CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 novembre 2008
98.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.05.

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.
C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Stefano STEFANI, presidente, avverte che la Commissione esaminerà innanzitutto il provvedimento in titolo - ove non vi siano obiezioni - per consentire al relatore, deputato Migliori, di raggiungere Milano in tempo per i lavori della Grande Commissione parlamentare italo-russa di cui è componente.

Riccardo MIGLIORI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo riguardante l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan che si colloca nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989. Ne sottolinea il rilievo nel quadro regionale in considerazione del particolare legame del Paese anche con l'Iran - con cui condivide la matrice linguistica - e con l'Afghanistan - in cui una significativa parte della popolazione è di etnia tagika. Ricorda altresì la strategicità del Tagikistan nel contrasto al narcotraffico anche perché ospita reparti di addestramento della polizia afghana.
Fa quindi riferimento alle attività dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), sorta al termine della guerra fredda come organizzazione

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internazionale di cooperazione tra gli Stati dell'Occidente ed il complesso dei Paesi dell'area ex sovietica. Nella veste di Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ha infatti potuto constatare direttamente la rilevanza geo-politica dei Paesi dell'area centro-asiatica, non soltanto per la stabilità dell'intera regione ma anche per i riflessi sugli equilibri della sicurezza europea.
Questo vale in particolare per un Paese come il Tagikistan che, muovendo da condizioni politiche, economiche e sociali particolarmente svantaggiate, è oggi alla ricerca di una nuova politica estera in grado di rendere il Paese più indipendente possibile dalla tutela dei suoi potenti vicini, fino ad oggi particolarmente accentuata. Proprio un recente studio dell'autorevole Centre for European Policy Studies (CEPS) sul Tagikistan e l'Unione europea segnala da un lato come le Istituzioni comunitarie abbiano finora mantenuto un basso profilo nella piccola repubblica persofona e come invece sia necessario superare un approccio emergenziale ed avviare una politica di cooperazione con questo Stato, nel quadro di una coerente strategia comunitaria per tutta l'area dell'Asia centrale.
L'Accordo di partenariato e cooperazione concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro - si tratta dell'ultimo degli Accordi di partenariato stipulati dall'Unione europea con gli Stati appartenenti alla CSI (Comunità di Stati indipendenti); il Tagikistan era rimasto indietro in ragione di un' instabilità politica protrattasi per gran parte degli Anni Novanta - rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. L'Accordo di partenariato CE-Tagikistan mira quindi a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione - è doveroso sottolinearlo - il pieno rispetto dei diritti umani.
L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale. L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Gli articoli 2 e 3 (Titolo I) contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.
L'Accordo di articola poi nei seguenti titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione. Nel Titolo II, è prevista l'istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici. Il Titolo III riguarda gli scambi commerciali, poiché una delle finalità dell'Accordo è quella di favorire una maggiore apertura dei rispettivi mercati. A tal fine le Parti si concedono reciprocamente - con alcune limitate deroghe - il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori. Assai rilevante è poi la previsione per la quale l'intero quadro degli scambi commerciali CE-Tagikistan sarà soggetto a revisione successivamente all'ingresso del Paese asiatico nell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Non sono infine escluse clausole di salvaguardia temporanea o misure antidumping a tutela dei rispettivi sistemi economici, in caso di gravi turbative dei mercati. Il Titolo IV disciplina le attività commerciali e gli investimenti. Per i lavoratori di una parte legalmente impiegati nel territorio dell'altra è assicurato un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

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Nel settore dei servizi, tenendo conto del progressivo avvicinamento del terziario, in Tagikistan, a schemi di mercato, vi sarà un costante incremento delle reciproche autorizzazioni alla prestazione di servizi nei confronti di società non residenti ove essi vengono effettivamente prestati. In materia di servizi di trasporto l'Accordo stabilisce una differenza tra quelli marittimi - per i quali si prevede senz'altro di applicare il principio del libero accesso al mercato internazionale in tutti gli aspetti dell'attività in questione - e i servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo, per i quali si demanda a successivi specifici accordi la fissazione delle condizioni di accesso alla liberalizzazione. Per quanto concerne i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nel presente Accordo, ne viene garantita la piena libertà: è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti legittimamente effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio in moneta convertibile dei profitti ottenuti. Il quadro di liberalizzazione finanziaria conosce un'attenuazione solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti. Le Parti possono poi in ogni caso, qualora sia assolutamente necessario, adottare misure temporanee di salvaguardia del proprio sistema finanziario, messo eventualmente a repentaglio dalla libera circolazione dei capitali con l'altra Parte contraente. Per quanto infine concerne la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, è previsto l'impegno del Tagikistan - entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo - al raggiungimento di standard analoghi a quelli della Comunità europea, nonché all'adesione alle Convenzioni multilaterali in materia quali elencate nell'allegato IV all'Accordo.
Il Titolo V dell'Accordo riguarda invece la cooperazione legislativa, mentre il Titolo VI concerne quella socio-economica. La cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani è trattata nel Titolo VII. L'articolo 66, in particolare, fissa la cornice di una collaborazione delle Parti per il potenziamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo gli standard dell'OSCE e, più in generale, il diritto internazionale. In questo contesto, la UE presterà al Tagikistan la necessaria assistenza per l'elaborazione e l'applicazione delle norme appropriate, anche con il potenziamento del sistema giudiziario e l'affinamento delle tecniche elettorali. A tali fini verranno favoriti i contatti tra le omologhe autorità di governo - nazionali e regionali -, nonché tra i Parlamenti e le organizzazioni della società civile.
La cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina è quindi disciplinata nel Titolo VIII e quella nel campo culturale nel Titolo IX. Per quanto concerne le attività illegali, è previsto in particolare il contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, oltre a tutta una serie di altre attività illegali nel campo economico, tra cui anzitutto la corruzione e inoltre traffici di rifiuti e di armi o contraffazioni. Particolare attenzione viene inoltre posta sulla lotta contro il terrorismo, nonché sulla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori, combattendo contro l'immigrazione clandestina come anche contro la tratta degli esseri umani correlata. È sancito l'impegno reciproco, in linea di principio, alla riammissione dei propri cittadini illegalmente presenti nel territorio dell'altra Parte contraente. Con riferimento alla cooperazione finanziaria, di cui al Titolo X, si stabilisce che il Tagikistan beneficerà del programma comunitario TACIS per accelerare il processo di trasformazione della sua economia: in particolare il paese otterrà assistenza temporanea a fondo perduto, in stretto coordinamento con i contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.
Sono infine poste, al Titolo XI alcune disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare è istituito un Consiglio di

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cooperazione - che si riunirà regolarmente a livello ministeriale -, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, ed un Comitato di cooperazione, che coadiuva il primo, nonché un Comitato parlamentare di cooperazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento tagiko: quest'ultimo viene informato regolarmente sullo stato di attuazione dell'Accordo e sulla dialettica tra le Parti in merito allo stesso, e può dal canto suo presentare raccomandazioni. Si incoraggiano gli operatori delle due Parti a ricorrere all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie connesse all'applicazione dell'Accordo; per quanto riguarda invece le controversie tra le Parti, queste devono trovare composizione in seno al Consiglio di cooperazione, o con la nomina di tre conciliatori. La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, e lo stesso potrà essere rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo denuncia scritta di una delle Parti sei mesi prima della scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale del 18 dicembre 1989, naturalmente con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, mentre l'ultimo articolo contiene la clausola dell'entrata in vigore.
In conclusione, ribadisce l'esigenza, anche alla luce della recente visita del Presidente del Consiglio in Kazakhstan, che l'Italia intensifichi i rapporti politici ed economici con tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale, lamentando il fatto che non vi siano rappresentanze diplomatiche né in Tagikistan, né in Kirghizistan e Turkmenistan. Coglie l'occasione per rimarcare l'ottima assistenza ricevuta nello scorso luglio ad Astana dalla locale ambasciata in occasione della sessione annuale dell'Assemblea dell'OSCE e segnala come il prossimo 13 dicembre si svolgeranno le elezioni legislative in Turkmenistan che saranno monitorate dall'ODIHR. Sottolinea infine l'opportunità di promuovere tali contatti anche sul piano interparlamentare, al fine di favorire la transizione verso la democrazia, prospettando l'eventualità che la Commissione stessa possa effettuare una missione nella regione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, fa presente che opera presso il Ministero degli esteri un ambassador at large, incaricato di promuovere le relazioni con i cinque paesi centro-asiatici.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nell'apprezzare la relazione svolta, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando come il Tagikistan rappresenti una delle realtà più povere dell'ex-URSS. Chiede al rappresentante del Governo se gli interessi italiani in quel Paese siano comunque seguiti dalla nostra rappresentanza in Uzbekistan.

Marco ZACCHERA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, aderendo alla relazione svolta. Ribadisce in particolare l'opportunità di effettuare una missione nella regione.

Alessandro MARAN (PD) e Gianpaolo DOZZO (LNP) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA conferma che l'Ambasciatore d'Italia in Uzbekistan è accreditato anche per il Tagikistan, ma insiste sulla specialità dell'incarico conferito per tutta la regione.

Stefano STEFANI (LNP), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte

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dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali.
C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, riproduce i contenuti di un'analoga iniziativa legislativa assunta dal Governo nella XV legislatura e non conclusa per l'intervenuto scioglimento delle Camere.
Segnala che la Convenzione sulla mutua assistenza tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea, volta a prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa doganale, e a sostituire integralmente il previgente accordo del 1967, è stata conclusa a Bruxelles il 18 dicembre 1997, ma non è ancora entrata in vigore proprio in ragione della mancata ratifica da parte dell'Italia. Essa tuttavia risulta già applicabile tra gli Stati membri che abbiano proceduto a depositare lo strumento di ratifica.
Evidenzia come il disegno di legge di ratifica, composto da 6 articoli, rechi, oltre alle disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme di adattamento della normativa nazionale ai contenuti della Convenzione per la necessità di individuare, da parte di ciascuno Stato, secondo le proprie leggi in materia doganale, le Amministrazioni di riferimento cui spetta la concreta attuazione della Convenzione. In tale ottica, in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge demanda a un decreto del Ministro dell'economia il compito di individuare, in seno al Ministero medesimo, un «Ufficio centrale di coordinamento» di livello dirigenziale non generale, e di stabilirne composizione, compiti e modalità di funzionamento. L'articolo 4, poi, detta norme di coordinamento, dettando che le forme di cooperazione previste nella Convenzione, che sono effettuate secondo le leggi di ciascuno Stato contraente e secondo le modalità nazionali, senza deroghe alla disciplina in materia stabilita singolarmente. Infine, il disegno di legge introduce disposizioni di dettaglio sullo svolgimento delle operazioni di cooperazione transfrontaliera, improntate al mantenimento dello stretto collegamento tra tutti gli atti di polizia giudiziaria e l'avviso all'autorità giudiziaria competente, cui spetta comunque la facoltà di disporre diversamente. Fa comunque presente che ulteriori osservazioni potranno essere svolte al riguardo alla luce dei pareri che saranno espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, ed in particolare dalla VI Commissione Finanze.
Passando ai contenuti della Convenzione, che consta di 35 articoli, indica tra le sue peculiarità la previsione di precise forme di collaborazione transfrontaliera per lo svolgimento in territorio di altro Stato contraente di attività investigative (inseguimento e sorveglianza, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali), oltre alla prestazione di assistenza, con particolare riguardo agli articoli 19-24.
In generale, sottolinea la rilevanza della Convenzione, consistente nel fatto che essa rappresenta uno strumento efficace e tempestivo per il contrasto dei reati doganali sul territorio dell'Unione europea, nel quadro dell'impegno contro la criminalità organizzata e in un'ottica di sostegno e sviluppo dell'economia nazionale, nel contesto della libera circolazione dei capitali e delle persone. Una sollecita applicazione della Convenzione al nostro Paese potrebbe sortire effetti positivi sul piano economico anche grazie all'eliminazione degli effetti distorsivi derivanti da fenomeni di frode. Auspica pertanto una rapida approvazione del disegno di legge,

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tenuto anche conto che gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno già provveduto alla ratifica.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore, anche in relazione all'esigenza di una sollecita ratifica, dal momento che l'Italia è il solo Stato membro dell'UE a non avervi ancora adempiuto.

Fabio EVANGELISTI (IdV), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, lamenta il ritardo con cui si procede alla ratifica in esame che ritiene sia comunque un piccolo, ulteriore passo avanti nel processo di integrazione europea. Ricordando la denuncia dei traffici illegali nel porto di Napoli che è divenuta di dominio pubblico con la pubblicazione del romanzo «Gomorra» di Roberto Saviano, confida nei risultati positivi che potranno derivare dall'armonizzazione delle politiche di contrasto della criminalità organizzata.

Marco ZACCHERA (PdL), nell'aderire alla relazione svolta nonché alle osservazioni del collega Evangelisti, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Con riferimento al ritardo della ratifica, coglie l'occasione per segnalare l'esigenza che la Commissione possa disporre di un elenco delle ratifiche pendenti.

Fabio EVANGELISTI (IdV) rinnova la richiesta per una tempestiva presentazione al Parlamento del disegno di legge di ratifica dell'accordo di amicizia Italia-Libia.

Stefano STEFANI, presidente, nel raccogliere l'indicazione formulata dal collega Zacchera, fa presente che il disegno di legge di ratifica sollecitato dal collega Evangelisti è già stato licenziato dal Consiglio dei ministri.

Paolo CORSINI (PD), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, sollecitando una celere conclusione dell'esame in sede referente.

Gianpaolo DOZZO (LNP), pur lamentando il ritardo nella ratifica, segnala che anche nei paesi che vi hanno adempiuto la lotta alla contraffazione non ha progredito, come dimostra il caso del porto di Rotterdam. Manifesta pertanto perplessità sull'efficacia degli strumenti apprestati dalla Convenzione, sottolineando che ben altri mezzi sarebbero necessari nella lotta ai traffici illegali. Alla luce di tali limiti, preannuncia comunque il voto favorevole del suo gruppo.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
C. 1928 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (PdL), relatore, segnala che l'Accordo italo-statunitense sulla conduzione di ispezioni su sfida, ai sensi della Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche (CWC), è stato firmato a Roma il 27 ottobre 2004, in quanto la citata Convenzione di Parigi del 1993 (per la quale si rinvia al paragrafo successivo), non si è limitata a prevedere l'eliminazione di un'intera categoria di armi di distruzione di massa - quali quelle chimiche - ma ha introdotto un regime di controllo internazionale che include un

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meccanismo per verificare la reale applicazione degli obblighi in essa previsti.
In tale ambito si annoverano le ispezioni su sfida - che, peraltro, non sono state finora mai attuate - che vengono attivate per iniziativa di uno degli Stati Parti qualora vi siano fondati sospetti in merito ad illecite attività condotte in un altro Stato Parte della Convenzione. Dopo la formalizzazione della richiesta di ispezione nell'ambito dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), viene convocato in sessione straordinaria e urgente il Consiglio esecutivo: la richiesta può essere rigettata con un voto a maggioranza di tre quarti dei membri del Consiglio esecutivo stesso, ma se ciò non avviene l'OPAC invia propri ispettori nello Stato Parte sospettato di attività illecite o comunque in contrasto con la Convenzione. Il preavviso in questo caso è brevissimo, ma mai inferiore alle 12 ore.
La ratio del provvedimento risiede nel fatto che l'articolo I della Convenzione di Parigi pone in capo a ciascuno Stato Parte la distruzione o lo smantellamento di un impianto di produzione di armi chimiche, ovvero di armi chimiche tout court, ubicati in qualunque luogo che sia posto sotto la sua giurisdizione: vige cioè un principio di imputazione territoriale della responsabilità dell'attuazione della Convenzione, indipendentemente dai soggetti che pongano in essere eventuali attività vietate. Ad esempio, attività illecite ai sensi della Convenzione, condotte presso basi militari concesse a paesi alleati, implicano la responsabilità dello Stato ospitante: è comprensibile dunque come si sia ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti per regolamentare la materia. Se dunque uno Stato terzo dovesse richiedere all'OPAC di effettuare un'ispezione su sfida presso strutture militari appartenenti agli Stati Uniti, ma ubicate in basi presenti in Italia, questa sarà l'occasione per l'applicazione dell'Accordo in esame. La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo (A.S. 1182) elenca come potenzialmente sottoposte alla disciplina dettata dall'Accordo le basi militari di Aviano, Sigonella, Camp Darby (presso Livorno), Bagnoli, La Maddalena, nonché le navi militari statunitensi, quando si trovino nelle acque territoriali italiane.
L'Accordo in esame consta di un Preambolo e di 11 articoli. Nel Preambolo l'Italia e gli USA riconoscono la coerenza tra gli obblighi derivanti dall'attuazione della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le ispezioni su sfida, ed il Memorandum d'intesa bilaterale del 1995 sull'uso di installazioni o infrastrutture in territorio italiano da parte delle Forze Armate statunitensi.
Dopo l'articolo I, che pone una serie di definizioni di termini utilizzati nel prosieguo del testo, l'articolo II illustra la finalità dell'Accordo. L'articolo III è dedicato alle procedure di notifica, che riguardano tanto la conoscenza di eventuali consultazioni nell'ambito dell'OPAC per la conduzione di un'ispezione su sfida, quanto la comunicazione effettiva dell'imminente svolgimento di un'ispezione su sfida nel territorio di una delle due Parti. L'articolo IV contiene le direttive generali relative anzitutto alle attività pre-ispettive. L'articolo V riguarda le ispezioni nelle quali l'Italia è designata dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato. L'articolo VI riguarda invece le ispezioni nelle quali gli Stati Uniti sono designati dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato. In base all'articolo VII, le Parti subordineranno a previa reciproca consultazione ogni dichiarazione da rilasciare alla stampa, allo Stato Parte che ha richiesto l'ispezione o ad altri Stati Parti della Convenzione, o ad Organi dell'OPAC. Le informazioni scambiate tra le Parti in base all'Accordo in esame non potranno essere rese pubbliche se non con il consenso della Parte che le ha fornite (articolo VIII). L'articolo IX prevede consultazioni tra le Parti per la messa a punto di procedure attuative dell'Accordo in esame, nonché per la composizione di ogni eventuale controversia al riguardo. Le Parti potranno altresì concordare in forma scritta emendamenti all'Accordo (articolo X). Infine, l'articolo XI prevede l'entrata in vigore dell'Accordo subordinatamente alla

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notifica di ciascuna delle Parti sull'avvenuto espletamento delle procedure interne. L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto con preavviso di 90 giorni da ciascuna delle Parti.
Evidenzia, quindi, i principali problemi che restano comunque aperti, a cominciare dalla necessità di un continuo adeguamento del sistema di ispezioni. Un secondo aspetto critico è quello delle menzionate «ispezioni su sfida». La Convenzione ha previsto che ogni Stato Parte possa attivare una ispezione straordinaria e ad hoc in presenza di ragionevoli sospetti. Tuttavia tali ispezioni - ad oggi - non sono mai state attivate. Le motivazioni sono diverse: non volontà di rivelare fonti informative segrete (dal momento che le richieste devono comunque essere motivate); rischio di provocare contro-richieste a scopo ritorsivo; riluttanza nell'effettuare mosse che possono essere percepite come azioni ostili . Una terza questione ancora non risolta è quella del prelevamento di campioni durante le ispezioni. Infine, un altro obiettivo ancora raggiunto solo parzialmente è quello dell'attuazione della Convenzione all'interno degli Stati Parte attraverso la creazione di un'Autorità nazionale e - soprattutto - attraverso il varo di legislazioni nazionali che criminalizzino la produzione e il commercio di determinate sostanze. Ad oggi 105 Paesi (su 184 Stati Parte) non hanno ancora varato simili legislazioni. Né ritiene trascurabile il fatto che alcuni paesi importanti, come Israele e Myanmar, non hanno ad oggi ratificato la Convenzione ed altri, come l'Angola, la Corea del Nord, l'Egitto, l'Iraq, il Libano, la Siria e la Somalia, non l'hanno neanche mai firmata.
Dà poi atto che il 26 giugno 2008 è stato presentato l'ultimo Rapporto annuale dell'OPAC (versione provvisoria) sullo stato di attuazione della Convenzione che presenta i dati quantitativi più aggiornati sulle attività ispettive e di distruzione di arsenali chimici svolti dagli organi della Convenzione. Per quanto attiene all'attuazione di detto Accordo da parte del nostro Paese, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 93 del 1997, il Governo presenta annualmente alle Camere una Relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati. L'ultima relazione, relativa all'anno 2007, è stata presentata al Parlamento il 10 aprile 2008. Le ispezioni internazionali effettuate in Italia nel corso del 2007 sono state 6 (mentre nel 2006 le ispezioni sono state 7): una al Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia e 5 ad industrie chimiche. Accanto a questo, sono state effettuate da personale italiano numerose visite ad impianti industriali. Da tutte le verifiche effettuate dagli organismi internazionali è risultata la perfetta conformità del nostro Paese agli obblighi imposti dalla Convenzione.L'Italia ha versato all'OPAC, nel 2007, la propria quota di partecipazione (euro 2.944.705, pari al 5,08 per cento del bilancio dell'Organizzazione).
Osserva conclusivamente che il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti in merito a ispezioni su sfida nell'ambito dell'OPAC, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A. S. 1128) l'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Enrico PIANETTA (PdL), nell'esprimere in particolare apprezzamento per la relazione svolta, sottolinea l'importanza della Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche, anche per la connessione con le armi di distruzione di massa. Ne ribadisce il rilievo facendo altresì riferimento agli obiettivi che la presidenza italiana del G8 si dovrà porre nel 2009. A

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fronte della costante evoluzione tecnologica, ne invoca quindi l'aggiornamento continuo al fine di individuare i meccanismi più adeguati. Con riferimento alle ispezioni su sfida, condivide le osservazioni del relatore circa i fattori che sinora ne hanno bloccato l'impiego, evidenziando l'esigenza di superare tale situazione.

Fabio EVANGELISTI (IdV) giudica un'esercitazione sterile la ratifica dell'accordo in esame, dal momento che nessuna ispezione su sfida ha sinora avuto luogo. Quanto agli Stati Uniti d'America, ricorda che furono proprio i pretesi risultati delle ispezioni in Iraq a provocare una guerra contro le armi di distruzione di massa che si è invece rivelata essere una «distrazione» di massa. Naturalmente, ove vi fosse un minimo spiraglio di attuazione, l'accordo sarebbe nell'interesse dell'Italia. Resta tuttavia, a suo avviso, una sensazione di forte imbarazzo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) evidenzia l'asimmetria risultante dall'articolo III della Convenzione circa le procedure di notifica a carico delle due parti e chiede chiarimenti in merito al relatore e al rappresentante del Governo.

Marco ZACCHERA (PdL), relatore, fa presente al collega Evangelisti che sei ispezioni sono comunque state effettuate nell'anno 2007 ed al collega Dozzo che l'accordo è evidentemente mirato alle basi statunitensi presenti sul territorio italiano.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle risposte del relatore.

Gianpaolo DOZZO (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando l'esigenza di un equilibrio tra le parti.

Stefano STEFANI (LNP), presidente, fa comunque presente al collega Dozzo la previsione della clausola mutatis mutandis nell'articolo I della Convenzione.

Fabio EVANGELISTI (IdV) ringrazia per la risposta ricevuta, ma precisa che non si riferiva alle ispezioni sul territorio italiano, bensì al fatto che sinora lo strumento delle ispezioni su sfida non ha ancora trovato applicazione da nessuna parte.

Stefano STEFANI (LNP), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo.
C. 1930 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo CORSINI (PD), relatore, ricorda che l'Istituto forestale europeo (EFI) è stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche in campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione di Joensuu (Finlandia) del 2003 che, all'articolo 12, conferisce all'EFI personalità giuridica nazionale e internazionale. La Convenzione è stata adottata il 28 agosto 2003 dalla Conferenza convocata ad hoc ed aperta alla firma degli Stati europei e delle organizzazioni europee di integrazione economica. La Convenzione è entrata in vigore il 4 settembre 2005 ed è stata ratificata finora da diciassette Stati. L'Istituto svolge ricerche a livello paneuropeo sulla politica forestale, inclusi gli aspetti ambientali, ecologici, il benessere delle foreste, i prodotti e i servizi da esse

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provenienti, nonché la domanda e la produzione di legname e di altri prodotti boschivi (come specificato nell'articolo 2 della Convenzione). Il lavoro dell'Istituto contribuisce quindi alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste in Europa.L'Italia ha coordinato alcuni progetti di ricerca dell'Istituto forestale europeo. Fra di essi, i due che risultano in corso, sono condotti dalla Fondazione Eni Enrico Mattei e dall'Università del Molise.
Passa, quindi, ad illustrare la Convenzione, che consta di un Preambolo e di 19 articoli. L'articolo 1 istituisce l'EFI e ne stabilisce la sede a Joensuu, in Finlandia, mentre l'articolo 2 ne definisce le finalità e le funzioni e l'articolo 3 ne prevede la capacità di acquisire informazioni dagli Stati contraenti. L'articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti sono Membri dell'Istituto. Sono però previste altre due categorie di appartenenza: i Membri Associati (Istituti di ricerca, strutture didattiche, organizzazioni non governative, autorità forestali, ecc.) e i Membri Affiliati (similari istituzioni appartenenti a però Stati non europei). Gli articoli da 5 a 9 riguardano gli Organi della Convenzione. Il Consiglio, composto dai rappresentanti dei Membri, stabilisce le politiche riguardanti il lavoro dell'Istituto ed è responsabile delle decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria e amministrativa. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria ogni tre anni: la presidenza per il periodo che va da metà 2008 a metà 2011 spetta alla Spagna. La Conferenza riunisce invece tutti i Membri Associati. Alla Conferenza spetta, tra l'altro, la nomina del Comitato direttivo, la determinazione delle quote per i Membri associati e affiliati, l'approvazione dei rendiconti e del piano di lavoro per l'anno successivo. Il Comitato Direttivo è l'organo responsabile della decisione e del controllo del quadro complessivo di lavoro e della strategia dell'Istituto. Ha competenze in materia di accettazione ed espulsione degli Associati e degli Affiliati e, sotto l'egida del Consiglio, adotta i regolamenti interni necessari. Il Segretariato è composto dal personale dell'Istituto, facente capo ad un Direttore. Quanto al finanziamento dell'Istituto (articolo 10), avviene grazie alle quote versate dai Membri associati e affiliati, oltre che da donazioni e contributi volontari. Il bilancio è approvato dal Comitato direttivo su proposta del Direttore (articolo 11). L'Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale (articolo 12) e la sua sede gode di privilegi ed immunità in base ad uno specifico accordo stipulato con il governo di Finlandia. Le eventuali controversie saranno risolte in via amichevole dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo; in caso di fallimento è previsto il ricorso alla Corte Permanente arbitrale (articolo 13). Gli articoli 14-18 contengono le clausole finali. La Convenzione ha durata illimitata ma cesserà di esistere qualora, successivamente alla sua entrata in vigore, le Parti contraenti dovessero risultare ridotte fino ad un numero inferiore ad otto.
Riferisce infine sul contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di tre articoli recanti, nell'ordine, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, l'ordine di esecuzione, e l'entrata in vigore della legge. Avverte che il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1132) era accompagnato da una relazione tecnica, un'analisi tecnico-normativa e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione. La relazione tecnica afferma che l'attuazione del provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto, come si desume dall'articolo 10 della Convenzione, non sono previsti contributi obbligatori a carico degli Stati Membri. Alle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo e della Conferenza, si farà fronte - sempre secondo la relazione tecnica - con le ordinarie dotazioni di bilancio per missioni all'estero del Ministero delle politiche e forestali - Corpo forestale dello Stato, salvo che non si pongano tali spese a carico degli istituti che partecipano alle riunioni in qualità di Membri associati. Sia l'analisi tecnico-normativa che quella dell'impatto della regolamentazione sottolineano

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l'importanza che la ratifica della Convenzione riveste per l'Italia, anche in vista del potenziale inserimento di docenti e ricercatori universitari italiani negli organismi dell'Istituto.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Marco ZACCHERA (PdL), apprezzando la relazione svolta, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede chiarimenti al relatore ed al rappresentante del Governo in ordine al finanziamento dell'Istituto di cui all'articolo 10 della Convenzione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente che le spese di funzionamento saranno a carico degli istituti che assumeranno la qualifica di membri associati.

Paolo CORSINI (PD), relatore, segnala che gli Stati contraenti, in quanto membri, si distinguono dalle altre due categorie previste degli associati e degli affiliati, per cui non risulta alcun contributo obbligatorio a carico dello Stato.

Francesco TEMPESTINI (PD) preannuncia il suo voto di astensione, non ritenendo che sia chiaro il senso dell'iniziativa assunta con la costituzione dell'Istituto da parte della Convenzione in esame.

Stefano STEFANI (LNP), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.