CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2008
104.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, dà la parola al collega Vignali, relatore del provvedimento.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, illustra il contenuto del decreto-legge in esame composto da 12 articoli, di contenuto vario, come sintetizzato dal titolo; si sofferma, in particolare, sui tre articoli che riguardano materie che rientrano nella competenza della X Commissione.
L'articolo 1, che interessa i costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici, e reca nuove disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito rilevanti aumenti nel corso del 2008. Queste misure sono volte non solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni materiali, ma anche - come sottolinea la relazione illustrativa - ad evitare un eventuale blocco nella realizzazione delle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, con prevedibili e gravi conseguenze anche sul piano dell'occupazione. Il comma 1 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevi con proprio decreto, entro il 31 gennaio 2009, le variazioni percentuali su base semestrale (secondo la modifica introdotta dal Senato), in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento del prezzo dei materiali più significativi impiegati nella costruzione dell'opera. Il medesimo comma precisa che le disposizioni dell'articolo 1 costituiscono deroga espressa alla disciplina recata dall'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). La compensazione è determinata - secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato -

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applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento, se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni (comma 3). Il comma 4 indica le modalità per avanzare l'istanza di compensazione: per variazioni in aumento, a pena di decadenza, spetterà all'appaltatore presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni; per le variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, sempre entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto. Il responsabile del procedimento dovrà accertare, con proprio provvedimento, il credito della stazione appaltante, procedendo ad eventuali recuperi. Per le variazioni in aumento, qualora il collaudatore o il responsabile del procedimento abbiano accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, la compensazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento (comma 5).
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del Codice dei contratti pubblici continua ad applicarsi la normativa sulla compensazione di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5 (comma 7). I commi 8, 9 e 10 individuano le fonti di finanziamento delle maggiori spese derivanti dalle compensazioni, prevedendo un meccanismo «a cascata». Dapprima i fondi andranno reperiti all'interno del quadro economico dell'opera che ha subito l'aumento (comma 8). Nel caso questi siano insufficienti, si dovranno rimodulare gli altri lavori contenuti nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011, ovvero ridimensionare o cancellare opere ritenute non prioritarie (comma 9). Infine, se anche questo dovesse risultare insufficiente, si potrà attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi gestito dal Ministero delle infrastrutture (comma 10). Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, riguarda il campo di applicazione del medesimo codice. Il comma 11 istituisce un Fondo per l'adeguamento prezzi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il terzo periodo del comma 11 incrementa il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. L'ultimo periodo rimanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo che dovrà garantire due condizioni: la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione; la proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
Il secondo articolo che attiene a materie di competenza della Commissione è il 3-bis (introdotto dal Senato della Repubblica) concernente le disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria. Esso integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma

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di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza, non costituiscono trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Per quanto concerne specificamente le parti del decreto legislativo n. 270 del 1999 sulle quali interviene la disposizione in esame, fa presente che il citato articolo 27 definisce le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che le imprese dichiarate insolventi vi siano ammesse qualora presentino «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico», che deve potersi realizzare, in alternativa tra i seguenti casi: tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»); tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»); per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»). L'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 definisce il contenuto del programma che il commissario straordinario è chiamato a redigere, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed in conformità agli indirizzi di politica industriale da esso adottati, secondo uno degli indirizzi fissati dall'articolo 27. Il programma deve indicare: le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere; il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato. L'articolo 2112 del codice civile prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'ultimo articolo rientrante nelle competenze della Commissione è il 3-ter, introdotto dal Senato, che reca l'interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 9 del 1991, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale. L'articolo 20 della citata legge contiene disposizioni relative agli autoproduttori di energia elettrica. Il comma 4 dispone, al primo periodo, la proroga sino al 31 dicembre 2001 delle forniture di energia elettrica previste dal regime di garanzia stabilito ai tempi della nazionalizzazione dell'energia elettrica. Si tratta delle forniture di energia elettrica ad una speciale categoria di «autoproduttori virtuali», cioè quelle imprese industriali che erano proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica destinata ai propri autoconsumi e che, per effetto della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica (legge n. 1643 del 1962), avevano dovuto cedere i propri impianti a fronte di garanzie di fornitura di energia elettrica a prezzi agevolati. Si ricorda che la legge di nazionalizzazione esentava, come regola generale, dalla nazionalizzazione del sistema elettrico le imprese che producevano energia elettrica essenzialmente per l'autoconsumo (autoproduttori) e che potevano quindi conservare i loro impianti di generazione. Tut

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tavia, il ramo d'azienda idroelettrico della società Terni era stato nazionalizzato nonostante la società fosse autoproduttore, in ragione del suo carattere strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese; a fronte di tale nazionalizazione, con decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 del 1963, era stato concesso alla società un indennizzo sotto forma di tariffa agevolata per l'energia elettrica per il periodo 1963-1992. Successivamente alla suddivisione della società Terni in tre società (Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche e Cementir) e alla loro privatizzazione (da parte dei gruppi Thyssenkrupp, Norsk Hydro e Caltagirone) la tariffa ha continuato ad essere applicata anche alle società ex-Terni. Inoltre, nel 1991 l'Italia ha prorogato (legge n. 9 del 1991) fino al 2001 le concessioni idroelettriche vigenti e la tariffa agevolata. Nell'arco dei successivi 6 anni (2002-2007) il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex-Terni doveva progressivamente diminuire (phasing-out) in modo che il vantaggio tariffario sparisse entro la fine del 2007, come previsto dal secondo periodo del comma 4, di cui la norma in esame reca l'interpretazione autentica, e che dispone che dal 31 dicembre 2001 queste forniture verranno ridotte in misura «progressivamente decrescente», secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni. Con la disposizione si intende assicurare che la cessazione del regime speciale avvenga in modo graduale, per consentire alle società autoproduttrici espropriate un graduale adattamento. Questa disposizione si è resa necessaria in quanto con la legge n. 80 del 2005 l'Italia ha disposto, all'articolo 11, comma 11, l'interruzione della riduzione progressiva e una nuova proroga della tariffa Terni fino al 2010. L'articolo 11 comma 13 della legge ha stabilito l'applicazione della misura dal 1o gennaio 2005. Poco tempo dopo le concessioni idroelettriche sono state generalmente prorogate fino al 2020. Su questa seconda proroga della tariffa la Commissione UE ha avviato il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e il 20 novembre 2007, e a seguito della decisione CR36/2006, ne ha stabilito l'incompatibilità. Da questa pronuncia deriva quindi probabilmente la necessità di fornire un'interpretazione autentica per le modalità di applicazione del regime transitorio.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) esprime imbarazzo per le disposizioni recate dall'articolo 3-bis del provvedimento in esame che introduce innovazioni rilevanti e molto discutibili in tema di imprese in amministrazione straordinaria che, a suo avviso, potrebbero dar luogo a numerosi contenziosi. Auspica che l'articolo 3-ter possa risolvere i profili di compatibilità con la normativa comunitaria relativamente alle modalità di applicazione del regime transitorio delle forniture di energia elettrica in base all'articolo 20 della legge n. 9 del 1991.
Per quanto concerne infine l'articolo 1, lamenta che il Governo continua a mettere mano al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Il comma 11 prevede infatti che all'onere per l'istituzione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi si provveda mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FAS, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Ricordato che, nella scorsa legislatura, l'attuale maggioranza ha duramente criticato l'Esecutivo che era ricorso ai FAS in misura molto più limitata, paventa che questa modalità di finanziamento, a cui il governo sta ricorrendo per la copertura dei provvedimenti più vari, possa avere effetti negativi sulla già grave situazione economica in cui versa il Paese. Preannuncia, quindi, un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, ritiene che sia necessario guardare oltre la contingenza della situazione economica. L'articolo 3-bis, che potrebbe presentare profili di criticità, consente tuttavia di condurre a termine opere già iniziate, anziché fermare i lavori. Ciò rappresenta un vantaggio sia per le imprese sia per la

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tutela dei livelli occupazionali. L'articolo 3-ter risolve i profili di compatibilità comunitaria e ricorda che la norma è necessaria per evitare eventuali procedure di infrazione.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), pur comprendendo le perplessità espresse dal deputato Lulli, concorda con le osservazioni del relatore sull'articolo 3-bis recante disposizioni su imprese in amministrazione straordinaria. Al riguardo, ricorda che la Commissione attività produttive si appresta ad esaminare, congiuntamente alla Commissione giustizia, un rilevante disegno di legge delega per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali.
Relativamente all'obiezione sull'utilizzo del FAS, osserva che le valutazioni possono effettuarsi solo in fase di rendicontazione, considerato che il Governo nel decreto-legge recante «Misure urgenti a sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa» adottato lo scorso 28 novembre ha previsto una rimodulazione complessiva del FAS.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.