CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2008
93.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 NOVEMBRE 2008

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.05.

Sull'ordine dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in ragione del preannunciato ritardo del relatore sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2008, recante norme per contenere il disagio abitativo, e data la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione in ragione delle imminenti votazioni in Assemblea, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, passando dapprima all'esame dello schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva comunitaria 2006/66/CE in materia di pile ed accomulatori e relativi rifiuti per poi proseguire in sede di Comitato dei nove.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Atto n. 32.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5 novembre 2008.

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Roberto TORTOLI (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (allegato), avvertendo che esso ha un carattere articolato sia per la complessità della materia disciplinata, sia perché intende porsi come strumento di contemperamento degli obiettivi, entrambi condivisibili, di salvaguardare, da un lato, il quadro normativo esistente, che ha fin qui dato ottima prova di sé, e di avviare, dall'altro, un proficuo percorso di liberalizzazione e di apertura dei mercati anche in questo settore di attività.
Osserva, inoltre, che la sua proposta di parere cerca di raccogliere gran parte delle proposte emerse nel corso dibattito svolto in Commissione.
Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente il contenuto della sua proposta di parere, soffermandosi in particolare sulle osservazioni relative all'articolo 26, che si prefiggono lo scopo di scongiurare il rischio di un vuoto normativo e di un blocco delle attività durante il previsto periodo transitorio. Richiama, inoltre, per la loro importanza le osservazioni relative agli articoli 6, 7, 10, 13 ,17 del provvedimento. Sottolinea, infine, il rilievo delle osservazioni tese a garantire e rafforzare il principio di tracciabilità di prodotti, come quelli oggetto delle attività di raccolta e smaltimento, che contengono sostanze particolarmente nocive e inquinanti.

Salvatore MARGIOTTA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore. Sottolinea che, anche dal suo punto di vista, i due obiettivi da perseguire sono: da un lato consentire e garantire la continuazione delle attività del COBAT, che rappresenta un punto di eccellenza - anche sul piano internazionale - dell'industria italiana del riciclaggio e che ha fin qui garantito percentuali elevatissime di raccolta e di smaltimento dei prodotti; dall'altro lato, porre le condizioni normative per avviare un processo di liberalizzazione che, ove il Governo recepisse - come egli ritiene giusto e necessario - tutte le osservazioni contenute nella proposta illustrata dal relatore, potrebbe essere perseguito in modo efficace e equilibrato. In conclusione, sottolineando, a sua volta, l'importanza dell'osservazione con cui si propongono modifiche all'articolo 26 del provvedimento in esame, ribadisce che il suo gruppo si esprimerà favorevolmente sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Il sottosegretario Roberto MENIA prende atto favorevolmente della sostanziale unità di intenti registrata nel dibattito in Commissione. Concorda, altresì, con le osservazioni svolte dal relatore, ritenendo che il lavoro svolto sarà certamente utile per contemperare proficuamente l'obiettivo della liberalizzazione del settore e la necessità di non disperdere il patrimonio di attività fin qui svolte dal COBAT. Assicura, infine, che il Governo intende tenere in buon conto tutte le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, intende ringraziare sinceramente il relatore per il lavoro svolto, che ha consentito di tenere in considerazione, con un metodo che giudica positivo, tutti gli elementi di riflessione proposti dai gruppi presenti in Commissione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 12 novembre 2008.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.45.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1875 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Agostino GHIGLIA (PdL), relatore, osserva che il decreto all'esame della Commissione si inserisce nella politica intrapresa dal Governo fin dal suo insediamento, volta a fronteggiare e finalmente risolvere la penosa emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
Già il decreto-legge n. 90 del 2008 aveva introdotto un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana sotto la responsabilità di un apposito Sottosegretario di Stato ed aveva attribuito al dipartimento della protezione civile il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti. Ciò ha consentito lo smaltimento, dall'11 giugno ad oggi, di oltre un milione di tonnellate di rifiuti, con una media giornaliera di circa 7.070 tonnellate. Sono state aperte le discariche di Savignano Irpino e Sant'Arcangelo Trimonte; Chiaiano sarà aperta a giorni. Sono in corso di realizzazione, inoltre, i lavori per l'apertura delle discariche di Andretta e Terzigno mentre Macchia Soprana ha cessato l'attività lo scorso 25 agosto. Tutti i 551 comuni della Campania hanno approvato il piano di raccolta differenziata, che li impegna a raggiungere il 50 per cento di differenziata entro il 2011. Le città di Avellino, Benevento, e Salerno hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta, mentre Napoli sta gradualmente estendendo il servizio. Quanto ad Acerra, la prima linea del termovalorizzatore sarà avviata a gennaio 2009. A regime è previsto il trattamento di circa 2000 tonnellate al giorno di rifiuti.
Il decreto-legge in esame individua, quindi, ulteriori misure per proseguire nella linea sopra indicata. In particolare, si attivano forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti. Inoltre, si introducono disposizioni premiali volte ad evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.
A tal fine, l'articolo 1 autorizza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di tali rifiuti, per un massimo di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate. Per tale attività verrà corrisposto un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi, parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base dell'accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani. È, inoltre, prevista l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio.
L'articolo 2 reca, invece, norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati, peraltro, aggravata dai frequenti incendi appiccati ai cumuli di rifiuti abbandonati che generano emissioni nocive e trasformano i rifiuti in sostanze pericolose per la salute pubblica e l'ambiente. Per contrastare tale fenomeno, i soggetti pubblici competenti sono chiamati a disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio

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per una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti nonché per l'attribuzione dei codici CER. L'attivazione dei predetti siti deve essere autorizzata entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuiti al Ministero dell'ambiente i poteri sostitutivi. I rifiuti sono rimossi da soggetti in possesso dei titoli abilitativi, che vengono autorizzati a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati. I rifiuti raccolti sono poi destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Infine, il Sottosegretario è autorizzato a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto e quindi senza oneri a carico dello Stato, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente nonché ad individuare un sito idoneo nel territorio della regione Campania. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale nuovo impianto consentirebbe in tempi ragionevoli l'eliminazione degli oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti ex CDR stoccate in numerose piazzole disseminate nel territorio campano.
Nell'intento di responsabilizzare maggiormente gli enti locali nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, l'articolo 3, attraverso l'inserimento del comma aggiuntivo 1-bis all'articolo 142 del Testo unico sugli enti locali, dispone la rimozione - con decreto del Ministro dell'Interno - del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Viene precisato che tale fattispecie può verificarsi, unicamente nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in caso di inosservanza, da parte dei citati enti locali, delle disposizioni riguardanti le competenze delle province e dei comuni in materia di gestione di rifiuti.
L'articolo 4 detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto-legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio, anche sulla base delle indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, al fine di un coordinamento tra le attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e quelle relative alla raccolta differenziata. In tale ambito, si tiene conto della necessità di garantire forme di tutela al personale dipendente dal Consorzio unico che viene redistribuito ai comuni interessati.
L'articolo 5 autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate, come indica la relazione tecnica, in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania del 26 febbraio 2008, n. 92. Con il comma 3 vengono, poi, ampliate le competenze delle Forze armate, cui è affidato, oltre alle attività di vigilanza e protezione, anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di assicurare il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate.
L'articolo 6 introduce una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal codice ambientale, tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene. Sempre con riguardo all'articolo 6, ricorda come sia stata introdotta una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio

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nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del locus commissi delicti. Al riguardo, sotto il profilo dell'inquadramento costituzionale e segnatamente in relazione al principio di ragionevolezza, va comunque rilevato che il discrimine per l'applicazione delle norme si qualifica non semplicemente come «area geografica» in cui l'azione si compie, quanto piuttosto proprio in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese.
L'articolo 7 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.
Sono, quindi, potenziate le strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l'emergenza rifiuti in Campania, attraverso l'assegnazione, all'articolo 8, di 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al Dipartimento della protezione civile. È, inoltre, autorizzato l'acquisto dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa di tale personale.
L'articolo 9 modifica la procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili, innanzitutto includendo, nel novero degli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria la procedura di riconoscimento degli incentivi, non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008; conseguentemente è prorogato di un anno (cioè sino al 31 dicembre 2009) il termine per la conclusione della procedura stessa. Sono, inoltre, fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, per gli impianti ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima dell'entrata in vigore della medesima legge.
L'articolo 10 è volto ad interpretare il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 nel senso di includere tra i «creditori» anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono, comunque, avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra; mentre l'articolo 11 reca le consuete norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, si riserva di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.

Ermete REALACCI (PD) osserva che il provvedimento contiene numerose disposizioni che intervengono su tematiche estremamente complesse e che richiedono, pertanto, un'attenta valutazione, soprattutto con riguardo all'estensione poco convincente degli incentivi per la realizzazione degli inceneritori, sui quali andrebbe svolta una riflessione anche in ordine agli oneri ad essa conseguenti. Intende, comunque, al momento, acquisire l'avviso del Governo in merito all'introduzione della fattispecie di reato nel caso di abbandono non autorizzato di rifiuti; ritiene, in proposito che, seppure risulta importante intensificare gli strumenti di deterrenza, tale misura, non solo desta perplessità dal punto di vista costituzionale, in quanto limitata territorialmente al solo ambito territoriale di una regione, ma rischia, in una realtà quale quella campana, già interessata da un numero ingente di processi, di avere un effetto esplosivo. Chiede, pertanto, se sussista una disponibilità a rivedere la formulazione della norma, magari prevedendo un inasprimento della sanzione amministrativa fino a 1.000 euro, accompagnata dal sequestro del mezzo. Si domanda, inoltre, se non è possibile immaginare, magari sull'esempio

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di ciò che è stato realizzato in altri ordinamenti, forme di segnalazione da parte dei cittadini dei comportamenti sanzionati, accompagnate da una possibilità di ricompensa.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ritiene importante svolgere alcuni rilievi in ordine a talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame. In primo luogo condivide le perplessità espresse dal deputato Realacci in ordine all'articolo 6 che introduce una fattispecie di reato limitata territorialmente alla sola realtà campana; sottolinea, inoltre, che l'articolo 2 prevede nuovamente una serie di deroghe alla normativa europea che andrebbero concordate in sede comunitaria e, comunque, dovrebbero essere limitate temporalmente fino al perdurare della situazione di emergenza. In merito all'articolo 3, che prevede il commissariamento degli enti locali in caso di violazione delle disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti, ritiene che, seppur condivisibile in linea di principio, rischia, nella formulazione attuale, di attribuire un potere eccessivamente ampio. Infine esprime una netta contrarietà del suo gruppo in ordine all'estensione prevista dall'articolo 9 degli incentivi per la realizzazione degli inceneritori risultando inaccettabile l'utilizzazione di fondi destinati all'energia rinnovabile per altri e non omogenei scopi.

Mauro LIBÈ (UdC) chiede alcuni chiarimenti al Governo. In primo luogo, in relazione all'articolo 2, comma 3, che prevede l'attivazione di siti di stoccaggio provvisorio, si domanda se è possibile avere un quadro dei siti attualmente in funzione e di quelli in programma. Per quanto riguarda l'articolo 3, ricorda che il suo gruppo già da tempo aveva suggerito di introdurre il commissariamento degli enti locali che disattendono la normativa in materia di rifiuti, meravigliandosi che la maggioranza abbia cambiato orientamento al riguardo. In merito all'articolo 6, non risulta chiaro se lo stato di emergenza debba essere riferito alla situazione attuale o si possa estendere anche a possibili realtà future mentre, per quanto riguarda l'introduzione della fattispecie di reato penale, afferma di non essere contrario in linea di principio, pur nella consapevolezza che ciò potrebbe creare problemi di altro genere a livello sociale; ritiene che debba essere considerata con attenzione l'introduzione di un sistema di vigilanza da parte dei cittadini, con relativo sistema di premialità, come suggerito dal deputato Realacci. Per quanto riguarda, infine, l'estensione degli incentivi c.d CIP6 per la realizzazione degli inceneritori, ricorda che non si tratta di incentivi statali ma di tasse pagate dai cittadini, ai quali difficilmente le forze politiche riusciranno a spiegare questa ulteriore estensione.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che l'impianto del decreto-legge in esame sia buono e che siano condivisibili gli obiettivi che esso si prefigge. Osserva, peraltro, che alcune delle misure in esso contenute appaiono perfettibili sia dal punto di vista della redazione tecnico-giuridica, sia dal punto di vista della loro efficacia. Al riguardo, indica, in via esemplificativa, le disposizioni che al comma 1 dell'articolo 1 definiscono occasionale o saltuario il trasporto di imballaggi e rifiuti fino a cento chilogrammi al giorno; al comma 2 dello stesso articolo, non viene specificato che è l'autorità comunale competente per territorio che certifica e liquida gli oneri di trasporto e smaltimento. Quanto alle norme sul commissariamento degli enti locali, in risposta alle osservazioni critiche veros la maggioranza del deputato Libè, osserva, anzitutto, che tali norme sono del tutto coerenti con le disposizioni contenute nel precedente decreto-legge n. 90 del 2008 e che non si sarebbe potuto introdurre allora - senza smentire l'obiettivo strategico della fine dell'esperienza emergenziale e del ritorno alla ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti nella regione campana - il complesso delle norme sanzionatorie che oggi vengono previste. Al tempo stesso, esprime talune riserve sulla formulazione letterale dell'impianto sanzionatorio in discorso, atteso che, ad esempio, il sindaco è membro anche degli

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altri organi menzionati nell'articolo 3 e non risulta chiaro - allo stato - quali effetti produrrebbe in capo allo stesso sindaco un'eventuale provvedimento di rimozione dei componenti dei consigli comunali. Allo stesso modo, riterrebbe utile procedere ad un migliore coordinamento delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 per definire meglio e meglio delimitare le fattispecie dalle quali discendono i provvedimenti di commissariamento degli enti locali ovvero di nomina di commissari ad acta. Infine, ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 4 rischi di attribuire al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente una valenza normativa e una natura impropria. Venendo, quindi, al contenuto dell'articolo 6, giudica corretto e giusto l'obiettivo perseguito dal Governo di introdurre uno strumento adeguato alla necessità di produrre un forte effetto di deterrenza, non raggiungibile - a suo avviso - con l'utilizzo di sanzioni amministrative o pecuniarie. Rileva, tuttavia, che per assicurare concretamente l'esplicarsi di tale effetto e per garantire proporzionalità e adeguatezza della sanzioni penali introdotte, sia opportuno prevedere nella norma sanzionatoria non solo il massimo ma anche il minimo della pena irrogabile dall'autorità giudiziaria. Infine, sui CIP6, ritiene che la questione da porre non sia quella - a suo avviso propagandistica - dell'eventuale applicazione delle normativa contenuta nel provvedimento in esame ad otto termovalorizzatori siciliani, quanto, invece, quella della necessità di regolare con apposito provvedimento di legge, in termini generali e astratti, il regime di concessione di tali incentivi. A suo giudizio, infatti, il continuo riproporsi di norme puntuali e contingenti rischia di riverberarsi pericolosamente sui cittadini - sui quali grava il costo di tali incentivi - e di accentuare la spinta inflazionistica che si registra in questa fase. Per tali ragioni, nel confermare la condivisibilità dell'obiettivo che si prefigge l'articolo 9 nel suo complesso, ritiene che sia opportuno riflettere più approfonditamente sulla opportunità di introdurre limiti alla concedibilità degli incentivi CIP6, ovvero di subordinare la loro concessione ad uno specifico atto dell'autorità preposta al governo delle situazioni di emergenza rifiuti.

Guido DUSSIN (LNP), nel preannunciare la presentazione di alcune proposte emendative, alle quali il suo gruppo annette uno speciale rilievo politico, esprime una certa soddisfazione per l'avvenuta presentazione in Parlamento di un provvedimento atteso da diverso tempo e, in particolare, per quelle disposizioni relative ai piani provinciali per lo smaltimento dei rifiuti, che consentono di circoscrivere territorialmente l'area dell'emergenza rifiuti e lasciano prevedere un progressivo ritorno alla normalità e alla ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania. Intervenendo, quindi, brevemente, sull'articolato del decreto-legge in esame, deplora la mancata previsione nell'impianto sanzionatorio previsto dagli articoli 3 e 4 della specifica sanzione del blocco dei trasferimenti da parte dello Stato nei confronti degli enti locali inadempienti. Osserva, quindi, senza alcuno spirito polemico, che nessuno ha il diritto di attribuirsi oggi il merito di una proposta - quella relativa al commissariamento degli enti locali - che solo il gruppo della Lega Nord Padania aveva avanzato già in occasione della discussione del precedente decreto-legge n. 90 del 2008. Rivolge, quindi, un invito al sottosegretario Bertolaso a valutare con attenzione la possibilità di inserire nel decreto-legge, accanto alle sanzioni a carico dei cittadini che abbandonano rifiuti su territorio, specifiche sanzioni nei confronti degli amministratori locali che non vogliono o non sanno ben governare il ciclo dei rifiuti. Quanto, poi, alla previsione delle citate sanzioni penali, formula, a nome del suo gruppo, un forte auspicio affinché il Governo e la maggioranza sappiano resistere ai tentativi che saranno posti in atto ai fini della loro soppressione. Infine, sulla questione fondamentale dei CIP6, ribadisce in questa sede quanto già formalizzato dal suo gruppo presso la X Commissione, in ordine al fatto che un'eventuale estensione degli incentivi CIP6 ad altri territori debba

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comportare un'attribuzione dei relativi oneri e costi supplementari ai soli cittadini residenti in quegli stessi territori.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) riservandosi, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione, di svolgere compiutamente in altra seduta le proprie considerazioni, ritiene, tuttavia, importante denunciare fin d'ora il rischio che il susseguirsi di provvedimenti di legge di riapertura dei termini per la concessione degli incentivi CIP6, ovvero di estensione territoriale degli stessi (oltretutto in violazione della normativa comunitaria), stanno producendo una sorta di «cartolarizzazione dei CIP6», con imprenditori privi di qualsiasi competenza professionale, unicamente interessati a procurarsi da comuni compiacenti autorizzazioni amministrative alla realizzazione di impianti di termovalorizzazione da rivendere, poi, su un inaccettabile «mercato» degli stessi incentivi CIP6. Quanto alle disposizioni in materia di scioglimento dei comuni inadempienti, ritiene inaccettabile che tali sanzioni si applichino solo ai comuni della regione Campania e non anche a città come Catania che andrebbe sanzionata almeno quanto le città campane. Infine, con riferimento all'introduzione di sanzioni penali comminate a carico dei cittadini campani che abbandonano rifiuti, denuncia il fatto che tale misura sia in aperto contrasto con le misure a suo tempo promosse dal Ministro dell'Interno, in occasione dell'approvazione del cosiddetto «decreto sicurezza», che conferivano ai sindaci speciali poteri di irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie proprio per evitare che l'introduzione di nuove sanzioni penali finisse per intasare il lavoro degli uffici giudiziari e per rivelarsi, quindi, inefficace e dannoso.

Tino IANNUZZI (PD) rileva preliminarmente che, al di là dello stretto ambito della discussione sul decreto-legge in esame, sarebbe a suo avviso opportuno che il sottosegretario Bertolaso fornisse alla Commissione - anche in una prossima seduta - elementi aggiornati di conoscenza e di valutazione in ordine all'attuazione del programma relativo all'apertura delle nuove discariche nel territorio della regione Campania. Passando, quindi, al merito del provvedimento in discussione, precisa anzitutto che, visti i tempi ristretti a disposizione in ragione delle imminenti votazioni in Assemblea, concentrerà il proprio intervento solo su alcune delle disposizioni in esso contenute. Osserva, quindi, con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, che la previsione di un sistema sanzionatorio a carico dei comuni inadempienti è una misura necessaria, che, tuttavia, va assunta con ponderatezza e trasparenza, senza alcuno spirito di parte o volontà faziose e propagandistiche. Sotto questo profilo, con riferimento alla prevista sanzione del commissariamento degli enti locali, osserva che lo scioglimento di organi democraticamente eletti è certo possibile, ma che non può essere conseguenza dell'applicazione di una fattispecie generica e non bene delimitata - come purtroppo appare, ad una prima lettura, quella prevista nel testo del provvedimento in esame -; per questo occorre procedere, a suo avviso, ad una riscrittura della norma in oggetto, circoscrivendone rigorosamente la portata e l'ambito di applicazione, ancorandola strettamente a condizioni specifiche e precisamente indicate. Tutto questo, anche al fine di scongiurare ogni possibile rischio di utilizzo arbitario della norma o, al contrario, di una sua totale inefficacia nonché della produzione di un grave contenzioso davanti all'autorità giudiziaria.
Quanto all'articolo 6, rileva che, se davvero si vuole eliminare il rischio di una pronuncia costituzionale di illegittimità di una norma sanzionatoria che, così com'è scritta, prevede una fattispecie di reato che si applicano nel territorio di una sola regione, allora deve essere detto chiaramente che il bene leso è in questo caso un bene fondamentale su tutto il territorio nazionale e che in tale ambito deve essere tutelato. Detto questo, ritiene, tuttavia, preferibile e molto più efficace, per le ragioni prima evidenziate dal deputato Realacci, procedere all'introduzione di pesanti

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e rigorose sanzioni amministrative e pecuniarie, anche attraverso il sequestro del mezzo. Infine, con riferimento alla questione dei CIP6, intende affermare e rivendicare con grande forza e chiarezza che le norme che attualmente concedono gli incentivi CIP6 agli impianti di termovalorizzazione campani furono frutto di una chiara e trasparente assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione. Ricorda come egli stesso si era impegnato in prima persona, affermando con chiarezza la natura eccezionale della concessione degli incentivi agli impianti campani, proprio per la straordinarietà dell'emergenza in atto in Campania, dove la costruzione di termovalorizzatori presenta difficoltà obiettive molto più forti che nelle altre regioni.
Profondamente diverso è invece il caso attuale di una norma, come quella prevista all'articolo 9 del decreto-legge in esame, che anzitutto non riguarda l'emergenza della regione Campania, per la cui soluzione è già intervenuto un apposito decreto ministeriale di concessione degli incentivi (decreto ministeriale 31 ottobre 2008). La norma in questione, inoltre, appare del tutto generica sia in ordine ai territori che agli impianti e alle situazioni ai quali si applica e non prevede neppure, come giustamente è stato previsto per il caso della Campania, il vincolo e il limite costituito dal potere di proposta posto in capo al sottosegretario responsabile dell'emergenza in Campana.

Domenico SCILIPOTI (IdV), visto l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, si riserva di svolgere il proprio intervento in altra seduta, chiedendo, a tal fine, che il sottosegretario Bertolaso possa assicurare la sua presenza ai lavori della Commissione per tutto l'iter del provvedimento.

Alessandro BRATTI (PD) riservandosi anch'egli di svolgere più approfonditamente il proprio intervento in una prossima seduta, enuncia sinteticamente alcuni temi di discussione, denunciando - ad esempio - che al rigore e alla bontà delle norme contenute nel provvedimento in esame in materia di compiti e obiettivi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, si contrapponga una complessiva politica di deregulation del Ministro dell'ambiente e di svuotamento del ruolo del sistema delle agenzie. Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Margiotta sulla questione dei CIP6, denuncia il rischio di una generalizzata applicazione di tali incentivi, a partire dalla regione Sicilia, che sarebbe, in tal modo,premiata nonostante i pessimi risultati sia in termini di efficace gestione del ciclo dei rifiuti (con una raccolta differenziata al 5 per cento) sia in termini di debiti prodotti (che ammontano a oltre 350 milioni di euro).

Angelo ALESSANDRI, presidente, date anche le imminenti votazioni in Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.15.