CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 dicembre 2008
105.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 9 dicembre 2008. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che nella seduta congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, del 4 dicembre 2008, è stata stabilita la seguente organizzazione dei lavori, nel presupposto che l'Assemblea inizi l'esame del provvedimento il 12 gennaio 2009.
Nella settimana in corso avrà luogo l'esame preliminare; il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 14 di lunedì 15 dicembre; entro il 23 dicembre le Commissioni dovranno terminare l'esame degli emendamenti ed il 9 gennaio verrà conferito il mandato ai relatori.
Avverte che nella ricordata seduta del 4 dicembre, gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentati dei gruppi, hanno preso atto della comunicazione del Ministro per i rapporti con il Parlamento secondo la quale il disegno di legge è da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica. Ricorda che il provvedimento ha un effetto positivo sui saldi di bilancio e reca misure di sostegno dei redditi più bassi, in coerenza con il dispositivo della risoluzione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento al DPEF.
Pertanto, per quanto riguarda i criteri che saranno adottati per l'ammissibilità degli emendamenti, occorrerà conciliare il regime ordinario previsto per i disegni di legge di conversione di decreti-legge, di cui all'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, con la disciplina dettata dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, relativa ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

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Quanto al primo aspetto, rammenta che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge cui le stesse si riferiscono.
Come è noto, la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa ha precisato che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Quanto al secondo aspetto, il comma 3-bis dell'articolo 123-bis del Regolamento considera inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del disegno di legge collegato, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. L'articolo 3, comma 4, della legge n. 468 del 1978 stabilisce, a sua volta, che l'oggetto dei disegni di legge collegati deve presentare un contenuto omogeneo. Per prassi costante, l'omogeneità del contenuto è riferita, non solo all'oggetto in senso stretto del provvedimento, ma anche alle finalità dello stesso.
In applicazione delle disposizioni ora richiamate, e tenuto conto dei criteri di ammissibilità adottati in passato in occasione dell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge collegati alla manovra di finanza pubblica, le Presidenze della V e della VI Commissione ritengono che nel caso in esame il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative vada disciplinato come segue.
Saranno considerati ammissibili per materia gli emendamenti strettamente riferibili a singole disposizioni del decreto-legge. Saranno parimenti ritenuti ammissibili gli emendamenti che perseguono le finalità perseguite dal provvedimento: il sostegno alle famiglie, la ripresa dell'economia e il miglioramento dei saldi di bilancio.
Saranno invece considerati inammissibili gli emendamenti di carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che non presentino un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; gli emendamenti recanti norme onerose che non perseguano le finalità in precedenza indicate; gli emendamenti onerosi con carattere localistico o microsettoriale; gli emendamenti recanti modificazioni al contenuto dell'articolato e dei fondi speciali del disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame del Senato. Degli emendamenti riferiti alle altre Tabelle della legge finanziaria dovrà in ogni caso essere valutata con estrema attenzione la sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario.
Ricorda inoltre che, poiché il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009, è necessario che le proposte emendative recanti nuovi o maggiori oneri o minori entrate siano corredate di puntuale ed esplicita compensazione. I criteri di omogeneità di materia valgono anche per la parte delle proposte emendative recanti le clausole di copertura.
Pertanto, saranno considerate ammissibili le coperture accessorie e strumentali, vale a dire rispondenti alla funzione propria delle clausole di copertura di garantire la disponibilità finanziaria necessaria a compensare gli oneri derivanti dalle proposte emendative. Non saranno invece considerate ammissibili le disposizioni di copertura che eccedano la mera funzione di compensazione, in quanto, ad esempio, modifichino parzialmente o integralmente istituti o tributi, o comunque rechino norme di carattere procedurale o ordinamentale non strettamente funzionali alle finalità di copertura. È in ogni caso esclusa la copertura di entrate e spese correnti con entrate in conto capitale.
Infine, sempre in considerazione della natura di collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009 del provvedimento in esame, non saranno in ogni caso considerati ammissibili gli emendamenti privi di effetti finanziari nel 2009, a meno che non risultino strettamente riferibili a singole disposizioni del decreto-legge.

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Ricorda quindi che gli uffici di presidenza delle due Commissioni hanno convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 15 dicembre prossimo.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur riconoscendo la coerenza del contenuto delle dichiarazioni del Presidente sull'ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che nel corso dell'esame di provvedimenti precedenti sono state dichiarate inammissibili proposte emendative, sul contenuto delle quali peraltro vi era anche una condivisione del Governo, che aveva infatti accettato sul tema degli ordini del giorno in Assemblea, con la riserva che il problema sarebbe stato affrontato in successivi provvedimenti. Segnala quindi l'esigenza di tenere conto di questa circostanza ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative.
In secondo luogo, rileva come sul provvedimento saranno probabilmente presentate proposte emendative volte a delineare una politica economica maggiormente espansiva, invitando pertanto i Presidenti a valutarne l'ammissibilità, anche per quel che concerne i profili di copertura, alla luce del contesto economico generale e della necessità di sostenere la domanda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente della V Commissione, fa presente che i saldi di finanza pubblica per il prossimo triennio sono stati fissati dal decreto-legge n. 112, e quindi confermati dal disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Senato e che, pertanto, le misure di carattere espansivo dovranno muoversi all'interno di questa cornice finanziaria. Quanto all'ammissibilità per materia, ritiene che l'ampiezza della finalità e dei contenuti del provvedimento possa consentire ampi spazi per l'attività emendativa.

Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare la disponibilità al dialogo sul merito del provvedimento, segnala come una valutazione eccessivamente severa dell'ammissibilità delle proposte emendative non aiuterebbe certo tale confronto. In particolare evidenzia come alcune proposte emendative che il suo gruppo sta predisponendo potrebbero essere volte ad anticipare l'acquisizione di disponibilità finanziarie in termini di cassa, ritenendo che, con riferimento alle stesse, in considerazione della loro importanza generale, non dovrebbero essere seguita un'interpretazione inutilmente rigoristica dei criteri di ammissibilità.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), in riferimento ai criteri di ammissibilità delle proposte emendative esposti dal Presidente, ritiene infondata la scelta di considerare il decreto-legge n. 185 collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla base di una dichiarazione in tal senso del Ministro per i rapporti con il Parlamento. Rileva, infatti, come tale decisione, oltre ad apparire priva di giustificazioni, sconfessi le affermazioni del Governo secondo le quali il contenuto della manovra finanziaria annuale sarebbe stato anticipato con il decreto-legge n. 112 del 2008. Considera quindi improprio utilizzare tale soluzione, che costituisce un vero e proprio escamotage, per vincolare le misure contenute nel decreto-legge n. 185 ai saldi di finanza pubblica stabiliti dal disegno di legge finanziaria, rendendo in tal modo, di fatto, impossibile ogni modifica del testo.
Ritiene quindi sbagliata la scelta, compiuta dalle Presidenze delle Commissioni riunite, di accettare tale impostazione dell'Esecutivo, laddove sarebbe invece necessario ribadire l'autonomia del provvedimento e del dibattito che su di esso si aprirà rispetto al disegno di legge finanziaria.

Gianfranco CONTE, presidente, in relazione alle considerazioni espresse dal deputato D'Antoni, rileva innanzitutto come l'ampiezza del provvedimento consentirà anche ai gruppi di opposizione di affrontare un significativo ventaglio di questioni, favorendo in tal modo un dibattito il più possibile articolato ed approfondito.
Per quanto concerne le questioni relative al carattere collegato del decreto-legge in esame, rileva come esso comporti, sul

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piano dell'ammissibilità delle proposte emendative, solo l'esigenza di indicare la quantificazione e copertura degli oneri da esse recate, evidenziando come tale aspetto sia valutato, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento a tutte le proposte emendative esaminate dalla Camera. Ricorda, peraltro, che il carattere di collegato del decreto- legge era già stato evidenziato nel corso della riunione congiunta degli uffici di presidenza delle due Commissioni del 4 dicembre scorso, senza che in quella sede fossero state solevate obiezioni di sorta.

Maino MARCHI (PD), nel condividere le valutazioni dei deputati Baretta e D'Antoni, segnala come il collegamento del decreto-legge n. 185 alla manovra di finanza pubblica renda, di fatto, il provvedimento in esame la terza manovra finanziaria adottata quest'anno dal Governo, dopo il decreto-legge n. 112 ed il disegno di legge finanziaria.
In ogni caso, alla luce di tale collegamento, dichiarato dal Governo, evidenzia come - con l'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento del disegno di legge finanziaria - si sia previsto che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzeranno nel 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013 devono essere destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità di destinazione ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Per effetto di tale previsione le risorse derivanti dal miglioramento dei saldi dovrebbero, quindi, essere destinate alle finalità sopra richiamate e si pone, pertanto, l'esigenza di verificare con attenzione se il decreto in esame si muova nella direzione indicata dal disegno di legge finanziaria.
Ritiene, infine, che di tale quadro complessivo debba tenersi conto anche in sede di valutazione di ammissibilità della proposta emendativa, in modo da consentire anche adeguati spazi di intervento per il Parlamento.

Marco CAUSI (PD) sottolinea innanzitutto come la dimensione finanziaria della manovra adottata con il decreto-legge n. 185 del 2008 risulti assolutamente insufficiente rispetto agli ambiziosi obiettivi dell'intervento legislativo, ed appaia quasi irrisoria a paragone con gli interventi di sostegno adottati da molti altri Paesi europei.
Per quanto riguarda gli aspetti di copertura, evidenzia come il Governo abbia ritenuto di ricorrere ad una notevole dose di ipocrisia, quantificando in circa 5 miliardi le maggiori entrate determinate dagli interventi in materia di accertamento recati dal provvedimento, laddove appare chiaro a tutti come ben difficilmente tali misure potranno recare un apporto tanto significativo all'erario.
Considera quindi particolarmente deludenti le disposizioni relative al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e degli altri strumenti anticongiunturali, invitando a tale proposito a considerare maggiormente nel dibattito la realtà economica del Paese e le domande sociali che da esso provengono, al fine di rivedere le risorse disponibili ed i saldi complessivi di finanza pubblica, eventualmente attraverso la presentazione di un'ulteriore Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria.

Gaspare GIUDICE (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come i precedenti interventi avrebbero dovuto essere più propriamente svolti dopo lo svolgimento delle relazioni da parte dei relatori.

Francesco BOCCIA (PD), riprendendo alcune considerazioni espresse dal deputato D'Antoni, segnala come sia decisivo precisare se il decreto-legge debba muoversi esclusivamente nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica individuati dal disegno di legge finanziaria ovvero se siano consentiti maggiori margini di intervento. Qualora, infatti, si dovesse rimanere entro

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i vincoli finanziari posti dal disegno di legge finanziaria, il decreto-legge non consentirebbe un'efficace azione di contrasto della crisi economica e finanziaria in atto, ma rappresenterebbe una semplice appendice al disegno di legge finanziaria.
Ritiene, quindi, che in occasione dell'esame del decreto-legge non potrà più procedersi - come accaduto in troppe occasioni nel corso della presente legislatura - ad un rinvio dell'esame nel merito delle questioni in attesa di un successivo provvedimento. Giudica, pertanto, essenziale una risposta da parte dei relatori e del rappresentante del Governo su questi temi.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, segnala preliminarmente l'esigenza di collocare il provvedimento all'interno dell'azione complessiva di politica economica intrapresa dal Governo a partire dal suo insediamento. Se esso infatti costituisce la risposta alla crisi finanziaria ed economica internazionale manifestatasi in tutta la sua gravità nelle ultime settimane, allo stesso tempo vengono proseguite le azioni avviate con il decreto-legge n. 112, con i disegni di legge collegati 1441-bis, 1441-ter e 1441-quater con i significati interventi in questi contenuti per il sistema produttivo nel suo complesso, quali quelli per l'energia nucleare e per la semplificazione del processo civile, ed infine con il disegno di legge finanziaria. Ricorda poi che il Ministro Tremonti ha evidenziato nella sua audizione del 3 dicembre scorso che le autorità comunitarie, nell'adottare il piano europeo di ripresa economica, hanno sostanzialmente escluso di porre in essere strumenti comuni come l'emissione di eurobond, preferendo il ricorso ad interventi distinti ma coordinati dei singoli Stati. Lo stesso Ministro ha riconosciuto che in questa situazione i margini di intervento dell'Italia sono ridotti rispetto a quelli degli altri paesi per il peso del debito pubblico in una situazione in cui i titoli italiani si troveranno a dover concorrere con i titoli emessi dagli altri Stati per far fronte alla crisi. Quanto alla complessiva portata del provvedimento sotto il profilo finanziario, segnala come l'intervento di sostegno all'economia perseguito rechi effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, sia con riferimento al saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto e di fabbisogno e che, pertanto, l'effetto anticongiunturale è ascrivibile essenzialmente agli interventi di riallocazione e rimodulazione delle risorse previsti dal decreto-legge. Nel complesso, gli effetti derivanti dal decreto di legge comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a circa 390 milioni di euro nel 2009, a 480 milioni nel 2010 e a 161 milioni nel 2011. Gli effetti del decreto in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione sono parimenti positivi, anche se di minore portata, registrandosi un miglioramento pari a circa 29 milioni di euro nel 2009, a 120 milioni nel 2010 e a 79 milioni nel 2011. Con più specifico riferimento alla composizione della manovra, il decreto-legge reca, per il 2009, nuove o maggiori spese per un ammontare pari a circa 5,27 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 1,73 miliardi di euro di minori entrate. Tali oneri, nel medesimo esercizio, sono più che compensati da maggiori entrate pari a circa 5,24 miliardi di euro, cui si aggiungono minori spese per circa 2,15 miliardi. Nel complesso, sul versante della spesa si osserva come le maggiori spese nette ammontino a circa 3,12 miliardi di euro, di cui 3,48 miliardi di euro di maggiori spese nette di parte corrente e 0,36 miliardi di euro di minori spese nette in conto capitale.
Più in dettaglio, segnala come sotto il profilo finanziario i più rilevanti interventi sul versante della spesa per le famiglie siano il bonus straordinario per i nuclei familiari a basso reddito previsto dall'articolo 1, il cui onere è pari a 2,4 miliardi di euro ed il contributo dello Stato per i mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto della prima casa, previsto dall'articolo 2, il cui onere è valutato dalla relazione tecnica in circa 350 milioni di euro. Sul versante della spesa per le infrastrutture, segnala, in particolare, lo

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stanziamento di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula di nuovi contratti di servizio con Trenitalia per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico e la destinazione di 960 milioni di euro per il 2009 ad un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. Quanto al reperimento delle risorse, il decreto determina maggiori entrate attribuibili in primo luogo al riallineamento e alla rivalutazione di valori contabili su base volontaria, per la quale si stimano maggiori entrate per circa 2,45 miliardi di euro nel 2009 e 45 milioni euro nel 2010. Sul fronte delle minori spese, la voce più rilevante è rappresentata dalla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, che nel 2009 ammonta a 1,63 miliardi di euro. Passando ad esaminare le disposizioni del decreto-legge di competenza della Commissione bilancio più significative e segnalando preliminarmente che in molti casi non è possibile individuare una precisa linea di demarcazione tra le competenze della Commissioni bilancio e finanze, ricorda che, come ha già segnalato, l'articolo 1 assegna per il 2009 un bonus straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l'attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo. Per l'erogazione del bonus, che dovrebbe essere attribuito a circa 8 milioni di persone, è istituito un fondo con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro per il 2009. Il beneficio è concesso nei casi di reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione e redditi assimilati e l'ammontare del bonus (da 200 a 1.000 euro) è determinato, in una cifra compresa tra i 200 e i 1.000 euro, in base al numero di componenti del nucleo familiare, agli eventuali componenti portatori di handicap e al reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008. Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico, nonché da altri intermediari, previa richiesta autocertificata da parte dei richiedenti. L'articolo 3 reca disposizioni volte al blocco o alla riduzione delle tariffe per le famiglie. In particolare, si dispone la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sino a tutto il 2009, dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Con riferimento alle tariffe autostradali, i commi 2 e 4 prevedono, invece, la sospensione fino al 30 aprile 2009, degli incrementi tariffari relativi all'anno 2009 e dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1o gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge finanziaria 2007. Sul versante delle tariffe energetiche, il comma 8 dell'articolo 3 prevede in primo luogo il monitoraggio, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, dell'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi, mentre il successivo comma 9 introduce, con decorrenza dal 1o gennaio 2009, agevolazioni tariffarie delle utenze del gas a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione di tariffe elettriche agevolate. Ricorda, poi, l'articolo 4, il quale al comma 1 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo di credito per i nuovi nati, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari e volto ad agevolare l'accesso al credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011. Il comma 2 del medesimo articolo 4 modifica la disciplina pensionistica dei periodi di servizio civile svolti su base volontaria, prevedendo che a

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decorrere dal 2009 essi non siano più a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, ma siano riscattabili, su domanda, con oneri a carico dell'interessato. Con riferimento all'articolo 16, segnala in primo luogo i commi da 1 a 5, i quali recano l'abrogazione di disposizioni concernenti adempimenti tributari, quali la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio, le compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA, la memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Tali commi dispongono, inoltre, una riduzione, in caso di ravvedimento del contribuente, delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il comma 6 impone alle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, mentre il comma 7 impone ai professionisti iscritti in albi, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, di comunicare all'ordine o al collegio di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. I commi da 8 a 12 recano disposizioni in materia di «pubblica amministrazione digitale», finalizzate sia alla riduzione dei costi e allo snellimento delle procedure per le pubbliche amministrazioni, sia all'alleggerimento di taluni oneri amministrativi per le imprese. In questo ambito, i commi da 8 a 11 intervengono in materia di comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche, allo scopo di portare a regime l'uso della posta elettronica certificata quale ordinario strumento di comunicazione tra le amministrazioni pubbliche, e di agevolare il ricorso al medesimo strumento da parte delle imprese e dei cittadini. L'articolo 18 prevede, invece, la riprogrammazione delle risorse le risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate al fine di concentrarle su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, nel rispetto, comunque, del criterio di ripartizione territoriale previsto per il FAS medesimo. In particolare, la norma prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito, e al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di destinarle anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Come segnalato da parte del Ministro Tremonti anche nel corso della recente audizione, particolare rilievo assumono, inoltre, le disposizioni dell'articolo 19 in materia di estensione dell'operatività degli ammortizzatori sociali, tenuto conto delle ricadute occupazionali che potrebbe avere l'attuale crisi economica e finanziaria. In questo quadro, l'articolo 19 ripropone sostanzialmente le disposizioni contenute nell'articolo 27 del cosiddetto «collegato lavoro», attualmente all'esame del Senato, al fine di assicurare la loro operatività sin dall'inizio del 2009, introducendo ulteriori fattispecie di tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro, per le quali sono destinati oltre 600 milioni di euro. L'articolo 20 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di investimenti pubblici, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure straordinarie. Il successivo articolo 21 provvede al rifinanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta «legge obiettivo» mediante la concessione di due contributi quindicennali, rispettivamente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'articolo 22 dispone in primo luogo

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una estensione delle competenze della Cassa depositi e prestiti, stabilendo che i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale possono essere utilizzati anche per il compimento di operazioni di interesse pubblico previste dallo statuto sociale della Cassa depositi e prestiti s.p.a., che siano effettuate da soggetti istituzionali ovvero promosse dai medesimi soggetti, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Il comma 3 del medesimo articolo autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48 mila euro. Segnala inoltre che l'articolo 24 modifica le procedure per il recupero degli aiuti di Stato consistenti nell'esenzione dall'imposta sul reddito in favore delle società ex municipalizzate in attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione. Le modifiche sono dirette a dare maggiore efficacia all'azione di recupero, consentendo all'Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria. Come già segnalato in precedenza, l'articolo 25 reca misure in materia di ferrovie e trasporto pubblico locale, prevedendo in primo luogo l'istituzione di un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009. La disposizione autorizza inoltre una spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A. Agli oneri derivanti da tali misure, pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla realizzazione di infrastrutture. La società Ferrovie dello Stato è tenuta a presentare annualmente una relazione sull'attuazione di dette misure nella quale dovrà, in particolare, dar conto del rispetto del criterio di ripartizione territoriale degli investimenti nella misura dell'85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Sud e del 15 per cento in favore di quelle del Nord. Il comma 5 dispone, infine, che gli aiuti di Stato recuperati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge siano assegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale non ferroviario. Il successivo articolo 26 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per consentire la stipula della nuova convenzione con la Società Tirrenia di Navigazione S.p.a., nonché il completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e la privatizzazione delle società controllate da Tirrenia. Ricorda, poi, l'articolo 28, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni creditrici di somme superiori a 250 milioni di euro garantite da fideiussioni e polizze fideiussorie a prima richiesta, trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, debbano dare avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa. Se il garante non adempie, seguirà l'ordinaria procedura esecutiva con l'iscrizione dei crediti al ruolo entro i successivi 30 giorni dallo spirare del termine di pagamento contenuto nell'invito. Il successivo articolo 29 intende introdurre meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali estendendo a tutti i crediti di imposta vigenti la normativa sul monitoraggio prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2002, in base alla quale i soggetti hanno diritto di fruire dei crediti di imposta fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziate per ciascuno di essi. In applicazione di tale principio, i commi da 2 a 11 modificano la procedura per ottenere i crediti di imposta per le spese per attività di ricerca e per beneficiare delle detrazioni per interventi

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di riqualificazione energetica degli edifici. A questo proposito, sottolinea peraltro come il Ministro Tremonti nel corso della sua recente audizione abbia manifestato la propria disponibilità ad una modifica della disposizione che preveda l'esclusione dalla nuova disciplina le spese sostenute nel corso del 2008. L'articolo 33, in linea con quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, del disegno di legge finanziaria per il 2009, prevede la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2008 in favore del personale contrattualizzato della amministrazioni dello Stato nonché del personale in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali. Da ultimo, segnala che l'articolo 34 prevede un'ulteriore proroga per il 2009 del finanziamento delle attività volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, autorizzando allo scopo la spesa di 110 milioni di euro. In conclusione, sottolinea come nell'attuale situazione di crisi internazionale sia fondamentale garantire interventi tempestivi ed efficaci di sostegno all'economia reale, in linea con quanto indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze nella sua recente audizione presso le Commissioni V e XIV. Ritiene, tuttavia, che la tempestività dell'intervento non determini necessariamente una compressione dell'esame nel merito delle misure contenute nel decreto-legge, auspicando un esame approfondito delle diverse disposizioni sia nell'ambito della discussione generale sia in sede di esame delle proposte emendative che verranno presentate. In tale quadro, segnala la possibilità di correggere ed integrare le disposizioni del decreto, ricordando in particolare la disponibilità manifestata dal Governo con riferimento alla modifica della disciplina prevista per i crediti di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati nel 2008, ed auspica che tutte le forze politiche prestino la propria collaborazione per individuare le misure più adatte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore per la VI Commissione, rileva innanzitutto come il decreto-legge n. 185 del 2008 si inserisca, per la parte di competenza dell'Italia, nell'ambito del piano di rilancio economico elaborato dalla Commissione europea, volto a garantire un'azione concordata di politica fiscale espansiva su scala continentale. Come è noto, il pacchetto di misure prevede un intervento di politica fiscale pari a 200 miliardi di euro, circa l'1,5 per cento del PIL dell'UE, di cui 170 miliardi di provenienza dei bilanci pubblici nazionali, e 30 miliardi, pari allo 0,3 per cento del PIL, a carico del bilancio dell'Unione europea e della Banca europea degli investimenti (BEI).
A tale azione di politica fiscale coordinata su scala continentale si è poi affiancata la politica monetaria espansiva perseguita dalla Banca Centrale Europea, che ha intrapreso un sentiero di sostanziale riduzione dei tassi di interesse. L'azione combinata di politica fiscale e politica monetaria è molto opportuna, in quanto, attraverso la BCE, si riducono per i Governi i costi del crescente indebitamento cui devono necessariamente far fronte per finanziare lo stimolo fiscale, realizzando per la prima volta una seria azione di politica economica veramente europea.
L'Italia contribuisce a questa azione per quello che può consentire lo stato delle sue finanze pubbliche, condizionate dall'effetto simultaneo di tre fattori.
In primo luogo la riduzione dei tassi di interesse, calati dal 4,25 per cento di luglio all'attuale 2,5 per cento, con la prospettiva di raggiungere il 2 per cento nei primi mesi del prossimo anno, che riduce il costo dell'indebitamento per il Governo.
In secondo luogo la tendenza dei mercati finanziari ad operare il cosiddetto flight to quality, vale a dire la ricerca di titoli di Stato di Paesi caratterizzati da basso debito e grande solidità nella finanza pubblica, rispetto a quelli di tutti i paesi maggiormente indebitati o coinvolti nella crisi. Per l'Italia, in particolare, lo spread è aumentato di quasi l'1 per cento

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rispetto ai valori di luglio (il che compensa in parte la riduzione dei tassi operata dalla BCE).
In terzo luogo la minore crescita dell'economia, che vedrà nel 2009 una flessione del PIL pari, verosimilmente, allo 0,5 per cento, rispetto alle stime di luglio di un incremento dello 0,9 per cento, con un decremento dunque di quasi 1,4 punti percentuali di crescita, il che, data l'elasticità del deficit pubblico rispetto al PIL (pari a circa il 50 per cento) si traduce in un aumento del deficit di circa 0,7 punti percentuali in rapporto al PIL.
Sottolinea quindi come, senza la manovra di luglio, le prospettive di finanza pubblica per il 2009 sarebbero state molto peggiori, con l'Italia ampiamente al di là del tetto del 3 per cento, e dunque esposta, se non alle sanzioni delle Istituzioni europee, che hanno previsto eccezioni al riguardo, sicuramente a quelle, ben più severe, dei mercati finanziari.
In tale contesto la manovra del Governo deve dunque, da un lato, preservare i saldi di finanza pubblica, e, dall'altro, intervenire su quelle categorie di cittadini maggiormente esposte alla crisi finanziaria, tentando al contempo di non perdere di vista le azioni di politica economica necessarie a rilanciare l'Italia sul sentiero della crescita strutturale.
Coerentemente con questa impostazione, la maggior parte delle maggiori uscite della manovra è legata a spese per sostenere il consumo delle famiglie (attraverso le strumento del bonus per i meno abbienti), nonché all'irrobustimento degli ammortizzatori sociali (mediante interventi sul Fondo per l'occupazione).
A tale riguardo considera interessante l'idea di legare il sostegno alla dimensione e composizione del nucleo familiare, che costituisce un primo passo importante verso una rimodulazione della fiscalità nei confronti del reddito dell'unità-famiglia.
Dal punto di vista delle entrate, queste sono sostanzialmente individuate a carico del sistema delle imprese, attraverso la possibilità di operare riallineamenti nei valori di bilancio, nonché di rivalutare asset presenti negli stessi, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, oltre che mediante interventi di riforma della disciplina sugli accertamenti.
Il decreto-legge si articola dunque quattro secondo grandi finalità: il sostegno alle famiglie, la ripresa dell'economia, il ridisegno del quadro strategico nazionale ed il miglioramento dei saldi di bilancio.
Il primo obiettivo è perseguito sia attraverso interventi diretti di erogazione sia attraverso misure, relative ai mutui casa, alle tariffe ed all'accesso al credito, che ne migliorino la situazione economica.
Il secondo obiettivo è realizzato operando mediante agevolazioni tributarie, interventi a sostegno della disponibilità di credito alle imprese, misure di alleggerimento degli oneri gravanti su di esse, nonché attraverso talune modifiche alla disciplina finanziaria resesi necessarie a seguito delle turbolenze insorte sui mercati finanziari.
La terza finalità è perseguita attraverso il ridisegno e lo snellimento dei meccanismi di distribuzione delle risorse pubbliche per la formazione e gli interventi infrastrutturali, l'estensione ed il potenziamento degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento delle opere strategiche di interesse nazionale, l'ampliamento delle funzioni della Cassa Depositi e Prestiti e l'allocazione di risorse aggiuntive per le ferrovie ed il trasporto pubblico locale.
Il quarto obiettivo è realizzato attraverso il potenziamento delle attività di accertamento e controllo svolte dall'Amministrazione fiscale, l'affinamento dei meccanismi di controllo sulla fruizione dei crediti d'imposta e delle agevolazioni previste per gli enti non commerciali, le associazioni di volontariato e le società sportive dilettantistiche, nonché il rafforzamento degli strumenti posti a disposizione degli agenti della riscossione.
Passando ad illustrare singolarmente le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 2, commi da 1 a 4, prevede che l'importo delle rate da corrispondere nel 2009 per i mutui a tasso variabile relativi all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili di

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prima abitazione non di lusso, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008, non possa comunque essere superiore al 4 per cento, al netto dello spread, delle spese varie e di ogni altro tipo di maggiorazione. Tale limite si applica anche ai mutui rinegoziati in base all'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, ai sensi del quale le rate dei predetti mutui sono mantenute al medesimo livello del 2006, con conseguente allungamento della durata del mutuo stesso.
Il comma 3 specifica che l'eventuale differenza positiva tra le rate di mutuo derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali e tale limite massimo è posto a carico dello Stato, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 5 prevede inoltre che le banche le quali propongano mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono garantire ai clienti, a partire dal 1o gennaio 2009, la possibilità di stipulare contratti di mutuo a tasso variabile che siano indicizzati al tasso praticato sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. A tal fine le banche sono tenute ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza a tali contratti, secondo le disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
In caso di violazione di tali disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.032 euro e 12.911 euro prevista dall'articolo 194, comma 3, del Testo unico bancario per la violazione delle disposizioni del medesimo testo unico in materia di pubblicità delle condizioni contrattuali dei contratti di credito.
L'articolo 4 istituisce, al comma 1, un fondo rotativo denominato «Fondo di credito per i nuovi nati», dotato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, volto al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari, per favorire l'accesso al credito delle famiglie nelle quali sia nato o sia stato adottato un figlio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.
Sempre nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 4 rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala anche il comma 3, il quale introduce in via sperimentale, per il 2009, un'agevolazione fiscale in favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito complessivo annuo non superiore, nel 2008, a 35.000 euro, consistente in una riduzione dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile al trattamento accessorio dei fondi della produttività, e spettante nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. L'agevolazione è motivata esplicitamente dall'esigenza di riconoscere la specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del predetto comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L'ammontare della riduzione non è indicato dalla disposizione, la quale rinvia a tal fine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La norma si connette alle simili agevolazioni per la riduzione dell'imposizione sulle componenti reddituali relative al lavoro straordinario o alla produttività, introdotte in via sperimentale, per il 2008, e limitatamente ai dipendenti privati, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008.
L'articolo 5 proroga fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento applicabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 93 del 2008, alle somme erogate a titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività o altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Rispetto alle previsioni agevolative contenute nel citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 93, che si estendevano anche alle somme corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, la proroga del regime forfetario si applica solo agli emolumenti relativi ad

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incrementi di produttività; viene inoltre innalzato da 3.000 a 6.000 euro lordi il limite complessivo delle somme che possono fruire della predetta agevolazione, ed è altresì incrementato da 30.000 a 35.000 euro annui il limite complessivo di reddito annuo fino al quale il lavoratore dipendente può fruire dell'imposizione sostitutiva.
L'articolo 6, comma 1, consente di dedurre, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, il 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e degli oneri assimilati, ovvero delle spese per il personale dipendente.
A tale riguardo rileva come il riferimento, contenuto nella disposizione, all'articolo 99 del TUIR sembri indicare che la predetta deduzione si applica solo ai fini dell'IRES (come indicato anche dalla rubrica dell'articolo): appare tuttavia opportuno chiarire meglio il senso della disposizione, considerato che la relazione tecnica fa riferimento sia all'IRES sia all'IRPEF, e che la norma stessa richiama anche l'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale disciplina la determinazione del valore della produzione netta a fini IRAP valevole per le società di persone e per le imprese individuali, le quali non sono sottoposte all'IRES, ma bensì all'IRPEF.
I commi da 2 a 4 disciplinano il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota di IRAP riferita agli interessi passivi o alle spese di personale relative ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nel caso in cui la relativa domanda di rimborso sia già stata presentata, i contribuenti interessati hanno diritto al rimborso fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP relativa all'anno di competenza, mentre i contribuenti che non abbiano presentato tale domanda dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro 48 mesi dal termine di versamento o della data in cui è stata operata la ritenuta.
Ai sensi del comma 4 tali rimborsi sono eseguiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, di 500 milioni per il 2010 e di 400 milioni per il 2011.
L'articolo 7, comma 1, prevede, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, che l'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti di soggetti che esercitino imprese, arti o professioni, sia esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, a condizione che nella fattura sia annotato che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita.
In tal modo viene estesa l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che finora circoscriveva tale possibilità di esigibilità differita solo a talune tipologie di cessioni di beni o prestazioni di servizi. La norma del comma 1 specifica, peraltro, che l'imposta è comunque esigibile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione: tale limite temporale non si applica tuttavia nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive prima dello spirare del predetto termine annuale.
Inoltre, l'agevolazione non si applica alle operazioni effettuate da soggetti che si avvalgano di regimi IVA speciali, ovvero ai quali si applichi il regime del cosiddetto reverse charge (previsto ad esempio nel caso di cessioni di oro e relativi prodotti semilavorati).
Il comma 2 chiarisce che l'efficacia delle previsioni del comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione degli organismi comunitari
L'articolo 8 prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia, gli studi di settore possano essere integrati per tener conto degli effetti della crisi economica su determinati settori o aree territoriali, anche sulla base dei dati ed elementi acquisibili dagli Osservatori regionali per gli studi di settore e da istituti di ricerca. A tale riguardo evidenzia come la disposizione rappresenti in qualche modo il

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frutto del dibattito sull'impatto degli studi sulle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, avviato già nella scorsa legislatura, in particolare a seguito delle sollecitazioni in tal senso dei gruppi di centrodestra.
L'articolo 9, comma 1, integra l'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge n. 81 del 2007, che aveva stanziato 5,7 miliardi di euro in ciascuno degli anni 2007-2009 per l'effettuazione dei rimborsi connessi all'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che aveva sancito l'illegittimità dei limiti alla deducibilità a fini IVA dell'imposta assolta al medesimo titolo per l'acquisto di autovetture, prevedendo che le risorse ancora disponibili siano iscritte nel Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle Amministrazioni centrali, istituito dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005, per provvedere, da un lato, all'estinzione dei crediti maturati nei confronti dei ministeri alla data del 31 dicembre 2007, e dall'altra, per l'effettuazione dei rimborsi fiscali richiesti da più di dieci anni.
In connessione con le previsioni del comma 1, il comma 2 abroga il comma 140-bis dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, il quale recava norme per l'accelerazione dei rimborsi fiscali ultradecennali.
Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'economia siano stabilite modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE S.p.a. nella prestazione di garanzie per agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori delle Amministrazioni pubbliche.
L'articolo 10 prevede, al comma 1, che, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è ridotto dal 100 al 97 per cento l'ammontare dell'acconto IRES e dal 99 al 96 per cento l'ammontare dell'acconto IRAP.
Dal momento che il termine per il versamento dell'acconto è fissato al 1o dicembre 2008, ed il decreto-legge è entrato in vigore solo il 29 novembre 2008, il comma 2 prevede che i contribuenti i quali abbiano già provveduto al pagamento degli acconti nella misura precedentemente prevista, possano fruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai fini dei successivi versamenti tributari.
L'articolo 11, comma 1, prevede che le economie di spesa di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, derivanti dalla revoca delle agevolazioni in favore dell'imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno, sono destinate, nel limite massimo di 450 milioni di euro, al rifinanziamento del Fondo di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale per assicurare i crediti concessi in favore delle piccole e medie imprese. Ai sensi del comma 3 il 30 per cento di tale somma è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo in favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
Il comma 2 estende gli interventi del predetto Fondo anche alle imprese artigiane, prevedendo a tal fine che l'organo del Fondo che delibera sul rilascio delle garanzie stesse sia integrato con i rappresentanti delle imprese artigiane. Inoltre, il comma 4 stabilisce che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
Infine, il comma 5 stabilisce che la dotazione del già citato Fondo potrà essere ulteriormente incrementata attraverso contributi delle banche, delle regioni, di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE.
L'articolo 12, che si pone in continuità con le misure per il sostegno alla patrimonializzazione delle banche italiane previste dal decreto-legge n. 155 del 2008, recentemente esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti di voto emesse da banche italiane quotate o da società capogruppo di gruppi bancari italiani quotate, che siano computabili nel patrimonio di vigilanza delle stesse banche. Tali operazioni, che sono finalizzate a garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia ed un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario,

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sono effettuate sulla base di una previa valutazione della Banca d'Italia.
Ai sensi del comma 2 tali strumenti possono consistere in strumenti convertibili, su richiesta dell'emittente, in azioni ordinarie; può inoltre essere prevista la facoltà di rimborso o riscatto da parte dell'emittente stesso, qualora la Banca d'Italia attesti che tale operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca o del relativo gruppo bancario.
Per quanto attiene alla remunerazione dei predetti strumenti finanziari, essa può dipendere dalla disponibilità di utili distribuibili: in tal caso la delibera sulla distribuzione degli utili deve rispettare le condizioni di remunerazione degli strumenti stessi. Ai sensi del comma 8 la deliberazione in merito all'emissione degli strumenti finanziari spetta all'organo della società emittente competente in materia di emissione di obbligazioni subordinate; inoltre l'esercizio della facoltà di conversione in azioni, prevista dal comma 2, è condizionato alla deliberazione relativa all'aumento di capitale.
In base ai commi 4 e 5, la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia dei predetti strumenti è condizionata al fatto che tale operazione risulti economica, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale alle finalità di finanziamento dell'economia e di patrimonializzazione del sistema bancario. Inoltre, si prevede l'obbligo, per l'emittente, di assumere impegni, definiti in apposito protocollo di intenti con il Ministero dell'economia, circa il livello e le condizioni del credito erogato alle famiglie e alle piccole e medie imprese, ed in merito alle politiche dei dividendi, nonché di adottare un codice etico che disciplini, tra l'altro, la remunerazione dei vertici aziendali. In tale contesto il comma 6 prevede una relazione periodica al Parlamento del Ministro dell'economia sul finanziamento dell'economia, nonché l'istituzione, presso le prefetture, di uno speciale osservatorio in materia.
Ai sensi del comma 9, le risorse necessarie per finanziare le operazioni di sottoscrizione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di talune tipologie di spesa, riduzione di autorizzazione legislative di spesa, utilizzo temporaneo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o conti di tesoreria intestati ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché attraverso emissioni di titoli del debito pubblico. Tali decreti, secondo il comma 10, sono trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
In merito alle modalità di copertura degli oneri finanziari recati dall'articolo rileva come esse risultino analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del decreto- legge n. 155 del 2008: a tale proposito ricorda che, nel corso dell'esame, presso la Camera, del relativo disegno di legge di conversione del predetto decreto, a seguito di una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione Bilancio, sia stata introdotta una previsione specifica secondo la quale gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio sono sottoposti all'esame delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, secondo un meccanismo di doppio parere per il quale il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente alle Camere gli schemi qualora non si sia uniformato alle condizioni formulate sui profili finanziari.
Ai sensi del comma 12 i criteri e le condizioni delle modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia.
L'articolo 13 reca talune modifiche alla disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto recata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
In particolare, il comma 1 apporta talune modifiche all'articolo 104 del predetto TUF, il quale prevede che, salva autorizzazione dell'assemblea, le società italiane quotate oggetto dell'offerta pubblica

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di acquisto si astengono dall'adottare misure difensive che possano contrastare l'offerta stessa. In questo quadro le modifiche recate dall'articolo prevedono che tale obbligo si applichi solo qualora gli statuti delle società italiane quotate lo prevedano. Inoltre viene espunta la previsione in base alla quale le deliberazioni in merito alle predette misure difensive sono assunte con il voto favorevole di almeno il 30 per cento del capitale.
Il comma 2 interviene altresì sull'articolo 104-bis del TUF, in base al quale, nel caso in cui sia stata promossa un'offerta pubblica di acquisto su società italiane quotate, durante il periodo di adesione all'offerta, non hanno effetto, nei confronti dell'offerente, le eventuali limitazioni al trasferimento di titoli previste dallo statuto della società, né le limitazioni al diritto di voto nelle assemblee chiamate a decidere sulle misure difensive avverso l'OPA. In tale quadro le modifiche recate dal comma stabiliscono che le sopra richiamate previsioni si applichino solo qualora lo prevedano gli statuti delle società italiane quotate. Inoltre viene modificato il comma 7 del predetto articolo 104-bis, al fine di precisare che la salvaguardia delle disposizioni speciali applicabili nelle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici, ai sensi del decreto-legge n. 332 del 1994, si riferisce, oltre che ai limiti di possesso azionario, anche ai limiti al diritto di voto che possono essere previsti negli statuti delle predette società.
Il comma 3 modifica l'articolo 104-ter del TUF, ai sensi del quale le disposizioni dei predetti articoli 104 e 104-bis non si applicano nei casi in cui l'OPA sia promossa da un soggetto cui tali disposizioni, ovvero disposizioni equivalenti, non siano applicabili. In tale contesto la modifica recata dal comma specifica che tale previsione si applica solo qualora lo prevedano gli statuti delle società italiane quotate oggetto dell'OPA.
Inoltre viene soppresso il comma 2 del medesimo articolo 104-ter, ai sensi del quale, qualora i soggetti offerenti applichino disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 104, ma la relativa assemblea deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite dall'articolo 104, comma 1 (in base al quale esse deliberano con il voto favorevole di almeno il 30 per cento del capitale), le assemblee delle società italiane oggetto dell'OPA che deliberano le misure difensive possono deliberare con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
L'articolo 14, abroga, al comma 1, i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), i quali prevedono, rispettivamente, che i soggetti svolgenti in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari e finanziari non possono acquisire partecipazioni in una banca superiori al 15 per cento, né conseguire, comunque, il controllo della banca stessa, e che l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca è negata o revocata dalla Banca d'Italia qualora i soggetti non bancari acquisiscano una rilevante concentrazione di potere per la nomina degli amministratori o dei componenti del Consiglio di sorveglianza della banca medesima che ne pregiudichi la sana e prudente gestione.
In tale contesto la disposizione prevede che l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni bancarie da parte di soggetti non bancari né finanziari sia rilasciata dalla Banca d'Italia, qualora sussistano le condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione della banca stessa, previste dal citato articolo 19 del TUB. Inoltre la Banca d'Italia deve accertare la competenza professionale di tali soggetti nella gestione di partecipazione, ovvero la loro competenza specifica nel settore finanziario, chiedendo ai medesimi soggetti ogni informazione ritenuta utile a tal fine.
I commi da 2 a 4 apportano talune modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2007, in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.
In particolare si detta, introducendo un nuovo comma 18-bis, una disciplina speciale per le persone giuridiche oggetto del congelamento dei beni previsti dal decreto

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legislativo sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia (dunque, in sostanza, per gli intermediari bancari e finanziari), anche se sottoposti alla vigilanza di altre autorità.
In questa fattispecie si prevede l'applicazione degli articoli 70 e seguenti del Testo unico bancario, in materia di amministrazione straordinaria delle banche, nonché degli articoli 98 e 100 del medesimo TUB, relativi all'amministrazione straordinaria della capogruppo e delle società appartenenti al gruppo bancario, oltre che dell'articolo 56 del TUF, relativo all'amministrazione straordinaria delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.
In tal caso l'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e per il tempo necessario agli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria istituito dal decreto legislativo n. 109, autorizzi la chiusura anticipata della medesima amministrazione straordinaria. Si prevede inoltre che sia esclusa in materia ogni competenza dell'Agenzia del demanio, e che siano applicabili solo talune delle previsioni contenute nell'articolo 12.
Il comma 5 integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativamente al contenuto del programma per l'amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, stabilendo che la dismissione o liquidazione di beni dell'impresa non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti di azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile. In tal modo non si applica la previsione del predetto articolo 2112, ai sensi della quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il concessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
A tale riguardo segnala come una previsione sostanzialmente identica sia contenuta nell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 162 del 2008, introdotto nel corso dell'esame al Senato.
I commi da 6 a 9 introducono talune modifiche alla disciplina dei fondi comuni di investimento speculativi. In particolare, si prevede che la Banca d'Italia, con proprio regolamento, possa stabilire che, sino al 31 dicembre 2009, qualora le richieste di rimborso siano complessivamente superiori, in un determinato giorno o periodo, al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la società di gestione del risparmio che gestisce il fondo stesso può sospendere il rimborso eccedente tale ammontare, in proporzione alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso stesso; le quote non rimborsate costituiscono nuova domanda di rimborso, considerata presentata il primo giorno successivo a quello di effettuazione dei rimborsi parziali.
Inoltre, in casi eccezionali, qualora le richieste di rimborso rendano necessarie cessioni di attività illiquide, tali da pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la società di gestione del risparmio può operare una parziale scissione del fondo, trasferendo le attività illiquide in un fondo chiuso, le cui quote sono distribuite a ciascun partecipante del fondo originario in misura uguale a quelle possedute.
Le previsioni sopra richiamate entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione del regolamento da parte della Banca d'Italia, e si applicano anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.
Si stabilisce infine l'abrogazione dei limiti massimi al numero dei partecipanti ai fondi speculativi attualmente previsti dalla normativa vigente.
L'articolo 15 introduce un'articolata serie di previsioni in materia di riallineamento e rivalutazione di valori contabili.
In particolare, il comma 1 stabilisce, al primo periodo, che il nuovo regime di determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 83 del TUIR, introdotto per le imprese che applicano i principi contabili internazionali (IAS) dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007, si applica relativamente alle componenti reddituali rilevate in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31

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dicembre 2007. Tuttavia, il secondo periodo della disposizione precisa che rimane salva l'applicazione del regime fiscale previgente alle citate modifiche apportate dalla legge n. 244, alle operazioni che risultino qualificate, classificate o imputate diversamente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Le previsioni contenute nei primi due periodi del comma si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
I commi da 2 a 9 consentono il riallineamento ai fini IRES ed IRAP delle divergenze contabili tra i valori civilistici e quelli fiscali conseguenti all'introduzione degli IAS, che si riscontrino all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tale riallineamento può essere richiesto sostanzialmente per due tipologie di divergenze:
a) le divergenze riconducibili al mutamento del criterio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio, conseguenti alla predetta modifica dell'articolo 83 del TUIR [comma 3, lettera a)], che si sono verificate in quanto la modifica non ha trovato applicazione fin dal primo anno di adozione degli IAS: la relazione illustrativa indica, a titolo esemplificativo, tali divergenze nel diverso trattamento previsto dagli IAS stessi per gli strumenti finanziari, per l'imputazione dei ricavi di affiliazione nonché delle locazioni o vendite di beni;
b) le divergenze riconducibili ad altre disposizioni collaterali al predetto articolo 83 [comma 3, lettera b)], relative sopratutto alle deduzioni extracontabili di ammortamenti di beni materiali ed immateriali, di cui alla previgente versione dell'articolo 109, comma 4, lettera b), eliminate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), n. 1, della legge n. 244 del 2007, nonché alla disciplina di neutralità fiscale prevista, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, dall'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, i quali consentivano di continuare a valutare le rimanenze di magazzino secondo il criterio «LIFO» (last in first out), la deducibilità sulla base dei precedenti criteri di costi già imputati al conto economico e lo stralcio dal passivo patrimoniale di fondi di accantonamento dedotti in forza di previgenti disposizioni del TUIR.

Per quanto riguarda la prima tipologia di disallineamenti, indicata dal comma 3, lettera a), il riallineamento può essere effettuato, alternativamente:
1) ai sensi del comma 4, mediante applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IRES e dell'IRAP alla somma algebrica delle differenze positive derivanti dal predetto riallineamento, mediante versamento in unica soluzione da effettuarsi entro il termine di versamento del saldo d'imposta relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
2) ai sensi del comma 5, previa opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, relativa anche a singole componenti reddituali o patrimoniali, mediante assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e delle eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento, da versare in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In base al comma 6, il predetto riallineamento può applicarsi anche in caso di aggregazioni aziendali, con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione, mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
Ai sensi del comma 7 il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere effettuato mediante versamento di imposta sostitutiva, secondo le modalità dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007, ai sensi del quale l'aliquota d'imposta varia dal 12 al 16 per cento, a seconda che i maggiori valori non

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superino il limite di 5 milioni di euro, siano compresi tra 5 e 10 milioni di euro, ovvero eccedano i 10 milioni.
Il comma 8 consente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 anche al riallineamento delle divergenze che emergano successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, in occasione della prima applicazione dei principi contabili internazionali, ovvero nel caso di variazioni dei medesimi principi contabili.
I commi da 10 a 12 disciplinano il riallineamento di divergenze tra valori civilistici e quelli fiscali emergenti a seguito di aggregazioni aziendali, relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa ed alle altre attività immateriali. In particolare il comma 10 prevede che i maggiori valori attribuiti in bilancio a tali cespiti siano riconosciuti fiscalmente, previo versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16 per cento, da versarsi in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Conseguentemente, il maggior valore può essere dedotto dall'imponibile IRES e dal valore della produzione ai fini IRAP, in misura non superiore ad 1/9, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stata versata la predetta imposta sostitutiva.
Ai sensi del comma 11, le previsioni del comma 10 sono applicabili anche al riallineamento a fini fiscali di attività diverse da quelle sopra elencate: in tal caso i maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo.
Il comma 12 precisa che le norme di cui ai commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo.
I commi da 13 a 15 consentono, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai criteri di valutazione basati sul valore di mercato, relativamente agli investimenti non durevoli in titoli. Tale facoltà è connessa con l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari e con la conseguente estrema volatilità di tali titoli, che sta determinando conseguenze particolarmente gravi sugli equilibri di bilancio dei soggetti che li detengono. In particolare, si prevede che i titoli siano valutati al loro valore d'iscrizione a bilancio, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura può essere estesa ad un ulteriore esercizio con decreto del Ministro dell'economia.
I commi 14 e 15 stabiliscono che le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal comma 13 alle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono definite con regolamento dell'ISVAP. Tali imprese applicano le predette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura del proprio portafoglio assicurativo e sono tenute a destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle medesime disposizioni ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio. Qualora gli utili di esercizio siano insufficienti, si ricorre a riserve di utili ovvero agli utili di esercizi successivi.
I commi da 16 a 23 prevedono la possibilità di rivalutare i beni immobili da parte dei soggetti IRES, ovvero di società in nome collettivo, o in accomandita semplice, che non adottano i principi contabili internazionali. In particolare si prevede che tali soggetti possano rivalutare, nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili, e degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, mediante imputazione al capitale o accantonamento in riserva in sospensione d'imposta del saldo attivo risultante dalle predette rivalutazioni.
In base al comma 19, il saldo può essere affrancato fiscalmente mediante applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota del 10 per cento. Inoltre, ai sensi del

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comma 20, il maggior valore attribuito ai beni valutati è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva, stabilita in misura pari al 10 per cento per gli immobili ammortizzabili, ed al 7 per cento per gli immobili non ammortizzabili, la quale è computata in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. L'imposta è versata in un'unica soluzione ovvero in tre rate, in tal caso con l'applicazione di un interesse legale del 3 per cento annuo.
Secondo il comma 21, qualora i beni rivalutati siano ceduti a titolo oneroso, ovvero assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero finalizzati al consumo personale o familiare dell'imprenditore prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, le plusvalenze o le minusvalenze emergenti dalle predette cessioni o trasferimenti sono calcolate in base al costo del bene prima della rivalutazione.
Per quel che riguarda l'articolo 16 segnala, quanto agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, i commi da 1 a 5, recanti alcune disposizione di semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti.
Il comma 1 integra la disciplina in materia di interpello circa l'applicazione delle norma antielusive, di cui all'articolo 21 della legge n. 413 del 1991. In particolare la lettera a) introduce in materia un meccanismo di silenzio-assenso, in base al quale, qualora la risposta all'interpello da parte dell'Agenzia delle entrate non intervenga entro 120 giorni, il contribuente può presentare diffida ad adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la risposta si intende espressa in senso positivo. Inoltre la lettera b) sopprime le disposizioni relative al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
Il comma 2 abroga i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, eliminando in tal modo le norme che stabilivano l'obbligo, per gli esercenti attività di commercio al dettaglio e di grande distribuzione, nonché per i soggetti che effettuano vendite e prestazioni di servizi con emissione di ricevuta fiscale, di trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i corrispettivi.
Il comma 3 abroga i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, i quali avevano introdotto l'obbligo, per i titolari di partita IVA che intendessero utilizzare in compensazione crediti in misura superiore a 10.000 euro, di inviare una preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
La relazione illustrativa indica come le previsioni abrogate, dettate da motivazioni di natura antievasiva, non sono risultate efficaci a tal fine, in quanto l'Amministrazione finanziaria non disponeva, al momento della comunicazione, di dati sufficienti per riscontrane il contenuto ed effettuare i necessari controlli circa la spettanza dei crediti per i quali si richiedeva la compensazione. Pertanto esse costituivano solo un aggravio amministrativo per i contribuenti, senza alcun vantaggio concreto per l'Erario.
Il comma 4 abroga i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che avevano introdotto l'obbligo, per gli esercenti attività commerciali, di memorizzare e trasmettere su supporto elettronico all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle singole operazioni svolte mediante distributori automatici.
Il comma 5 riduce ulteriormente le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso per le violazioni in materia tributaria. In particolare:
a) sono ridotte da un ottavo ad un dodicesimo le sanzioni applicabili in caso di mancato pagamento di tributi o acconti, se il pagamento è eseguito entro i 30 giorni dalla commissione della violazione;
b) sono ridotte da un quinto ad un decimo le sanzioni applicabili in caso di errori o omissioni, se regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione, ovvero entro un

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anno dalla commissione della violazione stessa;
c) sono ridotte da un ottavo ad un dodicesimo le sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione della dichiarazione, se questa è presentata entro 90 giorni dallo spirare del relativo termine;
d) sono ridotte da un ottavo ad un dodicesimo le sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa è presentata entro 30 giorni dallo spirare del relativo termine.

L'articolo 17, comma 1, introduce una misura fiscale agevolativa in favore dei docenti o ricercatori, non occasionalmente residenti all'estero e che vi abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni, in possesso di titolo universitario, che, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si trasferiscono in Italia assumendone la residenza fiscale. In particolare si prevede che i redditi da lavoro dipendente autonomo di tali soggetti siano imponibili ai fini delle imposte dirette solo in misura del 10 per cento e non concorrano alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP. Tale incentivo si applica nel periodo d'imposta nel quale il soggetto acquista la residenza fiscale in Italia e nei due periodi d'imposta successivi, a condizione che permanga la residenza fiscale nel nostro Paese.
Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006, recanti un credito d'imposta in favore delle imprese, in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.
A tal fine si chiarisce che il credito d'imposta spetta anche ai soggetti residenti ed alle stabili organizzazioni del territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono le predette attività di ricerca in forza di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
L'articolo 23 prevede agevolazioni per la realizzazione di opere di interesse locale proposte da gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per gli enti locali competenti.
In particolare si prevede, al comma 2, che l'approvazione e autorizzazione della proposta avvenga secondo il meccanismo del silenzio-assenso, decorsi due mesi dalla presentazione della proposta stessa all'ente locale. In tal caso la realizzazione delle opere, che deve avvenire a cura e sotto la responsabilità del gruppo di cittadini proponente, deve iniziare entro sei mesi dalla predetta approvazione, ed essere completata entro ventiquattro mesi dall'inizio. Si stabilisce comunque che gli interventi relativi ad immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al parere o all'autorizzazione previste dalla legislazione vigente, richiamando a tal fine esplicitamente le disposizioni del testo unico in materia di beni culturali ed ambientali.
In base al comma 3 le opere realizzate sono acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente locale competente.
Il comma 4 prevede l'esenzione della realizzazione delle opere da ogni onere fiscale ed amministrativo a carico del gruppo proponente ed attuatore delle stesse, ferma restando l'applicazione dell'IVA. Inoltre i contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono detraibili dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nonché secondo i limiti di ammontare e le modalità previste dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e relativi provvedimenti di attuazione.
Ricorda a tale riguardo che il citato articolo 1 della legge n. 449 ha introdotto la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche una quota delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione),

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fino all'importo massimo di 150 milioni di lire, da ripartirsi in quote costanti in cinque anni, ovvero in 10 anni.
In merito a tale previsione segnala l'opportunità di chiarire se la detraibilità si riferisca solo all'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero anche all'imposta sul reddito delle società, considerato che il richiamo ai «soggetti che li hanno erogati» può riferirsi tanto a persone fisiche quanto a persone giuridiche.
La disposizione specifica che tale disposizione si applica «sino all'attuazione del federalismo fiscale» e che, successivamente sarà prevista la detrazione dei medesimi contributi dai tributi propri dell'ente competente.
Il comma 5 indica che le disposizioni dell'articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, salvo che le leggi regionali siano già conformi alle previsioni dei commi da 1 a 3 e ferma restando la possibilità, per le regioni stesse, di ampliare o ridurre l'ambito applicativo di tali disposizioni. Viene inoltre fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 24 disciplina il recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 1995 e dell'articolo 66, comma 14, del decreto- legge n. 331 del 1993 in favore delle aziende municipalizzate, consistenti in sostanza nell'applicazione alle aziende che si fossero trasformate o avessero acquisito la personalità giuridica del regime tributario applicabile agli enti territoriali di appartenenza, e dichiarate contrarie alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea con la decisione 2003/193/CE.
In merito ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 10 del 2007 ha già individuato un meccanismo di recupero di tali aiuti, rispetto al quale la Commissione europea ha tuttavia sollevato rilievi, in particolare per quanto riguarda l'ammontare delle somme da restituire richieste ai beneficiari delle agevolazioni.
In tale contesto l'articolo introduce una serie di poteri in favore dell'Agenzia delle entrate, prevedendo, ai commi 1 e 2, che l'Agenzia esegua il recupero dei predetti aiuti, e dei relativi interessi, secondo principi e procedure applicabili in materia di riscossione di tributi, tenendo conto di quanto liquidato dalla stessa Agenzia, senza invece riconoscere rilevanza all'eventuale adesione ad istituti di definizione agevolata dei tributi (condoni) da parte dei soggetti sottoposti al recupero.
Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia delle entrate notifichi gli avvisi di accertamento per il recupero entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge; in caso di mancata ottemperanza entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso l'Agenzia iscrive a titolo definitivo le somme non versate e i relativi interessi, anche qualora sia stato presentato ricorso. Non sono applicate sanzioni e sono escluse dilazioni di pagamento o sospensioni in sede amministrativa o giudiziale.
Il comma 4 regola il meccanismo di determinazione degli interessi dovuti sulle somme da recuperare, che sono calcolati con riferimento al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza per il versamento a saldo delle imposte non corrisposte nel primo periodo d'imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
Il comma 5 prevede l'applicazione alle predette procedure di recupero degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 59 del 2008, i quali disciplinano i giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato, nonché le controversie avviate dinanzi ad organi della giustizia tributaria per la sospensione in via cautelare di atti di recupero di aiuti dichiarati incompatibili.
L'articolo 27 prevede un insieme piuttosto articolato di disposizioni incidenti sul sistema di accertamento dei tributi.
In primo luogo il comma 1 introduce un nuovo istituto di deflazione del contenzioso tributario e di definizione degli

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accertamenti relativi alle imposte sui redditi ed all'IVA, prevedendo la possibilità, per il contribuente, di aderire ai contenuti dell'invito a comparire inviato dall'Ufficio delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997. L'adesione si concreta mediante una comunicazione all'ufficio competente ed il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione del contribuente presso l'ufficio. Il pagamento delle somme dovute avviene secondo le modalità dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 218, senza tuttavia l'obbligo di prestare garanzia nel caso in cui sia richiesto il pagamento rateale, che potrà avvenire, ai sensi del citato articolo 8, in un massimo di otto rate trimestrali, ovvero di dodici rate se le somme superano i 100 milioni di lire. Sulle rate successive alla prima sono calcolati interessi al saggio legale. In caso di mancato pagamento delle somme l'Ufficio delle entrate provvede all'iscrizione al ruolo a titolo definitivo delle somme stesse.
L'adesione ai contenuti dell'invito comporta l'ulteriore riduzione alla metà delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 218, il quale già stabilisce che per le violazioni concernenti i tributi oggetto di adesione, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni, le relative sanzioni sono ridotte ad un quarto del minimo di legge.
La disposizione specifica che il nuovo istituto non si applica agli inviti a comparire preceduti da processi verbali di constatazione, i quali possono essere definiti con il distinto istituto dell'adesione ai verbali di constatazione di cui all'articolo 5-bis del predetto decreto legislativo 218, recentemente introdotto dall'articolo 83, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, per i quali non sia stata prestata adesione; è altresì esclusa l'applicabilità dell'istituto alle maggiori imposte relative alle violazioni indicate nei predetti verbali di constatazione che consentono l'accertamento parziale da parte degli uffici finanziari.
Il comma 3 stabilisce che l'adesione si applica agli avvisi di invito a comparire emessi a partire dal 1o gennaio 2009.
Il comma 4 definisce le ulteriori conseguenze sostanziali dell'adesione all'invito. In particolare la disposizione integra, con un nuovo articolo 10-ter, la legge n. 146 del 1998, stabilendo che l'adesione ai contenuti dell'invito a comparire formulato dagli uffici tributari al contribuente preclude lo svolgimento nei confronti di quest'ultimo di talune attività di accertamento e rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate oggetto di accertamento non sia superiore a 50.000 euro né al 40 per cento dei ricavi o compensi definiti con la predetta adesione.
In tale ipotesi sono in particolare esclusi:
gli ulteriori accertamenti dell'Amministrazione finanziaria sui redditi di impresa sulle persone fisiche basati sulle presunzioni semplici, gravi precise e concordanti, relative all'esistenza di attività non dichiarate o all'inesistenza di passività dichiarate previste dall'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
la rettifica, da parte dell'ufficio, della dichiarazione IVA nel caso di omissioni e false o inesatte indicazioni risultanti da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, prevista dall'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le predette esclusioni si applicano a condizione che, per l'anno di imposta oggetto dell'invito a comparire, non siano state irrogate sanzioni per omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, di falsa indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità dei predetti studi.

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I commi da 5 a 8 rafforzano gli strumenti per la riscossione coattiva dei tributi. In particolare, il comma 5 stabilisce che l'ipoteca ed il sequestro conservativo di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997, si applicano anche in relazione ai tributi ed ai relativi interessi vantati in base a processi verbale di constatazione. Parimenti, il comma 6 prevede l'applicazione di tali strumenti di garanzia per l'Erario, nel caso di pericolo per la riscossione, non appena sia pervenuta la notizia del provvedimento con il quale siano accertati maggiori tributi, relativamente a tutte le somme dovute. Il comma 7 stabilisce invece che le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti di cui al comma 6 perdono efficacia a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della cartella notificata al debitore iscritto a ruolo.
Il comma 8 integra il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di comunicare al concessionario della riscossione l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari, esecutive e conservative da intraprendere nell'azione di riscossione, stabilendo che, a tal fine, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate può richiedere dati, notizie e documenti relativi ai rapporti bancari e finanziari del contribuente.
I commi da 9 a 15 rivedono l'organizzazione dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate sui contribuenti di maggiori dimensioni.
In particolare i commi 9, 10 ed 11 prevedono che l'Agenzia delle entrate attivi, entro l'anno successivo alla presentazione, un controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di maggiori dimensioni, identificate in quelle che conseguano un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 300 milioni di euro. Tale importo sarà successivamente diminuito, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2001. Il controllo sostanziale sarà realizzato in termini selettivi, sulla base di analisi di rischio relative al settore produttivo o al profilo della singola impresa, dei soci, delle società partecipate e delle operazioni effettuate.
In tale contesto il comma 12 stabilisce che le istanze di interpello presentate dalle predette imprese devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 195, e che la soluzione interpretativa della normativa tributaria contenuta nella risposta all'interpello deve essere verificata nell'ambito dei controlli previsti dal comma 9.
Il comma 13 stabilisce inoltre che i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, disciplinati dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per quanto riguarda i contribuenti con volume d'affari pari o superiori a 100 milioni di euro sono demandate, a decorrere dal 1o gennaio 2009, a specifiche strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate. Ai sensi del comma 14, tali strutture svolgono le attività di liquidazione delle imposte, di controllo formale delle dichiarazioni, di controllo sostanziale, di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati anche in compensazione, nonché di gestione del contenzioso.
In base al comma 15 lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo, e la riorganizzazione prevista dal comma 13 sono effettuate con le risorse umane e finanziarie attribuite dalla legislazione vigente all'Agenzia delle entrate.
I commi da 16 a 20 incrementano gli strumenti per contrastare l'utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti.
In particolare il comma 16 prevede che l'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati ai fini della compensazione di imposte può essere notificato al contribuente dall'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del predetto credito. Ai sensi del comma 17 la previsione del comma 16 si applica

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dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale siano indicati crediti inesistenti utilizzati ai fini della compensazione in anni per i quali siano ancora pendenti i termini per gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA (i termini da ultimo citati sono fissati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione stessa avrebbe dovuto essere presentata).
Il comma 18 introduce una specifica sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, stabilita nella misura compresa tra il 100 ed il 200 per cento dell'ammontare dei crediti stessi, mentre il comma 19 stabilisce che, in caso di mancato pagamento, entro un termine che comunque non può essere fissato dall'ufficio competente in misura inferiore a 60 giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione sono iscritte a ruolo per l'intero importo risultante dall'atto di recupero dei predetti crediti, anche se non definitivo. Ai sensi del comma 20, la cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base al predetto atto di accertamento è notificata al contribuente entro il secondo anno successivo all'atto di accertamento.
Il comma 21 riduce di 110 milioni di euro per il 2009, di 165 milioni per l'anno 2010 e di 220 milioni a decorrere dal 2011 le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», in relazione alle maggiori entrate attese dall'attuazione dei commi da 16 a 20.
L'articolo 29 introduce nuovi strumenti per il controllo della fruizione di talune agevolazioni fiscali, nonché per garantirne l'effettiva copertura.
In particolare i commi da 1 a 6 stabiliscono che il credito d'imposta riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 alle imprese che effettuino attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, nella misura del 10 per cento del costo sostenuto per tali attività, previsto dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006, nonché le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, ai commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, sono fruibili alle condizioni stabilite dai commi 2 e 3.
Tale previsione è esplicitamente finalizzata al rispetto dello stanziamento di bilancio previsto per il credito d'imposta, confermati dallo stesso comma 2 in 375,2 milioni di euro nel 2008, 533,6 milioni nel 2009, 2009, 654 milioni nel 2010 e 65,4 milioni nel 2011.
Il comma 2 prevede che per godere del predetto credito d'imposta i contribuenti interessati debbano inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate un formulario approvato dal Direttore dell'Agenzia.
Ai sensi della lettera a) del comma 2, per le attività di ricerca avviate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, l'inoltro del formulario vale come prenotazione all'accesso al credito d'imposta, mentre, ai sensi della lettera b) del medesimo comma 2, per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'inoltro del formulario costituisce prenotazione per la fruizione del predetto credito nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge.
In base al comma 3 l'Agenzia delle entrate esamina, rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, i formulari pervenuti.
Per quanto riguarda le prenotazioni relative alle attività di ricerca già avviate, l'Agenzia esprime solo un nulla osta ai fini della copertura finanziaria: la fruizione del credito è quindi possibile nell'esercizio in corso, ovvero, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie, negli esercizi successivi.
Per quanto riguarda invece le attività di ricerca non ancora avviate, il comma 4, primo periodo, stabilisce che l'Agenzia certifica l'avvenuta presentazione del formulario, comunicando l'accoglimento della relativa prenotazione e, nei successivi 30 giorni, il nulla osta relativo alla copertura

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finanziaria. In tal caso le spese agevolabili devono essere sostenute, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione, e, comunque, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009.
Il secondo periodo del comma 4 prevede che l'utilizzo dei crediti d'imposta, rispetto ai quali sia stato comunicato il nulla osta, è possibile solo entro il sesto mese successivo «al termine di cui al primo periodo»; tale previsione, il cui contenuto non appare del tutto chiaro, sembra riferirsi al termine del 31 dicembre 2009 entro il quale le spese devono comunque essere sostenute. In ogni caso si stabilisce che il credito d'imposta deve essere utilizzato entro il limite massimo del 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza, e per la residua parte nell'anno successivo.
Il comma 5 stabilisce che la procedura per la trasmissione del predetto formulario è attivata entro 30 giorni dall'approvazione del formulario stesso.
I commi da 6 a 11 stabiliscono specifiche disposizioni per regolamentare la fruizione delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006.
Ricorda che le detrazioni o per interventi di riqualificazione energetica, di cui alle norme appena richiamate, sono stabilite in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 100.000 euro per interventi di riqualificazione energetica di edifici, fino ad un massimo di 60.000 euro per interventi relativi a strutture opache e finestre ed installazione di panelli solari, e fino ad un massimo di 30.000 euro per sostituzione di impianti di climatizzazione invernali. L'applicabilità delle agevolazioni è stata estesa, dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.
In particolare, il comma 7 stabilisce che per fruire delle detrazioni relative alle spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 i contribuenti interessati debbano ottenere un assenso da parte dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire il rispetto dei limiti di spesa ascrivibili alle agevolazioni, che sono stabiliti dallo stesso comma 7 in 82,7 milioni di euro nel 2009, in 185, 9 milioni nel 2010 e in 314,8 milioni nel 2011. Secondo la relazione tecnica tali limiti finanziari indicati corrispondono a quelli recepiti in bilancio sulla base delle norme istitutive dell'agevolazione.
A tal fine i contribuenti inviano in via telematica un'apposita istanza, la quale sarà esaminata, secondo l'ordine cronologico di invio, dall'Agenzia delle entrate, che le verifica e comunica al contribuente, entro 30 giorni, l'esito della verifica stessa. In caso di mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, l'assenso si intende negato. Ai sensi del comma 10, i contribuenti che non presentino l'istanza, o che ricevano comunicazioni di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate beneficiano di una detrazione pari al 36 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in dieci rate annuali.
In base al comma 9, per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l'istanza deve essere presentata tra il 15 gennaio ed il 27 febbraio 2009, mentre per le spese relative ai due periodi di imposta successivi l'istanza deve essere presentata tra il 1o giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.
In merito alla formulazione dell'articolo segnala un'apparente contraddizione tra il disposto del comma 1, secondo periodo, secondo il quale la fruizione delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è condizionata al meccanismo procedurale individuato dai commi 2 e 3, e la formulazione dei predetti commi, i quali fanno riferimento solo ai crediti di imposta previsti per le spese per attività di ricerca di cui ai commi da 280 a 283 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
Inoltre non ritiene chiaro come le previsioni appena ricordate si coordinino con quelle dei commi da 6 a 11 dello stesso

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articolo 29, le quali dettano una specifica procedura per la utilizzabilità delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.
L'articolo 30 introduce forme più puntuali di controllo sulla fruizione dei benefici fiscali riconosciuti agli enti non commerciali, alle società sportive dilettantistiche ed alle organizzazioni di volontariato.
In particolare il comma 1 stabilisce che la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei corrispettivi, delle quote e dei contributi corrisposti agli enti di tipo associativo di cui all'articolo 148 del TUIR, è condizionata al fatto che i medesimi enti siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria per gli enti non commerciali (in sostanza, esercizio non prevalente di attività commerciale, secondo i parametri definiti dall'articolo 149, comma 2, del TUIR), nonché al fatto che gli enti stessi trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo il modello, i tempi e le modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione dei dati è espressamente richiesta dal comma 3 anche alle società sportive dilettantistiche. L'Agenzia delle entrate comunicherà agli enti interessati, ai sensi del comma 2, la loro esclusione dai benefici fiscali, qualora essi risultino privi dei presupposti previsti dalla normativa.
In tale contesto il comma 4 sopprime l'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, il quale prevedeva che le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
Il comma 5 stabilisce che la qualifica a fini fiscali di organizzazione non lucrativa di utilità sociale si applica alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti a fini fiscali come previsto dal comma 1 dell'articolo.
L'articolo 31 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle trasmissioni televisive.
In particolare il comma 1 elimina l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento precedentemente prevista per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni in forma codificata, e alla diffusione radiotelevisiva via cavo o via satellite.
Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 273 del 2003, relativo al periodo di applicazione delle modifiche alla disciplina IVA applicabile ai servizi radiotelevisivi recate dall'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 273.
Si tratta, in sostanza, delle disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che hanno sancito la territorialità e, quindi, l'imponibilità a fini IVA, dei servizi radiotelevisivi e delle prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, anche se rese da soggetti non residenti ma utilizzate nel territorio dello Stato stesso, con esclusione di quelle rese a committenti non soggetti all'IVA residenti al di fuori della Comunità europea, nonché delle disposizioni dell'articolo 74-quinquies del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 che consentono ai soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità di assolvere l'IVA per i servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti IVA domiciliati in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.
In tale contesto il nuovo articolo 2 del decreto legislativo n. 273 stabilisce che tali disposizioni si applicano non più nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE, ma in quelli previsti dalla direttiva 2008/8/CE.
La disposizione proroga, in sostanza, dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA relativo alla determinazione del luogo delle prestazioni relativamente ai servizi radiotelevisivi ed a determinati servizi prestati mediante mezzi elettronici.
Il comma 3 interviene sulla disciplina dell'addizionale sulla produzione e vendita

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di materiale pornografico istituita dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005.
Il primo periodo specifica che detta addizionale si estende, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche al reddito corrispondente alla quota dei ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi di contenuto pornografico.
In merito alla formulazione della norma, non appare chiaro il riferimento, probabilmente frutto di un refuso, «al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto».
Il secondo periodo, sostituendo il terzo periodo del citato comma 466, precisa l'ambito di operatività della predetta addizionale, la quale si applica ai giornali e ad ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o prodotta su supporto informatico o telematico, avente contenuto pornografico o di incitamento alla violenza.
Rispetto alla previgente formulazione del comma 466 si specifica che il contenuto pornografico sussiste nel caso in cui si sia in presenza di atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 32 reca talune modifiche alla disciplina del servizio nazionale della riscossione dei tributi.
In particolare, il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, relativo alla remunerazione del servizio di riscossione.
In luogo dell'attuale previsione, secondo cui l'aggio attribuito al concessionario è determinato, ogni biennio, con decreto ministeriale, sulla base del costo normalizzato della riscossione, della situazione sociale ed economica di ciascun ambito di riscossione e del tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione, la nuova disciplina stabilisce che l'aggio è fissato in misura pari al 10 per cento delle somme iscritte a ruolo: tale aggio è posto a carico del debitore nella misura del 4,65 per cento, nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero in misura integrale, nel caso contrario. Tali percentuali possono essere rideterminate, nel limite del 2 per cento, con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia.
Si stabilisce inoltre che, per tutti i ruoli, l'agente della riscossione trattenga l'aggio a lui spettante all'atto del riversamento delle somme riscosse all'ente impositore, laddove il testo vigente in precedenza stabiliva che, per i ruoli emessi da uffici statali, le modalità di erogazione dell'aggio fossero definite con decreto ministeriale.
Tali modifiche, si applicano, ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il comma 3 reca alcune modifiche alla disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 concernente la restituzione agli agenti della riscossione delle anticipazioni effettuate dagli stessi agenti a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso. In tale ambito si prevede che le rate annuali con le quali sono restituite tali anticipazioni non debbano essere necessariamente di pari importo; inoltre si stabilisce che i rimborsi riferiti a tributi non erariali sono restituiti in venti rate annuali ad un tasso d'interesse pari alla misura del tasso euribor diminuito di 0,5 punti; qualora tali rimborsi siano comprese in domande di rimborso o in comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, la restituzione è ridotta del 10 per cento.
Inoltre si stabilisce che i crediti vantati dalle società agenti della riscossione risultanti a bilancio al 30 dicembre 2007 sono rimborsati in dieci rate, per le anticipazioni effettuate a favore dello Stato, ed in venti rate per le anticipazioni relative a quote non erariali. L'ammontare dei crediti è riscontrato in occasione dei controlli sull'inesigibilità delle quote di tributo, che

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saranno effettuate a campione secondo criteri stabiliti da ciascun ente. In tale contesto il recupero dei crediti non spettanti sarà effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato. Si specifica altresì che le riscossioni conseguite successivamente al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato, e che le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
Il comma 4 assegna 50 milioni di euro per il 2009 alla società Equitalia Spa, al fine di consentire gli investimenti e le operazioni societarie conseguenti alla razionalizzazione e omogeneizzazione della struttura della riscossione.
Il comma 5 apporta modifiche alla disciplina relativa alle transazioni fiscali che possono essere richieste in caso di concordato preventivo. In particolare si prevede che la proposta di pagamento parziale o dilazionato possa riguardare, oltre che i contributi previdenziali, solo i tributi diversi dall'IVA, imposta per la quale la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Inoltre si specifica che le garanzie relative ai crediti oggetto di transazione riguardano sia i crediti tributari sia quelli contributivi.
In merito alla formulazione di tale ultima previsione segnala come, probabilmente a causa di un refuso, la disposizione indichi che «la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore», laddove, più correttamente occorrerebbe far riferimento a percentuali, tempi di pagamento e garanzie non inferiori a quelli offerti ai creditori.
Il comma 6 stabilisce che le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione degli accordi transattivi sui crediti contributivi sono definite con decreto del Ministro del lavoro.
Il comma 7 introduce nell'ambito della legge n. 289 del 2002 un nuovo articolo 16-bis, volto a potenziare le procedure di riscossione coattiva nel caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito di adesione alle definizioni agevolate dei tributi previste dalla medesima legge n. 289.
La previsione si riferisce alle fattispecie nelle quali i contribuenti che abbiano aderito agli istituti della definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo mediante autoliquidazione, dell'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, della definizione automatica delle imposte per gli anni pregressi, della definizione degli accertamenti, atti di contestazione avvisi di irrogazioni di sanzioni, inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione, nonché della chiusura delle liti fiscali pendenti, abbiano omesso i versamenti successivi al primo.
In tal caso si prevede che sia ridotto da 8.000 a 5.000 euro il limite minimo del credito tributario per il quale l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare, che non si applichi la norma dell'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo la quale, prima di procedere all'esecuzione immobiliare l'agente della riscossione deve iscrivere ipoteca sull'immobile, qualora l'importo del credito tributario non superi 5 per cento del valore dell'immobile stesso, e che, decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione possa utilizzare i dati detenuti dall'Agenzia delle entrate relativi ai rapporti bancari e finanziari del contribuente.
Auspica quindi che sia possibile svolgere una riflessione aperta e non preconcetta sulle misure contenute nel decreto-legge, e sulle eventuali modifiche che ad esso potranno essere apportate.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) rileva, ad integrazione dell'illustrazione del provvedimento compiuta insieme al relatore per la VI Commissione Bernardo, come risulti altresì necessaria, ai fini dell'esame del provvedimento, una compiuta verifica degli effetti finanziari dello stesso. Per i chiarimenti necessari in tal senso, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, invitando il rappresentante del

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Governo a predisporre i necessari elementi di risposta.

Il Sottosegretario Luigi CASERO, riservandosi di intervenire più compiutamente al termine della discussione generale, segnala come l'individuazione delle misure per fronteggiare gli effetti sull'economia reale dell'attuale crisi finanziaria non possa non tenere conto della situazione della nostra finanza pubblica e, in particolare, dell'ingente indebitamento pubblico. Il decreto-legge in esame è quindi stato impostato all'interno del quadro di compatibilità finanziarie individuato dalla manovra triennale di finanza pubblica e dai vincoli posti al nostro Paese dal rispetto del Patto di stabilità e di crescita. Quanto alle direttrici di intervento, segnala come esse siano in linea con quelle indicate nel Piano europeo di ripresa economica contenuto nella comunicazione della Commissione europea del 26 novembre 2008, e mirino principalmente a garantire il sostegno della domanda e a ridare fiducia ai consumatori, nel rispetto della cornice del Patto di stabilità e di crescita, che, a seguito della riforma del 2005, presenta già sufficienti margini di flessibilità.
Osserva, infine, con riferimento alle valutazioni del deputato Boccia, che non è nelle intenzioni del Governo procrastinare l'esame di questioni già segnalate in occasione di precedenti provvedimenti, sottolineando come il decreto-legge dia attuazione a taluni impegni assunti dal Governo nel corso dell'esame di passati provvedimenti, con riferimento, ad esempio, alla capitalizzazione delle banche, al controllo parlamentare e territoriale sul finanziamento all'economia, agli interventi a favore di quanti hanno stipulato mutui a tasso variabile per l'acquisto della prima casa e alla revisione degli studi di settore.

Gaspare GIUDICE (PdL), nel prendere atto dell'intenzione del rappresentante del Governo di intervenire in sede di replica, invita tuttavia lo stesso a fornire in tempi rapidi, utili per lo stesso svolgimento dell'esame preliminare, gli elementi di risposta sulle richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici. In particolare invita il Governo a predisporre un quadro aggiornato della situazione contabile del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, che sarà convocata alle 9 anziché alle 10. Avverte quindi che alle ore 13,30 di domani si svolgerà una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai apprestanti di gruppo, delle Commissioni, al fine di definire l'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame.

La seduta termina alle 12.55.