CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2008
104.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
C. 1966 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano CALDORO (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 180 del 2008 contiene disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. L' articolo 1 contiene disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca. Più in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 stabiliscono alcuni divieti per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo, previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Osserva che il primo di tali divieti, stabilito dal comma 1, prevede che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato tale limite, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. È fatto, tuttavia, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 248 del 2007, che ha prorogato al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 97 del 2004, relativa alle voci di costo da considerare ai fini del computo del 90 per cento. L'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 ha previsto che, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, per l'anno 2004 non dovessero essere considerati gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall'anno 2002, dagli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato, docenti e ricercatori, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo. Sempre ai fini della determinazione di tale limite, e sempre per l'anno 2004, il medesimo articolo 5 ha previsto l'esclusione di un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Tali previsioni sono state poi prorogate per il 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge n. 266 del 2004; per il 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge n. 27 del 2005; per il 2007 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006 e, per il 2008, dal già citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007.
Ricorda che, per effetto della nuova disposizione, si deve, quindi, intendere superata la possibilità, prevista dal secondo periodo dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, secondo la quale le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo avesse ecceduto il limite del 90 per cento potevano effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superasse, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendevano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Rispetto alle previsioni del medesimo articolo 51 citato, che si riferivano solo al divieto di assunzione, la nuova disposizione introduce, inoltre, il divieto di indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa. Per completezza di ricostruzione, ricorda, inoltre, che la garanzia del rispetto effettivo del limite del 90 per cento del FFO costituisce uno degli obiettivi del piano programmatico previsto dall'articolo 2, comma 429, della legge finanziaria per il

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2008, alla cui adozione è subordinata la disponibilità dei 550 milioni di euro aggiuntivi del FFO previsti dal precedente comma 428 per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010. Ricorda altresì che durante l'esame al Senato, sono intervenute due modifiche. In base alla prima, al comma 1 è stato aggiunto un periodo finale che fa salve, rispetto al divieto posto, le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Cita, in particolare, le procedure avviate sulla base degli articoli 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007 e 4-bis, comma 17, del decreto-legge n. 97 del 2008, ricordando, in proposito, che la prima delle due norme citate è stata abrogata dalla seconda. Aggiunge che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007 e l'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge n. 97 del 2008, hanno disposto la disapplicazione, rispettivamente per il 2007 e il 2008, del comma 648 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, legge finanziaria 2007, e, al fine di garantire comunque l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori nelle università, hanno previsto che le risorse di cui al comma 650 della medesima legge, limitatamente agli stanziamenti previsti, rispettivamente, per il 2007 e per il 2008, siano utilizzate per il reclutamento di ricercatori secondo le norme vigenti. I due interventi sono stati determinati dalla volontà di evitare che, a seguito del mancato intervento del decreto ministeriale previsto dal comma 647 della medesima legge finanziaria - con il quale doveva essere definito il numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008, e con il quale, altresì, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori, si dovevano definire nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore - si disperdessero gli stanziamenti disposti.
Precisa quindi che in base alla seconda modifica, che aggiunge il comma 1-bis, ricorda che si proroga ulteriormente al 31 dicembre 2009 la norma in base alla quale, ai fini del calcolo del limite del 90 per cento quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), non si computano gli incrementi stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il comma 2 prevede che le medesime università considerate nel comma 1 siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dall'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria per il 2007, per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori. Ricorda, in proposito, che il comma 650 prevede, per la realizzazione del piano, uno stanziamento triennale, pari a 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009. Sottolinea, al riguardo, che a seguito della modifica al comma 1 approvata dal Senato, potrebbe porsi un problema di coordinamento sostanziale, almeno con riferimento al 2008, con il comma 2, che non ha subito modifiche. Infatti, il comma 1 autorizza comunque le assunzioni conseguenti a procedure concorsuali concluse o in corso, mentre il successivo comma 2 nega l'accesso al finanziamento statale nelle ipotesi in cui sia stato superato il limite di spesa per il personale. Il comma 3 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di turn-over. In particolare, mediante novella al primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, si prevede che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente. Si eleva, così, dal 20 al 50 per cento il limite al turn-over previsto dalla originaria formulazione dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008. Inoltre, a

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seguito della novella, il parametro al quale fare riferimento, per le assunzioni di personale nelle università, è rappresentato unicamente dalla spesa, e non anche dal numero delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 3, inoltre, nella sua formulazione originaria prevedeva che ciascuna università destinasse tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. A seguito della modifica introdotta dal Senato, è stato più opportunamente precisato, per quanto riguarda i ricercatori, che, oltre a quelli a tempo indeterminato, si considerano quelli con i quali le università abbiano stipulato contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Infine, il comma 3 fa salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzione di cui al sopra citato articolo 1, comma 648, della legge finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal comma 650. Evidenzia quindi che in conseguenza, delle novità recate in tema di turn over, l'ultimo periodo del comma 3 prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) sia integrato nei termini seguenti: 2009: 24 milioni di euro; 2010: 71 milioni di euro; 2011: 118 milioni di euro, dal 2012: 141 milioni di euro. Rileva che vengono, così, modificate in senso opposto le previsioni dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, che in relazione al limite posto al turn over, aveva stabilito che il FFO fosse ridotto di 63,5 milioni di euro per il 2009, di 190 milioni di euro per il 2010, di 316 milioni di euro per il 2011, di 417 milioni di euro per il 2012 e di 455 milioni di euro dal 2013. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 introducono una disciplina transitoria, volta a modificare i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario.Il comma 4 riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici per il reclutamento di professori universitari di prima e seconda fascia, relativamente alle procedure di valutazione comparativa della prima e della seconda sessione 2008. La disposizione in commento introduce significative novità rispetto alla disciplina applicabile, sostituendo alle commissioni locali elette su base nazionale, previste dalla legge n. 210 del 1998, commissioni sorteggiate da una lista eletta su base nazionale, per un numero triplo dei membri richiesti.
Ricorda inoltre che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000, le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e di professore associato sono costituite mediante designazione di un componente da parte della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Il componente designato viene scelto prima dello svolgimento delle elezioni, con deliberazione del consiglio di facoltà, nei termini seguenti: per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario; per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. I professori designati, anche se appartenenti ad altre facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio universitario nazionale. I membri elettivi della Commissione sono così individuati: quattro professori ordinari, per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario; due professori ordinari e due professori associati, per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari e associati, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando,

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non in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa (c.d. membri esterni). L'elettorato attivo è attribuito, per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ordinari e associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo, prevale il più anziano di età.
Osserva che, rispetto al quadro normativo descritto, la nuova composizione delle commissioni di concorso prevede: un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, su questo punto non si registrano novità; quattro professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è attribuito ai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. L'elettorato passivo per la lista, come si evince, spetta ai soli professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del bando. Dunque, in base alla formulazione della norma, il sorteggio viene effettuato su una lista di commissari eletti in numero triplo rispetto al numero dei commissari esterni complessivamente necessari nella sessione per lo svolgimento dei concorsi relativi a ciascun settore scientifico disciplinare. Ricorda inoltre che, accanto alla novità indicata, vi è quella relativa all'elettorato attivo e passivo, che viene riservato ai soli professori ordinari e a quelli straordinari per l'elettorato attivo per i concorsi dei posti relativi a entrambe le fasce di professore. La novità riguarda, in particolare, i concorsi per posti di professore associato. In base alla nuova disciplina, infatti, tutti i commissari esterni sono rappresentati da professori ordinari, mentre la legge n. 210 del 1998 prevede due professori ordinari e due associati. Il comma 4 specifica due ulteriori ipotesi verificabili.
Precisa, in primo luogo, che qualora il settore scientifico-disciplinare sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione da appartenenti a settori affini. Al riguardo, osserva che sarebbe opportuno chiarire se con l'espressione «membri» appartenenti a settori affini si intenda sempre fare riferimento alla sola categoria dei professori ordinari. In secondo luogo, come introdotto nel corso dell'esame in Senato, ove il numero dei professori ordinari appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, come integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, risulti comunque inferiore al numero necessario, si procede direttamente al sorteggio. In entrambe le due ipotesi descritte, si prevede che il sorteggio sia effettuato in modo da garantire, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Infine, si prevede che, ove possibile, ciascun commissario partecipi, per ogni fascia e per ogni settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione. Il comma 5 riguarda i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, che si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Nel testo originario si faceva riferimento sia alle commissioni per la valutazione comparativa di cui all'articolo 2 della legge n. 210 del 1998, sia all'articolo 1 comma 14, della legge n. 230 del 2005 riferita, come sopra si è visto, alla stipula di rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato. Ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, il secondo riferimento è stato eliminato. Come già per i professori universitari, l'ultimo intervento normativo relativo al meccanismo di reclutamento dei ricercatori è stato recato dalla legge n. 230 del 2005, che ha previsto che per la copertura dei posti di

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ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge n. 210 del 1998. Si prevede, dunque, che le commissioni per il reclutamento di ricercatori siano composte da: un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando; due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
Ricorda ancora che l'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. È, infine, previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 4. Il meccanismo individuato è sostanzialmente analogo a quello previsto per i concorsi per posti di professore. Nel caso di specie, rispetto alla situazione normativa vigente, le modifiche principali riguardano: l'introduzione del meccanismo del sorteggio per la scelta dei due membri esterni della commissione, sulla base di una lista di eletti; il fatto che i membri esterni sono necessariamente professori ordinari, attualmente è previsto un professore ordinario o un professore associato; l'attribuzione dell'elettorato attivo per la scelta dei membri esterni ai soli professori ordinari e straordinari, mentre la disciplina vigente lo attribuisce ai professori e ai ricercatori confermati. Ricorda, infatti, che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del decreto del Presidente della repubblica n. 117 del 2000, le commissioni giudicatrici per il reclutamento di ricercatori sono costituite mediante designazione di un professore di ruolo, ordinario o associato, da parte della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Il componente designato viene scelto prima dello svolgimento delle elezioni, con deliberazione del consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati e i ricercatori. I membri elettivi della Commissione sono costituiti da un professore ordinario, se la facoltà ha designato un professore associato, o da un professore associato, se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. L'elettorato attivo è attribuito, per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La commissione può indicare un solo vincitore per ciascun posto di ricercatore. Rileva che gli ulteriori aspetti sono identici a quelli già visti per i professori universitari. Il comma 6, riferendosi a quanto disposto dai commi 4 e 5, prevede che le modalità di svolgimento delle elezioni, comprese le elezioni suppletive ove necessarie, e le modalità del sorteggio sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il testo originario della disposizione prevedeva che all'adozione di tale decreto si procedesse entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: in considerazione dei 60 giorni a disposizione del Parlamento per la conversione, il Senato ha posticipato il termine massimo al 30o giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. È comunque previsto che si applichino, in quanto compatibili con il decreto, le disposizioni del regolamento di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000. Segnala, inoltre, che, in base alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, il corretto riferimento è al «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117».
Aggiunge che nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, è stato introdotto il comma 6-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

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e della ricerca sia nominata una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno, chiamata a: sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio; provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Quanto al sorteggio, si stabilisce fin d'ora che le relative operazioni siano pubbliche. La partecipazione alle attività della commissione non comporta compensi di alcun tipo, né rimborsi spese. È anche ulteriormente specificato che dall'attuazione di tale previsione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il comma 7 introduce ulteriori novità relative alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori, concernenti i parametri per la valutazione dei candidati. Tale disposizione si applica solo alle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che la valutazione sia effettuata sulla base dei titoli - illustrati e discussi dinanzi alla commissione, come specificato con modifica introdotta al Senato- e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottare - secondo la modifica apportata dal Senato - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentito il CUN, saranno definiti i parametri da utilizzare, riconosciuti anche in ambito internazionale. In proposito, ricorda che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e dal relativo regolamento di attuazione, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, in due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, e in un colloquio.
Quanto alla valutazione dei titoli, sottolinea che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005, ha previsto che nelle procedure di valutazione comparativa sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, di borsisti post dottorato ai sensi della legge n. 398 del 1989, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14. Pertanto, rispetto alla situazione normativa vigente: il reclutamento non comporterà più lo svolgimento di due prove scritte e di un colloquio; l'individuazione dei titoli valutabili appare rimessa alla piena discrezionalità della commissione. Il comma 8 prevede effetti retroattivi, disponendo che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori indette prima della data di entrata in vigore del decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Inoltre, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, gli atti, le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni, sia per i posti da professore che da ricercatore, non conformi alle disposizioni del decreto, sono privi di effetto.
Sottolinea ancora che il Senato ha, quindi, introdotto i commi 8-bis e 8-ter. Il comma 8-bis dispone in materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari, prevedendo che i professori universitari che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, conservano entrambi gli elettorati ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, comunque non oltre il 1o novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età. Ricorda che l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992 prevede che i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici possono permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. L'Amministrazione ha facoltà di accogliere la richiesta, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Per completezza, aggiunge che l'articolo 2, comma

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434, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010. A tale proposito, ricorda, inoltre, che per i professori ordinari e associati che saranno nominati sulla base della nuove procedure di reclutamento di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230, il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70o anno di età, specificando che nel termine è compreso il biennio di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, mentre è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età, ai sensi dell'articolo 1, comma 17. Il comma 8-ter prevede invece la possibilità di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa dei professori e dei ricercatori universitari per le quali il termine medesimo sia scaduto o sia ancora aperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le università possono, infatti, fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 gennaio 2009, ferme restando tutte le prescrizioni del bando, incluse quelle relative ai termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni che i candidati possono allegare. Precisa quindi che il comma 9 novella l'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, escludendo gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento.
Ricorda inoltre che l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, sostituisce l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, che disciplina la chiamata diretta nelle università. In base al nuovo testo, si prevede che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta: di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del «Programma di rientro dei cervelli», un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. Sembrerebbe opportuna peraltro una riflessione sull'uso del termine «equipollente», generalmente riferito ai titoli di studio e finora non presente nell'ordinamento con riferimento a posizioni accademiche. Questo, in considerazione del fatto che il riconoscimento dell'equipollenza o deve essere stabilito dalla legge - come nel caso dell'articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 - o deve derivare da una procedura che, come per i titoli di studio, porti all'adozione di un atto finale e formale. Rileva che rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, le modifiche sono così sintetizzabili: la possibilità di chiamata diretta per i professori ordinari e associati non soggiace più al limite del 10 per cento dei posti; la stessa possibilità viene estesa ai ricercatori; conseguentemente, si introduce il riferimento all'attività di ricerca; si precisa che deve trattarsi di esperienza maturata per almeno un triennio in istituzioni universitarie estere, ovvero, sulla base di chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nell'ambito del «Programma di rientro dei cervelli», nelle università italiane; non è più richiesta l'attestazione della sussistenza di adeguate risorse nel bilancio dell'università che intenda procedere alla chiamata diretta. Ai fini indicati, le università devono formulare specifiche proposte al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del Consiglio

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universitario nazionale (CUN). Evidenzia quindi che per il tipo di chiamata indicata la procedura rimane invariata rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 230 del 2005. La procedura si differenzia, invece, per la chiamata diretta di studiosi di chiara fama ai fini della copertura di posti di professore ordinario, che deve sempre avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Infatti, in tale ipotesi il nulla osta del Ministro è preceduto dal parere di una commissione nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata. A tal proposito, ritiene che potrebbe rendersi opportuno specificare in che modo il CUN debba procedere a tale nomina. La nomina dello studioso di chiara fama è disposta con decreto del rettore, con il quale è determinata la classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito. Anche per tale aspetto, dunque, interviene una modifica rispetto all'originaria formulazione della legge n. 230 del 2005, che prevede l'attribuzione del livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari.
Da ultimo, specifica che dalle disposizioni del comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda che l'articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. In base alla prima modifica apportata dal Senato, peraltro, il fattore di valutazione riferito alla sedi didattiche non si considera in sede di prima applicazione. Sottolinea che l'articolo 2, comma 428, della legge n. 244 del 2007 prevede che ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative inerenti il sistema universitario, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010. Tale somma è destinata ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e di investimento, individuate autonomamente dagli atenei. Ricorda, peraltro, che il successivo comma 429 subordina l'assegnazione delle risorse indicate all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e volto, fra l'altro, a: elevare la qualità del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei; rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica; accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti. Al riguardo si ribadisce la necessità di adozione di disposizioni che, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa per il personale, rendano effettivo il vincolo delle assunzioni. Sottolinea inoltre che il piano programmatico è stato adottato con decreto interministeriale 30 aprile 2008 limitatamente al riparto del fondo straordinario per l'esercizio finanziario 2008. Ricorda che attualmente per il riparto annuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è previsto un modello teorico predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04). In sintesi, il modello tiene conto dei seguenti elementi:30 per cento: domanda da soddisfare (numero di iscritti); 30 per cento: risultati di processi formativi (CFU acquisiti dagli studenti); 30 per cento: risultati della ricerca scientifica;

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il «potenziale di ricerca» è calcolato in base al numero di docenti, ricercatori, borsisti, assegnisti, eccetera, opportunamente pesati secondo la categoria di appartenenza e ulteriormente ponderati per indicatori di partecipazione e di successo nella richiesta di fondi PRIN nel triennio precedente, cui si aggiunge il numero di ricercatori «virtuali» calcolato in base ai fondi esterni ottenuti dall'ateneo per attività di ricerca; 10 per cento: incentivi speciali. Occorre, tuttavia, aggiungere che, a causa della situazione di crescente squilibrio finanziario delle università, negli ultimi anni il FFO è stato allocato, nonostante il modello CNVSU, quasi esclusivamente sulla base delle quote storiche di spesa.
Sottolinea che le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, in sede di prima applicazione, e in base alla seconda modifica apportata dal Senato, entro il 31 marzo 2009 - il termine originario era il 31 dicembre 2008 -, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU). Evidenzia che l'articolo 3 contiene disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli. Più in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono misure di agevolazione economica finalizzate a garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli. In particolare, il comma 1 prevede, per il 2009, una integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla legge n. 338 del 2000, per un importo pari a 65 milioni di euro. Il fondo per il concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari ha, nel disegno di legge di bilancio 2009, di cui all'atto parlamentare S. 1210, tab. 7, una dotazione pari a 44,6 milioni di euro, con una riduzione di 12,5 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Per effetto della disposizione recata dal comma in commento, quindi, l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 109,6 milioni di euro. Ricorda che la legge n. 338 del 2000 ha previsto il cofinanziamento dello Stato per gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari, ovvero per interventi di nuova costruzione da adibire alla stessa finalità da parte di regioni, province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio, università statali o legalmente riconosciute, collegi universitari legalmente riconosciuti, consorzi universitari , cooperative di studenti senza fine di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il comma 2 dell'articolo indicato prevede, sempre per l'esercizio finanziario 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Precisa quindi che il Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e la concessione delle borse di studio ha, nel disegno di legge di bilancio 2009, una dotazione pari a 111,9 milioni di euro, con una diminuzione di 40,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Per effetto della disposizione recata dal comma in commento, quindi, l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 246,9 milioni di euro.
Evidenzia ancora che l'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 390 del 1991 ha previsto la concessione di prestiti d'onore da parte degli istituti di credito agli studenti capaci e meritevoli con problemi economici, disciplinando le modalità di attivazione dell'istituto nei commi successivi. Conseguentemente, il comma 4 ha previsto che, ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni a questi interventi, fosse istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un

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«Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Successivamente, la legge n. 147 del 1992 ha stabilito che gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 fossero attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi, quantificando l'onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi. Ricorda che il comma 3 prevede la copertura finanziaria per gli incrementi di cui ai commi 1 e 2. A questi si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013 che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero. Durante l'esame del disegno di legge in commento presso il Senato, ricorda che è stato introdotto il comma 3-bis che riguarda la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), per la quale si propongono 3 anni, anziché i 2 previsti attualmente dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 105 del 2003. Sottolinea, in relazione al comma 3-bis, sarebbe opportuno chiarire la decorrenza degli effetti della disposizione. L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Per quanto non adeguatamente formulato - poiché l'espressione «a decorrere dall'anno 2009» - fa pensare all'intervento periodico di un decreto -, si comprende che a tale adempimento si deve dar corso nel 2009. Rileva che la costituzione dell'Anagrafe non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'aggiornamento dell'Anagrafe si procede con periodicità annuale. Segnala quindi che, nell'ambito della propria autonomia, alcune università hanno già provveduto all'istituzione di anagrafi dei docenti e dei ricercatori.
Aggiunge che l'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni volte a legare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell'attività svolta dagli stessi da parte dell'autorità accademica. In particolare, il comma 1 prevede che gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1o gennaio 2011, siano disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche. L'entità dello scatto biennale viene diminuita della metà nel caso in cui nel biennio precedente alla valutazione non siano state effettuate pubblicazioni scientifiche, ai sensi del comma 3. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, in base al disposto del comma 2. Ricorda il comma 4, infine, che prevede la impossibilità a partecipare alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente, di professori di I e II fascia e di ricercatori, per i professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al precedente comma 2. Rileva che l'articolo 3-quater, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, introduce l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università. Si prevede, infatti, che annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente, il rettore presenta al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché ai finanziamenti

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ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si stabilisce, altresì, che la mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e sul Fondo straordinario, ad integrazione delle disponibilità del FFO, previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (si veda ante, articolo 1).
Sottolinea quindi che l'articolo 3-quinquies, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni sugli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, la disposizione prevede che con decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali le Istituzioni, nella loro autonomia, individueranno gli insegnamenti da attivare. Al riguardo, ricorda che si rende preliminarmente opportuno, al riguardo, fornire una breve sintesi della normativa. La legge n. 508 del 1999 ha riordinato il settore delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, attribuendo a queste istituzioni una autonomia paragonabile a quella delle università. In particolare, esse costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nei confronti del quale il Ministro esercita poteri di programmazione, indirizzo e controllo. Precisa che le AFAM rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. L'articolo 2, comma 7, della legge ha affidato a regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale - di cui all'articolo 3 - e le competenti commissioni parlamentari, la disciplina, fra gli altri, di procedure, tempi e modalità per lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore, lettera g) e i criteri generali per gli ordinamenti didattici, lettera h). Fra i criteri direttivi cui attenersi nella emanazione dei regolamenti vi sono la valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e la programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione in questione rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria, di cui al comma 8. In attuazione di tali disposizioni sono intervenuti prima il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e poi il già citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Quest'ultimo - precisato che per obiettivi formativi si intende l'insieme delle conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato - ha declinato, all'articolo 3, gli obiettivi formativi dei corsi finalizzati al conseguimento di ciascuno dei titoli di studio sopra indicati. All'articolo 5 ha, quindi, disciplinato l'ordinamento didattico generale. In particolare, per quanto riguarda i corsi di primo livello, ha stabilito che in prima applicazione gli stessi siano istituiti nelle scuole individuate nella tabella A allegata. Per quanto concerne i corsi di secondo livello, ha stabilito che, fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge n. 508 del 1999, essi siano attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica, tra l'altro, gli obiettivi formativi, sentito il CNAM. La norma precisa che i corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione

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del patrimonio artistico. Aggiunge che l'articolo 9 del regolamento ha, quindi, affidato ad un decreto del Ministro, sentito il CNAM, l'individuazione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti dei corsi. In attuazione di tali disposizioni, sono intervenuti i decreti ministeriali n. 141 del 2006, 142 del 2006, 143 del 2006, 146 del 2006 che hanno proceduto alla Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, delle declaratorie e dei campi paradigmatici, rispettivamente, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e dell' Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Successivamente, sono intervenuti invece i decreti ministeriali 22 gennaio 2008, n. 482 e n. 483, che hanno definito, rispettivamente, i nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, e il Decreto ministeriale 29 luglio 2008 prot. n. 23/2008, che ha definito i nuovi ordinamenti didattici dell'Accademia nazionale di Danza. Tutti i decreti citati sono stati adottati previo parere del CNAM, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Rispetto alla situazione normativa descritta, rileva che appare quindi necessario chiarire se si intenda modificare la procedura prevista, escludendo il CNAM, ovvero modificare l'oggetto dei decreti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005. Più in generale, occorrerebbe valutare l'opportunità di intervenire con atto normativo primario su una materia già delegificata.
Sottolinea ancora che l'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, del decreto, relativo al turn-over per le università statali, nelle seguenti misure: per il 2009: 24 milioni di euro; per il 2010: 71 milioni di euro; a decorrere dal 2011: 141 milioni di euro. La relazione tecnica al decreto evidenzia che la norma prevede un ammontare per l'anno 2011 elevato fino all'importo di 141 milioni di euro - invece dei 118 milioni indicati nell'articolo 1, comma 3-, per tener conto dell'andamento crescente dell'onere, con un massimo a regime commisurato al predetto ammontare di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al riguardo, ricorda che già il Servizio Bilancio del Senato ha segnalato la discrasia esistente tra l'onere relativo all'anno 2011, pari a 118 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e la relativa copertura pari a 141 milioni, di cui all'articolo in esame. Per la copertura di tali oneri, è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto Sono escluse dalle riduzioni le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e quelle connesse all'istruzione e all'università. Le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 riguardano: stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; fondo ordinario delle università; risorse destinate alla ricerca;risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. Segnala che, mentre il testo dell'articolo 4 evidenzia che sono escluse dalle riduzioni le spese connesse all'istruzione e all'università, nell'elenco 1 allegato al decreto, sulla missione 22 «Istruzione scolastica» del Ministero dell'economia e delle finanze è apportata una riduzione di 106.000 euro per il 2009, 319 mila euro per il 2010, 632 mila euro per il 2011. Ricorda, infine, che nel disegno di legge di bilancio per il 2009, AS 1210, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, nell'ambito della Missione «Istruzione scolastica» e del programma «Sostegno all'istruzione», sono allocati 119,7 milioni di euro, Macroaggregato 16.1.3, Oneri di parte corrente - cap. 3044 Somme da trasferire alle regioni per borse di studio per la frequenza di scuola dell'obbligo. L'articolo 5 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto.

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Esprime, in conclusione soddisfazione generale per tutti gli interventi del provvedimento, che rispondono alle esigenze reali del mondo universitario, pur riservandosi di intervenire ulteriormente nel corso dell'esame del provvedimento ad evidenziare eventuali aspetti da approfondire.

Manuela GHIZZONI (PD), nel ringraziare il relatore per la ottima relazione svolta e per il fatto di aver evidenziato le criticità, ad esempio, per quel che riguarda la valutazione dei titoli, il reclutamento dei ricercatori universitari, le risorse per le residenze universitarie e l'intervento su alcune materie delegificate con norme primarie, auspica che il testo del provvedimento non sia blindato e che possa essere modificato al fine di renderlo più efficace e rispondente ai reali bisogni del mondo universitario.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha previsto l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per lunedì 15 dicembre 2008. Sulla base di tale determinazione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, ha previsto il seguito dell'esame del provvedimento a partire da martedì 9 dicembre, prevedendo la fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle 18.30 dello stesso giorno, in modo da concluderne l'esame mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2008.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno spostare il termine di presentazione degli emendamenti a mercoledì alle 18.30.

Valentina APREA, presidente, ricorda che le determinazioni assunte in Ufficio di presidenza hanno tenuto conto del fatto che occorre dare alle Commissioni parlamentari - competenti a pronunciarsi per i profili di competenza - il tempo necessario per potersi esprimere.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 dicembre 2008.

Audizione informale di Luigi Olivieri, Commissario straordinario dell'Ente Italiano della Montagna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 4 dicembre 2008 - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 16.10.

7-00076 Garagnani: Salvaguardia della tradizione culturale e spirituale legata al Cristianesimo nelle politiche scolastiche.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Fabio GARAGNANI (PdL) illustra la risoluzione presentata di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA illustra una documentazione afferente le problematiche previste nella risoluzione in discussione (vedi allegato 1).

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Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, presidente, avverte che le è testè pervenuta una lettera del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Paolo Bonaiuti, di cui dà lettura: «Caro Presidente, già ebbi occasione di dire nella Commissione da Lei presieduta mercoledì 26 novembre u.s. in merito al Regolamento per l'editoria: «Scusate, ma vorrei eliminare la possibilità che nasca un equivoco. Con questo regolamento, con tutte le correzioni che stiamo accettando, con lo slittamento e con i suggerimenti della Camera, riusciamo a mandare in porto i pagamenti dei contributi, non solo di quelli che stiamo pagando nel 2008 relativi al 2007, ma anche di quelli dell'anno prossimo. Questo è un regolamento però che io debbo sottoporre velocemente all'attenzione del Senato e inviare al Consiglio di Stato, a scopo salvifico di tutto il settore. Non posso aspettare mesi». Più avanti ho ripetuto: «Si sappia che intendo passare rapidamente questo regolamento al Consiglio di Stato». Ancora ieri, alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, ho ribadito il concetto che il regolamento, emendato, come avevo promesso nella Commissione Cultura della Camera, per quanto riguarda l'abolizione del tetto dei contributi del singolo percettore, sarà inviato al Consiglio di Stato per il previsto parere entro e non oltre il 10-15 dicembre. Sarò, comunque, lieto di tenere conto dei risultati delle eventuali audizioni ai fini di quella riforma generale dell'editoria - che non si può fare ovviamente con un regolamento ma con una legge che mi auguro condivisa da tutti e al di sopra delle parti - cominciando dalla convocazione degli Stati Generali dell'Editoria prevista per la seconda metà di gennaio prossimo e già annunciata alla Camera. Faccio infine notare che la discussione del Regolamento è in corso da settembre, quindi da tre mesi e mezzo, e che sono state accolte la gran parte delle modifiche proposte dalle categorie del computo, dai deputati e dai senatori. Questo per ulteriore chiarezza. Resto a disposizione della Commissione. Un cordiale saluto. on. Paolo Bonaiuti».
Precisa quindi che sul tema affrontato dal sottosegretario Bonaiuti le è stata inviata per conoscenza una lettera dei deputati Raisi, Perina, Caldoro, Parisi, Comaroli, Granata e Girlanda, inviata al Presidente della Camera di cui dà lettura: «Illustrissimo Presidente, in data 4 novembre 2008 la Camera dei Deputati ha votato e licenziato il Disegno di legge 1441-ter-A oggi al Senato 1195 che all'articolo 33 comma 3 b) recita «1-bis. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario». La scorsa settimana in un'Audizione Conoscitiva della Commissione Cultura della Camera dei Deputati il Sottosegretario on. Paolo Bonaiuti nel presentare il regolamento sull'editoria sosteneva che avrebbe chiuso la fase istruttoria entro il 10/12 dicembre 2008 e l'avrebbe inviata al Consiglio di Stato entro quella data per la definitiva approvazione. In sede di dibattito molti colleghi sono intervenuti in Commissione Cultura sottolineando il fatto che il 1195 prevede il parere vincolante delle Commissioni competenti sul regolamento. A loro il Sottosegretario Bonaiuti ha eccepito sostenendo che secondo il parere dei suoi uffici la delega del Governo ricevuta dal Parlamento in materia di regolamento dell'editoria non può essere soggetta ad un ulteriore parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Riteniamo tale interpretazione di dubbia legittimità come dimostrano alcuni pareri che alleghiamo alla presente. Siamo pertanto a chiederLe un Suo autorevole intervento per una corretta interpretazione che dirima questo delicato conflitto istituzionale. Raisi, Perina, Caldoro, Parisi, Comaroli, Granata e Girlanda.».
Rileva infine che a seguito di questa lettera le è stata trasmessa dal sottosegretario

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Bonaiuti una ulteriore nota proveniente dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, volta a suffragare, dal punto di vista tecnico, le considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, che illustra sinteticamente.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) esprime vivo rammarico per la vicenda in oggetto, stigmatizzando innanzitutto il fatto che non è ancora stato stabilito da una legge dello Stato che vi sarà un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari sul regolamento dell'editoria. Rileva, inoltre, che al contrario di quanto emerge dallo lettera del sottosegretario Bonaiuti, lo schema di regolamento è stato già illustrato in Commissione nel corso della sua audizione e che in ogni caso il regolamento predisposto non è stato redatto sulla base di una consultazione dei vari soggetti interessati. Ricorda, in particolare che erano state richieste delle audizioni, che non verranno svolte per motivi di ristrettezza di tempi che non si comprendono. Giudica inoltre insufficienti tutti i provvedimenti in materia di editoria compresi quelli contenuti nella finanziaria. È disdicevole che non si rispetta la volontà della Camera riguardo alle vincolatività del parere delle Commissioni sul regolamento dell'editoria, in quanto ciò viola le prerogative del Parlamento. Si riserva quindi di segnalare la vicenda con proprie autonome iniziative al Presidente della Camera. Ribadisce quindi la necessità di procedere alle audizioni informali dei soggetti interessati al provvedimento in esame, come convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già a partire dalla prossima settimana, eventualmente martedì, prima di concludere l'audizione del sottosegretario Bonaiuti il cui seguito, ricorda, è stato rinviato nella seduta del 26 novembre scorso.

Stefano CALDORO (PdL) condivide le obiezioni sull'importanza di rispettare la volontà del Parlamento, anche se rileva che la norma sulla vincolatività del parere parlamentare non è stata ancora approvata definitivamente al Senato. Sottolinea inoltre che occorrerebbe comprendere quali sono le ragioni per le quali vi è adesso fretta di approvare il regolamento. Sottolinea inoltre che in alcuni casi non è possibile prevedere che il parere delle Commissioni parlamentari sia vincolante. Auspica quindi che il sottosegretario Bonaiuti possa riferire sulla vicenda in oggetto in Commissione nel tempo più breve possibile.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che sulla questione in oggetto sussiste evidentemente un problema di rapporto tra maggioranza parlamentare e Governo. Ricorda inoltre che la velocizzazione dell'iter dell'adozione del regolamento sull'editoria è ingiustificabile e viola la volontà del Parlamento. Rileva, infine, che il sottosegretario Bonaiuti deve ancora finire di rispondere alle obiezioni sollevate in Commissione e auspica quindi che venga trovata una soluzione al problema al più presto.

Renato FARINA (PdL) ritiene che l'atteggiamento del rappresentante del Governo non rileva una scarsa predisposizione ad ascoltare le osservazioni dei membri della Commissione da parte dell'Esecutivo. Sottolinea inoltre che l'adozione del regolamento in tempi rapidi è giustificata dal fatto che occorre evitare di ritardare oltre modo l'assegnazione dei fondi, proprio come indicato dal sottosegretario Bonaiuti. Ricorda d'altra parte che è stata risolta la questione del «tetto dei contributi». Ritiene pertanto che il Governo abbia ben operato e che la questione dei rapporti tra Governo e Parlamento può essere affrontata in altra sede, auspicando quindi che non venga rovinato il clima di collaborazione costruttiva finora instaurato con il Governo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene la situazione imbarazzante, evidenziando l'esigenza di difendere le prerogative del Parlamento. Considera infatti l'operato del Governo ancora più allarmante, perché potrebbe costituire un precedente

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pericoloso. Nutre inoltre qualche dubbio sul fatto che vengano effettivamente convocati gli stati generali dell'editore, sottolineando inoltre che tale convocazione potrebbe non essere importante per risolvere la situazione.

Paola GOISIS (LNP) rileva che il Governo avrebbe potuto comunque consultare il Parlamento prima di velocizzare l'iter del regolamento, stigmatizzando il metodo seguito che considera un inutile appesantimento delle procedure. Sottolinea quindi che occorrerebbe maggior rispetto per le prerogative del Parlamento.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) auspica che il Presidente della Commissione cultura, come ha sempre fatto, voglia rappresentare al sottosegretario Bonaiuti le perplessità emerse allo scopo di indurlo a rivedere la sua posizione; altrimenti teme si rischi una vera e propria rottura dei rapporti finora instaurati. È convinto infatti del fatto che se si inizia con un percorso comune, occorre procedere su quella linea. Ricorda inoltre che l'emendamento sulla vincolatività del parere parlamentare è stato votato all'unanimità nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge ora al Senato. Paventa inoltre il rischio che ogni qualvolta il Parlamento si esprime all'unanimità non ci sia rispetto per le sue prerogative da parte del Governo. Ritiene quindi opportuno che ci sia al più presto la convocazione del seguito dell'audizione del sottosegretario Bonaiuti, rinviata il 26 novembre scorso.

Valentina APREA, presidente, prende atto delle considerazioni emerse. Deve precisare peraltro, dal punto di vista strettamente formale, che il parere vincolante delle Commissioni sul regolamento dell'editoria non è ancora previsto da una legge dello Stato, poiché il disegno di legge in questione non è stato ancora approvato definitivamente dal Senato. Riconosce d'altra parte che su questo tema rimangano ancora in sospeso numerose questioni sul piano prettamente politico che ritiene debbano essere risolte al più presto. Dal canto suo, tiene a rassicurare tutti i colleghi e il Governo che non intende in alcun modo che siano frustrate le prerogative della Commissione, del cui rispetto, come ha sempre fatto, sarà personalmente garante. Non vuole peraltro neanche nascondersi che l'approvazione del regolamento in tempi brevi è importante proprio al fine di assegnare i contributi spettanti per gli anni 2007 e 2008 che rischierebbero altrimenti di andare persi. Si riserva quindi di rappresentare al sottosegretario Bonaiuti le considerazioni svolte nel corso della seduta, al fine di potere prevedere in tempi rapidi il seguito della sua audizione, rinviata, come più volte ricordato dai colleghi, il 26 novembre scorso.

La seduta termina alle 17.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 17.

5-00510 De Torre: Attuazione e finanziamento del Piano nazionale di insegnamento dell'italiano come seconda lingua (L2).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maria Letizia DE TORRE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto nonostante vi sia un riferimento nella risposta ai finanziamenti, le modalità attuative del piano sono insufficienti a garantire l'efficacia del piano stesso.

5-00522 Mancuso: Richiesta di accertamenti ispettivi presso l'I.T.I.S. «Mario del Pozzo» di Cuneo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

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Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto la vicenda prospettata nell'interrogazione ha rilevato un atteggiamento politicizzato da parte di rappresentanti sindacali.

5-00537 Frassinetti: Evento verificatosi nella scuola pubblica primaria Crispi di Roma il 15 ottobre 2008.

Bruno MURGIA (PdL) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Bruno MURGIA (PdL) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto la ricostruzione della vicenda riportata nella risposta non corrisponde alle informazioni oggettive in essa indicate.

5-00547 Marco Carra: Ipotesi di chiusura di strutture scolastiche in provincia di Mantova.

Mario CAVALLARO (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Mario CAVALLARO (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto la risposta conferma che effettivamente esistono ipotesi di chiusura di strutture scolastiche in provincia di Mantova.

5-00548 Cavallaro: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università di Camerino.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto non vi è stata sufficiente cautela nelle affermazioni in sede di stampa sulla situazione di dissesto dell'università di Camerino.

5-00549 Vannucci: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università di Urbino.

Mario CAVALLARO (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che dalla stessa emerge come non vi sia una situazione di dissesto nelle casse dell'Università di Urbino, che sta anzi attuando politiche virtuose.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 953 Aprea, C. 808 Angela Napoli, C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.