CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 novembre 2008
98.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, avverte di aver predisposto una proposta di testo unificato (vedi allegato) che tiene conto delle diverse questioni emerse nel corso dell'esame preliminare. Tale proposta di testo potrà essere lo spunto per sviluppare ulteriormente la discussione in vista della presentazione di una ulteriore proposta di testo unificato che sarà redatta proprio alla luce di tale discussione.

Enrico COSTA (PdL), riservandosi di approfondire la proposta di testo appena presentata dal relatore, evidenzia un'esigenza di carattere generale in relazione alla formulazione del reato di violenza sessuale. A tale proposito, osserva come sia opportuno non limitarsi ad innalzare le pene previste dalla legislazione vigente in materia di reati sessuali, quanto piuttosto prevedere delle nuove figure di fattispecie penali volte a meglio tipizzare i reati a sfondo sessuale, differenziando quelli più gravi da quelli meno gravi. Auspica che il relatore affronti la materia della riforma dei reati sessuali anche in questa ottica.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, replica assicurando che terrà in considerazione tutte le questioni che emergeranno nel corso del dibattito relativo alla sua proposta di testo unificato.

Pierluigi MANTINI (PD), dopo aver condiviso l'esigenza rappresentata dall'onorevole Costa, si sofferma sulle parti della proposta di testo unificato che maggiormente condivide. Si tratta, in particolare, delle disposizioni sul rito direttissimo, sulla disciplina legislativa dell'intervento

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in giudizio, sulla estensione dell'applicazione del gratuito patrocinio nonché sulle misure previdenziali.

Cinzia CAPANO (PD), riservandosi di intervenire sulle questioni di merito relative al testo appena presentato dal relatore, invita la Commissione a ricordare che la riforma dei reati sessuali varata nel 1996 aveva anche l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento delle fattispecie di reato formulate in maniera tale da superare quegli ostacoli di ordine probatorio che quotidianamente si registravano nei processi aventi ad oggetto i reati sessuali. Pertanto, prima di modificare le disposizioni vigenti, ritiene necessario che in primo luogo si tenga conto delle ricadute in ambito processuale della nuova formulazione delle fattispecie di reato.

Angela NAPOLI (PdL), dopo una prima e veloce lettura della proposta di testo unificato del relatore, invita quest'ultimo a considerare l'opportunità di precisare in relazione al reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis che le condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa abusate dal reo sono quelle esistenti al momento del fatto, come peraltro previsto dalla normativa vigente. Tale precisazione eliminerebbe dubbi interpretativi che potrebbero rendere più difficoltosa la fase processuale.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che in primo luogo occorra intendersi sull'obiettivo dell'intervento legislativo che ci si propone, stabilendo se sia opportuno limitare tale intervento ad un innalzamento delle pene ovvero se sia necessario intervenire per ridurre la discrezionalità del giudice nella fase dell'applicazione in concreto della fattispecie penale. Sul primo punto esprime le proprie perplessità, ritenendo che un intervento limitato all'aggravamento delle pene sia del tutto inutile, mentre sul secondo punto evidenzia come un margine di discrezionalità a favore del magistrato sia fisiologico finché non si traduca in un abuso. A tale proposito, osserva, in relazione al terzo comma del nuovo articolo 609-bis, che appare eccessiva la discrezionalità conferita al giudice nel valutare se nei casi di minore gravità la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i due terzi. Da un lato, non appare essere sufficientemente determinata la nozione di minore gravità e, dall'altro, non è chiaro in base a quali criteri il giudice possa decidere di applicare o meno l'attenuante in questione.
Per quanto attiene alle pene previste dalla proposta di testo unificato, si sofferma sul secondo comma del nuovo articolo 609-ter, ritenendo che sia eccessiva la pena della reclusione da dieci a sedici anni.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime serie perplessità sull'impianto della proposta di testo unificato in esame, rilevando che questa sostanzialmente si limita ad aumentare le pene previste per i reati sessuali, compiendo in tal modo un'operazione che finisce per far saltare il rapporto che vi deve essere tra la pena prevista in astratto dalla norma e la gravità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma medesima. In particolare sottolinea come l'aumento generalizzato delle pene minime finisce comporterà necessariamente l'applicazione in concreto di una pena grave anche ad ipotesi concrete in cui il comportamento non sia di particolare gravità. Troppo spesso quando si affronta il tema dei reati a sfondo sessuale si commette l'errore di ritenere che in tale ambito rientrino solo i casi di violenza grave, senza quindi tenere conto di tutta una serie di ipotesi marginali che, per quanto deprecabili, non raggiungono una gravità tale da essere punite con pene che necessariamente non possono essere inferiori a sette anni.
Dopo aver espresso apprezzamento per la scelta di inserire tra le aggravanti di cui all'articolo 609-ter anche il caso in cui la vittima del reato sia una donna in stato di gravidanza, esprime invece forte contrarietà sulla disposizione che stabilisce l'applicazione del giudizio direttissimo

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ai reati sessuali, in quanto non si tiene conto che si tratta il più delle volte di processi complessi sotto il profilo probatorio. Dichiara di non condividere neanche la disposizione che esclude, senza alcuna eccezione, l'applicazione dei benefici penitenziari a favore di soggetti condannati per reati sessuali, rilevando come tale disposizione possa creare delle disuguaglianze, in quanto tali benefici si applicherebbero comunque a soggetti condannati per reati gravi con pene anche superiori a quelle comminate per i reati di violenza sessuale. Esprime ulteriori perplessità sulla norma che prevede intervento in giudizio a favore degli enti locali impegnati direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa nonché dei centri antiviolenza, rilevando come il processo che abbia per oggetto un reato a sfondo sessuale coinvolga direttamente, se non addirittura esclusivamente, interessi di natura strettamente personale. Dichiara inoltre di non condividere la scelta di prevedere l'applicazione indifferenziata del gratuito patrocinio a favore delle vittime dei reati sessuali, ritenendo inopportuno prevedere discipline particolari di tale istituto sulla base della gravità del reato. Ritiene che le misure previdenziali previste all'articolo 10 si riducano sostanzialmente a delle misure «manifesto», che non hanno alcuna concreta connessione con il fenomeno della violenza sessuale.
Conclude invitando la Commissione a non cadere nell'errore di affrontare l'emergenza del contrasto alla violenza sessuale attraverso norme procedurali, prevedendo una sorta di doppio binario.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, precisa, in primo luogo, di aver scelto di presentare nella seduta odierna una proposta di testo unificato al solo fine di accelerare l'iter legislativo, fornendo alla Commissione un testo sul quale confrontarsi. Ribadisce la propria intenzione di presentare, all'esito di tale confronto, una nuova proposta di testo unificato che tenga conto dei rilievi che nel frattempo saranno emersi. In particolare, rassicura l'Onorevole Sisto che terrà conto di quanto da lui evidenziato in ordine all'ambito di discrezionalità che deve essere lasciato al magistrato nell'applicare la legge, evitando comunque formulazioni di fattispecie che siano non conformi al principio di legalità sotto il profilo della determinatezza. Per quanto attiene alla scelta di prevedere la possibilità di applicare il rito direttissimo, osserva che nell'articolo 5 è prevista tale applicabilità solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 449 del codice di procedura penale.

Donatella FERRANTI (PD), riservandosi di intervenire nuovamente dopo aver meglio approfondito la proposta di testo unificato appena presentata, osserva che questa, condivisibile nella ratio, appare privilegiare eccessivamente l'aspetto sanzionatorio della disciplina dei reati di violenza sessuale, aumentando in maniera non sempre adeguata le pene attualmente previste. Riconosce comunque al relatore di aver tenuto conto anche delle proposte di legge presentate da altri Gruppi e, in particolare, dal Gruppo del Partito Democratico, nella predisposizione della proposta di testo unificato. Si riferisce in particolare alle disposizioni di natura sociale volte alla protezione della vittima del reato. Dopo aver dichiarato il proprio favore all'allargamento della disciplina dell'incidente probatorio, esprime le proprie perplessità in ordine sia alla scelta di vietare, in maniera assoluta e senza alcun riferimento al caso concreto, l'applicazione dei benefici penitenziari, sia alla previsione in via generale del rito direttissimo per dei reati gravi quali quelli di violenza sessuale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di condividere pienamente le perplessità espresse dagli onorevoli Sisto e Contento sul testo in esame. In primo luogo evidenzia come il rito direttissimo sia un procedimento applicabile solo in casi marginali ai reati di violenza sessuale, rilevando che per l'accertamento di questi, salvo nei casi di flagranza, è necessaria una fase

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processuale complessa sotto il profilo probatorio. In merito al divieto di applicazione dei benefici penitenziari, rileva l'opportunità di legare tale divieto alla gravità del fatto commesso in concreto, piuttosto che al nomen juris del reato, ritenendo che altrimenti si creerebbero delle situazioni paradossali in base alle quali tali benefici sarebbero applicabili a soggetti condannati per reati estremamente gravi e non nei confronti di altri soggetti puniti per reati sessuali puniti in concreto con pene più miti. Dichiara di essere contrario anche alla norma sull'intervento in giudizio, rilevando l'inopportunità di prevedere che nei procedimenti per i reati sessuali l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa, i centri antiviolenza che prestano assistenza alla persona offesa nonché, se i fatti sono commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri possono intervenire in giudizio. La propria contrarietà deriva dalla constatazione che si tratta di reati strettamente attinenti alla sfera personale. Esprime forti perplessità anche sulla norma che consente l'applicazione del gratuito patrocinio per i reati sessuali indipendentemente dal requisito economico-finanziario della vittima del reato nonché sulle misure previdenziali, la cui ratio non è ben chiara.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, dopo aver ricordato che nel corso dell'esame preliminare è da più parti stata evidenziata l'opportunità di non limitare l'intervento normativo alle sole misure di natura penale, si sofferma sulla disposizione del suo testo volta a prevedere comunque l'applicabilità del gratuito patrocinio a favore delle vittime dei reati sessuali. Ritiene che tale disposizione possa essere compresa solo ove siano ben chiare le difficoltà che hanno le donne nel denunciare gli episodi di violenza sessuale dei quali sono vittime. Si tratta di difficoltà psicologiche ma anche economiche, come quelle che può incontrare colei che subisce le violenze in famiglia da parte del marito. Si tratta, in sostanza, di una norma a favore della donna che spesso è la parte debole nel rapporto.

Roberto CASSINELLI (PdL), dopo aver dichiarato di condividere nella sostanza gli interventi dei deputati che lo hanno preceduto, invita la Commissione a riflettere su alcune questioni particolari, quali la formulazione dell'aggravante dello stato di gravidanza della vittima, che dovrebbe essere formulata in maniera tale evitare ipotesi di responsabilità oggettiva, nonché l'aggravante prevista nel caso in cui la vittima non abbia compiuto gli anni dieci, ritenendo opportuno portare tale età a dodici anni.

Anna Paola CONCIA (PD) esprime forte imbarazzo per la scelta demagogica del relatore di accelerare solo oggi, data in cui è celebrata la Giornata mondiale contro la violenza alle donne, l'iter delle proposte in materia di violenza sessuale quando oramai da tempo queste giacevano in Commissione senza essere esaminate. Ritiene che la violenza contro le donne rappresenti un tema che debba essere affrontato seriamente e non solo attraverso mosse demagogiche, che poi alla prova dei fatti dimostrano tutta la loro sterilità. In merito alle critiche circa la scelta di aumentare le pene per i reati sessuali, esprime meraviglia per l'atteggiamento dei deputati di centro-destra, che in altre occasioni non hanno dimostrato la stessa attenzione per l'adeguatezza della pena.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, replica all'onorevole Concia sottolineando che non vi è nulla di demagogico nella circostanza che oggi sia presentata una proposta di testo unificato, in quanto tale circostanza dipende unicamente dal fatto che solo oggi la Commissione riesce ad esaminare i progetti di legge in materia di reati sessuali, per quanto questi siano posti all'ordine del giorno della commissione oramai da tempo per quasi tutte le sedute. Finora non è stato possibile esaminare tali provvedimenti in quanto la

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Commissione è stata impegnata su altre materie ed, in particolare, sulle molestie insistenti. Rileva che in questa settimana i progetti di legge sulle molestie insistenti non sono all'ordine del giorno su richiesta, nota a tutti i rappresentanti dei gruppi, del Ministro per le pari opportunità, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione a causa di impegni istituzionali all'estero.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) sottolinea in primo luogo la correttezza dell'organizzazione dei lavori della Commissione Giustizia, rilevando come sia una coincidenza che la Commissione esamini i progetti di legge in materia di violenza sessuale in occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne. In tale contesto esprime il proprio apprezzamento nei confronti del relatore che, con l'obiettivo di accelerare l'approvazione finale di un testo in materia di violenza sessuale, ha presentato una proposta di testo unificato che possa servire da base per un confronto costruttivo in Commissione sulle diverse questioni che possono attenere ad una riforma dei reati nella predetta materia. Per quanto attiene al merito della proposta di testo unificato presentata, si riserva di intervenire dopo che ne avrà meglio approfondito i diversi profili, sottolineando tuttavia sin da ora l'esigenza che la Commissione tenga conto del rischio di formulare la fattispecie del reato di violenza di gruppo in maniera che i partecipanti non siano puniti in base al loro effettivo coinvolgimento nel fatto violento.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, dopo aver avvertito che sono ancora iscritti a parlare l'onorevole Capano ed il rappresentante del Governo, ricorda che la Commissione Giustizia è convocata con la Commissione Affari costituzionali prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea fissata alle 15. Pertanto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.
C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Carolina LUSSANA, presidente, avverte che alla proposta di legge C. 410 Contento sono state abbinate le proposte di legge C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.
In sostituzione del relatore, onorevole Lo Presti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra le proposte di legge da ultimo abbinate.
In particolare, osserva che la proposta di legge n. 1845 presentata dall'onorevole Di Pietro propone una nuova disciplina dell'azione collettiva, volta anche ad estendere la possibilità di ricorso all'azione collettiva anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La peculiarità di tale proposta è proprio nel distinguere due diverse azioni: quella del cittadino consumatore da far valere nei confronti dei privati e quella del cittadino utente da rivendicare nei confronti dello Stato o di concessionari di pubblici servizi. La legittimazione ad agire in giudizio sussisterebbe quando dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici obbligatori ex lege, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriverebbe la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.
Questa nuova azione si eserciterebbe mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, decorsi novanta giorni dalla diffida ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione. Si prevede che il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisca idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Inoltre, nei casi di perdurante

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inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta. Qualora il ricorso proposto sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali.
La proposta di legge, inoltre, si sofferma su aspetti specifici dell'azione collettiva del consumatore, quale: determinare l'ambito dei soggetti cui si riconosce la titolarità del diritto di proporre l'azione collettiva; ipotizzare correlativamente un vaglio preventivo da parte del tribunale sull'effettiva ammissibilità della domanda, al fine di evitarne l'abuso; precisare, con riferimento agli effetti interruttivi della prescrizione, che questi devono essere estesi a tutti i consumatori o utenti e non solo ai ricorrenti; estendere l'applicazione dell'azione collettiva anche agli illeciti extracontrattuali. La proposta di legge, inoltre, abroga le disposizioni che rinviano al 1o gennaio la entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva sul presupposto della necessità di assicurare immediatamente ai consumatori uno strumento di tutela adeguato. In realtà, se è condivisibile l'assunto di partenza, non lo è la conclusione. A tale proposito ribadisco quanto già sottolineato nella relazione con cui si è avviato l'iter legislativo in materia di azione collettiva: si tratta di uno strumento importante che però non deve far prendere la mano a facili demagogie. Occorre avere cautela nel predisporlo, affinchè si eviti l'errore di approntare uno strumento che possa avere conseguenze pesantemente negative sul lato della produzione e, quindi, sull'occupazione. Ci sono diverse esigenze da contemperare, con l'obiettivo di dare comunque adeguati strumenti di tutela a consumatori ed utenti.
Rileva che con la proposta di legge n. 1824 l'onorevole Mantini intende completare la disciplina legislativa a tutela dei consumatori, prevedendo anche la fase del ristoro e del risarcimento del danno. Nella relazione di accompagnamento si precisa che, dovendo applicare questi concetti alla nostra realtà giuridica ed alla nostra tradizione, si è pensato di prevedere una duplice fase. Nella prima fase, i soggetti protagonisti sono le associazioni dei consumatori e degli utenti, che si rivolgono al magistrato denunciando comportamenti plurioffensivi e chiedendone non solo l'interruzione, ma anche che venga dichiarato il diritto dei consumatori e degli stessi a vedersi risarcire il danno connesso al comportamento plurioffensivo. Nella seconda fase, i singoli consumatori e utenti possono rivolgersi al magistrato al fine di avere definita con sentenza l'entità del danno ricevuto, con la dichiarazione della responsabilità e, contestualmente, con la condanna al risarcimento del danno stesso. Tra la prima e la seconda fase è prevista un'ulteriore fase conciliativa riguardante la problematica connessa alle camere di conciliazione, ai filtri precontenziosi e agli strumenti idonei a filtrare la domanda giudiziale delle sentenze dei magistrati.

Carolina LUSSANA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-00649 Lo Presti e Costa: Sulla soppressione degli enti con meno di cinquanta dipendenti in organico.

5-00650 Rao: Sulle carenze di organico e di risorse del Tribunale di Venezia.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci.