CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 dicembre 2008
105.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 112

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.15.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
Nuovo testo C. 1440 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 1440 Governo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla II Commissione. Al riguardo, osserva che il disegno di legge è volto a fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specie sulle donne, sotto forma del cosiddetto stalking (letteralmente: fare la posta), ovvero una serie di comportamenti molesti e assillanti, come telefonate, lettere anonime, e-mail, pedinamenti, appostamenti, minacce, aggressioni e intrusioni nella vita privata e lavorativa di una persona, che assumono carattere continuativo e finiscono per configurare gravi e sistematiche violazioni della libertà personale. Questo fenomeno è in costante aumento ed in relazione ad esso l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace. Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti dai suddetti atti persecutori, che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il progetto in esame, potranno essere finalmente perseguiti. Secondo l'Osservatorio nazionale sullo stalking, le persecuzioni - che hanno come vittime soprattutto donne - in un caso su due sono opera di ex mariti, ex conviventi, ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da corteggiatori respinti, conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento di italiani, soprattutto donne, ne sono stati o ne sono tuttora vittime dal 2002 al 2007. Da una recente ricerca risulta che, su trecento delitti commessi fra partner o ex partner, l'88 per cento ha come vittime le donne, e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini annunciati, in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e persecuzioni. In altri casi, ove lo stalking è episodico e non si ripete, può essere sufficiente una misura monitoria,

Pag. 113

indicata nel presente disegno di legge nell'ammonimento orale da parte del questore. La prima definizione legale di stalking è stata formulata negli Stati Uniti nel 1990, in risposta a una serie di reati commessi nei confronti di personaggi dello spettacolo, culminati nell'assassinio dell'attrice Rebecca Schaeffer, uccisa nel 1989 dal suo stalker, che la molestava da due anni. L'ampia risonanza generata da tali fatti di cronaca nell'opinione pubblica spinse lo Stato della California ad approvare la prima legge anti-stalking, ma già nel 1992 ben ventisette Stati americani avevano seguito l'esempio della California. Altri Paesi hanno legiferato contro lo stalking, come l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e, in Europa, il Regno Unito, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, l'Irlanda e la Germania. Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di stalking, si richiede una «serie di comportamenti ripetuti», anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito, la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte. In sintesi, questo provvedimento ha tre obiettivi: la previsione di un nuovo reato, la certezza della pena e la prevenzione. Dilata e anticipa, quindi, la tutela penale nei confronti delle vittime. Il provvedimento si compone di sei articoli. Per quanto riguarda le norme che incidono su materie di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 1 introduce il reato di atti persecutori di cui al nuovo articolo 612-bis del codice penale, in base al quale lo stalker è punito con la reclusione da sei a quattro anni. Riguardo a tale nuova fattispecie criminosa, come disciplinata nel testo approvato dalla II Commissione, fa due osservazioni: tra le vittime non è chiaro se siano ricomprese anche persone legate da vincolo di amicizia. Al riguardo formula un esempio: ci può essere un ex fidanzato che minaccia le amiche della vittima (ex fidanzata). Pertanto sarebbe opportuno che la locuzione «relazione affettiva» di cui al comma 1 dell'articolo 612-bis sia da intendersi riferita anche ad un semplice rapporto amicale. Osserva poi che la legge n. 104 del 1992, richiamata nel comma 3 dell'articolo in esame per disciplinare le aggravanti per i «diversamente abili», definisce tali soggetti «persona handicappata»; quindi andrebbe valutato più attentamente quale sia la definizione migliore da adottare. Per quanto riguarda l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, e che reca misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti, esso prevede l'obbligo, per i soggetti cui la vittima si rivolge, di dare informazioni sui Centri antiviolenza e di accompagnarla presso tali centri, qualora espressamente richiesto dalla vittima stessa. In proposito, pur rimanendo fermo il principio per il quale risulta necessario offrire alla donna vittima di stalking la possibilità di fruire di adeguato sostegno e supporto anche di tipo psicologico, sarebbe opportuno fare riferimento a tutte le strutture di supporto specializzate nell'attività di tutela e sostegno alle donne vittime di violenza. Questo perché già esistono in molte città italiane dei centri di eccellenza locati nei presidi sanitari o nelle sedi istituzionali, nei quali la donna, se opportunamente indirizzata, trova già adesso adeguato contenimento del momento traumatico.

Lucio BARANI (PdL) rileva che, all'articolo 5, non risulta chiaro cosa si intenda per «presidi sanitari». Inoltre, esprime forti perplessità in ordine all'obbligo, per tali presidi, di fornire alla presunta vittima di atti persecutori, come definiti all'articolo 1 della proposta di legge in esame, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, e in particolare nella zona di residenza della vittima, e, soprattutto, di accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia richiesta.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che l'obbligo cui fa riferimento il collega Barani potrebbe intendersi riferito anche agli agenti delle forze dell'ordine presenti presso i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di cui all'articolo 5 della proposta in esame.

Pag. 114

Marco RONDINI (LNP) condivide le forti perplessità espresse dal collega Barani, ricordando come la proposta di legge in esame si riferisca a casi di molestie o minacce, rispetto ai quali la competenza dei presidi sanitari è quantomeno dubbia.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che si potrebbe valutare l'opportunità di limitare le previsioni di cui all'articolo 5 alle forze dell'ordine operanti all'interno dei presidi sanitari.

Lucio BARANI (PdL) ricorda che il personale medico ha già oggi l'obbligo di notificare all'autorità di pubblica sicurezza i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, in base ai quali abbia ragione di ritenere che una persona sia vittima di reato.

Giuseppe PALUMBO, presidente, riconosce la fondatezza di quanto affermato, da ultimo, dall'onorevole Barani. Osserva, peraltro, che l'articolo 5 in discorso sembra piuttosto volto a indirizzare le vittime di stalking verso strutture dove possano ricevere assistenza.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea l'importanza, già evidenziata del presidente, di mettere in contatto le vittime di questo reato con i soggetti, anche del volontariato sociale, che siano in grado di prestare loro assistenza.

Lucio BARANI (PdL) rileva, ancora con riferimento all'articolo 5, che esso sembra attribuire impropriamente al personale sanitario il compito di verificare se sia stato effettivamente commesso il reato di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che le osservazioni formulate dai colleghi potranno essere oggetto di considerazione da parte del relatore all'atto della formulazione della sua proposta di parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni.

SEDE REFERENTE

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.
C. 412 Di Virgilio.