CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 novembre 2008
100.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2008

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.00 alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 novembre 2008. - Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Franco STRADELLA (PdL), relatore per l'VIII Commissione, rileva preliminarmente che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite è volto a fare fronte alla straordinaria necessità ed urgenza, da un lato, di emanare disposizioni tese ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, che avrebbe pesanti ricadute anche di ordine occupazionale, dall'altro, di promuovere lo sviluppo economico, con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività, nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto.
Il provvedimento introduce, inoltre, misure tese a fare fronte alle indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti ai noti eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle regioni Umbria e Marche; dall'altro e disposizioni relative agli interventi in materia di protezione civile, con particolare riferimento al «grande evento» della Presidenza italiana del G8.
Dichiara di soffermarsi, in particolare, sulle norme di competenza della Commissione

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ambiente, lasciando al collega Garofalo le disposizione di interesse della Commissione trasporti.
Passa quindi ad illustrare il contenuto del decreto-legge in esame, osservando che l'articolo 1 reca un intervento in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzioni. Ricorda, in proposito, che l'attuale normativa è incentrata sulla disciplina delle «compensazioni», regolata nel codice dei contratti pubblici. In particolare, le disposizioni vigenti prevedono che, qualora il prezzo dei singoli materiali subisca variazioni superiori al 10 per cento, si possa fare luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione. Osserva, poi, che, in tale quadro, nel corso dell'anno 2008 si sono verificati aumenti repentini dei costi di alcuni materiali da costruzione che hanno inciso fortemente sui rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici, portando queste ultime a richiedere in alcuni casi la risoluzione del contratto.
Nel richiamare, inoltre, un recente intervento sul Codice dei contratti in materia di anticipazione del pagamento del prezzo di tali materiali, rileva che esso non sembra aver migliorato la crisi in atto; al contrario si va determinando una situazione di blocco di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con le conseguenti pesanti ricadute anche di ordine occupazionale.
Con l'articolo 1, pertanto, si introduce una disposizione, limitata all'anno 2008, che sulla base della rilevazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle variazioni percentuali superiori all'otto per cento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, attribuisce una compensazione. Precisa che tale compensazione è determinata - secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato - applicando alle quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni dei prezzi rilevate dal decreto eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008, ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Riferisce, inoltre, che la norma di copertura finanziaria delle maggiori spese derivanti dalle compensazioni prevede un meccanismo «a cascata»: dapprima i fondi andranno reperiti all'interno del quadro economico dell'opera che ha subito l'aumento. Nel caso questi siano insufficienti, si dovranno rimodulare gli altri lavori contenuti nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011, ovvero ridimensionando o cancellando opere ritenute non prioritarie. Infine, se anche questo dovesse risultare insufficiente, si potrà attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi gestito dal Ministero delle infrastrutture. Viene conseguentemente istituito un apposito Fondo per l'adeguamento dei prezzi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Segnala, peraltro, che la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo dovrà garantire due condizioni: la prima, rappresentata dalla parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione; la seconda, dalla proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
Segnala infine, che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto all'articolo 1 il comma 10-bis, che reca una norma interpretativa ai fini della applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici. Osserva, in particolare, che esso sembra escludere dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice le fondazioni e gli ex enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in associazioni o in fondazioni, a condizione che essi non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Sono comunque fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.
Quanto all'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, segnala che esso novella il comma 1020 dell'articolo 1

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della legge finanziaria 2007 relativo al canone annuo a carico degli enti concessionari ANAS e che la modifica sembra finalizzata a vincolare l'utilizzo delle somme in oggetto alle attività indicate. Viene infatti previsto che la destinazione alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari sia prioritaria e realizzata fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie.
Passando, poi, all'articolo 1-ter, anch'esso introdotto al Senato, precisa che esso differisce al 30 marzo 2009 i termini in materia di divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici e che tali termini, fissati originariamente al 30 giugno 2008, erano stati già differiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della devoluzione delle competenze sulle controversie nei contratti pubblici alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
L'articolo 3 riguarda, invece, da un lato, il finanziamento delle opere per il G8, dall'altro, la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. Rileva, in particolare, che il comma 1 autorizza, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per le opere connesse al «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) già destinate alla regione Sardegna da pregresse delibere CIPE. Le disposizioni recate dai successivi commi da 2 a 5 dell'articolo 3 consentono, a loro volta, di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensioni dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997, previste dalla legge finanziaria 2008 e dal decreto-legge n. 61 del 2008. Tali disposizioni prevedono, in particolare, che i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione ivi citate restituiscano i tributi ed i contributi, oggetto delle sospensioni, in misura ridotta al 40 per cento, senza aggravi di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in 120 rate mensili.
Riferisce, altresì, che il successivo articolo 3-bis, anch'esso introdotto dal Senato, integra l'articolo 56 del decreto legislativo n.270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
Infine, segnala l'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, che reca l'interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 9 del 1991 in materia di autoproduttori di energia elettrica, osservando che con tale disposizione si intende assicurare che la cessazione del regime speciale ad essi finora applicato avvenga in modo graduale, per consentire alle società autoproduttrici espropriate un progressivo adattamento. Secondo la norma in esame, dunque, la norma andrebbe interpretata nel senso che la sequenza delle riduzioni annuali dovrebbe avvenire in modo tale che quella del secondo anno sia doppia di quella del primo anno, quella del terzo tripla di quella del primo e così via.
In conclusione, si riserva di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore per la IX Commissione, evidenzia che per quanto riguarda le competenze dalla IX Commissione, il decreto legge in esame reca misure a sostegno di autotrasporto, pesca e agricoltura, volte a fronteggiare lo stato di crisi determinato dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
In particolare, l'articolo 2, al comma 1 - che sostituisce l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 - prevede che gli interventi, volti a garantire i livelli di competitività di tali settori, siano adottati,

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nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il termine per l'adozione dei suddetti decreti è fissato al 15 novembre 2008. Entro il 30 novembre 2008 devono essere definite le procedure attuative delle misure di sostegno, attraverso l'emanazione di appositi bandi.
Ricorda che l'articolo 9, comma 2 decreto legge n. 112/2008 - nella versione anteriore all'emanazione del decreto in esame - assegnava all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa) il compito di provvedere, dal 25 giugno 2008 sino al 31 dicembre 2008, utilizzando le proprie risorse, alle opportune misure al fine di mantenere i livelli di competitività dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto.
Precisa che la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno è assicurata - nel limite di 230 milioni di euro - dalle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa e ricorda che, secondo la relazione tecnica del Governo «la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di risorse detenute dall'Agenzia al di fuori della tesoreria statale, che saranno versate all'entrata, riassegnate alla spesa e utilizzate entro il 31 dicembre 2008».
Ricorda quindi che il comma 2 dell'articolo 1 abroga espressamente l'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevedeva un decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'attuazione del comma 2, e risulta ora superato dalle innovazioni apportate dall'articolo in commento.
Esaminando quindi il contenuto delle disposizioni introdotte al Senato, evidenzia che il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del precedente comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, limitatamente ad un importo massimo di spesa fino ad euro 100.000 per il 2008 e di un importo massimo di spesa a regime di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Quanto al comma 2-ter, anch'esso introdotto dal Senato, esso reca la previsione che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti «produttori e utilizzatori» di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) dovranno versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all'atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo.
Ricorda che il comma 2-quater, anch'esso introdotto dal Senato, modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 185/2000, estendendo a tutto il territorio nazionale i benefici disposti in caso di assunzione da parte di giovane agricoltore della conduzione di una azienda agricola. Tali benefici sono territorialmente limitati, secondo la vigente normativa, alle aree obiettivo 1 e 2 dei fondi comunitari, alle aree ammesse alla deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale, nonché alle c.d. «aree svantaggiate».
Sottolinea infine che altre norme relative al settore trasporto sono state introdotte con emendamenti nel corso dell'esame svolto dal Senato.
In particolare richiama il contenuto dell'articolo 2-bis che reca la disciplina del trasporto di veicoli da parte di altri veicoli, provvisti del foglio di via e della targa provvisoria. Il comma 1 prevede due distinte fattispecie di trasporto, entrambe inserite come novelle all'articolo 99 del

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Codice della strada. La prima, disciplinata dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 99, riguarda le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, alle quali viene permesso di trasportare, sino ai transiti di confine, veicoli nuovi di fabbrica utilizzando, direttamente o avvalendosi di altri soggetti a ciò abilitati, veicoli nuovi di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) ovvero O (rimorchi, compresi i semirimorchi), muniti del foglio di via e della targa provvisoria. Sia i veicoli mediante i quali viene effettuato il trasporto, sia quelli trasportati devono essere destinati all'esportazione. La seconda fattispecie, contenuta nel nuovo comma 1-ter, si riferisce ai veicoli di categoria N o O, muniti del foglio di via e della targa provvisoria, che trasportano altri veicoli o loro parti, tutti destinati a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati. In questa ipotesi non è richiesto che i veicoli siano nuovi.
Richiama ancora il contenuto dell'articolo 2-ter,che dispone - al fine di garantire la continuità nella erogazione del servizio di trasporto in regime di concessione - la soppressione della norma abrogativa della legge n. 14 del 1965, recante «Regolazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione». Tale legge - che rientrava fra quelle abrogate dall'articolo 24 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 - tornerà pertanto in vigore al momento della conversione in legge del decreto in esame.
Ricorda che la legge n. 14 del 1965, nel disciplinare il rapporto tra società concessionarie di ferrovie e assuntori di stazioni, di fermate e di passaggi a livello, oltre a stabilire che le assuntorie debbano essere autorizzate dal Ministero dei trasporti, prevede che nell'ambito delle funzioni rimesse all'assuntore siano compresi i servizi di biglietteria, di ricevimento e spedizione di merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali. Possono essere inoltre attribuiti i servizi di manovra, sorveglianza e custodia dei passaggi a livello contigui, mentre sono comunque esclusi dai compiti affidati agli assuntori i compiti relativi al movimento e alla circolazione dei treni.
Evidenzia che l'articolo 2-quater è volto a sopprimere le articolazioni periferiche della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica (sezioni regionali) e dell'Albo degli autotrasportatori (Comitati regionali), mediante eliminazione di tutti i riferimenti a tali organi contenuti nel testo del decreto legislativo n. 284/2005.
Ricorda, in ultimo, che l'articolo 2-quinquies modifica una norma contenuta all'articolo 83-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. Tale articolo ha introdotto, per i contratti di trasporto di merce, modalità di adeguamento del corrispettivo a carico del mittente collegati alle variazioni del prezzo del gasolio per autotrazione, ed ha attribuito all'Osservatorio sull'autotrasporto il compito di determinare semestralmente la quota dei costi di esercizio delle imprese rappresentata dai costi del carburante. Qualora il corrispettivo risulti inferiore, il comma 8 prevede che il vettore possa chiedere al mittente il pagamento della differenza. Rileva che lo stesso comma 8 prevede che, per i contratti non stipulati con la forma scritta, l'azione giudiziaria per il recupero delle predette somme si prescriva in cinque anni dalla conclusione della prestazione, mentre per i contratti stipulati in forma scritta il temine di prescrizione è di un anno. Quest'ultima disposizione viene ora abrogata dall'articolo 3-quinquies in esame. Segnala, a tale proposito, che la soppressione di tale norma è stata motivata, in sede di discussione presso la VIII Commissione del Senato, in quanto considerata superflua, posto che l'articolo 2951 del codice civile già prevede, in via generale, che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) sottolinea l'esigenza di un approfondimento riguardo ai contenuti del provvedimento in discussione. Osserva che il decreto-legge introduce, all'articolo 1, il tema della revisione dei prezzi. Rileva che la causa delle

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variazioni dei prezzi è rappresentata per lo più dai costi delle materie prime, che hanno un andamento volatile e tale che, nel medio periodo, tendono a compensarsi. Non ritiene opportuno ridurre dal 10 all'8 per cento la soglia - stabilita da codice dei contratti pubblici - per le variazioni in aumento o in diminuzione dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione che danno luogo a compensazioni, sottolineando che l'aumento dei prezzi che si è registrato recentemente nel settore dei lavori pubblici potrà essere compensato da una diminuzione futura. In merito ritiene quindi preferibile fare una valutazione di lungo periodo dell'andamento dei prezzi prima di intervenire sul codice dei contratti.
Osserva inoltre che il comma 10-bis dell'articolo 1, introdotto al Senato, ha di fatto recato un'interpretazione del codice dei contratti, al di fuori di ogni intervento organico e sistematico. Sottolinea a tale proposito che non ritiene opportuno recare continue modifiche al codice degli appalti e che, piuttosto che singoli interventi sul codice volti alla risoluzione del problema dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, bisognerebbe intervenire sull'insieme delle norme e sull'intero sistema.
Ribadisce quindi la propria contrarietà all'articolo 1, osservando che la causa del blocco di molte opere non dipende dall'aumento dei prezzi delle materie prime, bensì dalla difficoltà in Italia di coinvolgere, per la realizzazione di opere pubbliche, anche capitali privati. In ogni caso sottolinea la propria contrarietà ad intervenire sulla soglia del 10 per cento, ritenendo più opportuno fare una valutazione di medio periodo. Preannuncia emendamenti del proprio gruppo su questo profilo e su altre disposizioni introdotte dal Senato, quali gli articoli 3-bis e 3-ter.
Dichiara di apprezzare la relazione del collega Garofalo relativa alle parti del decreto-legge che intervengono in materia di trasporti, per il fatto di avere evitato di esprimere valutazioni, limitandosi all'illustrazione del contenuto delle disposizioni. In generale fa presente la disponibilità del proprio gruppo a votare a favore di disposizioni che siano adeguatamente motivate, con tutti gli elementi informativi necessari.

Gianpiero BOCCI (PD), osserva che nell'esaminare il decreto-legge in esame, il Senato ha opportunamente approvato la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, che consente ai soggetti che hanno beneficiato della sospensioni dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997 di restituire i tributi ed i contributi dovuti in misura ridotta al 40 per cento, senza aggravi di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in 120 rate mensili. Rileva, tuttavia, che pochi giorni fa, l'INPS e l'INPDAP hanno emanato circolari palesemente in contrasto con quanto stabilito dal citato articolo 3 del provvedimento d'urgenza in titolo. Rimarca, altresì, che nel corso della discussione in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento, è stato presentato un ordine del giorno, sottoscritto da numerosi parlamentari di maggioranza e di opposizione, accolto dal Governo, il quale chiarisce che le misure agevolative disposte dall'indicato articolo 3, comma 2, del decreto-legge si applicano sia in favore dei dipendenti pubblici sia dei dipendenti privati.
Ciò detto, nel timore - da più parti paventato - che i citati istituti previdenziali perseverino erroneamente nella loro posizione restrittiva, confermando il contenuto delle citate circolari, sottopone alle Commissioni e ai relatori tale delicata questione, che in questi giorni investe, fra l'altro, circa tremila famiglie di lavoratori coinvolti nella grave crisi industriale della Merloni, auspicando che sia possibile chiarire definitivamente la portata ed il significato della disposizione normativa in questione.

David FAVIA (IdV) nel condividere le considerazioni del collega Misiti, ritiene opportuno richiamare ulteriormente l'attenzione sulle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 3, osserva che si tratta di agevolazioni di cui sono destinatari

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territori che, oltre ad essere stati colpiti dagli eventi sismici, attraversano adesso una grave crisi. Al riguardo evidenzia l'esigenza di un ulteriore intervento volto a ridurre l'entità dei versamenti dovuti ovvero a differire gli adempimenti per un periodo sufficiente a superare la crisi in atto, segnalando che disposizioni in questo senso sono contenute nell'accordo di programma che la regione Marche sta negoziando. Preannuncia conclusivamente propri emendamenti in tal senso.

Silvia VELO (PD) osserva che il decreto-legge abroga disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, a dimostrazione che l'accelerazione dei tempi di approvazione della manovra finanziaria di luglio e il rifiuto di un confronto con le opposizioni porta a legiferare in modo non corretto Rileva che dopo i tagli all'agricoltura contenuti nella finanziaria, che hanno dato luogo a proteste delle associazioni di categoria, il provvedimento in discussione reca misure di sostegno all'agricoltura e alla pesca, oltre che all'autotrasporto. Quanto a quest'ultimo, osserva che l'altisonanza del titolo non corrisponde ai contenuti della disposizione, che ha un carattere assolutamente generico Rileva che a fronte di tempi di esame molto stretti, il Governo ha annunciato la presentazione di emendamenti significativi sul tema delle concessioni autostradali, che sono state oggetto di un provvedimento approvato in tempi estremamente rapidi all'inizio della legislatura, di cui molti hanno rilevato l'inadeguatezza. La fondatezza di tali rilievi è confermata dal fatto che adesso, a fronte della disparità tra i servizi resi e i pedaggi autostradali il ministro Tremonti ha fatto recentemente riferimento alla necessità di rendere più stringenti gli obblighi contenuti negli accordi di programma. Chiede, quindi, spiegazioni al rappresentante del Governo sulle motivazioni che hanno spinto alla soppressione delle articolazioni periferiche della Consulta generale per l'autotrasporto e dell'Albo degli autotrasportatori. Infine chiede notizie sull'operatività dell'Osservatorio per l'autotrasporto, cui è stato affidato il compito di monitorare i prezzi di riferimento per l'autotrasporto, compito che invece, stando alla risposta data qualche giorno fa dal sottosegretario Giachino ad un'interrogazione del collega Sarubbi, sarebbe affidato alla Confetra, vale a dire ad un soggetto privato.

Mario VALDUCCI, presidente della IX Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.