CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2008
96.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini, Eugenia Roccella e Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
C. 1493 Barbareschi.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) desidera, alla luce delle perplessità espresse sulla proposta di legge in esame da alcuni colleghi nella precedente seduta, spiegare le ragioni che lo hanno indotto a proporre l'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. In particolare, ritiene che sarebbe un errore ricondurre il tragico e diffuso fenomeno della pedofilia nell'ambito della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come suggerito dal relatore nella precedente seduta. Infatti, iniziative come quella in discussione servono innanzitutto a sensibilizzare l'opinione pubblica

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su un determinato tema e, proprio da un punto di vista comunicativo, è assai più efficace un messaggio circoscritto e mirato, piuttosto che ampio e non ben definito. Auspica pertanto che la Commissione possa esprimere un'ampia condivisione della proposta in esame, con lo spirito bipartisan che ha caratterizzato il confronto in sede referente e nelle altre Commissioni competenti in sede consultiva.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), relatore, ritiene che la Commissione debba esprimersi sul provvedimento in esame in piena autonomia dalle altre Commissioni competenti in sede consultiva. È infatti assai viva, nella Commissione, la preoccupazione per il rischio di un'indesiderata spettacolarizzazione del fenomeno della pedofilia come conseguenza della proposta in esame. Ricorda inoltre che in nessun altro Paese è stata istituita una giornata contro la pedofilia avulsa dalla Giornata mondiale del fanciullo. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Silvana MURA (IdV) dichiara di non condividere la proposta di parere del relatore che, a suo avviso, rischia di vanificare completamente la proposta di legge in esame. Formula pertanto una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2).

Daniela SBROLLINI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, in quanto ritiene che il provvedimento in esame rischi di ridurre la giusta mobilitazione contro la pedofilia a un evento esclusivamente mediatico. Osserva inoltre che sarebbe importante verificare l'attuazione e gli effetti della legge n. 38 del 2006, coinvolgendo le numerose associazioni impegnate su questo fronte.

Paola BINETTI (PD), pur comprendendo le finalità della proposta di legge in esame, ovvero la necessità di elevare il livello di tutela dell'infanzia, esprime forti perplessità sull'opportunità di una proliferazione di iniziative o «giornate» sui vari aspetti che possono rientrare nel concetto di tutela dei minori. Ritiene invece che sarebbe assai più utile concentrare l'attenzione sulle iniziative concrete e le risorse destinate alla prevenzione e al contrasto di ogni violazione dei diritti dei minori.

Carmine Santo PATARINO (PdL) rileva come la proposta del relatore faccia seguito al dibattito svoltosi in Commissione e dichiara di ritenere ancora validi gli argomenti sollevati nel corso di tale dibattito. Ritiene infatti che il tema del contrasto della pedofilia e della pedopornografia debba essere inserito nel contesto più generale della Giornata mondiale del fanciullo. Annuncia pertanto il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nunzio Francesco TESTA (UdC) ritiene che in Commissione vi sia un generale accordo sulla necessità di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema della pedofilia. Osserva, peraltro, che questo tema rientra a pieno titolo tra le finalità della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Osserva altresì che sarebbe necessario approfondire l'applicazione della legge n. 38 del 2006, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà senz'altro essere valutato quale sia lo strumento più adatto per approfondire le problematiche connesse all'attuazione della legge n. 38 del 2006.

Mariella BOCCIARDO (PdL), premesso di comprendere le finalità della proposta di legge in esame, osserva che la necessità di approfondire l'applicazione della legge n. 38 del 2006 e di procedere celermente nell'esame delle proposte di legge in materia

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di pedofilia, iniziato in sede referente presso la II Commissione, non comporta di per sé la necessità di istituire una specifica giornata nazionale su questo tema.

Laura MOLTENI (LNP), pur apprezzando le finalità della proposta di legge in esame, giudica ragionevole ed equilibrata la proposta di parere del relatore. Ritiene infatti che proprio la delicatezza dell'argomento richieda che sia valutata con particolare cautela l'opportunità di iniziative che, al di là delle buone intenzioni dei proponenti, possa rischiare di produrre un indesiderato effetto boomerang su questo tema. Ritiene peraltro che la Commissione potrà tornare sull'argomento qualora la soluzione prospettata nella proposta di parere del relatore dovesse rivelarsi inefficace o insufficiente.

Carmelo PORCU (PdL) rileva preliminarmente che, ancora una volta, la Commissione è chiamata ad esprimere un mero parere su un argomento che rientra in misura rilevante nel suo ambito di competenza. Sarebbe stato assai preferibile, a suo avviso, che la proposta in titolo fosse assegnata alla Commissione in sede referente, eventualmente ai fini di un esame congiunto con altra Commissione. Ritiene altresì che il tema non possa essere affrontato senza un coinvolgimento della Commissione parlamentare per l'infanzia. Esprime infine un giudizio positivo sulla proposta di parere del relatore, che appare molto equilibrata.

Lucio BARANI (PdL) esprime apprezzamento per la partecipazione di diversi rappresentanti del Governo alla seduta odierna.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), relatore, ritiene che l'istituzione di una Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia rischi, paradossalmente, di banalizzare il tema della lotta contro la pedofilia e osserva che, in questa materia, sarebbe opportuno evitare iniziative personalistiche. Rileva inoltre che sono già in corso, su Internet, iniziative per la promozione di «giornate dell'orgoglio pedofilo» in concomitanza con l'eventuale Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda, con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Porcu, che l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni rientra tra le competenze del Presidente della Camera dei deputati e che, comunque, la Commissione parlamentare per l'infanzia non può essere chiamata ad esprimere pareri sui progetti di legge.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) sottolinea che, come ricordato dal presidente, il grado di coinvolgimento della Commissione nell'esame della proposta di legge in titolo non può certo dipendere dal presentatore. Dichiara quindi di ritenere insultante ed offensivo il riferimento del relatore a presunti personalismi. Precisa inoltre che non gli risulta alcuna mobilitazione telematica per promuovere «giornate dell'orgoglio pedofilo» in concomitanza con l'eventuale Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

Livia TURCO (PD) auspica che la Commissione passi ad approfondire quanto prima le politiche in atto o da attuare per il contrasto della pedofilia. Annuncia inoltre che non prenderà parte alla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ribadisce che l'esigenze sollevata dall'onorevole Livia Turco potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), relatore, ribadisce la sua proposta di parere favorevole con condizione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1891 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il parere di competenza sul disegno di legge n. 1891, recante conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. Il provvedimento in esame prevede una serie di disposizioni in materia fiscale per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 1, che, come in precedenza detto, si occupa delle disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari.
Il comma 1 apporta alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. L'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, riguarda la nomina di commissari ad acta per le regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile. In particolare, al comma 1, è stato attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di diffidare la regione interessata ad adottare, entro 15 giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel piano di rientro.
L'accertamento della mancata osservanza degli adempimenti prescritti avviene nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani di rientro effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
Inoltre, l'articolo 1, comma 180, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui all'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004). In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, la regione stipula con i Ministri della salute (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati. La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.
L'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha altresì istituito un fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel

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2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario. L'accesso a tali risorse, ripartite con decreto del Ministro della salute (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è condizionato, tra l'altro: alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato dai Ministri della salute (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l'individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico. A tale accordo deve accompagnarsi un piano di rientro dai disavanzi comprensivo delle misure di riequilibrio dei livelli essenziali di assistenza, conformemente al Piano sanitario nazionale e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2001, delle misure necessarie al ripiano dei disavanzi entro il 2010 nonché degli obblighi e delle procedure fissate dall'articolo 8 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l'automatico innalzamento - per l'anno di imposta relativo all'esercizio successivo - dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi. Il Ministero della salute (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, svolge un'attività di affiancamento nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo per l'accesso alle risorse del Fondo transitorio.
Ricorda altresì che l'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, ha previsto il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, nel ripiano dei disavanzi strutturali pregressi dei Servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti, tra i quali la sottoscrizione dei citati accordi con lo Stato (comprensivi dei piani di rientro) che consentono l'accesso al citato Fondo transitorio. Al fine di ripianare i disavanzi pregressi (periodo 2001-2005), è stata quindi autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007 a beneficio delle regioni che, oltre a sottoscrivere i suddetti accordi con lo Stato, attivano specifiche misure fiscali ovvero destinano quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuite alle regioni, in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il comma 2 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede altresì la nomina di un commissario ad acta, per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, nell'ipotesi che la regione non adempia alla suddetta diffida, ovvero nel caso in cui gli atti posti in essere, valutati dal Tavolo tecnico e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata. Il commissario ad acta, prima delle modifiche apportate dal decreto-legge in esame, aveva la facoltà di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.
La lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, intervenendo sul primo periodo del citato articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, sopprime la facoltà del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.
La successiva lettera b), introducendo una serie di disposizioni nuove dopo il primo periodo del comma in esame, prevede la possibilità di nomina di uno o più sub commissari, con esperienza di gestione sanitaria, da affiancare al commissario ad acta, che può avvalersene anche quale

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soggetto attuatore. La nomina spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni. Viene inoltre consentito al commissario ad acta di disporre motivatamente la sospensione dalle funzioni in atto dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento. Le suddette funzioni possono essere affidate a un soggetto attuatore e ai direttori generali sospesi può essere assegnato un altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Infine, la lettera c), oltre a disporre, come attualmente in vigore, che gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, stabilisce altresì che la medesima regione mette a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il comma 2 dell'articolo 1 in esame consente, con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento, condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, a quelle regioni nelle quali è stato nominato il commissario ad acta, in deroga a quanto sottoscritto negli accordi previsti, alle seguenti condizioni: il manifestarsi, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, di una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche; l'adozione, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.
Il comma 3 dell'articolo 1 in esame specifica che le somme erogate alle regioni sono a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il citato piano di rientro della dimensione finanziaria stabilita dallo stesso.
Il successivo comma 4, alla lettera a), abrogando il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), sopprime l'attuazione delle disposizioni sulla trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico in Fondazione IRCCS per l'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova.
L'articolo 1-bis in esame modifica l'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e rinvia dal 31 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome, effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria. La disposizione in esame stabilisce altresì l'utilizzazione straordinaria del proprio studio

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professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, prorogata dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).
Il comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 ha modificato il comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prorogando la possibilità - già prevista dalla normativa previgente - di utilizzare gli studi professionali privati (cosiddetta «intramoenia allargata»), in caso di carenza di spazi idonei all'attività libero-professionale in regime ambulatoriale. Tale possibilità, vincolata al rispetto delle modalità individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2001, è stata quindi procrastinata fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza dei necessari interventi di adeguamento logistico-strutturale e,comunque, non oltre il 31 luglio 2007. Successivamente, il citato articolo 1, comma 2, della legge n. 120 del 2007 ha rinviato il suddetto termine al 31 gennaio 2009.
L'articolo 1-ter abroga le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 310, il quale ha rinviato al 1o gennaio 2009 l'applicazione della norma in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 662.
Ricorda che il citato comma 6-bis, introdotto dal comma 85 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha disposto la non applicazione, al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, della disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, in base alla quale, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, spetta al lavoratore il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Lo stesso comma 6-bis ha precisato altresì che per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale valgono le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Fa presente, infine, che l'articolo 5-bis del provvedimento in esame reca al comma 1 un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000. Il comma 2 del medesimo articolo reca integrazioni alle autorizzazioni di spesa riguardanti l'Unione italiana ciechi, per un importo complessivo pari a 592.811 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che, con tutta probabilità, la Commissione potrà proseguire l'esame della proposta di legge in titolo, oltre che nella giornata di domani, anche all'inizio della prossima settimana, in quanto la V Commissione dovrebbe concludere l'esame in sede referente non prima di martedì prossimo.

Marco CALGARO (PD) esprime forti perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), laddove, tra le condizioni che possono giustificare una deroga alle procedure di rientro delle regioni dal deficit sanitario, viene indicata una «situazione d'emergenza finanziaria regionale tale da compromettere

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gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa». A suo avviso, tale disposizione, per la sua vaghezza e genericità, è destinata a premiare le regioni inadempienti, vanificando di fatto i piani di rientro dal deficit sanitario. Chiede pertanto al Governo di chiarire cosa si debba intendere per «emergenza finanziaria» e se, in questa, debba esser fatta rientrare anche l'impossibilità, assai diffusa, di far fronte ai pagamenti verso i fornitori. Sottolinea quindi che il problema dei deficit sanitari non può essere risolto senza una politica di costante e incisivo affiancamento delle regioni da parte del Governo. Osserva infine che, in materia di «intramoenia allargata», il provvedimento in esame si limita a prorogare, per l'ennesima volta, il termine per la cessazione di un regime che, in teoria, dovrebbe essere transitorio.

Livia TURCO (PD), pur riservandosi di intervenire nel prosieguo della discussione, invita sin d'ora il Governo a fornire dati in suo possesso sullo stato di avanzamento delle misure finalizzate a consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale all'interno delle strutture sanitarie pubbliche. Esprime inoltre perplessità sulla proroga del termine per l'esercizio dell'«intramoenia allargata», la cui ampiezza rischia di essere interpretata come una rinuncia, da parte del Governo, a creare le condizioni per il corretto esercizio dell'attività intramuraria.

Il sottosegretario Francesca MARTINI assicura la piena disponibilità del Governo a fornire i dati richiesti dall'onorevole Livia Turco e a confrontarsi sugli stessi in Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), pur riservandosi di intervenire in seguito, ricorda che, nella XIV legislatura, la Commissione svolse un'ampia indagine conoscitiva sull'attività intramoenia. Osserva altresì che la proroga del termine relativo all'attività intramuraria allargata nasce dalla carenza di risorse finanziarie delle strutture sanitarie, che devono realizzare le opere necessarie all'esercizio dell'attività intramoenia. Rileva infine che la necessità di razionalizzare la rete delle strutture sanitarie rischierebbe di vanificare eventuali investimenti per l'adeguamento delle strutture sanitarie, realizzati prima che siano chiari i termini del processo di razionalizzazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) lamenta innanzitutto l'inadeguatezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento in titolo. Invita inoltre il Governo a fornire i dati richiesti dalla collega Livia Turco prima che la Commissione proceda all'espressione del parere. Chiede inoltre, alla luce di una proroga tanto ampia del termine per l'esercizio dell'attività intramuraria allargata, quali siano i reali intendimenti del Governo in materia. Dichiara inoltre di concordare con le considerazioni del collega Calgaro in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a). Osserva infine che sarebbe opportuno conoscere l'orientamento delle regioni sul disegno di legge in esame.

Antonio PALAGIANO (IdV) invita i colleghi del Partito democratico a considerare con maggiore attenzione le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, dal quale emerge che la proroga al 31 gennaio 2012 concerne la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, mentre il termine per l'attività «intramoenia allargata» è prorogato di un solo anno. Peraltro, la proroga relativa agli interventi di ristrutturazione appare più che giustificata se si considerano le condizioni in cui versano alcune regioni meridionali.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini, Eugenia Roccella e Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 15.55.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.
C. 799 Angela Napoli e C. 1552 Di Virgilio e Palumbo.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge n. 977-ter Livia Turco e n. 278 Farina Coscioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in data 18 novembre 2008, l'Assemblea ha deliberato lo stralcio degli articoli da 7 a 19 della proposta di legge n. 977 Livia Turco. Poiché la proposta di legge risultante dallo stralcio dei suddetti articoli n. 977-ter «Disposizioni in materia di efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale» verte su materia analoga a quella dei progetti di legge n. 799 Angela Napoli e n. 1552 Di Virgilio e Palumbo, ne propone l'abbinamento a questi ultimi ai sensi dell'articolo 77 del regolamento. Avverte, altresì, che, in data 23 giugno 2008, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 278 Farina Coscioni e altri, «Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge all'ordine del giorno, ne propone l'abbinamento a questi ultimi ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.
Avverte, inoltre, che il Presidente della 12o Commissione del Senato ha trasmesso una lettera con la quale ricorda che la Commissione da lui presieduta ha avviato, in data 12 giugno scorso, l'esame dei disegni di legge n. 50, 352 e 1067, vertenti in materia di gestione del rischio sanitario, di assicurazione per la copertura di tale tipo di rischi e di responsabilità professionale del personale sanitario. Poiché tale materia è anche oggetto di alcuni articoli delle proposte di legge all'ordine del giorno, in particolare degli articoli 5 e 6 della proposta di legge n. 1552 e degli articoli 17 e 18 della proposta n. 977-ter, propone - al fine di tenere conto del lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento - che dall'esame in sede referente sia esclusa la materia della gestione del rischio sanitario e della responsabilità professionale del personale sanitario, oggetto dei progetti di legge in discussione presso il Senato.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.
C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta e C. 1830 Di Virgilio.

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.
C. 412 Di Virgilio.