CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2008
94.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 novembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.45.

Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
C. 1762 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (PdL), relatore, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 1762, di conversione del decreto n. 155 del 2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nel testo modificato dalla commissione di merito; peraltro, appare opportuno segnalare subito che, in sede di conversione, la VI Commissione ha trasfuso nel citato decreto-legge anche il contenuto del disegno di legge C. 1774, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2008, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio. Il decreto-legge n. 155 del 2008 riveste innanzitutto natura prevalentemente prudenziale, precostituendo il contesto normativo necessario per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze l'eventuale adozione di misure di natura straordinaria volte a fronteggiare le possibili ricadute sul sistema creditizio nazionale della grave crisi che sta investendo i mercati finanziari e l'intera economia mondiale.
Secondo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'intervento legislativo trova uno specifico riferimento costituzionale nell'articolo 47, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce il principio della tutela del risparmio in tutte le sue forme, e della disciplina, coordinamento e controllo dell'esercizio del credito da parte della Repubblica.
D'altro canto, le misure contenute nel decreto-legge si pongono sicuramente in armonia con le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre scorso, nelle quali si

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è espresso un orientamento favorevole all'adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie per rafforzare il sistema bancario e per proteggere i risparmiatori nell'attuale fase di difficoltà.
Passando al contenuto specifico del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, autorizza il Ministero dell'Economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.
La disposizione condiziona la sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale al fatto che essi non siano stati ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto (9 ottobre 2008), ed alla sussistenza di un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca che ha deliberato l'aumento, programma che dovrà avere una durata minima di 36 mesi.
Ai sensi del comma 4 le eventuali modifiche di natura sostanziale al predetto programma di stabilizzazione e rafforzamento devono essere approvate preventivamente dal Ministero dell'economia, sentita la Banca d'Italia.
Il comma 2 prevede che la sottoscrizione degli aumenti di capitale sia subordinata alla valutazione, da parte della Banca d'Italia, circa la sussistenza delle condizioni indicate dal comma 1, l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento, nonché circa le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca, per la durata del programma stesso.
Il comma 3 specifica che le azioni detenute dal Ministero dell'economia ai sensi del comma 1 sono assistiti da privilegio nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.
In forza di tale previsione gli eventuali utili con i quali si deliberi la distribuzione sotto forma di dividendi dovranno essere prioritariamente utilizzati a remunerare le azioni possedute dal Ministro dell'economia.
Il comma 5 detta talune disposizioni specifiche per quanto riguarda l'eventuale acquisizione di partecipazioni da parte del Ministero dell'economia in banche cooperative o in banche di credito cooperativo.
Il comma 7 demanda l'individuazione delle risorse necessarie per finanziare ciascuna delle operazioni di sottoscrizione di cui al comma 1 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia. Le risorse possono essere individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa di ciascun ministero (ad esclusione delle dotazioni connesse a spese obbligatorie e di alcune altre specifiche risorse indicate);
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o su conti di tesoreria, ad esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

La disposizione non prefigura pertanto preventivamente l'ammontare di risorse che potranno essere poste a disposizione delle operazioni di sostegno indicate dal decreto, ma definisce le modalità di reperimento delle somme eventualmente necessarie.
Ai sensi del comma 8, i decreti previsti dal comma 7 ed i relativi decreti di variazioni del bilancio sono trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
Dopo l'articolo 1 è stato introdotto l'articolo 1-bis nel quale sono confluite, come sopra accennato, le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 157 del 2008; si ricorda anzitutto che tale ulteriore decreto è stato adottato all'esito nella riunione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro, tenutasi il 12 ottobre 2008, e si pone l'obiettivo di ampliare gli strumenti per favorire la disponibilità di liquidità da parte delle banche, contrastando in tal modo le difficoltà nel reperimento di

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mezzi finanziari sui mercati internazionali emerse nel corso delle ultime settimane.
In particolare il decreto-legge amplia gli strumenti a disposizione del Ministro dell'economia per facilitare il reperimento di liquidità da parte delle banche, sia attraverso la messa a disposizione delle banche di titoli di elevata qualità, sia attraverso la prestazione di garanzie statali che facilitano l'acquisizione di tali titoli o il collocamento sul mercato di titoli di debito propri.
In questo senso il decreto-legge n. 157 costituisce una prosecuzione ed integrazione delle misure già previste dal decreto n. 155 del 2008; le disposizioni di cui all'articolo 1-bis autorizzano, al comma 1, il Ministero dell'economia, fino al 31 dicembre 2009 a concedere, a condizioni di mercato, la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con riferimento ad emissioni di titoli successive alla data di entrata in vigore del decreto ed aventi scadenza non superiori a cinque anni.
La previsione intende sostanzialmente facilitare l'emissione, da parte delle banche italiane, di titoli di debito, quali in particolare obbligazioni, che rappresentano uno dei principali canali di finanziamento del sistema bancario nazionale, ed il cui collocamento potrebbe incontrare difficoltà nell'attuale stato di crisi dei mercati finanziari, caratterizzata da un basso livello di fiducia. Infatti, la concessione della garanzia statale su tali emissioni avrebbe l'effetto positivo di migliorarne sensibilmente il rating, che risulterebbe sostanzialmente equiparato a quello dei titoli pubblici italiani, rendendone conseguentemente più agevole il collocamento sul mercato.
Il comma 2 autorizza il medesimo Ministero, fino al 31 dicembre 2009, ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari ovvero titoli di debito (ad esempio certificati di deposito bancario) detenuti dalle banche italiane emessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ed aventi scadenza non superiore a cinque anni. L'onere a carico delle banche per tali operazioni di scambio sarà definito tenendo conto delle condizioni di mercato.
La disposizione specifica che le emissioni dei titoli di Stato relative a tali operazioni di scambio, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), al fine di finanziare la sottoscrizione o garanzia, da parte del Ministero dell'economia, degli aumenti di capitale di banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono effettuate in deroga ai limiti all'emissione di titoli pubblici previsti dalla legislazione vigente.
L'operazione indicata dalla previsione legislativa si configura tecnicamente come uno swap (scambio) tra titoli ad elevata qualità e titoli di minor pregio, attraverso la quale le banche italiane entrerebbero in possesso di titoli che possono essere utilizzati per l'acquisizione di liquidità da parte della Banca centrale europea.
A tale riguardo si ricorda come le banche, per ottenere liquidità da parte della Banca centrale europea, sono tenute a garantire tale loro richiesta mediante presentazione di titoli di debito di alta qualità, quali i titoli di Stato, la cui acquisizione la previsione intende appunto facilitare.
Il comma 3 autorizza altresì il Ministero dell'economia, fino al 31 dicembre 2009 a concedere a condizioni di mercato la garanzia dello Stato su operazioni mediante le quali le banche italiane intendano ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
La previsione, che è volta anch'essa a facilitare le banche italiane nell'ottenimento di liquidità da parte della Banca centrale europea, si riferisce alla pratica mediante la quale le banche stesse reperiscono presso soggetti non bancari titoli di debito di alta qualità, quali i titoli di Stato, che sono successivamente utilizzati nell'ambito di operazioni di liquidità con la BCE: in tale contesto la previsione intende appunto incrementare la disponibilità per le banche italiane di tale tipologia

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di titoli, rendendo in tal modo più agevole il reperimento da parte loro di liquidità.
Ai sensi del comma 4, i crediti del Ministero dell'economia derivanti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio. In tal modo tali crediti dovranno essere soddisfatti prioritariamente rispetto a tutti gli altri crediti vantati nei confronti delle banche da qualunque altro soggetto.
In base al comma 5, le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate in base ad una valutazione della Banca d'Italia circa l'adeguatezza patrimoniale della banca richiedente e circa la sua capacità di far fronte alle relative obbligazioni.
Il comma 6 specifica che le predette operazioni possono essere effettuate anche nei confronti delle banche rispetto alle quali il Ministero dell'economia abbia sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 155 del 2008.
L'articolo 2 prevede, al comma 1, che, in caso di grave crisi di banche italiane, tale da recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure in materia di crisi bancaria di cui al titolo VI del Testo unico bancario.
Il comma 2 consente al Ministero dell'economia di procedere alla sottoscrizione di aumenti di capitale, prevista dall'articolo 1, anche in favore delle banche sottoposte alle procedure di crisi richiamate dal comma 1 dell'articolo 2. In tal caso le deliberazioni delle operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia sono assunte dai commissari straordinari delle singole banche in crisi, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, la quale, in tale sede, effettua le valutazioni previste dall'articolo 1, comma 2, relativamente ai contenuti del programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata.
L'articolo 3 intende semplificare le modalità attraverso le quali la Banca d'Italia eroga finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito in favore delle banche, al fine di soddisfarne le esigenze di liquidità.
L'articolo 4, comma 1, autorizza il Ministero dell'economia a rilasciare garanzia statale in favore dei depositanti di banche italiane, per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del Testo unico bancario.
Si ricorda che il predetto articolo 96 prevede che le banche italiane aderiscano ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti, i quali hanno natura di diritto privato e sono finanziati dalle banche aderenti. In base all'articolo 96-bis del TUB, tali sistemi rimborsano, nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia, i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione (in forma di depositi o sotto altra forma), nonché agli assegni circolari, fino ad un limite massimo per ciascun depositante non inferiore a 103.291 euro.
Dopo il comma 1 la Commissione ha introdotto un nuovo comma, 1-bis, molto articolato che apporta una serie di modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) con riferimento alla disciplina del Fondo di indennizzo per le vittime di frodi finanziarie istituito dall'articolo 1, comma 343, della citata legge finanziaria e alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari dormienti.
In particolare le modifiche approvate intervengono sull'individuazione dei termini di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'esistenza dei suddetti conti e rapporti dormienti e sui termini di versamento dei relativi importi sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 343 citato.
Inoltre, all'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 citata, vengono introdotti una serie di nuove disposizioni (commi da 345-octies a 345-quinquiesdecies) di cui si da conto qui di seguito con particolare riguardo alle novità più significative:
il nuovo comma 345-novies, che rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei

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presupposti, delle procedure per ottenere gli indennizzi e delle priorità per l' attribuzione dei medesimi e specifica che la gestione del Fondo è affidata al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
il nuovo comma 345-decies che affida ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione della quota parte del Fondo da destinare ai vari soggetti titolari del diritto di indennizzo, ovvero i soggetti vittime di frodi finanziarie, i risparmiatori danneggiati dai titoli obbligazionari della Repubblica argentina, la quota parte destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata a favore dei beneficiari della cosiddetta social card prevista dall'articolo 81, comma 32 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
il nuovo comma 345-undecies che stabilisce che le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato vengano versate al Fondo speciale destinato alle necessità dei soggetti meno abbienti di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
il nuovo comma 345-duodecies che rinvia ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di richiesta e attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della cosiddetta carta acquisti (agevolazioni che comprendono, si ricorda, somme destinate a tariffe agevolate per le bollette e la fornitura di gas). Si prevede, altresì, che le tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375 della legge finanziaria, e le agevolazioni a fini previdenziali di cui all'articolo 8, comma 1-bis della legge 12 giugno 1984 n. 222, recante la revisione della disciplina della invalidità pensionabile, si applichino anche ai beneficiari della citata carta acquisti;
il nuovo comma 345-terdecies che disciplina le modalità di trasferimento degli strumenti finanziari al predetto Fondo con modalità diverse a seconda che si tratti di strumenti finanziari quotati ovvero non quotati sui mercati;
il successivo comma 345-quaterdecies, che rinvia infine ad un successivo decreto ministeriale la disciplina della concreta attivazione del fondo di cui al comma 343 citato;
il comma 354-quinquiesdecies, infine, abroga le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 (regolamento di attuazione in materia di depositi dormienti), che disponeva in materia di gestione del fondo stesso, affidandola ad un apposita Commissione.

L'articolo 5 prevede che i criteri, le condizioni e le modalità per la sottoscrizione degli aumenti di capitali e per la concessione della garanzia statale ai sensi del decreto-legge, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, nonché le norme di attuazione del decreto stesso, sono stabilite con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.
L'articolo prevede inoltre che agli eventuali oneri derivanti dalla prestazione delle predette garanzie si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, mediante decreti di variazione del Ministro dell'economia. Il comma 2-bis precisa, inoltre, che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis (ovvero dalle disposizioni del decreto-legge n. 157, trasfuse nel decreto in esame) siano rassegnate sul capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze indicato dal comma 7 dell'articolo 1.
L'articolo 6, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del decreto.
In relazione a quanto sopra esposto, e all'importanza del provvedimento in questione, nonché alla ristrettezza dei tempi concessi alla discussione in sede consultiva, fatto sempre più spesso ricorrente e non per questo meno deprecabile, propone di esprimere parere favorevole alla VI Commissione.

Ludovico VICO (PD) segnala all'attenzione della Commissione che, negli ultimi

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due mesi, solo attraverso la risposta ad un'interpellanza urgente presentata dal proprio gruppo i parlamentari hanno potuto conoscere in quale misura il sistema creditizio italiano sia stato coinvolto dal fallimento della Lehman Brothers. Lamenta altresì che, riguardo al provvedimento in esame, il Governo non abbia fornito alcuna indicazione di merito, giudicando le misure proposte inadeguate a fronteggiare la grave crisi economica che coinvolge l'intero Paese.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare voto contrario sulla proposta di parere, ritiene condivisibili le misure volte a garantire le obbligazioni, esprimendo invece un giudizio nettamente contrario a tutte le altre disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza in esame. Ritiene altresì che le disposizioni recate dal decreto-legge attribuiscano al Governo un eccessivo livello di discrezionalità, come risulta evidente all'articolo 5, che demanda a decreti di natura non regolamentare del ministro dell'economia la definizione dei criteri, condizioni e modalità di ricapitalizzazione delle banche. Paventa il rischio che le disposizioni recate dall'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, possano privare del dovuto ristoro i soggetti vittime di frodi finanziarie, poiché i cosiddetti conti dormienti sono attribuiti alla disponibilità del ministro dell'economia e sono state introdotte altre categorie di possibili fruitori. Stigmatizza il fatto che nei decreti in esame non siano previste misure a favore delle imprese e dei consumatori, nonostante il titolo del provvedimento n. 155 rechi, oltre alle misure a garanzia della stabilità del sistema creditizio, anche la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori. Giudica pertanto del tutto inadeguate le disposizioni in esame a fronteggiare una crisi che si protrae ormai da mesi, ad eccezione di quelle volte alla tutela del risparmio. Ritiene, infine, che il decreto-legge in titolo non offra adeguate garanzie di trasparenza sull'attività degli istituti di credito.

Luigi LAZZARI (PdL) ritiene che la trasparenza del sistema bancario sia un argomento molto delicato in una situazione di gravissima crisi economica. Vi è necessità di restituire fiducia ai cittadini e alle imprese, limitando per quanto possibile il diffondersi di un clima di insicurezza. Precisa che l'intervento dello Stato nella gestione e negli assetti del sistema bancario deve essere limitato al periodo di crisi per favorire il rilancio dell'economia del Paese.

Alberto TORAZZI (LNP), nel comprendere le motivazioni esposte dai colleghi dell'opposizione, ricorda che il debito pubblico italiano ha superato i limiti consentiti dal Trattato di Maastricht e che questa è oggettivamente una situazione che espone notevolmente il sistema creditizio. Sottolinea altresì che il provvedimento d'urgenza in esame è volto a restituire stabilità al sistema bancario fondamentale per il rilancio dell'economia del Paese; questo è l'obiettivo principale del provvedimento e in questo senso ritiene le disposizioni ampiamente condivisibili.

Santo Domenico VERSACE (PdL) invita tutti i colleghi ad individuare nell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione punti di convergenza e di mediazione nelle posizioni espresse dai gruppi di maggioranza e di opposizione.

Andrea LULLI (PD), chiarisce che, in relazione alla necessità di assumere misure efficaci finalizzate alla tutela del sistema creditizio, il PD è ovviamente d'accordo; peraltro, se si vuole fare un discorso più complessivo sulla tenuta del sistema-Italia, anche in relazione all'entità del debito pubblico, non si può certo immaginare che, con misure quali quelle dei decreti in esame, si riesca ad intervenire sui nodi dell'economia reale. Le sue critiche, inoltre, sono dirette in particolare alla poca trasparenza connessa alla scelta delle modalità applicative delle norme, ed alla mancanza, nell'ambito dei provvedimenti, di misure effettivamente finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione

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del credito alle imprese; ribadisce, infine, che l'atteggiamento del PD non è ostruzionistico, ma su provvedimenti quali quello in esame, volto a garantire la funzionalità del sistema-Paese e ad affrontare situazioni di eccezionale gravità, ritiene che la maggioranza dovrebbe ricercare delle intese reali e non procedere senza il necessario confronto.

Fabio GAVA (PdL), relatore, ritiene condivisibili molte delle osservazioni svolte, e in particolare quelle del collega Lulli meritano particolare attenzione; peraltro, la situazione è molto complessa e la necessità prioritaria è quella di intervenire tempestivamente. Ritiene che, comunque, il Parlamento sarà in grado di attivare tutti gli strumenti necessari per verificare con attenzione le modalità attuative delle misure d'urgenza approvate. Ritiene altresì possibile recepire, nel parere, l'osservazione del collega Lulli relativa alla mancanza nel dettato del decreto di misure concrete finalizzate a garantire la continuità dell'erogazione del credito alle imprese.

Raffaello VIGNALI, presidente, sottolinea al collega relatore l'opportunità di prevedere nel parere anche una specifica osservazione che chiarisca che, in relazione alle disposizioni sul diritto di voto nelle banche cooperative, di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1, la deroga si applichi soltanto relativamente alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Fabio GAVA (PdL), relatore, ritiene condivisibile anche l'osservazione illustrata dal Presidente. Illustra quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.