CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2008
104.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.05

Sull'ordine dei lavori.

Gianluca PINI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di avviare la seduta con l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 162 del 2008, per procedere quindi all'esame di atti comunitari.

La Commissione concorda.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

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Luca BELLOTTI (PdL), relatore, riferisce di avere approfondito la questione sollevata nella seduta di ieri dall'onorevole Buttiglione, in relazione all'articolo 2-ter che riporta in vigore la legge disciplinante i rapporti con i soggetti che gestiscono una stazione ferroviaria sulla base di un accordo concluso con la società concessionaria, non rilevando su tale aspetto motivi di contrasto con la normativa comunitaria. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando di ritenere improprio l'utilizzo di risorse del FAS per la realizzazione delle infrastrutture del vertice G8 a La Maddalena.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo della LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.
COM(2008)388.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio.
COM(2008)390.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, da lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), sulla quale è stata raggiunta un intesa da parte di tutti i gruppi rappresentati in Commissione.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, ringraziando la relatrice per il proficuo lavoro svolto e la disponibilità dimostrata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si associa ai ringraziamenti alla relatrice e preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo della LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
Atto n. 48.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame novella il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
Il citato decreto legislativo 286/2005 si compone di due capi. Il Capo I, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 32/2005, ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi. Il Capo II, che reca disposizioni attuative della delega di cui all'articolo 1 della legge comunitaria 2004, è diretto a recepire la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri.
I due articoli di cui si compone lo schema di decreto legislativo in esame modificano, rispettivamente, il Capo I e il Capo II del predetto decreto legislativo 286/2005.
Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, i correttivi proposti derivano dall'esame dell'impatto della liberalizzazione tariffaria sul mercato dell'autotrasporto, svoltosi nell'ambito della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, organo incardinato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 1 interviene sul citato decreto legislativo 286/2005, novellando gli articoli 6 e 12 ed introducendo un nuovo articolo 7-bis.
Per quanto concerne le modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 286/2005, si prevede che il contratto di trasporto di merci su strada, stipulato di regola in forma scritta, abbia data certa, al fine di prevenire il fenomeno della retrodatazione dei contratti, ostativo all'individuazione di responsabilità per le infrazioni commesse durante le operazioni di trasporto. Viene poi inclusa, tra gli elementi essenziali dei contratti di trasporto stipulati in forma scritta, l'indicazione dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. Quest'ultima previsione dovrebbe indurre le parti a concordare i tempi di carico e scarico della merce e a stabilire, consensualmente, un eventuale compenso aggiuntivo in caso di eccessive attese del trasportatore riconducibili a responsabilità del conducente.
Con l'inserimento poi del nuovo articolo 7-bis nel decreto legislativo 286/2005, si istituisce la scheda di trasporto, finalizzata a conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e a favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto. La scheda, che è compilata dal committente e deve essere conservata dal vettore a bordo del veicolo, può essere sostituita da copia del contratto di trasporto in forma scritta o da altra documentazione equivalente. Nella scheda devono figurare i dati relativi ai soggetti coinvolti nel contratto di trasporto merci (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), alla tipologia e al peso della merce trasportata e ai luoghi di

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carico e scarico della merce stessa. Il contenuto della scheda è definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Il citato decreto ministeriale individua, altresì, le categorie di trasporto di merci «a collettame» (merci eterogenee) escluse dal campo di applicazione delle nuove disposizioni nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dalle convenzioni internazionali o altre norme nazionali da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto. La scheda di trasporto può essere utilizzata, come già previsto per il contratto di trasporto in forma scritta, ai fini dell'accertamento della responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce per la violazione, da parte del vettore, di norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Il medesimo articolo 7-bis individua, altresì, le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata, errata o incompleta compilazione, all'alterazione o alla mancata presenza a bordo della scheda di trasporto o della documentazione equivalente. La mancata presenza a bordo della prescritta documentazione comporta, inoltre, il fermo amministrativo del veicolo, che può essere restituito solo dopo l'esibizione di detta documentazione. Le sanzioni si applicano, oltre che ai trasporti effettuati in ambito nazionale, anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non portano a bordo la documentazione equipollente individuata dal suddetto decreto ministeriale.
Quanto alle modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 286/2005, che obbliga i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore (e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente), si prescrive che, in caso di mancato possesso di tale documentazione, trovano applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Codice della strada per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, oltre alle sanzioni vigenti in materia di lavoro dipendente.
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo novella, invece, gli articoli 18 e 19 e l'allegato I del decreto legislativo 286/2005.
In particolare, viene riformulato il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 286/2005, che reca i requisiti per la guida di veicoli adibiti al trasporto di merci e di passeggeri da parte dei conducenti muniti della «carta di qualificazione». A seguito delle nuove norme, è consentita ai maggiorenni la guida dei veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa previste dal Codice della strada (7,5 t.), a condizione di aver frequentato il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2, dello stesso decreto legislativo 286/2005. Per la conduzione degli stessi veicoli, fermi restando i menzionati limiti di massa, coloro che abbiano compiuto 18 anni sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione iniziale accelerato appositamente disciplinato dallo schema in esame. Per coloro che hanno compiuto gli anni 21 e intendano guidare veicoli per trasporto passeggeri (patenti D e D+E), si prevede la frequentazione del predetto corso di formazione iniziale, o del corso accelerato di cui sopra qualora si tratti di servizi di linea a breve percorrenza ovvero per il trasporto di non oltre 16 passeggeri. Da ultimo, si richiede il compimento del 23o anno d'età per il trasporto di passeggeri con patente D e D+E, a condizione di aver comunque frequentato il corso di formazione iniziale accelerato.
Con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 286/2005, si prevede - come già segnalato - la distinzione tra il corso di formazione ordinario e il corso accelerato ai fini del rilascio della carta di qualificazione del conducente. In relazione al corso di formazione accelerato, si specifica che esso riguarda le materie indicate all'Allegato I, sezione 1, ed è organizzato

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secondo quanto disposto da un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame. La norma introduce, quindi, nell'ordinamento nazionale la possibilità di qualificazione iniziale accelerata, prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE.
Per quanto attiene alle modifiche all'Allegato I del decreto legislativo 286/2005, oltre agli adeguamenti del titolo e della rubrica della Sezione 2 conseguenti alle già descritte novità, viene integrato il contenuto della stessa Sezione 2, relativa alla formazione e agli esami per la qualificazione iniziale obbligatoria. In particolare, si prevede che ogni conducente possa effettuare un certo numero di ore di guida individuale in un simulatore di alta qualità in alternativa alla prova su un terreno speciale, conformemente a quanto indicato nell'Allegato I, sezione 2, della direttiva 2003/59/CE.
Si introduce, quindi, una Sezione 2-bis, che corrisponde sostanzialmente alla sezione 3 dell'Allegato I della direttiva 2003/59/CE, nella quale sono dettate norme in materia di formazione ed esami per la nuova qualificazione iniziale obbligatoria accelerata. Il corso di formazione accelerato, di durata non inferiore a 140 ore, deve vertere sulle materie elencate nella Sezione 1. L'aspirante deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale, su un veicolo adeguato, di cui massimo 4 ore su un terreno speciale ovvero in un simulatore di alta qualità, onde valutare il grado di perfezionamento della guida. Per i conducenti già titolari della carta di qualificazione per il trasporto merci, che intendono conseguire anche la carta per il trasporto passeggeri, o viceversa, la durata del corso è ridotta a 35 ore di cui 2 ore e mezza di guida individuale. A conclusione della formazione, si prevede un esame scritto e/o orale.
Viene poi modificata la Sezione 3 dello stesso Allegato I, stabilendo che i corsi obbligatori di formazione periodica possono essere svolti in parte in un simulatore di alta qualità, come previsto dalla sezione 4, dell'Allegato I, della direttiva 2003/59/CE.
Da ultimo, si demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo, la regolamentazione delle specifiche tecniche e degli standard qualitativi necessari alla definizione di un simulatore di alta qualità e della misura massima d'impiego dello stesso nei suddetti corsi di formazione.
Con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria, la relazione tecnico-normativa allegata al provvedimento chiarisce che, malgrado l'assenza di procedure di infrazione, le modifiche prospettate in materia di formazione professionale di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sono volte a rendere la normativa italiana perfettamente conforme a quella comunitaria.
Per quanto attiene infine agli atti all'esame delle istituzioni europee, si segnala che il 23 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento intesa a stabilire norme comuni per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada (COM(2007)263). Tra gli obiettivi che la proposta intende perseguire figura il miglioramento della competenza professionale, oggetto dello schema di decreto legislativo in esame.
Disposizioni specifiche in materia di idoneità professionale sono poi contenute nell'articolo 8 della proposta di regolamento (COM(2007)263). A tale proposito si stabilisce, in particolare, che il possesso da parte dei candidati delle conoscenze necessarie per esercitare l'attività di autotrasportatore viene accertato al termine di una formazione basata sulla frequenza obbligatoria di un corso di almeno 140 ore e dopo un esame scritto obbligatorio che può essere integrato da un esame orale. Possono essere dispensati dalla formazione obbligatoria i candidati che dimostrino di avere un'esperienza pratica a livello di direzione di almeno cinque anni in un'impresa di trasporto nonché, per determinate materie, i titolari di diplomi

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specifici designati espressamente dagli Stati membri, rilasciati nell'ambito di un'istruzione superiore o di un'istruzione tecnica e implicanti la frequenza di corsi relativi alle materie di cui all'allegato I alla proposta d regolamento in esame. Il possesso dell'idoneità professionale è comprovato dal rilascio di un attestato non trasferibile e conforme al modello di certificato di cui all'allegato II. Al fine di assicurare una maggiore omogeneità della formazione e dello svolgimento degli esami, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere i centri di esame e di formazione secondo i criteri stabiliti dagli stessi Stati membri. Inoltre, per agevolare la libertà di stabilimento, l'articolo 20 stabilisce il principio del reciproco riconoscimento degli attestati di idoneità professionale rilasciati dagli organismi e dalle autorità riconosciuti, purché siano conformi al modello di certificato di cui all'allegato II alla proposta di regolamento.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 21 maggio 2008. Il Consiglio trasporti del 12 giugno 2008 ha definito un orientamento generale in vista della posizione comune che sarà adottata in una delle prossime sessioni. La seconda lettura del Parlamento europeo è prevista per il 22 aprile 2009.
Evidenzia, in conclusione, che il provvedimento non sembra presentare profili problematici in ordine alla sua compatibilità comunitaria; richiama invece l'attenzione dei colleghi sul fatto che, con riferimento al Capo II, risulterebbe scaduta il 24 luglio 2007 la delega in base alla quale tali disposizioni sono state emanate; si tratta di una questione che potrà essere approfondita anche nel corso dell'esame presso la IX Commissione.

Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.