CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2008
103.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 DICEMBRE 2008

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva preliminarmente che il decreto-legge all'esame della Commissione Giustizia, in sede consultiva, è volto a fare fronte alla straordinaria necessità ed urgenza, da un lato, di emanare disposizioni tese ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, che avrebbe pesanti ricadute anche di ordine occupazionale, dall'altro, di promuovere lo sviluppo economico, con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività, nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto.
Il provvedimento introduce, inoltre, misure tese a fare fronte alle indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti ai noti eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle regioni Umbria e Marche, nonché disposizioni relative agli

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interventi in materia di protezione civile, con particolare riferimento al «grande evento» della Presidenza italiana del G8.
Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnalano gli articoli 1-ter e 3-bis.
L'articolo 1-ter (Disposizioni in materia di arbitrati), differisce al 30 marzo 2009 il termine di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 248 del 2007, in materia di divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008).
Tali termine, fissato dal suddetto articolo 15 al 30 giugno 2008, è stato poi differito da un successivo decreto-legge alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della devoluzione delle competenze sulle controversie nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello (di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003) e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
In sostanza, con questa ulteriore proroga, si conferma la volontà di garantire che l'aumento del carico giudiziario derivante dalla effettiva applicazione del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia assorbito dalle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. A tal fine, tuttavia, è preliminarmente necessario devolvere alle predette sezioni specializzate le necessarie competenze. La ratio della proroga, pertanto, è di rinviare l'entrata in vigore del divieto in questione, in attesa della definizione normativa delle necessarie competenze in capo all'organo giudiziario che sarà chiamato a decidere sulle controversie non più sottoponibili ad arbitrato.
Con la disposizione in esame, viene ulteriormente prorogato al 30 marzo 2009 anche il termine previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge finanziaria 2008, recante disposizioni transitorie. Tale norma dispone le condizioni e le modalità con le quali, in attesa dell'entrata in vigore del divieto di arbitrato, le pubbliche amministrazioni devono declinare la competenza arbitrale, precisando che dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria.
L'articolo 3-bis (Disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria), introdotto dal Senato, integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi-bis), al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
Ricorda che l'articolo 2112 del codice civile prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario, stabilendo che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è altresì tenuto in via di principio ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento.
Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

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Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, prima di proseguire l'esame degli emendamenti, fa presente, con soddisfazione, che il disegno di legge in esame ed i progetti di legge abbinati sono stati inseriti nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì 16 dicembre 2008. Ciò rafforza ancora di più l'esigenza di accelerare la conclusione dell'esame in sede referente.
Ricorda che, concluso l'esame degli emendamenti, si svolgerà la fase successiva dell'esame in sede consultiva, da parte delle Commissioni permanenti, del testo risultante dagli emendamenti approvati e quella dell'esame dei pareri da parte della Commissione. Per tale ragione la Commissione è stata convocata anche al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana in Assemblea.
Per quanto attiene all'esame degli emendamenti, ricorda che la scorsa seduta è stata rinviata mentre si stavano esaminando gli emendamenti 1.26 Ferranti e 1.10 Lussana, sostanzialmente identici, sui quali aveva espresso parere favorevole (il parere del Governo era conforme) a condizione che fossero riformulati nel senso di sostituire le parole da «legalmente» a «persona offesa» con le parole «anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa». Si tratta dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 612-bis. A seguito della riformulazione, tale comma, qualora venisse approvata l'aggravante, così risulterebbe: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa». Risulterebbe precluso l'emendamento 1.19 Bernardini sulla stabilità del legame affettivo. Rileva quindi che la novità rispetto al testo originario del Governo consiste nel considerare un'ipotesi aggravata la circostanza che il fatto sia posto in essere dal coniuge o da persona legata con la vittima da una relazione affettiva in corso.

Donatella FERRANTI (PD) e Carolina LUSSANA (LNP) riformulano rispettivamente gli emendamenti 1.26 e 1.10 nel senso proposto dal relatore (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL), con riferimento agli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, rileva che le forme di violenza che si possono manifestare nell'ambito dei rapporti matrimoniali sono molto diverse dal fenomeno degli atti persecutori. Tenendo conto che comunque gli atti persecutori commessi dal coniuge verrebbero puniti, la previsione della specifica aggravante di cui ai predetti emendamenti rappresenterebbe una inopportuna forzatura. Né appare conferente insistere nel sostenere la tesi, invero opinabile, che le forme di violenza si manifesterebbero prevalentemente in famiglia poiché, in ogni caso, la previsione dell'aggravante non costituirebbe un corollario di quella tesi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che gli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana potrebbero essere accantonati, in vista di una ulteriore riformulazione che possa trovare la massima condivisione possibile.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non sia opportuno chiarire se il Governo sia disponibile ad esprimere parere favorevole sugli stessi, quanto piuttosto procedere alla loro votazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, propone di accantonare gli emendamenti

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1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, illustra il suo emendamento 1.104, volto a prevedere una ipotesi speciale di recidiva rispetto a quella generale prevista dall'articolo 99 del codice penale. In particolare, si prevede l'aggravante obbligatoria nel caso in cui il fatto sia commesso da un soggetto già condannato per il reato di atti persecutori nei confronti della stessa vittima. La pena prevista è da tre a otto anni.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'impostazione e le finalità dell'emendamento 1.104 del relatore, ma ritiene che la specifica ipotesi di recidiva ivi prevista debba applicarsi anche se il fatto sia commesso da persona già condannata per il delitto di atti persecutori nei confronti di vittime diverse e non necessariamente nei confronti della stessa vittima.

Enrico COSTA (PdL) esprime l'auspicio che la Commissione, per semplificare il proprio lavoro, si richiami ai principi generali dell'ordinamento penale. Nel caso di specie, ritiene che siano sufficienti le norme della parte generale del codice penale e, segnatamente, l'istituto della recidiva, senza necessità di stabilire discipline derogatorie.

Manlio CONTENTO (PdL) dopo avere ricordato che i processi penali hanno dei tempi molto lunghi, rileva che non appare opportuno introdurre nell'ordinamento una norma che inserisce il precedente penale quale elemento di una specifica ipotesi di recidiva. Esprime, più in generale, perplessità sulla formulazione dell'emendamento e sui rapporti che intercorrono tra la disciplina in esso prevista ed il reato continuato, ricordando come la continuazione possa essere rilevata in fase di esecuzione. In conclusione, ritiene che l'emendamento 1.104 del relatore sia volto ad introdurre una norma ultronea e sostanzialmente inutile.

Pierluigi MANTINI (PD) condivide la ratio dell'emendamento 1.104 e ma ritiene opportuno chiarire, in modo inequivocabile, che il fatto deve essere commesso non solo dallo stesso autore e nei confronti della stessa vittima. Inoltre, si dovrebbe tenere conto dell'ipotesi che l'autore sia stato precedentemente condannato per un reato anche più grave dello stalking e poi reiteri, sulla stessa vittima, degli atti persecutori. Ritiene che la fattispecie potrebbe essere riformulata sulla base delle predette osservazioni.

Donatella FERRANTI (PD) condivide lo spirito dell'emendamento 1.104, pur sottolineando la necessità di una migliore formulazione, che renda applicabile la fattispecie. Ritiene opportuno, peraltro, prevedere specifiche misure cautelari o ipotesi di procedibilità d'ufficio per prevenire i casi più gravi di reiterazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, precisa che la ratio dell'emendamento è di creare un idoneo deterrente nei confronti di gravi forme di reiterazione di fatti criminosi. L'emendamento, in ogni caso, potrà essere riformulato tenendo conto dei rilievi, del tutto condivisibili, dell'onorevole Mantini.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ricorda che le riforme devono essere sempre coerenti e non intaccare il sistema del diritto penale, sia sostanziale che processuale. Ribadisce quindi le sue perplessità sull'emendamento in esame, osservando come peraltro il patteggiamento impedirebbe l'applicazione della norma. Inoltre, il provvedimento nel suo complesso sembra prevedere sanzioni spesso sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti e contrastanti con la coerenza generale del sistema, nonché ipotesi di procedibilità d'ufficio che non appaiono opportune. Esprime la sua totale contrarietà sull'emendamento in esame, ritenendo sufficiente la disciplina già prevista dall'articolo 99 del codice penale.

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Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dopo avere ricordato che le questioni attinenti alla procedibilità, a querela di parte o d'ufficio, verranno in questione allorché si esamineranno gli emendamenti che su di esse incidono, riformula l'emendamento 1.104 tenendo conto dei rilievi dell'onorevole Mantini (vedi allegato).

Pierluigi MANTINI (PD) valuta favorevolmente l'emendamento 1.104, come riformulato. Ritiene peraltro che la formulazione possa essere ulteriormente migliorata, precisando i rapporti con l'istituto del patteggiamento ed eventualmente rimodulando l'entità della pena edittale.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda che lo stalking è un fenomeno complesso e l'emendamento 1.104 del relatore tiene conto di come, in questi casi, sussista una specifica propensione a reiterare il comportamento persecutorio. Tenuto conto della necessità di strumenti di deterrenza effettivi, ritiene che l'emendamento in esame, come riformulato, appare utile e adeguato alle specificità del fenomeno degli atti persecutori.

Antonio DI PIETRO (IdV) ricorda che anche senza l'aggravante in questione l'ordinamento penale offre al giudice adeguati strumenti per valutare la concreta gravità, come ad esempio la recidiva, del fatto e ritiene opportuni che tale valutazione sia lasciata al giudice. Invita quindi la Commissione a formulare un testo che sia il frutto della cooperazione di tutti i Gruppi impegnandosi, nel caso la Commissione approvi un testo ampiamente condiviso, a non a non ripresentare i suoi emendamenti nel corso dell'esame in assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, sottolinea che proprio al fine di giungere all'approvazione di un testo largamente condiviso, si è dato ampio spazio al dibattito e, con specifico riferimento all'emendamento 1.104, sta valutando quali sia l'orientamento prevalente nella Commissione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che le pene previste dal provvedimento in esame appaiono spesso sproporzionate rispetto alla gravità del fatto, potendosi arrivare a dodici anni con l'applicazione delle aggravanti.

Donatella FERRANTI (PD) condividendo sostanzialmente i rilievi dell'onorevole Di Pietro, esprime perplessità sull'eccessiva costrizione dei poteri valutativi del giudice che discenderebbero dall'applicazione della disciplina prevista dall'emendamento in esame. Sottolinea come anche le pene ivi previste appaiano eccessive. Suggerisce quindi di riformulare l'emendamento in modo da disporre l'obbligatorietà dell'aumento della pena fino alla metà.

Carolina LUSSANA (LNP) evidenzia come sia sostanzialmente unanime la condivisione dello spirito dell'emendamento 1.104 del relatore, come riformulato.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, all'esito delle osservazioni avanzate nel corso della discussione, ritira l'emendamento 1.104 (nuova formulazione), riservandosi di riformularlo in vista di una eventuale ripresentazione nel corso dell'esame in l'Assemblea. Tornando all'esame degli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, precedentemente accantonati, chiede se vi siano ulteriori interventi sugli stessi.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che l'emendamento 1.26 (nuova formulazione) Ferranti pone sullo stesso piano il rapporto coniugale in atto e quello ormai cessato. La relazione introduttiva del disegno di legge C. 1440 rileva, d'altra parte, che la maggior parte dei delitti vengono commessi da partner o ex partner. Molto spesso l'atto persecutorio è proprio posto in essere, in modo strumentale, per ottenere l'obiettivo di una separazione consensuali a condizioni vessatorie per il partner più debole, vittima degli atti persecutori. Sottolinea come vi sia un vuoto

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normativo proprio con riferimento agli atti persecutori «endoconiugali». Ritiene che l'emendamento 1.26 (nuova formulazione) debba essere approvato anche per evitare di mandare il messaggio che l'atto persecutorio è meno grave se commesso in famiglia.

Marilena SAMPERI (PD) rileva che i maltrattamenti e l'omicidio sono aggravati se commessi all'interno della famiglia, poiché nella famiglia le vittime possono trovarsi in una situazione di particolare debolezza e vulnerabilità. L'emendamento 1.26 (nuova formulazione) Ferranti si basa, appunto, sulla medesima ratio.

Francesco Paolo SISTO (PdL) apprezza l'intervento dell'onorevole Samperi, ma osserva che le fattispecie da lei invocate sono molto diverse dalle ipotesi di atti persecutori. Appare inoltre pericoloso e inopportuno introdurre ipotesi di procedibilità d'ufficio in relazione a fatti commessi in famiglia, dove i confini tra legalità e illegalità possono risultare spesso molto sfumati. Esprime quindi una valutazione contraria sugli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti volti alla soppressione, nel caso di specie, della procedibilità d'ufficio.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA condividendo i rilievi espressi dall'onorevole Sisto, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, in considerazione della circostanza che per tale aggravante il quarto comma dell'articolo 612-bis in esame prevede la procedibilità d'ufficio.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che il fatto sia più grave se commesso dal coniuge non separato o divorziato e ritiene opportuno l'inasprimento di pena previsto dagli emendamenti in esame. Invita quindi il Governo a rivedere il suo parere.

Donatella FERRANTI (PD) chiede di accantonare nuovamente gli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione), per potere subito affrontare la questione della procedibilità d'ufficio. Il parere contrario del Governo , infatti, appare strettamente condizionato dalla soluzione, ancora non raggiunta, della procedibilità d'ufficio nel caso di atti persecutori compiuti nell'ambito familiare.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione del rilievo dell'onorevole Ferranti, propone di accantonare gli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione), in modo che si possa passare all'esame degli emendamenti attinenti alla questione della procedibilità.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pone in votazione gli identici emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti, volti ad eliminare la procedibilità d'ufficio nel caso dell'aggravante prevista per i fatti di cui al secondo comma dell'articolo 612-bis. Ricorda che sui predetti emendamenti è stato espresso parere favorevole sia dal Governo che dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rilevato che è stata superata la questione della procedibilità con riferimento all'aggravante di cui agli identici emendamenti 1.26 Ferranti (nuova formulazione) e 1.10 Lussana (nuova formulazione), chiede se vi siano ulteriori interventi sulle predette proposte emendative, precedentemente accantonate.

Donatella FERRANTI (PD) in considerazione del fatto che la questione della procedibilità del reato, nell'ipotesi aggravata in questione, è stata risolta, auspica

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che il Governo possa mutare il proprio intendimento ed esprimere un parere favorevole.

Carolina LUSSANA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10 (nuova formulazione) e dell'identico emendamento 1.26 (nuova formulazione) Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) dopo avere premesso che il coniuge che compie atti persecutori deve essere certamente punito, sottolinea tuttavia l'inconferenza delle argomentazione che, a sostegno degli emendamenti in esame, adducono ad esempio le fattispecie di maltrattamento e di omicidio, che sono aggravate se commesse in famiglie e comunque nei confronti del coniuge. Tali ipotesi sono del tutto diverse dagli atti persecutori e non è possibile alcuna analogia. Esprime una valutazione sfavorevole sugli emendamenti in questione.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che, sgomberato il campo dalla questione della procedibilità, il legislatore deve compiere una scelta nel senso di prevedere una idonea sanzione per i casi che rivestono oggettivamente un maggiore disvalore. Preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 1.26 Ferranti e 1.10 Lussana.

Francesco Paolo SISTO (PdL) teme che nel periodo previsto per proporre querela una simile norma possa essere strumentalizzata in vista di una separazione giudiziale o consensuale vessatoria per il coniuge più debole.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA, in considerazione dell'approvazione degli emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti, nonché di quanto emerso dal dibattito, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, ritenendo che, venuta meno la procedibilità d'ufficio, siano venute meno anche le ragioni della contrarietà precedentemente espressa.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, all'esito dell'approvazione degli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione), dichiara precluso l'emendamento 1.19 Bernardini. Rileva che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.21, debba considerarsi che gli stessi vi abbiano rinunziato.

Antonio DI PIETRO (IdV), con riferimento all'emendamento 1.27 Ferranti, ritiene che lo stesso dovrebbe essere riformulato usando la più corretta espressione «soggetto diversamente abile».

Manlio CONTENTO (PdL) condivide l'osservazione dell'onorevole Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'emendamento 1.27, tenendo conto dei rilievi degli onorevoli Di Pietro e Contento.

La Commissione approva l'emendamento 1.27 (nuova formulazione) Ferranti (vedi allegato).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 1.28.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, illustra il suo emendamento 1.102, volto a precisare quali, tra le aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale, siano concretamente configurabili con riferimento alla fattispecie di atti persecutori. Inoltre si prevede come aggravante l'ipotesi in cui vi sia o vi possa essere una grave violazione della privacy.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime talune perplessità sull'emendamento 1.102 del relatore, ritenendo che lo stesso potrebbe essere riformulato sostituendo il

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termine «privacy» con quello di «riservatezza». Inoltre, ritiene che talune espressioni siano troppo generiche, quali la minaccia di violare «gravemente» la privacy o il fatto commesso «in modo simbolico».

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Di Pietro. Evidenzia peraltro che l'emendamento riprende la formulazione dell'articolo 339 del codice penale, eliminando le aggravanti incompatibili. Riformula comunque l'emendamento 1.102 sostituendo il termine «privacy» con il termine «riservatezza» e sopprimendo le parole «in modo simbolico» (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL) esprime perplessità sulla determinatezza e sull'opportunità del riferimento alla «minaccia di violare gravemente la riservatezza». Ritiene preferibile prevedere sostituire tale espressione con un puntuale riferimento alla violazione delle norme a tutela della riservatezza.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide l'opinione secondo la quale la formulazione dell'emendamento 1.102 è carente sul versante della determinatezza.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva che vi è una sostanziale sovrapposizione tra la minaccia di cui al primo comma dell'articolo 612-bis e la minaccia di violare gravemente la riservatezza, di cui all'emendamento 1.102, come riformulato.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione dei dubbi sollevati sulla formulazione del suo emendamento 1.102 (nuova formulazione), ne propone l'accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di accantonamento dell'emendamento 1.102 del relatore (nuova formulazione) e respinge l'emendamento 1.9 Palomba.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.31, rileva che, a quanto le risulta, il Ministro Carfagna sembrerebbe favorevole all'introduzione di una aggravante, volta ad aumentare la pena per i reati compiuti con finalità di discriminazione anche motivata da orientamento sessuale e da identità di genere. Auspica, quindi, che il Ministro esprima un parere favorevole per l'emendamento 1.31 che anticipa tale soluzione per il solo reato di atti persecutori.

Enrico COSTA (PdL) rileva che l'emendamento 1.31 Ferranti è contraddittorio rispetto allo spirito del provvedimento in esame.

Barbara POLLASTRINI (PD) replicando all'onorevole Costa, rileva che si tratta di accogliere l'invito di molti organismi sopranazionali. Vi è una precisa indicazione anche in una direttiva europea. La norma deve essere inserita in questo provvedimento poiché è volta a sanzionare tutti gli atti persecutori commessi con finalità discriminatoria, verso chiunque diretti, compresi gli omosessuali e transessuali. Confida nella sensibilità del Ministro e in un suo parere favorevole.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime perplessità sull'emendamento 1.31 Ferranti, poiché la ratio del provvedimento in esame è di tutelare la vittima degli atti persecutori in quanto tale, indipendentemente dalla finalità discriminatoria.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come gli atti persecutori a fini discriminatori sono tipici ed estremamente frequenti.

Anna Paola CONCIA (PD) non condivide le osservazioni dell'onorevole Di Pietro e ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.31 Ferranti rappresenterebbe un primo segnale di civiltà nella lotta contro ogni forma di discriminazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.31 Ferranti.

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Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 19.50.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di oggi.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la precedente seduta si è conclusa con la votazione dell'emendamento 1.31 Ferranti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.7 e 1.6 Palomba, fatti propri dall'onorevole Tenaglia.

Giulia BONGIORNO, presidente, rilevata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.22, avverte che si ritiene che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.8 Palomba, fatto proprio dall'onorevole Tenaglia.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pone in votazione l'emendamento 1.16 Contento, ricordando che sullo stesso il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 1.16 Contento (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, presenta il suo emendamento 1.300 (vedi allegato) che è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio solo ove il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile, limitando quindi i casi di procedibilità d'ufficio rispetto alla formulazione originaria del testo che si riferisce a tutte le ipotesi di cui all'articolo 339 del codice penale.
Rilevata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.11, 1.12, 1.20, 1.35, 1.37 e 1.36 avverte che si considera che gli stessi vi abbiano rinunziato.

Manlio CONTENTO (PdL) intervenendo sull'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento, che prevede la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis, esprime forte perplessità sulla formulazione di tale norma ed ancora di più sugli emendamenti volti a prevedere un nesso di causalità tra atti persecutori e omicidio. Sottolinea l'estrema difficoltà di stabilire una consequenzialità tra atti persecutori e morte e di rappresentarla con una corretta formulazione della fattispecie.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene inopportuna la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento poiché in tale ipotesi troveranno comunque applicazione gli articoli 584 e 586 del codice penale.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA, nel replicare agli onorevoli Contento e Sisto, precisa che ciò che ha spinto a formulare quella norma sono i numerosi episodi di cronaca che dimostrano come la

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vicenda dello stalking spesso si caratterizzi per il verificarsi di una escalation che si conclude con l'omicidio. Si è ritenuto opportuno in questi casi prevedere la pena dell'ergastolo.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione di quanto precisato dal Ministro e delle osservazioni dell'onorevole Contento, modificando il proprio precedente avviso, esprime parere contrario sull'emendamento 1.30 Ferranti, il quale sostanzialmente riformula l'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento prevedendo la pena dell'ergastolo qualora l'omicidio sia compiuto dall'autore degli atti persecutori e in conseguenza dei medesimi. Ritiene infatti che tale formulazione non descriva adeguatamente il nesso che deve sussistere tra atti persecutori e omicidio.

Enrico COSTA (PdL) dopo aver sottolineato che il fenomeno dello stalking è connotato da una particolare forma di progressione criminosa che può condurre fino all'omicidio e condivisa l'opportunità, in quest'ultimo caso, di comminare la sanzione dell'ergastolo, rileva l'opportunità di trovare la formulazione più idonea per descrivere la connessione che lega gli atti persecutori all'omicidio.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rilevata la sostanziale condivisione sulla ratio dell'articolo 1.30 Ferranti, nonché la necessità di una riformulazione, propone di accantonare il predetto emendamento.

La Commissione, dopo avere approvato la proposta di accantonamento, approva l'emendamento 1.300 del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, con riferimento all'emendamento 1.32 Ferranti, osserva che la disposizione sembra utile per il perseguimento dell'obiettivo principale a cui deve tendere una normativa anti-stalking, ovvero evitare a tutti i costi l'escalation di pericolosità dello stalker nei confronti della vittima. In questo senso, il subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a un programma di riabilitazione e/o alla sottoposizione a trattamento medico psicologico restringe (e non allarga) la portata della sospensione condizionale per i colpevoli di stalking, e dunque non comporta in ogni caso un maggiore pericolo per la vittima. Inoltre, il sottoporsi ad un programma riabilitativo appare di frequente tappa obbligata per lo stalker che voglia uscire dalla sua ossessione e smettere di perseguitare la sua vittima. Ricorda che sull'emendamento 1.32 Ferranti ha espresso parere favorevole mentre il Governo ha espresso parere contrario.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 1.32 e ne raccomanda quindi l'approvazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ribadisce la necessità di operare con la massima cautela quando si interviene su istituti di carattere generale dell'ordinamento penale. Con riferimento all'emendamento in esame, esprime inoltre forti dubbi di costituzionalità per violazione dell'articolo 32 della Costituzione e del relativo divieto di trattamenti sanitari obbligatori. Oltretutto la norma che si intende introdurre presuppone che un soggetto sia malato per il solo fatto di avere commesso un reato. Il che appare del tutto inaccettabile, anche sotto il profilo logico-giuridico.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che nel caso di specie non vi è alcun trattamento sanitario obbligatorio, poiché si subordina la sospensione condizionale alla partecipazione volontaria del soggetto ad un programma di riabilitazione o ad un trattamento medico-psicologico. Inoltre si rimette al giudice la valutazione circa l'opportunità di adottare una simile misura.

Manlio CONTENTO (PdL) condivide i dubbi sulla costituzionalità della disposizione espressi dall'onorevole Sisto poiché, se si pone il soggetto di fronte all'alternativa tra sottoporsi ad un trattamento sanitario e rinunciare alla propria libertà,

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non si può parlare di sottoposizione volontaria ad un trattamento sanitario. In tal modo si finisce per eludere il divieto di cui all'articolo 32. Sarebbe preferibile prevedere una attenuante per coloro che si sono sottoposti al predetto trattamento.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime talune perplessità sull'emendamento 1.32 Ferranti, per quanto concordi con l'onorevole Capano sull'assenza di dubbi di costituzionalità. Sottolinea che lo stalking è un reato particolare e che la reiterazione è un rischio concreto. Ritiene peraltro che una apposita misura di sicurezza potrebbe essere più efficace rispetto alla soluzione proposta dall'emendamento in esame.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.32, chiarendo come lo stesso non violi in alcun modo l'articolo 32 della Costituzione e che la soluzione che con lo stesso si intende proporre appare la più idonea in considerazione delle particolarità di questo tipo di reato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.32 e l'articolo aggiuntivo 1.01 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.8, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.
Propone quindi all'onorevole Ferranti di riformulare il suo emendamento 2.4 nel senso di prevedere che la persona offesa possa esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza nel luogo di abituale dimora, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta sarà trasmessa senza ritardo al questore il quale, se necessario assunte informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza potrà ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Enrico COSTA (PdL) condivide la proposta di riformulazione del relatore, sottolineando peraltro l'opportunità di eliminare il riferimento al «luogo abituale di dimora», poiché ciò consentirebbe alla vittima di rivolgersi a qualunque autorità di pubblica sicurezza.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 2.4 come proposto dal relatore e tenendo conto del rilievo dell'onorevole Costa (vedi allegato). Ritira quindi il suo emendamento 2.5 il cui contenuto risulta assorbito dalla più ampia formulazione dell'emendamento 2.4, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.4 Ferranti (nuova formulazione) e 2.1 Contento (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL) ritira i suoi emendamenti 2.2 e 2.3.

La Commissione respinge gli emendamenti 2.7 e 2.6 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente, rilevata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative 2.01, 2.02, 2.03, 3.4 e 3.5, avverte che si intende che gli stessi vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva l'emendamento 3.8 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) illustra il proprio emendamento 3.1, volto a sopprimere la disposizione che prevede che i provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale siano comunicati non solo all'autorità di pubblica sicurezza competente, come peraltro già previsto dalla legge, ma anche alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide l'emendamento 3.1 Contento ritenendo, in particolare, che la comunicazione dei provvedimenti di cui agli articoli

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282-bis e 282-ter del codice di procedura penale ai servizi socio-assistenziali rafforzi il sistema di prevenzione contro il fenomeno dello stalking.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che l'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso Art. 282-quater, del provvedimento in esame, potrebbe essere formulato in maniera più adeguata.

Francesco Paolo SISTO (PdL) con riferimento all'emendamento 3.1 Contento, ribadisce che, trattandosi di misure coercitive, occorre la massima cautela allorché si decida di introdurre delle ipotesi speciali. Ritiene che sarebbe opportuno adeguarsi al regime generale delle misure coercitive, evitando la comunicazione delle stesse ai servizi sociali e alla persona offesa.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 3.1 riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.2, 3.6, 3.7 e 4.1, avverte che si ritiene che gli stessi vi abbiano rinunciato. In relazione all'articolo aggiuntivo 4.09 Capano e agli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 Lussana, ricorda di aver espresso parere favorevole qualora fossero riformulati prevedendo una adeguata copertura economico-finanziaria. In conseguenza di ciò, l'onorevole Capano ha presentato una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo. Sulle predette proposte emendative ha chiesto di intervenire il Ministro per le pari opportunità.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA preliminarmente invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi 4.09 (nuova formulazione) Capano, 4.01 e 4.02 Lussana, in quanto questi presentano problemi applicativi. Avverte che la materia oggetto di tali articoli aggiuntivi è attualmente oggetto di verifica in vista della presentazione di un emendamento volto a prevedere, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministro della difesa, l'istituzione presso il Ministero per le pari opportunità di un nucleo antistalking, con la partecipazione di carabinieri, al quale affidare, tra l'altro, la gestione di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica. Per quanto attiene ad una eventuale apertura di uno sportello al pubblico presso ogni questura, comunica di aver verificato presso il Ministero dell'interno la non praticabilità di tale ipotesi, mancando le risorse necessarie.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, sulla base della precisazione appena fornita dal Ministro, modifica il proprio parere sugli articoli aggiuntivi 4.09 (nuova formulazione) Capano, 4.01 e 4.02 Lussana, rimettendosi alla Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione) Capano, dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà del Ministro a tale articolo aggiuntivo, formulato prevedendo una copertura finanziaria adeguata che non grava sulle dotazioni economiche del Ministero per le pari opportunità. Ciò considerato, ritiene che non vi sia alcuna ragione che giustifichi la reiezione di un emendamento volto a tutelare le persone vittime degli atti persecutori. In tale ottica sottolinea l'importanza dell'istituzione di uno sportello aperto al pubblico che abbia una distribuzione capillare sul territorio.

Cinzia CAPANO (PD) interviene per sottolineare l'assoluta utilità dell'istituzione degli sportelli aperti al pubblico presso le questure, rilevando come questi, attraverso l'ausilio di personale qualificato, possano essere di aiuto concreto per le vittime degli atti persecutori. Ritiene che tali strumenti di tutela possano essere un mezzo per bloccare concretamente l'intensificarsi degli atti persecutori nei confronti di una medesima vittima.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che il Ministro non ha dichiarato

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la propria contrarietà nel merito agli articoli aggiuntivi in esame, quanto ha piuttosto evidenziato alcune difficoltà di ordine organizzatorio per la realizzazione di particolari strumenti a tutela delle vittime di atti persecutori.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA ribadisce la propria intenzione di garantire alle vittime dei reati di atti persecutori tutti gli strumenti di tutela che possono essere concretamente realizzati. In merito all'apertura di sportelli presso le questure, evidenziando come si tratti di una materia che non rientri nei propri ambiti di competenza, ricorda che al momento vi sono dei problemi di carattere organizzatorio che sembrano insormontabili.

Carolina LUSSANA (LNP), dopo avere espresso apprezzamento per l'intenzione del Ministro di adoperarsi affinché siano assicurati alle vittime del reato di atti persecutori dei mezzi di tutela adeguati, dichiara di ritirare i suoi articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, riservandosi di ripresentarli in Assemblea dopo aver eventualmente verificato con il Ministro la loro realizzabilità concreta. Per quanto attiene alla previsione di uno sportello aperto al pubblico, sottolinea che le proprie proposte emendative non prevedono la presenza di personale medico, quanto piuttosto di personale al quale affidare il compito di prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di atti persecutori. A fronte della difficoltà operativa per la istituzione di sportelli presso le questure, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di presentare in Assemblea un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per la futura istituzione di tali sportelli.
Raccomanda invece l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.03 che prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta. Si tratta di una disposizione a tutela delle vittime del reato in esame che non implica alcun impegno di carattere organizzatorio per gli uffici pubblici collocati sul territorio.

Donatella FERRANTI (PD) invita nuovamente il Ministro ad appoggiare l'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione), che, non comportando esborsi rilevanti per l'erario, assicura degli importanti strumenti di tutela per le vittime di atti persecutori.

Antonio DI PIETRO (IdV), in relazione all'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione), dichiara di condividerne lo spirito, pur ritenendo che esso non sia praticamente applicabile per difficoltà di natura organizzatoria. Ritiene, a tale proposito, che si dovrebbero prevedere delle disposizioni volte a disciplinare in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi degli uffici ai quali demandare il compito di istituire gli sportelli aperti al pubblico. Condivide l'osservazione dell'onorevole Lussana circa l'opportunità di presentare degli ordini del giorno in relazione all'istituzione di tale sportello. In merito all'articolo aggiuntivo 4.03, rileva come si tratti sostanzialmente di un precetto senza sanzione, prevedendo unicamente obblighi, alla cui violazione non è connessa alcuna conseguenza. Anche in questo caso ritiene che si potrebbero presentare degli ordini del giorno.

Angela NAPOLI (PdL) sottolinea l'esigenza di approvare una legge efficace che non sia appesantita da disposizioni astrattamente condivisibili ma di fatto non attuabili per ragioni di copertura finanziaria. Non condivide invece l'ipotesi di inserire nelle questure personale sanitario ovvero di assistenza psicologica, considerato che si tratta di uffici i cui compiti istituzionali attengono piuttosto alla sicurezza e all'ordine pubblico. Invita la Commissione

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a valutare l'opportunità di riservare la questione della tutela socio-sanitaria delle vittime dei reati persecutori a provvedimenti volti unicamente a prevedere varie forme di tutela.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione) Ferranti.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA modifica il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 4.03 Lussana, esprimendo parere favorevole. A tale proposito, sottolinea il proficuo lavoro che svolgono quotidianamente i centri antiviolenza a favore delle vittime di reati, quali ad esempio quelli di violenza sessuale.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, esprime parere conforme al Ministro.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.03 Lussana (vedi allegato).

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che il provvedimento in esame debba limitarsi a contenere disposizioni di natura sanzionatoria, senza prevedere norme, come ad esempio quella prevista dall'articolo aggiuntivo 4.08, che hanno una valenza meramente sociologica.

Barbara POLLASTRINI (PD) dichiara di non condividere l'intervento dell'onorevole Di Pietro, ritenendo che il provvedimento in esame abbia tre obiettivi: la previsione di un nuovo reato, la certezza della pena e la prevenzione. In sostanza, occorre introdurre nell'ordinamento una norma che sia in grado di tutelare efficacemente le donne, che sono in massima parte le vittime degli atti persecutori. Non comprende le ragioni per le quali il Ministro sia contrario anche alle norme di natura preventiva che non prevedano alcuna spesa per l'erario.

Donatella FERRANTI (PD) replica all'onorevole Di Pietro osservando come la materia della prevenzione sia del tutto omogenea a quella della repressione. Ricorda che in molti casi si approvano leggi che tengono conto sia del profilo repressivo che di quello preventivo dei fenomeni che si intendono disciplinare. Nel caso specifico ritiene opportuno prevedere delle statistiche almeno in relazione al fenomeno degli atti persecutori.

La Commissione con diverse votazioni respinge gli articoli aggiuntivi 4.08 e 4.07 Ferranti, 4.06 Pollastrini e 4.05 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, invita il relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 4.04, volto a modificare la cosiddetta Legge Mancino aggiungendovi le ipotesi di discriminazione motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Ricorda che tale materia è oggetto delle proposte di legge C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro, che si trovano attualmente all'esame della Commissione Giustizia. Per quanto l'articolo aggiuntivo 4.04 non sia formalmente inammissibile, riproducendo disposizioni contenute in articoli di proposte di legge abbinate al disegno di legge in esame, ribadisce, in considerazione della circostanza richiamata, l'invito al ritiro di tale articolo aggiuntivo.

Anna Paola CONCIA (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.04, sottolineando l'esigenza che la Commissione già dalla prossima settimana riprenda l'esame dei provvedimenti in materia di omofobia.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione ha accantonato l'articolo aggiuntivo 1.102 (nuova formulazione) del relatore e 1.30 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene opportuno prevedere come aggravante, in sostituzione del riferimento all'articolo 339 del codice penale, l'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con armi o attraverso l'uso del telefono o di altri sistemi di comunicazione, anche informatica o telematica, ovvero mediante l'indebita diffusione, con qualunque mezzo, di immagini o notizie attinenti alla vita privata

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della persona offesa. Osserva che tale formulazione servirebbe a descrivere in maniera sufficientemente determinata i casi in cui sia violata la riservatezza della vittima, secondo quanto previsto dall'emendamento del relatore 1.102 (seconda formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene non opportuno prevedere che costituisca una aggravante l'ipotesi in cui il fatto sia commesso con l'uso del telefono, in quanto si tratterebbe di una delle modalità in cui normalmente sono commessi gli atti persecutori. Per tale ragione rileva come sarebbe inopportuno collocare tale ipotesi tra le circostanze aggravanti.

Antonio DI PIETRO (IdV), dopo aver condiviso le osservazioni del relatore, esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 1.102 (seconda formulazione) nella parte in cui viene fatto riferimento al travisamento del reo, rilevando come si tratti di una ipotesi che in concreto possa non essere tanto grave da essere considerata una circostanza aggravante.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, anche in considerazione dell'intervento dell'onorevole Contento circa l'esigenza di meglio formulare sotto il profilo della determinatezza la nuova circostanza aggravante nella parte in cui si riferisce alla violazione della riservatezza della vittima, riformula nuovamente il suo articolo aggiuntivo 1.102 eliminando il riferimento alla riservatezza

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.102 (terza formulazione) del relatore (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sull'emendamento 1.30 Ferranti, ritiene che la questione del legame tra gli atti persecutori e l'omicidio per il quale si prevede l'ergastolo possa essere risolta facendo riferimento al nesso di occasionalità, piuttosto che a quello di consequenzialità. Non ritiene invece corretta la tesi secondo cui trai due fatti vi debba essere un nesso di causalità.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condividendo l'osservazione dell'onorevole Contento, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 1.30 sostituendo la parola «conseguenza» con la parola «occasione». Inoltre ribadisce l'invito a trasformare tale emendamento in sostitutivo del numero 4-bis della lettera b).

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere la proposta di riformulazione del relatore.

Donatella FERRANTI (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula il suo emendamento 1.30.

La Commissione approva l'emendamento 1.30 (nuova formulazione) Ferranti (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo base, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA, conclusasi la fase dell'esame degli emendamenti, ringrazia tutti i componenti della commissione per lo spirito costruttivo con cui questi sono stati esaminati. Auspica che tale spirito possa caratterizzare anche il lavoro in Assemblea per poter così arrivare all'approvazione di un provvedimento vertente su un tema che sta a tutti a cuore, come quello della tutela delle vittime degli atti persecutori.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali.
C. 1927 Governo, approvato dal Senato.
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.
C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

Disposizioni in materia di reati ministeriali.
C. 891 Consolo.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.