CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2008
103.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali».
Testo unificato C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini

(Seguito dell'esame e rinvio).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2008.

Donato BRUNO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame, che pertanto sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.
C. 907 Bernardini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio TURCO (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, che ha lo scopo di consentire, agli elettori che siano affetti da minorazioni gravi e permanenti e che siano impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria abitazione, di esercitare il diritto di voto presso la stessa. Si tratta di una questione che è già stata affrontata da Governi passati, in modo particolare ad opera dei ministri dell'interno pro tempore Maroni e Pisanu, la cui disciplina potrebbe ora essere perfezionata.
A tale fine, l'articolo unico della proposta novella i commi 1 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006, che ha introdotto il voto domiciliare per gli elettori affetti da gravi patologie che si trovino, presso la propria dimora, nella duplice condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche.
Il comma 1 estende tale modalità di esercizio del diritto di voto a tutti i soggetti portatori di handicap grave che, a causa delle loro condizioni fisiche di immobilità, sono costretti a non poter uscire dalla propria dimora.
Il comma 2, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006, modifica le modalità di presentazione della richiesta di ammissione al voto domiciliare.
Si prevede infatti che l'elettore avente diritto il quale intende esprimere il proprio voto presso l'abitazione in cui dimora deve presentare, tra il quarantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto: una domanda in carta libera nella quale si indicano il motivo per cui l'elettore richiede il voto domiciliare e l'indirizzo presso il quale intende esercitare il diritto di voto; copia della tessera elettorale; copia del certificato rilasciato dalla commissione medica competente per l'accertamento delle situazioni di handicap, dal quale risulti l'esistenza della minorazione grave e permanente; un certificato del medico di base in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l'elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora, indicandone anche la motivazione. Conseguentemente a tali modifiche, il comma 3 della proposta di legge in esame sostituisce la rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006.
Sottolinea quindi l'opportunità di giungere ad una celere approvazione del provvedimento in esame, che è stato sottoscritto da deputati appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione, al fine di assicurare l'entrata in vigore della relativa disciplina in tempo utile per lo svolgimento delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. In questa prospettiva invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di proseguire l'esame del provvedimento in oggetto in sede legislativa.

Donato BRUNO, presidente, fa presente l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sui punti più rilevanti del provvedimento in oggetto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.
C. 1221 cost. Lanzillotta.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2008.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, martedì 2 dicembre, la discussione di carattere generale sul provvedimento in esame si concluderà nella giornata di domani. Successivamente sarà valutata l'eventualità di nominare un comitato ristretto per il seguito dell'esame. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 4 dicembre.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali.
C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), relatore, osserva preliminarmente che la Convenzione sulla mutua assistenza tra le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea è stata conclusa a Bruxelles il 18 dicembre 1997: la Convenzione non è ancora entrata in vigore, proprio in ragione della mancata ratifica da parte dell'Italia, ma risulta già applicabile tra gli Stati membri che abbiano proceduto a depositare lo strumento di ratifica.
Segnala, quindi, che su analoga materia, con la legge 30 luglio 1998, n. 292 l'Italia ha ratificato il protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 - a sua volta ratificata con legge 30 luglio 1998, n. 291. Un successivo protocollo a detta Convenzione - relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999 - è stato ratificato con la legge 6 febbraio 2006, n. 53.
Ricorda quindi che sono già in vigore per l'Italia convenzioni bilaterali in materia di cooperazione contro le infrazioni doganali con alcuni Stati membri dell'Unione europea: si tratta della Francia, della Finlandia, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, dell'Austria e della Spagna.
Segnala inoltre che risulta in vigore per l'Italia dal 1983 anche la Convenzione internazionale per la reciproca assistenza amministrativa al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali.
Passa quindi ad esaminare il contenuto della Convenzione in esame, nel cui preambolo viene richiamata la necessità di rafforzare gli impegni previsti nella Convenzione intracomunitaria nella stessa materia firmata a Roma il 7 settembre 1967, e si dice inoltre che una ragione fondamentale per tale rafforzamento risiede nell'aumento di traffici illeciti di tutti i generi, suscettibili di porre a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini. Sempre nel preambolo, si afferma la necessità di disciplinare con precisione alcune forme di cooperazione in materia doganale che comportano azioni transfrontaliere, le quali vanno ricondotte a un quadro di assoluta legalità, di sussidiarietà e di proporzionalità. Si riconosce infine l'opportunità di uniformare per quanto possibile

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le procedure sulla mutua assistenza doganale in vigore per ciascuno Stato membro - in base ad accordi bilaterali o multilaterali - con quelle a livello comunitario.
Dopo avere illustrato brevemente il contenuto dell'accordo, si sofferma sul disegno di legge di ratifica che, oltre alle consuete disposizioni per l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione in esame, contiene anche norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente le disposizioni per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione intracomunitaria relativa alla mutua assistenza tra le amministrazioni doganali.
L'articolo 3 mira all'attuazione dell'articolo 5 della Convenzione, in particolare per l'individuazione dell'ufficio di coordinamento, che avviene, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il decreto ministeriale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, individua nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale quale ufficio centrale di coordinamento, definendone altresì la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento - senza peraltro che muti il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Dicastero.
In base al comma 2, sentito l'ufficio centrale di coordinamento, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone in merito agli scambi di funzionari di collegamento come previsti dall'articolo 6 della Convenzione in esame.
Sulla scorta del comma 3, poi, è compito dell'ufficio centrale di coordinamento il raccordo con analoghi organi e strutture amministrative centrali nazionali.
Si sofferma in particolare sull'articolo 4, che è dedicato alle norme di coordinamento per l'attuazione della Convenzione compatibilmente con l'ordinamento nazionale italiano.
Al riguardo, osserva che il comma 1 prevede, con riferimento alle forme di cooperazione particolare previste agli articoli 19-24 della Convenzione in esame, che esse siano eseguibili nei limiti previsti dall'articolo 2 della Convenzione, ossia secondo la previsione per cui nessuna disposizione della Convenzione in esame può modificare competenze delle rispettive autorità quali dettate da disposizioni nazionali, e soltanto dalle autorità indicate nell'articolo 4, n. 7 della Convenzione medesima: si tratta delle autorità doganali e delle altre autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione.
Il comma 2 stabilisce che nello svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione, che comportino esecuzione, omissione o ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente avvisa con immediatezza, anche solo oralmente, l'autorità giudiziaria territorialmente competente, la quale autorizza le operazioni con proprio decreto.
Nel caso poi di operazioni di inseguimento o sorveglianza transfrontalieri (articoli 20 e 21 della Convenzione) eseguite in territorio italiano da parte di funzionari appartenenti agli altri Stati membri contraenti della Convenzione, il comma 3 prevede ugualmente che l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dia immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.
In entrambi i casi, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette con sollecitudine un rapporto motivato all'autorità giudiziaria (comma 4). In base poi al successivo comma 6 l'autorità giudiziaria, invece di autorizzare le operazioni con decreto, può intervenire nella conduzione delle medesime, impartendo le relative disposizioni. Ciò può essere attuato dall'autorità giudiziaria anche oralmente, in casi di urgenza, ma entro le successive 48 ore va emesso il relativo provvedimento.

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Per quanto poi concerne l'articolo 24 della Convenzione, ovvero la costituzione di squadre investigative comuni, i funzionari appartenenti agli altri Stati contraenti della Convenzione che partecipino in territorio italiano alle attività di tali organismi non rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (comma 5).
Con riferimento agli articoli 22 e 23 della Convenzione, concernenti rispettivamente le operazioni di consegna controllata e le operazioni sotto copertura, il comma 7 prevede che esse siano eseguite in territorio italiano con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, 146 - di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. Tale articolo 9 ha dettato norme di disciplina delle operazioni sotto copertura.
Infine il comma 8, con riferimento alla protezione dei dati il cui trattamento avviene in attuazione della Convenzione in esame, stabilisce che restano ferme le disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'articolo 5 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 2.078.580 euro per il 2008 e di 1.828.410 euro a decorrere dal 2009.
L'articolo 6 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si sofferma quindi sulla rispondenza dei contenuti del provvedimento in esame a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione in tema di riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. In proposito osserva che esso reca norme riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che, ai sensi dello stesso articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Osserva, inoltre, che, con riferimento a specifiche disposizioni da esso recate, vengono in rilievo le materie «sicurezza dello Stato», «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», nonché «dogane, protezione dei confini nazionali», che rispettivamente le lettere d), h), l) e q) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Pertanto, non essendovi motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia - USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
C. 1928 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Andrea ORSINI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame. In proposito osserva che l'Accordo italo-statunitense sulla conduzione di ispezioni su sfida ai sensi della Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche, è stato firmato a Roma il 27 ottobre 2004. La citata Convenzione di Parigi del 1993 non si è limitata a prevedere l'eliminazione delle armi chimiche, ma ha introdotto un regime di controllo internazionale che include un meccanismo volto a verificare la reale applicazione degli obblighi in essa previsti. In tale ambito si annoverano le ispezioni su sfida - che, peraltro, non sono state finora mai attuate - che vengono attivate per iniziativa di uno degli Stati Parti qualora vi siano fondati sospetti in merito ad illecite attività condotte in un altro Stato Parte della Convenzione. Dopo la formalizzazione della richiesta di ispezione nell'ambito della OPAC (Organizzazione

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per la proibizione delle armi chimiche) viene convocato in sessione straordinaria e urgente il Consiglio esecutivo: la richiesta può essere rigettata con un voto a maggioranza di tre quarti dei membri del Consiglio esecutivo stesso, ma se ciò non avviene l'OPAC invia dei propri ispettori nello Stato Parte sospettato di attività illecite o comunque in contrasto con la Convenzione. Il preavviso in questo caso è brevissimo, ma mai inferiore alle dodici ore.
Fa quindi presente che la ratio del provvedimento all'esame della Commissione risiede nel fatto che l'articolo I della Convenzione di Parigi - di cui sia l'Italia che gli Stati Uniti sono Stati Parte - pone in capo a ciascuno Stato Parte la distruzione o lo smantellamento di impianti di produzione di armi chimiche, ovvero di armi chimiche tout court, ubicati in qualunque luogo che sia posto sotto la sua giurisdizione: vige cioè un principio di imputazione territoriale della responsabilità dell'attuazione della Convenzione, indipendentemente dai soggetti che pongano in essere eventuali attività vietate.
Osserva, quindi, che le norme recate dal provvedimento in esame sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo.
C. 1930 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Maria Elena STASI (PdL), relatore, ricorda che l'Istituto forestale europeo (EFI) è stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche in campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione di Joensuu (Finlandia) del 2003 che, all'articolo 12, conferisce all'EFI personalità giuridica nazionale e internazionale.
La Convenzione è stata adottata il 28 agosto 2003 dalla Conferenza convocata ad hoc ed aperta alla firma degli Stati europei e delle organizzazioni europee di integrazione economica. La Convenzione è entrata in vigore il 4 settembre 2005 ed è stata ratificata finora da diciassette Stati.
L'Istituto svolge ricerche a livello paneuropeo sulla politica forestale, inclusi gli aspetti ambientali, ecologici, il benessere delle foreste, i prodotti e i servizi da esse provenienti, nonché la domanda e la produzione di legname e di altri prodotti boschivi (come specificato nell'articolo 2 della Convenzione). Il lavoro dell'Istituto contribuisce quindi alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste in Europa.
L'Italia ha coordinato alcuni progetti di ricerca dell'Istituto forestale europeo. Fra di essi, i due che risultano in corso, sono condotti dalla Fondazione Eni Enrico Mattei e dall'Università del Molise.
La Convenzione consta di un Preambolo e di 19 articoli.
L'articolo 1 istituisce l'EFI e ne stabilisce la sede a Joensuu, in Finlandia, mentre l'articolo 2 ne definisce le finalità e le funzioni.
L'articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti sono membri dell'istituto. Sono però previste altre due categorie di appartenenza: i membri associati (istituti di ricerca, strutture didattiche, organizzazioni non governative, autorità forestali e altri) e membri affiliati (similari istituzioni appartenenti a però Stati non europei).
Gli articoli da 5 a 9 riguardano gli organi della Convenzione. Il Consiglio, composto dai rappresentanti dei Membri, stabilisce le politiche riguardanti il lavoro dell'Istituto ed è responsabile delle decisioni su questioni generali di natura tecnica,

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finanziaria e amministrativa. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria ogni tre anni: la presidenza per il periodo che va da metà 2008 a metà 2011 spetta alla Spagna.
La Conferenza riunisce invece tutti i Membri Associati. Alla Conferenza spetta, tra l'altro, la nomina del Comitato direttivo, la determinazione delle quote per i Membri associati e affiliati, l'approvazione dei rendiconti e del piano di lavoro per l'anno successivo.
Il Comitato Direttivo è l'organo responsabile della decisione e del controllo del quadro complessivo di lavoro e della strategia dell'Istituto. Ha competenze in materia di accettazione ed espulsione degli Associati e degli Affiliati e, sotto l'egida del Consiglio, adotta i regolamenti interni necessari.
Il Segretariato è composto dal personale dell'Istituto, facente capo ad un Direttore.
Quanto al finanziamento dell'Istituto (articolo 10), avviene grazie alle quote versate dai Membri associati e affiliati, oltre che da donazioni e contributi volontari. Il bilancio è approvato dal Comitato direttivo su proposta del Direttore.
Come accennato, l'Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale (articolo 12) e la sua sede gode di privilegi ed immunità in base ad uno specifico accordo stipulato con il governo della Finlandia.
Le eventuali controversie saranno risolte in via amichevole dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo; in caso di fallimento è previsto il ricorso alla Corte Permanente arbitrale (articolo 13).
Gli articoli 14-18 contengono le clausole finali. La Convenzione ha durata illimitata ma cesserà di esistere qualora, successivamente alla sua entrata in vigore, le Parti contraenti dovessero risultare ridotte fino ad un numero inferiore ad otto.
Il disegno di legge in esame si compone di 3 articoli recanti, nell'ordine, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, l'ordine di esecuzione, e l'entrata in vigore della legge. Il disegno di legge di ratifica presentato al Senato (S. 1132) era accompagnato da una relazione tecnica, un'analisi tecnico-normativa e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione. La Relazione tecnica afferma che l'attuazione del provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto, come si desume dall'articolo 10 della Convenzione, non sono previsti contributi obbligatori a carico degli Stati Membri. Alle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo e della Conferenza, si farà fronte - sempre secondo la relazione tecnica - con le ordinarie dotazioni di bilancio per missioni all'estero del Ministero delle politiche e forestali - Corpo forestale dello Stato, salvo che non si pongano tali spese a carico degli istituti che partecipano alle riunioni in qualità di Membri associati. Sia l'analisi tecnico-normativa che quella dell'impatto della regolamentazione sottolineano l'importanza che la ratifica della Convenzione riveste per l'Italia, anche in vista del potenziale inserimento di docenti e ricercatori universitari italiani negli organismi dell'Istituto.
Osserva, quindi, che le norme recate dal provvedimento in esame sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.
In conclusione, non rilevando motivi di rilievo quanto ai profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.
C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Oriano GIOVANELLI (PD), presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a

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prendere parte alla seduta odierna, ricorda che l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan si inscrive nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.
L'Accordo di partenariato e cooperazione concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro - si tratta dell'ultimo degli Accordi di partenariato stipulati dall'Unione europea con gli Stati appartenenti alla CSI (Comunità di Stati indipendenti); il Tagikistan era rimasto indietro in ragione di un'instabilità politica protrattasi per gran parte degli Anni Novanta -, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. Per quanto riguarda la Comunità europea, la procedura sulla conclusione dei trattati internazionali è disciplinata dall'articolo 300 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che prevede le competenze delle diverse istituzioni.
In particolare è previsto che la conclusione degli accordi avvenga su proposta della Commissione, debitamente autorizzata dal Consiglio a condurre i negoziati, e sia deliberata dal Consiglio a maggioranza qualificata (salvo casi particolari che richiedono l'unanimità), previa consultazione del Parlamento europeo. È richiesto il parere conforme del Parlamento europeo nel caso di accordi che creino un quadro istituzionale particolare (articolo 310) organizzando procedure di cooperazione, o che abbiano ripercussioni finanziarie considerevoli.
Considerati i tempi per le numerose procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo. Per quanto concerne il Tagikistan, tale Accordo è stato concluso a Lussemburgo contestualmente all'Accordo principale, ed è entrato in vigore il 1o maggio 2005.
L'Accordo di partenariato CE-Tagikistan mira a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.
L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale.
L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale.
Gli articoli 2 e 3 (Titolo I) contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.
L'Accordo di articola poi nei seguenti titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione. In particolare, del Dialogo politico tratta il Titolo II. È prevista la istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici. Il Titolo XI prevede poi un articolato apparato istituzionale finalizzato alla corretta applicazione ed allo sviluppo dell'Accordo.
Elementi portanti del dialogo politico saranno tra l'altro il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dei diritti delle minoranze. Inoltre, essendo l'Accordo CE-Tagikistan successivo all'11 settembre

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2001, esso riconduce nell'ambito del dialogo politico anche il tema cruciale della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, essenziale nella prevenzione di ulteriori catastrofici attacchi terroristici.
Dello scambio di merci tratta il Titolo III. Una delle finalità dell'Accordo è quella di favorire una maggiore apertura dei rispettivi mercati. A tal fine le Parti si concedono reciprocamente - con alcune limitate deroghe - il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori (dazi e disposizioni doganali, imposte e ogni altro onere interno su merci importate, metodi di pagamento e trasferimenti relativi). Le deroghe riguardano i privilegi collegati a unioni doganali o zone di libero scambio, quelli concessi a favore di Paesi in via di sviluppo e quelli concessi a favore dei traffici frontalieri con Paesi limitrofi. Inoltre, fino a cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato UE-Tagikistan, le deroghe di cui in precedenza includeranno i vantaggi concessi dal Tagikistan ad altri Stati della CSI (quali figurano nell'allegato I all'Accordo in esame).
Le Parti si impegnano poi ad abolire le restrizioni alle importazioni di tipo quantitativo, ad eccezione del settore dei trasporti, alcuni prodotti tessili previsti in un distinto Accordo del 1993 tra CE e Tagikistan - allo scadere del quale, tuttavia, essi rientreranno nel quadro di apertura economica di cui all'Accordo di partenariato - nonché di quelli nucleari, eventualmente disciplinati da apposite intese da raggiungersi tra EURATOM e Tagikistan.
Assai rilevante è poi la previsione per la quale l'intero quadro degli scambi commerciali CE-Tagikistan sarà soggetto a revisione successivamente all'ingresso del Paese asiatico nell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Non sono infine escluse clausole di salvaguardia temporanea o misure antidumping a tutela dei rispettivi sistemi economici, in caso di gravi turbative dei mercati.
Delle attività commerciali ed investimenti tratta il Titolo IV. Per i lavoratori di una parte legalmente impiegati nel territorio dell'altra è assicurato un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità. In materia di diritto di stabilimento, ciascuna parte applicherà all'altra il trattamento di nazione più favorita, con alcune eccezioni, tra le quali anzitutto quello del trasporto aereo, fluviale o marittimo (va tuttavia ricordato che è riconosciuto il trattamento nazionale per le agenzie di trasporto marittimo internazionale).
Nel settore dei servizi, tenendo conto del progressivo avvicinamento del terziario, in Tagikistan, a schemi di mercato, vi sarà un costante incremento delle reciproche autorizzazioni alla prestazione di servizi nei confronti di società non residenti ove essi vengono effettivamente prestati.
In materia di servizi di trasporto l'Accordo stabilisce una differenza tra quelli marittimi - per i quali si prevede senz'altro di applicare il principio del libero accesso al mercato internazionale in tutti gli aspetti dell'attività in questione - e i servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo, per i quali si demanda a successivi specifici accordi la fissazione delle condizioni di accesso alla liberalizzazione.
Vigono comunque alcuni limiti ai regimi di liberalizzazione dei servizi: anzitutto essi non potranno essere più favorevoli di quanto previsto in ambito WTO dall'Accordo generale sul commercio e i servizi (GATS). Inoltre, anche in questo ambito vengono salvaguardati gli interessi dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché le normative sull'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri.
Per quanto concerne i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nel presente Accordo, ne viene garantita la piena libertà: è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti legittimamente effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio in moneta convertibile dei profitti ottenuti. Il quadro di liberalizzazione finanziaria conosce un'attenuazione solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è

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autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti.
Le Parti possono poi in ogni caso, qualora sia assolutamente necessario, adottare misure temporanee di salvaguardia del proprio sistema finanziario, messo eventualmente a repentaglio dalla libera circolazione dei capitali con l'altra Parte contraente. Per quanto infine concerne la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, è previsto l'impegno del Tagikistan - entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo - al raggiungimento di standard analoghi a quelli della Comunità europea, nonché all'adesione alle Convenzioni multilaterali in materia quali elencate nell'allegato IV all'Accordo.
Della cooperazione legislativa tratta il titolo V. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione tagika a quella comunitaria, in molteplici campi, come condizione indispensabile per il rafforzamento dei rapporti economici: la Comunità si impegna a fornire l'ausilio tecnico necessario al Tagikistan. In particolare, le Parti prevedono l'applicazione concertata di quelle, tra le rispettive normative, suscettibili di impatto sullo svolgimento degli scambi commerciali.
Della cooperazione socioeconomica tratta il titolo VI. È prevista, per contribuire allo sviluppo dell'economia tagika, l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica - compatibilmente con l'ambiente e con l'eliminazione della povertà - nei campi della commercializzazione di beni e servizi, avendo qui di mira la prospettiva dell'adesione del Tagikistan alla WTO; dell'industria, con particolare riferimento alla sviluppo delle piccole e medie imprese; la promozione e protezione degli investimenti, e la connessa lotta contro le doppie imposizioni fiscali; commesse pubbliche; statistiche e norme di conformità; ricerca scientifica e tecnologica, avendo particolare riguardo agli scambi di ricercatori e tecnici (soprattutto di quelli impegnati in passato nello sviluppo di armi di distruzione di massa); istruzione e formazione; agricoltura e agroindustria; energia, con riferimento soprattutto al conseguimento di più elevati livelli di economicità e compatibilità ambientale; ambiente e salute; trasporti e relative infrastrutture; comunicazioni postali e elettroniche; servizi finanziari e istituzioni statuali a competenza fiscale; privatizzazione e ammodernamento delle imprese; sicurezza e salute dei lavoratori; sviluppo a livello locale e attività turistiche; tutela dei consumatori; cooperazione nelle materie doganali (oggetto del Protocollo allegato all'Accordo di partenariato).
Della cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani tratta il Titolo VII. L'articolo 66, in particolare, fissa la cornice di una collaborazione delle Parti per il potenziamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo gli standard dell'OSCE e, più in generale, il diritto internazionale. In questo contesto, la UE presterà al Tagikistan la necessaria assistenza per l'elaborazione e l'applicazione delle norme appropriate, anche con il potenziamento del sistema giudiziario e l'affinamento delle tecniche elettorali. A tali fini verranno favoriti i contatti tra le omologhe autorità di governo - nazionali e regionali -, nonché tra i Parlamenti e le organizzazioni della società civile.
Della cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina tratta il Titolo VIII, mentre il Titolo IX disciplina la cooperazione nel campo culturale. Per quanto concerne in particolare le attività illegali, è previsto in particolare il contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, oltre a tutta una serie di altre attività illegali nel campo economico, tra cui anzitutto la corruzione e inoltre traffici di rifiuti e di armi o contraffazioni. Particolare attenzione viene inoltre posta sulla lotta contro il terrorismo, nonché sulla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori, combattendo contro l'immigrazione clandestina come anche contro la tratta degli esseri umani correlata. È sancito l'impegno reciproco, in linea di principio, alla

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riammissione dei propri cittadini illegalmente presenti nel territorio dell'altra Parte contraente.
Della cooperazione finanziaria tratta il Titolo X. È stabilito che Il Tagikistan beneficerà del programma comunitario TACIS - un programma comunitario per la cooperazione tecnica con i Paesi della Comunità degli Stati indipendenti - per accelerare il processo di trasformazione della sua economia: in particolare il paese otterrà assistenza temporanea a fondo perduto, in stretto coordinamento con i contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.
Sono infine poste, al Titolo XI alcune disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare è istituito un Consiglio di cooperazione - che si riunirà regolarmente a livello ministeriale -, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, ed un Comitato di cooperazione, che coadiuva il primo, nonché un Comitato parlamentare di cooperazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento tagiko: quest'ultimo viene informato regolarmente sullo stato di attuazione dell'Accordo e sulla dialettica tra le Parti in merito allo stesso, e può dal canto suo presentare raccomandazioni. Si incoraggiano gli operatori delle due Parti a ricorrere all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie connesse all'applicazione dell'Accordo; per quanto riguarda invece le controversie tra le Parti, queste devono trovare composizione in seno al Consiglio di cooperazione, o con la nomina di tre conciliatori.
La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, e lo stesso potrà essere rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo denuncia scritta di una delle Parti sei mesi prima della scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale del 18 dicembre 1989, naturalmente con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan.
L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Osserva, quindi, che le norme recate dal provvedimento in esame sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.
In conclusione, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
Emendamenti C. 1813-A Governo.