CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.10.

Ratifica Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania.
C. 1908 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il provvedimento in esame. Osserva, quindi, che le norme recate dal provvedimento in esame sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
Emendamenti C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, osserva che l'emendamento 1.4 Misiti, volto ad istituire e ad alimentare un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato ad iniziative ed interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro incide sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro», attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. L'emendamento non prevede, peraltro, forme di coinvolgimento delle regioni nella fase della ripartizione delle risorse.
Rileva inoltre che gli emendamenti 3.12 e 3.13 Fiorio prevedono, entrambi al comma 5-quater, che la ripartizione dei fondi destinati ad opere e progetti, che possono essere realizzati da singole regioni, ha luogo mediante decreti ministeriali senza disporre forme di coinvolgimento delle regioni.
Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.4. Misiti e, limitatamente al comma 5-quater, sugli emendamenti 3.12 e 3.13 Fiorio; propone invece di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame e si sofferma sul rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni disposto dall'articolo 117 della Costituzione. In proposito osserva che le disposizioni da esso recate, pur riguardando l'àmbito materiale dell'agricoltura e delle produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza legislativa «residuale» delle regioni, presentano numerosi profili di intervento che

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coinvolgono competenze statali esclusive o competenze concorrenti.
Osserva, in particolare, che le disposizioni recate dagli articoli 1, 1-bis, 2 e 4-undecies, che prevedono misure di promozione del sistema agroalimentare e di sostegno al settore agricolo che si inquadrano nell'ambito della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, sono riconducibili, alla luce della giurisprudenza costituzionale, alla competenze esclusive statali relative alla «tutela della concorrenza» e, per certi profili, ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», di cui alle lettere e) ed a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
Rileva quindi che l'articolo 2 è riconducibile alla materia «sistema tributario dello Stato», che è attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e che gli articoli 2-bis, 4-bis e 4-quater riguardano ambiti riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, al cui ambito è altresì riconducibile il contenuto dell'articolo 4-novies.
Rileva poi che l'articolo 3, commi 1-5 e 5-ter, l'articolo 4-octies e l'articolo 4-duodecies afferiscono alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Osserva poi, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 3, in tema di esecuzione forzata, che rilevano altresì le competenze legislative esclusive statali in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Per quanto concerne poi l'articolo 4, rileva che esso investe la competenza esclusiva dello Stato in quanto riconducibile alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «sistema contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e) della Costituzione.
Osserva inoltre che l'articolo 4-ter - che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni di semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura - interviene in una materia, «gestione del demanio idrico», rimessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, pur potendo per alcuni profili interferire con competenze concorrenti, soprattutto in materia di governo del territorio.
Passa quindi ad esaminare l'articolo 4-quinquies, che interviene nella materia della pesca, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione: al riguardo rileva che tale articolo 4-quinquies, modificando i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, interviene peraltro in un ambito che, per esigenze di regolamentazione uniforme, secondo la giurisprudenza costituzionale, può giustificare un intervento con legge dello Stato.
Si sofferma quindi sull'articolo 4-sexies, che risulta riconducibile alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Osserva quindi che l'articolo 4-decies è riconducibile alla materia «sistema tributario dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, mentre l'articolo 4-terdecies è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
Si sofferma infine sulla disposizione di cui all'articolo 4-terdecies, che modifica l'articolo 22 della legge n. 281 del 1963. In proposito rileva che i commi 2 e 3 dello

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stesso articolo 22 stabiliscono che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 2) e che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate o prodotti disciplinati dalla stessa legge n. 281 del 1963, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con un'ammenda (comma 3). Fa quindi presente che il comma 4 dell'articolo 22 prevede che le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste.
Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con due osservazioni: la prima, volta a suggerire alla Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 4-ter; la seconda, volta a suggerire alla stessa Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata normativa del comma 4 dell'articolo 4-terdecies (vedi allegato 3).

Alessandro NACCARATO (PD) fa presente l'opportunità di trasformare in condizione l'osservazione volta a suggerire alla Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 4-ter. Si tratterebbe di una logica conseguenza rispetto a quanto osservato dal relatore stesso nella illustrazione della proposta di parere.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, fa presente di comprendere il senso del suggerimento testè formulato dal deputato Naccarato. In proposito ritiene che la scelta di prevedere una osservazione, e non già una condizione, si motivi in considerazione della complessiva portata del provvedimento in esame e della urgenza e della peculiarità della situazione che si registra in materia. Compito del Comitato pareri della I Commissione è quello di segnalare le disposizioni che presentano profili di problematica compatibilità con la Carta costituzionale, fermo restando che la responsabilità definitiva è comunque rimessa alla Commissione che esamina il provvedimento in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame e si sofferma sul rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni disposto dall'articolo 117 della Costituzione. In proposito osserva che la materia «università» non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, ma che al riguardo soccorre l'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Rileva quindi che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari possono essere ricondotte alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

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Si sofferma, quindi, sull'articolo 3, che dispone il rifinanziamento del fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari e del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore, che interviene nell'ambito del sostegno allo studio ed è pertanto riconducibile alla materia «istruzione», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Al riguardo osserva che, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nel nuovo quadro del titolo V della Costituzione, lo Stato può prevedere finanziamenti esclusivamente nelle materie di propria competenza esclusiva: nel caso di specie, il finanziamento riguarda fondi preesistenti alla riforma del Titolo V della Costituzione. Al riguardo può richiamarsi la giurisprudenza costituzionale che, applicando i principi di continuità normativa ed istituzionale, ha consentito interventi dello Stato anche in ambiti rimessi alla competenza delle regioni: in questi casi la Corte ha peraltro richiesto, in ossequio al principio di leale collaborazione, il coinvolgimento delle Regioni nella forma dell'intesa.
Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole con una osservazione volta a suggerire alla Commissione di merito di prevedere, all'articolo 3, una disposizione per stabilire forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione dei fondi ivi previsti (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008 - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.05.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
Nuovo testo C. 1440 Governo ed abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame, che novella il codice penale al fine di inserirvi un nuovo articolo, il 612-bis, che tipizza una nuova fattispecie di reato denominata «atti persecutori» e reca altre misure connesse alla medesima.
In particolare l'articolo 1 inserisce, dopo l'articolo 612 del codice penale, che disciplina la fattispecie della minaccia, e quindi nella sezione «Delitti contro la libertà morale», l'articolo 612-bis, che reca la normativa in esame. Perché sussista la fattispecie delittuosa si richiede la necessaria ripetitività della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Per la sussistenza della fattispecie delittuosa occorre inoltre che i suddetti comportamenti siano idonei a provocare un perdurante e grave stato di ansia o di pauraovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
Per quanto riguarda la pena si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa o se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo: in tal caso la pena è aumentata fino alla metà.
Per la nuova fattispecie è prevista la procedibilità a querela della persona offesa. È invece prevista la procedibilità di ufficio se il reato viene commesso contro

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un minore, o persona diversamente abile ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio o nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito ai sensi del successivo articolo 2 (articolo 2, comma 3).
Viene inoltre apportata una modifica all'articolo 577 del codice penale nel senso di aggiungere alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio, in conseguenza delle quali si applica l'ergastolo, l'aver compiuto gli atti persecutori in occasione dei quali si sia verificata la morte della vittima.
L'articolo 2 introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore.
L'articolo 3 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a consentire l'applicazione, anche nelle indagini relative al reato di «atti persecutori», di alcuni istituti processuali quali le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (novella dell'articolo 266, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale); l'acquisizione, mediante incidente probatorio, della testimonianza di minori di sedici anni, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente dall'articolo 392 del codice di procedura penale (novella dell'articolo 392, comma 1-bis); per quanto riguarda le modalità di assunzione della prova, si novella l'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale disponendo che se fra le persone interessate all'assunzione della prova vi sono minorenni - e non solo infrasedicenni, come attualmente previsto - l'assunzione stessa può avvenire con modalità particolari, in luogo diverso dal tribunale, e che tengano conto anche delle esigenze della persona offesa; l'esame in dibattimento del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente vittime del reato, mediante l'uso di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico (novella dell'articolo 498, comma 4-ter del codice di rito).
Osserva inoltre che viene previsto il divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l'inserimento nel codice di rito dell'articolo 282-ter. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.
Fa poi presente che si prevede che il divieto di avvicinamento potrà accompagnarsi alla prescrizione di non comunicare con le predette persone, attraverso qualsiasi mezzo e che si stabilisce che, laddove l'avvicinamento sia inevitabile per ragioni lavorative o abitative, il giudice detterà apposite prescrizioni possa fissare dei limiti.
Sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione (nuovo articolo 282-quater del codice di rito) all'autorità di pubblica sicurezza competente, dei provvedimenti di cui al nuovo articolo 282-ter nonché dell'articolo 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) dello stesso codice ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali provvedimenti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
L'articolo 4 reca una novella di carattere generale all'articolo 342-ter del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
L'articolo 5 prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima, tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, ed eventualmente di accompagnarla presso tali strutture.

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Gli articoli 6 e 7 prevedono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la norma di entrata in vigore.
Si sofferma quindi sul rispetto delle competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Al riguardo rileva che il provvedimento in esame, introducendo una nuova fattispecie di reato, è riconducibile essenzialmente alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere dopo che sarà stata svolta una discussione di carattere generale sul provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, ritiene opportuno soffermare l'attenzione della Commissione sul rapporto che sussiste tra la condotta che integra la fattispecie di reato di «atti persecutori» e le sanzioni stabilite al riguardo. Osserva infatti che la pena edittale contenuta nel provvedimento in esame prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni: si tratta di una sanzione che, con l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui al terzo comma dell'istituendo articolo 612-bis del codice penale, può arrivare fino a sei anni di reclusione. È una questione di estrema delicatezza, che va approfondita sotto il profilo del rispetto del principio della proporzionalità della pena. Invita pertanto il relatore e la Commissione a riflettere su questo specifico punto tenendo presente non solo le costruzioni giuridiche che di questo fenomeno hanno fatto gli ordinamenti stranieri che lo hanno tipizzato, ma anche le pene previste dal codice penale per reati simili. Cita al riguardo, a titolo di esempio, il reato di molestia, che nel nostro ordinamento giuridico ha natura di reato contravvenzionale punito, ai sensi dell'articolo 660 del codice penale, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.

Isabella BERTOLINI, relatore, condivide l'opportunità, evidenziata dal presidente Bruno, di riflettere sul rispetto del principio di proporzionalità tra la condotta che integra la fattispecie di reato in esame e la sanzione corrispondente, stabilita dal provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO (LNP) non condivide il contenuto del provvedimento in esame, che potrebbe prestarsi ad applicazioni distorte: la fattispecie penale di «atti persecutori», infatti, così come descritta nel provvedimento stesso, potrebbe consentirne un uso strumentale. A fronte di giuste sanzioni previste a carico di chi commette questo reato vanno però adottate le opportune cautele che consentano a chiunque di discolparsi, evitando così di diventare vittima di facili strumentalizzazioni. Non sono infrequenti infatti i casi in cui la presunta vittima, soprattutto se di sesso femminile, incita, mediante appositi comportamenti, la commissione di atti molesti che oltretutto non sono ben circoscritti, essendo rimessi all'interpretazione giurisprudenziale.

Sesa AMICI (PD) fa preliminarmente presente che il proprio gruppo ha chiesto la rimessione del provvedimento in esame in sede consultiva, trattandosi di una questione di primaria importanza, che deve essere analizzata sotto molteplici punti di vista. Del resto il dibattito presso la Commissione di merito è stato lungo ed articolato, evidenziando profili critici che devono essere esaminati.
Non si tratta solo di questioni di natura tecnica o costituzionale in quanto, nella disciplina della fattispecie in esame, vanno tenute presenti le molteplici componenti psicologiche che si accompagnano alle condotte moleste e persecutorie.
Ritiene tuttavia condivisibile l'opportunità di approfondire la questione, sollevata dal presidente Bruno, avente ad oggetto il rispetto del principio della proporzionalità della pena: in particolare va approfondita la circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 612-bis, che prevede un aumento della pena qualora il fatto sia commesso da persona legata alla vittima da un rapporto familiare o affettivo.

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Raffaele VOLPI (LNP) condivide il suggerimento formulato dal presidente Bruno in ordine alla opportunità di approfondire la fattispecie in esame sia con riferimento a quanto previsto al riguardo negli ordinamenti stranieri, sia al fine di comparare l'entità della pena prevista per il reato in esame con quelle previste per la commissione di reati simili.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che debba essere approfondita anche la giurisprudenza costituzionale, che in più occasioni si è soffermata sul tema della proporzionalità della pena. Quindi, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 11 dicembre 2008 nella la quale la Commissione dovrà esprimere il parere.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia.
C. 1052 Santelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la deputata Dal Lago ha posto alcune questioni sul provvedimento in esame, chiedendo chiarimenti ai presentatori dello stesso.

Jole SANTELLI (PdL), firmataria del provvedimento, dopo aver ricordato come la proposta di legge in esame fosse stata già presentata nella precedente legislatura, con la sottoscrizione trasversale di esponenti di tutti i gruppi parlamentari, compreso quello della Lega Nord Padania, chiarisce che la volontà di esplorare in profondità la condizione delle donne e dei minori che vivono all'interno delle comunità rom italiane nasce dall'amara constatazione che spesso le leggi vigenti in Italia a tutela dei diritti delle donne e dei bambini non vengono applicate e fatte valere nei confronti delle donne e dei minori di etnia rom. Richiamando la propria esperienza di sottosegretario per la giustizia nel Governo Berlusconi II (XIV legislatura), riferisce infatti che, ad esempio, capita spesso che ragazze rom detenute per furto in istituti minorili raccontino di essere state vendute dai propri genitori o da terzi, di essere state obbligate a sposarsi, magari a neanche quattordici anni di età, e di venire costrette con la violenza dalla famiglia del marito a rubare o a praticare l'accattonaggio per produrre un reddito: eppure, sebbene tali denunce lascino immaginare l'ordinaria commissione, all'interno delle comunità rom, di reati gravissimi, dalla violenza carnale su minore alla riduzione in schiavitù, le autorità competenti non intervengono per tutelare i diritti di queste persone e per punire i colpevoli dei reati, come invece farebbero se le vittime fossero italiani non appartenenti a un'etnia discriminata. Ciò premesso, è evidente che il Parlamento non può formarsi un'adeguata rappresentazione di questo fenomeno rivolgendosi al Governo, il quale non potrebbe fornire altro che meri dati statistici inidonei a far emergere i contorni del problema e le ragioni del fallimento delle politiche di integrazione. È dunque essenziale il ricorso allo strumento dell'inchiesta parlamentare in quanto, a suo avviso, solo attraverso i poteri di cui dispone una Commissione d'inchiesta è possibile acquisire gli elementi di conoscenza necessari a comprendere il fenomeno in modo non superficiale.

Sesa AMICI (PD) ritiene che, ferma l'indubbia rilevanza del problema ricordato

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dalla deputata Santelli, occorra però considerare l'estrema varietà e complessità dei gruppi cosiddetti nomadi, alcuni dei quali, peraltro, hanno ormai perso il carattere nomade e sono divenuti stanziali. Al di là questo, in ogni caso, dichiara l'orientamento favorevole del suo gruppo allo svolgimento di un'attività parlamentare finalizzata all'acquisizione degli elementi di conoscenza utili a individuare in quali punti dell'ordinamento occorra intervenire con opportune iniziative legislative. Rileva tuttavia che, anche al fine di evitare una potenziale proliferazione delle Commissioni d'inchiesta, sarebbe preferibile procedere mediante un'indagine conoscitiva da condurre nell'ambito della Commissione affari costituzionali stessa.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea la complessità del problema posto dalle comunità rom, le quali da una parte hanno sempre chiesto alle autorità pubbliche interventi per favorire l'integrazione e tutelare i diritti dei propri appartenenti e dall'altra si sono però spesso dimostrate refrattarie all'integrazione. Ciò premesso, dichiara di condividere la finalità ultima della proposta di legge, che a suo avviso è quella di proteggere la famiglia, prima ancora che le donne e i minori, e di far luce quindi sulla struttura e le dinamiche della famiglia all'interno delle comunità rom. Tali risultati, tuttavia, possono essere raggiunti, a suo parere, anche attraverso un'indagine conoscitiva, senza bisogno di avviare un'inchiesta parlamentare. Ritiene in ogni caso utile, prima di proseguire nell'esame del provvedimento, acquisire il punto di vista del Governo su questo punto.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva che dal dibattito emergono due orientamenti: quello a procedere mediante una Commissione parlamentare d'inchiesta e quello a procedere mediante un'indagine conoscitiva. A suo avviso, un'indagine conoscitiva non consentirebbe di acquisire informazioni e conoscenze con la stessa ampiezza di una commissione d'inchiesta. Ritiene tuttavia che, per superare alcune delle perplessità manifestate nel corso del dibattito, si potrebbe ipotizzare di istituire una commissione d'inchiesta monocamerale, la cui costituzione richiede un iter decisamente più celere e semplice, e di affidarle un compito preciso, da assolvere entro un tempo predeterminato inferiore alla scadenza della legislatura, per esempio entro un anno o diciotto mesi.

Jole SANTELLI (PdL) ribadisce che il ricorso allo strumento dell'inchiesta parlamentare è indispensabile se si vuole davvero approfondire il fenomeno della condizione della donna e dei minori nelle comunità rom. Occorre infatti ascoltare non tanto il Governo o le associazioni che operano a contatto con i nomadi, quanto la voce dei diretti interessati, il che difficilmente potrebbe farsi al di fuori della cornice di una Commissione d'inchiesta. Si tratta, in altre parole, di un caso tipico di inchiesta parlamentare.

Sesa AMICI (PD), nel sottolineare l'importanza di evitare la proliferazione delle Commissioni d'inchiesta, osserva come, una volta istituita una Commissione d'inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom, non si vede perché non dovrebbero esserne costituite altre su problemi di analoga importanza, ad esempio su quello delle mutilazioni genitali femminili. Fa inoltre presente che non è affatto detto che i rom siano disposti a collaborare con una Commissione d'inchiesta parlamentare della quale, in molti casi, potrebbero non riconoscere l'autorità.

Manuela DAL LAGO (LNP) dichiara che il suo gruppo è più favorevole all'indagine conoscitiva che alla Commissione d'inchiesta in quanto ritiene che l'indagine conoscitiva consenta ugualmente di acquisire le opportune conoscenze sul fenomeno in questione e che all'inchiesta parlamentare si debba ricorrere solo quando strettamente necessario ai fini del risultato che si persegue, anche per evitare che si moltiplichino le proposte di inchiesta parlamentare sui più diversi problemi. Ricorda,

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tra l'altro, che il Governo in carica ha adottato, all'avvio della legislatura, alcune importanti iniziative a favore dei minori e delle donne rom e ritiene quindi utile ascoltare dal Governo quale sia lo stato di attuazione del misure fin qui assunte e se abbia intenzione di porre in essere altri interventi in relazione ai rom.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
C. 1493 Barbareschi.

(Rinvio del seguito della discussione).

Donato BRUNO, presidente, rilevata l'assenza del rappresentante del Governo, la cui presenza è necessaria nelle sedute per l'esame di provvedimenti in sede legislativa, e considerato inoltre che sembrerebbe siano emerse all'interno del Governo perplessità in ordine alla proposta di legge in titolo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 16.30.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Emendamenti C. 1875-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Maria Elena STASI (PdL), relatore, rileva che l'emendamento 3.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.35.