesi particolari. Il comma 5 riguarda i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, che si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Si prevede che queste commissioni siano composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. Il comma 6 affida ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni e delle modalità del sorteggio. Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno, chiamata a sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio e a provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni. Il comma 7 modifica i criteri di valutazione dei candidati

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nei concorsi per ricercatore banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo che la valutazione stessa sia effettuata sulla base dei titoli - illustrati e discussi dinanzi alla commissione - e delle pubblicazioni dei candidati. Il comma 8 prevede la retroattività delle disposizioni di cui al comma 5 per le procedure per le quali non si sono ancora svolte le votazioni per la costituzione delle commissioni. Inoltre, dispone l'assenza di effetti per tutti gli atti non conformi alle disposizioni del decreto. Il comma 8-bis, introdotto dal Senato, dispone in materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari che non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Il comma 8-ter, introdotto dal Senato, prevede che le università possono fissare un nuovo termine di scadenza, non successivo al 31 gennaio 2009, per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme tutte le prescrizioni del bando. Il comma 9 esclude gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento, prevista dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. Passando a illustrare l'altra disposizione di competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli. In particolare, il comma 1 prevede, per il 2009, un'integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla legge n. 338 del 2000, per un importo pari a 65 milioni di euro. Il comma 2 prevede, sempre per l'anno 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Il comma 3 prevede che agli incrementi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013. Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, aumenta infine da 2 a 3 anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari. In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione e delle eventuali modifiche approvate in sede referente. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmine Santo PATARINO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo del disegno di legge n. 1961 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171: «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare». Al riguardo, ricorda innanzitutto che il disegno di legge è attualmente all'esame, in sede referente, della XIII Commissione: sarà pertanto cura del relatore illustrare successivamente le eventuali modifiche apportate alle parti di competenza, prima che la Commissione proceda all'espressione del parere, nella seduta già convocata per la giornata di domani. Premesso che tale provvedimento attiene, tra l'altro, alla più complessa problematica della qualità dei prodotti agroalimentari, passa a illustrare la parti di competenza della Commissione, ricordando che l'articolo 4-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esenta le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima, che non toccano parti o territori di altri Stati, dall'obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o

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di esenzione dalla derattizzazione. Fa presente altresì che l'articolo 4-terdecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modifica la disciplina sanzionatoria in tema di preparazione e commercio di mangimi. In particolare, il comma 4 del citato articolo 4-terdecies, sostituendo l'articolo 23 della legge n. 281 del 1963, stabilisce che, in caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge medesima (come sostituiti dal disegno di legge in esame), se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Si stabilisce altresì che il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per un periodo di cinque anni. Alla luce di quanto esposto, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione e delle eventuali modifiche apportate dalla XIII Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
Nuovo testo C. 1440 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Paola BINETTI (PD), scusandosi per non aver potuto partecipare alla seduta di ieri, chiede al relatore se il disegno di legge in esame contenga disposizioni in materia di omofobia.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, chiarisce che il tema non è affrontato nel provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 dicembre 2008.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.
C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura: audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO), dell'Associazione nazionale primari ospedalieri (ANPO) e della Federazione italiana aziende sanitarie ed ospedaliere (FIASO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.