CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2008
94.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 novembre 2008 - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
C. 1762 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori.
Il decreto-legge n. 155 del 2008, che si compone di 6 articoli, ha lo scopo di precostituire il contesto normativo necessario per consentire al Ministero dell'Economia e delle finanze l'eventuale adozione di misure di natura straordinaria volte a fronteggiare le possibili ricadute sul sistema creditizio nazionale della grave crisi che sta investendo i mercati finanziari e l'intera economia mondiale.
Il provvedimento, in sintesi, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad intervenire presso le banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale; estende la facoltà di avviare le procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche che presentano problemi di liquidità; reca deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d'Italia nonché la previsione di una garanzia statale in relazione ai finanziamenti erogati dalla stessa Banca d'Italia; integra la vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 3.
Tale articolo intende semplificare le modalità attraverso le quali la Banca d'Italia

Pag. 13

eroga finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito in favore delle banche, al fine di soddisfarne le esigenze di liquidità.
A tal fine il comma 1 stabilisce che tali garanzie si intendano prestate, sia nei confronti del debitore sia nei confronti dei terzi, all'atto di sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, derogando in tal modo ad una serie di disposizioni esplicitamente richiamate del codice civile e del decreto legislativo n. 170 del 2004 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria).
Per quanto riguarda il codice civile, le norme derogate sono l'articolo 1264, in base al quale la cessione di credito ha effetti dal momento dell'accettazione da parte del debitore o della notifica a quest'ultimo; l'articolo 1265, secondo il quale, se il credito è stato ceduto a più persone diverse prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che per prima è stata accettata da quest'ultimo; l'articolo 2800, secondo il quale, nel caso di credito garantito da pegno, il diritto di prelazione del creditore pignoratizio sussiste solo se il pegno risulta da atto scritto e la costituzione dello stesso è stata notificata dal debitore, ovvero accettata da quest'ultimo con scrittura avente data certa.
Per quanto riguarda invece le norme richiamate del decreto legislativo n. 170 del 2004, si tratta dell'articolo 1, comma 1, lettera q), in base al quale la prestazione della garanzia finanziaria richiede l'avvenuto compimento di atti di consegna, trasferimento o registrazione delle attività finanziarie costituite in garanzia, in esito ai quali esse siano nel possesso del beneficiario della garanzia stessa, e dell'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale richiede che la prestazione della garanzia finanziaria sia provata per iscritto.
Dal momento che la sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria determina non solo il momento in cui il contratto si perfeziona ma anche quello in cui diviene opponibile, osserva che sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito di un ragionevole bilanciamento degli interessi e tenuto conto del principio della tutela dei terzi in buona fede, che sia comunque data al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno idonea e tempestiva notizia dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria e degli effetti che dallo stesso derivano secondo legge.
Inoltre, il comma 1 estende ai predetti finanziamenti la norma di cui all'articolo 67, quarto comma, del Regio decreto n. 267 del 1942, in base al quale le previsioni relative all'azione revocatoria fallimentare non si applicano alla Banca d'Italia.
Si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come il tempo per esaminare il provvedimento in oggetto sia assolutamente insufficiente. Ricorda di avere più volte sollevato la questione, rimarcando come una produzione legislativa tanto affrettata e superficiale non sia accettabile e porti inevitabilmente a compiere gravi errori normativi. Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe organizzare meglio e diversamente i propri lavori, in modo da garantire ai commissari il tempo necessario per acquisire consapevolezza dei provvedimenti. Ricorda quindi come l'onorevole Lussana, nella precedente legislatura, abbia più volte lamentato, negli stessi termini, la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissione per esaminare i provvedimenti e gli effetti negativi che la stessa può comportare.

Manlio CONTENTO (PdL) condivide l'osservazione del relatore e ritiene che le forme di pubblicità-notizia dell'avvenuta conclusione del contratto di garanzia finanziaria dovrebbero consentire una conoscenza pressoché immediata della stipula del contratto medesimo, quanto meno al debitore ceduto e al debitore del credito dato in pegno, e che, a tal fine, dovrebbe essere previsto anche l'utilizzo di strumenti telematici.

Enrico COSTA (PdL), condivide l'intervento dell'onorevole Samperi, sottolineando

Pag. 14

l'esigenza che alla Commissione siano assicurati tempi adeguati per un esame approfondito e consapevole dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Antonino LO PRESTI (PdL), Roberto CASSINELLI (PdL) e Francesco Paolo SISTO (PdL) si associano alle considerazioni dell'onorevole Costa.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto dei rilievi dell'onorevole Contento (vedi allegato).

Carolina LUSSANA, presidente, con riferimento all'intervento dell'onorevole Samperi, rileva che l'esigenza di garantire alla Commissione tempi maggiori per un esame più approfondito dei provvedimenti è ampiamente condivisa. Ricorda d'altra parte che i lavori della Commissione hanno dei tempi che dipendono principalmente dall'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e, quindi, dalle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza dei Presidenti di gruppo, nonché, per quanto riguarda l'esame in sede consultiva, dai tempi di cui dispone la Commissione di merito per concludere l'esame dei provvedimenti. Sottolinea altresì come, nel caso di specie, la concomitanza tra l'esame della legge finanziaria in Assemblea e l'esame in sede consultiva di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge il cui esame deve essere concluso dalla Commissione di merito entro oggi, abbiano determinato una particolare ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione Giustizia per rendere il parere sul provvedimento in oggetto. Rileva inoltre che, proprio in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, la Presidenza ha modificato le convocazioni lasciando all'ordine del giorno unicamente gli atti il cui esame è dovuto, come l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1762, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 17 novembre prossimo. Assicura comunque all'onorevole Samperi che la questione da lei sollevata sarà sottoposta al Presidente, onorevole Giulia Bongiorno.
Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 15.05.