CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2008
95.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 novembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 147/08: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.
C. 1802-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative in oggetto.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente che in data 17 novembre 2008 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti all'A.C. 1802-A, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 147 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. Con riferimento alle due proposte emendative contenute nel fascicolo, segnala in primo luogo l'emendamento 2-bis.1, che stanzia la somma di 300 mila euro per iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso e in particolare dal sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo. All'onere

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della proposta si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per le esigenze prioritarie del Ministero della difesa, di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui dotazione è stabilita in 3 milioni di euro per l'anno 2008. Al riguardo, segnala che, come da informazioni pervenute dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, le risorse del predetto Fondo sono iscritte in via provvisoria nel capitolo 1184 di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero della difesa in quanto il decreto di variazione al bilancio è ancora all'esame della Corte dei conti per il visto. Le risorse del Fondo, pari, come sopra ricordato, a 3 milioni di euro per il 2008, risultano allo stato interamente disponibili, ma il loro utilizzo è subordinato all'apposizione del visto da parte della Corte dei conti al citato decreto di variazione. Pertanto la verifica dell'idoneità della copertura finanziaria della proposta emendativa appare condizionata alla effettiva iscrizione delle risorse del Fondo nel bilancio dello Stato. Ritiene pertanto necessario acquisire al riguardo l'avviso del Governo. Con riferimento all'emendamento 2-bis.2, che stanzia la somma di 150 mila euro per predisporre i necessari adempimenti e le attività di studio e preparazione diplomatica utili a proporre l'Italia come sede di una conferenza di pace regionale che coinvolga tutti i paesi dell'Asia meridionale prevedendo che al relativo onere si provveda per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze non reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che l'emendamento 2-bis.1 non presenta profili problematici per la finanza pubblica ed esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 2-bis.2.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative in oggetto;
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2-bis.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'emendamento 2-bis.1.».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
C. 1857-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 151 del 2008, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 12 novembre 2008. In quella occasione la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo, nel presupposto che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede a valere sui risparmi effettivamente conseguiti

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dal ridotto impegno temporale del contingente previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008; che il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2-bis, comma 1, si riferisce all'esercizio finanziario 2008 e l'utilizzo a fini di copertura delle disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura non pregiudica la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; e che il riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis si intende riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2. Ricorda anche che nella seduta del 13 novembre 2008, le Commissioni riunite I e II, hanno concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche e pertanto il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Con riferimento alle proposte emendative, avverte preliminarmente che, in applicazione di un principio di economia procedurale, non sono esaminate le proposte emendative dichiarate inammissibili nel corso dell'esame in Commissione e ripresentate in identica formulazione in Assemblea. Resta fermo che, qualora talune delle proposte emendative in questione venissero dichiarate ammissibili ai fini dell'esame in Assemblea, la Commissione dovrà esprimersi anche su tali proposte. Segnala quindi che alcune proposte emendative presentano evidenti profili problematici per quel che attiene alla quantificazione ovvero alla copertura degli oneri. Ricorda l'emendamento 2-bis.6, che dispone l'incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, stabilendo che al conseguente onere si provveda mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, segnala che l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri per finalità difformi dall'adempimento di obblighi internazionali risulta in contrasto con la vigente normativa contabile. Segnala, inoltre, che l'accantonamento indicato non presenta le necessarie disponibilità finanziarie. Ricorda ancora l'emendamento 3.26, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in favore dei comuni costieri interessati dagli sbarchi, stabilendo che al conseguente onere si provveda mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, vale quanto ha segnalato in precedenza in merito all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri per finalità difformi dall'adempimento di obblighi internazionali. Segnala, inoltre, che anche l'accantonamento indicato non presenta le necessarie disponibilità finanziarie. Ricorda poi l'emendamento 3.7, che prevede un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da destinare a favore delle comunità in cui sorgono i centri di accoglienza richiedenti asilo senza tuttavia prevedere un corrispondente incremento della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3; l'articolo aggiuntivo 3-bis.020, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 al fine di adottare misure per migliorare la tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei centri di identificazione e di espulsione, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria e l'articolo aggiuntivo 3-bis.021, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2008, di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 al fine di incrementare la disponibilità ricettiva delle strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Al relativo onere si provvede in maniera inidonea mediante corrispondente incremento del Fondo nazionale per

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le politiche ed i servizi per l'asilo, senza tuttavia provvedere alla copertura dell'incremento delle risorse del Fondo medesimo.
Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di ulteriori proposte emendative. Ricorda l'emendamento 2-bis.1, che dispone l'incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, nella misura di 50 milioni di euro, stabilendo che al conseguente onere si provveda mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa previste nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, rilevato preliminarmente che l'incremento del Fondo non è espressamente riferito all'esercizio 2009 ma che tale limitazione potrebbe desumersi dalla clausola di copertura finanziaria, chiede di acquisire l'avviso del rappresentante del Governo sulla sostenibilità della riduzione prevista. Segnala ancora l'emendamento 2-bis.5, che dispone l'incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, stabilendo che al conseguente onere si provveda mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa previste nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del rappresentante del Governo sulla sostenibilità della riduzione prevista, con particolare riferimento all'esercizio 2008 ormai quasi concluso. Richiama poi l'emendamento 2-bis.2, che stabilisce che all'incremento del Fondo di solidarietà per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso previsto dall'articolo 2-bis si provveda mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa previste nella Tabella C allegata alla legge finanziaria per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2009. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo sulla sostenibilità della riduzione prevista. Richiama poi l'emendamento 2-bis.3, che prevede che la destinazione al Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di una quota del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999 sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto non abbia carattere eventuale, come previsto dall'articolo 2-bis, ma sia obbligatoria. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la destinazione non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Ricorda poi l'emendamento 2-bis.4, che prevede che la quota del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura da destinare al Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso non possa essere inferiore ad un terzo. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire se la destinazione non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Richiama poi l'articolo aggiuntivo 2-quinquies.020, che autorizza l'assunzione nel Corpo della Polizia di Stato dei volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie, prevedendo che al relativo onere, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale ultima disposizione ha previsto la costituzione di un fondo per le assunzioni in deroga da parte delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità della prevista riduzione dell'autorizzazione di spesa. Segnala, inoltre, che pur essendo l'onere configurato nei termini di una stima, non è prevista una clausola di salvaguardia per i maggiori oneri che si

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dovessero manifestare. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 2-quinquies.021, che prevede che le somme di denaro sequestrate o confiscate nel corso dei procedimenti penali, che confluiscono, ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in un fondo unico, vengano successivamente destinate all'entrata del bilancio delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in quanto la destinazione delle risorse del fondo ai bilanci delle regioni pregiudicherebbe la realizzazione degli interventi previsti a valere sulle risorse del fondo dal decreto-legge n. 143 del 2008. Richiama inoltre gli emendamenti 3.24, 3.20 e 3.25, che prevedono che le risorse stanziate dall'articolo 3 siano destinate anche al potenziamento delle strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, ovvero all'istituzione, in tutti i centri di identificazione ed espulsione, di servizi di orientamento ed assistenza legale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione, alla luce delle nuove finalità individuate per la spesa autorizzata dall'articolo 5. Segnala infine l'emendamento 3-bis.1, c che prevede un diverso meccanismo di determinazione delle indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte dei Governo in ordine al possibile incremento degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dal nuovo meccanismo di calcolo delle indennità.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le osservazioni del relatore per quanto concerne il testo del provvedimento. Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto tutte suscettibili di determinare conseguenze finanziarie negative, fatta eccezione per gli emendamenti 3.24, 3.20 e 3.25, rispetto ai quali non vi sono evidenti ragioni per ritenere che la quantificazione degli oneri prevista dall'articolo 3 non risulti congrua a far fronte anche degli ulteriori interventi previsti dagli emendamenti.

Giulio CALVISI (PD) precisa che gli ulteriori interventi previsti dai suoi emendamenti 3.24 e 3.25 risultano in realtà riconducibili alla finalità per cui è prevista l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 e pertanto si tratta di interventi che comunque dovrebbero essere operati per ottenere un effettivo potenziamento dei centri di identificazione e di espulsione.

Maino MARCHI (PD) chiede se il parere contrario espresso sull'emendamento 2-bis.5 derivi dall'insostenibilità della riduzione degli stanziamenti di tabella C per il solo 2008, in considerazione del fatto che l'anno è ormai quasi concluso oppure deve ritenersi insostenibile la riduzione operata su tutto il triennio.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che il principale profilo problematico dell'emendamento 2-bis.5 è costituito dalla riduzione degli stanziamenti di tabella C operata per il 2008.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito,

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede a valere sui risparmi effettivamente conseguiti dal ridotto impegno temporale del contingente previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008;

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il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2-bis, comma 1, si riferisce all'esercizio finanziario 2008 e l'utilizzo a fini di copertura delle disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura non pregiudica la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
il riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis si intende riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (fascicolo n. 1) non identici ad emendamenti già considerati inammisibili dalle Commissioni di merito:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-bis.1, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 3.7, 3.26, 3-bis.1 e sugli articoli aggiuntivi 2-quinquies.020, 2-quinquies.021, 3-bis.020, 3-bis.021, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
C. 1762-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marino ZORZATO (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 novembre 2008. In quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione ed una osservazione. La condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione era volta a prevedere che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 7, fossero trasmessi, corredati di relazione tecnica, per il parere alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. La Commissione ha inoltre, con l'osservazione prevista nel parere, invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere esplicitamente, all'articolo 3, comma 2, il periodo di tempo per il quale dovrà essere prestata la garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare le gravi crisi di liquidità. La Commissione di merito, nella medesima seduta del 13 novembre 2008, ha concluso l'esame del provvedimento approvando un emendamento volto a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Ritiene inoltre opportuno, in seguito agli approfondimenti effettuati successivamente alla predetta seduta, che il Governo chiarisca, al fine di prevederlo esplicitamente nel testo del provvedimento, come già richiesto in una osservazione apposta al parere espresso nella seduta del 13 novembre, la durata della garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 3, comma 2. Ritiene inoltre necessario un analogo chiarimento con riferimento all'articolo 1. Andrebbe, infatti, indicato esplicitamente un termine entro il quale, con decreto del Presidente

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del Consiglio dei ministri, deve ritenersi possibile reperire, con le modalità di copertura di cui al comma 7 del suddetto articolo, le risorse necessarie per finanziarie le operazioni di cui all'articolo 1. In considerazione della particolarità delle modalità di copertura previste dal comma 7 dell'articolo 1, ritiene opportuna l'apposizione di uno specifico termine al fine di salvaguardare il rispetto dei vigenti principi contabili, circoscrivendo l'applicazione della norma all'evento di natura straordinaria ed eccezionale che la stessa è volta a fronteggiare. Con riferimento sia alle disposizioni di cui all'articolo 1, sia a quelle di cui all'articolo 3, comma 2, il termine potrebbe essere fissato al 31 dicembre 2009. Al riguardo, rileva, in ogni caso, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle predette modifiche con le finalità e la portata delle disposizioni in esame. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere esplicitamente nel testo, in analogia con quanto previsto per l'articolo 1, che le operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari di cui all'articolo 1-bis siano effettuate in deroga alle norme di contabilità generale. Sempre con riferimento all'articolo 1-bis, si pone il problema sia di dare una esplicita evidenza contabile ai flussi finanziari derivanti dallo scambio dei titoli, sia di prevedere che le maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 1-bis destinate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, ad uno specifico capitolo siano nettizzate dei flussi in uscita corrisposti alle banche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, avverte preliminarmente che, in applicazione di un principio di economia procedurale, non sono esaminate le proposte emendative dichiarate inammissibili nel corso dell'esame in Commissione e ripresentati in identica formulazione in Assemblea. Resta fermo che, qualora talune delle proposte emendative in questione venissero dichiarate ammissibili ai fini dell'esame in Assemblea, la Commissione dovrà esprimersi anche su tali proposte. Segnala, in primo luogo, che alcune proposte emendative determinano nuovi a maggiori oneri la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea. A tale riguardo, ricorda innanzitutto l'articolo aggiuntivo 3.03, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia mutualistico interbancario la cui dotazione è costituita da contributi volontari delle banche. L'articolo aggiuntivo prevede tuttavia che le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati siano assistite da garanzia statale, senza prevedere alcuna copertura. L'articolo aggiuntivo 4.0102 prevede, inoltre, la concessione di sussidi straordinari ai lavoratori coinvolti dalla crisi, stabilendo che al relativo onere, peraltro non quantificato, si provveda con le modalità di cui all'articolo 1, comma 7. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa non indica esplicitamente né la decorrenza, né la durata dell'onere. Con riferimento alla copertura prevista, segnala che questa rinvia ad un altro provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, il reperimento dei mezzi di copertura. Gli emendamenti 5.3 e 5.101 prevedono poi l'istituzione di un Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto-legge senza individuare alcuna copertura finanziaria. Su altre proposte emendative ritiene invede opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala, in particolare, l'emendamento 1.1, che prevede che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. possa utilizzare il differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali e altri enti pubblici per acquistare valori mobiliari azionari di emittenti italiane quotate, i cui ratios patrimoniali siano inferiori ai parametri vigenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa anche in considerazione del fatto che le operazioni finanziarie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge

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n. 269 del 2003 sono assistite da garanzia statale. Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.117 modificano il comma 1 dell'articolo 1, estendendo l'autorizzazione, concessa, in deroga alle vigenti norme contabili, al Ministro dell'economia e delle finanze, non solo alla sottoscrizione di aumenti di capitale, ma anche di strumenti obbligazionari o di prestito, deliberati dalle banche italiane con una situazione patrimoniale di inadeguatezza accertata dalla Banca d'Italia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che nel caso di obbligazioni, a differenza delle azioni, l'investitore non ha diritti societari, ma è sostanzialmente un creditore. L'emendamento 1.27 prevede il termine perentorio di un anno per la cessione delle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone un vincolo temporale per la vendita delle azioni che potrebbe non risultare congruo al fine di ottenere rendimenti o plusvalenze dalle azioni cedute. Gli emendamenti 1.36 e 1.116 prevedono che il programma di stabilizzazione individui il limite temporale massimo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze dismette le proprie azioni acquisite o le obbligazioni sottoscritte. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, dal momento che le stesse dispongono che il programma di stabilizzazione stabilisca ex ante un vincolo temporale per la vendita delle azioni. Gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59 ampliano le esclusioni delle dotazioni di spesa oggetto delle riduzioni lineari delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera a) o delle riduzioni di spesa di cui alla lettera b) del medesimo comma 7. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità delle riduzioni lineari alla luce delle esclusioni previste dalle proposte. Segnala, poi, che l'emendamento 1.60 prevede tra i mezzi di copertura dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri anche gli introiti derivanti dall'immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree dell'Italia, ricordando che tale modalità di copertura non rientra tra quelle previste sulla base della vigente legislazione contabile. Rileva che l'emendamento 1.110 esclude una delle modalità di copertura previste ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e che appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità dell'eventuale copertura alla luce delle esclusioni previste dalle proposte. Gli emendamenti 3.2 e 3.4 prevedono una serie di interventi tra i quali l'estensione della garanzia statale di cui all'articolo 5 anche alle garanzie prestate sui fondi pubblici di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 15, della legge n. 266 del 1997; la prestazione della garanzia del suddetto fondo anche in favore delle imprese artigiane; l'abrogazione della norma (articolo 1, comma 847), della legge finanziaria per il 2007 che prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 15 della suddetta legge confluiscano nel Fondo per la finanza d'impresa; il rifinanziamento nella misura di 600 o di 300 milioni di euro, a valere sul Fondo per la finanza d'impresa, degli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte, con specifico riferimento all'estensione della garanzia statale di cui al comma 5 e all'utilizzo delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa per il finanziamento dei Fondi pubblici di garanzia per le piccole e medie imprese. L'articolo aggiuntivo 3.02 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia interbancario con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1,

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commi da 354 a 366 della legge n. 311 del 2004. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 3.0104, che prevede l'istituzione di un Fondo di sostegno ai pagamenti delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno egli anni 2009 e 2010 a valere sulle risorse del risparmio postale, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria. Segnala, inoltre, le proposte 4.46, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103 e 4.104, le quali dispongono, rispettivamente, che una quota minima, non inferiore al 50 per cento del fondo dei conti dormienti sia destinata alla tutela dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1, della legge n. 266 de 2005; che una quota non inferiore al 30 per cento del fondo dei conti dormienti sia destinata al Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica; che una quota non inferiore al 30 per cento del fondo dei conti dormienti sia destinata ai Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale e al Fondo per gli investimenti della ricerca di base; che una quota non inferiore al 30 per cento del fondo dei conti dormienti sia destinata alla ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998. Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari di ulteriori proposte emendative. Si tratta, in particolare, dell'emendamento 4.1, il quale prevede l'estensione del rilascio della garanzia statale anche nei confronti dei depositanti delle poste italiane; degli emendamenti 4.48 e 4.49, che prevedono, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze proceda all'immissione sul mercato di una quota delle riserve auree; delle proposte 4.03 e 4.0104, le quali prevedono che gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possano avvalersi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. per attivare iniziative opportune ad evitare l'impatto sulla finanza pubblica dell'ammissione a procedure concorsuali della Lehman brothers; della proposta 4.0100, che prevede che, per i settori economici interessati dalla crisi, gli accertamenti di cui all'articolo 62-bis, del decreto-legge n. 331 del 1993 costituiscano presunzioni semplici; della proposta 4.0101, che prevede l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un Fondo finalizzato al finanziamento pubblico degli investimenti infrastrutturali, finanziato a valere sulle disponibilità della gestione separata. Rileva, infine, che i restanti emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel condividere le osservazioni formulate dal relatore sul testo del provvedimento, concorda sull'opportunità di introdurre un termine finale per l'applicabilità delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 e del comma 2 dell'articolo 3 del decreto, ritenendo congruo fissare tale termine alla data del 31 dicembre 2009. Rileva altresì l'opportunità di precisare che anche le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e chiarire che per dette operazioni è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale. Al fine di accrescere la trasparenza dei flussi finanziari, ritiene necessario che i flussi relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio ai sensi dell'articolo 1-bis siano registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato. È inoltre opportuno precisare che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al netto dei flussi in uscita corrisposti alle banche. Rileva, infine, la necessità che le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato, prima di essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

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Per quanto attiene alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.27, 1.36, 1.60, 1.116, 1.117, 3.2, 3.4, 4.1, 4.48, 4.49, 5.3 e 5.101 e sugli articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.0104, 4.03, 4.0100, 4.0101, 4.0102 e 4.0104, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede siano precisate in modo più analitico le motivazioni sottese all'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative, con particolare riferimento agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.117.

Il sottosegretario Luigi CASERO precisa che l'emendamento 1.1, avendo ad oggetto la Cassa depositi e prestiti, può determinare un peggioramento dell'indebitamento netto. Analogo effetto potrebbe determinarsi con riferimento agli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.117, in quanto le proposte, diversamente dal provvedimento sulla materia allo studio del Governo, non specificano la tipologia di strumenti obbligazionari o di prestito che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere. Ritiene tuttavia che, in assenza di immediate implicazioni negative sulla finanza pubblica, la Commissione possa esprimere nulla osta su tali ultime proposte.

Marino ZORZATO (PdL), alla luce del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato del disegno di legge in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2009,»;
all'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,»; conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: «2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale.»;
all'articolo 1-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.»;
all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «può rilasciare», inserire le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2009,»;
all'articolo 4, comma 1-bis, lettera e), sostituire il capoverso 345-undecies, con il seguente: «345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»;
all'articolo 5, comma 2-bis, dopo le parole: «le maggiori entrate», aggiungere la seguente: «nette».

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (fascicolo n. 1) non identici ad

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emendamenti già considerati inammissibili dalla Commissione di merito,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.27, 1.36, 1.60, 1.116, 3.2, 3.4, 4.1, 4.48, 4.49, 5.3 e 5.101 e sugli articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.0104, 4.03, 4.0100, 4.0101, 4.0102 e 4.0104, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 novembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1891 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, osserva che il provvedimento, già approvato dal Senato, reca numerose misure che, in vario modo, intervengono sulla materia dei rapporti finanziari con le autonomie territoriali. In particolare, per quel che concerne le misure più significative, si dispone in materia di procedure di rientro per le regioni in situazione di deficit della spesa sanitaria (articolo 1; il Senato ha integrato il testo introducendo un articolo 1-bis recante ulteriori interventi in materia sanitaria); di attuazione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze di regioni e di enti locali (articolo 3) e di regolazioni dei rapporti finanziari con gli enti locali, con particolare riferimento al minor gettito ICI conseguente a recenti interventi normativi (articolo 2), ovvero a situazioni di dissesto di specifiche realtà quali quelle dei comuni di Roma e Catania (articolo 5). Il Senato ha poi introdotto ulteriori disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera (articolo 1-ter) e di finanziamento di alcune specifiche realtà, quali l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da un lato, e l'Unione italiana ciechi e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, dall'altro (articolo 5-bis). Rileva che si tratta di interventi che, per la maggior parte, negli anni precedenti avrebbero trovato spazio nella legge finanziaria. In tal senso, si conferma l'intenzione del Governo di modificare le modalità di intervento legislativo in materia di finanza pubblica nella direzione dell'utilizzo di una pluralità di strumenti, abbandonando il ricorso alla «finanziaria omnibus». Nel rinviare, per un'analisi completa degli aspetti finanziari del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala preliminarmente che l'articolo 1 integra le disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con particolare riferimento alla procedura di commissariamento. Si prevede, infatti, al comma 1, la possibilità per il Governo di nominare, a fianco del commissario ad acta, uno o più subcommissari (facoltà cui peraltro il Governo ha già provveduto, ad esempio per la regione Lazio); inoltre viene meno la possibilità, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, per il commissario ad acta di proporre alle regioni la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle

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aziende ospedaliere. In luogo di essa si prevede la possibilità di sospendere, con atto motivato, i direttori generali dalle loro funzioni e di assegnarli ad altro incarico, fermo restando il trattamento economico in godimento. Il comma 2 autorizza poi l'erogazione delle risorse spettanti alla regione per la spesa sanitaria ma attualmente subordinate, per le regioni in situazione di disavanzo, alla verifica positiva dell'attuazione del piano di rientro. Si può procedere in tal senso quando dalla mancata erogazione possa derivare una situazione di emergenza finanziaria tale da compromettere gli impegni finanziari assunti e quando siano stati comunque adottati da parte del commissario ad acta provvedimenti significativi per la correzione degli andamenti della spesa. Infine, il comma 5 pone interamente a carico dello Stato, per l'anno 2009, l'onere derivante dall'abolizione dei ticket per gli anni 2009, 2010 e 2011 disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112. Ricorda che il decreto-legge n. 112 quantificava l'onere derivante dall'abrogazione in 400 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e in 834 milioni di euro in termini di fabbisogno e di indebitamento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Tale onere era posto a carico dello Stato attraverso l'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale solo per 400 milioni, mentre per la quota restante esso era posto a carico delle regioni, che vi avrebbero dovuto provvedere con le risorse derivanti dalla riduzione degli emolumenti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e con ulteriori misure di razionalizzazione della spesa del settore, ovvero, in assenza di queste, attraverso la reintroduzione, in misura integrale o ridotta dei ticket medesimi. Tali disposizioni troveranno ora applicazione a decorrere dall'anno 2010. La copertura dell'onere del comma 5, pari a 434 milioni di euro nel 2009, è posta a carico delle risorse individuate dall'articolo 6, su cui mi soffermerò successivamente. L'articolo 1, così come l'articolo 1-bis, intervengono anche su aspetti più di dettaglio: il comma 4 dell'articolo 1 sopprime la previsione dell'accorpamento, nell'ambito del processo di trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni disposto dal decreto legislativo n. 288 del 2008, dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova alla già esistente fondazione «Gerolamo Gaslini» e mantiene ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Gaslini. L'articolo 1-bis prevede invece il differimento al 31 dicembre 2012 del termine per l'adozione delle misure e degli interventi di ristrutturazione delle strutture ospedaliere al fine di consentire lo svolgimento da parte del personale medico dell'attività libero professionale intramuraria, prorogando fino al 31 gennaio 2010 la vigenza delle misure provvisorie già adottate per consentire lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, anche fuori dalle strutture ospedaliere. L'articolo 1-ter prevede invece, attraverso l'abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge n. 248 del 2007, l'immediata vigenza della disposizione che esclude il personale medico dall'obbligo di 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore stabilito dall'articolo 7 del decreto-legislativo n. 66 del 2003. Per quanto concerne i profili problematici di carattere finanziario dell'articolo 1, segnala chela sospensione dei direttori generali, fermo restando il trattamento economico in godimento, comporta, rispetto alla normativa vigente, un aggravio degli oneri in capo alla regione. Tale aggravio pare sussistere anche nel caso di destinazione ad altro incarico per il quale sia previsto, in via ordinaria, un trattamento economico di entità inferiore a quello in godimento del direttore generale sospeso; inoltre non appare chiaro dalla formulazione della disposizione se il soggetto attuatore dell'incarico del direttore generale sospeso possa essere anche un soggetto diverso dall'eventuale sub commissario. In tale caso, si determinerebbe una duplicazione degli oneri a carico della Regione. Infine, premesso che i compensi degli organi della gestione commissariale sono determinati con decreto ministeriale, non ritiene condivisibile l'affermazione

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della relazione tecnica circa la possibilità di compensare i relativi maggiori oneri con la contrazione strutturale della spesa sanitaria derivante dall'applicazione del piano di rientro, in quanto tale piano è finalizzato a ricondurre la spesa in esame nell'ambito dell'andamento tendenziale scontato nei saldi di finanza pubblica, a fronte di prestazioni che devono comunque essere erogate. Su questi aspetti chiede un chiarimento da parte del rappresentante del Governo. Ricorda poi che l'articolo 2 interviene sui rapporti finanziari tra Stato e enti locali. La disposizione più significativa è quella contenuta al comma 8, che prevede l'erogazione di 260 milioni di euro per l'anno 2008 a titolo di regolazione contabile pregressa per il ristoro delle minori entrate ICI. I criteri e le modalità del riparto dovranno essere stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Anche per la copertura di tale onere rinvio a quanto disposto dall'articolo 6. I commi 6 e 7 intervengono poi sulle modalità di definizione della certificazione da parte dei comuni del minor gettito ICI derivante dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa disposta dal decreto-legge n. 93 del 2008: si prevede, infatti, al comma 6, che la certificazione venga sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e, al comma 7, che la stessa venga trasmessa alla Corte dei conti per la verifica della veridicità; la Corte dei conti può avvalersi anche dell'Agenzia del territorio. Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che conservino validità le certificazioni delle maggiori entrate derivanti dalla modifica della disciplina ICI per alcune tipologie di fabbricati rurali disposta dal decreto-legge n. 262 del 2006 e dal riaccatastamento di alcuni immobili non più iscrivibili nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 ai sensi del medesimo decreto-legge. I successivi commi 2, 3, 4 e 5 consentono di iscrivere convenzionalmente nei bilanci, a titolo di trasferimenti erariali l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati dal Ministero dell'interno e l'importo attestato dalla certificazione del comma 1. Per quanto concerne i profili problematici di carattere finanziario dell'articolo 2, con riferimento all'ICI rurale, ritiene necessario che il Governo chiarisca quale sia lo scarto riscontrato, del quale non è mai stata fornita una quantificazione, tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, quantificate dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 262 del 2006. In ordine al meccanismo, previsto dal decreto-legge n. 81 del 2007 e sostanzialmente confermato dal provvedimento in esame, di regolazione del suddetto scarto, andrebbe chiarito se esso abbia natura meramente contabile, per neutralizzare gli effetti del lasso temporale esistente fra la decurtazione dei trasferimenti e il conseguimento delle maggiori entrate attese, o se invece consenta, come afferma la nota tecnica integrativa del Governo, il riconoscimento di una maggiore contribuzione statale a fronte del minor gettito ICI registrato rispetto alle attese. In tal caso andrebbe specificato quale sia l'ammontare di tale maggiore contribuzione e su quali basi esso, come affermato dalla nota tecnica, sia stato già considerato nelle previsioni tendenziali, in assenza di una disposizione che recepisse normativamente le aspettative degli enti locali. Andrebbe inoltre chiarito se tale orientamento sia stato seguito anche per le previsioni tendenziali riguardanti gli esercizi futuri, nonostante la proroga disposta dalla disposizione in esame sia limitata all'esercizio 2008. Con riferimento all'importo erogato agli enti locali a titolo di maggiore compensazione finanziaria del minor gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti sia in merito ai criteri di quantificazione della somma in questione, sia in merito alla sua natura di una tantum. Rileva preliminarmente la necessità inoltre di un chiarimento sui dati indicati nella nota integrativa del Governo: infatti la somma delle riscossioni in conto competenza pari a 2.622 mln e in conto residui 915, dà un totale di 3.537 in luogo dell'importo 3.357 indicato nella nota. Quanto all'importo erogato a titolo di

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maggior compensazione non è chiaro con quali criteri si sia proceduto a depurare l'importo, definito «lordo», di 915 milioni, al fine di escludere gli importi non dovuti in quanto afferenti a ruoli sgravati, somme non riscuotibili o prescritte, pervenendo all'importo «netto» di 260 milioni. Infatti, trattandosi, sulla base di quanto affermato nella nota tecnica, di un ammontare «riscosso», l'importo di 915 milioni dovrebbe essere già al netto delle somme non dovute a vario titolo salvo il caso dell'esigenza di rimborsare somme versate dai contribuenti e non dovute. Ricorda inoltre che la relazione tecnica attribuisce carattere una tantum a tali riscossioni prevedendo conseguentemente l'erogazione del predetto importo di 260 milioni esclusivamente nel 2008. In proposito andrebbe chiarito su quali basi si ritenga che l'ammontare di 915 milioni non costituisca un dato rappresentativo del flusso annuo di riscossioni a valere sui residui, bensì un dato indicativo dello stock di residui complessivamente esistenti al 2006, non destinato a generare un flusso annuo di riscossioni. Qualora invece, come appare presumibile, le riscossioni relative all'ICI sulla prima casa avessero, analogamente ad altri tributi, annualmente una componente, maggioritaria, in conto competenza e una, minoritaria, in conto residui, il ristoro a regime in favore dei comuni della sola componente in conto competenza, operata dai due citati provvedimenti di soppressione del tributo, non compenserebbe integralmente le minori entrate derivanti dagli stessi. Segnala inoltre che il meccanismo contabile di cui ai commi 1-5 riduce la trasparenza della registrazione dei flussi finanziari in bilancio e sembra inoltre determinare effetti negativi sul conto della Pubblica Amministrazione relativamente all'anno 2008 per la parte di spesa coperta da entrate convenzionali. La norma contenuta nel comma 4 presenta infatti una rilevante differenza rispetto a quella analoga contenuta nel decreto-legge n. 81 con riferimento al 2007: allora era previsto che gli importi residui convenzionalmente accertati affluissero tra i fondi vincolati, mentre la disposizione attuale non fa cenno a tale obbligo. Ciò significa che i Comuni hanno la facoltà di impegnare le somme accertate convenzionalmente L'articolo 2-bis dispone inoltre il trasferimento alle Unioni di comuni chiamate a sostituire le comunità montane disciolte dei trasferimenti già erogati alle comunità montane medesime al netto delle riduzioni già stabilite dalla legge finanziaria per il 2008 e dal decreto-legge n. 112. L'articolo 2-ter riproduce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000, che viene conseguentemente abrogato, prevedendo la facoltà per le regioni confinanti con la Confederazione elvetica, di applicare una riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa. Inoltre si prevede che alle regioni stesse sia attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto. Il comma 6 dispone che al minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge n. 244 del 2007. In proposito, osserva che l'attribuzione al Ministro dell'economia del potere di determinare con proprio decreto le modalità applicative della norma al fine di assicurare la copertura finanziaria dell'agevolazione, dovrebbe garantire che l'agevolazione stessa sia contenuta entro il limite di spesa fissato. In tal senso potrebbe giustificarsi la configurazione dell'onere derivante dall'agevolazione in termini appunto di limite di spesa e non di stima come da prassi, nonché l'assenza di una clausola di monitoraggio. Sul punto chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alla riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge finanziaria 2008, chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi sulla sostenibilità di tale riduzione. L'articolo 2-quater propone invece ai commi da 1 a 3 e al comma 7 il contenuto di disposizioni in materia di enti locali solitamente contenute nelle ultime

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leggi finanziarie. In particolare, il comma 1 conferma, per l'anno 2009, la disposizione che prevede la possibilità di scioglimento del consiglio comunale in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti. Il comma 2 conferma poi, sempre per l'anno 2009, i criteri per la determinazione dei trasferimenti erariali previsti dalla normativa vigente; il comma 3 proroga per il 2009 le disposizioni in materia di «congelamento» dell'aliquota di compartecipazione provinciale all'IRPEF. Il comma 7 stabilisce infine al 31 gennaio 2009 il termine per la presentazione da parte dei comuni delle dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI conseguente alla revisione dell'accatastamento degli immobili del gruppo catastale D. I commi da 4 a 6 modificano poi alcuni adempimenti contabili da parte delle amministrazioni locali. La modifica probabilmente più significativa è quella introdotta dal comma 6, che anticipa dal 30 giugno al 30 aprile il termine per la deliberazione del rendiconto da parte dell'ente. Ricorda che l'articolo 3, integralmente sostituito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, inserendo tre nuovi commi nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, nel nuovo comma 4-quater dell'articolo 64 si dispone che per l'anno scolastico 2009-2010 le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzino entro il 31 dicembre 2008 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome secondo i parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, con il vincolo di non superare il numero dei punti di erogazione del servizio esistenti nell'anno scolastico 2008-2009. Il successivo comma 4-quinquies prevede invece che per i due successivi anni scolastici il dimensionamento sia disciplinato sulla base di una intesa da promuovere in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. Nell'intesa dovranno, inoltre, essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico ed il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali. In sede di Conferenza unificata si procederà, ai sensi del nuovo comma 4-sexies, anche al monitoraggio dell'attuazione delle misure previste che, per il prossimo anno scolastico, è finalizzato all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di interventi eventualmente necessari al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Osserva che la relazione tecnica afferma che restano confermati gli effetti ascritti alla revisione del sistema scolastico nella misura e nei tempi previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008. Peraltro, il «Piano programmatico di interventi volti alla realizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico» (atto n. 36), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, nel dettagliare le misure previste per il conseguimento dei predetti risparmi, non imputa specifiche quote di risparmi al ridimensionamento delle istituzioni scolastiche. Ciò presumibilmente nel presupposto che tali interventi siano da considerare funzionali alla realizzazione degli obiettivi di risparmio specificamente ascritti alla riduzione del personale docente e ATA. Chiede quindi di chiarire se la disposizione contenuta nel capoverso 4-quater che prevede che per l'anno scolastico 2009/2010 la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa all'anno scolastico precedente - potendo quindi anche rimanere invariata - possa condizionare l'effettiva conseguibilità di risparmi previsti dal citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Quanto alla procedura di monitoraggio prevista dal capoverso 4-sexies, che dovrebbe garantire l'adozione di misure volte ad assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi, andrebbe chiarito quali siano i soggetti competenti all'adozione di tali misure. Ritiene, altresì, necessario che il Governo chiarisca il coordinamento fra le predette previsioni e la procedura di automatica riduzione degli stanziamenti di bilancio, prevista, a

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salvaguardia degli obiettivi finanziari, dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge n. 296 del 2006, richiamata dall'articolo 64, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008. Segnala poi che l'articolo 4 reca una proroga ed un differimento di termini in materia di enti locali. Il comma 1, modificando l'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008, rinvia dal 30 settembre 2008 al 1o marzo 2009 il termine entro il quale i comuni devono aderire ad una sola forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del testo unico degli enti locali (si tratta, sostanzialmente, dei consorzi e delle unioni di comuni), pena la nullità degli atti adottati dall'associazione e di ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato. Il termine per la cessazione delle adesioni multiple, inizialmente fissato al 1o aprile 2008, era già stato prorogato al 30 settembre 2008 dall'articolo 35-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame dal Senato proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine, previsto dall'articolo 26, comma 4-bis, del ricordato decreto-legge n. 248 del 2007, entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città. L'articolo 5, prevede in primo luogo che al comune di Roma sia assegnato un contributo ordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, nelle more dell'approvazione del piano di rientro dell'indebitamento pregresso del comune di Roma. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma. Il comma 2 dispone che alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. La disposizione si riferisce al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che è stato in realtà istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e del quale l'articolo 63, comma 10, del decreto-legge n. 112 prevede solo un rifinanziamento. Quanto ai profili di copertura, segnala che il Fondo reca le necessarie risorse finanziarie. Il successivo comma 3 consente ai comuni di Roma e di Catania di utilizzare le risorse loro assegnate con delibere CIPE del 30 settembre 2008 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate per il ripiano dei disavanzi, anche di spesa corrente, nonché per far fronte all'indebitamento pregresso del comune di Roma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del «Fondo di cui al comma 2 del presente articolo», vale a dire del Fondo per interventi strutturali di politica economica. La norma prevede infine che, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere all'anno 2010 sia riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal comma in esame, nell'ambito delle risorse disponibili. Quanto ai profili di copertura finanziaria, ricorda che il testo originario del decreto non specificava che il Fondo con riferimento al quale il CIPE deve provvedere alla riprogrammazione degli interventi fosse quello per interventi strutturali di politica economica citato al comma 2 del presente articolo. Dalla lettura della norma sembrava piuttosto evincersi che il Fondo a cui fare riferimento fosse quello per le aree sottoutilizzate. Inoltre, la stessa relazione tecnica evidenzia che la riprogrammazione degli interventi mediante una nuova delibera del CIPE si rende necessaria per far fronte agli effetti dell'eventuale diverso utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Sottolinea che il riferimento al fondo per gli interventi strutturali di politica economica appare comunque incongruo, in quanto la normativa

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vigente non attribuisce alcun compito al CIPE in ordine all'utilizzo di tale Fondo. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche con riferimento a quelle che saranno le modalità di applicazione della disposizione qualora si debba fare effettivamente riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con riferimento al contributo di 500 milioni di euro da destinare annualmente, a decorrere dall'anno 2010, a favore di Roma capitale, segnala che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha specificato che la norma va intesa come programmatica, tenuto conto che le risorse dovranno essere individuate all'interno di quelle disponibili per il federalismo fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di modificare la norma al fine di esplicitare la finalità programmatica della stessa, nonché di precisare le risorse a valere sulle quali si provvederà alla erogazione dei contributi. Più in generale, rileva che con riferimento alle somme relative al 2009, è stato segnalato come la norma in esame, stornando risorse da finalità di investimento infrastrutturale per destinarle alla copertura di disavanzi anche di parte corrente, possa determinare un'accelerazione nelle erogazioni, con riflessi negativi sull'indebitamento e il fabbisogno. Pur tenendo conto del carattere meramente programmatico della disposizione, segnala che il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale (A.S. 1117) non prevede l'emersione di oneri con riferimento all'articolo 13, relativo al finanziamento di Roma capitale. Pertanto, visto il carattere aggiuntivo dei 500 milioni di euro da reperire a regime, l'importo dovrebbe essere compensato nell'ambito delle risorse complessivamente attribuite alle amministrazioni territoriali. È stato pertanto richiesto un chiarimento sulle modalità con le quali tali effetti negativi possano essere neutralizzati mediante una riprogrammazione degli interventi già previsti ed in corso di attuazione, aventi anch'essi natura di spesa in conto capitale Segnala che l'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni di spesa in materia di assistenza sociale. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare al funzionamento dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il comma 2 prevede invece l'integrazione per gli anni 2008 e 2009 di contributi previsti a legislazione vigente in favore di organismi di tutela dei non vedenti. Si tratta, in particolare, del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale, del contributo compensativo previsto in favore della medesima istituzione e del contributo in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi. In proposito, pur rilevando che gli oneri derivanti dalle norme sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, andrebbero meglio precisate le finalità dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, tenuto conto che l'Agenzia per le ONLUS ha carattere permanente, mentre lo stanziamento in esame è disposto per un solo anno. Ricorda infine che l'articolo 6, modificato dal Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, dell'articolo 2, comma 8, e dell'articolo 5-bis. In particolare, la norma dispone, al comma 1, la riduzione di 781.779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Ai sensi del successivo comma 1-bis, le risorse rivenienti dalla riduzione di detta autorizzazione di spesa sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il comma 1-ter reca la vera e propria norma di copertura, prevedendo che all'onere delle disposizioni sopra richiamate, pari a 260.593 milioni di euro per l'anno 2008 e a 435.593 milioni di euro per l'anno 2009, si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, nella misura, maggiore, indicata dal comma 1, al

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fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto. Il comma 1-quater prevede che una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. Il comma 2, non modificato dal Senato, dispone infine l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (ex-limiti di impegno), ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dal comma 512 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Si tratta, in sostanza, di un Fondo finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. L'istituzione del fondo limitatamente all'anno 2007 era già prevista dal comma 511 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, con una dotazione in termini di sola cassa di 520 milioni di euro. La ridotazione del Fondo disposta dal comma 2 è invece stabilita, in termini di sola cassa, in 435 milioni di euro per l'anno 2010 e in 175 milioni di euro per l'anno 2011. All'utilizzo del fondo si procede sulla base di decreti ministeriali trasmessi alla Corte dei conti e sottoposti al parere delle Commissioni competenti per materia e delle Commissioni bilancio delle due Camere. Come già segnalato, la clausola di copertura dell'articolo 6 è stata modificata nel corso dell'esame al Senato, in particolare al fine di prevedere il transito al Fondo per interventi strutturali di politica economica, avente natura di parte corrente, delle risorse rivenienti dalla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Tale innovazione appare rispondere all'obiettivo di superare il vincolo del divieto di dequalificazione della spesa, considerato che nel caso di specie risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, aventi natura di conto capitale, sono utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente. A tale proposito ricorda che già in passato il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato utilizzato alla stregua di un «contenitore» nel quale far confluire risorse di diversa provenienza per la copertura di nuove spese, come avvenuto, ad esempio, nel caso dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo maggiore rispetto agli oneri quantificati negli articoli 1, comma 5, 2, comma 8 e 5-bis, segnalo che sia la relazione tecnica sia il rappresentante del Governo nel corso dell'esame al Senato hanno rappresentato che la «caratura» operata dipende dal coefficiente di spendibilità nell'anno delle risorse del Fondo, assunto nella stima di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. Sulla base di tali stime, le spese a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate impattano quindi in misura maggiore sul saldo netto da finanziare rispetto all'indebitamento e al fabbisogno. Ritiene comunque opportuno, con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle stesse. Inoltre il Governo, tenuto anche conto che il Quadro strategico nazionale 2007-2013 ha previsto l'unificazione delle nuove risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale con le dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, dovrebbe chiarire se il loro utilizzo per le finalità del presente provvedimento possa pregiudicare anche la capacità di utilizzare le risorse stanziate dalla comunità europea per le politiche di coesione e di sviluppo, tenendo conto che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sono prioritariamente destinate ad integrare, in virtù del principio di addizionalità, le risorse comunitarie. Segnala inoltre che, in base alla normativa comunitaria vigente, il livello delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili da destinare

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da parte dello Stato alle regioni obiettivo «Convergenza» in virtù del principio di addizionalità deve essere, di norma, pari all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente. Ricorda inoltre che, con riferimento all'istituzione di un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che, ai sensi della richiamata normativa vigente, le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni ivi previste e il relativo ammontare. Di conseguenza, qualora si esaurisse la dotazione in termini di cassa del fondo stesso, le amministrazioni non verrebbero autorizzate a effettuare simili operazioni. Segnalo, comunque, che l'utilizzo delle risorse derivanti dalla «caratura» del Fondo per le aree sottoutilizzate per la dotazione di cassa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, pur non ponendosi in contrasto con la vigente disciplina contabile, costituisce una innovazione.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di intervenire in sede di replica.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.20.