CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 novembre 2008
98.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
C. 1493 Barbareschi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 19 novembre 2008.

Donato BRUNO, presidente, sostituisce il relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione. Avverte quindi che lo stesso relatore ha presentato emendamenti (vedi allegato 1), che sono volti a recepire i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio e che pertanto invita ad

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approvare.Ricorda, inoltre, che su questo provvedimento è in corso di perfezionamento la richiesta di trasferimento del relativo esame in sede legislativa, mancando ancora al riguardo l'assenso del Governo.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che anche la Commissione Affari sociali ha espresso un parere con una condizione, che giudica opportuno tenere in considerazione in quanto volto ad inserire l'iniziativa oggetto del provvedimento in esame all'interno della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: in questo modo, infatti, quest'iniziativa assumerebbe un rilievo ancora maggiore.

Donato BRUNO, presidente, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti del relatore.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, in ordine agli emendamenti del relatore, dichiara di rimettersi alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.1, 2.1 e 2.2.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiara la propria astensione dal voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace».
C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2008.

Pietro LAFFRANCO (PdL) presenta una proposta di testo unificato al fine della sua adozione quale testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato 2). Si tratta di un testo che è stato elaborato dopo lo svolgimento di consultazioni informali con i rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, ferma restando la propria disponibilità a valutare ulteriori proposte di modifica. Fa quindi presente che sarebbe auspicabile che l'esame del provvedimento in oggetto proseguisse in sede legislativa al fine di giungere ad una sua celere approvazione.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore, fa presente, con riferimento al personale civile caduto nell'ambito delle missioni internazionali, l'opportunità di precisare nel testo che il giorno della memoria si riferisce solamente ai civili che abbiano partecipato ufficialmente alle stesse missioni.

Pietro LAFFRANCO (PdL), relatore, invita il deputato Volpi ad individuare una idonea formulazione legislativa da tradurre in un apposito emendamento da presentare al testo base qualora la Commissione adottasse come tale la sua proposta di testo unificato appena presentata.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di testo base formulata dal relatore.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di testo unificato presentata dal relatore.

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Donato BRUNO, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 18 di martedì 2 dicembre prossimo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.
C. 1221 cost. Lanzillotta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2008.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) dichiara preliminarmente di condividere lo spirito di fondo del provvedimento in esame nella parte in cui è volto a valorizzare il ruolo attivo delle popolazioni interessate dalle modifiche territoriali che però, a proprio avviso, deve essere opportunamente graduato. In particolare, ritiene che vadano coinvolte a pieno titolo non solo le popolazioni dei territori che chiedono il distacco, ma anche quelle dei territori «recipienti» al fine di valorizzare l'interesse preminente.
Si sofferma quindi sulla proposta di legge costituzionale in esame, individuando in essa tre momenti di particolare rilievo.
Innanzitutto osserva che essa è volta a prevedere, ai fini della relativa iniziativa da parte della provincia o del comune, la consultazione delle popolazioni che chiedono il distacco dal territorio di appartenenza, momento che assume particolare rilievo secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si tratta però di una consultazione, che nel testo del provvedimento è definita «approvazione», che non è espressamente tipizzata, essendo previsto che essa abbia luogo secondo le norme degli relativi statuti.
Il secondo momento di particolare rilievo è rappresentato dallo svolgimento di una consultazione referendaria da parte dell'intero corpo elettorale regionale che dovrebbe approvare la richiesta di aggregazione di una provincia ad una regione diversa da quella di appartenenza. Al riguardo osserva che una consultazione referendaria svolta a livello regionale potrebbe pregiudicare il raggiungimento del quorum per la validità della stessa in considerazione dello scarso interesse che incontra il referendum nell'opinione pubblica.
Il terzo momento di interesse è rappresentato dallo strumento previsto per consentire il distacco di province e comuni dalla regione di appartenenza e la relativa aggregazione ad una regione diversa. In proposito fa presente di ritenere inadeguata la legge ordinaria, laddove si tratti di determinare l'aggregazione di un comune o di una provincia ad una regione a Statuto speciale.
Il provvedimento in esame tuttavia presenta ulteriore aspetti problematici, sui quali ritiene opportuno soffermarsi. Si tratta, in primo luogo, dei casi in cui si voglia disporre il distacco di una provincia da una regione a statuto ordinario e la sua aggregazione ad una regione a Statuto speciale. In particolare, nel caso di aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, composta dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ne deriverebbe la possibile istituzione di una terza provincia autonoma, che andrebbe valutata alla luce della specifica competenza attribuita alle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento delle autonomie locali. Si sofferma quindi sul requisito della continuità territoriale tra il territorio di provenienza e quello di destinazione, che a proprio avviso dovrebbe essere espressamente previsto nel provvedimento in esame.
Conclude soffermandosi sulla modalità di redazione degli articoli modificativi della Costituzione che, a proprio avviso, sotto questo aspetto, non sono coerenti con il testo originario. Mentre quest'ultimo contiene per lo più principi generali di carattere programmatico, già dal 2001 il legislatore costituzionale tende ad elaborare normative di carattere dettagliato. Per

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quanto concerne specificamente la riforma dell'articolo 132 della Costituzione, fa presente l'opportunità di elaborare una normativa di principio, rinviando alla legislazione ordinaria la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, fa presente che l'intervento del deputato Bernini ha evidenziato numerosi aspetti problematici già emersi nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, ma ha al tempo stesso fornito nuovi spunti di approfondimento. Si riferisce in particolare all'opportunità di evitare l'approvazione di una normativa dettagliata, che corre il rischio di far assumere a disposizioni di rango costituzionale i contenuti propri della legge ordinaria: si tratta di una questione che merita opportuno approfondimento.
Conclude ribadendo il proprio avviso favorevole sull'opportunità che l'esame del provvedimento in oggetto prosegua in sede di comitato ristretto, appositamente predisposto.

Donato BRUNO, presidente, ritiene opportuno consentire lo svolgimento di eventuali ulteriori interventi per tutto il corso della prossima settimana prima di procedere alla eventuale nomina di un comitato ristretto. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1891 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione e una osservazione).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame.
In proposito osserva che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, nonché altre disposizioni in materia di sanità. Il comma 1 apporta alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. In particolare, la lettera a) sopprime la facoltà del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere; la lettera b) prevede la possibilità di nomina di uno o più sub commissari, con esperienza di gestione sanitaria, da affiancare al commissario ad acta, e consente a quest'ultimo di disporre motivatamente la sospensione dalle funzioni in atto dei direttori generali delle aziende sanitarie; la lettera c) stabilisce che la regione metta a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.
Il comma 2 consente, con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento, condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, a quelle regioni nelle quali è stato nominato il commissario ad acta, in deroga a quanto sottoscritto negli accordi previsti, purché siano rispettate alcune condizioni.
Il comma 3 specifica che le somme di cui al comma 2 sono a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, qualora la regione non attui nelle modalità stabilite il citato piano di rientro.
Il comma 4, alla lettera a), sopprime l'attuazione delle disposizioni previste sulla trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico in Fondazione IRCCS per l'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova, stabilendo conseguentemente, alla lettera b),

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che restino ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.
Il comma 5 dispone, infine, sulla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative all'abolizione del ticket di 10 euro di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112 del 2008, incrementando, per il 2009, il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome, effettuati presso strutture sanitarie, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria; viene altresì consentita l'utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, previa autorizzazione aziendale, prorogata dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010.
L'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'immediata applicazione del comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che ha stabilito l'esclusione del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dal diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore di lavoro.
L'articolo 2 reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni in conseguenza delle disposizioni relative all'iscrizione in catasto e aggiornamento del valore catastale dei cosiddetti fabbricati ex-rurali (articolo 2, commi da 33 a 39 del decreto-legge n. 262 del 2006), all'aggiornamento delle rendite catastali per i fabbricati iscritti alle categorie B ed E (articolo 2, commi da 40 a 46 del decreto-legge n. 262del 2006) e alle abolizioni dell'ICI sull'abitazione principale (articolo 1, commi da 1 a 6-bis del decreto-legge n. 93 del 2008).
In particolare, i commi da 1 a 5 riguardano la misura della riduzione dei trasferimenti erariali operata, in via provvisoria, in compensazione del maggior gettito ICI derivante dalle disposizioni di cui alle citate disposizioni.
I commi da 6 a 8 intervengono sui rimborsi spettanti ai comuni relativamente ai minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa. In particolare, si interviene sulle modalità di certificazione da parte dei comuni del minor gettito, precisando che la dichiarazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione (comma 6) e che la suddetta certificazione deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità alla Corte dei conti, che a tal fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio (comma 7). Infine, il comma 8, prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali siano stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro, a titolo di regolazione contabile pregressa, per i minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa.
L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione volta ad assegnare alle «nuove» comunità montane, istituite a seguito del processo di riordino disposto dall'articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008, i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane ora disciolte, al netto delle riduzioni operate dalla stessa legge finanziaria per il 2008 e dal decreto-legge n. 112 del 2008.
L'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera, consentendo alle suddette regioni di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti ed attribuendo nel contempo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA per un ammontare corrispondente all'onere finanziario sopportato.

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L'articolo 2-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di enti locali. In particolare, il comma 1 conferma per l'anno 2009 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005), concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. In tali casi, sono attribuiti al prefetto i poteri relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso. Il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2009, sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno e delle disposizioni intervenute successivamente che hanno determinato modifiche alla dotazione finanziaria dei fondi medesimi. Il comma 3 conferma, per l'anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003. In base a tale normativa, alle province verrà pertanto attribuito, nel 2009, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto negli anni precedenti. I commi da 4 a 6 dell'articolo 2-quater novellano alcune norme del testo unico degli enti locali (TUEL), relative alla disciplina delle modalità di approvazione dei modelli e documenti contabili e ai termini di scadenza per la presentazione dei rendiconti. Il comma 7 incide sulle procedure per l'erogazione del contributo statale, istituito dalla legge finanziaria 2001, in favore dei comuni che abbiano subito una diminuzione del gettito ICI in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D. La norma fissa un termine perentorio - 31 gennaio 2009 - per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI, disciplinandone altresì le modalità di attestazione ed asseverazione da parte dei competenti organi dell'ente locale.
L'articolo 3 reca misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, prevedendo, per l'anno scolastico 2009-2010, che le regioni e gli enti locali, entro il 31 dicembre 2008, realizzino il dimensionamento nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e con il vincolo di non superare il numero dei punti di erogazione del servizio esistenti nell'anno scolastico 2008-2009. Per i due successivi anni scolastici, il dimensionamento sarà disciplinato sulla base di una intesa da promuovere in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. In sede di Conferenza unificata si procede anche al monitoraggio dell'attuazione delle misure previste, finalizzate all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
L'articolo 4, comma 1, novellando l'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), rinvia dal 30 settembre 2008 al 1o gennaio 2009 l'applicazione della norma, contenuta nella disposizione citata, che sanziona la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000). Il comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il comune di Sanremo potrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.
L'articolo 5, dispone, al comma 1, l'assegnazione al comune di Roma di un contributo straordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai sensi del comma 2, l'anticipazione viene rimborsata

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alla Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, appositamente rifinanziato per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
Per quanto concerne i futuri trasferimenti statali che, ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, vengono previsti in favore del comune di Roma, nonché per il ripiano dei disavanzi correnti, relativi, in base a quanto indicato nella relazione tecnica e illustrativa (A.S. 1083), al comune di Catania, il comma 3 dell'articolo prevede che possono essere utilizzate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate con delibera del CIPE del 30 settembre 2008. Il CIPE provvede pertanto alla modifica della citata delibera e alla riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo di cui al comma 2, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il medesimo comma 3 riserva a favore di Roma capitale a decorrere dal 2010 un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità di cui sopra e nell'ambito delle risorse disponibili.
L'articolo 5-bis, reca, al comma 1, un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il comma 2 del medesimo articolo reca integrazioni finanziarie di pari importo per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ad una serie di autorizzazioni di spesa riguardanti l'Unione italiana ciechi, specificate all'elenco n. 1 allegato al provvedimento.
L'articolo 6, commi da 1 a 1-quater, indica le modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal decreto legge. In particolare, il comma 1 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FAS, per un importo pari a 781,779 milioni di euro per il 2008 e a 528 milioni per il 2009; ai sensi del comma 1-bis le risorse rinvenienti dalla suddetta riduzione della dotazione del FAS sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, a valere sul quale il successivo comma 1-ter pone a carico la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, in misura pari, rispettivamente, a 260,593 milioni per l'anno 2008 e 436,593 milioni per l'anno 2009. Ai sensi del comma 1-quater, una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari, rispettivamente, a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge finanziaria per il 200, con una dotazione finanziaria, in termini di sola cassa, di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011.
Si sofferma quindi sui presupposti di straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento normativo, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che il preambolo del decreto-legge individua nell'esigenza «di adottare disposizioni in materia di gestione commissariale delle regioni che non rispettino gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit, sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da tutelare l'unità economica e i livelli essenziali delle prestazioni». In materia di enti locali il preambolo citato sottolinea, inoltre, la presenza della necessità di adottare disposizioni in ordine alla loro contabilità volte a consentire l'ordinaria gestione «in considerazione della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di assestamento dei medesimi enti». Lo stesso preambolo ravvisa, infine, la necessità e l'urgenza «di provvedere alla riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera

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CIPE del 30 settembre 2008, per consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese di natura corrente».
Dopo avere osservato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono riconducibili alle competenze legislative attribuite allo Stato dall'articolo 117 della Costituzione, si sofferma su alcune norme di particolare rilievo.
In proposito osserva che l'articolo 1, comma 2, consente, con delibera del Consiglio dei ministri ed in presenza di determinate condizioni, l'erogazione, totale o parziale, del maggior finanziamento previsto in favore delle Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro dal deficit sanitario ed in cui è stato nominato il commissario ad acta, in deroga a quanto stabilito dall'intesa in Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dello specifico accordo tra lo Stato e la regione. In proposito ritiene che la deroga prevista all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni potrebbe risultare lesiva del principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra Stato e regioni in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale nell'attuale situazione di mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede che per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, i punti di erogazione del servizio scolastico saranno oggetto di un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre per l'anno scolastico 2009/2010 dispone che il numero di detti punti di erogazione non deve superare quello dell'anno precedente. Al riguardo ricorda che, in materia di dimensionamento della rete scolastica, la programmazione della rete scolastica rientra nella materia istruzione, di competenza concorrente tra Stato e regioni: poiché tale disposizione appare configurabile alla stregua di una norma di dettaglio, essa è suscettibile di ledere le competenze regionali in materia.
Alla luce di tali premesse presenta una proposta di parere favorevole con una condizione volta a prevedere, all'articolo 3, capoverso «4-quater», secondo periodo del comma 1, un coinvolgimento della Conferenza unificata, e con una osservazione volta a suggerire alla Commissione di merito di valutare se la deroga prevista all'articolo 1, comma 2, in considerazione delle sue finalità e dei suoi effetti, risulti conforme al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, prevedendo, in caso contrario, un coinvolgimento delle regioni e delle province autonome (vedi allegato 3).

Raffaele VOLPI (LNP) premette di voler svolgere un intervento sul metodo di lavoro del Comitato pareri, che si trova sovente ad esprimere giudizi su provvedimenti complessi senza alcuna possibilità di riflettere opportunamente sulle scelte che è chiamato a compiere. Se pure è vero che la decretazione d'urgenza sta diventando la forma ordinaria di legislazione, è altrettanto vero che i procedimenti parlamentari chiamati a disciplinarla dovrebbero consentire idonei tempi di approfondimento dei relativi contenuti. Invita pertanto la presidenza del Comitato pareri a farsi tramite presso la presidenza della Commissione e, per essa, presso la Presidenza della Camera, al fine di rappresentare la situazione di disagio testé evidenziata.

Isabella BERTOLINI, presidente, fa preliminarmente presente di condividere le osservazioni svolte dal deputato Volpi. Con riferimento al provvedimento in oggetto, tuttavia, rileva che esso è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 novembre e che pertanto la V Commissione delibererà il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea entro la giornata odierna. Alla luce di quanto premesso, il Comitato pareri della I Commissione dovrà pronunciarsi in questa sede sul provvedimento in esame.

Doris LO MORO (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere presentata dal relatore, ritenendo tuttavia che

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l'osservazione in esso contenuta potrebbe essere rafforzata con un suggerimento, rivolto alla Commissione di merito, di evitare che si crei un doppio binario tra le regioni che presentano deficit del bilancio sanitario, e che per questo possono ottenere un ulteriore finanziamento, e quelle che invece presentano bilanci rispettosi del patto di stabilità.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) invita il Comitato pareri ad evitare l'espressione di pareri che sconfinino dalle competenze ad esso attribuite, investendo profili di merito. Con riferimento al provvedimento in oggetto ne sottolinea la natura straordinaria, che andrebbe valutata anche alla luce della mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in vista della imminente attuazione del federalismo fiscale.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, dichiara di condividere l'osservazione del deputato Lo Moro, il cui recepimento all'interno della proposta di parere rischierebbe però di sconfinare dalle competenze attribuite al Comitato pareri. Conferma, pertanto, la proposta di parere già presentata.

Doris LO MORO (PD) dichiara che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione delle Commissioni competenti in materia di giustizia ed affari interni dei Parlamenti dell'Unione europea (Parigi, 15 settembre 2008).