CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 novembre 2008
97.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 novembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla composizione della Commissione.

Gaspare GIUDICE, presidente, avverte che ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Marco Reguzzoni ed entra a farne parte l'onorevole Massimo Polledri. Avverte altresì che il gruppo della Lega Nord Padania ha comunicato che il nuovo capogruppo in Commissione è l'onorevole Massimo Bitonci. Formulo pertanto ai colleghi i migliori auguri di buon lavoro in Commissione bilancio.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
C. 1762-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti.

Marino ZORZATO (PdL), relatore, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di alcune proposte emendative della Commissione di merito, presenti nel fascicolo n. 3 degli emendamenti e non comprese nel fascicolo n. 1 su cui la Commissione bilancio si è già espressa nella seduta del 18 novembre 2008. Ricorda l'emendamento 1.202, che prevede che le operazioni di cui agli articoli 1 e 2 si applichino non solo alle

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banche italiane, ma anche ai gruppi bancari italiani e alle società capogruppo di gruppi bancari italiani. Al riguardo, dal momento che, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il gruppo bancario può essere composto anche da società finanziarie e strumentali, e che il capogruppo può essere anche una società finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca gli effetti finanziari delle disposizioni con particolare riferimento all'ampliamento della platea degli eventuali beneficiari delle disposizioni medesime. Segnala poi l'emendamento 1.203, che alla lettera c) prevede che le azioni acquistate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1 siano riscattabili da parte della banca emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca o del gruppo bancario di appartenenza, senza indicare espressamente le condizioni economiche e finanziarie del suddetto riscatto. Al riguardo, osserva che dalla mancata indicazione del prezzo di riscatto potrebbero derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. La determinazione del prezzo di riscatto sembrerebbe, infatti, rimessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge. Pertanto, qualora il prezzo fissato fosse inferiore a quello di sottoscrizione delle azioni, si determinerebbero direttamente effetti negativi per la finanza pubblica, mentre qualora fosse fissato ad un valore superiore si determinerebbe il rischio dell'insorgere di un contenzioso con le banche emittenti. In proposito, si potrebbero eventualmente individuare i criteri di determinazione del prezzo di riscatto, in analogia alla disciplina prevista in caso di offerte pubbliche di acquisto ai sensi degli articoli 105 e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 1998. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda ancora l'emendamento 4.203, che modifica l'articolo 4, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti e non, come attualmente previsto, in favore dei depositanti delle banche italiane. La disposizione sembra, pertanto, ora riferirsi anche alle succursali di banche comunitarie e extracomunitarie operanti in Italia, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 385 del 1993, richiamato dalla norma in esame. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Rileva infine che i restanti emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione all'emendamento 1.202, osserva che le modifiche introdotte appaiono necessarie, considerato che vi sono gruppi bancari nei quali la società capogruppo non è una banca, e che non sarebbe opportuno non consentire anche a questi gruppi l'accesso alle ricapitalizzazioni sottoscritte dallo Stato in caso di difficoltà. Per quanto riguarda gli effetti finanziari, osserva che l'ampliamento della platea non incide significativamente sulla probabilità, invero bassa, che gli interventi di sottoscrizione siano posti in essere, ferme restando le modalità di copertura di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1. Con riferimento all'emendamento 1.203, precisa che la determinazione del prezzo di riscatto è rimessa al decreto del Ministro di cui all'articolo 5, comma 1. Osserva peraltro che la determinazione rimessa al decreto non dovrebbe comportare oneri. Con riferimento all'emendamento 4.203, rileva che gli effetti finanziari della proposta non sono quantificabili, perché dipendono dalla probabilità che si realizzi un fallimento bancario, che non è nota, per quanto sia ritenuta bassa. La Commissione europea ha chiarito che non può essere accettata una discriminazione delle banche estere che aderiscono, a favore di depositanti italiani, ai fondi italiani di garanzia. La misura dunque copre ora i rischi di tutti i depositanti italiani con depositi in banche operative in Italia, italiane o estere.

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Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di non condividere le valutazioni formulate dal rappresentante del Governo, osservando che di norma gli oneri corrispondenti all'assunzione di un rischio sono calcolati sulla base di una valutazione della probabilità che si verifichi l'evento per il quale è assunta la garanzia. Ritiene, pertanto, indispensabile che anche nel caso di specie si proceda ad una quantificazione degli oneri sulla base di una stima dei rischi che lo Stato intende assumere.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che l'impostazione del decreto è quella di mettere il Governo nelle condizioni di intervenire ove si verificassero situazioni di crisi e quindi prescinde da valutazioni ex ante di rischi allo stato solo potenziali.

Gaspare GIUDICE (PdL), presidente, ricorda che nel parere espresso sul testo del provvedimento, la Commissione ha richiesto che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongano in concreto lo stanziamento di risorse siano trasmessi, corredati da relazione tecnica, alle Commissioni bilancio per l'espressione del parere.

Gian Luca GALLETTI (UdC)osserva che il problema della copertura finanziaria rispetto all'eventuale riscatto delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze esiste, tenuto conto della possibilità che il prezzo di riscatto potrebbe essere inferiore, anche in maniera significativa, rispetto a quello di sottoscrizione.

Marino ZORZATO (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti in oggetto;
rilevato che:
con riferimento alla lettera c) dell'emendamento 1.203, potrebbe risultare opportuno precisare i criteri per la determinazione del prezzo al quale la banca emittente può riscattare le azioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1;
ciononostante, anche nell'attuale formulazione l'emendamento 1.203 non appare suscettibile di determinare diretti effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato
esprime
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

Gaspare GIUDICE (PdL), presidente, sostituendo il relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C 1813-A, che contiene, oltre alle proposte già contenute nel fascicolo n. 2, il solo articolo aggiuntivo Rubinato 1-bis.030. La proposta emendativa prevede la costituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di favorire la riduzione delle passività delle banche italiane ed evitare il pignoramento degli immobili adibiti a prima casa di abitazione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito dal decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo,

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si segnala che il Fondo utilizzato a fini di copertura non presenta le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il Fondo utilizzato ai fini della copertura della proposta emendativa non presenta sufficienti disponibilità finanziarie.

Gaspare GIUDICE (PdL), presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1-bis.030, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 novembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.30

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1891 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2008.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala che l'applicazione dell'articolo 3 in materia di ridimensionamento delle scuole nei piccoli comuni dovrebbe essere rimessa alle regioni, rientrando tra le competenze di tali enti. In proposito annuncia la presentazione di emendamenti che propongono di escludere comuni sotto un numero minimo di abitanti, ovvero quelli delle zone di montagna e delle isole, che già oggi godono di una specifica disciplina, ovvero quelli che si troverebbero oltre una distanza minima dall'istituto scolastico più vicino. Annuncia inoltre che, come misura alternativa a queste, ulteriori suoi emendamenti proporranno a favore delle medesime fattispecie di comuni l'obbligo del rimborso dei costi di trasporto conseguenti all'eventuale chiusura di istituti scolastici.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore e dagli altri intervenuti nel corso dell'esame preliminare, fa in primo luogo riferimento ai profili problematici evidenziati con riferimento all'articolo 1. In proposito, per quanto concerne l'osservazione secondo cui l'eventuale sospensione dei direttori generali, fermo restando il trattamento economico in godimento, comporterebbe un aggravio degli oneri, anche nel caso in cui questi vengano destinati ad incarico per il quale sarebbe ordinariamente previsto un trattamento economico di entità inferiore, fa presente che l'attuazione dei piani di rientro è assolutamente strategica per la realizzazione di un contenimento strutturale della spesa sanitaria di regioni che da anni registrano disavanzi di enorme entità (dell'ordine di miliardi di anni). Pertanto, si impone che anche a livello di singola azienda del servizio sanitario regionale si dia scrupolosa attuazione a quanto stabilito a livello regionale per il raggiungimento degli obiettivi di piano. Le norme di cui trattasi dunque sono dirette a potenziare gli strumenti di attuazione dei piani. Segnala, inoltre, che il mantenimento del trattamento in godimento dei direttori generali discende dalla volontà di evitare che le aziende siano coinvolte in contenziosi che sarebbero sicuramente avviati dagli interessati, con ciò esponendole ad esiti imprevedibili, anche in termini finanziari. Relativamente ai dubbi manifestati sulla correttezza di poter compensare gli oneri degli organi della gestione commissariale

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con la contrazione strutturale della spesa, conferma quanto indicato in relazione tecnica circa il fatto che gli eventuali oneri della gestione commissariale, peraltro di modesta entità in rapporto agli obiettivi finanziari assegnati alle regioni interessate e che gli organi commissariali sono tenuti a garantire, sono ricompresi nell'ambito dei risparmi associati alle misure adottate dagli organi medesimi. In ordine all'osservazione che le regioni sottoposte ai piani di rientro avrebbero attivato la maggiorazione all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, atteso che la regione è comunque tenuta ad erogare prestazioni sanitarie, fa presente che non corrisponde al vero il fatto che nelle regioni le predette aliquote sono fissate oltre il limite massimo prestito dalla vigente legislazione. Infatti attualmente le regioni sottoposte ai piani di rientro hanno aliquote fiscali fino al livello massimo previsto dalla vigente legislazione: l'attivazione ai livelli superiori è conseguenza del determinarsi di disavanzi sanitari e ad oggi in nessuna regione è scattata questa misura. Rileva altresì che la manovra di contenimento della spesa riguarda anche l'offerta sanitaria che le regioni sottoposte ai piani devono ricondurre entro i limiti dell'efficienza e dell'appropriatezza, al fine di eliminare spesa inutile (quando non addirittura dannosa ove inappropriata) per la salute dei cittadini. Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti in ordine al meccanismo di salvaguardia, previsto dall'articolo 2, degli equilibri di bilancio dei comuni - consistente nella facoltà loro attribuita di accertare convenzionalmente, quali maggiori trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra la riduzione del fondo ordinario operata dal Ministero dell'interno e l'importo certificato dal singolo ente - precisa che tale meccanismo non rileva soltanto ai fini contabili, ma costituisce altresì un presupposto per il riconoscimento di una maggiore contribuzione erariale nel caso in cui il gettito ICI effettivo risultasse inferiore a quello atteso e sulla cui base i predetti trasferimenti sono stati corrispondentemente ridotti in sede previsionale. Tale maggiore contribuzione sarà disposta sulla base delle certificazioni attestanti l'effettivo maggior gettito ICI che i comuni interessati devono produrre ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007. Relativamente alla richiesta di specificare quale sia l'ammontare della maggior contribuzione, ritiene che questa, per l'anno 2008, possa valutarsi in circa 703 milioni di euro, atteso che il taglio dei trasferimenti operato in sede previsionale è stato di 783 milioni di euro, mentre il maggior gettito ICI è risultato pari a 80 milioni di euro. Con riferimento all'articolo 2-ter, ricorda che la norma, nell'abrogare, al comma 5, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 concernente «modalità di assegnazione e pagamento di una quota delle accise alle regioni Lombardia e Piemonte», attribuisce alle regioni confinanti con la Svizzera (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige) una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto. Al riguardo, evidenzia che la prevista attribuzione alle predette regioni confinanti di una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA comporterebbe difficoltà applicative essendo l'aliquota di compartecipazione all'IVA determinata - in base al decreto legislativo n. 56 del 2000 - unica e valida per tutte le regioni a statuto ordinario. Per quanto più specificatamente riguarda le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, che godono di ordinamenti finanziari differenziati rispetto alle altre regioni, si evidenzia che la Regione Valle d'Aosta già percepisce i 9/10 dell'IVA versata nel territorio regionale e le Province autonome di Trento e Bolzano i 7/10 dell'IVA sui consumi, oltre ai 2/10 dell'IVA interna devoluta alla Regione Trentino Alto Adige, inoltre, le menzionate Autonomie speciali sono destinatarie di una somma sostitutiva dell'IVA all'importazione. Da ultimo, ricorda che l'articolo 15 della legge n. 549 del 1995, modificato dall'articolo 5-quater del decreto-legge

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n. 452 del 2001 già dispone la possibilità per le regioni, nonché per le province autonome, di determinare con propria legge «e nell'ambito della quota dell'accisa loro riservata» una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti. Con riferimento ai risparmi di spesa, pari a circa 360 milioni di euro, associati all'articolo 2-quater, comma 7, che fissa perentoriamente al 31 gennaio 2009 il termine per l'invio da parte dei comuni delle certificazioni attestanti il minor gettito ICI relativo al 2005 e agli anni precedenti sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, conferma che tali risparmi non sono scontati nel bilancio tendenziale né considerati tra gli effetti finanziari ascritti al provvedimento. Per quanto concerne le perplessità avanzate circa gli effetti finanziari relativi alla previsione normativa di cui al comma 4-quater dell'articolo 3, inerente, in particolare, la consistenza numerica dei punti di erogazione che, nella fattispecie, «non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008-2009, precisa che la norma è finalizzata al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, mediante accorpamento o soppressione delle stesse, che, indipendentemente dai plessi (punti di erogazione) facenti capo alle scuole medesime, determinerebbe in ogni caso la riduzione delle figure uniche relative ai dirigenti scolatici ed ai direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Con riferimento al comma 4-sexies dell'articolo 3, rileva che i soggetti istituzionali preposti all'adozione delle misure necessarie a garantire gli obiettivi di finanza pubblica non possono che essere i soggetti istituzionali coinvolti nel percorso di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro per i rapporti con le regioni. Con riferimento all'articolo 5, rileva che l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate non può essere considerato una vera e propria dequalificazione della spesa tenuto conto che storicamente nel Fondo confluiscono interventi di natura corrente, seppur in percentuale inferiore rispetto alla quota degli investimenti.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, intervenendo in sede di replica, si riserva di esprimersi nel corso dell'esame delle proposte emendative sugli elementi emersi nel corso dell'esame preliminare e sui chiarimenti forniti dal Governo.

Gaspare GIUDICE (PdL), presidente, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 16 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì.

La seduta termina alle 9.45.