CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 novembre 2008
100.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 27 novembre 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.15.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.
C. 1421 Paglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2008.

Stefano SAGLIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta si era convenuto, prima di procedere ad un dibattito di carattere generale, di acquisire l'orientamento del Governo sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che, al fine di corrispondere alla richiesta manifestata nel corso dell'esame in Commissione e di chiarire l'esatta portata delle disposizioni in questione e del conseguente onere finanziario (valutato nel progetto di legge in misura pari a 3 milioni di euro), sono stati coinvolti, oltre al Ministero della difesa, per un eventuale supporto informativo sulla applicazione della disciplina vigente, anche le Direzioni Generali del suo dicastero, nonché gli enti previdenziali preposti alla erogazione delle provvidenze coinvolte dal disegno di legge. In tal senso, avverte che i dati richiesti, necessari per una quantificazione dell'onere finanziario e presupposto per un confronto in prospettiva con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla sostenibilità del provvedimento, sono stati elaborati dal competente Istituto previdenziale che li detiene (INPDAP). Osserva, quindi, che tale Istituto ha comunicato i seguenti elementi di conoscenza: di avere in regolare corso di pagamento 862 partite di spesa, le cui titolari sono potenzialmente destinatarie dell'assegno supplementare in questione; che l'onere medio

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previsto per l'estensione dell'assegno supplementare alle vedove dei grandi invalidi per servizio è stimato in 6498,97 euro annui per ciascuna pensione, pari a 541,58 euro mensili per dodici mensilità, limitatamente al corrente anno (tenuto conto che l'importo dell'assegno di superinvalidità varia a seconda delle invalidità ascritte alle lettere della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915); che, conseguentemente, la spesa prevista per il triennio (atteso che l'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra e degli assegni accessori è risultato, per l'anno 2009, pari al 3.04 per cento e fissato, in via previsionale, per l'anno 2010 in 3.10 per cento) ammonterebbe a euro 5.602.112,14 per l'anno 2008, euro 5.772.417,48 per l'anno 2009 ed euro 5.951.368,68 per l'anno 2010.
Considerate, pertanto, le cifre testé esposte e richiamata l'opportunità di una attenta valutazione sulle disponibilità finanziarie, conferma che il Governo guarda con favore alla proposta di legge in titolo, auspicando che sia possibile pervenire, in tempi utili, all'individuazione delle adeguate misure di copertura degli oneri attesi.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa notare che il Governo, con l'ultima legge finanziaria, ha determinato l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche, nonché un loro riordino per le prestazioni previdenziali, a fronte degli incrementi delle aliquote contributive relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi disposte dalla legge finanziaria per il 2007 e dalla legge n. 247. Fa presente, pertanto, che si tratta di misure che, venendo ad incidere sul bilancio dell'Istituto di previdenza e non più su quello dello Stato, possono determinare una pericolosa commistione tra la gestione del settore previdenziale e quella del settore assistenziale, pregiudicando quel percorso di unificazione dei due ambiti che era stato avviato con la legge n. 88 del 1989.
Rileva poi che in materia di prestazioni previdenziali a favore di grandi invalidi di guerra e di servizio si è assistito al proliferare di normative quanto mai eterogenee, rispetto alle quali ritiene opportuno avviare una riflessione più generale al fine di compiere un'opera di semplificazione legislativa. Infatti, nel ricordare che le stesse pensioni di guerra possono essere inquadrate nell'ambito delle prestazioni di tipo assistenziale, fa notare che in tale contesto esiste un'ampia classificazione di interventi, con differenze assai significative nei trattamenti pensionistici a seconda delle categorie di appartenenza di coloro che ne beneficiano e dei requisiti posseduti. Nell'evidenziare che, invece, il provvedimento all'attenzione della Commissione coinvolge un numero di potenziali beneficiari assai limitato e circoscritto, per il quale l'onere finanziario non risulterebbe di certo insostenibile, sottolinea l'opportunità di svolgere - a prescindere dall'assoluta condivisibilità dell'intervento in questione - un approfondimento complessivo sulla materia, al fine di verificare la disponibilità del Governo a reperire risorse finanziarie e a far fronte ad oneri di questo tipo. In quest'ottica segnala che, su un argomento strettamente connesso a quello trattato dalla proposta di legge in esame, è stata presentata anche la proposta di legge C. 1719, di iniziativa del deputato Rosato, che reca disposizioni per l'adeguamento delle pensioni di guerra: invita, pertanto, la presidenza a valutare il possibile avvio dell'esame anche della citata proposta.

Gaetano PORCINO (IdV) riterrebbe utile acquisire chiarimenti in ordine alla platea dei possibili beneficiari del provvedimento in esame. Giudica, infatti, opportuno chiarire se le disposizioni contenute nel progetto di legge si applichino esclusivamente alle donne che sono vedove dei grandi invalidi per servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge o anche a quelle che dovessero diventarlo

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successivamente. Fa notare che, nel caso in cui non fosse introdotto alcun tipo di distinzione al riguardo, il comma 2 dell'articolo 1 della proposta normativa assumerebbe un contenuto quantomeno incerto e limitativo, che potrebbe prestarsi ad interpretazioni fuorvianti e favorire azioni potenzialmente illegali, atteso che alcune donne potrebbero accedere al beneficio pur avendo convissuto con il dante causa e prestato assistenza per un periodo di tempo anche molto limitato, solo nella prospettiva di percepire l'assegno in oggetto. Sul tema, ritiene necessario svolgere un'attenta riflessione, al fine di definire puntualmente i requisiti di accesso al beneficio, predisporre una disciplina chiaramente interpretabile e prevenirne l'aggiramento per finalità fraudolente.

Stefano SAGLIA, presidente, nel dichiarare di condividere la preoccupazione testé espressa dal deputato Porcino, fa presente che nel prosieguo dell'iter di esame della proposta di legge in titolo potranno essere approfondite tutte le questioni emerse nel corso del dibattito. Individua, peraltro, nella fase di esame delle proposte emendative il momento in cui potranno essere introdotti i necessari aggiustamenti al testo, al fine di scongiurare la commissione di illeciti connessi all'applicazione di tali disposizioni.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, dopo aver precisato che lo scopo iniziale del provvedimento in esame sembra essere quello di estendere l'ambito di applicazione delle norme a tutte le vedove dei grandi invalidi per servizio, anche per il futuro, giudica la considerazione espressa dal deputato Porcino meritevole della dovuta attenzione. Sottolinea, pertanto, la necessità di definire la disciplina in termini più puntuali, al fine di evitare che una normativa di così forte impatto sociale - che va giustamente sostenuta e portata a compimento - possa favorire la messa in atto di comportamenti illeciti.

Stefano SAGLIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola.

(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2008.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nel rilevare anzitutto che il Governo ha accolto positivamente l'invito della Commissione a fornire elementi di valutazione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo e premesso che appare opportuna l'introduzione, nell'ordinamento, di una normativa che offra, al di là di quanto attualmente previsto dalla legge n. 104 del 1992, adeguato sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti soggetti che hanno necessità di assistenza continua, fa presente che occorre svolgere talune osservazioni sul provvedimento adottato come testo base dalla Commissione per il seguito dell'esame in sede referente.
In primo luogo, giudica inopportuno, nel testo del disegno di legge, l'inserimento di un articolo (articolo 4) interamente dedicato ai permessi retribuiti, in considerazione del fatto che è attualmente in discussione al Senato (A.S. 1167, già approvato alla Camera) un disegno di legge di iniziativa governativa che prevede, attraverso l'esercizio di una delega legislativa, una completa rivisitazione della materia riguardante congedi, aspettative e permessi. Osserva, altresì, che gli aspetti concernenti la contribuzione volontaria (articolo 3) possono essere disciplinati con disposizioni più chiare e sintetiche, che si limitino a definire i requisiti speciali di ammissione alla contribuzione volontaria per la categoria di soggetti in questione. Fa presente che non risulta, comunque, che il

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contratto collettivo del personale domestico contenga delle norme particolari in materia.
Segnala, poi, che il frequente uso della locuzione «sistema previdenziale vigente» (articolo 1, comma 2; articolo 2, comma 1; articolo 3, comma 3) può far sorgere rilevanti problemi interpretativi; andrebbe pertanto chiarito l'esatto significato dell'espressione. Al contempo, sottolinea che vanno precisate, e non lasciate sottointese, le forme pensionistiche destinatarie del provvedimento, dovendo certamente essere citate, oltre all'assicurazione generale obbligatoria, anche le forme sostitutive ed esclusive della medesima, mentre è opportuna una riflessione circa l'inserimento delle Casse private di previdenza dei liberi professionisti, che hanno autonomia finanziaria e contabile.
Infine, ricorda che è assolutamente necessario procedere, quanto prima, ad una valutazione degli oneri finanziari connessi al provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC), relatore, ritiene di convenire con il rappresentante del Governo sull'opportunità di valutare la possibile espunzione dell'articolo interamente dedicato ai permessi retribuiti, in considerazione del fatto che è attualmente in discussione al Senato un disegno di legge che prevede una rivisitazione della materia. Quanto all'obiezione formulata in ordine ai dubbi interpretativi che potrebbero sorgere dal frequente uso della locuzione «sistema previdenziale vigente», precisa che l'utilizzo di una dicitura così generalizzata risponde all'iniziale intenzione degli estensori della proposta di attribuire natura universalistica alle prestazioni in oggetto, attesa la rilevante importanza di misure che vengono ad incidere profondamente su un tessuto sociale assai ampio e variegato. Ritiene comunque opportuno l'avvio di un approfondito confronto con il Governo e con gli enti previdenziali interessati, al fine di precisare con puntualità gli aspetti legati alla contribuzione volontaria e procedere all'esatta identificazione della platea dei beneficiari, nonché alla conseguente quantificazione degli oneri derivanti.
Infine, nel ringraziare il sottosegretario Viespoli per i chiarimenti che ha inteso fornire alla Commissione e per la disponibilità dimostrata, auspica un superamento di tutte le perplessità evidenziate e la sollecita approvazione di un provvedimento di vitale importanza per un elevato numero di famiglie.

Stefano SAGLIA, presidente, ritiene che dagli elementi sinora emersi derivi chiaramente l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di definire in termini più chiari il quadro finanziario entro il quale si andrebbe ad intervenire con il provvedimento in esame.

Luigi BOBBA (PD), nel condividere le considerazioni testé espresse dal relatore, fa notare che l'esistenza di un provvedimento in materia di permessi retribuiti, attualmente in discussione al Senato, non può rappresentare un ostacolo alla definizione di un quadro normativo coordinato sull'argomento. Pur dichiarandosi sin d'ora disponibile a prendere in seria considerazione i rilievi critici espressi dal rappresentante del Governo e ad avviare un leale e costruttivo confronto in vista dell'introduzione delle opportune modifiche, ritiene indispensabile che lo stesso Governo provveda a fornire una esatta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, specificando tempi e modalità di applicazione delle misure ivi recate, anche in considerazione dal fatto che non esistono allo stato elementi di natura politica che possano ostacolare il prosieguo dell'iter parlamentare.

Giuliano CAZZOLA (PdL) prende atto positivamente che il relatore conviene sull'opportunità di espungere l'articolo 5 del testo unificato, dedicato ai permessi retribuiti, in considerazione del fatto che è attualmente in discussione al Senato il disegno di legge che reca una delega al Governo sulla stessa materia. Ritiene, inoltre,

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che lo strumento della delega legislativa sia quello più opportuno per introdurre riforme nel settore previdenziale, in virtù della sua maggiore flessibilità e della più spiccata capacità del Governo di adeguare la disciplina legislativa a realtà molto complesse e diversificate.
Osserva, infine, che, prima di entrare nel merito delle disposizioni, sarebbe necessario procedere all'esatta identificazione degli oneri recati dal provvedimento, atteso che sul piano politico si registra ormai un'ampia disponibilità dei gruppi parlamentari e del Governo stesso.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur concordando sulla necessità di individuare con precisione le risorse finanziarie a disposizione per compiere interventi come quelli recati dal provvedimento in esame, fa notare che l'ordinamento previdenziale italiano attribuisce particolare rilevanza sociale a diverse posizioni lavorative. A titolo esemplificativo, cita il periodo del servizio di leva - oggi non più obbligatorio - considerato dall'INPS come vero e proprio tempo di lavoro, con il conseguente accreditamento al militare di leva di una contribuzione figurativa proporzionale alla durata del servizio stesso. Auspica, pertanto, che analoghe soluzioni tecnico-normative possano essere considerate applicabili anche all'oggetto del testo unificato all'esame della Commissione.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione, fa notare che un conto è prevedere una contribuzione figurativa a favore di alcune tipologie di lavoratori, altro conto è consentire loro di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

Marialuisa GNECCHI (PD), proseguendo il suo intervento, ricorda che, oltre all'esempio appena citato, esistono nel sistema giuridico italiano anche altri casi, in cui viene riconosciuta ai fini previdenziali la valenza sociale di alcune situazioni particolarmente gravose, come quella delle donne in maternità.
Dopo aver dichiarato di convenire sull'opportunità di citare nel provvedimento, oltre all'assicurazione generale obbligatoria, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, fa notare che nel contratto collettivo del personale domestico non risultano norme particolari in materia di contribuzione volontaria, trattandosi di un campo di intervento di competenza del legislatore e non della contrattazione collettiva. Facendo riferimento alle considerazioni del deputato Cazzola in ordine ad una presunta maggiore flessibilità della legislazione delegata, fa notare che in materie particolarmente delicate come quelle previdenziali e del lavoro, che dovrebbero rappresentare il pilastro di uno Stato sociale, sarebbe auspicabile che la Commissione e, più in generale, il Parlamento rivendicassero la centralità del loro ruolo, al fine di garantire un'attenta e ponderata valutazione degli interessi in gioco e dare modo ai cittadini di fruire di pensioni dignitose per la loro vita attesa.

Gaetano PORCINO (IdV), manifestata una condivisione in linea di principio delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, esprime perplessità sull'articolo 1, nella parte in cui prevede che per beneficiare del collocamento anticipato in quiescenza sia necessario il versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno quindici annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Ritiene che il riferimento alle quindici annualità sia troppo stringente e pregiudichi i diritti di quelle famiglie che, pur trovandosi nelle stesse condizioni, vantano un numero di anni di contribuzione inferiore. A tale riguardo, pur comprendendo che alla base di tale decisione vi siano condivisibili esigenze finanziarie, rileva l'opportunità di evitare di introdurre discriminazioni di tale portata, nel momento in cu si disciplina un intervento al quale si intende attribuire carattere universalistico, considerato che esso incide in maniera così significativa sulla vita di numerose famiglie.

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Giuliano CAZZOLA (PdL), nell'intervenire per un'ulteriore precisazione, ribadisce che tutte le più importanti riforme previdenziali sono state predisposte con lo strumento della legge di delegazione.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa notare al deputato Cazzola che, con le sue affermazioni, rischia di dimostrare di non aver ben colto lo spirito del suo precedente intervento.

Stefano SAGLIA, presidente, alla luce degli orientamenti emersi e delle questioni sollevate dai rappresentanti dei gruppi, propone - ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento - di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato in esame.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Stefano SAGLIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.