CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2008
99.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1875 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Avverte altresì che l'onorevole Ferranti, a nome del Gruppo del Partito Democratico, ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

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Quest'ultima sarà posta in votazione nel caso in cui fosse respinta la proposta del relatore.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, si riporta alla proposta di parere presentata, riservandosi di intervenire all'esito del dibattito.

Angela NAPOLI (PdL) esprime forti perplessità sulla legittimità di alcuni aspetti del provvedimento, con particolare riguardo al trattamento penale differenziato, previsto solo per alcune zone del territorio per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il reato deve essere tale per qualsiasi cittadino, in qualsiasi parte del territorio sia commesso. Sottolinea quindi come i dei reati previsti dal provvedimento siano commessi anche in regioni per le quali non è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Manlio CONTENTO (PdL), dopo avere rilevato la legittimità costituzionale del provvedimento, sottolinea tuttavia che lo stesso necessita di ulteriori riflessioni quanto al necessario coordinamento con il decreto legislativo n. 152 del 2006. Ritiene che sarebbe stato forse più opportuno prevedere un semplice inasprimento delle pene per reati già previsti dal cosiddetto «codice ambientale». Considera, inoltre, inappropriata, la dettagliata previsione di misure e dimensioni per i rifiuti ingombranti.
Propone quindi, unitamente all'onorevole Sisto, che il relatore integri la sua proposta di parere favorevole con la seguente osservazione: «in relazione alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire le fattispecie ivi individuate in modo da rendere sistematicamente coerenti con le vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alle pene previste».

Pasquale CIRIELLO (PD) esprime forte contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, ritenendo peraltro inconferenti le motivazioni poste alla base della proposta di parere favorevole del relatore. Si dice stupito della emanazione stessa del provvedimento, dato che il Presidente del Consiglio, anche in occasione delle sue visite a Napoli, ha più volte affermato che l'emergenza rifiuti in quella città sarebbe cessata. Sottolinea quindi che la violazione dell'articolo 3 della Costituzione non può essere giustificata dalla eccezionalità del provvedimento, poiché comunque disetta il requisito della ragionevolezza. L'utilizzo di tale argomentazione, d'altra parte, porterebbe alla paradossale conseguenza dell'emanazione di tante normative differenziate per quante sono le peculiarità ed urgenze delle varie zone del territorio nazionale. Il che appare inaccettabile, così come è inaccettabile che il provvedimento in esame realizzi sostanzialmente una forma di «federalismo penale». Dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Contento, sottolineando altresì come il provvedimento sia irrispettoso del principio di proporzionalità fra gravità del reato e relativa sanzione, soprattutto con riferimento alla previsione di criteri dimensionali del tutto inopportuni per i rifiuti ingombranti. Una simile severità nei confronti di comportamenti che possono essere commessi anche dal cittadino comune, risulta ancor più inaccettabile se si considera la tendenza dell'attuale Governo a mitigare o sopprimere sanzioni penali in favore di categorie di soggetti privilegiati.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere i rilievi critici degli onorevoli Contento, Angela Napoli e Ciriello. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo nei confronti di un provvedimento che, seppure teoricamente condivisibile nelle finalità, tuttavia ricorre a strumenti del tutto inappropriati per perseguire le finalità medesime. Rileva che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito si è registrato un significativo ripensamento da parte del relatore, il quale aveva presentato un emendamento volto a rendere applicabili su tutto il territorio nazionale il regime penale previsto anche se, purtroppo, tal ripensamento non si è

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poi tradotto in una modifica del testo. Nel richiamarsi ad un suo precedente intervento, ribadisce quindi che il provvedimento in esame appare incostituzionale, sotto il profilo della violazione dell'articolo 3, appare irrispettoso del principio di proporzionalità della sanzione penale, incentiva le organizzazioni criminali a commettere i reati in questione in regioni diverse dalla Campania e difetta delle necessarie norme di coordinamento con le previsioni del vigente codice ambientale. Raccomanda quindi la approvazione del suo parere contrario.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea che le uniche perplessità poste dal testo in esame possono essere agevolmente superate integrando la proposta di parere del relatore con l'osservazione elaborata insieme all'onorevole Contento. Con riferimento a taluni rilievi critici emersi nel corso del dibattito, fa presente che la cosiddetta «emergenza rifiuti» in Campania è purtroppo un tema ancora attuale e, nonostante il Governo abbia già fatto molto, tuttavia è necessario intervenire nuovamente, anche con la previsione di norme penali eccezionali che, peraltro, non costituiscono una novità per il nostro sistema.

Pierluigi MANTINI (PD), nel condividere sostanzialmente l'intervento dell'onorevole Ferranti, precisa che nell'ordinamento giuridico sono previste sanzioni penali differenziate nel caso della lesione di beni soggetti a particolari vincoli. Nel diritto ambientale, segnatamente, sussiste una fondamentale distinzione fra «emissioni» e «immissioni», che consente di graduare le sanzioni a seconda degli effetti, di diversa entità e gravità, che si producono sui corpi recettori. Ciò che induce a formulare un giudizio negativo sul provvedimento in esame è, in primo luogo, la previsione di fattispecie autonome di reato. Sarebbe stato, infatti, più opportuno e giuridicamente maglio sostenibile prevedere un parziale aggravamento delle fattispecie penali di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Roberto RAO (UdC), nell'associarsi alle considerazioni degli onorevoli Ferranti, Mantini e Ciriello, stigmatizza l'abuso delle situazioni emergenziali per produrre leggi ad hoc, che poi si dimostrano controproducenti, sia per gli effetti che in concreto producono sia per l'incidenza negativa sul sistema normativo nel suo complesso. Esprime perplessità sul fatto che l'applicazione di determinate fattispecie penali dipenda da un provvedimento amministrativo e che tale provvedimento, ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza, sia adottata dal Consiglio dei ministri, al quale pertanto si attribuiscono poteri forse eccessivi. Rileva che il provvedimento presenta comunque taluni aspetti condivisibili, ma ritiene che prima di intervenire con nuove fattispecie penali, sarebbe stato opportuno verificare come in concreto ha trovato applicazione il cosiddetto codice ambientale.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, rileva che le argomentazioni sulla asserita incostituzionalità del provvedimento in esame devono considerarsi assorbite dalla discussione della relativa questione pregiudiziale, sulla quale l'Assemblea si è pronunciata in modo netto. Inoltre la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che, qualora si verifichino le stesse condizioni della regione Campania, la dichiarazione dello stato di emergenza può essere estesa ad altre regioni, non potendosi quindi parlare di una normativa ad hoc per una sola regione. Con riferimento alla scelta dei limiti edittali delle pene, nonché al tema della proporzionalità delle stesse rispetto alla gravità dei reati, sottolinea come la stessa attenga alle valutazioni politiche del legislatore su come tutelare il bene protetto. Nel caso di specie, il provvedimento è connotato da una netta presa di posizione rispetto allo specifico bene giuridico oggetto di tutela. Rileva inoltre l'inconferenza dei rilievi circa l'asserita esigenza di coordinamento tra il provvedimento in esame e le previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché tale esigenza è negata proprio dalla natura eccezionale della norma.

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Ritenendo condivisibile l'osservazione degli onorevoli Contento e Sisto, riformula conformemente la sua proposta di parere (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata (vedi allegato 3), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI

Mercoledì 26 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia sulla situazione degli istituti penitenziari.
(Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giulia BONGIORNO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi il seguito dell'audizione, rinviata nella seduta del 19 novembre 2008.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rita BERNARDINI (PD), Angela NAPOLI (PdL), Pierluigi MANTINI (PD), Antonino LO PRESTI (PdL), Guido MELIS (PD), Roberto CASSINELLI (PdL), Marilena SAMPERI (PD), Donatella FERRANTI (PD), Francesco Paolo SISTO (PdL) e Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL).

Giulia BONGIORNO, presidente, ringrazia il ministro per essere intervenuto e, ricordando che risultano iscritti a parlare ulteriori deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere ricordato che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di testo unificato, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1882).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2008.

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Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stata abbinata la proposta di legge C. 1882 Di Pietro.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, rileva che la proposta di legge n. 1882 Di Pietro, come si legge nella relazione illustrativa, è volta ad estendere l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 anche agli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere. Con tale estensione si intende dare parziale attuazione ai numerosi pronunciamenti in materia del Parlamento europeo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, rimasti finora sostanzialmente inattuali. Si intende quindi affermare un principio di valenza generale, sancendo l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale delle persone.
La proposta di legge consta di un articolo ed è volta a modificare il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
In particolare, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 654, viene punito chiunque, in qualsiasi modo, diffonde (anziché «propaganda» come previsto nella attuale formulazione) idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita (anziché «istiga», come attualmente previsto) a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
La pena viene inasprita, passando dalla reclusione fino ad un anno e sei mesi alla reclusione fino a tre anni. Viene peraltro eliminata la pena alternativa della multa fino a 6.000 euro.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 il termine «istiga» viene sostituito dal termine «incita». La disposizione pertanto prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.