CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2008
95.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 novembre 2008.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.30 alle 11.35

ATTI COMUNITARI

Martedì 18 novembre 2008. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 11.35.

Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo.
COM(2007)650 def.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2008.

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Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che le Commissioni hanno esaminato nelle sedute del 4, 6 e 11 novembre scorso la proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo. Ricorda che la XIV Commissione ha espresso il parere sul provvedimento e avverte che i relatori hanno predisposto una proposta di documento conclusivo (vedi allegato 1).
Fa presente inoltre che il documento finale che sarà approvato dalle Commissioni, se queste concordano, potrà essere inviato, oltre che al Governo, anche alla Commissione europea.

Maurizio TURCO (PD) si dichiara favorevole a trasmettere il documento finale, che sarà approvato dalle Commissioni I e II, anche alla Commissione europea.

Le Commissioni concordano sull'opportunità di trasmettere il documento finale anche alla Commissione europea.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la proposta di decisione quadro sia carente con riferimento alle misure, anche di carattere tecnico, volte ad impedire che Internet sia utilizzato al fine di commettere atti terroristici. In particolare, nulla viene detto con riferimento a quei Paesi che non consentono l'accesso alle informazioni contenute nei server situati nel proprio territorio.

Pierluigi MANTINI (PD) condivide sostanzialmente la proposta di documento finale dei relatori, soprattutto laddove si prevede che siano introdotte clausole di salvaguardia equivalenti alle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo.

Donatella FERRANTI (PD) esprime talune perplessità sulla proposta di documento finale laddove si afferma che l'esigenza di contrastare il terrorismo internazionale deve essere perseguita anche anticipando la soglia di punibilità di alcune condotte rispetto alla lesione di un bene giuridico, a condizione che questo sia posto concretamente in pericolo. Occorrerebbe, in particolare, maggiore precisione nella definizione del bene giuridico posto concretamente in pericolo e l'indicazione di come si intende anticipare la soglia della tutela penale.

Sesa AMICI (PD) sottolinea l'importanza del richiamo contenuto nel parere espresso dalla XIV Commissione a fare in modo che la lotta al terrorismo non diventi giustificazione per la compressione di diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti costituzionali di tutti i Paesi membri dell'Unione europea e rimarca come l'introduzione di un reato di istigazione a commettere atti di natura terroristica rischi di aprire la strada a interpretazioni giurisprudenziali restrittive delle libertà fondamentali.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva l'opportunità di utilizzare formulazioni particolarmente prudenti quando si intende anticipare la soglia della tutela penale, e ciò vale con particolare riferimento all'ipotesi di istigazione.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che il suggerimento formulato dal deputato Contento non consenta di superare le ambiguità terminologiche contenute nella lettera d) della parte impegnativa della proposta di parere presentata dai relatori. In particolare esprime le proprie perplessità sul concetto di «anticipazione della soglia di punibilità» delle condotte riconducibili all'attività di istigazione a commettere atti di terrorismo nonché di reclutamento ed addestramento a fini terroristici. Al riguardo osserva che la soglia di punibilità è di norma elevata o abbassata, laddove la proposta di documento finale in discussione è volta ad anticiparla. Ritiene che sarebbe preferibile adottare una terminologia più chiara che consenta di limitare ogni dubbio interpretativo che potrebbe sorgere in seguito all'approvazione del documento finale.

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Manlio CONTENTO (PdL) rileva che le preoccupazioni sollevate da alcuni colleghi circa l'introduzione del reato di istigazione a commettere reati di terrorismo o al reclutamento e all'addestramento a fini terroristici non sembrano fondate, dal momento che sia la Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1624 sia la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo hanno affrontato il problema chiedendo agli Stati di inserire tali specifiche previsioni nel loro ordinamento. Ed anche il richiamo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non può certo essere invocata contro l'inserimento di tali figure delittuose, perché essa prevede una specifica deroga proprio a tutela degli ordinamenti democratici contro le azioni terroristiche. Ritiene quindi sufficiente la lettura dell'articolo 1 della decisione quadro, così come proposta all'esame delle Commissioni riunite per fugare ogni dubbio circa la conciliabilità dei reati di pubblica istigazione con il rispetto della consentita e tutelata manifestazione del pensiero.
Propone comunque, ai fini di una maggiore chiarezza, di riformulare la lettera d) della proposta di documento finale, precisando che la punibilità e le condotte riconducibili all'attività di istigazione a commettere atti di terrorismo nonché di reclutamento e addestramento a fini terroristici possa essere anticipata, purché vi sia il concreto pericolo del pregiudizio del bene giuridico che si intende tutelare.

Roberto ZACCARIA (PD) ribadisce che il concetto di «anticipazione della soglia di punibilità» non ha un significato proprio e che la soluzione suggerita dal deputato Contento è volta ad applicare a fattispecie tecniche un concetto inappropriato.

Pierluigi MANTINI (PD) condivide sostanzialmente i rilievi dell'onorevole Contento e la riformulazione da questi proposta.

Mario TASSONE (UdC) esprime le proprie perplessità sulla formulazione della lettera d) della parte impegnativa della proposta di documento finale presentata dai relatori, che a proprio avviso dovrebbe essere riformulata in termini di maggiore chiarezza. In particolare ritiene che debba essere chiarito il concetto per cui la soglia di punibilità possa essere anticipata finchè vi sia il concreto pericolo del pregiudizio del bene giuridico che si intende tutelare, precisando il momento in cui il «concreto pericolo» si verificherebbe.

Manuela DAL LAGO (LNP), premesso di ritenere che l'obiettivo di combattere il terrorismo sia condiviso dalle Commissioni, si sofferma sul concetto di «anticipazione della soglia di punibilità», contenuto nella proposta di documento finale presentata dai relatori, che ritiene debba essere chiarito. In particolare andrebbe precisato se esso debba essere riferito alla concreta commissione del reato ovvero ad una fase antecedente. Si interroga cioè sul fatto se il mero incitamento a commettere attività eversive, mediante l'uso della rete internet, non accompagnato dalla reale intenzione a tradurle in azioni concrete, configuri o meno una ipotesi per la quale potrebbe essere anticipata la soglia di punibilità.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene opportuno precisare che quando si parla di «anticipazione» della soglia di punibilità penale, si fa riferimento ai cosiddetti reati di pericolo concreto, che la Corte Costituzionale ha giudicato costituzionalmente legittimi, sempre che le relative fattispecie siano formulate in modo sufficientemente determinato, con la precisa descrizione della condotta idonea a porre concretamente in pericolo il bene tutelato.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che la discussione svoltasi sinora risolve alcuni problemi ma ne pone di nuovi. Ritiene, in particolare, che l'anticipazione della soglia di punibilità presupponga una descrizione piuttosto precisa e tassativa della condotta. Concorda sostanzialmente con i rilievi dell'onorevole Contento, manifestando peraltro talune perplessità sulle modalità con cui dovrebbe essere descritta la fattispecie di istigazione a commettere atti di terrorismo.

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Roberto RAO (UdC), richiamando il proprio intervento svolto nella precedente seduta, osserva che il provvedimento in esame comporterà l'introduzione di nuove fattispecie penali che dovranno trovare attuazione nell'ordinamento italiano. Alcune delle nuove fattispecie e, segnatamente, la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, sono destinate ad incidere sulla libertà di espressione del pensiero. Pertanto, pur senza alcun intento dilatorio o ostruzionistico, ribadisce l'opportunità che il Governo fornisca una relazione tecnica sull'impatto normativo del provvedimento, così come previsto dalla legge n. 11 del 2005. Ciò potrebbe consentire di evitare di ripetere i gravi errori commessi in passato, come accaduto in sede di attuazione della direttiva n. 38 del 2004 sulla libera circolazione delle persone in ambito UE per l'allontanamento di cittadini comunitari per gravi motivi di ordine pubblico giacchè simili errori possono tradursi in vicende tragiche come è accaduto nel «caso Reggiani». Confida altresì nella sensibilità del Presidente Bongiorno, che ha avuto modo di evidenziare l'importanza della procedura di esame degli atti comunitari nella cosiddetta «fase ascendente», poiché tale procedura consente alla Camera di svolgere un ruolo più attivo e incisivo anche nel momento iniziale e particolarmente delicato della formazione degli atti comunitari.

Giulia BONGIORNO, presidente, pur comprendendo lo spirito della richiesta istruttoria dell'onorevole Rao, non ritiene che la stessa possa essere accolta, in quanto la proposta di decisione-quadro pone semmai questioni tecnico-giuridiche in merito a nuove figure di reato. Le Commissioni, pertanto, dispongono di tutti gli strumenti per risolvere le predette questioni.

Raffaele VOLPI (LNP) si associa alle perplessità, manifestate in questa sede da altri deputati, sulla mancanza di chiarezza contenuta nella lettera d) della parte impegnativa della proposta di documento finale presentata dai relatori. In proposito osserva che nei casi in cui vengono previste nuove ipotesi di reato, la relativa costruzione normativa deve essere formulata in modo rigoroso, senza margini di incertezza in ordine alla loro individuazione.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore per la II Commissione, sottolinea che le questioni sinora sollevate appaiono avere una natura più lessicale che sostanziale. Per una più chiara comprensione, peraltro, riformula la proposta di documento finale tenendo conto anche delle indicazioni dell'onorevole Contento (vedi allegato 2).

Maurizio TURCO (PD) ritiene che l'obiettivo di combattere il terrorismo, nei termini in cui è previsto dalla proposta di decisione-quadro in oggetto, sia sostanzialmente incompatibile con il rispetto dei diritti umani fondamentali. Esprime, quindi, le proprie perplessità sulla proposta di documento finale in esame, che sembra volto a contemperare la posizione del Consiglio europeo con le critiche ad essa rivolte dal Parlamento europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale, come riformulata (vedi allegato 2).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE.
COM(2007)249 def.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che le Commissioni hanno esaminato nelle sedute del 4, 6 e 11 novembre scorso la proposta di direttiva del Parlamento

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europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. COM(2007)249 def. Non è stato peraltro ancora espresso il parere di competenza da parte della XIV Commissione. Non sarà pertanto possibile chiudere oggi l'esame del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del Trattato UE).
Doc. XII, n. 154.